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Circolari

2024/309/SA-LAV/MI

Facendo seguito alla circolare n. 277/2024 del 25 ottobre u.s. si informa che l’articolo 2 del decreto-legge n. 167/2024 del 14 novembre u.s., attualmente in fase di conversione in legge, modifica le previsioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024 (convertito in legge n. 143/2024) in ordine alla platea di lavoratori cui è applicabile il “Bonus” in oggetto.

In particolare, per poter beneficiare del Bonus, il lavoratore deve avere:

  1. un reddito complessivo per l’anno 2024 non superiore a 28.000 euro (confermato); 
  2. almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) e non più necessariamente anche “un coniuge non legalmente ed effettivamente separato”; 
  3. un’imposta lorda sui redditi percepiti di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato T.U.I.R. 

La nuova disciplina prevede inoltre il “divieto di cumulo”, ovvero chiarisce che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità (articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 143/2024 sopra citato).

Restano valide le altre disposizioni; tuttavia l’Agenzia delle Entrate è tempestivamente intervenuta, emanando la circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre (in allegato), ben dettagliata e recante anche diversi esempi utili per la corretta applicazione del beneficio.

Con l’occasione si allega anche la Risoluzione n. 54/E dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 13 novembre, recante i “Codici tributo” per la compensazione, in favore dei datori di lavoro, del credito maturato a seguito dell’erogazione del Bonus.

Nel rinviare alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

» 20.11.2024
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