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Circolari

019/2021/NA

Il Consiglio di Stato con la sentenza 11 gennaio 2021, n. 344 ha confermato l'illegittimità dell'ordinanza di un Sindaco che aveva disposto l'immediata sospensione dell'insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti nelle more degli esiti di ulteriori studi richiesti.

In particolare, la sospensione interveniva nel corso di una procedura di autorizzazione al recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto in cui svolgere attività di logistica, trasporto e gestione di rifiuti, in relazione alla quale era già stata convocata una conferenza di servizi.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’ordinanza come correttamente appartenente alla categoria delle ordinanze contingibili e urgenti, in relazione al soggetto che l’ha adottata ed al contenuto della stessa. Infatti, la disposizione dell’immediata sospensione dell’insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti trovava giustificazione, quanto meno in linea teorica, nell’esigenza di scongiurare un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità.

Tuttavia, il Tribunale ha escluso che vi fossero i presupposti per l’adozione della stessa in quanto non sussisteva, con sufficiente certezza, alcun pericolo attuale, concreto ed irreparabile per la pubblica incolumità, ed in particolare per la salute pubblica, visto che l’ordinanza veniva adottata solo in applicazione del principio di precauzione.

Il Comune, secondo i Giudici amministrativi, avrebbe dovuto manifestare la propria opposizione all’insediamento nella zona di interesse delle nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, partecipando attivamente e presentando le proprie osservazioni nell’ambito della conferenza di servizi della procedura di autorizzazione.

Nel rinviare al testo completo della Sentenza in allegato si rimane a disposizione per ogni approfondimento.

» 21.01.2021
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