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ASSOAMBIENTE 28 marzo 2024

ASSOAMBIENTE 28 marzo 2024 {related_entries id="fotogallery_allegata"}

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Amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti: valutazione ANAC su incompatibilità e conflitti di interessi

Amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti: valutazione ANAC su incompatibilità e conflitti di interessi

Con delibera n. 136 del 13 marzo 2024 l’ANAC ha deciso che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti: l’incarico dirigenziale e la carica di componente dell’organo di indirizzo, secondo le peculiari definizioni fornite del D.lgs. 39/2013. Altrimenti non sussiste ipotesi di incompatibilità.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/086/SA-GIU/TO del 28.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/086/SA-GIU/TO

2024/086/SA-GIU/TO

Con delibera n. 136 del 13 marzo 2024 l’ANAC ha deciso che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti: l’incarico dirigenziale e la carica di componente dell’organo di indirizzo, secondo le peculiari definizioni fornite del D.lgs. 39/2013. Altrimenti non sussiste ipotesi di incompatibilità.

La questione in oggetto era riferita ad un amministratore unico della società di rifiuti di un Comune capoluogo di regione, che riveste anche l’incarico di direttore tecnico di un’altra società in controllo pubblico, che si occupa della gestione integrata dei rifiuti della stessa provincia.

Secondo l’Autorità, all’esito di attento esame della peculiare struttura organizzativa della società e dei relativi contratti, non vi è incompatibilità in quanto l’essere responsabile della direzione tecnica non è apparso assimilabile - nel caso specifico - ad un “incarico dirigenziale” ai sensi del D.lgs. 39/2013. 

L’Autorità, però, evidenzia la potenzialità di conflitti di interessi conseguenti ad un cumulo di cariche in capo al medesimo soggetto, richiamando gli enti di appartenenza alla vigilanza di competenza.

Nel far rinvio alla delibera, allagata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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Interpello su recupero rifiuti in R12 (allegato C, parte IV, D. Lgs. 152/2006) – risposta MASE

Interpello su recupero rifiuti in R12 (allegato C, parte IV, D. Lgs. 152/2006) – risposta MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) risponde ad istanza di interpello posta dalla Provincia di Viterbo chiarendo che la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è operazione residuale che è possibile fare a “certe condizioni” e dipende anche dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/085/SAEC-GIU/LE del 28.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/085/SAEC-GIU/LE

2024/085/SAEC-GIU/LE

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, la Provincia di Viterbo ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un riavvio a messa in riserva (operazione R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento in R12 (“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”).

Con riferimento al quesito posto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sulla scorta delle definizioni contenute nella normativa di riferimento rappresentata dal D.lgs. n. 152/2006 risponde che, con riferimento al codice R12, di cui all’allegato C alla parte IV del citato provvedimento, definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è da tenere in considerazione la presenza di una nota (7), associata a tale definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “in mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso codice R12 un codice residuale. 

Il Ministero aggiunge altresì che la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero dipende anche dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito della Provincia disponibile qui e alla risposta del MASE disponibile qui.

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IMPIANTI APERTI on The Road - La Prima Tappa: TECHEMET (Ciriè, 14 Marzo)

IMPIANTI APERTI on The Road - La Prima Tappa: TECHEMET (Ciriè, 14 Marzo)

Il viaggio per la sostenibilità fa tappa a Ciriè per la visita all’impianto di trattamento dei catalizzatori della della Società americana TECHEMET, la principale azienda del settore a livello mondiale riservata agli operatori della demolizione dei veicoli.

Per il video racconto della Tappa TECHEMET Clicca qui 

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IMPIANTI APERTI on The Road - Le tappe 2024

IMPIANTI APERTI on The Road - Le tappe 2024

Con “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità, ASSOAMBIENTE lancia l’upgrade di "Impianti Aperti", la campagna di sensibilizzazione realizzata dall’Associazione dal 2019 per promuovere la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie alla corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

IMPIANTI APERTI ON THE ROAD: UNA NUOVA FRONTIERA
La nuova edizione "Impianti Aperti on the road" prevede un ruolo attivo di Assoambiente durante le visite programmate presso gli impianti industriali. 
Ogni mese, verrà data l’opportunità ad un impianto di aprire le sue porte per consentire la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e, in particolare, studenti interessati.
L'obiettivo di queste visite è promuovere una cultura consapevole nella gestione dei rifiuti e condividere conoscenze fondamentali sulle tecnologie utilizzate, i processi di monitoraggio, le autorizzazioni normative e il controllo delle emissioni. In questo contesto, Assoambiente metterà a disposizione la propria competenza e l'esperienza per stimolare il dialogo e il confronto costruttivo.
Inoltre, le aziende coinvolte potranno richiedere di unire alla visita all’impianto anche la possibilità di usufruire di un corso formativo su argomenti di interesse specifico. Le tematiche potrebbero includere aspetti relativi alla sicurezza, alle tariffe ARERA, al bilancio di sostenibilità, alle certificazioni, alla gestione del rischio e alle strategie di comunicazione ambientale.

Assoambiente, con il suo impegno costante nella diffusione di notizie e informazioni cruciali nel campo del waste management, ha ottonuto il patrocinio del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) e di Sostenibilità in Lombardia.   

Hanno aderito: TECHEMET - ORVIETO AMBIENTE SRL - ECOLOGIA VITERBO - A2A AMBIENTE - HERAMBIENTE - ORIM - EDISON NEXT e RUBBER CONVERSION

 

        

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ASSOAMBIENTE partecipa al Green Med Expo & Symposium (Napoli, 12-14 giugno).

ASSOAMBIENTE partecipa al Green Med Expo & Symposium (Napoli, 12-14 giugno).

Si terrà a Napoli dal 12 al 14 giugno il Green Med 2024. 

Per quattro edizioni il Green Med ha raccontato un Sud e una Campania come aree del Paese dove maturava il bisogno di seminare e investire per diffondere buone pratiche tra i cittadini e valorizzare le best practices di un tessuto produttivo e imprenditoriale scarsamente valorizzato.

La contaminazione ha avuto successo e da quest’anno l’evento trasloca (dalla Stazione Marittima alla Mostra d’Oltremare) per sviluppare il proprio potenziale e dare visibilità alle imprese innovative con un’ampia sezione espositiva.

La joint venture tra Ricicla.tv ed Ecomondo (da quest’anno con la collaborazione di Energy Med) è stata favorita dall’obiettivo comune di creare un grande appuntamento per la sostenibilità e l’innovazione nel settore della green economy al Sud.

ASSOAMBIENTE è tra i sostenitori del Green Med e sarà presente con un proprio spazio espositivo per l'intera durata della manifestazione. 

Il 12 giugno ore 16.00 si terrà il convegno dal titolo “IL SERVIZIO ESSENZIALE DI IGIENE AMBIENTALE: SFIDE GLOBALI E SOLUZIONI LOCALI Pubblico e privato al lavoro per il benessere delle comunità e dei territori”. 

Il Programma del Convegno sarà pubblicato prossimamente.

Per tutte le info su Green Med clicca qui

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Inerti riciclati, in arrivo end of waste e CAM infrastrutture

Inerti riciclati, in arrivo end of waste e CAM infrastrutture

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Interpello su chiarimenti interpretativi sulla gestione e trattamento del percolato in discarica – Risposta del MASE

Interpello su chiarimenti interpretativi sulla gestione e trattamento del percolato in discarica – Risposta del MASE

Il MASE ha fornito indicazione in merito alla gestione del percolato prodotto dalle discariche rendendo noto il parere fornito dalla Commissione Europea che, pur con riserva dell'interpretazione della Corte di Giustizia - la quale è l'unica a poter fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento – ha precisato che “la Direttiva non vieta esplicitamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti. 

Tuttavia, il suo articolo 5, paragrafo 3, lettera a) esclude la possibilità per gli Stati Membri di ammettere in discarica i rifiuti liquidi. Pertanto, qualsiasi scenario di reintroduzione del colaticcio nel corpo della discarica deve considerare il colaticcio come tale e non come rifiuto”. 

Sulla base del principio di precauzione, la Commissione raccomanda che per ogni discarica, dopo uno studio approfondito delle sue caratteristiche specifiche, le autorità italiane richiedano, tramite l’autorizzazione della discarica, che il percolato, se reintrodotto nel corpo della stessa, venga preventivamente trattato per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/084/SAEC-GIU/PE del 27.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/084/SAEC-GIU/PE

2024/084/SAEC-GIU/PE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito indicazione in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs n. 152/2006 relativo alla gestione del percolato prodotto dalle discariche rendendo noto il parere fornito dalla Commissione Europea (parere Ref. ARES (2023)8588800 del 14 dicembre 2023) che, pur con riserva dell'interpretazione della Corte di Giustizia - la quale è l'unica a poter fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento – ha precisato che “la Direttiva non vieta esplicitamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti. Tuttavia, il suo articolo 5, paragrafo 3, lettera a) esclude la possibilità per gli Stati Membri di ammettere in discarica i rifiuti liquidi. Pertanto, qualsiasi scenario di reintroduzione del colaticcio nel corpo della discarica deve considerare il colaticcio come tale e non come rifiuto”.

Il MASE aveva rivolto alla Commissione europea un quesito relativo ai seguenti temi:

  1. è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti?
  2. è possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione?

La Commissione ha evidenziato l’impossibilità di rispondere con precisione ai quesiti del MASE per mancanza di informazioni specifiche sulle discariche interessate (numero, tipo di rifiuti trattati, anzianità e ubicazione), né sul tipo di trattamento a cui sarà sottoposto il percolato.

In materia, comunque, alla luce di quanto disposto all’Allegato I (2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio e 3. Protezione del terreno e delle acque) e all’Allegato III (3. Dati sulle emissioni: controllo delle acque, del colaticcio e dei gas) della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche, la Commissione ha raccomandato che, “alla luce dei requisiti legali e sulla base del principio di precauzione, che per ogni discarica, dopo uno studio approfondito delle sue caratteristiche specifiche, le autorità italiane richiedano, tramite l’autorizzazione della discarica, che il percolato, se reintrodotto nel corpo della discarica, venga preventivamente trattato per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto. In questi casi, i servizi della Commissione confidano che le autorità competenti garantiranno che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica (allegato III, punto 5.2 della Direttiva sulle discariche) siano debitamente controllati e monitorati in linea con l'articolo 12 (a) e l'articolo 13 (d) della Direttiva per quanto riguarda rispettivamente la fase operativa e quella successiva alla chiusura”.

Alla luce della risposta fornita dalla Commissione, il MASE ha quindi concluso che spetta quindi “alle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto una specifica responsabilità in termini di valutazione, sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche del percolato e fisico-meccaniche dell’impianto, della possibilità di effettuare l’operazione di ricircolo nonché di prescrizioni operative relative al monitoraggio e controllo delle operazioni eventualmente autorizzate. Alla luce di quanto indicato si ritiene, pertanto, che i titoli autorizzativi degli impianti di smaltimento dei rifiuti, come anche stabilito dall’art. 29-octies, comma 4, lettera d) del D.lgs. n. 152/2006, debbano risultare armonizzati alle vigenti disposizioni normative”. 

Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito inviato dal MASE alla Commissione (disponibile qui), al parere fornito dalla Commissione Europea (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui).

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Pubblicata Direttiva RAEE che modifica disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore

Pubblicata Direttiva RAEE che modifica disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore

Lo scorso 19 marzo 2024, è stata pubblicata nella GUUE la Direttiva 2024/884/UE che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), eliminando l’applicazione retroattiva della responsabilità estesa del produttore in ottemperanza della sentenza della Corte di Giustizia europea C-181/2020.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/083/SAEC-EUR/FA del 27.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/083/SAEC-EUR/FA

2024/083/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 19 marzo 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2024/884/UE che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), eliminando l’applicazione retroattiva della responsabilità estesa del produttore in ottemperanza della sentenza della Corte di Giustizia europea C-181/20.

Si ricorda che la sentenza dichiarava invalido l’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2012/19/UE perché disponeva effetto retroattivo ingiustificato: la direttiva prevedeva infatti che i produttori dovessero sostenere i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 (v. circolari Assoambiente n. 035 del 9 febbraio 2023 e n. 40 del 16 febbraio 2024).

La nuova direttiva modifica la precedente stabilendo che i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici spettano al produttore dei pannelli solo con riferimento ai prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012, ovvero la data di entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE. 

Inoltre, per quanto di interesse, viene inserito il nuovo articolo 24-bis il quale definisce che entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuterà la necessità di procedere ad una revisione della direttiva stessa ed eventualmente di presentare una proposta di modifica corredata di una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e ambientale. In questa fase di valutazione d’impatto verrà anche presa in considerazione la possibilità di prevedere una categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche denominata “pannelli fotovoltaici” al fine di separare tali apparecchi dagli altri per calcolare gli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici disponibili per la raccolta in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità di prodotti immessi sul mercato, nonché l’istituzione di un meccanismo volto a garantire che, in caso di fallimento o liquidazione del produttore, i futuri costi della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici provenienti sia dai nuclei domestici che dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano coperti.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla norma disponibile in allegato.

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Risposta MASE ad interpello su EoW carta e cartone

Risposta MASE ad interpello su EoW carta e cartone

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto, attraverso lo strumento dell’interpello, ad un quesito avanzato dalla Provincia di Viterbo avente ad oggetto la possibilità di autorizzare l'esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici Eow di cui al relativo DM 118/2020 e l'altra da adibire a recupero R3 di MPS di carta e cartone di cui al Dm 5 febbraio 1998. Nella sua risposta il MASE ha chiarito che l'entrata in vigore dei criteri ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone ha fatto decadere la possibilità di rilasciare autorizzazioni al recupero di analoga MPS. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/082/SAEC-GIU/CS del 27.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/082/SAEC-GIU/CS

2024/082/SAEC-GIU/CS

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto, attraverso lo strumento dell’interpello, ad un quesito avanzato dalla provincia di Viterbo avente ad oggetto la possibilità di autorizzare in un impianto l'esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici EoW di cui al relativo DM 118/2020 e l'altra da adibire a recupero R3 di MPS di carta e cartone di cui al DM 5 febbraio 1998 (relativo a procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi). 

Nella sua risposta il MASE ha evidenziato che, ai sensi di quanto indicato dal comma 3 dell'articolo 184-ter (“Cessazione della qualifica di rifiuto”) del D.lgs. n. 152/2006, le disposizioni del DM 5 febbraio 1998, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, continuano ad applicarsi esclusivamente "in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2". 

Inoltre il MASE specifica che l'attività R12 (“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”) può essere utilizzata solo qualora non sia possibile individuare un'operazione di recupero appropriata e, quindi, nel caso di specie non sembra necessario ricorrere alla stessa in quanto la corretta operazione di recupero è stata già definita con l’operazione R3 (“Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi”). 

In definitiva il MASE ha chiarito che l'entrata in vigore dei criteri ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone (DM 118/2020) ha fatto decadere la possibilità di rilasciare autorizzazioni al recupero di analoga MPS ai sensi del DM 5 febbraio 1998.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito del Comune disponibile qui e alla risposta del MASE disponibile qui.

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Rapporto EEA sullo stato dell’economia circolare in Europa

Rapporto EEA sullo stato dell’economia circolare in Europa

L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha pubblicato un report intitolato “Accelerating the circular economy in Europe - State and outlook 2024” dove analizza gli obiettivi raggiunti e i passi ancora da fare verso modelli di business e di consumo più sostenibili. 

Il report, dopo un capitolo introduttivo che fornisce il quadro normativo, si concentra su risorse e rifiuti, le azioni circolari da implementare, il consumo e la transizione verso l’economia circolare e si chiude con un capitolo dedicato a considerazioni e raccomandazioni. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/081/SAEC-EUR/CS del 27.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/081/SAEC-EUR/CS

2024/081/SAEC-EUR/CS

L'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ha pubblicato un report intitolato “Accelerating the circular economy in Europe - State and outlook 2024” dove analizza gli obiettivi raggiunti e i passi necessari per raggiungere modelli di business e di consumo più sostenibili.

Il report, dopo il capitolo introduttivo sul contesto normativo, si concentra su risorse e rifiuti, le azioni circolari da implementare, il consumo e la transizione verso l’economia circolare e chiude con un capitolo dedicato a considerazioni e raccomandazioni. 

Il report evidenzia come l'Europa sia in testa nelle percentuali di utilizzo di materiali riciclati, con un "tasso di circolarità" dell'11,5% nel 2022, ma nonostante ciò le politiche europee dovrebbero insistere maggiormente sulla valorizzazione dei prodotti esistenti, implementando la progettazione ecocompatibile dei beni e puntando su una maggiore durabilità e riparabilità dei prodotti. Il tutto per garantire la piena attuazione del Piano d'azione per l'economia circolare adottato dalla Commissione UE l'11 marzo 2020 nell'ambito del Green deal europeo. 

Il capitolo 2 si concentra sui rifiuti e la loro gestione evidenziando la necessità di una maggiore attenzione in quanto, con gli attuali livelli, l'Europa difficilmente riuscirà a raggiungere gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e riciclo fissati per il 2030. Il tasso di riciclaggio dei rifiuti, anche se aumentato nel tempo, non ha infatti registrato incrementi rilevanti negli ultimi anni (l'Ue ha fissato l'obiettivo vincolante di riciclaggio dei rifiuti urbani del 60% entro il 2030). 

A diminuire è anche la percentuale di rifiuti smaltiti in discarica con una crescita dei residui derivanti dal trattamento dei rifiuti avviati a questo trattamento. Ciò a testimonianza del fatto che ad oggi sono considerevolmente maggiori i quantitativi di rifiuti che subiscono un trattamento prima della discarica.

Le raccomandazioni finali del report possono essere riassunte come di seguito:

  • considerando l'impatto intrinseco dell'estrazione e della lavorazione delle risorse e l'impossibilità di una circolarità al 100%, è fondamentale dare priorità alla riduzione dell'uso delle risorse e orientarsi verso un'economia meno intensiva per quanto riguarda l’uso dei materiali;
  • il successo su larga scala dell’economia circolare si basa principalmente sul ritorno nel mercato di quantità importanti di materie prime secondarie di alta qualità;
  • l'Europa da sola non è in grado di frenare l'uso insostenibile delle risorse su scala planetaria, sarebbe pertanto necessario adottare un solido quadro di governance globale sull'uso delle risorse e sull'economia circolare.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del report (in inglese) in allegato.

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Impianti Minimi ARERA: Il Senato adotta risoluzione per istituire un tavolo di lavoro congiunto          

Impianti Minimi ARERA: Il Senato adotta risoluzione per istituire un tavolo di lavoro congiunto              

L’ottava Commissione Ambiente del Senato ha approvato il 26 marzo 2024 la risoluzione a prima firma della senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent con la quale si impegna il governo ad istituire un tavolo di lavoro che “analizzi il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti ‘minimi'”.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/080/SA-GIU/TO del 27.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/080/SA-GIU/TO

2024/080/SA-GIU/TO

L’ottava Commissione Ambiente del Senato ha approvato il 26 marzo 2024 la risoluzione a prima firma della Senatrice Silvia Fregolent (IV) con la quale si impegna il Governo ad istituire un tavolo di lavoro che “analizzi il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, con particolare riferimento ai criteri di identificazione degli impianti ‘minimi'”.

La misura impegna il Governo - in particolare il MASE - a fare chiarezza sul meccanismo delle tariffe al cancello per gli impianti di chiusura del ciclo rifiuti introdotto da ARERA; meccanismo che dopo gli esiti della giustizia amministrativa e gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità oggi prevede che per il 2024 e 2025 saranno sempre le Regioni ad individuare gli “impianti minimi”, cioè quelli indispensabili alla chiusura del ciclo, da assoggettare a un regime di tariffe regolate. 

Prendendo atto del pronunciamento del Consiglio di Stato, ARERA ha subordinato l’individuazione degli “impianti minimi” ai parametri del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, parametri che la risoluzione approvata dal Senato chiede ora di analizzare nel dettaglio, per chiarirne definitivamente l’applicazione. 

Il tavolo di Lavoro da Istituirsi sarà composto dal Ministero, da ARERA e ISPRA, sentiti i soggetti interessati. 

Assoambiente, che segue costantemente i temi regolatori, non mancherà di monitorare il proseguo dei lavori sul tema, partecipando attivamente ad ogni iniziativa.

Nel far rinvio alla risoluzione, allagata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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Schema EoW spazzamento stradale – consultazione MASE fino al 19 aprile 2024

Schema EoW spazzamento stradale – consultazione MASE fino al 19 aprile 2024

Il MASE ha posto in consultazione lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “EoW Spazzamento stradale”).

L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica dovrebbe consentire l’intercettazione e la gestione in maniera adeguata del flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale, massimizzando il recupero di materiale inerte.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/079/SAEC-NOT/PE del 27.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/079/SAEC-NOT/PE

2024/079/SAEC-NOT/PE

Il MASE ha posto in consultazione lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “EoW Spazzamento stradale”).

L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica dovrebbe consentire l’intercettazione e la gestione in maniera adeguata del flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale, massimizzando il recupero di materiale inerte.

Come riportato sul sito del Ministero, lo Schema di Regolamento è composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici e stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (20.03.03 residui della pulizia stradale; 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali.

I criteri end of waste (EoW) da rispettare sono contenuti in allegato 1 al regolamento, mentre in allegato 2 sono indicati gli scopi specifici per i quali è utilizzato il materiale inerte recuperato. Introdotto l’articolo 7 “monitoraggio”, che decorre dall’entrata in vigore del provvedimento, al fine di prevedere una verifica della operatività concreta dei criteri e dei parametri fissati per il recupero di questa tipologia di rifiuti.

Durante la fase di consultazione, che si concluderà il 19 aprile 2024, potranno essere inviate proposte di integrazione/modifica del testo, utilizzando le modalità e la scheda predisposta. A riguardo, segnaliamo che il testo e la documentazione necessaria per partecipare alla consultazione, che ad ogni buon fine si allegano ala presente, sono disponibili al seguente link.

Al fine di poter trasmettere - in tempi utili – al Ministero anche il contributo associativo, siamo a chiederVi di inoltrare all’indirizzo d.cesaretti@fise.org entro (e non oltre) il 12 aprile 2024 vostri i riscontri in materia.

Nel ringraziarvi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

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ASSOAMBIENTE al fianco della D𝗲𝗰𝗶𝗺𝗮 E𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘂𝗻

ASSOAMBIENTE al fianco della D𝗲𝗰𝗶𝗺𝗮 E𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗞𝗲𝗲𝗽 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘂𝗻

Presentata in Conferenza Stampa la Decima Edizione della manifestazione Keep Clean and Run, il plogging (ovvero la corsa raccogliendo i rifiuti) più lungo del mondo, manifestazione patrocinata dall’ente ministeriale, che si svolgerà dal 17 al 23 aprile prossimi con partenza dall’area metropolitana di Torino e ultima tappa a Roma

L’evento sportivo vuole sensibilizzare i territori sulle tematiche legate all’abbandono dei rifiuti e in particolare sul fenomeno molto diffuso del littering, ovvero l’abbandono di piccola immondizia, attraverso il coinvolgimento di cittadini e ragazzi in un’attività sportiva come il plogging, disciplina battezzata dallo svedese Erik Ahlström e oggi diffusa in tutto il pianeta. 

Dopo aver percorso tutta l’Italia nelle precedenti nove edizioni, quest’anno Keep Clean and Run toccherà, dal 17 al 23 aprile, sette diverse aree metropolitane dove Roberto Cavallo e i plogger che lo accompagneranno porteranno a termine l’impresa di realizzare sette maratone, non solo correndo, ma anche raccogliendo i rifiuti che incontreranno lungo i tracciati. 

Un format che prevede il coinvolgimento e il dialogo con le amministrazioni comunali, le scuole e le associazioni sportive e ambientali dei territori. Le aree metropolitane interessate saranno: Torino (17 aprile), Milano (18 aprile), Bologna (19 aprile), Firenze (20 aprile), Perugia e Assisi (21 aprile), L’Aquila (22 aprile, evento in occasione della giornata mondiale della Terra) e Roma (23 aprile), i comuni coinvolti in totale 40. 

Keep Clean and Run - Decima Edizione ha il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Main sponsor è A2A, i Gold sponsor sono Erion Care e Greentire, i Partner ASSOAMBIENTE, Assocarta, Corepla, Ricrea, Scarpa e Utilitalia. 
 

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Le risorse ci sono basta usarle meglio

Le risorse ci sono basta usarle meglio

L'Economia del Corriere della Sera

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2024/078/SA-LAV/MI

2024/078/SA-LAV/MI

Con lettera del 25 marzo, le organizzazioni di categoria FP-CGIL e UIL-Trasporti hanno comunicato l’adesione allo sciopero generale indetto dalle rispettive Confederazioni per la durata di 4 ore nella giornata dell’11 aprile p.v.

Le Organizzazioni hanno altresì dichiarato il rispetto delle normative vigenti nonché della regolamentazione di settore 1 marzo 2001 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

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2024/077/SA-LAV/MI

2024/077/SA-LAV/MI

Si fa seguito alla circolare n. 62/2024 del 14 marzo u.s. in relazione a quanto in oggetto.

Nell’invitare le aziende, che non avessero già provveduto, a fornire i dati richiesti con la circolare citata, si allega la comunicazione della Fondazione n. 125 del 21 marzo u.s. con cui è possibile, cliccando sui link evidenziati, collegarsi al sito della Fondazione ed evidenziare i fabbisogni formativi di ciascuna azienda.

Nella stessa comunicazione, a pagina 2, è presente un altro link, cliccando il quale è possibile compilare un modulo anagrafico utile per fornire i dati necessari allo svolgimento dell’attività formativa.

Si precisa che la Fondazione considera già iscritte, ed aventi diritto quindi fin d’ora ai servizi forniti, tutte le aziende che applicano il CCNL Servizi Ambientali, sia esso il CCNL 10.7.2016 sia esso il CCNL Assoambiente 6.12.2016, rinnovati congiuntamente il 18.5.2022, proprio perché, in quanto applicano uno dei due contratti, sono tenute alla corresponsione dei contributi previsti.

A tale proposito, come anticipato nella circolare Assoambiente n. 62/2024 citata, sarà cura della Fondazione contattare le aziende verso la fine del prossimo mese di aprile al fine di fornire le indicazioni necessarie per effettuare il versamento.

Si allega inoltre documento recante modalità per l’utilizzo del Portale “Libretto formativo del lavoratore.

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ASSOAMBIENTE 22 marzo 2024

ASSOAMBIENTE 22 marzo 2024 {related_entries id="fotogallery_allegata"}

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Proposta di Regolamento sui materiali plastici a contatto con gli alimenti – Avviata consultazione pubblica

Proposta di Regolamento sui materiali plastici a contatto con gli alimenti – Avviata consultazione pubblica

Lo scorso 13 marzo 2024, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica per ricevere contributi riguardo la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 10/2011 sui materiali plastici e sugli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e il regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione per la plastica riciclata destinata a venire a contatto con gli alimenti.

La consultazione termina il prossimo 10 aprile 2024.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/076/SAEC-EUR/FA del 22.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/076/SAEC-EUR/FA

2024/076/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 13 marzo 2024, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica per ricevere contributi riguardo la proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (UE) 10/2011 sui materiali plastici e sugli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e il Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione per la plastica riciclata destinata a venire a contatto con gli alimenti.

La proposta della Commissione mira a rafforzare il controllo di qualità sui materiali di plastica a contatto con gli alimenti e a garantire l’allineamento con il resto della normativa relativa alla plastica riciclata e ai biocidi. 

Tra le novità previste si evidenziano l’introduzione principio dell'“elevato grado di purezza” per le sostanze ottenute da rifiuti e materiali naturali, nonché l'adattamento ai materiali multistrato dei test ripetuti e i test di migrazione per verificare il trasferimento di sostanze chimiche dal materiale all'alimento, a fronte del fatto che questi possono presentare gli stessi rischi potenziali per la salute dei materiali o oggetti di plastica.

Per quanto di interesse, si specifica che l’articolo 8 indica che le sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica, compresi quelli fabbricati a partire da rifiuti, devono avere un elevato grado di purezza e una qualità tecnica adeguata all'uso previsto e prevedibile dei materiali o oggetti, con riferimento all'elenco delle sostanze dell'Allegato 1 del Regolamento. Per le sostanze non elencate nell'allegato 1 vengono proposte alternative per soddisfare i criteri di purezza di cui sopra.

La proposta normativa stabilisce inoltre che i produttori di tali materiali, in caso di richiesta, dovranno mettere a disposizione delle autorità competenti i dati riguardanti la composizione delle sostanze utilizzate.

Per qualsiasi approfondimento si rimanda al testo e all’allegato della proposta di norma (in inglese), allegati alla presente.

È possibile partecipare alla consultazione, disponibile qui, entro il prossimo 10 aprile 2024. Al fine di poter predisporre un contributo associativo, chiediamo gentilmente a quanti interessati, di inviare il proprio feedback anche all’indirizzo g.fano@fise.orgentro il prossimo 3 aprile 2024.

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ANAC ed energia da Termovalorizzatore: la Regione può chiedere parte dei maggiori introiti

ANAC ed energia da Termovalorizzatore: la Regione può chiedere parte dei maggiori introiti

L’Anac con parere il parere consultivo n.12 del 6 marzo 2024 ha stabilito che i forti aumenti del costo dell’energia elettrica a seguito della pandemia da Covid e dell’invasione russa dell’Ucraina, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante al fine di procedere, in accordo con l’appaltatore, ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto, anche a vantaggio della parte pubblica, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/075/SA-GIU/TO del 22.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/075/SA-GIU/TO

2024/075/SA-GIU/TO

L’ANAC con parere consultivo n.12 del 6 marzo 2024, rispondendo ad una amministrazione regionale, ha stabilito che i forti aumenti del costo dell’energia elettrica a seguito della pandemia da Covid e dell’invasione russa dell’Ucraina, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante al fine di procedere, in accordo con l’appaltatore, ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto, anche a vantaggio della parte pubblica, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.

In sostanza, secondo ANAC “la richiesta, rivolta all’appaltatore, di restituzione delle somme per maggiori profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore negli anni 2021 e 2022 è giustificata poiché, negli anni 2021 e 2022 si sono registrati dati anomali rispetto al pregresso periodo 2011-2020, con un incremento esponenziale del corrispettivo economico in favore del gestore, strettamente correlato e/o consequenziale al conflitto in Ucraina, in aggiunta alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19. Tali eventi hanno avuto indubbi riflessi in ambito contrattuale, con specifico riferimento all'aumento dei prezzi anche di vendita dell’energia elettrica e, quindi, dei proventi realizzati dall’appaltatore”.

ANAC continua sul punto: “In considerazione della natura pubblica del contraente Regione – che in quanto tale redistribuisce ai cittadini i maggiori proventi della vendita dell’energia elettrica riducendo la tariffa per il conferimento dei rifiuti all’impianto – è stato chiesto all’appaltatore di provvedere a versare alla Regione, a saldo per le annualità 2021 e 2022, somme corrispondenti alla quota eccedente incassata dall’appaltatore, calcolata con le modalità indicate nell’istanza di parere”.

Conclude l’Autorità stabilendo che: “l’Amministrazione possa valutare l’opportunità di procedere – in accordo con l’appaltatore - ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto, alla luce degli eventi straordinari intervenuti successivamente alla stipula del contratto e discendenti dal conflitto in Ucraina e all’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo i principi di correttezza e buona fede contrattuale, valutando tuttavia se tali modifiche costituiscano revisioni sostanziali del contratto d’appalto, non ammesse dall’ordinamento comunitario, nei termini indicati dalla giurisprudenza”.

Nel far rinvio al parere, allagato alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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Nuove procedure per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati - Portale Siti Contaminati Regione Lombardia

Nuove procedure per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati - Portale Siti Contaminati Regione Lombardia

Regione Lombardia nel corso di un recente incontro ha presentato il Portale Siti Contaminati (PSC), realizzato da ARPA Lombardia, mediante il quale saranno gestiti i procedimenti di bonifica dei siti contaminati di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. n. 152/2006. 

In vista dell’entrata in funzione del PSC  - a partire da luglio 2024 – la Regione ha previsto una fase di formazione on line, articolata in sessioni dedicate ai vari soggetti coinvolti: per gli operatori e i professionisti del settore la fase formativa è programmata per il mese di maggio, indicativamente nella seconda metà del mese (15 e 20 maggio 2024), con modalità che verranno successivamente comunicate.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/074/SAEC-SUO/PE del 21.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/074/SAEC-SUO/PE

2024/074/SAEC-SUO/PE

Regione Lombardia nel corso di un recente incontro ha presentato il Portale Siti Contaminati (PSC), realizzato da ARPA Lombardia, mediante il quale saranno gestiti i procedimenti di bonifica dei siti contaminati di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. n. 152/2006. 

In termini di supporto alle amministrazioni comunali, il PSC consentirà:

  • una gestione guidata e standardizzata dei procedimenti;
  • l’acquisizione di dati e informazioni aggiornati sullo stato di avanzamento dei procedimenti nel proprio territorio;
  • uno scambio costante di informazioni con i soggetti privati e pubblici coinvolti.
     

Il Portale sarà comunque a disposizione non solo dei Comuni, delle Province ma anche di tutti gli operatori pubblici e privati che intraprendono un’operazione di bonifica.

L’uso del Portale - quale strumento parallelo alla banca dati AGISCO (Anagrafe e Gestione Integrata Siti Contaminati), che continuerà a rappresentare lo strumento informatico principale per la gestione dei procedimenti di bonifica - sarà reso obbligatorio con apposito atto regionale.

In vista dell’entrata in funzione del PSC  - a partire da luglio 2024 – la Regione ha previsto una fase di formazione on line, articolata in sessioni dedicate ai vari soggetti coinvolti. Per gli operatori e i professionisti del settore la fase formativa è programmata per il mese di maggio, indicativamente nella seconda metà del mese (15 e 20 maggio 2024), con modalità che verranno successivamente comunicate.

Si rimanda alla presentazione di ARPA Lombardia, riportata in allegato, per ulteriori dettagli in merito alle finalità, le funzionalità del Portale e i ruoli dei soggetti coinvolti, sia pubblici sia privati, interessati dalle procedure operative e amministrative definite dalla normativa per i procedimenti di bonifica.

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Rapporto annuale CdC RAEE 2023

Rapporto annuale CdC RAEE 2023

Pubblicato sul sito del CdC RAEE il report che presenta i dati ufficiali e completi sulla raccolta dei rifiuti elettronici in Italia: volumi complessivi, valori pro capite, andamenti dei raggruppamenti e quantitativi avviati a riciclo dalle singole regioni sono tra i principali risultati disponibili.

La versione pdf prevede una sezione iniziale dedicata a spiegare il funzionamento del sistema RAEE e le attività realizzate dal Centro di Coordinamento nel corso dell’anno per favorire la raccolta dei rifiuti elettronici.

Nel 2023 in tutta Italia sono state raccolte 348.051 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Nel report, il CDC RAEE ha precisato che dopo l’ultimo ritiro (86.651 ton) dell’ultimo trimestre del 2023 la raccolta nazionale ha superato di poco le 348mila tonnellate, segnando una flessione del – 3,5% rispetto ai risultati del 2022. Tale riduzione, scrive il Consorzio: “è dovuta esclusivamente ai minori volumi del Raggruppamento 3 – Tv e monitor che dopo la crescita forzata degli anni precedenti, ha subito un calo del 32,9%”. Tutti gli altri raggruppamenti hanno chiuso l’anno con performance a segno positivo: gli apparecchi per lo scambio di temperatura con fluidi (R1) avviati a corretto riciclo sono aumentati in peso del 2,2%, gli altri grandi bianchi (R2) del 3,3%, le sorgenti luminose (R5) del 3,5%. L’incremento maggiore in termini percentuali riguarda il raggruppamento 4: la raccolta di piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo è cresciuta del 6,5% rispetto al 2022.

Novità di quest’anno, al Rapporto annuale si affiancano 20 Rapporti regionali che propongono i risultati della raccolta dei RAEE dettagliati regione per regione.

Il Report è disponibile qui: https://www.cdcraee.it/rapporti-raee/rapporto-annuale-2023/

  

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Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 22 marzo 2024 ore 11.00

Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 22 marzo 2024 ore 11.00

FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo.

Il prossimo incontro si terrà il 22 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/073/SAEC-EUR/PE del 21.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/073/SAEC-EUR/PE

2024/073/SAEC-EUR/PE

FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo. 

Per quanti interessati segnaliamo che il prossimo incontro si terrà il 22 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

L’incontro sarà occasione per un aggiornamento in particolare su: 

  • Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)
  • Industrial Emissions Directive (IED)
  • Microplastics in the environment
  • Wastewater reuse in agriculture
  • Soil Monitoring Law (SML)
  • Green Claims Directive
  • Future JRC study – Chemical recycling
  • 8th Environmental Action Programme
  • European Elections 2024
  • ­FEAD reply to the most recent consultations and upcoming consultations and deadlines
     

Di seguito il seguente link per seguire evento:
Microsoft Teams meeting 
Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting 
Meeting ID: 350 750 248 939 
Passcode: LFi3cx 

Per eventuali richieste o quesiti, potete rivolgerVi alla D.ssa Fano (g.fano@fise.org).

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ALBO GESTORI – rinnovo idoneità RT “transitorio” entro il 15 aprile 2024

ALBO GESTORI – rinnovo idoneità RT “transitorio” entro il 15 aprile 2024

Le imprese il cui legale rappresentante esercita provvisoriamente le funzioni di RT ai sensi della Deliberazione Albo gestori n. 5/2023 devono nominare, entro il 15 aprile 2024, un responsabile in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla Deliberazione n. 6/2017 che ha rivisitato i requisiti necessari per ricoprire tale funzione. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/072/SAEC-ALB/LE del 21.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/072/SAEC-ALB/LE

2024/072/SAEC-ALB/LE

Le imprese il cui legale rappresentante esercita provvisoriamente le funzioni di responsabile tecnico (RT) ai sensi della Deliberazione Albo gestori n. 5/2023 (cfr. circolare Assoambiente n. 264/2023) devono nominare, entro il 15 aprile 2024, un responsabile in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla Deliberazione n. 6/2017.

La scadenza riguarda le aziende i cui responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017 (giorno di entrata in vigore della Deliberazione 6/2017 che ha rivisitato i requisiti necessari per ricoprire tale funzione), non hanno effettuato/superato l'esame per l'aggiornamento dell'idoneità entro il 16 ottobre 2023 (data finale del regime transitorio).

Si ricorda infatti che tali aziende sono autorizzate a proseguire l'attività con il legale rappresentante che esercita anche le funzioni di RT per un massimo di 180 giorni (ex Deliberazione n. 5/2023). Durante il periodo di prosecuzione dell'attività dell'impresa, come chiarisce la Circolare Albo gestori ambientali n. 3/2023 (cfr. circolare Assoambiente n. 258/2023) l'idoneità del responsabile tecnico verrà ripristinata in automatico a seguito dell'eventuale superamento della verifica da parte dello stesso mentre l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico dovrà essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.

Decorsi invece trenta giorni dalla scadenza del 15/4/2024 senza che un RT in possesso dei requisiti richiesti venga nominato, l'Albo gestori ambientali avvierà - ai sensi della Deliberazione n. 1/2020 - il procedimento disciplinare finalizzato a cancellare dalle autorizzazioni le categorie carenti di RT idoneo. 

Si ritiene utile ricordare che il calendario delle sessioni di verifica per il 2024, ordinarie e straordinarie, è stato pubblicato dallo stesso Albo gestori il 4 dicembre 2023 (cfr. circolare Assoambiente n. 322/23).

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2024/071/SA-LAV/MI

2024/071/SA-LAV/MI

Dopo un iter lungo e complesso, il Ministero del Lavoro ha finalmente pubblicato in uno specifico Decreto l’aggiornamento dei costi del lavoro derivanti dall’applicazione dell’Accordo con cui il 18 maggio 2022 si sono rinnovati il CCNL Assoambiente 6 dicembre 2016 e il CCNL Utilitalia 10 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del nuovo “Codice degli Appalti” (decreto legislativo n. 36/2023).

Per la prima volta nel settore dell’igiene ambientale non sono quindi stati pubblicati due distinti Decreti con le relative tabelle, ma un unico provvedimento con la tabella unificata, che tiene conto anche delle differenze residue tra i due CCNL, sia pure ormai sostanzialmente irrilevanti rispetto ai costi complessivi.

Le tabelle coprono l’intera vigenza del CCNL 18 maggio 2022, in sei periodi distinti (luglio 2022, gennaio 2023, luglio 2023, ottobre 2023, gennaio 2024, luglio 2024), relativi ciascuno all’erogazione di un aumento dei minimi retributivi ovvero delle contribuzioni al Fondo Previambiente o al Fondo FASDA.

Rispetto alle precedenti tabelle relative al CCNL 6 dicembre 2016 (pubblicate con il Decreto Direttoriale n. 70 dell’1 agosto 2017) le principali differenze sono le seguenti.

  • Importo fisso convenzionale:

sono importi erogati distintamente in ciascun CCNL: nel caso del CCNL Assoambiente sono elementi “ad personam” legati ad al CCNL 30.4.2003 mentre per il CCNL Utilitalia sono EDR ex festività. 

Le aziende che applicano il CCNL Assoambiente sono tenute ad erogare l’importo alle condizioni spettanti e non l’elemento previsto nel CCNL Utilitalia, e viceversa. 

Nella tabella è riportato, per ciascun livello, l’importo maggiore dei due.

  • Indennità convenzionale:

analogamente a quanto sopra, detto importo corrisponde, nel caso del CCNL Assoambiente, all’indennità lavaggio indumenti mentre per il CCNL Utilitalia trattasi della festività cadente di sabato, retribuita per i lavoratori in forza a una certa data.

È comunque opportuno precisare che tali voci “convenzionali” determinano una differenza di costo per il livello 3A dello 0,1% circa tra i due CCNL.

  • Fondazione Rubes Triva: trattasi come ormai noto dell’ente bilaterale che si occupa di salute e sicurezza nel settore, la contribuzione corrisponde a € 1 mensili per ciascun dipendente nel 2024, e a € 2 mensili a partire dal 2025 per le aziende che applicano il CCNL Assoambiente (vedi da ultimo la circolare n. 62/2024 del 14 marzo u.s.).
  • Buoni carburante: è la forma privilegiata dalle Parti stipulanti nell’Accordo del 18 maggio 2022 per remunerare i mesi di vacanza contrattuale. La quota è stata spalmata per la residua vigenza del CCNL, analogamente a quanto normalmente fatto anche per le somme una tantum.
  • Costi sicurezza: i costi previsti dall’articolo 66, lettera “d” del CCNL 6.12.2016 sono stati assorbiti in una voce complessiva, recante una stima legata agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, derivante da una indagine effettuata con aziende di diverse Associazioni imprenditoriali di settore.

La cifra pari  € 708 all’anno risulta più alta di circa l’11% rispetto alle due voci precedenti.

  • Ore annue mediamente lavorate: rispetto alle previgenti tabelle, le ore passano da 1641 a 1612 con una diminuzione di 29 ore, riconducibile al computo di 34 ore di ROL dovute all’aumento dell’orario di lavoro dei CCNL del 2016 (rimangono 30 ore per le aziende che applicano il CCNL Assoambiente ma nella tabella si computano il valore più alto) e all’aumento delle ore medie di congedo per nascita del figlio, notevolmente aumentate di recente per disposizioni legislative.

 

***************

Rispetto ai costi precedenti, e quindi alle Tabelle Ministeriali precedenti, in vigore da marzo 2019 a giugno 2022, l’aumento del costo orario del lavoratore inquadrato al livello 3A è pari al 4,88% da luglio 2022 e all’ 8,28% a regime (luglio 2024 su marzo 2019).

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IL RENTRI: COSA E’? COME E QUANDO ISCRIVERSI?

IL RENTRI: COSA E’? COME E QUANDO ISCRIVERSI?

Ne ha parlato Chiara Leboffe per ASSOAMBIENTE nel corso formativo rivolto ai dipendenti del Gruppo Gesenu a Perugia presso l’Aula formativa aziendale nell’ambito del piano di aggiornamento rivolto al personale impiegato.

Il corso è stato reso fruibile anche in FAD dai diversi impianti gestiti in Sardegna e nel Lazio oltre che in Umbria.

Per la parte Software, Nica s.r.l. ha supportato l’evento illustrando con i propri tecnici le soluzioni applicative già realizzate.

60 dipendenti in totale hanno condiviso dubbi operativi e normativi su questo nuovo adempimento.

È l’ennesimo momento di condivisione fra il Gruppo Gesenu e ASSOAMBIENTE che sostanzia nei fatti e nell’operatività il supporto dell'Associazione al quotidiano operare delle aziende del settore Associate.

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Verifica dei dati e accreditamento dei verificatori nel sistema ETS – Avviata consultazione pubblica su revisione del Regolamento di Esecuzione

Verifica dei dati e accreditamento dei verificatori nel sistema ETS – Avviata consultazione pubblica su revisione del Regolamento di Esecuzione

Nell’ambito della modifica della direttiva sull’Emission Trading System, la Commissione Europea ha pubblicato una bozza di revisione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 che riguarda la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori e ha aperto una consultazione pubblica sul testo. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/070/SAEC-EUR/FA del 19.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/070/SAEC-EUR/FA

2024/070/SAEC-EUR/FA

Nell’ambito della modifica della direttiva sull’Emission Trading System (ETS), la Commissione Europea ha pubblicato una bozza di revisione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 che riguarda la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori e ha aperto una consultazione pubblica sul testo.

Si ricorda che nel 2023 è stata ratificata la riforma del sistema ETS, il sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, attraverso la modifica della Direttiva 2003/87/CE da parte della Direttiva (UE) 2023/959, la quale, oltre ad intervenire sul settore dei trasporti aerei e marittimi, introduce un nuovo comma relativo agli impianti di incenerimento rifiuti urbani (v. circolare Assoambiente n. 133 del 24 maggio 2023).

Di fatto, nella normativa sull’ETS, l’organismo di verifica è responsabile della verifica dei gas ad effetto serra emesse dalle attività e la validità della verifica viene attestata dalla dichiarazione di verifica che garantisce che le dichiarazioni rese dal produttore sono affidabili e pertanto si è reso necessario modificare anche il Regolamento di Esecuzione sulla verifica dei dati e sull'accreditamento dei verificatori per incorporare norme applicabili alla verifica delle emissioni di gas serra degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani con potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW.

Si evidenzia che nella bozza pubblicata, la Commissione dispone l’applicazione degli stessi requisiti di verifica applicabili agli altri impianti di combustione, ma laddove uno Stato membro non abbia richiesto che l'impianto di incenerimento dei rifiuti urbani abbia un'autorizzazione per le emissioni di gas serra, il verificatore deve concentrare la propria valutazione sul rispetto del piano di monitoraggio.

Inoltre, per quanto d’interesse, viene indicato che a seguito dell’estensione dell’ambito delle attività elencate della nuova direttiva ETS, che nell’Allegato I include, tra le altre cose, la produzione di idrogeno e il trasporto di CO2 attraverso mezzi diversi dai gasdotti, è stato necessario aggiornare anche l’ambito di accreditamento nel regolamento di esecuzione.

Per qualsiasi approfondimento si rimanda al testo e all’allegato della norma (in inglese), allegati alla presente.

Per quanti interessati, è possibile partecipare alla consultazione pubblica della Commissione europea disponibile qui, entro il prossimo 15 aprile 2024.  Al fine di poter predisporre un contributo associativo, anche in collaborazione con FEAD, chiediamo gentilmente, di inviare il proprio feedback all’indirizzo g.fano@fise.org entro il prossimo 5 aprile 2024.

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Revisione norma GF impianti trattamento rifiuti Regione Lombardia

Revisione norma GF impianti trattamento rifiuti Regione Lombardia

La Regione, in virtù della facoltà prevista dal nuovo comma 5-bis dell’art. 195 del D.Lgs. n.152/2006 (introdotto con il D.Lgs. n. 116/2020), che attribuisce alle Regioni la possibilità di disciplinare i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie nelle more dell'esercizio di tale competenza da parte dello Stato (con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi), intende procedere alla revisione della DGR n. 19461/2004 in materia di GF impianti trattamento rifiuti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/069/SAEC-NOT/LE del 19.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/069/SAEC-NOT/LE

2024/069/SAEC-NOT/LE

Come noto ai sensi dei commi 2 lett. e) e 11 lett. g) dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 gli impianti di trattamento rifiuti, ivi compresi quelli che operano in procedura semplificata (artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006), sono tenuti a prestare idonee garanzie finanziarie alla Regione per svolgere le proprie attività: in Regione Lombardia, la normativa regionale di riferimento è attualmente la D.G.R. n. 19461/2004. 

La Regione, volendo esercitare la facoltà prevista dal nuovo comma 5-bis dell’art. 195 del D.Lgs. n.152/2006 (introdotto con il D.Lgs. n. 116/2020), che attribuisce alle Regioni la possibilità di disciplinare i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie nelle more dell'esercizio di tale competenza da parte dello Stato (con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi), intende procedere alla revisione della DGR sopra menzionata.

Nello specifico la portata della modifica intende:

  1. in generale, adeguare le disposizioni regionali in materia di garanzie finanziarie sia alle modifiche sopravvenute del D.Lgs. n. 36/2003 che alle modifiche sopravvenute della L.R. n. 26/2003, rivedendo complessivamente, anche alla luce del confronto con altre Regioni, i criteri a cui subordinare l’accettazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti per la gestione dei rifiuti, di cui alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06, comprese le discariche di cui al D.lgs n. 36/2003, ferme restando tutte le disposizioni inerenti alle procedure per la bonifica dei siti contaminati, cui si provvederà con separato provvedimento;
  2. in particolare, aggiornare gli importi delle garanzie finanziarie sulla base, principalmente, delle seguenti considerazioni:
    • rivalutazione monetaria calcolata sulla base dell’“Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati” a partire dal novembre 2004, mese di approvazione della D.G.R.n.19461/2004, alla data di approvazione della presente delibera;
    • valutazione dei costi degli interventi sostitutivi nel caso di inadempienza dei soggetti responsabili;
    • opportunità di distinguere le garanzie per impianti di recupero e di smaltimento;
    • opportunità di stabilire dei valori soglia minimi, al di sotto dei quali gli importi delle garanzie siano fissi, in quanto alcuni costi degli interventi sostitutivi sono fissi e comunque non proporzionali ai quantitativi (es. oneri amministrativi, di caratterizzazione, di progettazione, etc…).

La regione Lombardia, stante la portata del processo di revisione normativa intende procedere ad un ulteriore confronto con gli operatori (siano essi potenziali garanti che gestori di impianti), che fa seguito a quello del dicembre 2021 a cui già l’Associazione con la collaborazione delle proprie aziende associate aveva partecipato inviando proposte.

Sulla bozza di revisione aggiornata che si trasmette in allegato e che tiene conto delle osservazioni già a suo tempo espresse, siamo a chiedere Vostri eventuali contributi da inviare a c.leboffe@fise.org entro e non oltre il 12 aprile p.v. al fine di poter dare riscontro alla regione nei tempi richiesti: le proposte di modifica e/o integrazione dovranno essere specificate direttamente sul file allegato, in modalità revisione, unitamente a sintetiche motivazioni giuridiche o tecniche.

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REMBOOK 2024: inizio preiscrizione

REMBOOK 2024: inizio  preiscrizione

Da alcuni anni, grazie alla collaborazione tra l'Albo nazionale gestori ambientali e RemTech Expo, è nato il progetto RemBook, che ha l'obiettivo di fornire alla collettività la disponibilità di una banca dati delle competenze tecniche e professionali delle imprese che operano nel campo delle bonifiche.

Il primo importante risultato dello scorso anno, raggiunto grazie alla partecipazione volontaria di circa 700 imprese, è stato la realizzazione di una piattaforma unica nel suo genere, un catalogo gratuito di imprese che effettuano attività di bonifica, consultabile online al link www.rembook.it.

Al progetto hanno contribuito attivamente le principali associazioni di categoria che rappresentano il settore, quali Assoambiente, Assoamianto e Confindustria, oltre al prezioso contributo della Task force del Commissario Unico per la Bonifica delle discariche abusive e dell’Ispra.

Da quest’anno, inoltre, il team di RemBook opera in sinergia con il player di riferimento in materia di incentivi nazionali, Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell'Economia, e sta attivando partnership con ulteriori operatori nell’ambito della committenza pubblica.

Come negli anni passati, anche quest’anno RemBook persegue, tra i principali obiettivi, quelli di:

  1. realizzare una banca dati dinamica, in stretta collaborazione con le imprese specializzate nel settore delle bonifiche di siti contaminati, iscritte nella categoria 9, e nel settore delle bonifiche di beni contenenti amianto, iscritte nella categoria 10, a disposizione della committenza pubblica e privata per agevolare la ricerca di un’impresa sulla base delle sue competenze tecniche, esperienze, certificazioni e specializzazioni;
  2. valorizzare le competenze delle imprese iscritte all'Albo, impegnate nella progettazione ed esecuzione delle bonifiche, che operano con professionalità, trasparenza e nella legalità;
  3. raccogliere ed elaborare elementi tecnici ed economici, attraverso la produzione di un osservatorio statistico che sulla base dei dati forniti possa rappresentare l’evoluzione del mercato di riferimento.

Il primo step per raggiungere gli obiettivi è la preiscrizione al “Progetto RemBook”, in mancanza della quale non sarà consentita la compilazione del questionario e l’inserimento nel catalogo RemBook dell’impresa partecipante.

Nelle prossime settimane, ogni impresa preiscritta riceverà all’indirizzo mail che verrà indicato nel form di preiscrizione il link personale al quale collegarsi per compilare il questionario.

Il secondo step sarà la compilazione di un questionario sui dati, le tecniche, le competenze e le qualificazioni dell’impresa che ne consentirà l’inserimento nel catalogo web RemBook, consultabile all’indirizzo www.rembook.it e raggiungibile anche dal sito web dell'Albo nazionale gestori ambientali.

La pubblicazione nel catalogo web non prevede alcun costo per l'azienda né per la consultazione.

Vi invitiamo quindi a partecipare iscrivendovi alla preadesione disponibile all’indirizzo https://forms.office.com/e/xzzR1w5NZr  entro e non oltre il 30 Aprile 2024.

Per eventuali informazioni è disponibile un servizio di assistenza all'indirizzo Rembook@remtechexpo.com, al quale potrete indirizzare i vostri quesiti.

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Parte da CIRIE’ il nostro viaggio per la sostenibilità con la prima tappa di “IMPIANTI APERTI on The Road” (Video)

Parte da CIRIE’ il nostro viaggio per la sostenibilità con la prima tappa di “IMPIANTI APERTI on The Road” (Video)

“Impianti Aperti on The Road. Il viaggio per la sostenibilità”. E’ questo il nome della nuova campagna di sensibilizzazione sul tema della corretta e sostenibile gestione dei rifiuti promossa dall'Associazione con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, ISPRA-SNPA e Sostenibilità in Lombardia.

Per il primo appuntamento di “Impianti Aperti on the Road abbiamo previsto una visita all’impianto di trattamento dei catalizzatori della Società americana TECHEMET, la principale azienda del settore a livello mondiale riservata agli operatori della demolizione dei veicoli.

In tale occasione sempre presso lo Stabilimento TECHEMET di Ciriè (Torino), ASSOAMBIENTE, con il contributo di ECOEURO e con la Partnership di RiciclaTV ha organizzato il Convegno dal titolo “Dalla Direttiva 2000/53 ad un nuovo Regolamento Europeo per gli ELV”. 

All’evento hanno preso parte i principali stakeholders della filiera del fine vita dei veicoli:  Gianmarco Giorda (ANFIA), Antonio Cernicchiaro (UNRAE), Cinzia Vezzosi (ASSOFERMET ed EURIC) e i rappresentati delle Associazioni dei Demolitori e dei Frantumatori Anselmo Calò (ADA), Ruggiero Delvecchio (ADQ)e Stefano Leoni (AIRA). I relatori hanno illustrato la propria  posizione sulla nuova proposta di Regolamento europeo che dovrebbe sostituire la Direttiva 2000/53/CE sul fine vita dei veicoli e quella sulla omologazione degli stessi prima di essere immessi nel mercato.

Il Vice Ministro del MASE Vannia Gava nel suo intervento ha sottolineato come: “Oggi va combattuta la sindrome NIMBY, facendo conoscere realtà imprenditoriali tecnologicamente evolute. L’Italia è un modello di economia circolare a livello europeo  e non può non essere ascoltata . Nel settore della demolizione veicoli occorre fare un salto di qualità, anche perché le operazioni di riciclo delle componenti dei veicoli ci possono aiutare a reperire le materie prime critiche. Il nuovo Regolamento aiuterà a raggiungere i risultati attesi, omogenizzando il quadro legislativo. Siamo disponibili, come fatto in passato, ad aprire nuovamente il dialogo con tutte le rappresentanze della filiera e farci portavoce in Europa di una proposta condivisa”.

Le conclusioni sono state affidate al Presidente di Assoambiente Chicco Testa che ha evidenziato come: “il settore dell’autodemolizione ha vissuto negli anni un’evoluzione decisamente significativa, grazie alla normativa e alla capacità di organizzazione degli operatori. Oggi serve una normativa che stimoli l’innovazione tecnologica e l’abilità delle imprese di far fronte ai problemi anche in questo settore. Occorre rafforzare la sinergia tra tutti i componenti della filiera per definire una posizione che poi il governo italiano possa supportare in Europa”.

Si rende disponibile il video integrale del Convegno fortemente partecipato.

Scaricabile qui una prima Rassegna Stampa. Per un aggiornamento vi invitiamo a seguire la Rubrica “Media & Stampa”.

 

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Evento Assoambiente sulla proposta di Regolamento europeo sui veicoli a fine vita

Evento Assoambiente sulla proposta di Regolamento europeo sui veicoli a fine vita

La Discussione, Canale Energia, GSA, Raccolte Differenziate, E-Gazette

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Firmato decreto su incentivi per l’acquisto di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Firmato decreto su incentivi per l’acquisto di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

I Ministri competenti hanno firmato lo schema di DM relativo agli incentivi alle imprese per l'acquisto di prodotti riutilizzabili o biodegradabili alternativi a quelli in plastica monouso. 

Il provvedimento individua un incentivo per le imprese che acquistano e usano prodotti riutilizzabili o certificati biodegradabili e compostabili ai sensi della norma Uni En 13432:2002. 

L'incentivo è un credito d'imposta pari al 20% delle spese per l'acquisto di uno dei prodotti indicati nelle Parti e B  dell'allegato al D.Lgs. 196/2021.  

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/068/SAEC-FIN/CS del 18.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/068/SAEC-FIN/CS

2024/068/SAEC-FIN/CS

I Ministri competenti hanno firmato lo schema di DM relativo agli incentivi alle imprese per l'acquisto di prodotti riutilizzabili o biodegradabili alternativi a quelli in plastica monouso.

Come previsto dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 196/2021 che ha recepito la direttiva sulla plastica monouso (Direttiva UE 2019/904), il provvedimento individua un incentivo per le imprese che acquistano e usano prodotti riutilizzabili o certificati biodegradabili e compostabili ai sensi della norma Uni En 13432:2002, al fine di favorire l'uso di tali prodotti in alternativa a quelli monouso. 

L'incentivo è un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di uno dei prodotti indicati nelle Parti A (tazze o bicchieri per bevande, contenitori per alimenti) e B (prodotti di plastica monouso) dell'allegato al D.Lgs. n. 196/2021.

Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 e avranno accesso in via prioritaria agli incentivi le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. 

Ogni beneficiario potrà godere di un contributo massimo di 10.000 euro per annualità e il credito d'imposta concesso è utilizzabile solo in compensazione. 

La domanda per l’ottenimento del finanziamento si potrà presentare accedendo alla piattaforma informatica messa a disposizione dal MASE. L’attivazione della stessa, con indicazione dettagliate sui termini e modalità di presentazione della domanda, verrà comunicata sulla sezione news del Ministero dell’Ambiente.

Nel rimandare a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento, si anticipa in allegato il testo del DM firmato.

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Spedizioni illegali di rifiuti – Sondaggio per progetto europeo

Spedizioni illegali di rifiuti – Sondaggio per progetto europeo

Nell’ambito del progetto Shipment of Waste Enforcement Actions (SWEAP), cofinanziato dal fondo LIFE della Commissione Europea e coordinato dalla rete IMPEL, è stata avviata un’indagine indirizzata alle aziende coinvolte nella spedizione dei rifiuti, al fine di ricevere il punto di vista dell’industria sugli impatti delle spedizioni illegali di rifiuti e riguardo le normative in materia.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/067/SAEC-EUR/FA del 18.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/067/SAEC-EUR/FA

2024/067/SAEC-EUR/FA

Nell’ambito del progetto Shipment of Waste Enforcement Actions (SWEAP), cofinanziato dal fondo LIFE della Commissione Europea e coordinato dalla rete IMPEL, è stata avviata un’indagine indirizzata alle aziende coinvolte nella spedizione dei rifiuti, al fine di ricevere il punto di vista dell’industria sugli impatti delle spedizioni illegali di rifiuti e riguardo le normative in materia.

Lo scopo generale del progetto SWEAP è quello di sostenere l’economia circolare interrompendo il commercio illegale dei rifiuti in UE, pertanto, al fine di definire uno degli indicatori chiave di prestazione del progetto, è stato lanciato un sondaggio con l’obiettivo di valutare l’assistenza di cui il settore potrebbe aver bisogno per garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi al disposto normativo. 

Il team di SWEAP ha identificato le aree prioritarie in cui sono necessari ulteriori approfondimenti e linee guida, elaborando tre schede informative:

• Rifiuti di plastica

• Rifiuti elencati nella lista verde

• Livelli di contaminazione consentiti

Sulla base delle risposte fornite nell’ambito del sondaggio in oggetto, potrebbero essere identificate nuove aree che richiedono ulteriori informazioni e orientamenti per l’industria, soprattutto alla luce del nuovo Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (v. circolare Assoambiente n. 63 del 14 marzo 2024), la cui pubblicazione è prevista nella primavera del 2024.

Si invitano le aziende interessate a completare il sondaggio, disponibile qui, entro il 31 marzo 2024.

Al fine di poter predisporre un contributo associativo, chiediamo gentilmente a quanti interessati, di inviare le risposte al questionario anche all’indirizzo g.fano@fise.org entro il prossimo 25 marzo 2024.

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Revisione Direttiva rifiuti – Aggiornamento lavori europei

Revisione Direttiva rifiuti – Aggiornamento lavori europei

Il Parlamento europeo ha espresso, votando una serie di emendamenti di compromesso, la propria posizione sulla proposta di revisione della Direttiva quadro sui rifiuti presentata dalla Commissione europea lo scorso luglio. 

Il fascicolo però, ha fatto sapere il Parlamento, subirà ora uno stop dei lavori in vista delle elezioni europee e verrà ripreso in mano dal prossimo esecutivo che si insedierà dopo il mese di giugno 2024. 

La proposta della Commissione modifica la Direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti intervenendo su due settori specifici: i rifiuti tessili e quelli organici. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/066/SAEC-EUR/CS del 18.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/066/SAEC-EUR/CS

2024/066/SAEC-EUR/CS

Il Parlamento europeo ha espresso, votando una serie di emendamenti di compromesso, la propria posizione sulla proposta di revisione della Direttiva quadro sui rifiuti presentata dalla Commissione europea lo scorso luglio. Il fascicolo però, ha fatto sapere il Parlamento, subirà ora uno stop dei lavori in vista delle elezioni europee e verrà ripreso in mano dal prossimo esecutivo che si insedierà dopo il mese di giugno 2024. 

La proposta della Commissione (v. circolare Assoambiente n. 183/2023) modifica la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti intervenendo su due settori specifici: i rifiuti tessili e quelli organici. Per quanto riguarda i primi viene introdotto a livello europeo un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) dei prodotti tessili che obbligherebbe le aziende di abbigliamenti e accessori, biancheria da letto, tende, cappelli, calzature nonché, secondo gli emendamenti del Parlamento, materassi e tappeti a finanziare le attività di gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti. Sono poi previsti interventi anche sulla governance dei sistemi collettivi della responsabilità estesa del produttore che allargano il coinvolgimento nelle decisioni a tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori di rifiuti pubblici e privati, gli Enti locali, gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo, le imprese sociali. 

Per quanto riguarda i rifiuti organici, rispetto alla proposta della Commissione, il Parlamento europeo alza i target di riduzione dei rifiuti da raggiungere entro fine 2030: almeno il 20% nella trasformazione e produzione alimentare (invece del 10% proposto dalla Commissione) e il 40% pro capite nella vendita al dettaglio, nei ristoranti, nei servizi alimentari e nelle famiglie (invece del 30%). 

Il Parlamento aggiunge poi un emendamento relativo alla normativa sulle discariche dove invita la Commissione a condurre, entro il 31 dicembre 2026, una valutazione di impatto della direttiva sulle discariche accompagnata, se del caso, da una relativa proposta normativa.

Per maggiori informazioni si rimanda al documento del Parlamento con gli emendamenti di compromesso allegato. 

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Veicoli a fine vita: “il Governo avvii un tavolo di tutta la filiera per definire una posizione condivisa sul Regolamento”

Veicoli a fine vita: “il Governo avvii un tavolo di tutta la filiera per definire una posizione condivisa sul Regolamento”

ANSA, Recover, Staffetta Quotidiana, Recycling Web, Tiscali Notizie, Quotidiano Nazionale, Italia Informa, Ricicla News, Azienda TOP, Adriaeco, PressItalia.net 

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Stati membri UE approvano PPWR e CSDD

Stati membri UE approvano PPWR e CSDD

I 27 Stati membri dell’UE hanno approvato oggi il Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi e la Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. 

La decisione è stata adottata a livello di Ambasciatori nel Comitato dei Rappresentanti Permanenti Aggiunti presso l’Unione Europea (Coreper I). 

Si tratta dell’ultimo passo per l’adozione dei due provvedimenti dopo i negoziati con il Parlamento Europeo e sarà poi formalizzata da quest’ultimo e dai Ministri dei Ventisette. 

I testi approvati verranno adesso trasmessi al Parlamento europeo e quindi al Consiglio per l’adozione finale.

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ASSOAMBIENTE 15 marzo 2024

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PFAS – pubblicato articolo scientifico FEAD.

PFAS – pubblicato articolo scientifico FEAD.

Pubblicato su Detritus (Rivista multidisciplinare sull'economia circolare e la gestione sostenibile dei residui) l’articolo scientifico su "The Presence of PFAS in Wastes and Related Implications on the Current and Proposed European Regulatory Framework: A Systematic Critical Review".

Questo studio completo era stato commissionato dalla FEAD in risposta alla proposta di "divieto dei PFAS" presentata da diversi Stati membri all'ECHA nel 2023.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/065/SAEC-COM/PE del 15.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/065/SAEC-COM/PE

2024/065/SAEC-COM/PE

Nel far seguito a quanto comunicatoVi in relazione agli incontri organizzati sul tema PFAS da FEAD – l’Associazione Europea per la Gestione dei Rifiuti a cui aderisce e partecipa anche Assoambiente – informiamo che su Detritus (Rivista multidisciplinare sull'economia circolare e la gestione sostenibile dei residui) è stato pubblicato l’articolo scientifico su "The Presence of PFAS in Wastes and Related Implications on the Current and Proposed European Regulatory Framework: A Systematic Critical Review".

Questo Studio completo era stato commissionato dalla FEAD in risposta alla proposta di "divieto dei PFAS" presentata da diversi Stati membri all'ECHA nel 2023 (v. sito ECHA qui). È stato condotto in collaborazione con l'Università di Padova e fa luce sulla presenza di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) in diversi flussi di rifiuti (carta, cartone, tessuti e metalli) e sulle implicazioni per i meccanismi legali europei.

Questa ricerca è particolarmente significativa perché l'uso dei PFAS è molto diffuso, ma le conoscenze sul loro impatto nella gestione dei rifiuti sono scarse. Vi è un'urgente necessità di comprendere e gestire i PFAS, soprattutto considerando la recente restrizione all'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti questa sostanza chimica al di sopra di determinate soglie, concordata tra il Consiglio e il Parlamento per il nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Per questo motivo, la pubblicazione di questo articolo segna una tappa importante negli sforzi in corso per comprendere e affrontare le sfide poste dalla contaminazione da PFAS nei rifiuti. La FEAD rimane impegnata a far progredire le conoscenze e a promuovere soluzioni sostenibili in questo settore critico. 

Il comunicato stampa completo di FEAD (in inglese) è disponibile qui.

L’articolo pubblicato su Detritus (in inglese) è disponibile qui

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Veicoli a fine vita: “il Governo avvii un tavolo di consultazione di tutta la filiera per definire una posizione condivisa sul Regolamento”

Veicoli a fine vita: “il Governo avvii un tavolo di consultazione di tutta la filiera per definire una posizione condivisa sul Regolamento”

Il Governo avvii un tavolo di consultazione dei diversi rappresentanti della filiera dei veicoli a fine vita (produttori, demolitori, riciclatori) per definire una posizione condivisa sul prossimo Regolamento europeo relativo agli End of Life Vehicles (ELV) che il Governo nazionale possa portare in Europa”.

E’ questo l’appello emerso nel corso del convegno “Dalla Direttiva 2000/53/CE ad un nuovo Regolamento Europeo per gli ELV”, promosso presso l’impianto Techemet di Ciriè (Torino) da ASSOAMBIENTEl’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche, con il Patrocinio della Città Metropolitana di Torino e in collaborazione con Ecoeuro.

Nel suo intervento il Presidente ADA, Anselmo Calò ha sottolineato come: “Oggi esistono molti punti di convergenza tra i produttori di auto e i diversi attori della filiera del trattamento dei veicoli a fine vita. Su altri, come ad esempio la responsabilità estesa del produttore, andrà trovato un punto di incontro. E’ quindi quanto mai opportuno che, in attesa che (presumibilmente dopo l’estate) riparta il dibattito a livello di Parlamento europeo sul Regolamento, il Governo avvii un Tavolo di consultazione con i diversi stakeholder con l’obiettivo di individuare una posizione unica che faccia la sintesi delle diverse istanze. In altri Paesi europei sono stati proprio i Governi a incentivare la costituzione di tavoli permanenti. Il Regolamento rappresenta un’occasione unica per consolidare a livello europeo un settore pilastro dell’economia circolare”.

Una prima risposta positiva all’appello è arrivata dal Vice Ministro del MASE Vannia Gava che ha sottolineato come: “Oggi va combattuta la sindrome NIMBY, facendo conoscere realtà imprenditoriali tecnologicamente evolute. L’Italia è un modello di economia circolare a livello europeo  e non può non essere ascoltata . Nel settore della demolizione veicoli occorre fare un salto di qualità, anche perché le operazioni di riciclo delle componenti dei veicoli ci possono aiutare a reperire le materie prime critiche. Il nuovo Regolamento aiuterà a raggiungere i risultati attesi, omogenizzando il quadro legislativo. Siamo disponibili, come fatto in passato, ad aprire nuovamente il dialogo con tutte le rappresentanze della filiera e farci portavoce in Europa di una proposta condivisa”.

All’evento hanno preso parte i principali stakeholders della filiera del fine vita dei veicoli:  Gianmarco Giorda (ANFIA), Antonio Cernicchiaro (UNRAE), Cinzia Vezzosi (ASSOFERMET ed EURIC) e i rappresentati delle Associazioni dei Demolitori e dei Frantumatori Anselmo Calò (ADA), Ruggiero Delvecchio (ADQ)e Stefano Leoni (AIRA). I relatori hanno illustrato la propria  posizione sulla nuova proposta di Regolamento europeo che dovrebbe sostituire la Direttiva 2000/53/CE sul fine vita dei veicoli e quella sulla omologazione degli stessi prima di essere immessi nel mercato.

Dagli interventi è emersa una sostanziale convergenza su diversi punti contenuti nel testo della proposta di Regolamento, a partire dalla regolamentazione dell’export dei veicoli, alla maggiore tracciabilità di veicoli fuori uso e dei componenti venduti come ricambi e dall’opposizione alla norma che consente la consegna dei veicoli elettrici senza batteria da trazione e con parti mancanti (contrasto al cosiddetto “fai da te”), fino alla assoluta contrarietà ai centri di raccolta temporanei, nonché alla rimozione obbligatoria di materiali e componenti per cui non c’è un mercato. Resta ferma la necessità che gli impianti raggiungano l’obiettivo di riciclo sancito dalla norma. Tra i temi affrontati anche il reimpiego delle plastiche provenienti dal trattamento dei veicoli per motivi di sicurezza e per praticabilità effettiva (degrado polimeri).

Le conclusioni sono state affidate al Presidente di Assoambiente Chicco Testa che ha evidenziato come: “il settore dell’autodemolizione ha vissuto negli anni un’evoluzione decisamente significativa, grazie alla normativa e alla capacità di organizzazione degli operatori. Oggi serve una normativa che stimoli l’innovazione tecnologica e l’abilità delle imprese di far fronte ai problemi anche in questo settore. Occorre rafforzare la sinergia tra tutti i componenti della filiera per definire una posizione che poi il governo italiano possa supportare in Europa”.

L’incontro si è tenuto nel corso della prima tappa della nuova campagna di sensibilizzazione sul tema della corretta e sostenibile gestione dei rifiuti “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità”, promossa da Assoambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, ISPRA-SNPA e Sostenibilità in Lombardia.

Il convegno è stato seguito dalla visita all’impianto di trattamento dei catalizzatori della società americana TECHEMET.

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E-PRTR: DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2024

E-PRTR: DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2024

Pubblicate da ISPRA nuove metriche e unità di misura che dovranno essere utilizzate per la dichiarazione da parte dei gestori degli impianti soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo e ai trasferimenti di rifiuti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del DPR 157/2011 (di attuazione del regolamento 166/2006/CE).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/064/SAEC-NOT/LE del 14.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/064/SAEC-NOT/LE

2024/064/SAEC-NOT/LE

Pubblicate da ISPRA nuove metriche e unità di misura che dovranno essere utilizzati per la dichiarazione da parte dei gestori degli impianti soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo e ai trasferimenti di rifiuti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del DPR 157/2011 (di attuazione del Regolamento 166/2006/CE).

Restano invariati rispetto agli anni passati, il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare), i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR e la scadenza per l’invio dei dati che è confermata al 30 aprile 2024.

Di seguito le procedure e le modalità di invio dei dati 2023 pubblicate da Ispra:

  • compilare ilmodulo in formato Excel che riproduce le schede della dichiarazione PRTR. È necessario compilare un file Excel per ciascuno stabilimento dichiarante. La dichiarazione deve essere relativa a tutti i 12 mesi dell’anno di riferimento, pertanto nel caso di acquisizioni o cambi di ragione sociale nel corso dell’anno di riferimento, l’ultimo intestatario in ordine di tempo si fa carico della dichiarazione per l’intero anno di riferimento;
  • applicare la firma digitale valida (basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del DL 82/2005) al modulo formato Excel compilato, ottenendo così il file con estensione .p7m da allegare al messaggio di posta elettronica certificata;
  • rinominare il file .p7m secondo la struttura “PRTR2024_[Ragione Sociale]_[Provincia]” (es. per la ditta Rossi spa, ubicata a Roma, indicare “PRTR2024_Rossispa_RM.xlsx.p7m);
  • inviare il messaggio di posta elettronica certificata con oggetto “Dichiarazione PRTR 2024 [Ragione sociale], [Provincia]” (es. “Dichiarazione PRTR 2024 Rossi spa, RM”) con allegata la dichiarazione in formato .p7m ai seguenti destinatari:
    • Indirizzo PEC dell’ISPRA per PRTR: dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it 
    • Indirizzo PEC della propria Autorità Competente (vedi tabella)
  • Informativa relativa al trattamento dei dati personali disponibile qui.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al Dott. Andrea Gagna di ISPRA (e-mail: andrea.gagna@isprambiente.it).

Per memoria, si riporta, in allegato, l’elenco dei gestori ricadenti nell’obbligo di dichiarazioni annuale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006, evidenziando, contestualmente, che le Linee guida utili per la compilazione della dichiarazione sono contenute nell’All. II del DPR 157/2011.

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Regolamento sulla spedizione dei rifiuti – Aggiornamento lavori europei

Regolamento sulla spedizione dei rifiuti – Aggiornamento lavori europei

I lavori europei per l’adozione definitiva del nuovo Regolamento sulla spedizione dei rifiuti (WSR) stanno giungendo al termine. Il Parlamento europeo lo scorso 27 febbraio ha approvato il testo finale che rispecchia quello già adottato dal COREPER alla fine dello scorso anno. 

L’ultimo passaggio prima della pubblicazione in GUUE è l’approvazione da parte del Consiglio europeo. EuRIC ha raccolto alcune informazioni sul resto del Regolamento a seguito di un confronto con la Commissione europea. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/063/SAEC-EUR/CS del 14.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/063/SAEC-EUR/CS

2024/063/SAEC-EUR/CS

I lavori europei per l’adozione definitiva del nuovo Regolamento sulla spedizione dei rifiuti (WSR) stanno giungendo al termine. Il Parlamento europeo lo scorso 27 febbraio ha approvato il testo finale (v. allegato) che rispecchia quello già adottato dal COREPER alla fine dello scorso anno. L’ultimo passaggio prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE è l’approvazione da parte del Consiglio europeo.

Di seguito si riportano alcune considerazioni emerse da un recente confronto di EuRIC con la Commissione europea in cui c’è stato modo di chiedere chiarimenti in merito a questioni emerse nel corso dell’evento che sempre EuRIC aveva organizzato lo scorso gennaio sul tema WSR:

  • l’entrata in vigore del nuovo WSR è prevista per il mese di maggio 2024, a valle dell'approvazione della versione finale del testo da parte del Consiglio;
  • la prima riunione del gruppo di esperti sulle spedizioni di rifiuti, previsto nel Regolamento, dovrebbe tenersi a maggio 2024 dopo la sua entrata in vigore;
  • rispetto alla verifica delle condizioni equivalenti di trattamento nei Paesi terzi la Commissione non ha ben chiaro come valutare praticamente tale equivalenza. Ad ogni modo è consapevole della questione relative alla reale fattibilità e sta prendendo in considerazione la necessità di prevedere una certa flessibilità per la valutazione dell'equivalenza con i Paesi non OCSE;
  • i criteri con cui dovranno essere condotti gli audit presso gli impianti di destino extra EU dovranno essere specificati nelle linee guida che devono ancora essere adottare, mentre la definizione degli schemi di audit va lasciata al mercato;
  • non è stato chiarito se la soglia massima di contaminazione del 6% per le plastiche B3011 (Allegato III), una volta entrata in vigore - tra 2 anni - possa prevalere su percentuali di contaminazione più basse eventualmente presenti in linee guida nazionali (come il 2% nei Paesi Bassi). Viene poi richiesto un chiarimento nella formulazione per evitare interpretazioni differenti; 
  • rispetto all’elenco dei Paesi non OCSE autorizzati come destinazione delle esportazioni la Commissione ha già iniziato a informare i Paesi non OCSE sul nuovo WSR attraverso il proprio servizio di azione esterna e tramite le delegazioni europee presenti nei Paesi non OCSE;
  • la questione relativa al momento esatto in cui una spedizione è considerata entrata nei confini o comunque soggetta al WSR non viene modificata nel nuovo Regolamento. In riferimento alla diversa interpretazione della Convenzione di Basilea da parte degli Stati membri e sulle questioni legate al transito dei carichi si rimanda al documento disponibile qui
     

Nel rimandare a successive comunicazioni per ulteriori aggiornamenti in materia, rimandiamo al testo adottato dal Parlamento per ulteriori dettagli.

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2024/062/SA-LAV/MI

2024/062/SA-LAV/MI

Come noto, nell’ambito dell’Accordo in oggetto è stata convenuta l’adesione, anche da parte delle aziende che applicano il CCNL 6 dicembre 2016, alla Fondazione Rubes Triva (https://www.fondazionerubestriva.info/ - vedi da ultimo le circolari Assoambiente n. 282 del 7.11.2023 e n. 236 del 18.9.2023).

Al fine di attuare quanto previsto nell’Accordo del 18 maggio 2022 (“Articolo nuovo”, pagina 77 dell’intesa) con cui si è rinnovato il CCNL 6 dicembre 2016, consentendo così l’immediato utilizzo possibile dei servizi forniti dalla Fondazione, tutte le aziende che applicano il CCNL Servizi Ambientali sono invitate a fornire all’indirizzo d.miccoli@fise.org i seguenti dati:

Acquisiti tali dati, sarà cura dell’Associazione inoltrarli alla Fondazione, la quale provvederà poi ad inviare una comunicazione direttamente all’azienda per procedere al versamento della quota contrattuale (€ 14,00 annui per ciascun dipendente, a partire dal 2024, che aumentano a € 28,00 dal 1° gennaio 2025).

Il termine di pagamento è il 31 maggio di ciascun anno; tuttavia, al fine di anticipare l’effettivo utilizzo dei servizi e la decorrenza dell’adesione, è possibile anticipare l’iscrizione.

L’impegno riguarda tutte le aziende che applicano il CCNL Servizi Ambientali, sia quelle che applicano il CCNL 6.12.2016 che quelle che applicano il CCNL 10.7.2016, come rinnovati congiuntamente il 18.5.2022; l’impegno riguarda altresì tutte le aziende, indipendentemente se aderenti ad Assoambiente o ad altre Associazioni stipulanti, e, all’interno di Assoambiente, riguarda le aziende che, se pur inquadrate in Sezioni diverse dalla Sezione Rifiuti Urbani (cui statutariamente compete la gestione del contratto collettivo di categoria), applicano il CCNL Servizi Ambientali.

Per ogni informazione in merito agli aspetti contributivi potete rivolgervi anche direttamente all’indirizzo di posta elettronica fondazione@fondazionerubestriva.it o, per questioni inerenti ai servizi forniti, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fondazionerubestriva.it .

 

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Evento su asfalti Gommati Ordine Ingegneri di Napoli

Evento su asfalti Gommati Ordine Ingegneri di Napoli

L’Ordine degli Ingegneri di Napoli, con la collaborazione di UNIRIGOM, ha organizzato un corso su “L’utilizzo di materie prime seconde nelle costruzioni civili” che sarà incentrato sull’utilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento dei PFU in applicazioni civili come asfalti gommati e intonaci cementizi.  

L’evento si terrà il prossimo 21 marzo 2024, dalle ore 14:30 alle 18:30, presso la sala consiliare Giancarlo Siani del Comune di Brusciano (Via Camillo Cucca 79, Brusciano, NA). 

Nel programma, in allegato, è prevista la partecipazione, in qualità di relatori, del Presidente UNIRIGOM Renzo Maggiolo con un intervento su normativa vigente sul recupero dei PFU e il ruolo dei Consorzi e del socio UNIRIGOM Antonio Marotta con un intervento sul riciclo dei PFU. Si segnala infine l’intervento del Prof. Maurizio Bocci su pavimentazioni stradali a bassa emissione acustica.

La partecipazione all’evento è prevista esclusivamente in presenza e, per gli ingegneri, viene garantito il riconoscimento di 3 CFP. 

Per la partecipazione è necessaria la registrazione da effettuarsi sulla pagina dedicata all’evento del sito internet dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, disponibile qui.

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Save the date | Dalla Direttiva 2000/53 ad un nuovo Regolamento Europeo per gli ELV (Ciriè, 14 Marzo 2024).  PROGRAMMA

Save the date | Dalla Direttiva 2000/53 ad un nuovo Regolamento Europeo per gli ELV (Ciriè, 14 Marzo 2024).  PROGRAMMA

ASSOAMBIENTE nell’ambito del Progetto “Impianti Aperti on the Road ha programmato per il 14 marzo 2024 una visita all’impianto di trattamento dei catalizzatori della della Società americana TECHEMET, la principale azienda del settore a livello mondiale riservata agli operatori della demolizione dei veicoli.

In occasione della visita allo Stabilimento TECHEMET di Ciriè (Torino), Assoambiente ha organizzato il convegno “Dalla Direttiva 2000/53 ad un nuovo Regolamento Europeo per gli ELV” sulla proposta di Regolamento Europeo  con la partecipazione di tutti gli stakeholders affinchè le diverse componenti della filiera possano far conoscere  al pubblico la propria posizione davanti alla proposta comunitaria. 

Il 13 luglio 2023 infatti la Commissione Europea ha pubblicato al proposta di Regolamento che dovrebbe sostituire la Direttiva 2000/53/CE sul fine vita dei veicoli (ELV - End of Life Vehicles) e quella sulla omologazione degli stessi prima di essere immessi nel mercato. La Direttiva ELV è stata recepita nell’ordinamento italiano nel 2003 ma negli ultimi 20 anni sono numerosi i cambiamenti avvenuti nel settore, sia sui veicoli che nel trattamento degli stessi a fine vita. 

Nel novembre 2023 i componenti della filiera nazionale dei veicoli fuori uso sono stati sollecitati dal MASE a far pervenire le proprie posizioni e commenti sulla proposta comunitaria. A gennaio 2024, in vista di una prossima convocazione da parte del MASE, i componenti della filiera si sono incontrati per individuare argomenti  della proposta di Regolamento, su cui definire una generale convergenza.

Il Convegno sarà concluso dagli interventi del Vice Ministro MASE, Vannia Gava e del Presidente ASSOAMBIENTE, Chicco Testa e vedrà la partecipazione del Segretario Generale ANFIA, Gianmarco Giorda, del Vice Direttore Generale UNRAE, Antonio Cernicchiaro, della Vice Presidente ASSOFERMET ed EURIC, Cinzia Vezzosi e dei rappresentati delle Associazioni dei Demolitori e dei frantumatori Anselmo Calo’, Ruggiero Delvecchio e Stefano Leoni.

Programma scaricabile allegato

Cliccare qui per l'Iscrizione al Convegno

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ASSOAMBIENTE 08 marzo 2024

ASSOAMBIENTE 08 marzo 2024 {related_entries id="fotogallery_allegata"}

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Stati Generali dei rifiuti in Puglia (Bari, 11 marzo 2024)

Stati Generali dei rifiuti in Puglia (Bari, 11 marzo 2024)

Si terrà a Bari l'11 marzo 2024 l'appuntamento con gli “Stati Generali dei rifiuti in Puglia” alla presenza di rappresentanti istituzionali, imprese e società civile nel confronto sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

L'evento è realizzato con il patrocinio di: Regione Puglia, Comune di Bari, Albo Nazionale Gestori Ambientali, Unioncamere Puglia, Ecocerved, Camera di Commercio di Bari.

All'evento, a cura degli organizzatori del Green Med Expo & Symposium, interviene il Direttore Elisabetta Perrotta.

Per accreditarsi https://www.nica.it/eventi/bari/landing_page/

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Bando RAEE finanziamento campagne distributori

Bando RAEE finanziamento campagne distributori

È online il bando 2024 destinato a finanziare campagne informative da parte dei distributori per raggiungere obiettivi comuni di incremento della raccolta e corretta gestione dei RAEE

Il bando rientra nel fondo, del valore complessivo di 300mila euro, costituito dai produttori di AEE nell’ambito dell’Accordo di programma che regola le condizioni di servizio presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione per il triennio 2022/2024, per supportare in maniera diretta i rivenditori nel conseguimento di obiettivi comuni di aumento della raccolta. 

Per l’anno 2024 la dotazione economica complessiva è pari a 193.608,77 euro.

La domanda di ammissione al contributo, completa di tutti gli allegati previsti, deve essere trasmessa esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo bando@cdcraee.it entro e non oltre le ore 12.00 del 19 aprile 2024.

La Segreteria del Bando fornisce supporto ai candidati nella fase di predisposizione della documentazione richiesta ai seguenti contatti: tel: 334.7063353–02.87244912, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 e mail: bando@cdcraee.it.

Il testo ufficiale del Bando che illustra le procedure di ammissione e di selezione dei beneficiari dei contributi economici e il modello di domanda sono disponibili ai seguenti link:

Bando-Distribuzione-2024.pdf (cdcraee.it) 

Fac_simile_Modello_Domanda_Bando-Distribuzione.docx (live.com)

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Conti pubblici e debito del nostro Paese

Conti pubblici e debito del nostro Paese

Il Foglio

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Dati Eurostat su produzione e gestione rifiuti

Dati Eurostat su produzione e gestione rifiuti

QDS

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Greenwashing – Pubblicata nuova Direttiva nella Gazzetta Ufficiale

Greenwashing – Pubblicata nuova Direttiva nella Gazzetta Ufficiale

Lo scorso 6 marzo 2024, è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. divieto di greenwashing). 

Diversi i divieti e le attenzioni rivolte alle strategie di comunicazione delle imprese al fine di evitare dichiarazioni ambientali ingannevoli o generiche e pratiche ingannevoli sulla durata prevista di un prodotto, inserendo inoltre disposizioni riguardanti l’etichettatura armonizzata e il monitoraggio.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/061/SAEC-EUR/FA del 06.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/061/SAEC-EUR/FA

2024/061/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 6 marzo 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. divieto di greenwashing).

Si ricorda che la nuova norma modifica la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, ampliando il campo di applicazione attraverso l’inclusione del divieto per le imprese di utilizzare strategie di comunicazione che prevedono dichiarazioni ambientali ingannevoli o generiche e pratiche ingannevoli sulla durata prevista di un prodotto, inserendo inoltre disposizioni riguardanti l’etichettatura armonizzata e il monitoraggio (v. circolare associativa n. 241 del 22 settembre 2023).

Tra le modifiche introdotte dalla Direttiva evidenziamo in particolare che:

  • le caratteristiche ambientali e sociali e gli aspetti relativi alla circolarità devono essere aggiunte all’elenco delle caratteristiche principali di un prodotto;
  • rispetto alle asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, che fanno spesso riferimento alle prestazioni future vengono vietate quelle che, in base a una valutazione caso per caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati dall’operatore economico, e definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo tali impegni e obiettivi saranno conseguiti e che stanzi risorse a tal fine. Vietata anche l’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento specifico e non rappresentativo dell’attività dell’operatore economico;
  • le asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che sostengono che un prodotto, sia esso un bene o un servizio, ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra saranno consentite solo se si basano sull’impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto in questione e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto.

La direttiva entrerà in vigore il prossimo 26 marzo 2024. Le disposizioni riportate nella direttiva dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 27 marzo 2026 e dovranno essere applicate dal 27 settembre 2026.

Per qualsiasi ulteriore dettaglio, si rimanda al testo della norma in allegato.

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Presentato il XIII Rapporto 2023 ANCI-CONAI

Presentato il XIII Rapporto 2023 ANCI-CONAI

ANCI e CONAI hanno presentato il XIII Rapporto 2023 dove vengono mostrati i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e quelli degli imballaggi nonché i risultati dell’attività di assistenza e supporto ai Comuni, nell’ambito dell’Accordo Quadro, per i progetti di sviluppo della raccolta differenziata previsti nel bando PNRR del MASE.

Il Rapporto per il 2022 conferma importanti differenze territoriali di performance della differenziata evidenziando comunque una crescita in alcune aree del Sud del Paese. In valore assoluto, in Italia a fronte di quasi 29 Mt di rifiuti urbani prodotti, 18,6 Mt sono raccolte in maniera differenziata (pari al 65,1%), di queste circa 5,6 Mt sono imballaggi conferiti ai Consorzi di filiera afferenti al mondo CONAI (Cial 15.600 t, Comieco 1,98 Mt, Corepla 1,3 Mt, Coreve 2,1 Mt, Ricrea 131.400 t, cui si aggiunge il nuovo flusso relativo al Consorzio Biorepack pari a 42.059 t).

Nel quinquennio 2018-2022 crescono anche i corrispettivi totali riconosciuti ai Convenzionati dai Consorzi di filiera, con il picco raggiunto nel 2021 (688 M€) seguito da una flessione nel 2022 (670 M€), in larga parte dovuta a dinamiche di mercato degli imballaggi, alla presenza di quantitativi significativi gestiti da consorzi autonomi nella plastica e alla riduzione dei quantitativi gestiti da Comieco nella filiera della carta e, in via minore, da Ricrea nell’acciaio. Incrementi si registrano, invece, per le filiere del vetro (Coreve, +9,2%, quasi 9 M€) e dell’alluminio (Cial, +6,3%). 

Tutti dati sono disponibili on line in forma aggregata qui.

Sebbene la raccolta differenziata faccia segnare un risultato in linea con gli obiettivi della normativa, il Rapporto evidenzia come permangano criticità relative agli impianti specie al Sud Italia dove sono pochi sia gli impianti di trattamento dell'indifferenziato, sia quelli che valorizzano le materie prime seconde derivanti dalla differenziata dei rifiuti urbani, con conseguente un aumento dei costi di trattamento per i Comuni e, a cascata, per gli utenti del servizio. Il Rapporto sottolinea poi l’impegno a sostegno dei Comuni, soprattutto del Sud Italia, che ha portato a presentare oltre 1.770 progetti finanziabili con i fondi del PNRR: da isole ecologiche intelligenti a centri comunali di raccolta fino a ecocompattatori ed ecobox. Per un valore progettuale complessivo di circa 115 milioni di euro.

Per maggiori informazioni si rimanda alla presentazione del Rapporto (vd. allegato) illustrata da CONAI nel corso dell’evento dedicato

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DL PNRR – Ulteriori disposizioni

DL PNRR – Ulteriori disposizioni

Pubblicato il DL n. 19 del 2 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” che contiene una serie di misure per accelerare sulla realizzazione degli investimenti finanziati con il Piano di ripresa e resilienza e per responsabilizzare maggiormente le Amministrazioni sulla attuazione dei programmi del Piano. 

Tra di esse: misure su proroga della valutazione d’impatto ambientale (Via), realizzazione di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e riduzione consumi energetici delle imprese.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/060/SAEC-NOT/LE del 06.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/060/SAEC-NOT/LE

2024/060/SAEC-NOT/LE

Pubblicato il DL n. 19 del 2 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (cd. "decreto PNRR 4") che contiene una serie di misure per accelerare sulla realizzazione degli investimenti finanziati con il Piano di ripresa e resilienza e per responsabilizzare maggiormente le Amministrazioni sulla attuazione dei programmi del Piano.

Tra le disposizioni di maggior interesse per le aziende si segnalano quelle che contengono misure su proroga della valutazione d’impatto ambientale (VIA), realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, riduzione consumi energetici delle imprese e su sicurezza sul lavoro nei cantieri (tema quest’ultimo che sarà oggetto di prossima specifica circolare associativa).

In particolare:

  • in materia di procedimento di VIA, vengono aggiunte nuove disposizioni all’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che i progetti sottoposti a VIA debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento e che, trascorso detto periodo, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata. Il medesimo articolo prevede, tuttavia, che la stessa autorità competente, su istanza del proponente, possa concedere una proroga della validità temporale del provvedimento di VIA. Le nuove disposizioni inserite con il decreto in esame, prevedono che:
    • se l’istanza del proponente viene presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
    • l’autorità competente verifica la completezza della documentazione entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al punto precedente e, qualora la documentazione risulti incompleta, richieda una integrazione, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa o, all’esito di una nuova verifica, da parte dell’autorità competente, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione (art. 12 comma 14);
  • per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 viene previsto che al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda D.Lgs. n. 152/2006, il soggetto attuatore, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell’ambiente di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA.
  • in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico, prevede che il MASE pubblichi sul proprio sito l’elenco delle asseverazioni relative alla fruizione delle detrazioni fiscali in materia di ecobonus per l’efficienza energetica e sismabonus (art. 41).
     

Rimandiamo al testo del decreto legge in allegato per ogni approfondimento.

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Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio – Accordo tra Parlamento e Consiglio

Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio – Accordo tra Parlamento e Consiglio

Lo scorso 4 marzo 2024, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto l’accordo informale sul regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che sostituisce la direttiva 94/62/CE.

L’accordo provvisorio mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione, ma introduce anche alcune restrizioni e nuovi obiettivi di riuso.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/059/SAEC-EUR/FA del 06.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/059/SAEC-EUR/FA

2024/059/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 4 marzo 2024, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto l’accordo informale sul Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che sostituisce la direttiva 94/62/CE.

Si ricorda che l’obiettivo principale della proposta di Regolamento è il contrasto all’aumento dei rifiuti da imballaggi generati nell’Unione Europea, promuovendo l’economia circolare (ovvero il riuso e riciclo che riportano sul mercato gli imballaggi dopo il loro primo utilizzo) e armonizzando il mercato interno degli imballaggi del settore (v. circolare Assoambiente n. 303/2022).

L’accordo provvisorio mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione. Innanzitutto, sono confermati gli obiettivi generali di riduzione degli imballaggi immessi sul mercato: meno il 5% nel 2030, meno il 10% nel 2035 e meno il 15% nel 2040, con particolare attenzione alla diminuzione dei rifiuti dagli imballaggi in plastica. Inoltre sono rimasti i target per il 2030 e il 2040 sul contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, esclusi quelli compostabili e quelli in cui la plastica è meno del 5% del peso totale dell’imballaggio.

Viene stabilito che entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all'anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri dovranno istituire sistemi di restituzione dei depositi (DRS) per questi imballaggi. I requisiti minimi per i sistemi di restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l'obiettivo del 90% entro il 2029. I co-legislatori hanno concordato di aggiungere un'esenzione dall'obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all'80% nel 2026 e che presentano un piano di attuazione con una strategia per raggiungere l'obiettivo generale del 90% di raccolta differenziata.

Il Parlamento e il Consiglio, attraverso il loro accordo, hanno introdotto una restrizione all’immissione sul mercato degli imballaggi destinati a essere a contatto con gli alimenti, che contengano i Pfas (ovvero circa 4.700 sostanze ‘sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate’) definite “inquinanti eterni”. A tal proposito, per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i co-legislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare questa restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

Il testo concordato fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo degli imballaggi al 2030 e obiettivi indicativi al 2040. Questi obiettivi variano a seconda della tipologia di imballaggi utilizzati dagli operatori, ad esempio entro il 2030 dovrà essere riusato almeno il 10% degli imballaggi per le bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili). Altri sono fissati specificamente per gli imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi quelli utilizzati per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi a diretto contatto con gli alimenti) e per gli imballaggi raggruppati. Gli imballaggi in cartone saranno generalmente esentati da questi obblighi di riuso.

Inoltre viene stabilito che i produttori e gli importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo e vi sono restrizioni specifiche su alcuni formati di imballaggio (come gli imballaggi di plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, per i prodotti monodose offerti nel settore alberghiero e della ristorazione e i sacchetti in plastica leggeri usati nei supermercati).

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento, ricordiamo che il testo dovrà essere approvato formalmente nelle prossime settimane ed il regolamento entrerà in vigore 18 mesi dopo dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

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Spedizione RAEE - Modifiche Convenzione Basilea

Spedizione RAEE - Modifiche Convenzione Basilea

A seguito dell’adozione da parte della Convenzione di Basilea di nuove voci relative alla spedizione di RAEE e loro componenti a partire dal 1° gennaio 2025 le istituzioni competenti stanno valutando la loro implementazione all’interno della Decisione OCSE e nel Regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti. 

Le nuove voci previste nella Convenzione di Basilea rendono la movimentazione di qualsiasi tipo di RAEE e componente/materiale da essi ottenuto soggetto a procedura di consenso preventivo informato (PIC), eliminando quindi la possibilità di esportare RAEE e componenti non pericolosi destinati al recupero senza notifica. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/058/SAEC-RAE/CS del 06.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/058/SAEC-RAE/CS

2024/058/SAEC-RAE/CS

A seguito dell’adozione da parte della Convenzione di Basilea di nuove voci relative alla spedizione di RAEE e loro componenti a partire dal 1° gennaio 2025 (v. Allegato), le istituzioni competenti stanno valutando la loro implementazione all’interno della Decisione OCSE e nel Regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti (WSR). Si ricorda che le nuove voci previste nella Convenzione di Basilea rendono la movimentazione di qualsiasi tipo di RAEE e componente/materiale da essi ottenuto soggetto a procedura di consenso preventivo informato (PIC), eliminando quindi la possibilità di esportare RAEE e componenti non pericolosi destinati al recupero senza notifica (v. circolare Assoambiente n. 139/2023).

Rispetto all’implementazione nella decisione OCSE il GdL OCSE sulla produttività delle risorse e i rifiuti (WPRPW) ha adottato pochi giorni fa le modifiche al testo della decisione relativamente alla spedizione dei RAEE ratificate dalla Convenzione di Basilea. Tale azione segna la fine dei negoziati formali sulla revisione della Decisione del Consiglio dell'OCSE relativa alla classificazione dei rifiuti elettronici. Le raccomandazioni del WPRPW saranno trasmesse all'inizio di marzo al Comitato per la politica ambientale (EPOC) dell’OCSE per l'approvazione attraverso una procedura scritta prevista all'inizio di aprile, per poi essere condivisa con l'intero Consiglio dell'OCSE. 

I negoziati condotti a livello OCSE sono stati caratterizzati da notevoli disaccordi tra i vari membri sulla possibilità o meno di recepire le nuove voci della convenzione di Basilea, assoggettando tutte le spedizioni di RAEE a notifica. Infatti, anche se le voci GC010 “Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe” e GC020 “Rottami elettronici e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi” della "lista verde" per i rifiuti elettronici rimarranno, si prevede che la maggior parte dei Paesi OCSE applicherà comunque i controlli previsti dalla procedura PIC e i relativi requisiti a tutti i rifiuti elettronici spediti per il recupero all'interno dell'area OCSE a partire dal prossimo anno. Le Federazioni europee a cui Assoambiente aderisce - EuRIC e FEAD - terranno sotto osservazione le modalità con cui i vari Paesi OCSE decideranno di approcciare la questione per valutare i possibili impatti sul settore.

Le modifiche al testo della decisione OCSE saranno comunque rese disponibili al pubblico dopo l'approvazione finale prevista per il prossimo mese di aprile.

Relativamente invece al recepimento nel regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti, secondo indicazioni raccolte da EuRIC in un incontro con la Commissione europea, sembra che questa sia favorevole alla piena adozione delle nuove voci di Basilea per i RAEE anche nel WSR. Nel corso dell’incontro la Commissione ha evidenziato che, sulla base delle proprie conoscenze, solamente una piccola quantità di rifiuti elettronici non pericolosi elencati in lista verde è oggetto di spedizioni all'interno dell'UE. A riguardo EuRIC sta cercando di raccogliere tra i propri associati informazioni sui quantitativi di RAEE o materiali da essi derivati spediti con allegato VII all’interno del territorio dell’Unione, al fine di confutare o meno il punto di vista della Commissione.

Vi invitiamo pertanto a segnalarci la percentuale indicativa di RAEE o loro componenti che viene spedita all’interno dell’Europa rispetto ai quantitativi totali gestiti. Infatti, a meno che non si riesca a dimostrare con dati consistenti che i RAEE non pericolosi vengono spediti all'interno dell'UE in misura maggiore rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione, difficilmente quest'ultima sarà disposta a cambiare idea sulla piena attuazione delle nuove voci di Basilea nel WSR.

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2024/57/SA-LAV/MI

2024/57/SA-LAV/MI

In occasione dell’Assemblea annuale dei delegati, il Fondo Previambiente organizza il seminario formativo in oggetto, con la partecipazione di esperti della materia, gestori finanziari e i vertici del Fondo.

Il Seminario si terrà presso l’Hotel Corallo di Riccione per mercoledì 17 aprile pomeriggio, con proseguimento al mattino successivo, come da programma allegato.

L’invito è aperto a 40 rappresentanti di ciascuna Fonte Istitutiva del Fondo, quale è Assoambiente; coloro che fossero interessati possono inviare una mail all’indirizzo d.miccoli@fise.org rigorosamente entro il prossimo 15 marzo al fine di comunicare i riferimenti alla struttura che ospiterà l’evento.

Le spese di vitto e alloggio sono a carico del Fondo, non quelle di viaggio.

 

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Webinar della Commissione europea sul riciclo mediante la selezione della plastica da RU indifferenziato

Webinar della Commissione europea sul riciclo mediante la selezione della plastica da RU indifferenziato

La Commissione europea ha organizzato un webinar - insieme a PlastLIFE e MSWPlast - sul tema "Incrementare il riciclo mediante la selezione della plastica dai rifiuti solidi urbani misti", che si svolgerà il prossimo mercoledì 6 marzo 2024, dalle 09:00 alle 11:30. 

Il webinar si focalizzerà sul caso Finlandia per valutare il raggiungimento degli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi in plastica: soluzioni relative alla cernita dei rifiuti urbani indifferenziati per incrementare il tasso di riciclo dei rifiuti urbani.

Si invitano quanti interessati ad avere maggiori informazioni e a partecipare al webinar, ad accedere alla pagina dell’evento, disponibile qui, entro il 4 marzo 2024.

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2024/056/SA-LAV/MI

2024/056/SA-LAV/MI

Come noto, l’articolo 11, primo comma, del decreto legislativo n. 36/2023, riprendendo analoga disposizione prevista nel previgente d. lgs. n. 50/2016 (Articolo 30, comma 4), prevede l’obbligo di applicare il contratto collettivo “leader” (ovvero quello sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e specifico per le attività oggetto dell’appalto) al personale impiegato in appalti pubblici.

Il secondo comma dello stesso articolo 11 dispone, coerentemente, che nei bandi e gli inviti sia indicato il contratto collettivo da applicare sulla base di quanto sopra detto.

In parte contraddicendo tali principi, il terzo comma dell’articolo 11 concede alle aziende la possibilità di “indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante”; in tal caso l’ente committente dovrà acquisire una “dichiarazione di equivalenza delle tutele” con cui l’azienda dichiari che il diverso contratto collettivo applicato sia complessivamente equivalente a quello indicato in bando. 

La dichiarazione di equivalenza sarà poi verificata dal committente sulla base dei principi previsti per la valutazione delle “offerte anormalmente basse” ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

In tale quadro, le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali di settore hanno sottoscritto l’allegata “Dichiarazione congiunta” relativa all’equivalenza delle tutele sussistenti tra il CCNL Assoambiente 6.12.2016 come rinnovato il 18.5.2022 e il CCNL Utilitalia 10.7.2016 come rinnovato il 18.5.2022, nelle more della pubblicazione ufficiale delle tabelle di costo del lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del citato Codice degli Appalti Pubblici.

La dichiarazione può quindi essere utile alle aziende laddove in bandi di gara sia indicato, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, uno dei due CCNL dei Servizi Ambientali e l’azienda applichi l’altro, potendo così utilizzare una interpretazione autentica delle Parti stipulanti sull’effettiva equivalenza tra i due contratti collettivi, che sono ormai effettivamente coincidenti per oltre il 99% dei costi retributivi e per quasi tutta la parte normativa.

La nota è stata inoltre già inviata all’ANCI affinchè ne abbia conoscenza e ne dia diffusione ai Comuni aderenti.

 

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MUD 2024 – pubblicato DPCM26 gennaio 2024

MUD 2024 – pubblicato DPCM26 gennaio 2024

Pubblicato il DPCM 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite ai rifiuti prodotti e gestiti all’anno 2023 da presentare entro il 1° luglio p.v.  Tra le modifiche la comunicazione relativa ai rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale (plastica, metalli e gomma) e l’aggiornamento delle metodologie di calcolo contenute in specifiche deliberazioni ARERA.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/055/SAEC-NOT/LE del 04.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/055/SAEC-NOT/LE

2024/055/SAEC-NOT/LE

Pubblicato il DPCM 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite ai rifiuti prodotti e gestiti all’anno 2023 (G.U. n. 52 del 2 marzo 2024).

Come noto, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, per quest’anno la scadenza è fissata per il 1° luglio p.v. in considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, cui è la pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024 ha pubblicato in data odierna:
DPCM 26 gennaio 2024: il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024 (v. Allegato)
Allegato 1: Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
Allegato 2: Comunicazione rifiuti semplificata
Allegato 3: Modelli Raccolta dati
Allegato 4: Istruzioni per la presentazione telematica

Le modifiche degli allegati, apportate per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative nel frattempo intervenute e l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, riguardano sostanzialmente:

  • rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale (plastica, metalli e gomma);
  • l’aggiornamento delle metodologie di calcolo contenute in specifiche deliberazioni ARERA;
  • la dichiarazione presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni;
  • Sezione Comunicazione Imballaggi.

Per un dettaglio delle modifiche intervenute si rimanda alla sintesi predisposta dal MASE: Sintesi modifiche MUD 2024. 

Al seguente link: https://www.ecocamere.it è possibile invece approfondire i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024 che Unioncamere, provvederà a pubblicare, progressivamente, a cominciare già da lunedì 11 marzo.

Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento.

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ASSOAMBIENTE 01 marzo 2024

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Aggiornamento Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – consultazione fino al 31.03.2024

Aggiornamento Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – consultazione fino al 31.03.2024

È online il nuovo questionario consultivo per l’aggiornamento del PNIEC, il Piano Nazionale integrato Energia e Clima.

La consultazione, realizzata dal MASE con il supporto del GSE, resterà aperta fino al 31 marzo 2024 ed è rivolta a istituzioni, privati, associazioni e stakeholder.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/054/SAEC-ENE/PE del 01.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/054/SAEC-ENE/PE

2024/054/SAEC-ENE/PE

È online il nuovo questionario consultivo per l’aggiornamento del PNIEC, il Piano Nazionale integrato Energia e Clima. La consultazione, realizzata dal MASE con il supporto del GSE, resterà aperta fino al 31 marzo 2024 ed è rivolta a istituzioni, privati, associazioni e stakeholder. 

Il testo individua 21 quesiti sui diversi temi del PNIEC: si va da una valutazione generale sulla proposta di Piano presentata a giugno 2023, all’individuazione degli strumenti per l’efficienza e la riduzione delle emissioni nei settori degli edifici, dei trasporti e dell’agricoltura. Tra gli altri argomenti oggetto della consultazione ci sono le rinnovabili, l’idrogeno, il biometano, la sicurezza energetica, le azioni per mercati e consumatori, la “Just Transition”, i sussidi ambientalmente dannosi e la filiera del “Carbon Capture Storage”.  

L’invio della versione definitiva di aggiornamento del Piano alla Commissione europea è previsto entro il 30 giugno prossimo e terrà conto degli orientamenti emersi nel questionario, che si inserisce nel quadro di un processo di informazione, partecipazione e condivisione a vari livelli e che comprende anche strumenti di consultazione sul testo più strutturati, come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e canali istituzionali come la Conferenza Unificata.

Link al testo completo della proposta di PNIEC

Link alla Consultazione 2024 

Link ai quesiti consultazione pubblica 2024 PNIEC 

Al fine di poter predisporre il contributo associativo per partecipare alla consultazione in materia, chiediamo gentilmente a quanti interessati, di inviare i propri contributi relativi ai quesiti di interesse del questionario anche all’indirizzo e.perrotta@fise.org entro il 20 marzo 2024.

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PFAS workshop FEAD - 18 marzo 2024 (via web)

PFAS workshop FEAD - 18 marzo 2024 (via web)

Nel far seguito al Seminario organizzato lo scorso 8 novembre, FEAD ha organizzato per il 18 marzo dalle 14.00 alle 15.30 un workshop tecnico sui PFAS per fornire aggiornamenti e approfondire questo argomento critico.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/053/SAEC-COM/PE del 01.03.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/053/SAEC-COM/PE

2024/053/SAEC-COM/PE

Nel far seguito al Seminario organizzato lo scorso 8 novembre, FEAD ha organizzato per il 18 marzo dalle 14.00 alle 15.30 un workshop tecnico sui PFAS per fornire aggiornamenti e approfondire questo argomento critico.

In allegato trovate l'agenda della giornata.

Chiediamo a quanti interessati a partecipare di darne conferma alla D.ssa Fano (g.fano@fise.org) al fine di ricevere l'invito per il collegamento da remoto via TEAMS.

Le presentazioni forniranno spunti di riflessione per la discussione tra tutti i partecipanti, che saranno invitati a condividere i loro punti di vista per avviare un dibattito all'interno della FEAD. I risultati di questo workshop serviranno come base per definire la posizione di FEAD per l'intero settore della gestione dei rifiuti. 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

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Save the date | Dalla Direttiva 2000/53 ad un nuovo Regolamento Europeo per gli ELV (Ciriè, 14 Marzo 2024).  PROGRAMMA

Save the date | Dalla Direttiva 2000/53 ad un nuovo Regolamento Europeo per gli ELV (Ciriè, 14 Marzo 2024).  PROGRAMMA

ASSOAMBIENTE nell’ambito del Progetto “Impianti Aperti on the Road ha programmato per il 14 marzo 2024 una visita all’impianto di trattamento dei catalizzatori della della Società americana TECHEMET, la principale azienda del settore a livello mondiale riservata agli operatori della demolizione dei veicoli.

In occasione della visita allo Stabilimento TECHEMET di Ciriè (Torino), Assoambiente ha organizzato il convegno “Dalla Direttiva 2000/53 ad un nuovo Regolamento Europeo per gli ELV” sulla proposta di Regolamento Europeo  con la partecipazione di tutti gli stakeholders affinchè le diverse componenti della filiera possano far conoscere  al pubblico la propria posizione davanti alla proposta comunitaria. 

Il 13 luglio 2023 infatti la Commissione Europea ha pubblicato al proposta di Regolamento che dovrebbe sostituire la Direttiva 2000/53/CE sul fine vita dei veicoli (ELV - End of Life Vehicles) e quella sulla omologazione degli stessi prima di essere immessi nel mercato. La Direttiva ELV è stata recepita nell’ordinamento italiano nel 2003 ma negli ultimi 20 anni sono numerosi i cambiamenti avvenuti nel settore, sia sui veicoli che nel trattamento degli stessi a fine vita. 

Nel novembre 2023 i componenti della filiera nazionale dei veicoli fuori uso sono stati sollecitati dal MASE a far pervenire le proprie posizioni e commenti sulla proposta comunitaria. A gennaio 2024, in vista di una prossima convocazione da parte del MASE, i componenti della filiera si sono incontrati per individuare argomenti  della proposta di Regolamento, su cui definire una generale convergenza.

Il Convegno sarà concluso dagli interventi del Vice Ministro MASE, Vannia Gava e del Presidente ASSOAMBIENTE, Chicco Testa e vedrà la partecipazione del Segretario Generale ANFIA, Gianmarco Giorda, del Vice Direttore Generale UNRAE, Antonio Cernicchiaro, della Vice Presidente ASSOFERMET ed EURIC, Cinzia Vezzosi e dei rappresentati delle Associazioni dei Demolitori e dei frantumatori Anselmo Calo’, Ruggiero Delvecchio e Stefano Leoni.

Programma scaricabile allegato

Cliccare qui per l'Iscrizione al Convegno

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Rifiuti, le imprese campane: “No all’esclusione dei privati”

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Impianti aperti parte da Torino

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Proroga termini convertito in legge: disposizioni di interesse

Proroga termini convertito in legge: disposizioni di interesse

Convertito in legge in DL proroga termini che quest’anno reca la proroga al 30 giugno 2024 del termine fino al quale è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci (articolo 265, comma 2, Dlgs 152/2006) e lo slittamento al 4 novembre 2024 del termine per adeguare al DM 152/2022 le autorizzazioni End of waste (cessazione qualifica di rifiuto) "caso per caso" dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/052/SAEC-NOT/LE del 29.02.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/052/SAEC-NOT/LE

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Pubblicata la legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n, 215 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativiche annualmente interviene alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa” (GU n. 49 del 28 febbraio 2024).

In merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (art. 12), segnaliamo, rispetto a quanto già anticipato con precedente comunicazione (v. circolare associativa n. 006/2024) che, con la conversione in legge del provvedimento, è stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine (già scaduto il 13 dicembre 2023) fino al quale è ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare (articolo 265, comma 2, Dlgs 152/2006).

Tra le disposizioni confermate già presenti nel DL 215/2023, segnaliamo invece, in particolare, la modifica dell'articolo 11, comma 8- undecies del DL 198/2022 che fa slittare al 4 novembre 2024 il termine per adeguare al DM 152/2022 le autorizzazioni End of waste (cessazione qualifica di rifiuto) "caso per caso" dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Ricordiamo che sullo specifico tema è in atto un confronto tra ANPAR- Assoambiente e MASE anche in relazione alla bozza di Regolamento nazionale sulla cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti da C&D che andrà a sostituire la vigente disciplina sul tema rappresentata dal DM 152/2022. La bozza di Regolamento è stata notificata lo scorso 20 dicembre alla Commissione europea, dove dovrà attendere i canonici 90 giorni di ‘stand still’, trascorsi i quali, se non verranno avanzate richieste di modifica, potrà essere definitivamente adottata (v. circolare Assoambiente n. 324/2023). 

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al testo del DL coordinato con la Legge di conversione riportato in allegato.

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Rifiuti da costruzione e demolizione, ok dal Consiglio di Stato all’EoW. Il punto con Paolo Barberi (ANPAR)

Rifiuti da costruzione e demolizione, ok dal Consiglio di Stato all’EoW. Il punto con Paolo Barberi (ANPAR)

Economia Circolare.com

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Recepimento direttive europee – Pubblicata legge delegazione UE 2022/2023

Recepimento direttive europee – Pubblicata legge delegazione UE 2022/2023

Nella legge di delegazione europea 2022-2023 le disposizioni per il recepimento, tra le altre, delle Direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 sul sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS) e della Direttiva (UE) 2022/2464 sul Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ovvero gli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/051/SAEC-NOT/FA del 28.02.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/051/SAEC-NOT/FA

2024/051/SAEC-NOT/FA

Pubblicata la Legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023” (G.U. n.46 del 27 febbraio 2024).

La Legge di delegazione europea - che insieme alla Legge europea è lo strumento per l’adeguamento all'ordinamento dell'UE introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234 - contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione Europea da parte del Governo.

La legge, che entrerà in vigore il prossimo 10 marzo 2024, si compone di 19 articoli e, tra i provvedimenti da recepire di maggiore interesse, si segnalano in particolare:

  • Direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 sul sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS), che hanno modificato il sistema allora vigente introducendo novità riguardo il settore dei trasporti aerei e marittimi e gli impianti di incenerimento di rifiuti (v. circolare Assoambiente n. 133 del 24 maggio 2023) – articolo 12.
  • Direttiva (UE) 2022/2464 sul Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ovvero gli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità, che si inquadra nell’ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese (v. circolare Assoambiente n. 43 del 22 febbraio 2024) – articolo 13.

Tra le altre norme europee per le quali è previsto il recepimento, si segnala, all’articolo 8, la direttiva (UE) 2022/431 riguardante la protezione dei lavoratori a seguito dell’allargamento alle sostanze tossiche per la riproduzione umana del campo di applicazione della normativa della modifica della direttiva sulla protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose (direttiva 2004/37/CE), nonché, all’articolo 6, il regolamento delegato (UE) 2016/161 (che integra la direttiva 2001/83/CE) con le disposizioni sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano.

Nel rinviare al testo della Legge disponibile in allegato, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento.

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2024/050/SA-LAV/MI

2024/050/SA-LAV/MI

Come noto, con la circolare n. 303/2023 del 24 novembre u.s. l’Associazione ha informato in ordine all’emanazione da parte dell’INPS del messaggio n. 4104 recante le istruzioni per il versamento dei “contributi aggiuntivi” al Fondo di Solidarietà (e successivo ulteriore messaggio n. 4615/2023 di rettifica di alcuni riferimenti temporali errati – vedi circolare Assoambiente n. 13/2024).

Con tale comunicazione, quindi, l’INPS ha ufficializzato le modalità relative al versamento dell’importo di 10 euro/mese di cui al CCNL 6.12.2016, specificamente destinati a finanziare le “prestazioni integrative della NASPI“ previste nell’Accordo sindacale istitutivo del Fondo nonché nel relativo Decreto Interministeriale che ha recepito l’Accordo stesso (vedi Articolo 6, comma 1, lettera “b” e Articolo 9, comma 5, dell’Accordo 18/7/2018 come modificato il 27/12/2022 – cfr. circolare Assoambiente n. 1/2023 del 3/1/2023 e circolare Assoambiente n. 273/2023 del 24/10/2023).

Tale prestazione, di concreto interesse per le aziende poiché potrebbe incentivare alcune uscite anche attraverso l’integrazione dell’indennità di disoccupazione (stante il rarissimo utilizzo di ammortizzatori sociali “ordinari” nel comparto dei servizi ambientali), è tuttavia ancora impedita, a causa della mancata emanazione delle necessarie istruzioni da parte dell’INPS, attese oramai da quasi due anni (la circolare INPS del 7 marzo 2022 ne anticipava la pubblicazione).

Al fine di sollecitare l’Istituto all’emanazione della circolare o del messaggio in materia, le Parti Istitutive del Fondo, sia sindacali che imprenditoriali, hanno inviato l’allegata lettera alla Direzione Generale dell’INPS, e per conoscenza al Ministero del Lavoro, auspicando un rapido adempimento.

Nell’allegare la comunicazione, non mancheremo di aggiornare in merito ad eventuali sviluppi.

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