AssoAmbiente

Circolari

148/2020/CS

Il Consiglio di Stato, nella seduta dello scorso 7 maggio, ha espresso parere favorevole (vd. allegato) sullo schema di regolamento, predisposto e trasmesso dal MATTM, che disciplina i criteri secondo i quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere tali.

Il CdS nel proprio parere approva la scelta del MATTM di inserire un richiamo alla norma UNI 643 su carta e cartone all’articolo 3 piuttosto che all’articolo 1, come suggerito da ISPRA, rendendo così più chiare le modalità di sviluppo dell’intero processo che, dalle operazioni di recupero fino ai requisiti di qualità dei prodotti in uscita, deve conformarsi alle disposizioni della citata norma UNI. Inoltre ha sottolineato come condivide la scelta di rendere indipendente, a differenza di quanto fatto in altri regolamenti, la disciplina dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto da quella riferita agli scopi specifici di utilizzabilità dei rifiuti una volta recuperati (articolo 4).

L’unico rilievo avanzato dal CdS è rappresentato dalla non condivisione della scelta del MATTM di limitare ad un anno il termine obbligatorio di conservazione dei campioni (che scende a sei mesi nel caso di impianti in possesso di certificazioni ambientali) da parte dei produttori di carta e cartone recuperati. Infatti il CdS si chiede se, anche in considerazione della non deperibilità del prodotto e non costituendo aggravio una conservazione più lunga, il termine di un anno risponda effettivamente ad un precipuo interesse pubblico.

Il CdS ha infine rilevato, come già fatto per altri regolamenti (vd. regolamento EoW per la gomma vulcanizzata granulare - GVG), come non sia immediatamente chiara l’indicazione della “Autorità competente”, di cui all’articolo 5, destinataria della dichiarazione di conformità che il produttore è tenuto a trasmettere per ogni lotto prodotto. Auspica quindi, pur tenendo conto dei chiarimenti del MATTM nelle precedenti circostanze, una indicazione più chiara circa l’Autorità competente preposta alla ricezione delle dichiarazioni di conformità.

Per maggiori dettagli si rimanda al parere allegato e si rimane a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 19.05.2020
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