AssoAmbiente

Circolari

087/2020/LE

In relazione all’aggiornamento sulle ordinanze contingibili e urgenti, riportato settimanalmente nelle news associative, segnaliamo che la Regione Campania ha emanato l’Ordinanza n. 38 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, emanata in ottemperanza alla circolare del MATTM del 30 marzo u.s. (v. circolare associativa n. 064/2020).

L’ordinanza contiene misure straordinarie, temporanee e speciali relative alla gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti che interessano tutto il relativo territorio regionale e prescrive, altresì, le modalità di comunicazione delle deroghe di cui il gestore intende avvalersi, nonché il rispetto delle condizioni per poter esercitare l’esercizio di deroga.

Le principali misure oggetto di deroga, per quanto di interesse delle imprese e fermo restando comunque, il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi, riguardano in particolare:

  • possibilità di aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nella misura massima del 20% (come quasi tutte le altre Regioni) e nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale; deroga che si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06;
  • incremento, fino al doppio, dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all’articolo 183 comma 1) lettera aa) del decreto legislativo 152/2006 presso il luogo di produzione, fermo restando che limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi;
  • sospensione dei termini per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e relative modalità di comunicazione;
  • prosecuzione degli interventi avviati e tutt’ora in corso sul territorio regionale, inerenti alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica.

L’Ordinanza specifica altresì che, “a fronte delle deroghe autorizzative concesse con la presente ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure e dell’interesse pubblico alle stesse sotteso, non sono dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie”.

Nel rinviare al testo dell’Ordinanza, in allegato alla presente, per maggiori dettagli, si rimane a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 29.04.2020
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