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Prevenzione incendi negli impianti di rifiuti elettrici ed elettronici – Evento FEAD

Prevenzione incendi negli impianti di rifiuti elettrici ed elettronici – Evento FEAD

FEAD presenta l’evento “Le sfide degli incendi delle batterie al litio nella gestione dei rifiuti elettronici”, co-organizzato dal progetto GRINNER e dai membri del Batteries Roundtable (WEEE Forum, EuRIC, FEAD, EUCOBAT, Municipal Waste Europe, WEEELABEX), che tratterà delle attuali conoscenze ed esperienze riguardo la prevenzione degli incendi per gli impianti di gestione dei rifiuti, in particolare per i rifiuti elettronici.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/028/SAEC-COM/FA del 27.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/028/SAEC-COM/FA

2025/028/SAEC-COM/FA

FEAD presenta l’evento “Le sfide degli incendi delle batterie al litio nella gestione dei rifiuti elettronici”, co-organizzato dal progetto GRINNER e dai membri del Batteries Roundtable (WEEE Forum, EuRIC, FEAD, EUCOBAT, Municipal Waste Europe, WEEELABEX), che tratterà delle attuali conoscenze ed esperienze riguardo la prevenzione degli incendi per gli impianti di gestione dei rifiuti, in particolare per i rifiuti elettronici.

L’evento, che si terrà il prossimo 18 febbraio 2025 a Bruxelles, sarà l’occasione di ascoltare gli attori coinvolti nella gestione dei rifiuti elettronici, che parleranno dei motivi per cui si verificano questi incendi e le future sfide correlate che il settore dovrà affrontare. 

Verranno inoltre presentati casi studio sull’argomento degli incendi negli impianti e come le nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale possano aiutare a prevenire gli incendi causati dalle batterie presenti nei rifiuti elettronici.

A tal proposito, si invitano quanti interessati a condividere le eventuali buone pratiche, di cui si è a conoscenza, per affrontare questo delicato e importante tema che coinvolge organizzazioni di responsabilità dei produttori di RAEE e batterie, operatori attivi nella gestione dei RAEE, il settore assicurativo, i servizi antincendio e qualsiasi altro soggetto che si confronta con la gestione dei rifiuti elettronici.

Per partecipare all’evento, che si terrà in presenza, è necessario registrarsi qui. Al medesimo link è disponibile anche il programma dell’iniziativa.

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ASSOAMBIENTE 24 gennaio 2025

ASSOAMBIENTE 24 gennaio 2025 {related_entries id="fotogallery_allegata"}

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UNI – webinar su prassi riferimento per la tracciabilità RU e inchiesta pubblica per alcune norme

UNI – webinar su prassi riferimento per la tracciabilità RU e inchiesta pubblica per alcune norme

Terminato il periodo di consultazione (settembre 2024), è stata pubblicata con una nuova revisione la prassi di riferimento UNI/PDR 132:2025 sul monitoraggio e la verifica dei flussi di rifiuti urbani ai fini della rendicontazione per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio. 

Il documento si focalizza sulla gestione dei flussi dei rifiuti urbani, dalla raccolta fino al conferimento agli impianti/soggetti terzi che operano nella filiera del trattamento, il tutto in un’ottica di piena tracciabilità.

Le principali novità saranno presentate nel corso di un webinar che si terrà il prossimo 31 gennaio 2025  - è necessario iscriversi, compilando il form qui.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/027/SAEC-COM/PE del 24.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/027/SAEC-COM/PE

2025/027/SAEC-COM/PE

Terminato il periodo di consultazione (settembre 2024), è stata pubblicata con una nuova revisione la prassi di riferimento UNI/PDR 132:2025 sul monitoraggio e la verifica dei flussi di rifiuti urbani ai fini della rendicontazione per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio.

Il documento si focalizza sulla gestione dei flussi dei rifiuti urbani, dalla raccolta fino al conferimento agli impianti/soggetti terzi che operano nella filiera del trattamento, il tutto in un’ottica di piena tracciabilità.

Le principali novità saranno presentate nel corso di un webinar che si terrà il prossimo 31 gennaio 2025 su “La revisione della UNI/PDR 132:2025. Uno strumento per certificare la tracciabilità dei rifiuti urbani”.

Per quanti interessati segnaliamo che è necessario iscriversi, compilando il form qui.

Il Programma è disponibile qui.

Sempre in ambito UNI segnaliamo inoltre che, per quanto di possibile interesse, sono attualmente sottoposti a inchiesta pubblica preliminare (dal 22 gennaio al 5 febbraio 2025) i seguenti progetti di norma:

  • UNI/CT 400 – UNICHIM – Associazione per l’Unificazione nel settore dell’Industria Chimica che pone in inchiesta anche l’UNI1614865 che specifica i criteri relativi alle prove valutative mediante confronti interlaboratorio nel campo dell’analisi delle acque, delle acque reflue e dei fanghi. In particolare, specifica i requisiti relativi ai fornitori di proficiency test e alla progettazione, esecuzione e valutazione del confronto delle prestazioni dei laboratori. Può essere utilizzata se si può ritenere che gli analiti della prova interlaboratorio possano essere misurati con un certo grado di continuità. Questo è generalmente il caso dei costituenti chimici e dei determinanti fisico-chimici, ma la continuità non sempre esiste nel caso dei parametri biologici e/o microbiologici. Adotta la ISO/TS 20612:2007 di pari oggetto;
  • UNI/CT 500 – UNINFO – Tecnologie Informatiche e loro applicazioni che pone in inchiesta il progetto UNI1614980 che fornisce una panoramica sugli standard connessi all’Intelligenza Artificiale, con un focus sui dati e sui cicli di vita dei dati, dedicata a organizzazioni, agenzie, aziende, sviluppatori, università, ricercatori, focus group, utenti e altri stakeholder che stanno vivendo questa era di trasformazione digitale. Descrive i collegamenti tra i numerosi standard e regolamenti internazionali pubblicati o in fase di sviluppo, con l’obiettivo di promuovere un linguaggio comune, una maggiore cultura della qualità, fornendo un quadro informativo. Affronta le seguenti aree: governo dei dati, qualità dei dati, elementi per i dati, proprietà dei set di dati per fornire imparziali valutazioni e informazioni sui test. Recepisce il CEN/CLC/TR 18115:2024;
  • UNI/CT 200 – CTI – Comitato Termotecnico Italiano e il progetto UNI1614570 che fornisce un supporto per la caratterizzazione e le specifiche della biomassa ottenuta da una fase di recupero di alcune tipologie di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari da utilizzare come matrici in alimentazione agli impianti di digestione anaerobica. Si applica ai rifiuti, come definiti dalla legislazione vigente, ed elencati in apposita appendice che sono per lo più confezionati e che non trovano diretta collocazione in impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, necessitando di uno specifico preventivo trattamento al fine di essere avviati alla fase di digestione anaerobica. Sostituisce la UNI 11922:2023.
     

L’inchiesta pubblica preliminare è un passaggio fondamentale del processo normativo perché aiuta a capire se:

  • il mercato ha bisogno di queste norme;
  • ci sono altri bisogni da soddisfare;
  • ti interessa partecipare.
     

Lo sviluppo di uno standard deve avere luogo solo di fronte a un reale beneficio.

Scade invece il 16 marzo 2025 l’inchiesta finale avviata dalla commissione UNI/CT 038 Responsabilità sociale delle organizzazioni e il progetto UNI1612341 “Modello applicativo nazionale della UNI EN ISO 26000:2020 – Parte 2 – Processi di reporting e Accountability” che specifica i requisiti e propone le indicazioni operative per definire e implementare una strategia di corporate responsibility – Responsabilità delle Organizzazioni in una ottica di sostenibilità, pienamente integrata nella strategia e nei processi dell’organizzazione. L’argomento oggetto del documento nasce dall’esperienza maturata con l’applicazione da parte del mercato della UNI/PdR 18:2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi alla UNI ISO 26000”.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, restiamo a disposizione per informazioni.

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FEAD – Assemblea e evento B2B a Sofia 7 e 8 aprile 2025

FEAD – Assemblea e evento B2B a Sofia 7 e 8 aprile 2025

FEAD ha organizzato per il prossimo 7 e 8 aprile 2025 a Sofia due importanti appuntamenti per le imprese del settore della gestione rifiuti:

  • il 7 aprile p.v. si terrà la prima Assemblea generale 2025,
  • l'8 aprile 2025 è stato organizzato un evento che prevede una sessione di networking tra le imprese, nell’ambito di una piattaforma finalizzata a promuovere partnership con le aziende bulgare che operano nel settore della gestione dei rifiuti.

Sono aperte le registrazioni per quanti interessati.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/026/SAEC-COM/PE del 24.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/026/SAEC-COM/PE

2025/026/SAEC-COM/PE

FEAD, la Federazione europea per la gestione dei rifiuti, di cui Assoambiente è membro, ha organizzato per il prossimo 7 aprile 2025 (ore 15.00 -17.00) presso il Sofia Balkan Palace a Sofia, la sua prima Assemblea generale dell’anno.

La giornata si concluderà con una visita guidata a piedi della città e una cena dei soci.

L'8 aprile 2025 si terrà invece un evento organizzato da FEAD e BRRA (Bulgarian Recovery and Recycling Association): l'evento prevede una sessione di networking tra le imprese del settore della gestione dei rifiuti, nell’ambito di una piattaforma finalizzata a creare connessioni e promuovere partnership con le aziende bulgare che operano nel settore della gestione dei rifiuti. 

L’evento si terrà sempre presso il Sofia Balkan Palace dalle 09.00 alle 12.00.

A seguito del light lunch previsto, i partecipanti potranno partecipare ad una visita guidata a un impianto di riciclaggio e/o selezione della plastica vicino a Sofia, riservata esclusivamente ai membri FEAD.

Per quanti interessati a partecipare, segnaliamo che è necessaria la registrazione qui.

In allegato programma FEAD 7-8 aprile 2025.

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Regolamento della Commissione europea per prevenire le perdite di pellet di plastica

Regolamento della Commissione europea per prevenire le perdite di pellet di plastica

Le Istituzioni europee hanno avviato il Trilogo sulla proposta di Regolamento della Commissione europea per prevenire le perdite di pellet di plastica.

Obiettivo del Regolamento è quello di ridurre l'inquinamento da microplastiche cercando di raggiungere i target del Green Deal europeo e della Strategia sulla plastica. In particolare l’Europa vorrebbe ridurre del 30% i rilasci, intenzionali e non, di microplastiche nell’ambiente entro il 2030. Questa iniziativa dovrebbe sensibilizzare e semplificare la gestione dei pellet di plastica, dalla prevenzione al contenimento e alla bonifica. 

Sia EuRIC che FEAD hanno predisposto dei position paper associativi da condividere con le Istituzioni europee al fine di far conoscere il punto di vista dell’industria europea del riciclo. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/025/SAEC-EUR/CS del 24.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/025/SAEC-EUR/CS

2025/025/SAEC-EUR/CS

Le Istituzioni europee hanno avviato il Trilogo sulla proposta diRegolamento della Commissione europea per prevenire le perdite di pellet di plastica (v. Allegato 1). Obiettivo del Regolamento è quello di ridurre l'inquinamento da microplastiche cercando di raggiungere i target del Green Deal europeo e della Strategia sulla plastica. In particolare l’Europa vorrebbe ridurre del 30% i rilasci, intenzionali e non, di microplastiche nell’ambiente entro il 2030. 

Secondo le stime più attuali il rilascio di pellet in plastica nell’ambiente si attesta, nel 2019, fra le 52.140 e le 184.290 t. Come indicato dalla Commissione nella sua proposta, le perdite di pellet di plastica sono, insieme a vernici, pneumatici, tessuti, geotessili e capsule di detergenti, fonti di rilascio non intenzionale di microplastiche nell'ambiente. Questa iniziativa dovrebbe sensibilizzare e semplificare la gestione dei pellet di plastica, dalla prevenzione al contenimento e alla bonifica. La Commissione europea nel Regolamento definisce i “pellet di plastica” come una piccola massa di polimero preformato, contenente materiale da stampaggio, avente dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, che viene utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica.

Il Regolamento è destinato a tutti i soggetti e le fasi della catena di approvvigionamento, tra cui:

  • operatori economici che manipolano pellet di plastica in quantità superiori a 5 t nell'UE;
  • vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'UE;
  • imprese incaricate della pulizia dei contenitori e dei serbatoi per pellet di plastica;
  • speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime allorché lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
     

Il rilascio involontario di pellet di plastica nell'ambiente è spesso dovuto a una mancanza di consapevolezza e a una manipolazione inadeguata da parte di operatori economici, vettori e navi. Una volta rilasciati nell'ambiente, i pellet di plastica sono quasi impossibili da recuperare in quanto si disperdono facilmente su grandi distanze per effetto del vento e dell'acqua. Per tale motivo il Regolamento si concentra sulla definizione delle migliori pratiche di trasporto e manipolazione di questi pellet. 

Secondo le nuove norme, le autorità nazionali dovranno svolgere ispezioni ambientali e adottare altre misure di verifica secondo un approccio basato sul rischio. Per dimostrare la loro conformità a tali norme, gli operatori di maggiori dimensioni dovranno ottenere un certificato di conformità rilasciato da terzi indipendenti. In base all'orientamento generale, tutte le imprese (escluse le microimprese) saranno soggette a tale obbligo se manipolano più di 1.000 t di pellet all'anno. Il Consiglio ha concesso alle piccole imprese quattro anni di tempo per adempiere a tale obbligo. Mentre le imprese che manipolano meno di 1.000 t di pellet all'anno dovranno rilasciare un'autodichiarazione di conformità.

In vista della fase di Trilogo sia EuRIC che FEAD hanno predisposto un documento di posizione da condividere con le Istituzioni europee al fine di far conoscere il punto di vista dell’industria europea del riciclo.

Nel draft del documento FEAD (v. Allegato 2) supporta la proposta di regolamento e gli obiettivi che si propone, evidenziando comunque che gli impianti di riciclaggio in Europa lavorano già per garantire la gestione delle microplastiche nel modo più sicuro possibile. In particolare sostiene l’obbligo di valutazione dei rischi per gli impianti che gestiscono pellet in plastica sottolineando però che non è possibile adottare soluzioni “uguali per tutti”, in quanto le attrezzature e/o le procedure più appropriate dipenderanno dalle caratteristiche di ciascun impianto e dovranno essere definite da esperti e professionisti in base alla loro fattibilità tecnica. Per tale motivo FEAD sottolinea l'importanza dell'approccio adottato nella proposta della Commissione, secondo cui saranno gli operatori economici a definire la misura di controllo e valutazione dei rischi più appropriata in base alla natura e alle dimensioni dell'impianto.

Anche EuRIC (v. Allegato 3), condividendo quanto già riportato da FEAD, supporta la proposta di Regolamento e i suoi obiettivi ma richiama l’attenzione del legislatore europeo sulla definizione di “pellet di plastica” evidenziando il bisogno di definire dei limiti alle dimensioni massime del pellet. Inoltre sottolinea la necessità di chiarire in modo inequivocabile che materiali differenti dalla plastica, come ad esempio granuli di gomma, non sono inclusi nel campo di applicazione del Regolamento come invece proposto dal Consiglio. Infatti l’uso e la manipolazione di granulo e polverino di gomma sono già normati dal Regolamento REACH oltre a non essere stati presi in considerazione nella fase di valutazione d'impatto del regolamento. EuRIC richiama poi l’attenzione sulle sanzioni previste dal Regolamento in caso di perdite di pellet nei processi. Queste infatti dovrebbero essere proporzionate ai costi di pulizia/bonifica derivanti dalla fuoriuscita e non tali da minacciare la sostenibilità economica dell’impresa.

Chiunque fosse interessato a fornire commenti, osservazioni e integrazioni ai documenti di posizione di FEAD ed EuRIC potrà farlo inviandoli, entro il prossimo 30 gennaio 2025, a d.cesaretti@fise.orgg.fano@fise.org

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della proposta di Regolamento allegato che sarà impiegato come base per il trilogo tra le Istituzioni europee e dove è possibile confrontare il testo della Commissione e le modifiche proposte dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

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Impianti Aperti on the Road | Prima Tappa TECHEMET (Guagnano, 21 Febbraio) | Programma | Registrati.

Impianti Aperti on the Road | Prima Tappa TECHEMET (Guagnano, 21 Febbraio) | Programma | Registrati.

Riparte il viaggio ASSOAMBIENTE per la sostenibilità con l'edizione 2025 di Impianti Aperti on the road. 

Il 21 Febbraio  per la Prima Tappa del nostro viaggio saremo in Puglia presso lo Stabilimento TECHEMET  di Guagnano in provincia di Lecce. 

In aggiunta ai Patrocini del MASE e ISPRA ricevuti da ASSOAMBIENTE per l'intera campagna 2025 di Impianti Aperti on The Road, l'Associazione per questa prima tappa ha richiesto ed ottenuto il Patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Guagnano e di ECOMONDO. Il Programma dell'iniziativa è scaricabile in allegato. 

L'evento dal titolo “IL FUTURO DELLE CRM. Problemi nazionali, soluzioni internazionali” realizzato in collaborazione con ECOEURO e con la Partnership di Ricicla.tv sarà preceduto dalla visita allo stabilimento con inizio alle ore 9.00. Per motivi organizzativi è possibile prenotare il turno della visita (quattro turni a partire dalle ore 9.00). 

Per registrare la partecipazione all'evento e prenotare il turno alla visita dello stabilimento clicca qui.

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Tessili, servono regole armonizzate

Tessili, servono regole armonizzate

Staffetta Quotidiana

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REPORT ICESP - “La relazione tra Economia Circolare e Cambiamenti Climatici: panoramica sulla legislazione esistente e proposte per il futuro”

REPORT ICESP - “La relazione tra Economia Circolare e Cambiamenti Climatici: panoramica sulla legislazione esistente e proposte per il futuro”

Pubblicato da Icesp il Report "La relazione tra Economia Circolare e Cambiamenti Climatici: panoramica sulla legislazione esistente e proposte per il futuro” disponibile al seguente link: https://www.icesp.it/sites/default/files/DocsGdL/2025_Report_GDL%202%20ICESP_SG3.pdf.

Il documento analizza gli strumenti normativi ed economici su economia circolare e riduzione delle emissioni climalteranti, esaminando le criticità e identificando proposte migliorative in prospettiva futura nell’ottica di valorizzare il ruolo dell’economia circolare per la decarbonizzazione.

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2025/024/SA-LAV/MI

2025/024/SA-LAV/MI

L’articolo 19 della legge in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 dicembre e in vigore dal 12 gennaio, introduce nel nostro ordinamento l’istituto delle “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, inquadrando in tale fattispecie il caso del lavoratore che non si presenti al lavoro senza alcuna giustificazione o comunicazione per un periodo prolungato.

Nel previgente regime normativo tale condotta avrebbe necessitato di una contestazione formale da parte del datore di lavoro, ed un eventuale licenziamento disciplinare ad esito della procedura, con conseguente pagamento del “ticket licenziamento” ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (fino a € 1.900 euro circa), l’esposizione al rischio di un contenzioso con il lavoratore stesso, nonché la possibilità per quest’ultimo di beneficiare, paradossalmente, dell’indennità di disoccupazione.

Un sistema chiaramente sbilanciato, su cui il Legislatore ha inteso finalmente intervenire, per il tramite dell’articolo 19 citato, che prevede ora la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni”.

Il datore di lavoro ha come unico obbligo quello di darne comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da individuarsi in base al luogo in cui si svolge il rapporto di lavoro, che potrà verificare la veridicità della comunicazione medesima. 

L’Ispettorato accerterà se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, e quindi se la dichiarazione del datore di lavoro sia veritiera e non sottintenda abusi, oppure se il lavoratore sia stato impossibilitato, presumibilmente per gravissime ragioni di salute, a comunicare la sua assenza.

Gli accertamenti dell’Ispettorato dovranno essere avviati e conclusi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Secondo quanto riportato anche dalla nota dell’Ispettorato del Lavoro pubblicata ieri (vedi allegato), il datore di lavoro è tenuto a informare l’Ispettorato solamente nel caso in cui intenda far valere la condotta del lavoratore come “dimissioni di fatto”; non vi è pertanto un obbligo incondizionato in tal senso.

Al fine di procedere agli accertamenti previsti, l’Ispettorato deve essere messo in condizione di conoscere tutte le informazioni inerenti, in particolare quelle necessarie per contattare il lavoratore; nella nota INL è riportato anche un modello di comunicazione volto a uniformare i contenuti delle dichiarazioni e semplificare il relativo adempimento da parte dei datori di lavoro.

La disciplina in esame non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza; il caso in cui il lavoratore comunichi in qualsiasi modo, anche se sulla base di presupposti palesemente infondati, la propria volontà di non recarsi al lavoro, si ritiene che ciò debba essere oggetto di una procedura disciplinare, poiché non integra letteralmente le previsioni di cui all’articolo 19.

Analogamente, qualora il lavoratore riesca a dimostrare in ogni modo la sussistenza di una giusta causa di dimissioni (ad esempio per reiterato mancato pagamento delle retribuzioni) anche ad esito della verifica dell’Ispettorato, sarà cura di quest’ultimo informarlo circa i diritti spettanti (indennità di disoccupazione).

I vantaggi immediati della nuova disciplina per i datori di lavoro sono certamente individuabili in: 

  • mancato pagamento del “ticket licenziamento” (prima previsto pur senza alcuna colpa del datore di lavoro, a fronte unicamente di un grave inadempimento del lavoratore);
  • mancata corresponsione dell’indennità di preavviso (prima era diretta conseguenza dell’adozione del licenziamento disciplinare, qualora prevista);
  • trattenuta dell’indennità di mancato preavviso dalle spettanze di fine rapporto del lavoratore;
  • nessuna esposizione a contenziosi connessi all’impugnativa del licenziamento (che, per quanto fondato, poteva comunque essere messo in discussione);
  • esclusione dal beneficio dell’indennità di disoccupazione, circostanza spesso alla base dei comportamenti che la legge in esame intende eliminare; è pertanto ragionevole supporre che i casi di prolungata assenza ingiustificata saranno in futuro fortemente ridotti.

***

Rimane un dubbio applicativo, cui la nota dell’INL non fa riferimento: ovvero se “il termine previsto dal CCNL” ai fini del concretizzarsi della fattispecie sia quello che già oggi quasi tutti i contratti collettivi prevedono al fine di comminare il licenziamento disciplinare per prolungata assenza ingiustificata, o se sia necessaria una norma specifica, con cui le Parti stipulanti si diano atto del sopraggiunto articolo 19 della legge n. 203/2024 ed individuino in un determinato numero di giorni il limite per poter applicare l’istituto delle “dimissioni di fatto”. Come noto, la legge oggi fissa in più di quindici giorni il limite in assenza di una disposizione contrattuale.

Allo stato attuale è possibile ritenere che il limite da considerare possa essere quello già individuato dal CCNL poiché né la legge né la nota dell’Ispettorato del 22 gennaio fanno riferimento alla contrattazione collettiva “futura”, ad esempio dando un termine per adempiere o fornendo un qualche tipo di indicazioni; il che appare anomalo se si considera che ad oggi nessun contratto collettivo, nel regime legislativo previgente, può aver previsto una clausola in materia di “dimissioni per fatti concludenti”; e se lo ha fatto, tale clausola deve essere considerata illegittima.

Inoltre l’INL nella nota sottolinea come il datore di lavoro debba “verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato” e che “una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva”… “potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro”; in entrambi i casi l’Ispettorato si riferisce senza alcun dubbio alla contrattazione collettiva vigente, poiché è impensabile che ad oggi, dopo pochi giorni dall’entrata in vigore della norma, sia possibile considerare altri termini se non quello di legge qualora non si volesse far salvo quanto già previsto dai contratti collettivi. Fermo rimanendo che le note dell’INL e le relative interpretazioni non hanno ovviamente valore di legge.

Di conseguenza, sia pure in un contesto di incertezza e di plausibilità di interpretazioni difformi, è possibile ritenere che il Legislatore possa ritenere valido, ai fini sopradetti, quanto deciso dalle Parti stipulanti il CCNL in materia, ovvero considerando legittimamente risolvibile il rapporto di lavoro con chi si assenti per un periodo “pari o superiore a 4 giorni non consecutivi nell’arco di 12 mesi” (vedi articolo 68, punto 3F, lettera “d” del CCNL 18 maggio 2022) oppure per giusta causa con chi si assenti “senza giustificazione per quattro o più giorni consecutivi” (vedi articolo 68, punto 3G, lettera “k” del CCNL 18 maggio 2022) possa integrare le previsioni di cui all’articolo 19 della legge n. 203/2024.

L’individuazione di un limite di giorni di assenza ingiustificata “accettabile” (nella misura in cui non dà luogo ad un provvedimento espulsivo) può pertanto essere interpretato come un limite invalicabile, essendo il lavoratore a conoscenza delle disposizioni contrattuali in materia disciplinare e delle relative conseguenze.

Considerate le finalità del Legislatore, ovvero di contrastare abusi di diritto e paradossi giuridici come quello di imputare al datore di lavoro le conseguenze anche economiche di un grave inadempimento del lavoratore, si ritiene pertanto che il concetto di “prolungata assenza ingiustificata” tale da comportare il legittimo recesso del datore di lavoro, possa essere considerato alla stessa stregua (almeno quattro giorni secondo le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Servizi Ambientali) sia in caso di adozione di un licenziamento disciplinare sia nel caso di “dimissioni di fatto”.

Trattandosi di una fase di prima applicazione della disciplina legislativa, si invitano le aziende a consultare l’Associazione in caso di dubbi nonché, a beneficio di tutti, di segnalare eventuali pareri difformi, comunicazioni sindacali, o provvedimenti giudiziari in direzione diversa da quanto sostenuto.

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Imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Nuovo Regolamento e webinar FEAD 25 gennaio 2025

Imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Nuovo Regolamento e webinar FEAD 25 gennaio 2025

È stato pubblicato nella GUUE il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

La nuova norma si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2026 e riguarda l'intero ciclo di vita degli imballaggi. Il testo include importanti misure ed obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio, di miglioramento della riciclabilità e di aumento del contenuto di riciclato, di eliminazione graduale delle sostanze pericolose e nocive, nonché di promozione dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

FEAD terrà una presentazione della nuova normativa per propri associati il prossimo 23 gennaio 2025, ore 10:00.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/023/SAEC-EUR/FA del 22.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/023/SAEC-EUR/FA

2025/023/SAEC-EUR/FA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

Il nuovo Regolamento, in vigore dall’11 febbraio 2025, si applicherà dal 12 agosto 2026 e riguarda l'intero ciclo di vita degli imballaggi. Il provvedimento include importanti misure ed obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio, di miglioramento della riciclabilità e di aumento del contenuto di riciclato, di eliminazione graduale delle sostanze pericolose e nocive, nonché di promozione dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

Tra le questioni di rilievo si segnala innanzitutto l’obbligo per gli Stati membri di ridurre la produzione di imballaggi (del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040), inoltre le principali disposizioni relative agli imballaggi sono: 

  • obiettivi per il 2030 e il 2040 relativi a una percentuale minima di contenuto riciclato (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040);
  • ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi ed evitare gli imballaggi non necessari;
  • ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione, anche limitando l'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in quantità superiore a determinate soglie;
  • prescrizioni in materia di etichettatura finalizzate a facilitare la cernita da parte dei consumatori e le scelte di consumo.
     

Il provvedimento prevede poi restrizioni riguardo gli imballaggi di plastica monouso, i quali possono essere utilizzati per:

  • prodotti ortofrutticoli preconfezionati di peso inferiore a 1,5 kg;
  • alimenti e bevande riempiti e consumati in alberghi, bar e ristoranti;
  • porzioni individuali di condimenti, salse, creme di latte e zucchero in alberghi, bar e ristoranti;
  • piccoli prodotti cosmetici e per l'igiene personale monouso utilizzati nel settore ricettivo (ad esempio flaconi di shampoo o di lozioni per il corpo);
  • borse di plastica in materiale ultraleggero (ad esempio quelle offerte ai mercati per generi alimentari sfusi).
     

Il Regolamento fissa nuovi obiettivi di riutilizzo vincolanti per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi multipli).

Infine, per quanto di interesse, gli imballaggi, tranne alcune eccezioni, dovranno essere tutti riciclabili dal 2030 e, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e in plastica monouso per bevande fino a 3 litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l’obiettivo di raccolta.

Si evidenzia che Assoambiente ha seguito e partecipato attivamente insieme a FEAD a tutto l’iter di approvazione della norma, attraverso l’invio di posizioni e lettere, ad esempio per sensibilizzare la Commissione sui problemi delle importazioni di materie plastiche etichettate come riciclate e su come ciò possa danneggiare gli obiettivi perseguiti dal PPWR, ovvero attraverso l’invio di contributi riguardanti la futura implementazione del presente regolamento.

A tal proposito si rende noto che la Commissione ha fatto presente il nuovo approccio che vuole porre in atto riguardo lo sviluppo della legislazione secondaria sul tema: si affiderà molto di più all'industria per fornire proposte supportate da dati. Sta valutando quindi l'istituzionalizzazione del coinvolgimento delle parti interessate nell'implementazione, ad esempio tramite il gruppo di esperti dell'UE sui rifiuti.  Ha inoltre comunicato che verrà organizzata una sessione di domande e risposte e verrà condiviso un documento di domande e risposte su alcune questioni chiave per l'implementazione pratica del PPWR a seguito della pubblicazione.

Per quanto di interesse, si segnala che FEAD terrà un incontro per i propri membri il prossimo 23 gennaio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, in cui verrà presentato il nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

L’obiettivo dell’incontro è quello di far comprendere meglio l’impatto che avrà il regolamento sulle attività delle imprese e di confrontarsi, attraverso lo scambio di opinioni, domande e risposte, sulla sua attuazione.

È possibile partecipare all’evento online attraverso il link di seguito:

Microsoft Teams 
Join the meeting now 
Meeting ID: 370 697 674 108 
Passcode: GL9ZJ7ma 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al testo del Regolamento disponibile in allegato.

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RENTRi – Calendario eventi formativi e aggiornamento attività associativa

RENTRi – Calendario eventi formativi e aggiornamento attività associativa

Dal 30 gennaio 2025 partirà il terzo percorso formativo sul RENTRi rivolto alle imprese e gli enti tenuti ad operare sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato dalla Segreteria dell’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere. 

Assoambiente nel frattempo scrive al Ministero per chiedere riscontro ai quesiti normativi posti e interviene sui lavori parlamentari di conversione del DL Proroga Termini per chiedere un desanzionamento a beneficio dei primi soggetti che si interfacceranno con il Rentri attraverso i propri sistemi gestionali.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/022/SAEC-NOT/LE del 21.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/022/SAEC-NOT/LE

2025/022/SAEC-NOT/LE

Dal 30 gennaio 2025 partirà il terzo percorso formativo sul RENTRi rivolto alle imprese e gli enti tenuti ad operare sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato dalla Segreteria dell’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere.

Si ricorda che tale ciclo formativo fa seguito alle attività di formazione già tenute dalla segreteria dell’Albo tra maggio e luglio 2024 (cfr. circolari Assoambiente n. 100/2024, n. 1362024/ e n. 149/2024) e a quella svolta da parte delle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo sul territorio, nel trimestre settembre -novembre 2024 (cfr. circolari Assoambiente n. 241/2024 e n. 258/2024).

Anche in questo caso il modulo formativo si compone di una serie di webinar, la cui partecipazione è completamente gratuita, finalizzati a fornire le informazioni relative agli aspetti operativi del Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRi).

Di seguito gli argomenti e le date dei prossimi incontri di formazione online:

  1. Iscrizione al RENTRi: soggetti obbligati, procedure di iscrizione, risposte ad alcuni quesiti raccolti dal servizio di assistenza
  2. Il registro di carico e scarico: nuove regole, utilizzo dei servizi di supporto, risposte ad alcuni quesiti raccolti dal servizio di assistenza
  3. Il FIR cartaceo: nuove regole, utilizzo dei servizi di supporto, risposte ad alcuni quesiti raccolti dal servizio di assistenza

Per quanto riguarda gli sviluppi dell’attività associativa in materia, rispetto alle ultime nostre comunicazioni (cfr. circolare Assoambiente n. 322/2024 e precedenti), news e informative al gruppo di lavoro (GdL) associativo, segnaliamo che proseguono i confronti con Ecocerved a cui vengono periodicamente sottoposte le criticità tecniche e proposte soluzioni e con il MASE a cui vengono invece avanzate richieste di chiarimento normativo anche su casistiche operative inerenti la gestione dei rifiuti che non sono ancora contemplate dalla disciplina RENTRi. A tale ultimo riguardo segnaliamo che l’Associazione, unitamente ad Utilitalia, il 17 gennaio scorso ha nuovamente scritto al Capo Dipartimento e al Direttore Generale del MASE per sollecitare riscontro formale su quesiti, anche legati all’iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, e criticità operative già segnalati a settembre scorso su cui, ancorché ci sia stato un utile confronto con gli stessi uffici del Ministero, non è stato fornito un indirizzo operativo da condividere con gli associati per consentire loro di avviare correttamente le attività legate al nuovo sistema di tracciabilità.

Segnaliamo altresì che, oltre all’intervento di ampliamento temporale della finestra di iscrizione per il primo scaglione di soggetti, promosso nell’ambito del percorso parlamentare di conversione in legge del DL Ambiente (cfr. circolare Assoambiente n. 322/2024), purtroppo non andato a buon fine, Assoambiente ed Utilitalia sono nei giorni scorsi intervenuti nell’ambito dei lavori parlamentari per la conversione in legge del DL proroga termini, per richiedere una proroga di 180 giorni all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 258 del D.lgs. n. 152/2006 per mancata o incompleta trasmissione al RENTRi dei dati dei registri di carico e scarico, da parte degli operatori che, per primi, si interfacceranno con lo stesso attraverso sistemi gestionali: ciò al fine di “accompagnare” quelle prime imprese che dovranno adempiere alle proprie scritture ambientali servendosi di un’architettura normativa, procedurale e informatica nuova e, peraltro, non è ancora definita in tutti i suoi dettagli.

Come sempre, stante l’avvicinarsi della data di avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRi e della contestuale adozione del nuovo registro digitale (13 febbraio 2025) vi invitiamo a riservare particolare attenzione alle comunicazioni associative sull’argomento (tutte reperibili sul sito Assoambiente oggetto: “RENTRi”) e a consultare quotidianamente il portale ufficiale www.rentri.gov.it.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, rimaniamo a disposizione per informazioni.

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2025/021/SA-LAV/MI

2025/021/SA-LAV/MI

L’articolo 13 della legge in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 dicembre, dispone, andando ad integrare le precedenti norme in materia (vedi articolo 7, comma 2, del d. lgs. n. 104/2022) che la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato, oltre a dover essere “proporzionale alla durata del contratti e alla mansione da svolgere” è ora stabilita “in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro”, facendo tuttavia salve “le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva”. 

Ancora, la nuova previsione legislativa dispone che “in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.

La disposizione, in vigore dal 12 gennaio u.s., forse in un eccesso di “dirigismo normativo”, entra nel merito del numero di giorni di cui deve essere costituito il periodo di prova nei contratti a termine; preoccupandosi, da un lato, che non risulti talmente lungo da rendere praticamente l’intero contratto a termine sottoposto ad un regime di libero recesso reciproco, e per altro verso, quantificandone limiti minimi e massimi non chiari.

Se infatti il periodo di prova è quantificato in “un giorno di effettiva prestazione ogni quindici di calendario”, non è chiaro il limite posto dal periodo successivo: quindici/trenta giorni per i contratti fino a e oltre i sei mesi, limiti che non si raggiungerebbero mai calcolando un giorno ogni quindici (due al mese: massimo dodici giorni per contratti fino a sei mesi, e ventiquattro per contratti inferiori a dodici mesi).

In attesa di un auspicabile chiarimento da parte del Legislatore o del Ministero del Lavoro in via interpretativa, si rende necessario verificare la sovrapposizione di tale normativa con le previsioni in merito contenute nel CCNL di categoria (la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata il 30 dicembre 2024 non aggiunge nulla al testo normativo, trattandosi di un mero riepilogo riassuntivo della legge, senza alcun commento o interpretazione sull’argomento).

Come noto, infatti, il periodo di prova nei contratti a termine è disciplinato nello specifico articolo 11 al comma 11 laddove dispone che “la durata dell’eventuale periodo di prova non può superare un sesto dei giorni calendariali della durata del contratto di lavoro a tempo determinato e comunque non può superare l’equivalente periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato”.

Alla luce della sopraggiunta normativa di legge, pertanto, l’articolo 11, comma 11, del CCNL 18.5.2022 appare illegittimo se applicato ai contratti a tempo determinato, poiché il periodo di prova ivi previsto (cinque giorni/ mese circa) supera il riferimento legislativo ai due giorni/mese.

La disciplina contrattuale non può ovviamente essere considerata “più favorevole” e quindi “fatta salva”; pur se l’istituto del periodo di prova ha notoriamente carattere neutrale essendo destinato a consentire a entrambe le parti del rapporto di lavoro di valutare se consolidare, o meno, il contratto, è noto che la libera recedibilità per un periodo più lungo favorisce il datore di lavoro, altrimenti soggetto al regime più rigido in materia di licenziamenti individuali.

Non è peraltro scontato che un periodo di prova molto breve, ridotto a pochissimi giorni, possa risultare di miglior favore per il lavoratore, ritrovandosi anch’esso a dover valutare troppo rapidamente la convenienza circa la prosecuzione del rapporto.

E’ ad ogni modo opinabile la scelta del Legislatore di considerare in misura fissa il numero massimo di giorni di prova, indipendentemente dalla qualifica del lavoratore.

Altre criticità sono legate alle assunzioni per sostituzione, in quei casi in cui non via sia certezza sulla scadenza del contratto poiché sottoposto a condizione risolutiva (il rientro del lavoratore sostituito dalla malattia o dalla maternità), essendo impossibile valutarne anticipatamente la durata per poter quantificare i giorni di prova; e alla determinazione del periodo di prova per i contratti di durata pari a dodici mesi e oltre, poiché la legge si limita a stabilire la regola relativamente ai contratti “di durata inferiore a dodici mesi”.

***

In conclusione, pur derivando l’intervento legislativo da fonti di diritto comunitario, la sensazione è che, su un tema oggettivamente di ridotta rilevanza, siano stati prodotti più criticità e dubbi di quanti siano stati risolti; il rinvio alla contrattazione collettiva sarebbe stato sufficientemente tutelante per i lavoratori, senza la previsione di ulteriori limiti poco comprensibili.

 

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FEAD NEWSLETTER N° 202 - 20 JANUARY 2025

FEAD NEWSLETTER N° 202 - 20 JANUARY 2025

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 202 del 20 gennaio 2025.

Buona lettura.

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ASSOAMBIENTE 17 gennaio 2025

ASSOAMBIENTE 17 gennaio 2025 {related_entries id="fotogallery_allegata"}

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Comitato Vigilanza e Controllo RAEE e Batterie – Pareri campo di applicazione

Comitato Vigilanza e Controllo RAEE e Batterie – Pareri campo di applicazione

Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito ai sensi della normativa di settore presso il MISE, ha fornito una serie di indicazioni relative al campo di applicazione dei decreti legislativi che regolano la gestione dei RAEE (D.Lgs. 49/2014) e delle pile e accumulatori e relativi rifiuti.

 Le delucidazioni sono contenute in quattro distinti pareri pubblicati dal Comitato di Vigilanza e Controllo.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/020/SAEC-NOT/CS del 17.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/020/SAEC-NOT/CS

2025/020/SAEC-NOT/CS

Il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito ai sensi della normativa di settore presso il MISE, ha fornito una serie di indicazioni relative al campo di applicazione dei decreti legislativi che regolano la gestione dei RAEE (D.Lgs. 49/2014) e delle pile e accumulatori e relativi rifiuti. Le delucidazioni sono contenute in quattro distinti pareri pubblicati dal Comitato di Vigilanza e Controllo. 

Il primo riguarda un chiarimento sugli utensili industriali di grandi dimensioni e la loro esclusione dal campo di applicazione del Decreto 49. Il Comitato conferma le indicazioni già fornite dal Ministero dell’Ambiente nel 2018 secondo le quali gli utensili di grandi dimensioni, per essere esclusi dagli obblighi relativi alla gestione dei RAEE, devono rispettare un triplice requisito: costruzione non "su misura", installazione permanente ed essere di grandi dimensioni (vale a dire, secondo il Network dei registri europei, avere un peso maggiore di 2 t e un volume pari o superiore a 15,625 m3). 

Il secondo è relativo alla possibilità di considerare i motori elettrici in corrente continua a magnete permanente (tensione di alimentazione max: 48 volt) nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. Il Comitato, richiamando le “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione aperto del D.Lgs. 49/2014”, ha chiarito che tali motori, essendo componenti destinate ad altri produttori di AEE e non ai consumatori finali, si possono considerare esclusi dal campo di applicazione del decreto. 

Il terzo parere riguarda l’obbligo di iscrizione al Registro previsto dalla normativa riguardante le pile e gli accumulatori e relativi rifiuti. Il Comitato ricorda che, secondo la normativa vigente, l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori si applica solo ai produttori di batterie (e mai agli utilizzatori finali). I produttori esteri di pile e accumulatori, per poter adempiere agli obblighi normativi, devono nominare un rappresentante legale in Italia, che poi procederà all’iscrizione al registro. 

L’ultimo approfondisce se le luci per giubbotti gonfiabili e le boette luminose contenenti batterie alcaline ricadano nell’ambito di applicazione dei Decreti RAEE e batterie e se sia necessaria iscrizione ai relativi Registri. Il Comitato nel parere afferma la piena applicabilità di entrambi i decreti ai prodotti in parola.

Per maggiori informazioni si rimanda ai pareri allegati.

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Impianti Aperti on the Road | Prima Tappa TECHEMET (Guagnano, 21 Febbraio) | Save the Date

Impianti Aperti on the Road | Prima Tappa TECHEMET (Guagnano, 21 Febbraio) | Save the Date

Riparte il viaggio ASSOAMBIENTE per la sostenibilità con l'edizione 2025 di Impianti Aperti on the road. 

Ogni mese verrà data l’opportunità ad un impianto industriale di aprire le sue porte ad enti locali, comitati territoriali, aziende, cittadini e studenti interessati con l'obiettivo di promuovere una cultura consapevole nella gestione dei rifiuti e condividere conoscenze fondamentali sulle tecnologie utilizzate, i processi di monitoraggio, le autorizzazioni normative e il controllo delle emissioni.

Il 21 Febbraio  per la Prima Tappa del nostro viaggio saremo in Puglia presso lo Stabilimento TECHEMET che si trova a Guagnano in provincia di Lecce. 

Il Programma definitivo dell'evento dal titolo “IL FUTURO DELLE CRM. Problemi nazionali, soluzioni internazionali” sarà pubblicato nei prossimi giorni.

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Valutazione delle direttive UE sugli appalti pubblici – Richiesti contributi

Valutazione delle direttive UE sugli appalti pubblici – Richiesti contributi

La Commissione Europea ha aperto una consultazione al fine di valutare le tre direttive che normano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/019/SAEC-EUR/FA del 17.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/019/SAEC-EUR/FA

2025/019/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha aperto una consultazione al fine di valutare le tre direttive che normano il settore degli appalti e delle concessioni:

  • direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali),
  • direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari,
  • direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
     

Questo pacchetto di norme era stato emanato con l’obiettivo di garantire un uso efficiente dei fondi pubblici, contribuire all'elevato livello di concorrenza nel mercato unico, promuovere la trasparenza e l'integrità della spesa pubblica, nonché contribuire a rendere l'economia europea verde, sociale e innovativa, aumentare la partecipazione delle PMI alle procedure di appalto, ridurre l'onere amministrativo correlato alle procedure di appalto, semplificarle e renderle più flessibili.

La Commissione ha ora l’intenzione di valutare i mercati degli appalti dell’UE e comprendere effettivamente l'efficacia e la coerenza del quadro giuridico per gli appalti pubblici e se questo sia ancora adeguato rispetto all’attuale contesto.

Per quanto di interesse, in Italia le suddette direttive sono state recepite attraverso il D.lgs. n. 50/2016, abrogato dal D.lgs. n. 36/2023 ed infine revisionato nel 2024 con il D.lgs. n. 209/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36“.    Quest’ultima disposizione rappresenta fondamentalmente uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esigenze rappresentate dagli stakeholders del settorenonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di taluni istituti giuridici introdotti, al fine sia di scongiurare sia l’avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea sia di risolvere quelle eventualmente già in essere.

Lo Stato Italiano, in merito alle tre Direttive suddette:

  • in sede di adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha assunto specifici impegni con l’Unione Europea. In particolare, infatti, da un lato, la milestone M1C1-73 bis - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni” prescrive l’adozione di orientamenti sull’attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, e, dall’altro lato, la milestoneM1C1-73 ter - Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni” prevede l’introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti;
  • Partenariato pubblico privato. Anche alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione INFR (2018)2273. “Non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE”, sono state introdotte specifiche disposizioni per assicurare la trasparenza e la pubblicità durante la procedura di selezione delle proposte relative al progetto di fattibilità. Per conciliare le esigenze in esame, si è ritenuto pertanto opportuno rimodulare l’istituto, ponendo, in primo luogo, la distinzione tra le procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica;
  • Subappalto. Il limite generalizzato al ricorso all’istituto del subappalto, il quale, già previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, è stato rimosso dal decreto-legge n. 77 del 2021, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), che ha qualificato come eccessivo ed inadeguato il limite generalizzato del 30% per il raggiungimento di obiettivi di contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. 
     

La consultazione in oggetto, disponibile qui, sarà aperta fino al prossimo 7 marzo 2025, poi, entro il terzo trimestre del 2025, la Commissione presenterà una relazione sulla valutazione delle direttive sugli appalti pubblici che servirà come base per l’avvio di eventuali revisioni.

A tal proposito si rende noto che FEAD ha predisposto una bozza di risposta alla consultazione (v. Allegato 1). Invitiamo quanti interessati ad inviare alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org), entro il prossimo 12 febbraio 2025, eventuali ulteriori risposte o modifiche nel documento, al fine di predisporre un contributo coordinato associativo da condividere con FEAD, che si occuperà di inviarlo alla Commissione. 

Riteniamo in tale sede che sia opportuno porre l’attenzione principalmente su due aspetti della consultazione: la valutazione delle norme sulla cooperazione pubblico-pubblico e sugli appalti interni e sugli appalti pubblici verdi. Riguardo quest’ultimo, si allega anche una bozza di position paper predisposta da FEAD (v. allegato 2) da presentare insieme al questionario suddetto; invece, riguardo la cooperazione pubblico-privato e appalti interni, sono ben accetti contributi che potrebbero essere inviati con altro documento separato.

In attesa di riscontri, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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Il Kenya 100% rinnovabile non è un modello

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Il Foglio

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Legge bilancio 2025 – aumento IVA per discariche e inceneritori e integrazione Nuova Sabatini

Legge bilancio 2025 – aumento IVA per discariche e inceneritori e integrazione Nuova Sabatini

Tra le disposizioni riportate nella Legge 30 dicembre 2024, n. 307 (Bilancio 2025) anche l’aumento al 22% l'aliquota dell'imposta - attualmente del 10% - per lo smaltimento dei rifiuti in discarica o per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia,  divieto agevolazioni investimenti in attività connesse anche a discariche, inceneritori e impianti trattamento meccanico-biologico, misure in materia di lavoro e previdenza sociale e interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/018/SAEC-NOT/PE del 15.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/018/SAEC-NOT/PE

2025/018/SAEC-NOT/PE

Rispetto alle disposizioni riportate nella Legge 30 dicembre 2024, n. 307 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (disponibile qui), in vigore, ove non diversamente previsto, dal 1° gennaio 2025, segnaliamo in particolare:

  • modifica al DPR n. 633/1972 (Testo unico dell'IVA). In particolare viene alzata al 22% l'aliquota dell'imposta - attualmente del 10% - per lo smaltimento dei rifiuti in discarica o per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia. Resta ferma l'aliquota Iva del 10% per le altre operazioni di trattamento dei rifiuti urbani e speciali nonché per le attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

Art. 1, comma 49. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti cli matici previsti nell’ambito dei documenti programmatici nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: « 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall’articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione. 

  • contributo acquisto AEE. Disposto per il 2025 un contributo per acquisto AEE (con efficienza energetica non inferiore a classe B) prodotti in UE. Il contributo è massimo del 30% del costo di acquisto per un AEE. Con prossimo decreto del MIMIT (di concerto con MEF) saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

Art. 1, comma 107. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

  • misure in materia di lavoro (trattenimento in servizio e flessibilità in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, previdenza complementare, trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialità "Bonus nuove nascite", disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione per le lavoratrici madri) (commi 161-222);
  • misure in materia di crescita, infrastrutture e investimenti: interventi in materia di premi di produttività, welfare aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese - "Nuova Sabatini", banda ultra larga, credito d'imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato (commi 385-540).
  • rifinanziamento del fondo per promuovere e sostenere gli investimenti delle imprese per la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo (2,5 milioni euro per il 2025, 7,5 milioni per il 2026, e 5,5 milioni per il 2027).

Art. 1, comma 462. Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è incrementata di 2,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per l’anno 2027. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2025, a 7,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5,5 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

  • divieto agevolazioni investimenti in attività connesse anche a discariche, inceneritori e impianti trattamento meccanico-biologico.

Art. 1, comma 514. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

  • autorizzata spesa di 10 milioni di euro per gestione rifiuti urbani nei Comuni colpiti da eventi sismici di cui al DL 189/2016 (convertito con Legge 229/2016).

Art. 1, comma 668. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2025.

  • contributi delle Regioni alla finanza pubblica che saranno determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto, tra l’altro, degli impegni per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti.
     

Nel rimandare a successive comunicazioni per eventuali ulteriori approfondimenti, si riporta in allegato il documento di sintesi delle disposizioni di interesse per alcune aree tematiche e la sintesi generale del provvedimento a cura di NOMOS, Centro Studi parlamentari di riferimento anche per Assoambiente.

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OMNIWEBINAR | RENTRI | I segreti per non farti trovare impreparato (22 Gennaio)

OMNIWEBINAR | RENTRI | I segreti per non farti trovare impreparato (22 Gennaio)

Non farti trovare impreparato per il RENTRI! 

RENTRI | I segreti per non farti trovare impreparato
22 Gennaio 2025 ore 16.30 - 18.00.

Partecipa al prossimo webinar Omnisyst realizzato in collaborazione con ASSOAMBIENTE. La prima scadenza del RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è fissata al 13 febbraio 2025 e, a partire da quel giorno, il modo di gestire i rifiuti in Italia cambierà, portando maggiore digitalizzazione e trasparenza nella filiera. Questo appuntamento, quindi, è rivolto a tutti i produttori di rifiuti, impianti e operatori già coinvolti nel primo scaglione di adempimenti. 

Quali gli argomenti trattati? 
- Panoramica normativa, con focus su scadenze chiave e gli obblighi
- Aggiornamenti sui requisiti normativi e procedurali
- Errori da evitare: una guida ai più comuni problemi di gestione (oltre il 10% dei movimenti contiene anomalie)
- Soluzioni pratiche: strumenti e metodi per semplificare l’adeguamento al RENTRI. 

Relatori: 
Fabio Giacomo Santomauro | Marketing & Innovation Director Omnysist
Alberto Scotti | Addetto Tecnico Omnisyst
Chiara leboffe | Funzionario Assoambiente 

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati! Clicca qui per ISCRIVERTI

 

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Tassonomia UE – Richiesta contributi su report sulle raccomandazioni per la revisione dell’Atto delegato sul clima e l’aggiunta di nuove attività

Tassonomia UE – Richiesta contributi su report sulle raccomandazioni per la revisione dell’Atto delegato sul clima e l’aggiunta di nuove attività

Lo scorso 8 gennaio 2025, la Piattaforma sulla finanza sostenibile ha pubblicato una bozza di rapporto sulle raccomandazioni preliminari per la revisione dell’Atto delegato sul clima e l'aggiunta di attività alla tassonomia dell'Unione Europea. 

Il mandato della Piattaforma sulla finanza sostenibile prevede la formulazione di raccomandazioni per migliorare la fruibilità della tassonomia, ridurne la complessità e migliorarne l'efficacia ed inoltre di ampliare l'ambito delle attività coperte dalla tassonomia. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/017/SAEC-EUR/FA del 15.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/017/SAEC-EUR/FA

2025/017/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 8 gennaio 2025, la Piattaforma sulla finanza sostenibile ha pubblicato una bozza di rapporto sulle raccomandazioni preliminari per la revisione dell’Atto delegato sul clima (la norma che definisce un elenco di criteri di vaglio tecnico per talune attività economiche al fine di determinare se si possa considerare che queste contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici) e l'aggiunta di attività alla tassonomia dell'Unione Europea.

Si ricorda che l’attuale mandato della Piattaforma sulla finanza sostenibile ha come obiettivi quello di migliorare la fruibilità della tassonomia, formulando raccomandazioni per ridurne la complessità e migliorarne l'efficacia, e quello di continuare ad ampliare l'ambito delle attività coperte dalla tassonomia.

La Piattaforma è stata pertanto incaricata dalla Commissione Europea di rivedere e potenzialmente raccomandare revisioni dei criteri di selezione tecnica delle attività economiche incluse nell’Atto Delegato sul clima adottato nel 2021, con un focus sulle attività transitorie per le quali il regolamento sulla tassonomia prevede un obbligo di revisione ogni tre anni. Questo lavoro mira a dare riscontro anche alle esigenze già emerse da parte degli stakeholder (v. circolare associativa n. 269 del 19 ottobre 2023). 

Parallelamente, la Piattaforma sta sviluppando criteri di selezione tecnica (TSC) per un elenco di nuove attività economiche. Ciò comporta lo sviluppo di criteri di selezione tecnica per queste attività per apportare un contributo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi ambientali definiti dal regolamento sulla tassonomia, garantendo al contempo che non arrechino danni significativi (DNSH) a nessun obiettivo ambientale.

Tutte le nuove attività incluse sono state direttamente imposte dalla Commissione ma il Technical Working Group della Piattaforma non è riuscito a finalizzare le sue raccomandazioni su tutte quante. Per le raccomandazioni non completate, il gruppo di lavoro ha incluso relazioni sullo stato di avanzamento nel rapporto preliminare. Il rapporto pertanto contiene: 

  1. revisione dell'atto delegato sui cambiamenti climatici per migliorare l'usabilità e la coerenza, adeguarsi allo sviluppo tecnico e ad altre raccomandazioni generali;
  2. nuove attività imposte dalla Commissione e con criteri di selezione tecnica raccomandati dalla Piattaforma - estrazione mineraria, raffinazione, ricerche di mercato vicine e soluzioni e servizi digitali;
  3. nuove attività imposte dalla Commissione ma non completate dalla Piattaforma - fabbricazione di velivoli di emergenza, manutenzione di tunnel e ponti, fabbricazione di pneumatici, reti di telecomunicazione e apparecchiature per l'efficienza energetica;
  4. ulteriori raccomandazioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui lo sviluppo di criteri di non danno significativo (DNSH) per le nuove attività elencate sopra come completate e per le attività che sono state aggiunte nell'atto delegato sull'ambiente e che sono state aggiunte anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Assoambiente, che sul tema ha partecipato a diverse riunioni insieme a FEAD, intende predisporre un contributo coordinato sul tema da mandare alla Commissione. A tal proposito invitiamo quanti interessati ad inviare entro il prossimo 27 gennaio 2026 alla D.ssa Fano (g.fano@fise.org) eventuali Vostri contributi in merito al rapporto pubblicato, in particolare riguardo:

  • il mancato approfondimento sull’attività di termovalorizzazione;
  • il futuro inserimento del CCU (pagina 71);
  • l’attività di produzione di materie plastiche in forma primaria (pagina 67);
  • la produzione di ferro e acciaio in quanto la piattaforma discute ancora se coprire solo i rottami post-consumo o meno (pagina 75);
  • la nuova attività proposta vicina alla ricerca di mercato, sviluppo e innovazione per l'economia circolare (pagina 153) e per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento (pagina 164);
  • la nuova attività proposta soluzioni digitali per l'economia circolare (pagina 194) e prevenzione e controllo dell'inquinamento (pagina 201);
  • la nuova attività di produzione di rame TSC2 per il rame da risorse secondarie (pagina 235).
  • la nuova attività di produzione di nichel TSC3 per il nichel da risorse secondarie (pagina 252).
  • la nuova attività di produzione di litio TSC3 per il litio da risorse secondarie (pagina 272).
  • il nuovo DNSH per l’economia circolare.
     

In attesa di vostri riscontri, rimandiamo alla bozza di rapporto, disponibile in allegato (in inglese), per ulteriori dettagli.

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Regione Lombardia – bando Materie Prime Critiche

Regione Lombardia – bando Materie Prime Critiche

La Giunta di Regione Lombardia con la DGR n. 3765 del 13/01/2025 ha approvato l’iniziativa "RI.CIRCO.LO. STEP RISORSE CIRCOLARI IN LOMBARDIA PER RIDURRE LE DIPENDENZE STRATEGICHE DA MATERIE PRIME CRITICHE”, misura che intende promuovere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche (Reg. (UE) 2024/795), da parte delle piccole, medie e grandi imprese lombarde, in forma singola o aggregata, per conseguire la riduzione delle dipendenze strategiche da materie prime critiche ed una migliore gestione dei rifiuti nelle filiere dei RAEE e delle batterie e del fosforo.

 Lo stanziamento finanziario è di euro 10.000.000,00, resi disponibili nell’ambito del programma PR FESR 2021-2027, con possibilità di incremento.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/016/SAEC-FIN/PE del 15.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/016/SAEC-FIN/PE

2025/016/SAEC-FIN/PE

La Giunta di Regione Lombardia con la DGR n. 3765 del 13/01/2025 ha approvato l’iniziativa "RI.CIRCO.LO. STEP RISORSE CIRCOLARI IN LOMBARDIA PER RIDURRE LE DIPENDENZE STRATEGICHE DA MATERIE PRIME CRITICHE”.

Nel far seguito a quanto già anticipato con precedente comunicazione (v. circolare Assoambiente n. 243/2024) ricordiamo che la misura “Ri.Circo.Lo. STEP – Risorse Circolari in Lombardia” intende promuovere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, così come definite dal Reg. (UE) 2024/795, da parte delle piccole, medie e grandi imprese lombarde, in forma singola o aggregata, per conseguire la riduzione delle dipendenze strategiche da materie prime critiche ed una migliore gestione dei rifiuti nelle filiere dei RAEE e delle batterie e del fosforo, in coerenza con quanto previsto dal “Critical raw material act” (Reg. UE 2024/1252), nonché con le indicazioni del vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e degli sviluppi dei lavori dei tavoli “batterie e fotovoltaico” e “fanghi da depurazione” dell’Osservatorio regionale per il Clima, l’Economia Circolare e la Transizione Ecologica, a cui partecipa anche Assoambiente.

Ora dovrà seguire un decreto di approvazione del bando vero e proprio con tutti i dettagli e le modalità operative, ma nella delibera già si trovano tutti gli elementi essenziali, sintetizzati di seguito.

Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento:

  • sviluppo o fabbricazione di tecnologie, relative a RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici) oppure a batterie ed accumulatori, per:
    • riprogettazione dei prodotti per facilitare la riparazione, il riciclaggio o per sostituire una materia prima critica con un altro materiale (ecodesign);
    • preparazione per il riutilizzo e riutilizzo di RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
    • trattamento preliminare dei RAEE (inclusi panelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato al riciclaggio delle materie prime critiche;
    • riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti;
    • riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. “black mass”, componenti rimossi da RAEE, etc…).
  • sviluppo o fabbricazione di tecnologie per:
  • pretrattamento dei rifiuti contenenti fosforo finalizzati al recupero dello stesso (ad esclusione di incenerimento e trattamenti analoghi, quali pirolisi, gassificazione);
  • recupero del fosforo da reflui, fanghi di depurazione, da rifiuti organici, altri rifiuti contenenti fosforo o ceneri da incenerimento di tali rifiuti.
     

Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le grandi e le piccole e medie imprese, comprese le start-up e PMI innovative, in forma singola o aggregata, che hanno i seguenti requisiti:

  • risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese;
  • presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all’aggregazione anche soggetti che non siano piccole, medie e grandi imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo;
  • realizzino interventi nell’ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
  • non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all’art. 7 par. 1 del Reg. (UE) 2021/1058;
  • ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023 e s.m.i; secondo le specifiche indicate nella sezione “Regime di Aiuto”;
  • ove sia applicato il regime ex Reg. (UE) 651/2014 non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art.1 del Reg. (UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione “Regime di Aiuto”.
     

L’agevolazione non è concessa:

  • alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • alle imprese operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
     

Lo stanziamento finanziario è di euro 10.000.000,00, resi disponibili nell’ambito del programma PR FESR 2021-2027, con possibilità di incremento. Il contributo è a fondo perduto e sarà concesso ed erogato fino al 40% delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di euro 7.500.000,00, al netto di IVA, per ogni singolo progetto. La percentuale di finanziamento potrà essere incrementata al 50% per le piccole e medie imprese

Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a graduatoria.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla delibera, disponibile qui, e al relativo Allegato A con gli elementi essenziali dell’iniziativa, disponibile qui.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail bandi_economiacircolare@regione.lombardia.it.

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Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 31 gennaio 2025 ore 11.00

Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 31 gennaio 2025 ore 11.00

FEAD, la Federazione europea a cui Assoambiente aderisce e partecipa, organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo. 

Il prossimo incontro si terrà il 31 gennaio 2025, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/015/SAEC-EUR/PE del 15.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/015/SAEC-EUR/PE

2025/015/SAEC-EUR/PE

FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo, che interessano in particolare la gestione dei rifiuti e la Circular Economy. 

Per quanti interessati segnaliamo che il prossimo incontro si terrà il 31 gennaio 2025, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

Di seguito il seguente link per seguire evento:
Microsoft Teams 
Join the meeting now 
Meeting ID: 324 182 865 468 
Passcode: p9eg3HS7 

Per eventuali richieste o quesiti, potete rivolgerVi alla D.ssa Fano (g.fano@fise.org).

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L’ETEROINTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E LA REDAZIONE DEL PEFA:  RIFERIMENTI REGOLATORI, LINEE GUIDA E MODALITÀ OPERATIVE | Giornata Formativa

L’ETEROINTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E LA REDAZIONE DEL PEFA:  RIFERIMENTI REGOLATORI, LINEE GUIDA E MODALITÀ OPERATIVE | Giornata Formativa

Luca Tosto, Responsabile Servizi Pubblici Locali e Regolazione di Assoambiente, sarà uno dei relatori principali della giornata formativa organizzata da Global Academy il prossimo 24 gennaio 2025 dal titolo L’ETEROINTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO (PEFA):  RIFERIMENTI REGOLATORI, LINEE GUIDA E MODALITÀ OPERATIVE. 

Save The Date: 24 gennaio 2025, dalle 10:00 alle 13:30 📍 Sala Petrone, Banca Campania Centro – Battipaglia 

Programma della giornata: 
🔹 Approfondimenti normativi su ARERA e contratti di servizio 
🔹 Focus operativo sulla redazione del PEFA 
🔹 Question-time con esperti L’evento, patrocinato da CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, Assoambiente, Fondazione Bardascino, Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, rappresenta un’occasione unica per aggiornarsi e discutere le tematiche più rilevanti per il settore. 

Clicca qui per la Registrazione Obbligatoria 

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Avviso MASE da 21 milioni su Materie Prime Critiche e Materie Prime Strategiche

Avviso MASE da 21 milioni su Materie Prime Critiche e Materie Prime Strategiche

Pubblicato sul sito del MASE l’avviso per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’intera catena del valore delle Materie Prime Critiche (MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS), dall’estrazione alla trasformazione. 

Questa misura è finanziata nell'ambito di "Mission Innovation”, iniziativa di cooperazione internazionale lanciata alla COP21 di Parigi nel 2015 per accelerare l’innovazione delle tecnologie pulite. 

L’avviso, pubblicato lo scorso 31 dicembre 2024 e al quale ne seguiranno altri destinati a ulteriori aree strategiche, mette a disposizione 21 milioni per finanziare progetti che riguardano l'intera catena del valore delle Materie Prime Critiche. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/014/SAEC-FIN/PE del 15.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/014/SAEC-FIN/PE

2025/014/SAEC-FIN/PE

Pubblicato sul sito del MASE l’avviso per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’intera catena del valore delle Materie Prime Critiche (MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS), dall’estrazione alla trasformazione. Questa misura è finanziata nell'ambito di "Mission Innovation”, iniziativa di cooperazione internazionale lanciata alla COP21 di Parigi nel 2015 per accelerare l’innovazione delle tecnologie pulite. 

L’avviso (decreto direttoriale n. 266 del 5 dicembre 2024), pubblicato lo scorso 31 dicembre 2024 e al quale ne seguiranno altri destinati a ulteriori aree strategiche, mette a disposizione 21 milioni per finanziare progetti che riguardano l'intera catena del valore delle Materie Prime Critiche. 

Le domande di contributo, corredate dalla relativa proposta di progetto e complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, nella pagina online della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), a partire dal 3 febbraio e fino alle ore 12.00 del 18 marzo 2025 (la piattaforma informatica Bandi MI sarà disponibile all’indirizzo https://bandimi.csea.it)

L'obiettivo principale è sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative per aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle materie prime critiche, ridurre la dipendenza da fonti estere, promuovere l'economia circolare, e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico. 

Il DM MASE n. 386 del 17 novembre 2023 ha stanziato risorse per lo sviluppo di progetti innovativi a sostegno dell’impegno nazionale in Mission Innovation, e affidato alla società RSE il ruolo di advisor scientifico per supportarne l’attuazione. Nella seconda fase di questa iniziativa globale, denominata “Mission Innovation 2.0” e lanciata nel giugno 2021, l’Italia aderisce alla Green Powered Future Mission (GPFM) volta alla decarbonizzazione e digitalizzazione dei sistemi elettro-energetici e alla Clean Hydrogen Mission (CHM), per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'intera catena del valore dell’idrogeno. In particolare, l’Italia ricopre il ruolo di co-Lead della GPFM e RSE, su incarico di MASE, ha assunto il ruolo di direttore della Mission.

In attuazione del DM n. 386 del 17 novembre, è stato pubblicato l’avviso volto a finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell’ambito delle Missioni "Green Powered Future" (GPFM) e "Clean Hydrogen" (CHM) di Mission Innovation 2.0. I progetti selezionati dovranno contribuire all'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico.

L’avviso, rivolto all’area strategica “Materie prime critiche” è dotato di risorse finanziarie totali che ammontano a 21 milioni per progetti che devono rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell’Allegato A “Disciplinare tecnico” al presente avviso.

Le tematiche per l’area strategica sono:

  1. Estrazione mineraria primaria e secondaria;
  2. b) Estrazione da fluidi;
  3. Urban mining ed eco-progettazione;
  4. Trasformazione (raffinazione).

Può presentare Proposta di progetto un’impresa Capofila di una compagine progettuale, formata da almeno due partner tra Imprese e/o Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, associandosi in partenariati con altri soggetti quali partner industriali, enti di ricerca e università.

I contributi concessi sono soggetti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato, conformemente al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione e sue successive modifiche e, in particolare, all’Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo dello stesso Regolamento. I progetti finanziati dovranno rispettare le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107 e 108, per garantire la compatibilità con il mercato interno. 

L'intensità del contributo per ciascun beneficiario, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 9 del suddetto avviso, non supera:

a) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale (RI);
b) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale (SS);
c) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità (SF).

Le modalità per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma bandi MI sono oggetto di pubblicazione nella pagina online di CSEA al seguente: Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’intera catena del valore delle Materie Prime Critiche (MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS) - CSEA 

Per ulteriori informazioni sulla documentazione si rimanda ai seguenti link:

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Guida CONAI 2025 su applicazione contributo ambientale

Guida CONAI 2025 su applicazione contributo ambientale

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha pubblicato la Guida 2025 all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale. La Guida è rivolta alle imprese che devono versare il contributo ambientale a copertura dei costi dei Consorzi per la gestione degli imballaggi. Il Contributo ambientale è dovuto da tutti i produttori, importatori, utilizzatori di imballaggi che sono associati ad uno dei Consorzi obbligatori previsti dal D.lgs. n. 152/2006, nell’ambito del sistema di "responsabilità estesa del produttore". 

Le principali novità introdotte dalla Guida 2025 riguardano la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in legno, in plastica, in vetro e per gli imballaggi compositi a prevalenza carta, con l’introduzione di nuove fasce contributive. In particolare il contributo per imballaggi in legno passa, dal 1° luglio 2025, da 7 a 9 €, quello per la plastica cambia per tutte le fasce previste, con aumenti o riduzioni, ed infine per gli imballaggi in vetro passa da 15 a 35 €. Le altre novità sono relative all’aggiornamento delle procedure di applicazione, esposizione in fattura e dichiarazione del Contributo Ambientale e all’aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Guida CONAI, disponibile qui.

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FEAD NEWSLETTER N° 201-13 JANUARY 2025

FEAD NEWSLETTER N° 201-13 JANUARY 2025

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 201 del 13 gennaio 2025.

Buona lettura.

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Rimozione sicura batterie – Orientamenti della Commissione europea

Rimozione sicura batterie – Orientamenti della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione recante una serie di orientamenti per facilitare l'applicazione armonizzata delle disposizioni in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri.

L’art. 11 del nuovo Regolamento (UE) 1542/2023 sulla gestione delle batterie e relativi rifiuti stabilisce gli obblighi a carico dei produttori per la rimozione in sicurezza delle batterie portatili e di quelle incorporate nei veicoli leggeri. Tali obblighi dovranno essere rispettati a decorrere dal 18 febbraio 2027.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/013/SAEC-EUR/CS del 13.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/013/SAEC-EUR/CS

2025/013/SAEC-EUR/CS

La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione recante una serie di orientamenti per facilitare l'applicazione armonizzata delle disposizioni in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

Il nuovo Regolamento (UE) 1542/2023 sulla gestione delle batterie e relativi rifiuti stabilisce, all’art. 11 “Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri”, gli obblighi a carico dei produttori per la rimozione in sicurezza delle batterie portatili e di quelle incorporate nei veicoli leggeri. Tali obblighi dovranno essere rispettati a decorrere dal 18 febbraio 2027.

La Comunicazione della Commissione, che è da considerarsi normativamente non vincolante pur costituendo un autorevole guida sul tema, fornisce indicazioni ai produttori per rispettare le regole che consentano di asportare senza problemi (non arrecando danni alla batteria e al prodotto che la contiene) la batteria sia da parte del consumatore che da un qualsiasi professionista incaricato. 

Nel documento viene evidenziato come una volta rimosse le batterie divengano rifiuti e sia pertanto necessario occuparsi dei pericoli ad essi associati, compresi quelli legati al corretto conferimento. Vanno, quindi, fornite ai soggetti interessati informazioni chiare per garantire che i rifiuti di batterie non siano eliminati insieme ad altri rifiuti (specie quelli urbani) e suggerimenti sul modo corretto di manipolare, imballare, stoccare e trasportare i rifiuti di batterie verso un centro per la raccolta differenziata o un impianto di trattamento. Nel caso di piccole batterie al litio, come quelle contenute in biglietti di auguri, tessuti intelligenti, dispositivi indossabili e sigarette elettroniche, è importante che il consumatore possa rimuoverle facilmente, come previsto dal regolamento europeo, per evitare che finiscano negli impianti di trattamento rifiuti dove possono causare incendi. 

La Comunicazione della Commissione dedica quindi un capitolo alla rimovibilità e sostituibilità delle batterie da parte di professionisti indipendenti con un focus sulle possibili deroghe parziali all’obbligo di rimovibilità e quelle supplementari, definibili dalla Commissione con appositi atti. Infine, prima del capitolo conclusivo, viene dedicato un paragrafo alle deroghe totali agli obblighi generali in materia di rimovibilità e sostituibilità da parte dell’utilizzatore finale. Viene infatti previsto, dall'art. 11 del Regolamento (UE) 1542/2023, che gli obblighi non si applicano nei casi in cui è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra il prodotto e la rispettiva batteria portatile per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio o, nel caso di prodotti la cui funzione principale sia la raccolta e la fornitura di dati, per motivi di protezione dei dati. 

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Comunicazione allegato.

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Contributo gestione PFU per “mercato di primo equipaggiamento”

Contributo gestione PFU per “mercato di primo equipaggiamento”

A partire dal 10 gennaio 2025 i rivenditori di veicoli devono riscuotere il contributo PFU, per poi versarlo nell'apposito fondo, sulla base dei nuovi valori che il Comitato di gestione degli PFU ha stabilito per il “mercato di primo equipaggiamento”. 

Per il terzo anno consecutivo i contributi che gli acquirenti di nuovi veicoli devono versare ai fini della gestione dei PFU fa registrare un calo (-12% per le auto e -33% per le moto). 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/012/SAEC-PFU/CS del 13.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/012/SAEC-PFU/CS

2025/012/SAEC-PFU/CS

A partire dal 10 gennaio 2025 i rivenditori di veicoli devono riscuotere il contributo PFU, per poi versarlo nell'apposito fondo, sulla base dei nuovi valori che il Comitato di gestione degli PFU ha stabilito per il “mercato di primo equipaggiamento”

Per il terzo anno consecutivo i contributi che gli acquirenti di nuovi veicoli devono versare ai fini della gestione dei PFU fa registrare un calo (-12% per le auto e -33% per le moto).

In base al confronto con i contributi applicati nel 2023, il taglio più rilevante è quello relativo al contributo per l’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, che passa da 0,46 a 0,31 €/pneumatico (-33%). Di poco inferiore la riduzione del contributo per tutte e sette le categorie di macchine agricole, macchine operatrici e macchine industriali (-31%) e per gli autocarri/autobus che montano pneumatici più leggeri che passano da 12,24 €/pneumatico a 8,72 €/pneumatico (pari a – 29%), mentre per quelli che invece montano pneumatici più pesante la riduzione è più contenuta (da 22,59 €/pneumatico a 17,44, pari a -23%). Il contributo si riduce anche per gli autoveicoli ma in maniera contenuta, passando da 4,17 €/pneumatico a 3,65 €/pneumatico (-12%). 

Il Comitato di gestione degli PFU ha anche pubblicato l'elenco, disponibile qui, dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU nel 2025 (48 in totale, tre in più di quelli abilitati nel 2024). Tale elenco sarà reso definitivo all’esito di tutte le ulteriori verifiche che dovesse ritenere necessarie e/o opportune anche sulla documentazione prodotta dagli operatori a corredo della richiesta di adesione al servizio.

Per maggiori informazioni sull’ammontare del contributo per le varie categorie di pneumatici si rimanda alla tabella allegata.

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ARERA – avvio del sistema di tutele per le utenze

ARERA – avvio del sistema di tutele per le utenze

L’ARERA ha approvato la delibera 574/2024/E/RIF con cui estende al settore rifiuti alcuni meccanismi di tutela degli utenti già previsti per i settori idrico ed elettrico. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/011/SA-ARE/TO del 13.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/011/SA-ARE/TO

2025/011/SA-ARE/TO

L’ARERA ha approvato la delibera 574/2024/E/RIF con cui estende al settore rifiuti alcuni meccanismi di tutela degli utenti già previsti per i settori idrico ed elettrico. 

La delibera implementa gradualmente nel settore dei rifiuti urbani i “servizi di contact center” (risposte a chiamate di imprese e cittadini, richieste di informazioni e segnalazioni scritte) e della “risoluzione di problematiche e controversie”, a valle del reclamo effettuato dall'utente nei confronti del gestore del servizio rifiuti. 

Più in particolare:

  • a partire da aprile 2025 saranno estesi al settore dei rifiuti i servizi, erogati dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, di contact center, segnalazioni, Help desk per gli sportelli accreditati delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di categoria; 
  • per almeno un biennio a decorrere dal 1° ottobre 2025 e, comunque, fino a successivo provvedimento dell’Autorità, l’utente del settore dei rifiuti, in caso di mancata soluzione della problematica per mezzo del reclamo al gestore, possa scegliere, in alternativa, se inviare allo Sportello un reclamo di seconda istanza o attivare il Servizio Conciliazione.
     

ARERA ricorda nel provvedimento che con riferimento ai servizi descritti il gestore del settore dei rifiuti sia da intendersi come il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o, in caso di gestione non integrata, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti di cui all’articolo 2, comma 2.2, lettera a), del TQRIF, ovvero il gestore individuato in deroga dall’Ente territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, del medesimo TQRIF.

Nel far rinvio alla Delibera ARERA, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni.

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2025/010/SA-LAV/MI

2025/010/SA-LAV/MI

L’articolo 11, primo comma, del Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023) dispone che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”, riprendendo letteralmente quanto prima previsto nell’articolo 30, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (il precedente Codice in vigore fino al 2023).

Come altresì noto, diversamente dal D.lgs. n. 50/2016 citato, i successivi commi dell’articolo 11 dispongono che “nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 (articolo 11, secondo comma) e che “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente (articolo 11, terzo comma).

Ancora, l’articolo 11, quarto comma, prevede che qualora sia indicato un contratto collettivo diverso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, “prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione” debbano acquisire la dichiarazione di “equivalenza delle tutele”.

***

Nell’obiettivo di definire il concetto di “equivalenza delle tutele”, nell’ambito del decreto correttivo del vigente Codice degli Appalti (Decreto legislativo 31.12.2024, n. 209, in allegato alla presente) è stato introdotto un “Allegato I.01 – Contratti collettivi”.

Il testo legislativo disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi di gara, del CCNL da applicare nonché per la presentazione e verifica della “dichiarazione di equivalenza delle tutele”.

Tale dichiarazione consentirà quindi, ad operatori che dichiarino di applicare un contratto collettivo diverso, di dimostrare che il trattamento economico e normativo dei propri dipendenti sia equiparabile (o meglio, presenti tutele equivalenti), ad esempio per quanto di specifico interesse, a quello del CCNL Servizi Ambientali 18 maggio 2022.

Tutto ciò nel presupposto legale per cui le stazioni appaltanti non possono imporre, per le note ragioni connesse al sistema giuslavoristico italiano ed alla mancata attuazione in particolare dell’articolo 39 della Costituzione della Repubblica, l’applicazione di uno specifico contratto collettivo come requisito di partecipazione alla gara pubblica.

***

Secondo l’articolo 2 dell’Allegato I.01 al Codice degli Appalti, i due criteri per l’individuazione del CCNL applicabile sono:

 

  1. la stretta connessione (come da articolo 11, comma 1 del Codice) dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto
    A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti committenti identificano l’attività da eseguire sulla base dei codici ATECO, e individuano l’ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro sulla base dell’Archivio contratti istituito presso il CNEL;
  2. la maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale delle associazioni sindacali e dei datori di lavoro. Tale rappresentatività, a sua volta, si misura sulla base dei contratti collettivi presi a riferimento dal Ministero del Lavoro ai fini dell’emanazione delle tabelle di costo, di cui all’articolo 41, comma 13, del Codice degli Appalti. 
    In assenza di tale presupposto, gli enti chiederanno al Ministero del Lavoro di indicare loro il CCNL considerato applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.

 

Sono venuti meno, quindi, nel testo definitivo entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, alcuni criteri (fortemente ambigui) contestati sia dalle Organizzazioni sindacali confederali che da diverse Associazioni Imprenditoriali (tra cui anche Assoambiente in una formale audizione tenutasi lo scorso 3 dicembre presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati) relativi al numero di contratti collettivi sottoscritti, alla presenza negli organi direttivi del CNEL o al numero di sedi sul territorio nazionale, considerati indici di rappresentatività.

Il testo definitivo risulta coerente con le esigenze delle imprese regolari operanti nel settore. 

Non possono infatti sussistere dubbi circa il CCNL da applicare: il nuovo contratto (stipulato il 18 maggio 2022 e collazionato il 9 luglio 2024) che ha unificato gli ex contratti collettivi “Utilitalia” e “Assoambiente” è sottoscritto da quattro Organizzazioni Sindacali, che rappresentano oltre il 90% dei lavoratori iscritti a sigle sindacali, e sei Associazioni Datoriali che rappresentano in termini di occupazione complessiva circa l’80% del totale dei dipendenti del settore.

Inoltre, come ben noto nel settore dei Servizi Ambientali le tabelle di costo del lavoro, oggi emanate in attuazione dell’articolo 41, comma 13, del Codice Appalti, citato nel nuovo testo, risultano pubblicate con specifici decreti ministeriali relativi al CCNL Assoambiente, fin dalla legge n. 327/2000, poi recepita all’interno del Codice degli Appalti Pubblici, nella versione del D.lgs. n. 163/2006 (articolo 86 comma 3-bis) e successivamente reiterata nel D.lgs. n. 50/2016 (articolo 23, comma 16).

Spetterà agli operatori economici, che volessero applicare un contratto collettivo diverso, dimostrare l’equivalenza delle tutele predisposte da altri contratti; e agli enti appaltanti operare secondo criteri di logica e razionalità, valutando attentamente le offerte economiche presentate sulla base di contratti collettivi diversi in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4 dell’Allegato I.01.

***

L’articolo 3 dell’Allegato I.01 disciplina invece il tema della “Presunzione di equivalenza”, al momento non di interesse del settore dei servizi ambientali.

Con tale disposizione è previsto che sono considerate “equivalenti” le tutele per quanto concerne i contratti collettivi sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali ma con associazioni datoriali diverse, in relazione alla natura giuridica o alle dimensioni delle aziende rappresentate; a condizione che ai lavoratori sia applicato il contratto collettivo corrispondente alla tipologia, alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.

In sostanza, il Legislatore ha preso in esame il caso, frequente a dire il vero, in cui nel medesimo comparto merceologico le medesime Organizzazioni Sindacali sottoscrivano diversi contratti sulla base dell’interlocutore e del relativo mercato di riferimento: si pensi al caso in cui vi sia un CCNL di categoria sottoscritto dall’associazione industriale (che di norma rappresenta le aziende medio-grandi), un CCNL della medesima categoria sottoscritto ad esempio da Associazioni del mondo artigiano (che rappresenta aziende artigiane), un CCNL sottoscritto da associazioni rappresentative delle piccole aziende oppure dalle associazioni del settore cooperativo.

In tali casi, ciascun CCNL riveste una piena legittimità poiché si adegua a diverse realtà, pur se operanti nella medesima attività: il Legislatore ratifica di fatto una scelta delle Parti Sociali ormai consolidata da decenni.

***

L’articolo 4 disciplina il caso in cui l’operatore economico indichi un contratto collettivo diverso da quello previsto nel bando sulla base dell’art. 11, comma 1, del Codice Appalti.

La norma distingue tra tutele economiche e tutele normative: ragionevolmente, considera equivalenti le tutele economiche quando siano “almeno pari” (articolo 4, comma 4) a quelle di cui al CCNL inserito nel bando di gara, con riferimento specifico alle seguenti voci (articolo 4, comma 2):

  • retribuzione tabellare annuale;
  • indennità di contingenza;
  • EDR;
  • eventuali mensilità aggiuntive;
  • eventuali ulteriori indennità previste.

In sostanza, ed in estrema sintesi, i minimi retributivi non possono essere inferiori a quelli del CCNL indicato.

Per quanto riguarda le tutele normative, il Legislatore riporta (articolo 4, comma 3) un lungo elenco di istituti (14) rispetto ai quali considerare equivalenti le tutele normative laddove gli scostamenti su tali voci risultino “marginali”; tuttavia, il Legislatore rinvia a un decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro novanta giorni, per una definizione più dettagliata in ordine ai criteri da adottare per la definizione della “marginalità”.

Tale impostazione presenta almeno due aspetti meritevoli di attenzione:

  • alcuni istituti risultano irrilevanti o comunque rivestono scarsa importanza, se e quando presenti: si pensi al lavoro supplementare o alle clausole elastiche relative al lavoro a tempo parziale. 
    Altri istituti indicati, come il periodo di prova o il periodo di preavviso, incidono in maniera davvero poco significativa ai fini della gestione di un appalto, tanto più che spesso i lavoratori impiegati derivano dalla gestione precedente, e in tali casi l’assunzione non è soggetta a periodo di prova per ovvie ragioni.
  • alcuni istituti, come la previdenza complementare (definita “integrativa” nel testo di legge), l’assistenza sanitaria integrativa e la bilateralità hanno invece natura economica, in taluni casi anche molto importante (si pensi ai possibili effetti negativi di una assicurazione sanitaria che non copre determinati eventi gravi, diversamente da quella prevista invece nel CCNL indicato nel bando, oppure ad una evasione o elusione, di lunga durata, dei versamenti ai fondi di previdenza complementare). Su tale aspetto sia Assoambiente che altri soggetti avevano chiesto formalmente la modifica del testo di legge, nel senso di inserire tali istituti nel concetto di “retribuzione minima”.

 

Inoltre, le disposizioni normative spesso non sono facilmente comparabili ai fini di una valutazione circa la “marginalità dello scostamento”.

La “dichiarazione di equivalenza” dovrà essere trasmessa in sede di presentazione dell’offerta, e gli enti appaltanti saranno tenuti a verificarla “prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione” (articolo 5, commi 1 e 2).

***

In conclusione, il testo definitivamente approvato, e in vigore da inizio anno, sembra aver definito un quadro normativo adeguato alle esigenze di corretta concorrenza e legalità, soprattutto se paragonato con i testi circolati precedentemente, i quali presentavano numerose ambiguità.

Certo è che nel settore dei Servizi Ambientali i margini per applicare contratti collettivi diversi da quello maggiormente diffuso sembrano praticamente inesistenti, se la scelta del contratto da applicare sarà svolta in buona fede e attuando i nuovi criteri di legge.

Si invitano ad ogni modo le aziende associate ad informare tempestivamente l’Associazione qualora venissero a conoscenza di dubbi in merito da parte di stazioni appaltanti o addirittura di indicazioni errate nei bandi di gara, ai fini di un tempestivo intervento, nelle forme ritenute più idonee di volta in volta.

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Pubblicati dati sul tasso di utilizzo di materiali circolari in Europa

Pubblicati dati sul tasso di utilizzo di materiali circolari in Europa

Lo scorso 6 gennaio 2025, l'Agenzia europea per l'ambiente (EEA) ha pubblicato dati aggiuntivi sul tasso di utilizzo dei materiali circolari (CMUR) in Europa. 

Il Report evidenzia che l'UE non è attualmente sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo che si è data di raddoppiare l'uso di materiali riciclati, in termini di quota dell'uso totale del materiale dell'economia, tra il 2020 e il 2030, come stabilito nel Piano d'azione dell'economia circolare del 2020. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/009/SAEC-NOT/FA del 13.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/009/SAEC-NOT/FA

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Lo scorso 6 gennaio 2025, l'Agenzia europea per l'ambiente (EEA) ha pubblicato dati aggiuntivi sul tasso di utilizzo dei materiali circolari (CMUR) in Europa.

Il Report evidenzia che l'UE non è attualmente sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo che si è data di raddoppiare l'uso di materiali riciclati, in termini di quota dell'uso totale del materiale dell'economia, tra il 2020 e il 2030, come stabilito nel Piano d'azione dell'economia circolare del 2020. 

Il CMUR misura la circolarità dei materiali nell'economia e si riferisce alla quota della quantità totale di materiale utilizzato nell'economia che è rappresentato dai rifiuti riciclati. Aumentare il CMUR (aumentare la quantità di rifiuti riciclati o diminuendo la quantità di materiale utilizzato) ridurrebbe la quantità di materiale primario estratto per la produzione e gli impatti negativi associati sull’ambiente e sul clima. Una riduzione della dipendenza dell’UE dalle risorse primarie, in particolare i materiali importati, ne aumenterebbe l’autonomia strategica. In questo modo, l'UE aumenterebbe la sua capacità di soddisfare le proprie esigenze, senza fare affidamento sui Paesi terzi. 

Sebbene, secondo il Report, il CMUR dell’UE sia leggermente aumentato negli ultimi 13 anni - dal 10,7% nel 2010 all’11,8% nel 2023 – il valore registrato è ancora basso, indicando che l’economia è ancora per lo più lineare. Questa tendenza è dovuta principalmente all'aumento degli sforzi di riciclaggio dei rifiuti, trainati dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio dell'UE. Nel frattempo, il consumo di materiali domestici è rimasto stabile.

Tra i Paesi dell’UE si osservano considerevoli differenze nei CMUR, che vanno dal 30,6% (nei Paesi Bassi) all'1,3% (in Romania), per quanto di interesse, si evidenzia che in Italia nel 2023 oltre il 20% di materiale utilizzato era materiale riciclato.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla pubblicazione dell’EEA disponibile qui.

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Arriva Trump, la sostenibilità va bene, ma solo se conviene

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Il Foglio

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Scarti di produzione, parte in Emilia la piattaforma per gli scambi tra aziende

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Il Sole 24 Ore

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ASSOAMBIENTE 10 gennaio 2025

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Bando MASE per valutazione impronta ambientale

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un Bando, con il decreto direttoriale 3 dicembre 2024 n. 33, per la realizzazione di progetti per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti, necessari ai fini dell’adesione allo Schema nazionale volontario denominato “Made Green in Italy. 

Lo sportello per la presentazione delle istanze sarà attivo fino al 3 febbraio 2025. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/008/SAEC-FIN/CS del 09.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025-008_SAEC-FIN_CS

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), al fine di incentivare l’adesione allo schema nazionale volontario denominato “Made Green in Italy” da parte delle aziende italiane, ha pubblicato un Bando, con il decreto direttoriale 3 dicembre 2024 n. 33, per la realizzazione di progetti per la valutazione dell’impronta ambientale dei prodotti, necessari ai fini dell’adesione allo Schema “Made Green in Italy.

La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta complessivamente a € 114.000 e per ciascuna proposta progettuale ammessa è previsto un contributo a fondo perduto entro il limite massimo di € 10.000.

Il contributo potrà finanziare progetti per la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti, allo scopo di poter ottenere la certificazione. Possono partecipare esclusivamente imprese che realizzano prodotti (beni e servizi) classificabili come "Made in Italy" ovvero originari dell'Italia. I progetti presentati devono avere una durata di 7 mesi a decorrere dalla data di avvio.

Lo sportello per la presentazione delle istanze sarà attivo dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2025, fino alle ore 20:00 del 3 febbraio 2025. Il soggetto richiedente può presentare domanda per il contributo solo ed esclusivamente via PEC all’indirizzo dedicato programmicertificazione@pec.mase.gov.it.

Per quanti interessati alla pagina internet del MASE dedicata all’iniziativa (disponibile qui) è possibile scaricare il Bando e i relativi allegati.

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“Impianti Aperti on the road” di Assoambiente – aperte candidature 2025

“Impianti Aperti on the road” di Assoambiente – aperte candidature 2025

Al via l’edizione 2025 di “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità” di Assoambiente, la campagna di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie alla corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa - che anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio del MASE e ISPRA-SNPA - dovranno manifestare la propria adesione entro il 12 febbraio 2025.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/007/SAEC-COM/CO del 09.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025-007_SAEC-COM_CO

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Al via l’edizione 2025 di “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità” di Assoambiente, la campagna di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie alla corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

Ogni mese, verrà data l’opportunità ad un impianto di aprire le sue porte per consentire la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e, in particolare, studenti interessati. L'obiettivo di queste visite è promuovere una cultura consapevole sulla gestione dei rifiuti e condividere conoscenze fondamentali sulle tecnologie utilizzate a livello operativo e per i controlli. Le aziende interessate, oltre alla visita all’impianto, saranno supportate nell’organizzazione, nella stessa giornata, di un evento informativo su argomenti di interesse specifico (ad esempio: norme in discussione a livello nazionale e europeo, ARERA, bilancio di sostenibilità, certificazioni, gestione del rischio).

Sia online che offline, sarà offerta un'ampia copertura degli eventi in programma, raggiungendo un pubblico sempre più vasto interessato al settore della gestione dei rifiuti. Sui canali social ufficiali dell’Associazione saranno condivisi con la comunità online aggiornamenti, notizie e informazioni cruciali.

Assoambiente, con il suo impegno costante nella diffusione di notizie e informazioni cruciali nel campo del waste management, ha già ottenuto il patrocinio del MASE e di ISPRA-SNPA.

Le Aziende interessate all'iniziativa dovranno manifestare la propria adesione all’iniziativa entro il 12 febbraio 2025 scrivendo a assoambiente@assoambiente.org (specificando nell'oggetto “IMPIANTI APERTI ON THE ROAD” Edizione 2025 - Adesione). Le date calendarizzate dall'Associazione “Ogni mese un Impianto” sono indicativamente: Febbraio (19-21); Marzo (14-15); Aprile (16-17); Maggio (15-16); Giugno (19-20); Luglio (10-11); Settembre (18-19); Ottobre (16-17); Novembre (19-20); Dicembre (17-18).

Le Aziende che desiderano aprire gli impianti per la Giornata mondiale dell'Ambiente prevista per il 5 giugno 2025, potranno comunque richiedere all'Associazione il logo dell'iniziativa e partecipare alle attività di comunicazione dell'evento (inviare email a: t.colin@fise.org).

Al seguente link ulteriori informazioni in relazione non solo all’iniziativa 2025 ma anche alle edizioni precedenti.

Per informazioni rivolgersi alla D.ssa Colin, Responsabile Comunicazione ed eventi Assoambiente (t.colin@fise.org

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ARERA - adottato lo schema tipo di bando di gara - applicazione dal 1° gennaio 2026

ARERA - adottato lo schema tipo di bando di gara - applicazione dal 1° gennaio 2026

L’ARERA ha pubblicato la Delibera 596/2024/R/RIF con cui è stato approvato lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (o singoli servizi).

Lo schema tipo di bando di gara si applicherà alle procedure a evidenza pubblica che siano avviate a far data dal 1° gennaio 2026.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/006/SA-ARE/TO del 09.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/006/SA-ARE/TO

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L’ARERA ha pubblicato la Delibera 596/2024/R/RIF con cui è stato approvato lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (o singoli servizi).

Lo schema tipo di bando di gara si applicherà alle procedure a evidenza pubblica che siano avviate a far data dal 1° gennaio 2026.

Come anticipato nelle consultazioni in materia, lo schema di bando tipo si concentra sui contenuti minimi regolatori dei bandi di gara, che trovano applicazione alle procedure a evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli operatori che, all’esito della gara, si configurino come “gestore integrato” o “gestore” del servizio rifiuti secondo le definizioni contenute nella metodologia tariffaria pro tempore vigente.

Lo schema di ARERA riguarda solo gli elementi del bando di gara che appaiono idonei a riflettere le peculiarità tecniche, economiche e industriali del servizio di gestione dei rifiuti urbani e identificati come segue: 

  • disposizioni introduttive;
  • ambito di applicazione; 
  • definizioni;  
  • perimetro del servizio da affidare; 
  • documentazione di gara; 
  • durata dell’affidamento; 
  • condizioni di partecipazione; 
  • valore dell’affidamento; 
  • criterio di aggiudicazione e disciplina dell’offerta; 
  • parte tecnica dell’offerta e relativi criteri di valutazione; 
  • parte economica dell’offerta e relativi criteri di valutazione;
  • misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale
     

Alla luce della necessità di garantire un efficace coordinamento tra regolazione tariffaria pro tempore vigente e lo schema tipo del bando di gara, la disciplina dei documenti di gara (PEFA di gara e PEFA di offerta) troverà compimento nel corso del 2025, anno in cui verranno fatti gli ulteriori approfondimenti per l’adozione della metodologia tariffaria per il terzo periodo regolatorio (MTR-3).

Considera l’importanza e l’impatto dello schema di bando di gara l’Autorità prevederà l’organizzazione di specifiche riunioni del Tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie locali e focus group con gli stakeholders, anche in ordine ai profili più rilevanti di coordinamento con la disciplina generale sui contratti pubblici.

Nel far rinvio alla Delibera ARERA ed al suo allegato A, entrambi allegati alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni e rimandiamo a successive comunicazioni per eventuali iniziative associative.

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2025 | Nuova Edizione per Impianti aperti on the Road | Il viaggio per la sostenibiità.

2025 | Nuova Edizione per Impianti aperti on the Road | Il viaggio per la sostenibiità.

Con “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità, ASSOAMBIENTE ha lanciato nel 2024 l’upgrade di "Impianti Aperti", la campagna di sensibilizzazione realizzata dall’Associazione dal 2019 per promuovere la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie alla corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

IMPIANTI APERTI ON THE ROAD: UNA NUOVA EDIZIONE
L'edizione 2025 di "Impianti Aperti on the road" prevede un ruolo sempre più attivo di Assoambiente per le visite programmate negli gli impianti industriali. 
Ogni mese, verrà data l’opportunità ad un impianto di aprire le sue porte per consentire la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e, in particolare, studenti interessati.
L'obiettivo di queste visite è promuovere una cultura consapevole nella gestione dei rifiuti e condividere conoscenze fondamentali sulle tecnologie utilizzate, i processi di monitoraggio, le autorizzazioni normative e il controllo delle emissioni. In questo contesto, Assoambiente metterà a disposizione la propria competenza e l'esperienza per stimolare il dialogo e il confronto costruttivo.
Inoltre, le aziende coinvolte potranno richiedere di unire alla visita all’impianto anche la possibilità di usufruire di un corso formativo su argomenti di interesse specifico. Le tematiche potrebbero includere aspetti relativi alla sicurezza, alle tariffe ARERA, al bilancio di sostenibilità, alle certificazioni, alla gestione del rischio e alle strategie di comunicazione ambientale.

PATROCINI E COMUNICAZIONE
Assoambiente, con il suo impegno costante nella diffusione di notizie e informazioni cruciali nel campo del waste management, ha già ottonuto il patrocinio del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente).           

Sarà garantita alla campagna di comunicazione una copertura estesa delle attività promosse attraverso i media nazionali e locali. Sia online che offline, sarà offerta un'ampia copertura degli eventi in programma, raggiungendo un pubblico sempre più vasto interessato al settore della gestione dei rifiuti.
Sui canali social ufficiali dell’Associazione saranno condivisi con la comunità online aggiornamenti, notizie e informazioni cruciali.

IMPIANTI APERTI - EDIZIONI PRECEDENTI 
Edizione 2019: 9 impianti partecipanti in presenza. 
Edizione 2020: 20 video - Guarda la Playlist
Edizione 2021: 33 video - Guarda la Playlist
Edizione 2022: 10 video - Guarda la Playlist
Edizione 2023:   5 video - Guarda la Playlist
Edizione 2024:   9 video - Guarda la Playlist

IPOTESI DI REALIZZAZIONE 
Obiettivo: promuovere la cultura della gestione dei rifiuti e condividere conoscenze su tecnologie, monitoraggi, autorizzazioni e controllo delle emissioni. Assoambiente mette a disposizione il suo know-how per animare il confronto supportando le Aziende coinvolte nella realizzazione di:

a) Visita dell'impianto con la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e/o studenti. 
b) Seminario su tematiche di interesse per l’azienda aderente e/o territorio
c) Corso formativo su tematiche di interesse dell'Azienda coinvolta quali ad esempio: sicurezza, tariffe ARERA, bilancio di sostenibilità, certificazioni, risk management, comunicazione. 

CRONOPROGRAMMA
Le Aziende interessate all'iniziativa dovranno manifestare la propria adesione all’iniziativa entro il 12 Febbraio 2025 - assoambiente@assoambiente.org (specificando nell'oggetto “IMPIANTI APERTI ON THE ROAD” Edizione 2025 - Adesione).

Le date calendarizzate dall'Assocazione “Ogni mese un Impianto” sono indicativamente:

Febbraio (19-21)
Marzo (14-15) 
Aprile (16-17) 
Maggio (15-16) 
Giugno (19-20) 
Luglio (10-11)
Settembre (18-19) 
Ottobre (16-17)
Novembre (19-20)
Dicembre (17-18)

LOGO PROGETTO
Le Aziende che desiderano aprire gli impianti per la Giornata mondiale dell'Ambiente prevista per il 5 giugno 2025, potranno comunque richiedere all'Associazione il logo dell'iniziativa e partecipare alle attività di comunicazione dell'evento (inviare mail a: t.colin@fise.org).

Il viaggio Assoambiente per la sostenibilità è un’occasione di promozione e condivisione delle migliori pratiche. 
Insieme all’Associazione si può contribuire concretamente alla sfida della sostenibilità ambientale per sconfiggere i pregiudizi e lo stigma sulle attività del settore. 

REFERENTI PROGETTO:
Teresa Colin Comunicazione ed eventi - t.colin@fise.org 
Marco Catino Ufficio Stampa - redazione@fise.org 
Sabrina Poggi Social Media Manager - s.poggi@sabrinapoggi.com

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Rifiuti, Comuni e gestori: “Bene bando tipo ARERA, ora serve prassi applicativa”

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Ricicla News

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2025/005/SA-LAV/MI

2025/005/SA-LAV/MI

Si allega il Decreto del Ministero del Lavoro n. 199 del 19 dicembre 2024, recante la nomina dei componenti il Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà settore servizi ambientali, in attuazione dell’articolo 36 del d. lgs. n. 148/2015.

Il Comitato Amministratore, le cui competenze sono elencate nell’articolo 36 citato, è composto pariteticamente da rappresentanti delle aziende e dei lavoratori (cinque + cinque: uno per ciascuna associazione datoriale e sindacale, con l’eccezione di Utilitalia e FIT-CISL che ne hanno due), oltre che da un rappresentante ciascuno per il Ministero del Lavoro e per il Ministero dell’Economia, entrambi con qualifica di dirigente, oltre che in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti per tutti i componenti del Comitato.

I membri del Comitato Amministratore (confermati, rispetto al mandato precedente, sette componenti su dieci, vedi elenco nell’articolo 1 del Decreto) rimarranno in carica per quattro anni (articolo 36, commi 2 e 3, del d. lgs n. 148/2015); ad essi non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. 

Per Assoambiente è confermata, come da delibera del Consiglio Direttivo Rifiuti Urbani del 12 giugno 2024, la partecipazione del sottoscritto Donatello Miccoli in qualità di “esperto”; si ribadisce a tutte le aziende la massima disponibilità personale con riferimento a ogni possibile questione che possa riguardare il Fondo. 

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2025/004/SA-LAV/MI

2025/004/SA-LAV/MI

Facendo seguito alla circolare n. 355/2024 del 18 dicembre u.s., si sollecitano le imprese che non lo abbiano già fatto a fornire riscontro in ordine alla partecipazione, o meno, alla riunione in oggetto fissata per 

giovedì 16 gennaio 2025 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 

in presenza presso la sede della FISE in Roma, via del Poggio Laurentino 11 (Roma EUR)

inviando una comunicazione entro lunedì 13 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica d.miccoli@fise.org 

Al termine dell’incontro sarà offerto un “Light lunch”.

L’occasione sarà utile, inoltre, per un primo confronto in ordine a:

  • il decreto legislativo correttivo del Codice degli Appalti, pubblicato lo scorso 31 dicembre (d. lgs. n. 209/2024), con riferimento all’Allegato I.01 recante le modalità di individuazione, per le stazioni appaltanti, del CCNL di riferimento nonché dell’attuazione del principio di “Equivalenza delle tutele”, che consente, a determinate condizioni, l’applicazione di un diverso CCNL di settore;
  • alcuni contenuti della recente legge 13.12.2024, n. 203 nota come “Collegato Lavoro”; come noto, infatti, tale legge contiene disposizioni innovative in materia, ad esempio, di “contratti stagionali a tempo determinato” (articolo 11), “durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato” (articolo 13), “dimissioni per fatti concludenti a seguito di prolungata assenza ingiustificata” (articolo 19), che incidono direttamente sulle previsioni in materia contenute nel CCNL Servizi Ambientali.

 

Sui singoli argomenti seguiranno specifiche informative dell’Associazione.

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ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pubblicazione Delibere su geolocalizzazione, abrogazione cat. 3-bis e iscrizione Albo

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pubblicazione Delibere su geolocalizzazione, abrogazione cat. 3-bis e iscrizione Albo

L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato le seguenti quattro delibere:

  • Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 su sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi;
  • Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024 su abrogazione della categoria 3-bis dell’albo;
  • Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 su autotrasporto di merci con iscrizioni alle categorie 4 e 5 dell’Albo (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015);
  • Deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2024 su “modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del DM n. 120/2014 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017).
     

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/003/SAEC-ALB/LE del 08.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/003/SAEC-ALB/LE

2025/003/SAEC-ALB/LE

L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato le seguenti quattro delibere, firmate il 19 dicembre 2024 riguardanti, rispettivamente:

  • Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”;
     
  • Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024 recante “Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali”;
     
  • Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 recanteCriteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015)”;
     
  • Deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2024 recante “Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017).
     

Si riporta in allegato una sintesi dei principali contenuti di ciascuna Deliberazione e le Deliberazioni appena pubblicate.

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2025/002/SA-LAV/MI

2025/002/SA-LAV/MI

Lo scorso 9 dicembre l’INPS ha emanato l’allegato Messaggio, recante istruzioni relativa alla nuova procedura di presentazione della domanda per assegno di integrazione salariale.

La procedura, da svolgere attraverso una piattaforma innovativa, prevede una modalità di compilazione della domanda “semplificata e fortemente assistita” come definita dallo stesso Istituto.

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“Assolto dopo dieci anni, ma ho perso il sonno”

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il Giornale

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Corte dei disastri: le vittime silenziose della giustizia contabile

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Il Foglio

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RENTRi – Iscrizione e prossimi adempimenti

RENTRi – Iscrizione e prossimi adempimenti

In vista dell’ormai prossima partenza del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti Rentri (13 febbraio 2025) sul sito www.rentri.gov.it sono stati pubblicati ulteriori e specifici video tutorial che guidano l’operatore nei principali adempimenti e relative scadenze.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/001/SAEC-NOT/LE del 02.01.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2025/001/SAEC-NOT/LE

2025/001/SAEC-NOT/LE

In vista dell’ormai prossima partenza del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRi) ricordiamo i principali adempimenti e relative scadenze.

Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi gli operatori (stimati in circa 70 mila), rientranti in queste categorie:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
     

Relativamente al Registro di carico e scarico si fa presente che dal 13 febbraio 2025 i soggetti di cui sopra soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale (anche la vidimazione è digitale utilizzando il servizio delle CCIAA accessibile tramite il RENTRI), utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Relativamente al Formulario di identificazione dei rifiuti si fa presente che dal 13 febbraio 2025 tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRi.

Per maggiori informazioni di seguito potete consultare i tutorial e le presentazioni presenti sul sito RENTRi:

Il video tutorial spiega come effettuare l'accesso all'area riservata Operatori del RENTRi e procedere all'iscrizione affiancando l’operatore con dettagliate indicazioni su ogni campo necessario per completare l’iscrizione;

La presentazione fornisce indicazioni per capire come cambia la gestione del FIR, quali sono i nuovi obblighi e le tempistiche, chi deve utilizzare il FIR digitale e chi può utilizzare il nuovo modello cartaceo, quando i dati del FIR vanno trasmessi al RENTRi e quali servizi di supporto mette a disposizione degli utenti il RENTRi per accompagnare gli utenti in questo cambiamento;

La presentazione fornisce indicazioni per capire i cambiamenti che ci saranno nella tenuta del registro, i nuovi obblighi e le tempistiche (es. passaggio dal cartaceo al digitale). Vengono fornite informazioni in merito alla trasmissione al RENTRi dei dati contenuti nel registro e ai servizi di supporto che il RENTRi mette a disposizione degli utenti per accompagnarli in questo cambiamento.

Come già evidenziato nelle nostre precedenti comunicazioni in materia, ricordiamo che la progressiva transizione della tracciabilità dal cartaceo al digitale introdotta dalla disciplina RENTRi presuppone, soprattutto da parte dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRi, una profonda conoscenza di tutta la disciplina su cui si fonda il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si articola, tra l’altro, in decreti attuativi, decreti direttoriali recanti la regolamentazione delle “modalità operative” e delle istruzioni per la compilazione sia cartacea che digitale dei nuovi modelli di registri di carico e scarico e formulario di trasporto (documenti tutti presenti sul sito RENTRi) che, a partire dal 13 febbraio 2025 andranno a sostituire quelli attualmente vigenti.

Nel rimanere a disposizioni per informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per aggiornamenti ed eventuali iniziative associative.

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Consultazione MASE per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati

Consultazione MASE per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati

È stata pubblicata on-line, nella sezione La DG informa del c.d. portale Bonifiche (bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/), la consultazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati (art. 264, comma 2-bis, D.lgs. n. 152/2006)La consultazione terminerà il prossimo 31 gennaio 2025.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/367/SAEC-SUO/PE del 31.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/367/SAEC-SUO/PE

2024/367/SAEC-SUO/PE

È stata pubblicata on-line, nella sezione La DG informa del c.d. portale Bonifiche (bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/), la consultazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per la modifica degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati (art. 264, comma 2-bis, D.lgs. n. 152/2006).

L’articolo 264, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006, disciplina la procedura per le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati. In particolare, è previsto che esse sono adottate con decreto del MASE, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, previo parere dell’Ispra, sentita la Conferenza unificata.

A riguardo il MASE, con il supporto di ISPRA e dell’ISS, ha predisposto i seguenti testi normativi oggetto della presente consultazione:

  • Schema Allegato II, recante “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati”, che costituisce una proposta di sostituzione del vigente Allegato II al Titolo V, Parte quarta, D.lgs. n. 152/ 2006;
  • Schema Allegato II Bis, recante “Criteri generali per la caratterizzazione ambientale delle aree marine all’interno dei siti di interesse nazionale”, di nuova introduzione, ma che nella sostanza costituisce completamento dei criteri di caratterizzazione (di cui all’Allegato II) riferiti alle aree marine;
  • Schema Allegato III, recante “Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’emergenza, operativa o permanente), nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili”, che costituisce una proposta di sostituzione del vigente Allegato III al Titolo V, Parte quarta, D.lgs. n. 152/2006;
  • Schema Allegato V, recante “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti”, che costituisce una proposta di sostituzione del vigente Allegato 5 al Titolo V, Parte quarta, D.lgs. n. 152/2006;
  • proposta di modifica della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per il parametro “amianto”, con relativa illustrazione tecnica.
     

La consultazione terminerà il prossimo 31 gennaio 2025.

Per quanti interessati a partecipare, le osservazioni dovranno essere inviate al Ministero nel rispetto delle seguenti modalità:

  • le Osservazioni devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi mail: ussri-7@mase.gov.it e ecb@pec.mase.gov.it;
  • nell’oggetto della mail deve essere indicato “Osservazioni modifica allegati bonifica”;
  • le Osservazioni devono essere articolate per paragrafi, indicando in ogni paragrafo il documento ed il paragrafo del documento oggetto dell’osservazione (per es. Allegato 2, § 1 Premessa).
     

Al fine di poter predisporre il contributo associativo per partecipare alla consultazione in materia, chiediamo gentilmente a quanti interessati, di inviare i propri contributi anche all’indirizzo e.perrotta@fise.org entro il 24 gennaio 2025.

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VAS del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – consultazione MASE fino al 03.02.2025

VAS del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – consultazione MASE fino al 03.02.2025

Come riportato nella news pubblicata lo scorso 23 dicembre sul sito del MASE, il Ministero ha avviato la consultazione pubblica per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. 

Come riportato sul sito del Ministero “nell’aggiornamento delle politiche e misure contenute nel Piano una particolare attenzione è stata data alla loro realizzabilità e alla esigenza di coniugare la sicurezza energetica, l’accessibilità dei costi dell’energia, la sostenibilità economica e sociale della transizione energetica, anche attraverso un approccio maggiormente volto alla diversificazione delle soluzioni tecnologiche disponibili per la decarbonizzazione”.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/366/SAEC-ENE/PE del 30.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/366/SAEC-ENE/PE

2024/366/SAEC-ENE/PE

Nel mese di gennaio 2024 la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del MASE, in qualità di Autorità proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di scoping del Piano (v. circolare Assoambiente n. 054/2024), conclusasi con l’elaborazione del parere sul rapporto preliminare, emanato il 14 marzo 2024.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) è uno strumento di pianificazione nazionale a supporto delle istituzioni nazionali, regionali e locali per fornire loro una base comune di dati, informazioni e metodologie di analisi utile alla definizione dei percorsi settoriali e/o locali con l’obiettivo di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale. Il Piano si struttura in 5 linee d’intervento, che si svilupperanno in maniera integrata: dalla decarbonizzazione all’efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell’energia, della ricerca, dell’innovazione e della competitività.

Come riportato nella news pubblicata lo scorso 23 dicembre sul sito del MASE, “nell’aggiornamento delle politiche e misure contenute nel Piano una particolare attenzione è stata data alla loro realizzabilità e alla esigenza di coniugare la sicurezza energetica, l’accessibilità dei costi dell’energia, la sostenibilità economica e sociale della transizione energetica, anche attraverso un approccio maggiormente volto alla diversificazione delle soluzioni tecnologiche disponibili per la decarbonizzazione”.

L’11 dicembre 2024 la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del MASE ha trasmesso la documentazione per la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006. La proposta di Piano, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e la Valutazione di Incidenza sono disponibili al link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10421 del portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del MASE.

La consultazione avrà una durata di 45 giorni a partire dal 20 dicembre 2024, data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica all'indirizzo VA@PEC.mite.gov.it.

Al fine di poter predisporre il contributo associativo per partecipare alla consultazione in materia, chiediamo gentilmente a quanti interessati, di inviare i propri contributi anche all’indirizzo e.perrotta@fise.org entro il 24 gennaio 2025.

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Chiarimenti in ordine all’applicazione della disciplina dei sistemi di geolocalizzazione

Chiarimenti in ordine all’applicazione della disciplina dei sistemi di geolocalizzazione

In ordine all’applicazione della disciplina dei sistemi di geolocalizzazione, sebbene il DM 253/2024 ne ha individuato le caratteristiche ai fini della tracciabilità dei rifiuti, relativamente alle tempistiche per la presenza di tali sistemi sui mezzi di trasporto rifiuti da parte dei soggetti obbligati, si attende ancora la delibera del Comitato Albo Nazionale Gestori Rifiuti sulla definizione delle modalità e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere relative alla categoria 5 dell'Albo (art. 17 del DM n. 59/2023).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/365/SAEC-NOT/LE del 23.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/365/SAEC-NOT/LE

2024/365/SAEC-NOT/LE

In ordine all’applicazione della disciplina dei sistemi di geolocalizzazione, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti, anche per far seguito alle richieste pervenute da alcune aziende associate.

Il comma 16 del DM n. 59/2023 ha stabilito che “i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRi che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato ai sensi di quanto previsto dall’art. 188-bis, comma 3, lett. b) e comma 4 lett. c) del D.lgs. n. 152/2006”.

Con il Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 (cfr. circolare Assoambiente n. 353 del 16 dicembre scorso) il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), in ottemperanza ai contenuti dell’art. 16 del DM n. 59/2023, ha individuato le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti e ha stabilito il termine (13 febbraio 2027) per l’avvio dell’acquisizione dei tracciati dei percorsi.

Relativamente alle tempistiche in ordine alla presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto rifiuti da parte dei soggetti obbligati, se è vero che l’art. 17 del menzionato DM n. 59/2023 recita che “A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento [n.d.r. 15 dicembre 2024], la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento”, è però il comma 2 dello stesso articolo che stabilisce che “Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalità e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere”. 

Anticipiamo che ad oggi si attende ancora la pubblicazione della delibera del Comitato dell’Albo, attualmente in discussione presso lo stesso Comitato.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, si rimanda a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.

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Ampliamento Discariche – valutazioni ampia del fattore “pressione” ambientale

Ampliamento Discariche – valutazioni ampia del fattore “pressione” ambientale

Con la sentenza dell’11 ottobre 2024, n. 8145 il Consiglio di Stato ha statuito che gli Enti locali competenti possono vietare a un’impresa di ampliare una discarica se l’intervento determina una pressione ambientale eccessiva sul territorio, anche se non prevede un aumento del consumo di suolo.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/364/SAEC-NOT/TO del 23.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/364/SAEC-NOT/TO

2024/364/SAEC-NOT/TO

Con la sentenza dell’11 ottobre 2024, n. 8145 il Consiglio di Stato ha statuito che gli Enti locali competenti possono vietare a un’impresa di ampliare una discarica se l’intervento determina una pressione ambientale eccessiva sul territorio, anche se non prevede un aumento del consumo di suolo.

I giudici si pronunciano così sul cd. “fattore di pressione” previsto dal Piano gestione rifiuti della Regione Lombardia, ossia quel criterio che impedisce la realizzazione di discariche nel caso di superamento di un determinato rapporto tra la volumetria degli impianti esistenti e la superficie territoriale su cui l’impianto ricade.

Il Collegio afferma che la decisione di applicare il fattore di pressione agli impianti esistenti a prescindere dall’ulteriore consumo di suolo non si rivela affatto una scelta irragionevole ed anzi è congrua rispetto alle esigenze connesse ad una corretta gestione ambientale del territorio”, cosicché viene ritenuto legittimo il provvedimento con cui la Provincia di Brescia, sulla base di quanto previsto dalla Regione nel Piano di gestione dei rifiuti, aveva rigettato l’istanza di ampliamento di una discarica presentata da una società anche se il progetto non prevedeva il consumo di ulteriore suolo ma solo un mero rimodellamento della sommità dell’invaso.

Nel far rinvio alla sentenza, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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FEAD 200th NEWSLETTER! 23 DECEMBER 2024.pdf

FEAD 200th NEWSLETTER! 23 DECEMBER 2024.pdf

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 200 del 23 dicembre 2024.

Buona lettura.

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ASSOAMBIENTE 20 dicembre 2024

ASSOAMBIENTE 20 dicembre 2024 {related_entries id="fotogallery_allegata"}

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Chiusura Uffici |  Festività

Chiusura Uffici  |  Festività

Gli uffici rimarranno chiusi per le Festività dal 24 dicembre al 6 gennaio prossimo. 

Gli uffici riapriranno il 7 gennaio 2025.

La Redazione Augura a Tutti un Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo!

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Nuove collaborazione Assoambiente a supporto delle imprese su bandi formazione e processi innovazione

Nuove collaborazione Assoambiente a supporto delle imprese su bandi formazione e processi innovazione

Per ampliare la gamma dei servizi agli associati da quest’anno Assoambiente ha avviato una collaborazione con un team di consulenti al fine di supportare le aziende associate su alcune tematiche di interesse, in merito alle quali recentemente era stato richiesto l’intervento dell’Associazione. 

La prima occasione utile per iniziare tale collaborazione si è presentata con la pubblicazione del nuovo Decreto Fondo Nuove Competenze finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/363/SAEC-COM/GR del 20.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/363/SAEC-COM/GR

2024/363/SAEC-COM/GR

Per ampliare la gamma dei servizi agli associati da quest’anno Assoambiente ha avviato una collaborazione con un team di consulenti al fine di supportare le aziende associate su alcune tematiche di interesse, in merito alle quali recentemente era stato richiesto l’intervento dell’Associazione. 

I temi sono diversi e riguardano bandi per la formazione, i processi di innovazione in genere fino alla possibilità di depositare brevetti che facilitano l’accesso ai crediti di imposta riconosciuti per le attività di ricerca e sviluppo. 

La prima occasione utile per iniziare tale collaborazione si è presentata con la pubblicazione del nuovo Decreto Fondo Nuove Competenze (vedi qui) finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

Per raggiungere questi obiettivi sono stanziati 730 milioni di euro e la data di scadenza di presentazione progetti al ministero è il prossimo 15 febbraio 2025. Considerando il tempo tecnico per implementare i possibili progetti, è necessario attivarsi entro il 20 gennaio 2025 per avviare accordi e convenzioni con le aziende interessate. 

La struttura di Assoambiente nella persona di Lorenzo Gradi (l.gradi@fise.org) è a disposizione vostra e dei vostri uffici per organizzare gli incontri, anche sul territorio. 

A parte l’occasione presentata dal nuovo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per avere una idea sulle attività messe a disposizione delle aziende e le relative modalità di erogazione, si allega la documentazione di presentazione delle aziende consulenti e, per un approccio sintetico al tema, si rimanda al talk ambiente che è stato registrato durante la Fiera Ecomondo 2024 (disponibile al seguente link).

Nel rimanere a disposizione per ogni esigenza in materia, rimandiamo ai file allegati per ulteriori approfondimenti.

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Sentenza Corte Giustizia europea - Impianti Aia fuori norma, illegittime proroghe attività

Sentenza Corte Giustizia europea - Impianti Aia fuori norma, illegittime proroghe attività

Sono illegittime per l'Unione europea le prolungate proroghe concesse al gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) per mettersi a norma con le prescrizioni imposte nell'autorizzazione. 

È questo uno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 25 giugno 2024, n. C-626/22 relativa alla autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata a uno stabilimento industriale italiano.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/362/SAEC-GIU/LE del 20.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/362/SAEC-GIU/LE

2024/362/SAEC-GIU/LE

Sono illegittime per l'Unione europea le prolungate proroghe concesse al gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) per mettersi a norma con le prescrizioni imposte nell'autorizzazione. 

È questo uno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 25 giugno 2024, n. C-626/22 relativa alla autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata a uno stabilimento industriale italiano. 

I Giudici europei hanno evidenziato come l'articolo 8 paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (recepita in Italia con il Titolo III-bis della Pate II del D.lgs. n. 152/2006), obbliga il gestore, nel caso in cui l'impianto non rispetti le condizioni dell'autorizzazione, “ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie” per tornare in conformità a quanto prescritto. 

Pertanto, si legge nella Sentenza, la normativa nazionale che ha concesso al gestore una serie prolungata di proroghe per uniformarsi alle prescrizioni ambientali impostegli, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, si pone in contrasto con le disposizioni della direttiva europea. 

Quest’ultima inoltre, all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, stabilisce che qualora l'attività dell'installazione interessata presenti tali pericoli, in ogni caso, l'esercizio di tale installazione deve essere sospeso”.

Infine la Corte Ue, in ottemperanza alla Direttiva 2010/75/UE, ha sostenuto che, “ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi di tale direttiva, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione”.

Si rinvia alla Sentenza della Corte di Giustizia europea, in allegato, per ogni approfondimento.

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EURIC newsletter december 2024

EURIC newsletter december 2024

Si rende disponibile la newsletter mensile prodotta da EuRIC relativa al mese di december 2024.

Nella newsletter sono sintetizzate le attività e gli eventi EuRIC, nonché le tematiche sulle quali le Istituzioni europee sono maggiormente attive.

Buona lettura.

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Spedizione RAEE – Pubblicazione Atti Delegati modifiche Basilea

Spedizione RAEE – Pubblicazione Atti Delegati modifiche Basilea

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono stati pubblicati i due atti delegati della Commissione europea che modificano il nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti e quello ancora in vigore, al fine di recepire nell’ordinamento europeo le modifiche alla Convenzione di Basilea sulla spedizione dei rifiuti elettronici a partire dal 1° gennaio 2025.

In sintesi gli atti delegati introducono norme rigorose in materia di spedizioni di rifiuti elettronici pericolosi e non pericolosi verso Paesi terzi e definiscono misure per la spedizione rifiuti elettrici ed elettronici all’interno del territorio dell’Unione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/361/SAEC-RAE/CS del 20.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/361/SAEC-RAE/CS

2024/361/SAEC-RAE/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono stati pubblicati i due atti delegati della Commissione europea che modificano il nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti e quello ancora in vigore, al fine di recepire nell’ordinamento europeo le modifiche alla Convenzione di Basilea sulla spedizione dei rifiuti elettronici a partire dal 1° gennaio 2025.

La Commissione ha dovuto presentare due atti delegati, di pari contenuto, in quanto l’attuale Regolamento 1013/2006/CE sarà sostituito dal nuovo Regolamento (UE) 1157/2024 solo a partire dal 21 maggio 2026, mentre le modifiche all’esportazione dei RAEE introdotte dalla Convenzione di Basilea entreranno in vigore già dal 1° gennaio 2025.

In sintesi gli atti delegati:

  1. introducono norme rigorose in materia di spedizioni di rifiuti elettronici pericolosi e non pericolosi verso Paesi terzi:
    • le spedizioni di tali rifiuti elettronici verso i Paesi OCSE saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;
    • le spedizioni di tali rifiuti elettronici verso Paesi non appartenenti all'OCSE saranno vietate;
  2. definiscono misure per la spedizione rifiuti elettrici ed elettronici all’interno del territorio dell’Unione:
    • le spedizioni di RAEE pericolosi e componenti pericolose da essi derivate saranno soggette ad autorizzazione preventiva scritta e a procedura di notifica;
    • le spedizioni di rifiuti elettronici non pericolosi (codici GC010 e GC020) potranno essere effettuate secondo gli obblighi generali di informazioni (rifiuti lista verde con allegato VII) fino al 1° gennaio 2027, quando i nuovi sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, previsti nel nuovo Regolamento (UE) 1157/2024, saranno pienamente operativi.

La Commissione, in questo periodo di deroga alla spedizione con allegato VII all’interno dell’Unione dei RAEE non pericolosi, si riserva la possibilità di valutare l’andamento di queste spedizioni e gli impatti sull’economia al fine di adottare una estensione della deroga.

Infine l’atto delegato che modifica il Regolamento 1013/2006/CE chiarisce che per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici per le quali un’autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione prima del 1° gennaio 2025, fatta eccezione per le spedizioni verso paesi non OCSE, l’autorizzazione rimane valida fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione. Inoltre stabilisce che il notificatore che abbia presentato una notifica relativa a spedizioni di rifiuti classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020 prima del 31 dicembre 2024 sulla quale le autorità competenti non abbiano preso una decisione entro tale data, ha tempo fino al 1° febbraio 2025 per aggiornare la notifica e allinearla alle norme introdotte dall’atto delegato.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo degli atti delegati, in allegato alla presente.

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Quel Cognetti da applausi, anche sull`ambiente

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Il Foglio

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Respingere le fake news sul termovalorizzatore. Un botta e risposta

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Il Foglio

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Calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2025

Calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2025

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore si rende noto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti che stabilisce le direttive ed il calendario dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane, per i veicoli con peso totale a terra superiore alle 7,5 tonnellate.

 Restano invariati gli esoneri dai divieti per i veicoli di nettezza urbana e per specifici trasporti inerenti la gestione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/360/SAEC-NOT/LE del 19.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/360/SAEC-NOT/LE

2024/360/SAEC-NOT/LE

È stato diffuso (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore) il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti che stabilisce le direttive ed il calendario dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane, per i veicoli con peso totale a terra superiore alle 7,5 tonnellate.

Il calendario dei divieti è riportato all’art. 2 del decreto (che fa rinvio al suo Allegato A) il quale, nei successivi articoli 3, 4, 5 e 6 prevede particolari deroghe o agevolazioni, rispettivamente, per i veicoli provenienti o diretti da/verso l’estero, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sardegna, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sicilia e per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale.

L’art. 7 riporta, invece, le categorie di veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, che sono esentati dal divieto anche se circolano scarichi. Anche quest’anno esso include al comma 2: 

  1. nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;
  2. trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
  3. pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri.

Il comma 4, lettera c) dello stesso art. 7 estende a 80 km (rispetto ai 50 km del provvedimento dello scorso anno) la distanza massima percorribile in esclusione dal divieto, per rientrare alla sede aziendale o alla residenza del conducente.

Specifiche disposizioni per il trasporto di merci pericolose vengono, infine, riportate dall’art. 12 del decreto.

Si rimanda al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli e/o approfondimenti.

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Pubblicata la nuova Direttiva acque reflue dell’UE

Pubblicata la nuova Direttiva acque reflue dell’UE

Pubblicata la nuova Direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane, che fa parte del Piano europeo contro l’inquinamento, l’EU’s zero-pollution action plan e abroga la precedente Direttiva Acque. 

La Direttiva introduce importanti scadenza per quanto riguarda il collegamento a reti fognarie e il trattamento delle acqua reflue anche per piccoli agglomerati urbani.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/359/SAEC-EUR/FA del 19.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/359/SAEC-EUR/FA

2024/359/SAEC-EUR/FA

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/3019 ovvero la nuova norma sul trattamento delle acque reflue urbane, che fa parte del Piano europeo contro l’inquinamento, lEU’s zero-pollution action plan, e abroga la precedente Direttiva Acque.

In linea generale la norma estende il proprio campo di applicazione agli agglomerati più piccoli, e mira a coprire più inquinanti, compresi i microinquinanti, e contribuire alla neutralità energetica (v. circolare associativa n. 101 del 12 aprile 2024).

Si segnalano in particolare le seguenti novità introdotte:

  • entro il 2035, gli agglomerati con una popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti equivalenti dovranno essere dotati di reti fognarie, a cui dovranno essere collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche; 
  • entro il 2035, gli agglomerati con una popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti equivalenti saranno obbligati a effettuare il trattamento secondario, ovvero la rimozione della materia organica biodegradabile prima dello scarico nell’ambiente;
  • entro il 2039, gli impianti di trattamento delle acque reflue che gestiscono carichi di 150.000 abitanti equivalenti o più saranno obbligatoria la rimozione dell’azoto e del fosforo attraverso un trattamento terziario; 
  • entro il 2045, gli impianti di trattamento delle acque reflue che gestiscono carichi di 150.000 abitanti equivalenti o più dovranno applicare un ulteriore trattamento quaternario per eliminare i microinquinanti;
  • i produttori di farmaci e cosmetici saranno obbligati a coprire almeno l’80% dei costi aggiuntivi del trattamento quaternario, in linea con il principio del “chi inquina paga” attraverso un regime di responsabilità estesa del produttore;
  • entro il 2045, tutti gli impianti che trattano un carico di 10.000 abitanti equivalenti o più dovranno utilizzare energia da fonti rinnovabili prodotta direttamente all’interno delle rispettive strutture.
     

La direttiva entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento della stessa entro il 31 luglio 2027.

Nel rimanere a disposizione per informazioni, si rimanda al testo della Direttiva, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti.

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Rapporto Rifiuti Urbani 2024

Rapporto Rifiuti Urbani 2024

ISPRA ha presentato l’edizione 2024 del Rapporto Rifiuti Urbani, che contiene i dati relativi alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani (RU) in Italia nel 2023. Dal Rapporto emerge come nel 2023 la produzione nazionale di rifiuti urbani, dopo il calo del precedente biennio, si attesta a quasi 29,3 Mt, con un incremento dello 0,7% rispetto al 2022. 

La raccolta differenziata raggiunge una media nazionale del 66,6% (73,4% al Nord, 62,3% al Centro e 58,9% al Sud). Nel complesso, quasi il 71% dei comuni italiani ha conseguito una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%. Mentre quelli che superano il 50% di raccolta differenziata arrivano all’88,3%. 

A livello di città con più di 200.000 abitanti, Bologna si piazza al primo posto con il 72,9% (+10%). Superano il 55% o si avvicinano a tale percentuale Torino, Firenze, Messina e Verona i cui tassi si attestano, al 57,1%, 55,6%, 55,4% e 53,4%. Roma, in leggera crescita rispetto al 2022, si colloca al 46,6%, Genova al 46,1% (+3%), mentre Bari e Napoli superano il 40%, rispettivamente, con il 43,2% e il 41,9%. 

A livello di macroarea, il Mezzogiorno ha mostrato, negli ultimi anni, la crescita maggiore della raccolta differenziata, tanto che lo scostamento tra Nord e Sud si è ridotto di 4,5 punti e tra Centro e Sud di 3,8. 

Rispetto alle modalità di trattamento e di gestione dei rifiuti urbani, il Rapporto evidenzia che la percentuale di riciclaggio dei RU si attesta al 50,8%, in crescita rispetto al precedente anno (49,2%), si ricorda che al 2030 l’obiettivo è del 65%. 

Gli impianti di gestione dei RU, operativi in Italia nel 2023, sono 656 di cui oltre la metà sono dedicati al trattamento della frazione organica della raccolta differenziata, anche se non tutte le regioni ancora dispongono di strutture sufficienti a trattare i quantitativi prodotti. 

Lo smaltimento in discarica dei RU è pari al 15,8% dei rifiuti urbani prodotti (4,6 Mt, in calo rispetto ai 5,2 Mt del 2022). Tale valore va comunque ridotto in vista dell’obiettivo massimo del 10% di rifiuti in discarica da raggiungere entro il 2035. I quantitativi di rifiuti urbani inceneriti, comprensivi dei rifiuti ottenuti dal loro trattamento (codici EER 190501, 190503, 191210 e 191212) sono 5,5Mt (+4% rispetto al 2022). Il 72,7% di questi rifiuti viene trattato al Nord, il 9,1% al Centro ed il 18,2% al Sud (con il solo impianto di Acerra tratta il 70,4% del totale dei rifiuti inceneriti al Sud).

 

La gestione degli imballaggi raggiunge importanti risultati rispetto a tutte le frazioni merceologiche: nel 2023 hanno ampiamente raggiunto i target di riciclaggio fissati a livello europeo per il 2025, ad eccezione della plastica che comunque è prossima all’obiettivo (48% a fronte di un target del 50% al 2025).

Nel 2023 è stato esportato il 4,6% dei rifiuti urbani prodotti (1,4 Mt), a fronte di 319.000 t di rifiuti importati. Campania, Lombardia e Calabria sono le regioni che esportano i maggiori quantitativi di rifiuti con Danimarca, Paesi Bassi, e Germania che sono i Paesi in cui si destinano più rifiuti.

Infine il Rapporto si concentra sui costi pro capite di gestione dei rifiuti urbani che, nel 2023, fa registrare una crescita con 197 euro/abitante (nel 2022 era stato 192,3 euro/abitante). Al Centro il costo più elevato con 233,6 euro/abitante, segue il Sud con 211,4 euro/abitante e infine il Nord con un costo pari a 173,3 euro/abitante.

Per il Rapporto Rifiuti Urbani 2024, si rimanda al sito ISPRA, disponibile qui, dove è possibile anche rivedere l’evento di presentazione.

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Pubblicata la nuova UNI/TS 11567 sulla qualificazione degli operatori della filiera del biometano per la rintracciabilità e l’equilibrio di massa

Pubblicata la nuova UNI/TS 11567 sulla qualificazione degli operatori della filiera del biometano per la rintracciabilità e l’equilibrio di massa

UNI, l’Ente italiano di normazione, ha pubblicato la nuova UNI/TS 11567 che definisce uno schema di qualificazione per tutte le organizzazioni,  sia singola che per le qualificazioni di gruppo, che operano all’interno della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità secondo quanto definito dal quadro legislativo europeo e nazionale in materia. La specifica tecnica fornisce inoltre specifici valori di sostenibilità del biometano oltre che le relative metodologie di calcolo e richiede che i valori e le metodologie vengano gestite dall’organizzazione al fine di assicurare il rispetto dei principi definiti dal quadro legislativo europeo e nazionale in materia, garantendo rintracciabilità e trasparenza.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/358/SAEC-COM/PE del 19.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/358/SAEC-COM/PE

2024/358/SAEC-COM/PE

UNI, l’Ente italiano di normazione, ha pubblicato la nuova UNI/TS 11567 "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa" elaborata dal CTI nell’ambito della Commissione Tecnica 284 "Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico", a cui partecipa anche Assoambiente.

Le specifica tecnica definisce quindi uno schema di qualificazione per tutte le organizzazioni che operano all’interno della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità secondo quanto definito dal quadro legislativo europeo e nazionale in materia. Essa è applicabile sia alla singola organizzazione che per le qualificazioni di gruppo sempre in linea con la legislazione in materia.

La specifica tecnica fornisce inoltre specifici valori di sostenibilità del biometano oltre che le relative metodologie di calcolo e richiede che i valori e le metodologie vengano gestite dall’organizzazione al fine di assicurare il rispetto dei principi definiti dal quadro legislativo europeo e nazionale in materia, garantendo rintracciabilità e trasparenza.

Essa è applicabile, per le parti pertinenti ed applicabili ammesse dalla legislazione vigente e salvo indicazioni differenti del legislatore, alle filiere di produzione del biometano originato dai seguenti processi:

  1. digestione anaerobica di colture agricole, effluenti zootecnici e residui/sottoprodotti;
  2. digestione anaerobica della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU);
  3. digestione anaerobica di fanghi provenienti dalla filiera delle acque reflue;
  4. digestione anaerobica di rifiuti diversi da fanghi e FORSU;
  5. discarica di rifiuti;
  6. gassificazione di biomasse;
  7. metanazione.

L’indice della specifica tecnica riporta:

Sommario

Introduzione 

  1. Scopo e campo di applicazione 
  2. Riferimenti normativi 
  3. Termini e definizioni 
  4. Descrizione del processo oggetto di qualifica 
  5. Modalità di gestione dei prodotti 
  6. Requisiti per la gestione dell’equilibrio di massa 
  7. Criteri di rintracciabilità 
  8. Certificazione di gruppo 

Appendice A criteri per la definizione dei valori standard di emissione e risparmio di gas ad effetto serra e valori standard di emissione e risparmio

Appendice B metodologia ed esempio di calcolo delle emissioni in presenza di codigestione

Appendice C - modalità di calcolo delle emissioni di co2eq e di risparmio di gas ad effetto serra

Appendice D – audit interno

Bibliografia 

Rispetto all’edizione precedente l'intero testo è stato aggiornato alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:

  • sono stati aggiornati i riferimenti legislativi;
  • sono stati aggiornati i valori di emissione standard e i pertinenti risparmi di gas ad effetto serra per l’impiego nei trasporti;
  • sono stati introdotti i valori di emissione standard totali e i pertinenti risparmi di gas ad effetto serra per l’impiego in altri usi come definiti dal legislatore;
  • sono stati aggiornati i valori di emissione standard e i pertinenti risparmi di gas ad effetto serra per il biometano liquefatto;
  • sono state aggiornate le rese medie delle matrici in ingresso;
  • sono stati aggiornati i requisiti per la misurazione dell’off-gas della fase di upgrading;
  • sono state definite le modalità di verifica della capacità di stoccaggio del digestato.
     

Il documento ha carattere cogente in quanto richiamato espressamente dal decreto ministeriale 7 agosto 2024 "Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato" ed è complementare all'RT 31 Rev. 4 di ACCREDIA "Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocombustibili". Si completa così un quadro regolatorio fondamentale per consentire al settore del biogas e del biometano di contribuire in maniera sostenibile agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione.

La norma è acquistabile al sito web dello store UNI, disponibile qui.

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Legge Annuale sulla concorrenza 2023 - chiarimenti anche per il comparto rifiuti

Legge Annuale sulla concorrenza 2023 - chiarimenti anche per il comparto rifiuti

Pubblicata la Legge sulla Concorrenza 2023 (Legge 193/2024) che introduce una serie di riforme per potenziare la competitività, promuovere l’innovazione e garantire maggiore trasparenza in settori chiave come concessioni autostradali, start-up, trasparenza dei prezzi, settore assicurativo, trasporti ed energia. Alcune modifiche riguardano anche il comparto rifiuti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/357/SAEC-NOT/TO del 18.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/357/SAEC-NOT/TO

2024/357/SAEC-NOT/TO

Pubblicata la Legge sulla concorrenza 2023 (Legge 193/2024) che introduce una serie di riforme per potenziare la competitività, promuovere l’innovazione e garantire maggiore trasparenza in settori chiave come concessioni autostradali, start-up, trasparenza dei prezzi, settore assicurativo, trasporti ed energia (G.U. 17 dicembre 2024, n. 295). Alcune modifiche riguardano anche il comparto rifiuti.

Per quanto di specifico interesse per il comparto rifiuti, l’articolo 27 della legge reca modifiche al D.lgs. n. 152/2006 al fine di: 

  • precisare che è sempre possibile costituire sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi che siano relativi a più filiere (lett. a));
  • modificare, al fine di precisarne e ampliarne la portata, la disposizione che prevede l’esclusione, dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, delle utenze non domestiche che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani (lett. b)).
     

In particolare la lettera a) integra la disposizione del D.lgs. n. 152/2006 (art. 221-bis), che disciplina la costituzione di sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio. L’integrazione è volta a precisare che il progetto relativo alla costituzione di un nuovo sistema autonomo (che deve essere sottoposto per l’approvazione al Ministero dell’ambiente) può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere, cioè, in altre parole, è volto a precisare che è sempre possibile costituire sistemi autonomi cd. Multifiliera.

La lettera b) modifica l’articolo 238 del D.lgs. n. 152/2006, che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Più precisamente, la lettera in esame apporta una serie di modifiche al comma 10 di tale articolo, che prevede l’esclusione delle utenze non domestiche (UND) che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani - e che abbiano dimostrato “di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” - dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti a soggetti privati. 

Le modifiche in esame sono volte a: 

  • precisare che il conferimento in questione può avvenire in tutto o in parte;
  • estendere l’ambito di applicazione della norma, al fine di riferirla non solo al recupero ma anche al riciclo.
     

Si rimanda al testo della legge, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti.

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Convertito in legge DL Ambiente

Convertito in legge DL Ambiente

Pubblicata la legge n. 191/2024 di conversione, con modificazioni, del DL 153/2024 (DL Ambiente) che interviene con modifiche ed integrazioni rispetto alle disposizioni in materia di VIA, ALBO Gestori ambientali, EoW e Dl Salvamare, sfalci e potature, discariche, bonifiche e disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/356/SAEC-NOT/LE del 18.12.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/356/SAEC-NOT/LE

2024/356/SAEC-NOT/LE

Pubblicata la legge 13 dicembre 2024 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (GU n. 294 del 16 dicembre 2024).

Il provvedimento, su cui la Camera il 10 dicembre scorso ha rinnovato la fiducia già espressa dal Senato, interviene con modifiche ed integrazioni rispetto alle disposizioni in materia di VIA, ALBO Gestori ambientali, EoW e Dl Salvamare, discariche, bonifiche e disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica. 

In particolare rispetto a quanto già anticipato con precedente comunicazione (v. circolare Assoambiente n. 271/2024), il provvedimento interviene con modifiche e integrazioni al D.lgs. n 152/2006 su:

ART. 1 - Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

  • Iter accelerato per la VIA per i progetti che contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima);
  • Obbligo di allegare una dichiarazione che certifichi la disponibilità legale del terreno per i progetti di energia rinnovabile, come fotovoltaico, biogas e biometano;
  • Adeguamento delle verifiche dei progetti sottoposti a VIA ai criteri stabiliti dal Testo Unico Rinnovabili, sia a livello statale che regionale.
  • la previsione di una Via preferenziale per:
    • Impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio.
    • Stoccaggio, cattura e trasporto di CO2.
    • Conversione industriale in bioraffinerie.
    • Nuovi impianti idroelettrici fino a 10 MW di potenza.

Art. 4 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare 

  • Ruolo del responsabile tecnico: con la modifica all’art. 212 “Albo nazionale gestori ambientali” del D.lgs. n. 152/06 viene previsto che il legale rappresentante di un’impresa può assumere direttamente il ruolo di responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti senza necessità di verifiche iniziali o aggiornamenti, se ha ricoperto tale incarico per almeno tre anni consecutivi nella stessa azienda (art. 4 comma 2, lett. a) punto 3);
  • Modifica Legge Salvamare: con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 4 (Promozione dell'economia circolare) della legge n. 60 del 2022 (Salvamare) viene specificato che al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del TUA;
  • Oneri produttori e utilizzatori di imballaggi per la loro gestione a fine vita: i costi connessi agli obblighi di servizio universale (quello che assicura la gestione degli imballaggi su tutto il territorio) saranno, in parte, anche a carico dei Sistemi autonomi, i Consorzi alternativi autorizzati dal Ministero dell’Ambiente cui aderiscono gli operatori che non si iscrivono ai Consorzi obbligatori. Ai fini della suddivisione dei costi, le parti (CONAI e sistemi alternativi) stipuleranno un accordo per ciascun materiale di imballaggio e lo trasmetteranno al MASE.
     

Tra le disposizioni confermate dalla Legge di conversione e già presenti nel DL 153/2024, segnaliamo, in particolare, 

  • la modifica dell'articolo 212 con l’aumento di due unità della composizione del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui uno riservato alle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasporti e uno a quelle dei gestori dei rifiuti (art. 4 comma 2 lett. a, punti 1 e 2);
  • l’inserimento nell’Allegato L-quinquies contenente l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani, indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, delle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato (v. circolare Assoambiente n. 354/2024);
  • le disposizioni relative alle bonifiche dei siti orfani (art. 6).
     

Per quanto riguarda il D.lgs. n. 36/2003, il provvedimento interviene con modifiche riportate all’art. 5:

ART. 5 - Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica

Per le discariche autorizzate con limiti riferiti all’art.16-ter, lettere c) e c-bis) del D.lgs. n. 36/2003, vengono differiti alcuni termini temporali di applicazione delle deroghe per il conferimento in discarica dei rifiuti:

  • fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
  • a partire dal 1° gennaio 2028, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50%, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
  • tali disposizioni entrano in vigore il 17 dicembre 2024. Entro i successivi 180 giorni i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 16-ter lettere c) e c-bis) del D.lgs. n. 36/2003 in corso di validità al 17 dicembre 2024 possono richiederne l’adeguamento ai valori limite.
     

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al testo del DL coordinato con la Legge di conversione e alla nota di sintesi, riportati rispettivamente in Allegato 1 e 2.

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