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Tariffa rifiuti urbani: sulle componenti aggiuntive introdotte da ARERA si paga l’IVA

Tariffa rifiuti urbani: sulle componenti aggiuntive introdotte da ARERA si paga l’IVA

L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello del 12 settembre 2024, n. 183/2024, su istanza di una azienda, ha chiarito che anche le componenti aggiuntive della tariffa pagata dagli utenti come prezzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani vanno incluse nella base imponibile soggetta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/236/SAEC-ARE/TO del 18.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/236/SAEC-NOT/TO

2024/236/SAEC-NOT/TO

L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello del 12 settembre 2024, n. 183/2024, su istanza di una azienda, ha chiarito che anche le componenti aggiuntive della tariffa pagata dagli utenti come prezzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani vanno incluse nella base imponibile soggetta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Come noto, dal 2024 l’ARERA ha introdotto con Delibera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif delle maggiorazioni per le utenze che usufruiscono del servizio rifiuti, da pagarsi sia nel regime tassa che tariffa. In particolare si tratta di maggiorazioni di tipo “perequativo” volte ad aiutare il Comune a fare fronte a situazioni particolari nella gestione dei rifiuti che vanno coperte con importi aggiuntivi.

La prima maggiorazione copre la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti ai sensi della “Legge Salva-mare” 60/2022. La seconda maggiorazione serve a coprire quelle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti per eventi eccezionali e calamitosi, come la sospensione dei termini di pagamento degli importi e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito ad alluvioni o terremoti.

Ebbene, sulla tariffa corrispettiva (cd. “Tari corrispettiva”) l’Agenzia ha chiarito che essendo un prezzo per un servizio si paga l’IVA fissata al 10% dal c.d. Decreto-Iva (633/1972). Secondo l’Agenzia delle Entrate anche le maggiorazioni rientrano nella base imponibile dunque con l’Iva al 10%, ritenendo che tali componenti aggiuntive sono paragonabili agli “oneri di sistema”.

Nel far rinvio alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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ARERA - Seminario su eterointegrazione del contratto di servizio e redazione PAFA - 2 ottobre 2024 - 9:30/13:00

ARERA - Seminario su eterointegrazione del contratto di servizio e redazione PAFA - 2 ottobre 2024 - 9:30/13:00

TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di significativo interesse per il comparto dal titolo “Eterointegrazione del Contratto di Servizio e redazione del Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEFA): riferimenti regolatori, linee guida e modalità operative” previsto per mercoledì 2 ottobre 2024 (9:30 -13:00).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/235/SAEC-ARE/TO del 18.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/235/SAEC-ARE/TO

2024/235/SAEC-ARE/TO

TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (in videoconferenza) di significativo interesse per il comparto dal titolo “Eterointegrazione del Contratto di Servizio e redazione del Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEFA): riferimenti regolatori, linee guida e modalità operative previsto per mercoledì 2 ottobre 2024 (9:30 -13:00).

Come noto la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF ha approvato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.

Lo Schema tipo di contratto di servizio prevede il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

In tale quadro, l’ARERA ha stabilito che “i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024- 2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024”.

Ad oggi sono pochi i contesti in cui si è concluso il percorso di eterointegrazione previsto da ARERA.

In materia le Associazioni di categoria Anci/Ifel, Utilitalia e Assoambiente, con un lavoro comune, hanno messo a punto un Vademecum per fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina ARERA.

In ragione di tale contesto il seminario si prefigge i seguenti obiettivi: 

  • richiamare i contenuti della DELIBERAZIONE 385/2023/R/RIF e dello Schema di Contratto di servizio, in termini giuridici, gestionali ed economici;
  • delineare e commentare i principali contenuti del Vademecum;
  • presentare alcuni possibili modalità operative sia per la redazione del PEFA e verifica dell’equilibrio economico e finanziario sia per gli ulteriori adeguamenti del contratto di servizio richiesti dalla regolazione ARERA.

Qualora interessati al seminario si prega di scrivere a l.tosto@fise.org, mentre per informazioni e iscrizione con quote agevolate anche per gli associati ad Assoambiente è necessario rivolgersi alla Segreteria di Ti Forma ai riferimenti indicati negli allegati. 

Nel rimandare al programma dell’evento ed alla scheda di adesione, allegati alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

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Impianti Aperti on the Road | Sesta Tappa ORIM (Macerata, 27 Settembre) | Save the Date

Impianti Aperti on the Road | Sesta Tappa ORIM (Macerata, 27 Settembre) | Save the Date

Il Viaggio per la Sostenibilità ASSOAMBIENTE procede con la Sesta Tappa che verdà protagonista l'Impresa ORIM di Macerata

La Tappa si terrà il 27 settembre prossimo e sarà articolata in due diversi momenti

La mattina si terrà presso una prestigiosa location locale l'evento dal titolo “Il recupero dei CRM dai rifiuti industriali: nuovi scenari di sostenibilità e strategie di networking” e nel pomeriggio presso lo Stabilimento ORIM si terrà la “Conferenza colorAmbiente” seguita dalla “Inaugurazione dei Murales” con la partecipazione dei vincitori “storici” (ognuno col proprio murales).

Programma scaricabile in allegato. 

Sarà l'occasione per celebrare i 20anni di ColorAmbiente, il contest artistico di ORIM per sensibilizzare i giovani alla cultura della tutela ambientale e per festeggiare il restauro dei Murales con i protagonisti delle precedenti edizioni. 

Clicca qui per confermare la partecipazione all'evento della mattina “Il recupero dei CRM dai rifiuti industriali: nuovi scenari di sostenibilità e strategie di networking”

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Guida SNPA 51/2024 su sorveglianza radiometrica rottami ferrosi e rifiuti.

Guida SNPA 51/2024 su sorveglianza radiometrica rottami ferrosi e rifiuti.

SNPA ha pubblicato la nuova Guida per aziende e controllori sulla sorveglianza radiometrica di rottami metallici, semilavorati metallici e rifiuti. La Guida n. 51/2024 supera le precedenti indicazioni del 2014 e recepisce il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 101/2020 recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La Guida è stata pensata con lo scopo di fornire agli operatori delle Agenzie per l’Ambiente di SNPA un inquadramento organico di tutta la materia inerente alla sorveglianza radiometrica, con l’obiettivo specifico di fornire strumenti di lettura chiari e ben strutturati di tutti gli aspetti, sia tecnici che normativi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/234/SAEC-COM/CS del 17.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/234/SAEC-COM/CS

2024/234/SAEC-COM/CS

Il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) ha pubblicato la nuova Guida per aziende e controllori sulla sorveglianza radiometrica di rottami metallici, semilavorati metallici e rifiuti. La Guida n. 51/2024 supera le precedenti indicazioni del 2014 e recepisce il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 101/2020 recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La Guida è stata pensata con lo scopo di fornire agli operatori delle Agenzie per l’Ambiente di SNPA un inquadramento organico di tutta la materia inerente alla sorveglianza radiometrica, con l’obiettivo specifico di fornire strumenti di lettura chiari e ben strutturati di tutti gli aspetti, sia tecnici che normativi.

In sintesi la Guida:

  • Capitolo 1: contiene i riferimenti normativi che fanno da presupposto per la sorveglianza radiometrica nelle varie matrici;
  • Capitolo 2: esamina nel dettaglio l’ambito di applicazione delle attività di sorveglianza radiometrica, con particolare attenzione ai soggetti obbligati, al materiale controllato, al momento e alla modalità del controllo,
  • Capitolo 3: si concentra sulla documentazione che descrive e contiene le istruzioni per l’esecuzione della sorveglianza radiometrica. Particolare attenzione viene posta nel descrivere sia gli aspetti tecnici e gestionali (strumentazione, ruoli, formazione, modalità del controllo, registrazioni), che quelli conseguenti il ritrovamento di materiale radioattivo,
  • Capitolo 4: è invece dedicato al tema delle comunicazioni con gli Enti, anche per quanto riguarda l’eventuale attivazione dei piani prefettizi,
  • Capitolo 5: tratta il ruolo della figura dell’'esperto di radioprotezione nei sistemi di sorveglianza radiometrica, fornendo anche le indicazioni elencate dalla normativa degli obblighi, compiti e responsabilità ad esso attribuito,
  • Capitolo 6: riporta ruolo e compiti che la normativa assegna alle ARPA/APPA sia per quello che riguarda la fase autorizzativa che quella di gestione degli eventi di rinvenimento di materiale radioattivo.

Si evidenzia come, sulla base D.Lgs. n. 101/2020, le aziende obbligate alla sorveglianza radiometrica sono quelle che trattano rottami metallici e materiali metallici di risulta nonché semilavorati metallici e prodotti finiti d'importazione. Possono essere obbligate inoltre le aziende che operano in AIA, autorizzazione ordinaria o semplificata, se nel titolo autorizzatorio è prevista la sorveglianza radiometrica. Infine possono essere tenute al rispetto delle norme le aziende che trattano RAEE e quelle che producono "End of Waste" da rottami ferrosi, d'alluminio e di rame.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Guida SNPA in allegato.

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FEAD NEWSLETTER N° 186 – 13 SEPTEMBER

FEAD NEWSLETTER N° 186 – 13 SEPTEMBER

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 185 del 09 settembre 2024.

Buona lettura.

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Workshop Assoambiente su procedimento notifica movimenti transfrontalieri rifiuti (WSR) – Roma, 20 settembre 2024

Workshop Assoambiente su procedimento notifica movimenti transfrontalieri rifiuti (WSR) – Roma, 20 settembre 2024

ASSOAMBIENTE ha organizzato un workshop su “Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti” che si terrà il prossimo 20 settembre 2024 (ore 10:30-12.30) in modalità mista, sia in videoconferenza che in presenza presso la sede FISE di Roma (via del Poggio Laurentino 11). Ne parliamo con la D.ssa Brachetti e rappresentanti di Regione Lombardia e Ufficio Dogane.

Richiesta registrazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/232/SAEC-COM/CS del 13.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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Ricambi usati inesistenti in vendita su web, l’Ada lancia l’allarme

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Quattroruote

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Come distinguere buone proposte da luoghi comuni quando si parla di risposte sul clima

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Il Foglio

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Lezioni di realismo energetico da Starmer

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Il Foglio

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Emissioni discarica intollerabili – Sentenza del Consiglio

Emissioni discarica intollerabili – Sentenza del Consiglio

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza 24 luglio 2024, n. 6709, accogliendo il ricorso per la denuncia di lesione dei diritti da parte di soggetti residenti nella vicinanza di una discarica, precedentemente rigettata dal Tar.

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto giustificate le motivazioni del rigetto, confutandone i punti, e che il danno alla persona, non dimostrabile nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal Giudice con "valutazione equitativa".

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/233/SAEC-GIU/CS del 16.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024-233-SAEC-GIU

2024-233-SAEC-GIU

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la Sentenza 24 luglio 2024, n. 6709, accogliendo il ricorso per la denuncia di lesione dei diritti da parte di soggetti residenti nella vicinanza di una discarica, precedentemente rigettata dal Tar.

Nel caso di specie i ricorrenti avevano chiesto risarcimento del danno patrimoniale (perdita di valore delle abitazioni) e non patrimoniale (pregiudizio alla salute e alla salubrità ambientale) e il Tar Calabria aveva rigettato il ricorso sostenendo, tra le altre cose, che il ricorso andava fatto in fase di approvazione di realizzazione o di messa in opera della discarica, che non sussistevano i presupposti di violazione delle distanze minime già valutate prima dell’approvazione della discarica e che non c’era violazione del D.Lgs. n. 36/2003 (il quale garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo).

A tal proposito il Consiglio di Stato non ha ritenuto giustificate le motivazioni del rigetto, confutandone i punti, ed in particolare ha ritenuto che vale il principio derivante dall’articolo 844 del Codice Civile, il quale comprende la fattispecie di danno derivante da immissioni illecite che eccedono la soglia della normale tollerabilità e che non sono giustificate da esigenze della produzione. 

Gli appellanti avevano, infatti, dimostrato, mediante la produzione della relazione degli ispettori di igiene dell’Usl, l’accertamento che “la discarica in questione (…) è letteralmente ricolma di antichi rifiuti e di acqua piovana (…) trattenendo così l’immenso ammasso d’acqua (…) insieme a tanta immondizia che in quel posto marcisce rendendo l’aria malsana e irrespirabile”.

Il Consiglio di Stato nella Sua sentenza afferma pertanto che la lesione dei diritti dei soggetti residenti nelle vicinanze della discarica può ritenersi dimostrata o, quantomeno, presunta, e il danno alla persona che ne deriva, non dimostrabile nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal Giudice con "valutazione equitativa" (ovvero alla luce delle circostanze specifiche del caso).

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda alla sentenza in oggetto, disponibile in allegato.

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Sentenza Corte Giustizia europea su tariffe registrazione sostanze chimiche.

Sentenza Corte Giustizia europea su tariffe registrazione sostanze chimiche.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 5 settembre 2024, cause riunite n. C-256/23 e C-290/23, ha chiarito che le imprese che non pagano gli oneri e tariffe dovuti all'Agenzia Ue per le sostanze chimiche (ECHA) per la registrazione dei prodotti sono giudicate dal Giudice nazionale e non dalla Corte di Giustizia europea. 

Tale sentenza è stata emanata a seguito della questione pregiudiziale posta da un Giudice tedesco sulla interpretazione da dare all'articolo 94 “Azioni dinanzi al Tribunale europeo di primo grado e alla Corte di giustizia” del Regolamento 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (cd. Regolamento REACH). Nella sentenza viene stabilito che nel caso in cui una impresa non versi i previsti importi per la registrazione di una sostanza chimica ai sensi della normativa REACH, l'Agenzia UE per le sostanze non deve rivolgersi al Giudice dell'Unione. Infatti, né l'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea né altre disposizioni prevedono tale competenza, e pertanto, per far valere il proprio diritto, l'Agenzia dovrà rivolgersi ai singoli giudici nazionali.

I vari giudici nazionali saranno responsabili anche dei casi in cui l'impresa che ha pagato gli oneri di registrazione ridotti, perché in possesso di determinate condizioni (tipo essere una "piccola e media impresa"), non ne aveva diritto.

Ricordiamo che – come richiamato anche nel documento dell’ECHA “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” (2010) - non appena un materiale “cessa di essere un rifiuto”, le disposizioni del regolamento REACH sono applicabili in linea di principio come per qualsiasi altro materiale, con un numero di eccezioni concesse con riserva. 

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ASSOAMBIENTE 13 settembre 2024

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2024/232/SAEC-COM/CS

2024/232/SAEC-COM/CS

ASSOAMBIENTE ha organizzato un workshop su “Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti” che si terrà il prossimo 20 settembre 2024 (ore 10:30-12.30) in modalità mista, sia in videoconferenza che in presenza presso la sede FISE di Roma (via del Poggio Laurentino 11).

Considerato il ruolo chiave delle procedure e i regimi di controllo previsti dal Regolamento (CE) 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti (WSR) nonché da quello che lo ha recentemente sostituito (Regolamento UE 1157/2024), l’incontro mira a fornire un quadro delle procedure previste per le spedizioni, con una particolare attenzione al meccanismo della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. 

Il workshop vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, della Dott.ssa Brachetti, che si concentrerà sugli aspetti riportati sopra, e di rappresentanti della Regione Lombardia e dell’Ufficio Dogane, che evidenzieranno le criticità riscontrate sul tema. 

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi mandando un’email alla Segreteria ASSOAMBIENTE (assoambiente@assoambiente.org), precisando se in presenza o da remoto (in modo da poter ricevere il link per accedere all’evento).

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Costruzione e demolizione, end of waste in Gazzetta, parte tavolo di confronto al MASE

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Economia Circolare.com

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DM 7 agosto 2024 – certificazione sostenibilità biocombustibili

DM 7 agosto 2024 – certificazione sostenibilità biocombustibili

Con decreto 7 agosto 2024 recante “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato”, il MASE ha aggiornato le disposizioni del DM 14 novembre 2019 (“Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”) così come previsto all’art. 42, comma 16, del D.lgs. n. 199/2021.

Dopo la pubblicazione del Regolamento tecnico di Accredia e le modifiche normative sopra richiamate, si attende ora la revisione della norma UNI/TS 11567:2020 elaborata dal CT 284 del CTI, a cui partecipa anche Assoambiente, per completare il quadro di riferimento.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/231/SAEC-ENE/PE del 13.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/231/SAEC-ENE/PE

2024/231/SAEC-ENE/PE

Con decreto 7 agosto 2024 recante “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato”, il MASE ha aggiornato le disposizioni del DM 14 novembre 2019 (“Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”) così come previsto all’art. 42, comma 16, del D.lgs. n. 199/2021.

In particolare il provvedimento dispone:

  • al Capo I, per i biocombustibili, al fine di accertarne la sostenibilità (art. 2, comma 2, lettera w):
  1. le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso;
  2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali (art. 2, comma 2, lettera i)) ;
  3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa (art. 12);
  4. le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (art. 10);
  • al Capo II, per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin ) e per i carburanti da carbonio riciclato (di seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel ), le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra (all’art. 39, comma 5, del D.lgs. n. 199/2021), che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l’idrogeno di origine biologica;
  • al Capo III, le attività di verifica del comitato e le disposizioni transitorie e finali.
     

Dopo la pubblicazione del Regolamento tecnico di Accredia recante le prescrizioni per l’accreditamento degli organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi e le modifiche normative sopra richiamate, si attende ora la revisione della norma UNI/TS 11567:2020 (che sostituisce la UNI/TS 11567:2014) elaborata dal CT 284 del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), a cui partecipa anche Assoambiente, per completare il quadro di riferimento. Il DM 2 marzo 2018 prevede infatti che sia incentivabile solo il biometano che rispetta i criteri definiti dal DM 23 gennaio 2012 (oggi sostituito dal DM 14 novembre 2019) e dalla specifica tecnica UNI/TS11567 ("Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa").

Lo scorso febbraio è stata avviata l’inchiesta pubblica finale (IPF UNI) sul testo dell’UNI/TS 11567:2020 che definisce uno schema di qualificazione per tutte le organizzazioni che operano all'interno della filiera di produzione (Catena di custodia) del biometano al fine di supportare la certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi disciplinato dal DM 14 novembre 2018, oggi aggiornato. Tra le varie modifiche introdotte rispetto alla versione precedente, il testo posto in inchiesta della UNI/TS 11567 fornisce nuovi valori di sostenibilità per la filiera e adegua i requisiti ad un rinnovato quadro legislativo.

Nel rimandare a successive comunicazioni per quanto riguarda i lavori in ambito CTI, si riporta in allegato il testo del DM 7 agosto 2024.

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Decreto 127/2024 – Nuovo Regolamento EoW inerti

Decreto 127/2024 – Nuovo Regolamento EoW inerti

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 26 giugno 2024, n. 127 del MASE recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Tale Decreto, che entrerà in vigore a partire dal 26 settembre 2024, abroga e sostituisce il precedente decreto ministeriale in materia (Decreto 152/2022), che aveva generato forti criticità per il settore che si occupa della gestione di questi rifiuti tanto da spingere gli operatori, tramite ANPAR ed ASSOAMBIENTE, a richiedere una sua revisione per renderlo applicabile. A partire dalla data di entrata in vigore i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale, adeguandosi a quanto previsto nel Regolamento. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/230/SAEC-NOT/CS del 12.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/230/SAEC-NOT/CS

2024/230/SAEC-NOT/CS

Pubblicato il Decreto 26 giugno 2024, 127 del MASE recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (G.U. n. 213 dell’11.09.2024), in vigore a partire dal 26 settembre 2024.

A partire dal prossimo 26 settembre i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale, adeguandosi a quanto previsto nel Regolamento. Restano autorizzate con EoW caso per caso le operazioni di recupero “aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2” e i “rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4”.

Il decreto abroga e sostituisce il precedente decreto ministeriale in materia (Decreto 152/2022), che aveva generato forti criticità per il settore che si occupa della gestione di questi rifiuti tanto da spingere gli operatori, tramite ANPAR ed ASSOAMBIENTE, a richiedere una sua revisione al fine di rendere realmente percorribile, operativamente, il recupero di tali rifiuti. La precedente versione del decreto, in particolare, era stata considerata troppo restrittiva nei limiti imposti alla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati, in misura tale da impedirne l’impiego nelle diverse applicazioni e, di fatto, bloccandone l’uso con ripercussioni sull’intera filiera edile. Le criticità avanzate dalle imprese erano state condivise anche dal Consiglio di Stato in un parere nel quale si invitava il Ministero a valutare “la logicità e proporzionalità complessiva della manovra normativa”.

Il DM 127/2024, la cui struttura ricalca quella del precedente, prevede una tabella (tabella 2 dell’allegato 1) recante i parametri e i valori da rispettare per conseguire lo status di EoW che per ogni contaminante sono differenziati sulla base degli utilizzi, riportati all’allegato 2, cui l’aggregato recuperato sarà destinato. In particolare i contaminanti avranno valori soglia diversi a seconda che siano destinati a recuperi ambientali, riempimenti e colmate, oppure ad applicazioni avanzate quali realizzazioni di corpi rilevati, miscele bituminose, sottofondi stradali, strati di fondazione fino al confezionamento di miscele legate, calcestruzzi e cemento. L’allegato 1 riporta poi i rifiuti ammissibili alle operazioni di produzione di EoW, le verifiche sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, i requisiti di qualità dell’aggregato riciclato e le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato.

Tra le altre novità del nuovo decreto si evidenzia l’estensione ai rifiuti ammissibili alla produzione di aggregati recuperati anche ai rifiuti da costruzione e demolizione abbandonati (codice EER 200301); l’aggiunta della norma UNI EN 13108, relativa alle specifiche del materiale per le miscele bituminose, tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato e l’aggiornamento della tabella 5 dell’allegato 2 recante l’elenco delle norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato. Tali interventi e modifiche hanno consentito il superamento di molte delle criticità applicative che avevano reso la prima versione del decreto inattuabile, anche se permangono alcune problematiche che sono state prontamente segnalate al MASE dalle Associazioni, tra cui l’esclusione dei rifiuti inerti interrati dall’elenco di quelli ammissibili alla produzione di EoW e le limitazioni all’utilizzo degli aggregati riciclati in riempimenti e ripristini. 

Per tale ragione il MASE, nel corso di un recente incontro con le Associazioni della filiera (al quale hanno preso parte anche ANPAR ed ASSOAMBIENTE), ha espresso la volontà di attivare un Tavolo di confronto sull’applicabilità del decreto in modo da raccogliere le criticità che gli operatori dovessero riscontrare e valutare i possibili strumenti per una loro efficiente e rapida soluzione.

Nel rimandare ad eventuali ulteriori comunicazioni per aggiornamenti, segnaliamo che ANPAR – l’Associazione Nazionale dei Produttori Aggregati Riciclati, in Assoambiente - sta organizzando diversi momenti di incontro su questo specifico tema: il prossimo programmato per il 1° ottobre 2024 a Mestre (per info e iscrizioni si rimanda al sito, qui)

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto allegato. 

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2024/229/SA-LAV/MI

2024/229/SA-LAV/MI

Facendo seguito alle circolari nn. 147, 156 e 226 del 17 maggio, 23 maggio e 11 settembre uu.ss., si ricorda che, l’articolo 2, comma 2, lettera “b” del nuovo Regolamento Elettorale 6 settembre 2024 allegato al CCNL 18 maggio 2022 conferma la possibilità di partecipare alle elezioni per il rinnovo delle RSU, oltre che per le organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie del CCNL, anche per le “Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo pubblico, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente: i vigenti Accordi interconfederali; il vigente CCNL; il presente Regolamento; l’accordo di settore 1.3.2001 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero, stipulato ai sensi della legge n. 146/1990; e, inoltre, a  condizione che all’atto della presentazione della lista presentino un numero di firme di lavoratrici e lavoratori dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto (in ogni caso il numero di firme non potrà essere inferiore a tre)”.

 

Oltre alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Servizi Ambientali FP-CGIL, FIT.CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, e all’Organizzazione UGL – Igiene Ambientale (e UGL-Partecipate equiparata a tali fini) che ha sottoscritto per adesione l’Accordo del 18 maggio 2022 in quanto rinnovo del CCNL 6 dicembre 2016 (Articolo 2, comma 2, lettera “a” del Regolamento Elettorale), si rende noto che alla data odierna sono pervenute alla scrivente Associazione le seguenti dichiarazioni di sussistenza delle condizioni sopra elencate (Articolo 2, comma 2, lettera “b” del Regolamento Elettorale), al fine di partecipare alla procedura elettorale del 3-4 dicembre 2024 con proprie liste:

 

  • USB – Unione sindacale di Base;
  • F.I.A.L. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Ambiente e Servizi;
  • F.L.I.A. – Federazione Lavoratori Igiene Ambientale e Servizi;
  • F.A.S.L. – Federazione Autonoma Servizi Lavoratori.

 

Eventuali aggiornamenti dell’elenco saranno tempestivamente comunicati.

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Decreto FER2 MASE per la promozione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati

Decreto FER2 MASE per la promozione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2024 è stato pubblicato il Comunicato del MASE con il quale si informa della pubblicazione del Decreto 19 giugno 2024 del MASE recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio», che introduce le disposizioni volte ad attuare le previsioni di cui al D.lgs. n. 199/2021 (relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Il decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/228/SAEC-NOT/CS del 11.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/228/SAEC-NOT/CS

2024/228/SAEC-NOT/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2024 è stato pubblicato il Comunicato del MASE con il quale si informa della pubblicazione del Decreto 19 giugno 2024 del MASE recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio», che introduce le disposizioni volte ad attuare le previsioni di cui al D.lgs. n. 199/2021 (relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Provvedimento disponibile sul sito del MASE, qui.

Sul testo, che ha acquisito il concerto del MASAF il 15 luglio 2022, si sono espresse:

  • l’ARERA il 2 agosto 2022 (parere n. 387/2022/I/efr, disponibile qui) - nelle premesse del decreto sono riportate le proposte che si è ritenuto opportuno accogliere e quelle non accolte;
  • la Conferenza Unificata il 28 agosto 2022 (disponibile qui) - anche in questo caso nelle premesse del decreto sono riportate le proposte che si è ritenuto opportuno accogliere e quelle non accolte
  • la Commissione europea con decisione C (2024) 3814 final del 4 giugno 2024 ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
     

Il decreto, che cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2028, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. 

Il Decreto stabilisce quindi le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sintesi del provvedimento in allegato.

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Report sostenibilità ambientale delle imprese – Pubblicato decreto che recepisce la CSRD

Report sostenibilità ambientale delle imprese – Pubblicato decreto che recepisce la CSRD

Pubblicato il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che attua la direttiva UE 2464/2022 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

La direttiva CSRD ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, imponendo l’obbligo di fornire agli investitori informazioni chiare e dettagliate legate alla sostenibilità ambientale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/227/SAEC-NOT/FA del 11.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/227/SAEC-NOT/FA

2024/227/SAEC-NOT/FA

Pubblicato il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che attua la direttiva UE 2464/2022 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

Si ricorda che la direttiva CSRD ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, imponendo l’obbligo di fornire agli investitori informazioni chiare e dettagliate legate alla sostenibilità ambientale.

Gli Stati membri avevano l’obbligo di recepire la suddetta direttiva entro lo scorso luglio e, a febbraio 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva avviato la consultazione pubblica sulla bozza di schema di decreto di attuazione (v. circolare associativa n. 43 del 22 febbraio 2024).

Il decreto pubblicato, definisce in particolare:

  • le tipologie di società alle quali si rivolge il provvedimento, ovvero le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché le PMI quotate (cioè con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o europei) e le imprese di paesi terzi (che abbiano forma giuridica comparabile ai sensi della normativa comunitaria), con l’esclusione delle microimprese.
  • i contenuti da inserire nella relazione individuale e in quella consolidata, tra cui una descrizione degli obiettivi e delle politiche imprenditoriali sulla sostenibilità, le procedure di due diligence in relazione a tali problematiche, una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa.
  • l’attestazione sulla conformità della rendicontazione fornita dal revisore, nella quale risulta inclusa un’analisi dettagliata delle dichiarazioni relative alla sostenibilità per garantirne la verificabilità dei dati e il concreto rispetto nelle pratiche aziendali.
  • le responsabilità in capo agli amministratori delle imprese e il regime delle sanzioni.
     

Si ricorda infine che l'entrata in vigore del provvedimento si colloca in diversi momenti a seconda della tipologia di imprese coinvolte.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al testo del decreto allegato alla presente.

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2024/226/SA-LAV/MI

2024/226/SA-LAV/MI

Facendo seguito alle circolari nn. 147 e 156 del 17 e 23 maggio u.s., si informa che nei giorni scorsi le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto l’unificazione dei due Regolamenti elettorali vigenti, modificandone alcuni aspetti.

Come noto, infatti, per quanto riguarda le aziende che applicavano il CCNL 6.12.2016, il Regolamento vigente era quello sottoscritto il 20 giugno 2017, Allegato 6 del testo a stampa.

Le modifiche del testo che determinano variazioni al calendario come concordato nello scorso mese di maggio sono evidenziate nel verbale di intesa del 6 settembre scorso, che accompagna il nuovo Regolamento, sono le seguenti:

  • ai sensi dell’art 2, comma 2, ultimo capoverso, del Regolamento, nonché di quanto previsto dal calendario concordato nello scorso mese di maggio, le OO.SS. stipulanti sono tenute alla presentazione delle liste elettorali presso l’azienda entro il 21 ottobre 2024; con la modifica concordata nel verbale allegato, le stesse OO.SS. potranno presentare integrazioni e modifiche delle liste elettorali già presentate, entro il termine del 13 novembre 2024, stessa data prevista per le OO.SS. non stipulanti.

 

  • con riferimento alla previsione introdotta nell’art. 1, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento, in deroga al termine ivi previsto (10 giorni, termine valido a partire dalle elezioni successive al 2024) e per questa sola tornata elettorale, le aziende dovranno comunicare entro il 30 settembre 2024 alle OO.SS. territoriali stipulanti che hanno indetto le elezioni il numero dei dipendenti in forza. Numero che potrà ovviamente essere suscettibile di cambiamenti, eventualmente comunicati dall’azienda, fino al giorno dello svolgimento del voto.

***

Si elencano di seguito le principali modifiche apportate al Regolamento elettorale allegato al CCNL 6.12.2016: 

  • alla dizione “unità produttive” si aggiunge quella di “azienda” intesa come collegio elettorale di riferimento per lo svolgimento delle elezioni che porteranno alla determinazione di un soggetto sindacale collettivo titolare della rappresentanza: come noto la dizione di “unità produttiva”, esclusivamente ai fini del Regolamento elettorale deroga alla nozione legale, e si riferisce a uno o più cantieri, come da prassi delle scorse procedure elettorali (“qualsiasi articolazione dell’impresa atta ad assicurare le attività della stessa: appalto, centro di servizio”, cfr. nota in calce all’articolo 1, comma 1, del Regolamento 6.9.2024 che riprende l’articolo 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento 20.6.2017);
  • all’articolo 1, comma 3, le modalità di deposito delle liste sono state aggiornate prevedendo anche la possibilità del deposito informatico, con opportune garanzie di riservatezza;
  • all’articolo 11, comma 5, in analogia a quanto previsto per le elezioni politiche, è stato introdotto l’obbligo di includere entrambi i generi qualora il numero di preferenze sia superiore a tre (decisione che spetta alla Commissione Elettorale).

Altre modifiche hanno carattere formale e non vanno a modificare nella sostanza la procedura elettorale nel suo complesso.

L’Associazione rimane a disposizione delle aziende per dubbi, criticità, richieste sindacali al di fuori di quanto convenuto nel Regolamento 6 settembre 2024.

 

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Riciclo, luci e ombre dei nuovi CAM strade

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Save the date |IL NUOVO REGOLAMENTO EOW DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: opportunità di mercato, aspettative per le imprese e criticità (Mestre, 1 ottobre)

Save the date |IL NUOVO REGOLAMENTO EOW DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: opportunità di mercato, aspettative per le imprese e criticità (Mestre, 1 ottobre)

Si terrà a Venezia, Mestre il 1 Ottobre prossimo il Convegno "IL NUOVO REGOLAMENTO EOW DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: opportunità di mercato, aspettative per le imprese e criticità" presso l'Auditorium “Cesare De Michelis” | M9 – Museo del ‘900.

L'evento si terrà a partire dalle ore 14.00 e terminerà alle ore 18.30. 

L'evento è promosso da ANPAR, IMQ eAMBIENTE e Studio Ambientale Legale PELOSI ed ha ricevuto il Patrocinio del MASE, ANCE VENETO, ASSOAMBIENTE e Distretto Museo M9.

Si ringraziano gli Sponsor: ALS, CAVETEST, INERTI SAL VALENTINO e NUOVA RECYCLING

Programma scaricabile.

Per registrare la partecipazione all'evento è necesario inviare una mail alla Segreteria Organizzativa ANPAR: info@anpar.org

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FEAD NEWSLETTER N° 185 – 09 SEPTEMBER

FEAD NEWSLETTER N° 185 – 09 SEPTEMBER

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 185 del 09 settembre 2024.

Buona lettura.

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Assoambiente: aggiorna e unisce i documenti originariamente pubblicati nel 2016 e nel 2018

Assoambiente: aggiorna e unisce i documenti originariamente pubblicati nel 2016 e nel 2018

GreenReport

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ASSOAMBIENTE 06 settembre 2024

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2024/225/SA-LAV/MI

2024/225/SA-LAV/MI

A seguito della sottoscrizione della stesura integrale unificata del CCNL Servizi Ambientali, avvenuta come noto lo scorso 9 luglio, il CNEL e l’INPS hanno introdotto un nuovo codice “K540”, in cui sono confluiti i precedenti codici “K531” e “K541” rispettivamente riferiti al CCNL Assoambiente 6.12.2016 e al CCNL Utilitalia 10.7.2016, come rinnovati entrambi il 18.5.2022.

Non risultano finora comunicazioni formali da parte INPS, tuttavia al seguente link è possibile riscontrare la modifica segnalata nel file “Elenco contratti CNEL” e in quello “Revisioni”.

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/prestazioni-e-servizi/uniemens-aziende-private/CodContrUniemens_AzConDip.xlsx

Cordiali saluti.

 

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Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione – Commissione pubblica nuovo protocollo UE

Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione – Commissione pubblica nuovo protocollo UE

La Commissione Europea ha pubblicato il Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, che include linee guida per gli audit pre-demolizione e pre-ristrutturazione dei lavori di costruzione.

Questa guida aggiorna e unisce il "Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione" e le "Linee guida per gli audit sui rifiuti prima della demolizione e della ristrutturazione degli edifici".

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/224/SAEC-EUR/FA del 05.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/224/SAEC-EUR/FA

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La Commissione Europea ha pubblicato il Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, che include linee guida per gli audit pre-demolizione e pre-ristrutturazione dei lavori di costruzione.

Questa guida aggiorna e unisce il "Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione" e le "Linee guida per gli audit sui rifiuti prima della demolizione e della ristrutturazione degli edifici", originariamente pubblicati rispettivamente nel 2016 e nel 2018, e mira a fornire indicazioni a tutte le parti interessate coinvolte nella gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione in merito a:

  • Identificazione dei rifiuti tramite audit pre-demolizione e pre-ristrutturazione.
  • Demolizione selettiva
  • Logistica dei rifiuti
  • Trattamento e lavorazione dei rifiuti
  • Gestione della qualità
  • Quadro politico
     

Assoambiente ed Anpar, tramite FEAD ed EuRIC, sono state attivamente coinvolte nella stesura dell’aggiornamento del presente documento, in particolar modo nelle sezioni dedicate alla logistica dei rifiuti e al trattamento e lavorazione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Per qualsiasi approfondimento, il protocollo è disponibile in allegato.

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Balle verdi

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Il Foglio

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CAM strade, opportunità per il riciclo degli inerti

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Canale Energia

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Rapporto SNPA su riutilizzo acque reflue

Rapporto SNPA su riutilizzo acque reflue

SNPA ha pubblicato un rapporto sul riutilizzo delle acque reflue urbane nell'ottica del risparmio idrico e dell'incremento del riciclo e riutilizzo delle acque trattate da impianti di depurazione urbani. 

Alla luce della progressiva scarsità di acqua che si sta registrando e che sta portando a riconsiderare le acque reflue come una “risorsa idrica alternativa” da impiegare opportunamente a seguito di avanzati processi di trattamento, il documento illustra il quadro normativo di riferimento in materia di riutilizzo delle acque reflue a livello europeo, nazionale e regionale, con particolare attenzione allo sviluppo normativo riferito al riutilizzo in agricoltura.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/223/SAEC-COM/CS del 04.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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Investimenti UE per progetti sostenibili – FEAD per la Global Gateway Initiative

Investimenti UE per progetti sostenibili – FEAD per la Global Gateway Initiative

Lo scorso 26 giugno 2024, FEAD ha incontrato la Commissione Europea sul tema Global Gateway Initiative, ovvero la strategia dell’Unione Europea che prevede 300 miliardi di euro di investimenti per progetti infrastrutturali sostenibili e di alta qualità, tenendo conto delle esigenze dei Paesi partner e garantendo benefici duraturi per le comunità locali. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/222/SAEC-FIN/FA del 04.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/223/SAEC-COM/CS

2024/223/SAEC-COM/CS

Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) ha pubblicato la delibera 23 luglio 2024 n. 254 costituita da un rapporto sul riutilizzo delle acque reflue urbane nell'ottica del risparmio idrico e dell'incremento del riciclo e riutilizzo delle acque trattate da impianti di depurazione urbani. Il documento illustra il quadro normativo di riferimento in materia di riutilizzo delle acque reflue a livello europeo, nazionale e regionale, con particolare attenzione allo sviluppo normativo riferito al riutilizzo in agricoltura. Ciò alla luce della progressiva scarsità di acqua che si sta registrando e che sta portando a riconsiderare le acque reflue come una “risorsa idrica alternativa” da impiegare opportunamente a seguito di avanzati processi di trattamento. 

Il capitolo 4 si concentra sull’applicazione del riutilizzo delle acque reflue in Italia valutando i protocolli operativi per la pianificazione degli impianti di depurazione, le modalità di riutilizzo praticate (protocolli di controllo compresi) e fornendo un'analisi dello status tecnologico attuale degli impianti di depurazione. Il capitolo 5 infine riporta una rassegna di casi studio di riutilizzo dei reflui urbani in Italia. 

Nonostante l'utilizzo dei reflui depurati consenta di ridurre le pressioni di tipo quantitativo esercitate sui corpi idrici in Italia, solo il 4% del volume totale dei reflui depurati risulta effettivamente destinato al riutilizzo (principalmente per uso irriguo), soprattutto a causa dei costi legati all'affinamento delle acque trattate, di quelli per la realizzazione delle reti per l'adduzione e la distribuzione in ambito agricolo delle acque nonché a causa di barriere socioculturali.

Nelle conclusioni il Rapporto evidenzia come ancora molte regioni risultano non avere ancora alcun regolamento regionale e comunque le modalità di riutilizzo previste risultano diversificate da una regione all’altra con una prevalenza di riutilizzo irriguo, ma non trascurabili sono le altre forme di riutilizzo previste di tipo civile, industriale ed ambientale. 

Viene segnalata anche una forma di riutilizzo ai fini della produzione di energia idroelettrica. Rispetto ai controlli di qualità sulle acque depurate, emerge che i “valori limite” da rispettare per la qualità dei reflui nei regolamenti regionali sono corrispondenti a quelli del D.M. 185/2003. Inoltre dall’analisi sulla situazione tecnologica degli impianti di depurazione ai fini del recupero di acque reflue si riscontra la necessità di implementazione di unità di filtrazione ai fini del rispetto dei limiti particolarmente restrittivi sulle concentrazioni di sostanza organica, nonché del raggiungimento di sostenute rese di disinfezione. Infine, per quanto riguarda i futuri sviluppi dell’approccio al riutilizzo in Italia, si attende un nuovo decreto atto a regolamentare le varie modalità di riutilizzo, aggiornando gli adempimenti sui controlli rispetto a quanto stabilito dal D.M. 185/2003 e compatibilmente con il Regolamento (UE) 741/2020, per quanto concerne le pratiche di riuso in agricoltura.

Per maggiori informazioni si rimanda al rapporto allegato.

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2024/222/SAEC-FIN/FA

2024/222/SAEC-FIN/FA

Lo scorso 26 giugno 2024, FEAD ha incontrato la Commissione Europea sul tema Global Gateway Initiative, ovvero la strategia dell’Unione Europea che prevede 300 miliardi di euro di investimenti per progetti infrastrutturali sostenibili e di alta qualità, tenendo conto delle esigenze dei Paesi partner e garantendo benefici duraturi per le comunità locali. 

In generale, la strategia Global Gateway mira a realizzare connessioni sostenibili e affidabili per le persone e il pianeta: contribuisce ad affrontare le sfide globali più urgenti, dalla lotta ai cambiamenti climatici al miglioramento dei sistemi sanitari e al rafforzamento della competitività e della sicurezza delle catene di approvvigionamento globali, consentendo così ai partner dell'UE di sviluppare le loro società ed economie, ma anche di creare opportunità di investimento e competitività per il settore privato degli Stati membri, garantendo al contempo i più elevati standard ambientali e lavorativi, nonché una sana gestione finanziaria.

A tal proposito, la Direzione generale per i partenariati internazionali della Commissione (DG INTPA), si è resa disponibile con FEAD per una serie di incontri con i suoi membri interessati ad investire o sviluppare progetti infrastrutturali in tutto il mondo ed ha comunicato il potenziale interesse nella formazione di un gruppo di lavoro che operi per migliorare le condizioni di parità per le aziende di acqua e rifiuti che vogliono investire a livello internazionale con appalti strategici.

Pertanto, invitiamo quanti interessati al progetto a scrivere alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) che si occuperà, tramite FEAD, di fornire i contatti necessari per organizzare gli incontri con la Commissione.

Ulteriori approfondimenti sulla Global Gateway Iniziative sono disponibili qui e nella presentazione dell’incontro dello scorso giugno (v. allegato).

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Save the Date | Tutela ambientale, quale contributo delle imprese? (Roma, 1 Ottobre)

Save the Date | Tutela ambientale, quale contributo delle imprese? (Roma, 1 Ottobre)

Si terrà il 1 ottobre a Roma presso il Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari - Via della Dogana Vecchia, 29 alle ore 15.00 l'evento promosso da TOP LEGAL dal titolo “Tutela ambientale, quale contributo delle imprese?”

Programma: 

  • Valentina Magri - TopLegal Content Coordinator

 

  • Fischetti Gianclaudio Andersen Italy Partner
  • Ketoff Andrea Assorisorse Direttore Generale
  • Leonessi Lucia Eva Cisambiente Direttore Generale
  • Mazzucco Sonia Ethics - Partner
  • Napoletano Enrico Studio Legale Napoletano - Partner
  • Peres Federico Butti & Partners - Partner
  • Potenti Manfredi Senato della Repubblica Senatore
  • Testa Chicco Assoambiente Presidente

 

Su iniziativa del Sen. Manfredi Potenti.

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva 2024/1203, che stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, oltre che misure di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale. L’Italia sarà chiamata a conformarsi al provvedimento entro il 21 maggio 2026.

La direttiva comporta per le imprese delle conseguenze penali, amministrative e di compliance. Il convegno approfondirà l’impatto della direttiva 2024/1203 sulle aziende, in termini di: rischi penali (inasprimento delle sanzioni e nuove fattispecie di reato); effetti sull’iter amministrativo (eventuali premi per le aziende che si attivano nelle bonifiche ambientali); adempimenti di compliance volti a evitare danni ambientali.

Il convegno costituisce una preziosa occasione di dialogo e confronto tra imprese, professionisti legali e istituzioni chiamati all’implementazione della direttiva europea, nella prestigiosa cornice istituzionale del Senato della Repubblica.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Per info e iscrizioni cliccare qui 

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EuRIC Newsletter - September 2024

EuRIC Newsletter - September 2024

Si rende disponibile la newsletter mensile prodotta da EuRIC relativa al mese di settembre 2024.

Nella newsletter sono sintetizzate le attività e gli eventi EuRIC, nonché le tematiche sulle quali le Istituzioni europee sono maggiormente attive.

Buona lettura.

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Lettera congiunta per la Commissione Europea a sostegno della gestione industriale del carbonio

Lettera congiunta per la Commissione Europea a sostegno della gestione industriale del carbonio

CCS Europe e Zero Emission Platform stanno predisponendo congiuntamente una lettera, da inviare alla Commissione Europea, che mira a sottolineare l’importanza del tema relativo alla cattura del carbonio nell’ambito della politica climatica e industriale dell’Unione Europea. 

CSS Europe e ZEP hanno condiviso la lettera per eventuali ulteriori adesioni da parte delle aziende interessate a supportare l’iniziativa.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/221/SAEC-NOT/FA del 02.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/221/SAEC-NOT/FA

2024/221/SAEC-NOT/FA

CCS Europe e Zero Emission Platform stanno predisponendo congiuntamente una lettera, da inviare alla Commissione Europea, che mira a sottolineare l’importanza del tema relativo alla cattura del carbonio nell’ambito della politica climatica e industriale dell’Unione Europea.

Nella bozza lettera viene evidenziato che la gestione industriale di carbonio - sia come cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) che come cattura e utilizzo del carbonio (CCU) - risulta fondamentale per la riduzione delle emissioni di gas serra, la mitigazione del cambiamento climatico e il supporto degli ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione Europea.

Tali tecnologie infatti permettono l’immagazzinamento delle emissioni di anidride carbonica dai processi dalla conversione dei rifiuti in energia, dalla produzione di idrogeno e da altre fonti, tra cui il carbonio biogenico e atmosferico, al fine di ridurre rapidamente le emissioni delle industrie europee in modo economicamente efficiente.

Nella lettera si chiede alla presidenza della Commissione Europea di adottare misure concrete per ampliare urgentemente le iniziative per il CCS e CCU in Europa, sviluppando un piano d’azione che promuova la gestione del carbonio industriale come priorità per i nuovi Commissari designati.

CSS Europe e ZEP hanno condiviso la lettera in oggetto, disponibile qui, per eventuali ulteriori adesioni da parte delle aziende interessate a supportare l’iniziativa. Per quanti interessati a cofirmare la lettera, è possibile inviare una email a: secretariat@ccs-europe.eu. Una volta ottenuta l'approvazione interna, si dovrà comunicare nome, titolo e firma digitale della persona che firma per conto dell’azienda interessata. Il termine per fornire tali dati è fissato per il prossimo 16 settembre 2024.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione è possibile contattare la segreteria CCS Europe (secretariat@ccs-europe.eu).

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FEAD NEWSLETTER N° 184 – 02 SEPTEMBER

FEAD NEWSLETTER N° 184 – 02 SEPTEMBER

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 184 del 02 settembre 2024.

Buona lettura.

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SAVE THE DATE: WORKSHOP Assoambiente su procedimento notifica movimenti transfrontalieri rifiuti – Roma, 20 settembre 2024

SAVE THE DATE: WORKSHOP Assoambiente su procedimento notifica movimenti transfrontalieri rifiuti – Roma, 20 settembre 2024

Assoambiente ha organizzato un workshop “Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti” che si terrà il prossimo 20 settembre 2024 in modalità mista.

Considerato il ruolo chiave delle procedure e i regimi di controllo previsti dal Regolamento (CE) 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti (WSR), l’incontro mira ad approfondire la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.

Ne discuteremo con la Dott.ssa Brachetti e il Dott. Giorgio Gallina (Regione Lombardia). 

Si chiede cortese conferma della partecipazione inviandola a:  assoambiente@assoambiente.org al fine di ricevere (per quanti non possono partecipare in presenza) il link per la partecipazione da remoto.

In allegato il programma.

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ASSOAMBIENTE 30 agosto 2024

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In vigore il Regolamento UE sul ripristino della natura

In vigore il Regolamento UE sul ripristino della natura

Il 18 agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura che per la prima volta sancisce una tabella di marcia per la protezione e soprattutto il ripristino delle aree degradate: entro il 2050 i ventisette Paesi UE dovranno ripristinare il 100% degli ecosistemi danneggiati.

Il Regolamento UE è finalizzato non solo a proteggere la biodiversità, ma anche a ripristinare la natura degli ecosistemi danneggiati sia terrestri che marini. A riguardo gli Stati membri UE dovranno adottare misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri dell’UE ed il 20% di quelle marine entro il 2030. Mentre entro il 2050 queste stesse misure dovranno estendersi alla totalità degli ecosistemi che necessitano di ripristino. Secondo i dati forniti dalla Commissione UE, il Regolamento aiuterà a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a flusso libero, invertirà il declino delle popolazioni di impollinatori, migliorerà la biodiversità negli ecosistemi agricoli e la biodiversità degli ecosistemi forestali e darà un contributo per l’impegno a piantare almeno 3 miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello UE. 

L’Italia, così come gli altri Stati UE, avrà tempo due anni per presentare a Bruxelles il Piano Nazionale di Ripristino. Il Piano nazionale dovrà coprire il periodo fino al 2050 (con le scadenze intermedie fissate al 2030 e al 2040) ed includere le tempistiche per l’attuazione, le risorse finanziarie necessarie e i mezzi di finanziamento previsti, nonché i benefici attesi, in particolare per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Il Regolamento (UE) 2024/1991 è disponibile qui.

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“Crescita e demografia temi interessanti”

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il Riformista

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CAM Strade - Pubblicato il decreto

CAM Strade - Pubblicato il decreto

Pubblicato il decreto 5 agosto 2024 relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, il cosiddetto CAM Strade, in vigore dal 21 dicembre 2024 (G.U. n. 197 del 23 agosto 2024). 

Assoambiente, anche tramite le sue Associazioni di riferimento ANPAR e UNIRIGOM, ha partecipato attivamente ai lavori del tavolo ministeriale per l’elaborazione dell’allegato tecnico al decreto con l’obiettivo di favorire e indirizzare il riciclo dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti inerti e dei PFU, creando così nuovi sbocchi di mercato per questi materiali. 

L’allegato 1 al decreto, che riporta gli specifici criteri tecnici, oltre a inquadrare l’ambito di applicazione e fornire indicazioni generali per la stazione appaltante, riporta in due distinti capitoli, rispettivamente, i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali e i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di tali infrastrutture.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/220/SAEC-NOT/CS del 27.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/220/SAEC-NOT/CS

2024/220/SAEC-NOT/CS

Pubblicato il decreto 5 agosto 2024 relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, il cosiddetto CAM Strade, in vigore dal 21 dicembre 2024 (G.U. n. 197 del 23 agosto 2024).

Assoambiente, anche tramite le sue Associazioni di riferimento ANPAR e UNIRIGOM, ha partecipato attivamente ai lavori del tavolo ministeriale per l’elaborazione dell’allegato tecnico al decreto con l’obiettivo di favorire e indirizzare il riciclo dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti inerti e dei PFU, creando così nuovi sbocchi di mercato per questi materiali.

L’allegato 1 al decreto, che riporta gli specifici criteri tecnici, oltre a inquadrare l’ambito di applicazione e fornire indicazioni generali per la stazione appaltante, riporta in due distinti capitoli, rispettivamente, i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali e i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di tali infrastrutture.

Per quanto di interesse, grazie all’impegno di UNIRIGOM, sono stati previsti, al punto 2.2.4 nel paragrafo dedicato alle specifiche tecniche progettuali per l’affidamento del servizio di progettazione, dei limiti delle emissioni acustiche per le pavimentazioni stradali. In particolare tali limiti dovranno essere applicati alle miscele per strati di usura di tipo chiuso installate sia su strade della rete primaria (categoria A – B - D del Codice della strada) che su strade di altre categorie nei tratti interessati dall’attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR). Inoltre la stazione appaltante può chiedere la conformità a tale criterio anche per le strade di categoria C1 e per le miscele di tipo poroso o semi poroso, tenendo in considerazione il corrispondente criterio premiante riportato al punto 3.2.8 “Emissione acustica delle pavimentazioni” del Decreto.

Secondo quanto riportato il progetto dovrà prevedere che, nel caso di realizzazione di nuove strade, manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino miscele per strati di usura aventi prestazioni acustiche tali da contenere il rumore da rotolamento immesso nell’ambiente circostante, a condizione che non si verifichi una riduzione delle prestazioni, comprese l’aderenza. Viene quindi riportata una tabella per cui ad ogni velocità viene associato un livello di dB massimo da rispettare. La Relazione tecnica - di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM” - dovrà illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. In particolate il capitolato speciale d’appalto contiene le indicazioni per effettuare le prove suindicate che vanno effettuate dopo la realizzazione dell’opera in una sessione di misura eseguita conformemente al criterio premiante “3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni” ed effettuata non prima di 4 settimane e non oltre 12 settimane dall’apertura al traffico del tratto di pavimentazione interessato dalla verifica.

Infine il punto 3.2.8 stabilisce che l’abbattimento della rumorosità di una strada fornisce all’offerta un punteggio premiante, proporzionale al numero di dB ridotti secondo la tabella riportata.

Rispetto all’impiego di aggregati riciclati il CAM stabilisce che il progetto di nuova costruzione di strade o rifacimento della pavimentazione preveda che almeno l’80% del peso dei componenti e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva per essere poi destinato a recupero, riciclo o riutilizzo.

Il paragrafo 2.3 “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” definisce la circolarità dei prodotti da costruzione riportando, in una serie di tabelle, la percentuale minima di contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso di una serie di prodotti finiti, secco su secco, dove sono garantite complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. I prodotti considerati, per i quali vengono definite le percentuali minimi di contenuto riciclato, sono corpi stradali, strati di fondazione, strati in conglomerato bituminoso, pavimentazioni rigide (in calcestruzzo o resina). Rispetto ai rinterri viene stabilito che il progetto prescriva il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure di materiale riciclato, conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. Per i riempimenti con miscele betonabili va utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

Infine il paragrafo 3.2.5 “Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo” introduce un criterio premiante per l’offerta che la stazione appaltante può opportunamente applicare nei casi in cui si voglia stimolare il mercato dei calcestruzzi contenenti una maggiore quantità di materiale riciclato. Ciò attraverso la previsione di un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di singoli prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante è quantificato dalla stazione appaltante, rispetto al livello di miglioramento previsto.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del CAM Strade allegato.

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Qualità delle acque - un Vademecum MASE sul principio DNSH per gli investimenti PNRR

Qualità delle acque - un Vademecum MASE sul principio DNSH per gli investimenti PNRR

Per le azioni previste nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e risorsa idrica” Misura 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”, Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” è disponibile un Vademecum per il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (cd. DNSH), predisposto dalla DG COGESPRO dell’Unità di Missione PNRR del MASE.   

Il Vademecum è uno strumento di ausilio e ha la finalità di fornire indicazioni operative ai Soggetti attuatori nelle loro attività di verifica del rispetto del principio DNSH nell’intero ciclo di vita del progetto.

Il documento tiene conto della riprogrammazione dei target del PNRR (di cui all’allegato della Decisione di esecuzione del consiglio dell’Unione europea del 2 maggio 2024) e delle disposizioni oggetto della Guida operativa DNSH predisposta dal MEF-RGS, aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

In sintesi, il Vademecum contiene:

  • una sezione introduttiva sul principio DNSH;
  • un’analisi delle modifiche introdotte per l’Investimento “Fognatura e depurazione” con la riprogrammazione del PNRR relativamente al rispetto del principio DNSH;
  • la descrizione dei principali adempimenti dei Soggetti attuatori in fase di realizzazione degli interventi e di rendicontazione degli interventi;
  • l’individuazione degli elementi di controllo contenuti nelle schede tecniche n. 3, 5 e 24 (e relative Check list) della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, associate all’Investimento M2C4 I4.4.
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Regione Lombardia ed Economia circolare: proroga fino al 3 settembre 2024 per il bando Ri.Circo.Lo. da 5 milioni

Regione Lombardia ed Economia circolare: proroga fino al 3 settembre 2024 per il bando Ri.Circo.Lo. da 5 milioni

È stato prorogato fino al 3 settembre 2024 alle ore 16.00 il bando ‘Ri.Circo.Lo.’ di Regione Lombardia, che stanzia 5 milioni di euro (a valere su fondi PR FESR 2021-20127) per le PMI delle filiere della plastica e del tessile, impegnate a sviluppare azioni di economia circolare.

Il bando eroga contributi a fondo perduto, fino a 300 mila euro per ogni singola PMI e fino al 50% delle spese ammissibili, per interventi relativi a tutte le fasi del ciclo di vita delle filiere della plastica e del tessile.

In questo modo, Ri.Circo.Lo. punta a ridurre il volume di rifiuti nei settori plastica e tessile e l’utilizzo di materie prime, a utilizzare invece sottoprodotti o prodotti da ‘end of waste’ in sostituzione di materie prime, oltre ad aumentare la quantità di rifiuti riciclati o avviati a riciclo.

Per partecipare al bando, vai nella pagina dedicata sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

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Rifiuti urbani, da Comuni e gestori una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Rifiuti urbani, da Comuni e gestori una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Assoambiente, in un lavoro comune con Anci/Ifel Utilitalia, ha messo a punto un Vademecum denominato “Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio. Guida alla lettura ed all’applicazione della delibera 385/2023/R/rif”. 

Obiettivo dell’iniziativa è fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina ARERA.

La guida si inquadra nell’ambito di un protocollo di collaborazione siglato tra le parti per l’avvio di iniziative quali l’elaborazione di linee guida su aspetti tecnici, richieste di chiarimento e rilevazione delle criticità della disciplina regolatoria o altre iniziative tese ad agevolare un ordinato recepimento della disciplina ARERA. Il documento liberamente consultabile è disponibile qui.

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EuRIC - Newsletter agosto 2024

EuRIC - Newsletter agosto 2024

Si rende disponibile la newsletter mensile prodotta da EuRIC relativa al mese di agosto 2024.

Nella newsletter sono sintetizzate le attività e gli eventi EuRIC, nonché le tematiche sulle quali le Istituzioni europee sono maggiormente attive.

Buona lettura.

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FEAD NEWSLETTER N° 183 – 05 AUGUST 2024

FEAD NEWSLETTER N° 183 – 05 AUGUST 2024

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 183 del 05 agosto 2024.

Buona lettura.

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Caccia alle terre rare

Caccia alle terre rare

Il Foglio

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Guida condivisa alla regolazione ARERA

Guida condivisa alla regolazione ARERA

Adn Kronos, Radiocor de Il Sole 24 Ore, AGEEI, GreenReport, Ricicla News, Eco dalle Città, First online e altri articoli

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ASSOAMBIENTE 02 agosto 2024

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Chiusura Uffici |  Pausa estiva

Chiusura Uffici  |  Pausa estiva

La Redazione comunica che gli Uffici rimarranno chiusi per la pausa estiva dal 5 al 23 agosto. 

ASSOAMBIENTE augura a Tutti Buone Vacanze!

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Interpello su termini validità provvedimento verifica assoggettabilità a VIA

Interpello su termini validità provvedimento verifica assoggettabilità a VIA

Il Legislatore considera il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni secondo le quali il provvedimento di VIA ha efficacia quinquennale mentre il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale, fermo restando che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/219/SAEC-GIU/LE del 02.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/219/SAEC-GIU/LE

2024/219/SAEC-GIU/LE

Il Legislatore considera il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni secondo le quali il provvedimento di VIA ha efficacia quinquennale mentre il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale.

Questa è la sintesi della risposta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota n. 0136902 del 23 luglio 2024 all’interpello promosso dall’Assessorato Ambiente della Regione siciliana avente ad oggetto la richiesta di espressione di un parere concernente il termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

Secondo il Ministero il Legislatore mostra chiaramente di ritenere distinti i due procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. screening, definito dall’art 5, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 152/2006) e quello di valutazione di impatto ambientale (cd. VIA definita all’art. 5, comma l, lett. b), del medesimo provvedimento) la cui diversità viene anche rimarcata dalla presenza di norme distinte per le due fattispecie poiché l’art. 19 D.lgs. n. 152/2006 disciplina il "procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" mentre l’art. 23 dello stesso provvedimento disciplina la “VIA”.

Il Legislatore, pertanto, mostra espressamente di considerare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni in tema di efficacia quinquennale del provvedimento di VIA. 

Pertanto, conclude il Ministero dell’Ambiente, “in applicazione del criterio generale che impone nell’interpretazione della norma di non attribuire alla medesima un significato diverso rispetto a quello proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore, si rileva che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non abbia un limite di efficacia temporale”

Relativamente al termine di validità al provvedimento di esclusione dalla VIA, il Ministero dell’Ambiente rammenta inoltre che in materia di VIA le Regioni hanno la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie. Il Codice dell'Ambiente infatti all'art. 7 bis, comma 8, prevede: “gli enti regionali possono disciplinare, con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA" dal che consegue che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’interpello e alla risposta del MASE.

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REGIONE LOMBARDIA - nuove procedure per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati - portale siti contaminati (PSC-AGISCO)

REGIONE LOMBARDIA - nuove procedure per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati - portale siti contaminati (PSC-AGISCO)

Nella seduta del 1° luglio 2024 la Giunta di Regione Lombardia ha approvato con Deliberazione n. XII/2669 recante modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-AGISCO, gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia. 

Il PSC-AGISCO costituirà lo strumento informatico per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei procedimenti di bonifica, da parte della Regione, agevolando inoltre le azioni di pianificazione regionale, l’individuazione dei “siti orfani” e delle priorità di intervento, anche ai fini della programmazione economico-finanziaria regionale.

La piena operatività del PSC-AGISCO sarà raggiunta gradualmente, attraverso un avvio progressivo, nelle modalità e con le eccezioni definite dall’Allegato tecnico alla Delibera.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/218/SAEC-SUO/PE del 02.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/218/SAEC-SUO/PE

2024/218/SAEC-SUO/PE

Nel far seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v. circolari associative n. 074/2024 e n. 134/2024), informiamo che nella seduta del 1° luglio 2024 la Giunta di Regione Lombardia ha approvato la Deliberazione n. XII/2669 recante modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-AGISCO, gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia, come definito nell’Allegato Tecnico (in allegato).

ARPA Lombardia su incarico di Regione Lombardia ha sviluppato il Portale Siti Contaminati collegato alla banca dati AGISCO (nel seguito PSC-AGISCO), che costituisce l’Anagrafe regionale dei siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. n. 152/2006. Il PSC-AGISCO costituirà quindi lo strumento informatico per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei procedimenti di bonifica, prevista ai sensi della l.r. 3/2023, da parte della Regione, agevolando inoltre le azioni di pianificazione regionale, l’individuazione dei “siti orfani” e delle priorità di intervento, anche ai fini della programmazione economico-finanziaria regionale.

La piena operatività del PSC-AGISCO sarà raggiunta gradualmente, attraverso un avvio progressivo, nelle modalità e con le eccezioni definite dall’Allegato tecnico alla Delibera, prevedendo le seguenti tempistiche:

  1. nuovi procedimenti: i procedimenti che saranno avviati dopo il 1° luglio 2024, data di entrata in funzione di PSC, verranno gestiti, dai soggetti pubblici e privati coinvolti di cui alle premesse, attraverso il PSC-AGISCO;
  2. procedimenti in corso: i procedimenti già in corso al 1° luglio 2024, nelle varie fasi procedimentali di bonifica in cui possono trovarsi, potranno essere gestiti, dai soggetti pubblici e privati coinvolti di cui alle premesse, attraverso il PSCAGISCO a partire dal 1° ottobre 2024;
  3. a partire dal 1° luglio 2025, il PSC-AGISCO dovrà essere utilizzato sia per l’avvio dei nuovi procedimenti sia per la gestione dei procedimenti in corso.

I dati e le informazioni inseriti dai soggetti coinvolti in PSC-AGISCO costituiscono dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Manuale tecnico relativo al PSC-AGISCO e i suoi successivi aggiornamenti saranno disponibili nel Portale stesso oltreché sui siti istituzionali di Regione e ARPA Lombardia.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla DGR e relativo allegato tecnico, in allegato alla presente.

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Rifiuti urbani, da Comuni e gestori una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Rifiuti urbani, da Comuni e gestori  una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Anci/Ifel, Utilitalia e Assoambiente, con un lavoro comune, hanno messo a punto un Vademecum denominato “Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio. Guida alla lettura ed all’applicazione della delibera 385/2023/R/rif”. Obiettivo dell’iniziativa è fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina ARERA.

Il documento rappresenta un vademecum snello e condiviso che affronta diversi temi, fra cui l’eterointegrazione contrattuale e il corrispettivo contrattuale, per accompagnare gli attori in gioco nell’affrontare le trasformazioni in atto.

La guida si inquadra nell’ambito di un protocollo di collaborazione siglato tra le parti per l’avvio di iniziative quali l’elaborazione di linee guida su aspetti tecnici, richieste di chiarimento e rilevazione delle criticità della disciplina regolatoria o altre iniziative tese ad agevolare un ordinato recepimento della disciplina ARERA.

L’iniziativa ha preso vita nella consapevolezza delle parti che un pieno coordinamento tra disciplina regolatoria e disciplina contrattuale è imprescindibile per garantire uno sviluppo industriale del settore, sia dal punto di vista della qualità del servizio erogato agli utenti (incluso lo sviluppo impiantistico), sia da quello dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e nel rispetto dei principi di concorrenza del mercato.

Per il Presidente dell’Anci Roberto PellaI servizio di igiene urbana è uno degli oneri posto a carico dei sindaci e con l’avvento della regolazione sono state definite regole certe ma anche nuovi obblighi non sempre di chiara ed unica applicazione. Il contratto di servizio è l’occasione per prendere atto delle nuove norme ed obblighi e di individuare le leve per offrire un servizio che contempli qualità e giusto corrispettivo. La collaborazione con Utilitalia e Assoambiente a questo documento è segno chiaro della consapevolezza che da regole chiare e trasparenti può nascere un confronto produttivo nel segno degli obiettivi dell’economia circolare”. 

Il Presidente di Utilitalia Filippo Brandolini in merito afferma:I contratti di gestione dei rifiuti devono necessariamente contemperare interessi di soggetti diversi: da un lato quello degli enti locali, e per il loro tramite degli utenti, dall’altro quello del soggetto economico affidatario del servizio, che necessita di trovare un equilibrio tariffario sostenibile, individuando le risorse necessarie a svolgere la propria attività finalizzata a perseguire gli obiettivi ambientali e di economia circolare che gli sono stati assegnati. Su tali presupposti l’azione dell’Autorità ha portato a un modello di contratto di servizio standard che rappresenta un decisivo contributo a questo processo, ma che va necessariamente messo a terra e declinato nell’operatività. Per tali ragioni, questo lavoro che mira a una corretta lettura del provvedimento ARERA, svolto assieme ad ANCI e Assoambiente, rappresenta un modello innovativo di collaborazione da mettere al servizio di tutto il nostro comparto.

Così il Presidente Assoambiente Chicco Testa:Tra obiettivi di sostenibilità ambientale e tariffaria, crescita industriale e strumenti di governo del territorio, con la messa a terra della regolazione si è assistito in questi anni ad un’applicazione spesso non coerente e disomogenea della regolazione, causata della carenza di indirizzi condivisi su aspetti applicativi. Con questo vademecum sull’adeguamento dei contratti Comuni e gestori, insieme, si fanno oggi parte attiva in un processo che richiede necessaria condivisione degli strumenti a disposizione nell’unità di intenti di crescita e stabilità del comparto”.

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Rifiuti urbani, da Comuni e gestori una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Rifiuti urbani, da Comuni e gestori  una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Anci/Ifel, Utilitalia e Assoambiente, con un lavoro comune, hanno messo a punto un Vademecum denominato “Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio. Guida alla lettura ed all’applicazione della delibera 385/2023/R/rif”. Obiettivo dell’iniziativa è fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina ARERA.

Il documento rappresenta un vademecum snello e condiviso che affronta diversi temi, fra cui l’eterointegrazione contrattuale e il corrispettivo contrattuale, per accompagnare gli attori in gioco nell’affrontare le trasformazioni in atto.

La guida si inquadra nell’ambito di un protocollo di collaborazione siglato tra le parti per l’avvio di iniziative quali l’elaborazione di linee guida su aspetti tecnici, richieste di chiarimento e rilevazione delle criticità della disciplina regolatoria o altre iniziative tese ad agevolare un ordinato recepimento della disciplina ARERA.

L’iniziativa ha preso vita nella consapevolezza delle parti che un pieno coordinamento tra disciplina regolatoria e disciplina contrattuale è imprescindibile per garantire uno sviluppo industriale del settore, sia dal punto di vista della qualità del servizio erogato agli utenti (incluso lo sviluppo impiantistico), sia da quello dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e nel rispetto dei principi di concorrenza del mercato.

Per il Presidente dell’Anci Roberto PellaI servizio di igiene urbana è uno degli oneri posto a carico dei sindaci e con l’avvento della regolazione sono state definite regole certe ma anche nuovi obblighi non sempre di chiara ed unica applicazione. Il contratto di servizio è l’occasione per prendere atto delle nuove norme ed obblighi e di individuare le leve per offrire un servizio che contempli qualità e giusto corrispettivo. La collaborazione con Utilitalia e Assoambiente a questo documento è segno chiaro della consapevolezza che da regole chiare e trasparenti può nascere un confronto produttivo nel segno degli obiettivi dell’economia circolare”. 

Il Presidente di Utilitalia Filippo Brandolini in merito afferma:I contratti di gestione dei rifiuti devono necessariamente contemperare interessi di soggetti diversi: da un lato quello degli enti locali, e per il loro tramite degli utenti, dall’altro quello del soggetto economico affidatario del servizio, che necessita di trovare un equilibrio tariffario sostenibile, individuando le risorse necessarie a svolgere la propria attività finalizzata a perseguire gli obiettivi ambientali e di economia circolare che gli sono stati assegnati. Su tali presupposti l’azione dell’Autorità ha portato a un modello di contratto di servizio standard che rappresenta un decisivo contributo a questo processo, ma che va necessariamente messo a terra e declinato nell’operatività. Per tali ragioni, questo lavoro che mira a una corretta lettura del provvedimento ARERA, svolto assieme ad ANCI e Assoambiente, rappresenta un modello innovativo di collaborazione da mettere al servizio di tutto il nostro comparto.

Così il Presidente Assoambiente Chicco Testa:Tra obiettivi di sostenibilità ambientale e tariffaria, crescita industriale e strumenti di governo del territorio, con la messa a terra della regolazione si è assistito in questi anni ad un’applicazione spesso non coerente e disomogenea della regolazione, causata della carenza di indirizzi condivisi su aspetti applicativi. Con questo vademecum sull’adeguamento dei contratti Comuni e gestori, insieme, si fanno oggi parte attiva in un processo che richiede necessaria condivisione degli strumenti a disposizione nell’unità di intenti di crescita e stabilità del comparto”.

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Conversione DL 84/2024 recante disposizioni urgenti gestione CRM

Conversione DL 84/2024 recante disposizioni urgenti gestione CRM

La Camera dei Deputati ha approvato il DdL di conversione del decreto legge "materie prime critiche", che ora dovrà essere sottoposto all’esame del Senato. Il Dl 84/2024  reca disposizioni su estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime critiche, indispensabili per la transizione energetica non facilmente disponibili in Europa e in Italia e già oggetto della relativa normativa europea, il CRM Act.  

Nel testo di conversione del dl proposto dalla Camera viene ampliato l’elenco dei rottami metalli la cui esportazione deve essere preventivamente notificata. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/217/SAEC-NOT/CS del 01.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/217/SAEC-NOT/CS

2024/217/SAEC-NOT/CS

Lo scorso 30 luglio la Camera dei Deputati ha approvato il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, che ora dovrà essere sottoposto all’esame del Senato.

Il DL 84/2024 (v. circolare associativa n. 186/2024) reca disposizioni su estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime critiche, indispensabili per la transizione energetica non facilmente disponibili in Europa e in Italia e già oggetto della relativa normativa europea, il CRM Act.

Tra le modifiche al decreto-legge approvate alla Camera dei Deputati, segnaliamo in particolare che:

  • viene modificato, l’art. 14 “Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche” con un ampliamento dell’elenco dei rottami metallici la cui esportazione deve essere preventivamente notificata secondo quanto previsto dall'art. 30 del DL 21/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022 n. 117. Nel testo della Camera tale obbligo, oltre ai rottami ferrosi, viene esteso anche ad altri materiali quali cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio; cascami lingottati di ferro o di acciaio; cascami e avanzi di rame, cascami e avanzi di alluminio, cascami e avanzi di zinco (identificati con i codici 7204, 7404, 7602 e 7902 del Regolamento 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune);
  • viene aggiunto l’art. 9-bis che contiene una serie di indirizzi per la corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati. In particolare viene modificato l’art. 10 del D.lgs. n. 49/2014 dedicato ai sistemi collettivi prevedendo per i Ministeri competenti la possibilità di avvalersi del GSE per controllare il loro operato;
  • viene integrato l’art. 24-bis “Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico” portando al 31 dicembre 2024 la scadenza per i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici superiori ai 10 kW di comunicare adesione ad eventuale Sistema collettivo e vengono previste, per gli anni successivi, due finestre temporali annuali entro cui effettuare tale eventuale comunicazione.

Per il resto, il testo approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati conferma sostanzialmente le disposizioni del DL 84/2024.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del ddl approvato dalla Camera dei Deputati, riportato in allegato.

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2024/216/SA-LAV/MI

2024/216/SA-LAV/MI

Con la circolare allegata, l’INPS fornisce una serie di istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e a quelle integrative del Fondo di Solidarietà del settore ambiente.

La circolare è utile anche come documento riepilogativo sia delle vicende inerenti la regolamentazione del Fondo, con i vari accordi e relativi decreti interministeriali di recepimento susseguitisi negli anni, sia in ordine alle prestazioni ed al finanziamento del Fondo stesso.

 

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Gestione RAEE - Aggiornamento condizioni operative per installatori, grandi utilizzatori e centri raccolta privati

Gestione RAEE - Aggiornamento condizioni operative per installatori, grandi utilizzatori e centri raccolta privati

Il Centro di Coordinamento RAEE sta procedendo all’aggiornamento dei documenti contenenti le condizioni operative per la gestione dei RAEE da parte degli installatori di AEE, dei grandi utilizzatori di AEE e dei centri di raccolta privati, i luoghi realizzati dai produttori tramite i Sistemi Collettivi per stoccare i rifiuti provenienti dall’attività di raccolta volontaria effettuata da questi ultimi presso i rivenditori di AEE.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/215/SAEC-NOT/CS del 01.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/215/SAEC-NOT/CS

2024/215/SAEC-NOT/CS

Il Centro di Coordinamento RAEE sta procedendo all’aggiornamento dei documenti contenenti le condizioni operative per la gestione dei RAEE da parte degli installatori di AEE, dei grandi utilizzatori di AEE e dei centri di raccolta privati, i luoghi realizzati dai produttori tramite i Sistemi Collettivi per stoccare i rifiuti provenienti dall’attività di raccolta volontaria effettuata da questi ultimi presso i rivenditori di AEE.

In particolare, sono in fase di revisione le regole relative alla gestione dei RAEE del raggruppamento R5 (sorgenti luminose) per installatori e centri di raccolta privati ai quali sarà consentito di utilizzare, oltre alle unità di carico già previste, i pallet. Questa nuova tipologia di unità di carico sarà selezionabile sul portale del CdC RAEE a partire dal mese di settembre.

Agli installatori viene, inoltre, affidato il compito di fornire le unità di carico per la raccolta dei RAEE R5 (contenitori specifici per lampade o scatole chiuse, posizione su pallet filmati).

Per quanto riguarda le condizioni di servizio dedicate ai grandi utilizzatori, ai nuovi soggetti è richiesto di comunicare, in fase di iscrizione sul portale del CdC RAEE, la tipologia di rifiuti elettronici domestici che raccolgono per favorirne la gestione. Inoltre i grandi utilizzatori che raccolgono i RAEE domestici contenenti batterie industriali, come i contatori elettronici, saranno tenuti a preparare lotti omogenei sulla base del produttore di queste apparecchiature e a indicare il numero di pezzi e il relativo produttore sia su ciascun lotto preparato per il ritiro sia nel campo annotazioni del formulario. Questo adempimento consentirà una corretta gestione delle batterie industriali rimosse, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 188/2008.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina internet del CdC RAEE, disponibile qui, dove sono riportati tutti i documenti citati.

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Sentenza TAR su terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Sentenza TAR su terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 2302, si è espresso in materia di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare la sentenza riguardava un provvedimento di un Sindaco che ordinava all'impresa di rimuovere dal terreno in cui venivano deposte le terre e rocce da scavo in quanto considerate "rifiuti abbandonati”. 

Nella sentenza i giudici evidenziano che per gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, evitando gli obblighi in materia di rifiuti, è necessario che l'impresa presenti al Comune e all’ARPA competenti il Piano o la dichiarazione di utilizzo. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/214/SAEC-GIU/CS del 31.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/214/SAEC-GIU/CS

2024/214/SAEC-GIU/CS

Il Tar Lombardia, con la sentenza 24 luglio 2024 n. 2302, si è espresso in materia di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare la sentenza riguardava un provvedimento del Sindaco di un Comune di Albosaggia che, ai sensi dell'articolo 192 (“Divieto di abbandono”) del D.lgs. n. 152/2006, ordinava all'impresa di rimuovere dal terreno in cui venivano deposte le terre e rocce da scavo in quanto considerate "rifiuti abbandonati”.

Nella sentenza i giudici evidenziano che per gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, evitando gli obblighi in materia di rifiuti, è necessario che l'impresa presenti al Comune e all’ARPA competenti il Piano o la dichiarazione di utilizzo ai sensi del Dpr 120/2017 costituito dal regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. 

Inoltre affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 del Dpr 120/2017, occorre rispettare alcune condizioni la cui sussistenza è attestata dalla trasmissione del Piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo nel caso di cantieri di piccole dimensioni. La qualifica come sottoprodotto e non come rifiuto consente l'accumulo del materiale presso il terreno di proprietà dell'impresa come materiale da poter poi utilizzare presso il cantiere edile. 

Nel caso oggetto della pronuncia del Tar, il Comune lamentava di non avere mai ricevuto la prevista documentazione per la gestione dei materiali come sottoprodotti mentre l'impresa è riuscita a dimostrare la corretta consegna dei documenti. I Giudici hanno annullato l'ordinanza comunale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.

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FEAD NEWSLETTER N° 182 – 29 JULY 2024

FEAD NEWSLETTER N° 182 – 29 JULY 2024

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 182 del 29 luglio 2024.

Buona lettura.

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Radiazioni al rallentatore, bonus a rischio

Radiazioni al rallentatore, bonus a rischio

Quattroruote.it

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RENTRI: confronto aperto tra Utilitalia, Assoambiente, Unioncamere, Ecocerved e Ministero Ambiente

RENTRI: confronto aperto tra Utilitalia, Assoambiente, Unioncamere, Ecocerved e Ministero Ambiente

Ieri 25 luglio si è svolto un incontro tecnico tra i componenti dei gruppi di lavoro di ASSOAMBIENTE e UTILITALIA che si occupano di RENTRI, e i rappresentanti di Unioncamere, Ecocerved e Ministero Ambiente.

L’obiettivo era rappresentare il punto di vista degli operatori sullo stato di implementazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che sarà operativo dal prossimo febbraio 2025.

Nell’ambito dell’incontro sono state rappresentate alcune delle principali criticità riscontrate dalle aziende in questi mesi di studio e sperimentazione delle nuove regole e dell’interoperabilità tra sistemi gestionali e RENTRI. 

Sono emerse sia questioni di carattere normativo riguardanti aspetti ancora da chiarire, sia questioni di carattere tecnico-operativo relative all’infrastruttura informatica. Tutti aspetti che dovranno essere chiariti e/o risolti prima dell’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Gli operatori hanno molto apprezzato la disponibilità del Ministero dell’Ambiente, di Unioncamere e di Ecocerved, che si sono dimostrati aperti al confronto e pronti a rispondere ai dubbi sollevati, ma anche a prendersi carico delle segnalazioni più “complesse”. 

La consapevolezza delle istituzioni e del mondo delle imprese è che il percorso verso la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti richiederà l’impegno di tutti i soggetti coinvolti.

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ASSOAMBIENTE 26 luglio 2024

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Recepimento direttiva quadro rifiuti e raggiungimento target europei – Italia sotto infrazione

Recepimento direttiva quadro rifiuti e raggiungimento target europei – Italia sotto infrazione

Lo scorso 25 luglio 2024, la Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione contro l’Italia, rea di non aver recepito correttamente la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva 2018/851/UE) e non aver raggiunto i target di riciclo fissati dall’UE.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/213/SAEC-EUR/FA del 26.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/213/SAEC-EUR/FA

2024/213/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 25 luglio 2024, la Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione contro l’Italia, rea di non aver recepito correttamente la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva 2018/851) e non aver raggiunto i target di riciclo fissati dall’UE.

Per quanto riguarda la prima infrazione, la Commissione ha rilevato che il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti – attuato con il D.lgs. 116/2020 - non è risultato in linea con alcune disposizioni, tra cui quella sulla responsabilità estesa del produttore, la garanzia di riciclo di “alta qualità”, la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, l’attuazione di un sistema di tracciabilità (RENTRi non ancora operativo ed inoltre previste tempistiche diverse per l’iscrizione), i piani di gestione e prevenzione rifiuti.

La Commissione ha già avviato tale procedura di infrazione contro altri dieci Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Francia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Romania) ed ora l’Italia avrà due mesi di tempo per rispondere alle obiezioni dell’UE, che a sua volta dovrà decidere se archiviare la pratica o procedere l’iter con la notifica di un parere motivato.

La seconda infrazione comunicata dalla Commissione riguarda il fatto che l’Italia (come tutti e 27 gli altri Stati membri) non avrebbe raggiunto diversi obiettivi vincolanti di raccolta e riciclo fissati dalla disciplina comunitaria. 

Nello specifico, risulterebbe innanzitutto che l’Italia non sia riuscita raggiungere il tasso di preparazione al riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani del 50% entro il 2020. Su questo punto si evidenzia che i dati ISPRA di quell’anno avevano rilevato un tasso del 54,4% e pertanto l’Italia si opporrà alla procedura di infrazione segnalando che il metodo utilizzato per le misurazioni sono quelle che erano vigenti allora e non quelle con cui sono state fatte queste ultime rilevazioni dall’UE.

Sempre con riferimento al mancato raggiungimento dei target europei, la Commissione contesta la mancata raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che secondo l’UE deve essere al 65%, ma che per la maggior parte degli Stati, tra cui l’Italia, è ancora molto al di sotto. Anche per questa seconda procedura l’Italia avrà due mesi di tempo per rispondere alle obiezioni dell’UE, che a sua volta dovrà decidere se archiviare la pratica o procedere l’iter con la notifica di un parere motivato.

Nelle sue comunicazioni, la Commissione infine sprona gli Stati membri ad intensificare gli sforzi di attuazione per soddisfare gli obblighi e a fare affidamento alle raccomandazioni specifiche presenti nell’Early Warning Report sui rifiuti del 2023, al fine di centrare tutti i prossimi obiettivi. Si evidenzia che per l’UE l’Italia sarebbe sulla buona strada, ad eccezione che sul tasso di riciclo degli imballaggi in plastica che risulta ancora sotto di circa 6 punti percentuali rispetto al tasso fissato del 50%.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla pagina della Commissione europea in cui sono presenti le comunicazioni in oggetto, disponibile qui.

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Rifiuti generati da attività di trattamento, escluso deposito temporaneo

Rifiuti generati da attività di trattamento, escluso deposito temporaneo

Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dalla Regione Lazio che chiedeva chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di trattamento poste in essere da impianti di trattamento meccanico o meccanico biologico (cosiddetti "TM" o "TMB”) su rifiuti classificati con Codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati generati a livello domestico".

Il Ministero ha chiarito che  il deposito temporaneo è una attività che precede le operazioni di gestione dei rifiuti e proprio per questo gode della particolare deroga di legge.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/212/SAEC-GIU/CS del 25.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/212/SAEC-GIU/CS

2024/212/SAEC-GIU/CS

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Regione Lazio che chiedeva chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di trattamento poste in essere da impianti intermedi di trattamento meccanico o meccanico biologico (cosiddetti "TM" o "TMB”) su rifiuti classificati con Codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati generati a livello domestico". 

In particolare la Regione ha chiesto se i rifiuti in uscita, di natura e composizione diversa da quelli in entrata e classificati con il Codice EER 191210 "rifiuti combustibili", possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all’articolo 185-bis del D.lgs. n 152/2006, potendo rientrare quindi il titolare del trattamento nella definizione di “nuovo produttore”.

Il MASE nella sua risposta ha sottolineato l’impossibilità di gestire i rifiuti in uscita da una operazione di recupero secondo il regime di deposito temporaneo prima della raccolta che costituisce una deroga "alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione" ed inoltre si configura come un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti. Il Ministero chiarisce infatti che la ragione è che questi rifiuti sono già stati sottoposti a un trattamento, comunque autorizzato, e quindi sono già state avviate le attività di "gestione dei rifiuti". Il deposito temporaneo preliminare alla raccolta invece è una attività che precede le operazioni di gestione dei rifiuti, proprio per questo gode della particolare deroga di legge.

Per ogni approfondimento tecnico si rinvia alla domanda di interpello (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui).

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Interpello su conferimento a Centri di raccolta di bombole gas non ricaricabili

Interpello su conferimento a Centri di raccolta di bombole gas non ricaricabili

Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da Confindustria relativo alla possibilità di conferimento ai Centri di raccolta comunali di determinate tipologie di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici, quali cartucce non ricaricabili contenenti gas GPL e piccole bombole contenenti CO2 non ricaricabili. 

Il Ministero con la sua risposta ha sottolineato come il Dm 8 aprile 2008, che elenca nell’allegato I i rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta dai privati cittadini, prevede con riguardo ai gas in contenitori a pressione, che si possano consegnare solo estintori ed aerosol ad uso domestico, identificati con i Codici EER 160504* (rifiuti pericolosi) o 160505.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/211/SAEC-GIU/CS del 25.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/211/SAEC-GIU/CS

2024/211/SAEC-GIU/CS

Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da Confindustria relativo alla possibilità di conferimento ai Centri di raccolta comunali di determinate tipologie di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici, quali cartucce non ricaricabili contenenti gas GPL e piccole bombole contenenti CO2 non ricaricabili. Inoltre veniva chiesto se la dizione “limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico”, contenuta nel DM 8 aprile 2008 recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, comprenda anche le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili che potrebbero contenere residui di gas originate dai nuclei domestici.

Il Ministero con la sua risposta n. 135336 ha sottolineato come il DM 8 aprile 2008, che elenca nell’allegato I i rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta dai privati cittadini, prevede con riguardo ai gas in contenitori a pressione, che si possano consegnare solo estintori ed aerosol ad uso domestico, identificati con i Codici EER 160504* (rifiuti pericolosi) o 160505. Non sarebbero quindi inclusi i rifiuti costituiti da cartucce di gas o le piccole bombole non ricaricabili provenienti dai cittadini.

Inoltre il MASE specifica che l’eventuale inclusione di tali cartucce e bombole tra gli imballaggi (non pericolosi) di cui al capitolo 15.01 dell'Elenco europeo dei rifiuti è problematica. Infatti, per poter classificare un imballaggio nel capitolo 15.01, è necessario certificare che l’imballaggio o il contenitore sia “nominalmente vuoto”, come riportato negli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” della Commissione europea. Pertanto, un imballaggio o un contenitore può dichiararsi nominalmente vuoto solo quando i contenuti del prodotto siano stati rimossi in maniera efficace, accertandone l’effettivo svuotamento. Ad ogni modo la presenza di residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificarli come “nominalmente vuoti” e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio. Nel caso di specie però non risultando ispezionabile il contenuto interno sembrerebbe esclusa la possibilità di accertarne il completo svuotamento e pertanto, in applicazione del principio di precauzione e in assenza di ulteriori procedure che garantiscano la verifica del completo svuotamento, è da escludersi la possibilità di classificare i rifiuti derivanti da tali prodotti con uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09. Quindi la sola ipotesi di presenza di un residuo di sostanze pericolose nell'imballaggio porta a classificarli come rifiuti pericolosi con il codice EER 150110* "Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze".

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta all’interpello allegato.

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ISPRA/SNPA - Procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti

ISPRA/SNPA - Procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) hanno pubblicato i risultati di una prima fase di indagine relativa allo sviluppo di una procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica (HP14) dei rifiuti.

 Sulla base di prove effettuate su un numero limitato di campioni relativi ad alcune tipologie di rifiuti (car-fluff, rifiuti derivati da TMB, bottom-ash, fly-ash e fanghi industriali) è stata sperimentata una nuova procedura, basata sull’approccio di tipo Weight Of Evidence (WoE) per superare il classico approccio tabellare chimico e/o ecotossicologico.

Il documento ISPRA-SNPA fa parte della collana “Quaderni di laboratorio” che non modifica o interviene nella Linea guida ISPRA-SNPA sulla classificazione rifiuti. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/210/SAEC-NOT/CS del 24.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/210/SAEC-NOT/CS

2024/210/SAEC-NOT/CS

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) hanno pubblicato i risultati di una prima fase di indagine relativa allo sviluppo di una procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica (HP14) dei rifiuti.

Gli obiettivi generali che ISPRA si è posta sono stati quelli di:

  • definire le procedure idonee alla preparazione del campione di laboratorio da sottoporre ad analisi sulla base delle specifiche caratteristiche del rifiuto;
  • individuare i saggi biologici più idonei per identificare la tossicità per l’ambiente acquatico;
  • definire lo schema procedurale per l’esecuzione di tutte le fasi analitiche;
  • pianificare la valutazione e l’elaborazione dei risultati finalizzati all’individuazione di un valore limite di riferimento e di un modello concettuale per la definizione dell’ecotossicità.

L’attività analitica è stata condotta su 5 tipologie di rifiuti: car-fluff, rifiuti derivati da TMB, bottom-ash, fly-ash e fanghi industriali.

Questa prima fase di indagine, seppur su un numero limitato di campioni e con alcune criticità rispetto ai riferimenti adottati, ha valutato una nuova procedura a carattere sperimentare, basata su un approccio di tipo Weight Of Evidence (WoE) che supera il classico approccio tabellare chimico e/o ecotossicologico e introduce un metodo di integrazione ponderata sulla base di indici sintetici chimici ed ecotossicologici.

Nelle conclusioni ISPRA-SNPA evidenziano come al fine di superare l’applicazione del metodo convenzionale – che risulta estremamente cautelativo e non rappresentativo e coerente con il trasferimento nella fase acquosa dei contaminanti che possono determinare la tossicità per l’ambiente acquatico - l’applicazione di un metodo integrato chimico-ecotossicologico permette di caratterizzare in modo esaustivo l’effettivo pericolo del rifiuto per la matrice acquatica. ISPRA-SNPA evidenziano che l’indice integrato potrebbe inoltre ponderare eventuali superamenti di uno o pochi parametri chimici oppure l’effetto su una singola specie della batteria, conducendo ad una valutazione complessiva probabilmente più realistica. Viene infine sottolineato che a seconda degli obiettivi specifici sarà possibili adottare una metodologia piuttosto che l’altra.

Il documento ISPRA-SNPA fa parte della collana “Quaderni di laboratorio” che non modifica o interviene nella Linea guida ISPRA-SNPA sulla classificazione rifiuti, che rimane valida per tali finalità.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del documento allegato.

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Regolamento delegato spedizione rifiuti – Commissione UE adotta testo su certificazioni di trattamento temporaneo dei rifiuti spediti

Regolamento delegato spedizione rifiuti – Commissione UE adotta testo su certificazioni di trattamento temporaneo dei rifiuti spediti

Lo scorso 19 luglio 2024, la Commissione Europea ha adottato e pubblicato il Regolamento Delegato che integra il Regolamento 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti (WSR) stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che conferma il completamento di una successiva operazione di recupero intermedia o non intermedia o di una successiva operazione di smaltimento intermedio o non intermedio.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/209/SAEC-EUR/FA del 24.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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Nuova Direttiva Emissioni industriali – prestazioni ambientali e BAT conclusioni discariche

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La nuova Direttiva (UE) 2024/1785 interviene con integrazioni e modifiche rispetto alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. Direttiva IED) fissando norme finalizzate a evitare o ridurre progressivamente le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso.

Il provvedimento interviene anche sulla Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti eliminando la disposizione che ad oggi consentiva il riconoscimento dei requisiti riportati nella Direttiva 1999/31/CE quali BAT di settore: a breve la Commissione dovrebbe avviare i lavori per definire le conclusioni sulle BAT per le discariche.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/208/SAEC-EUR/FA del 24.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/209/SAEC-EUR/FA

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Lo scorso 19 luglio 2024, la Commissione Europea ha adottato e pubblicato il Regolamento Delegato che integra il Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti (WSR) stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che conferma il completamento di una successiva operazione di recupero intermedio o non intermedio o di una successiva operazione di smaltimento intermedio o non intermedio.

Si ricorda che il testo normativo era stato aperto a consultazione pubblica la scorsa primavera (v. circolare associativa n. 131 del 3 maggio 2024) e fa riferimento all'articolo 15, comma 5, del WSR, il quale prevede che tali certificati di conferma debbano essere ottenuti dall'impianto che effettua operazioni intermedie di recupero o smaltimento nel più breve tempo possibile e comunque entro un anno dopo il conferimento dei rifiuti (v. articolo 9 comma 6).

Assoambiente ha inviato il proprio feedback alla Commissione in fase di consultazione, chiedendo di:

  • chiarire che più di una spedizione può essere coperta dallo stesso certificato (corrispondente allo stesso numero di notifica) - questo è stato fatto tramite una modifica nella casella 5 dell’allegato I, che consente più date;
  • chiarire come l'impianto può certificare le quantità trattate - non vi è alcuna modifica nel testo a riguardo.

Il Regolamento delegato è stato inviato al Consiglio e al Parlamento, che hanno ora 2 mesi per esaminarlo. Se entro tale termine (2 mesi prorogabili su richiesta) nessuna delle due Istituzioni si oppone, il Regolamento delegato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda alla norma e al relativo allegato, allegati alla presente.

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2024/208/SAEC-EUR/FA

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. Direttiva IED) e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. La modifica della normativa proposta dalla Commissione, aveva subito diversi interventi sul testo durante la fase dei negoziati (v. circolare associativa n. 309 del 1° dicembre 2023).

Rispetto alla Direttiva (UE) 2010/75 - che stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) anche per alcuni impianti di gestione dei rifiuti (allegato 1, p.to 5) – il nuovo provvedimento interviene con l’introduzione di:

  • definizione di valore limite di prestazione ambientale, indicato come valore di prestazione incluso in nelle autorizzazioni agli impianti da parte delle autorità competenti;
  • nuovi adempimenti in caso di “incidenti o inconvenienti” che incidano in ambito transfrontaliero (art. 7) ed anche in caso di “inadempienze” (art. 8);
  • integrate le disposizioni in materia di “condizione di autorizzazione” (art. 14) prevedendo non solo la consultazione con “tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale” ma anche monitoraggi interni su produzione rifiuti e impatti ambientali;
  • articolo 14bis che dispone che per ogni installazione gli Stati membri devono imporre al gestore la predisposizione e l’attuazione di un sistema di gestione ambientale, coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell’installazione e con l’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente, nonché la fissazione da parte dell’autorità competente di valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
  • articolo 15bis relativo alla “Valutazione delle conformità” in merito alla quale entro il 10 settembre 2026 la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire il metodo per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua;
  • nuovo capo relativo all’innovazione (Capo II bis), che promuove la sperimentazione di nuove tecniche o la modifica di tecniche esistenti che possano potenzialmente contribuire alla diminuzione dell’inquinamento;
  • gli “Impianti di combustione che al 4 agosto 2024 fanno parte di un piccolo sistema isolato” (articolo 34bis) possono essere valutate alcune esclusioni per quanto riguarda alcuni valori limite di emissione.

La Direttiva (UE) 2024/1785 interviene anche sulla Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti eliminando la disposizione che ad oggi consentiva il riconoscimento dei requisiti riportati nella Direttiva 1999/31/CE quali BAT di settore. L’adozione delle conclusioni sulle BAT per le discariche nell'ambito della direttiva 2010/75/UE dovrebbe consentire di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le emissioni di metano. In materia, congiuntamente con FEAD, stiamo valutando la possibilità di partecipare al tavolo dell’IPPC di Siviglia che lavorerà sul tema.

Nelle disposizioni transitorie infine vengono riportate le diverse casistiche di coordinamento tra autorizzazioni e pubblicazione BAT.

La direttiva entrerà in vigore dal prossimo 8 agosto 2024 ed entro il prossimo 1° luglio 2026 gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni normative necessarie per conformarsi ad essa.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda al testo della norma disponibile in allegato.

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FEAD NEWSLETTER N° 181 – 22 JULY 2024

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Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 181 del 22 luglio 2024.

Buona lettura.

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Rapporto rifiuti speciali Ispra 2024

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ISPRA ha pubblicato il Rapporto rifiuti speciali 2024 che contiene tutti i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti speciali in Italia nel 2022. Secondo il Rapporto le attività industriali, commerciali, artigianali, di servizi, di trattamento dei rifiuti e di risanamento ambientale hanno generato nel 2022 complessivamente 161,4 Mt di rifiuti speciali, registrando una diminuzione del 2,1%, equivalente a oltre 3,4 Mt in meno rispetto al 2021. Il calo riguarda tutti i settori produttivi ad eccezione di quello delle costruzioni e demolizioni che, con quasi 80,8 Mt, si conferma quello più rilevante in termini quantitativi, concorrendo per il 50% alla produzione complessiva.

I rifiuti non pericolosi, che rappresentano il 93,8% del totale dei rifiuti speciali prodotti, calano di 2,7 Mt (-1,8%) Mt e quelli pericolosi seguono la stessa tendenza, diminuendo di quasi 680 kt (-6,4%). A livello di macroarea geografica il nord d’Italia evidenzia la maggior produzione di rifiuti speciali, con quasi 92,7 Mt, mentre il Centro si attesta a 28,1 Mt e il Sud a 40,6 Mt. 

Riguardo alle modalità di gestione dei rifiuti speciali il Rapporto evidenzia che il recupero di materia costituisce la quota predominante con il 72,2% (127,6 Mt), mentre le operazioni di smaltimento rappresentano il 14,9%. Lo smaltimento in discarica interessa circa 8,9 Mt di rifiuti speciali (il 5% del totale gestito). Nell’anno 2022, il numero totale delle discariche operative è pari a 261, di cui 118 impianti per rifiuti inerti (45% del totale), 132 per rifiuti non pericolosi (51% del totale), e 11 per rifiuti pericolosi (4% del totale).

Secondo il Rapporto in Italia sono 10.806 gli impianti di gestione di rifiuti speciali operativi e di questi il 43,1%, pari a 4.662, è costituito da impianti dedicati al recupero di materia. La loro localizzazione è prevalentemente nel Nord Italia, con 5.905 impianti, seguito dal Sud (2.949) e dal Centro (1.952). 

Il Rapporto conferma poi come l’Italia sia un importatore netto di rifiuti. Infatti, vengono importate circa 6,9 Mt a fronte di un’esportazione di poco superiore a 4,8 Mt. Il 98,5% dei rifiuti è costituito da rifiuti non pericolosi e il restante 1,5% (106 kt) da rifiuti pericolosi. Invece, rispetto all’export, il 70% (3,4 Mt) dei rifiuti esportati è costituito da rifiuti non pericolosi ed il restante 30% da rifiuti pericolosi. 

Il rapporto è infine completato con una serie di informazioni riguardanti alcuni flussi di rifiuti che, per quantità o complessità, presentano le maggiori criticità gestionali

  • Rifiuti contenenti amianto - con 243 kt risultano essere in diminuzione rispetto al 2021 (-28,3%);
  • Veicoli fuori uso - per i quali il reimpiego e riciclaggio raggiunge complessivamente l’86%, superando l’obiettivo dell’85%, ma ancora lontano da quello del 95% vista l’assenza di trattamenti di recupero energetico;
  • Pneumatici fuori uso - sono state gestite circa 520 kt, a cui si aggiungono circa 84 kt esportate all’estero. La gran parte dei PFU raccolti è avviata a recupero di materia (85,4%);
  • Fanghi di depurazione delle acque reflue urbane – ne sono state prodotte quasi 3,2 Mt con una contrazione di poco superiore alle 40 kt (-1,3%) rispetto al 2021. Il 54,2% del totale gestito è avviato a smaltimento e il 43,4% a recupero;
  • Rifiuti da costruzione e demolizione – ne sono state prodotte quasi 80 Mt e il 79,8% di questi rifiuti è stato riciclato, superando ampiamente l’obiettivo del 70% fissato dalla normativa al 2020;
  • Rifiuti sanitari – la produzione supera le 258 kt, di cui circa 231 kt costituite da rifiuti pericolosi. Per questi ultimi si rileva un decremento superiore al 3% rispetto al 2021. Le operazioni di gestione volte allo smaltimento di questi rifiuti rappresentano circa il 66% del totale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Rapporto disponibile qui

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