AssoAmbiente

Circolari

014/2022/PE

Il MiTE ha avviato una consultazione sullo “Schema di regolamento del Ministro per la transizione ecologica disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo”, pubblicato nella sezione “La DGRIA informa” del portale Bonifiche del Ministero (https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it).

A riguardo si ricorda che l’art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006, al comma 3 prevede che “per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo”.

Tra gli interventi e le opere richiamate all’art. 242-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, che possono essere realizzate nei siti di bonifica, inclusi i SIN, vi sono:

  • progetti del PNRR;
  • interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
  • opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
  • opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
  • opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;
  • opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato.

In relazione allo schema di regolamento, in allegato alla presente, siamo a chiedere a quanti interessati di inviare alla D.ssa Leboffe (email: c.leboffe@fise.org) eventuali Vostre osservazioni e proposte di modifica entro e non oltre il 3 febbraio 2022 al fine di definire il contributo associativo da trasmettere in tempi utili al Ministero.

» 18.01.2022
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