AssoAmbiente

Circolari

220/2018/CS

La Commissione europea ha trasmesso agli Stati membri, ai fini della discussione, una prima bozza dell’atto di esecuzione in cui vengono stabilite le regole per il calcolo degli obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani.

L’atto, che secondo quanto previsto nella Direttiva va approvato entro il 31 marzo 2019, è stato predisposto dalla Commissione europea in base all’articolo 11-bis “Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi” della Direttiva UE 98/2008 relativa ai rifiuti (come modificata dalla direttiva 2018/851) ed è il risultato del lavoro che la Commissione ha affidato ad EUNOMIA.

Lo studio di EUNOMIA, relativo alle modalità di rendicontazione utilizzate a livello di Stati membri per registrare i quantitativi di rifiuti preparati per il riutilizzo e riciclati, era finalizzato a stabilire una modalità ed un punto comune per la misurazione degli obiettivi previsti dalla direttiva. Quest’ultima infatti individua due possibili punti di misurazione: i) all’atto dell’immissione nell’operazione di riciclaggio; oppure, in deroga, ii) in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione, a condizione che i rifiuti siano successivamente riciclati e il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio, e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

Nella bozza della Commissione, il punto di misurazione individuato per il conteggio degli obiettivi previsti dalla direttiva è quello in ingresso agli impianti di produzione/riciclo. Inoltre si evidenzia che nell’atto delegato viene più volte richiamato il termine "Final recycling", che invece era stato eliminato nel corso del processo normativo di revisione della direttiva quadro sui rifiuti.

L’Associazione ha partecipato attivamente all’attività di EUNOMIA grazie alla collaborazione con le associazioni europee di riferimento EuRIC e FEAD, evidenziando come il punto più adatto alla misurazione degli obiettivi sia piuttosto quello in uscita dagli impianti di selezione. Questo in ragione sia della possibilità di conoscere l’origine dei flussi, sia della presenza di EoW per alcuni flussi, che ne certifica la cessazione della qualifica di rifiuto già in uscita da tali impianti, sia per tenere conto del riciclo anche a seguito del ricorso all’export. Per maggiori informazioni, si rimanda ai documenti di posizione predisposti da EuRIC in cui vengono evidenziate, per i rifiuti in plastica, vetro e metallo, le ragioni per cui la misurazione in uscita dagli impianti di selezione sia preferibile rispetto a quella in ingresso agli impianti di riciclo. In merito, EuRIC sta proseguendo la propria attività di sensibilizzazione, anche con incontri mirati, presso gli esperti e i rappresentanti permanenti degli Stati membri.

Nel riservarci di tenerVi aggiornati sugli ulteriori sviluppi, vi invitiamo a segnalarci eventuali osservazioni ai documenti di posizione allegati, per conseguenti interventi sulle Istituzioni.

» 14.12.2018
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