Con l’Ordinanza del 9 luglio 2020 (GU Serie Generale n.172 del 10 luglio u.s.) il Ministero della Salute ha vietato l’ingresso e il transito in Italia alle persone che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti nei seguenti Paesi e ha sospeso anche i voli diretti e indiretti di collegamento con gli stessi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
Il divieto di ingresso non si applica ai cittadini dei Paesi indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 11 giugno 2020 (Paesi UE, inclusa l’Italia, Paesi Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano) e loro familiari conviventi, che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima dell’emissione dell’Ordinanza. A chi rientra in Italia dai Paesi sopra indicati, in quanto esente dal divieto di ingresso, si applica comunque la misura dell’isolamento fiduciario di 14 giorni all’arrivo.