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Circolari

106/2017/NA

La Corte di Cassazione civile con la sentenza 28 aprile 2017, n. 10548, ha confermato la sentenza di merito con cui il giudice aveva riconosciuto a un'impresa la detassazione totale ai fini della tassa rifiuti per le superfici dove si formavano rifiuti speciali, nonostante il regolamento comunale prevedesse per la specifica categoria di attività (nella specie cantieristica e rimessaggio imbarcazioni) la riduzione forfettaria del 30%.

La vicenda ha riguardato una società che, a seguito del mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, si è vista notificare un accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento della citata tassa applicando solo una riduzione del 30% prevista dal regolamento comunale in via forfetaria. La società in questione ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ritenendo che le aree destinate all’esercizio della propria attività dovessero essere escluse dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, avendo pienamente provato all’amministrazione comunale in quali aree si erano formati i rifiuti speciali e in quale modo aveva provveduto allo smaltimento diretto.

La Corte di Cassazione, cui il Comune ha presentato ricorso a seguito di sentenze avverse dei giudici di primo e secondo grado, ha stabilito che se il contribuente fornisce piena prova sulle aree su cui si formano rifiuti speciali e sul modo in cui provvede allo smaltimento diretto, il Comune deve applicare l'esonero pieno della tassa rifiuti.

In particolare la decisione è stata motivata richiamando l'articolo 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 che prevede la possibilità di assoggettare determinate attività produttive a riduzione della tassa rifiuti e recita“Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta”.

La Corte ha evidenziato che,in assenza diregolamento comunale, la detassazione è totale.

Nel caso di specie il regolamento del Comune prevedeva la detassazione forfettaria ma solo nel caso in cui “risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali”. Pertanto, avendo il contribuente pienamente provato in quali aree si formano i rifiuti speciali e in quale modo provvede allo smaltimento diretto, ha diritto secondo i giudici all’esonero pieno.

In proposito ricordiamo che anche l’articolo 1, comma 649, Legge 147/2013 sulla TARI prevede che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, mentre per quanto concerne i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani “nella determinazione della Tari, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione…”.

Rinviamo al testo della sentenza per maggiori approfondimenti.

» 24.05.2017
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