AssoAmbiente

Circolari

153/2017/PE

Sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 è stato pubblicata la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in vigore dal 29 agosto p.v..

Il provvedimento, approvato lo scorso 2 agosto dall’Aula del Senato dopo il voto di fiducia alla Camera, reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'aperturadei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela deiconsumatori.

In particolare interviene in materia di:

·      Assicurazioni e frodi assicurative

·      Fondi pensione

·      Comunicazione

·      Poste

·      Energia

-      mercato elettrico e gas

Piena liberalizzazione del mercato retail dell’energiaelettrica e del gas dal 1 luglio 2019: maggiore libertà di sceltaanche per imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 Smc.

Entro il 2019: portale pubblico per comparare i prezzi e leofferte commerciali di elettricità e gas.

-      operatori professionali

Creazione di “elenco dei venditori” per garantire ilconsumatore contro operatori non professionali

-      rinnovabili

Introdotta possibilità di rigetto istanza rendicontazione qualora nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto.

Riduzione sanzione nel caso di fotovoltaico di piccola taglia (1-3 kW potenza)

-      carburanti

Armonizzate le discipline regionali sulla installazione dipompe per il “terzo carburante” (GPL, metano).

Semplificata la dismissione degli impianti“incompatibili”: razionalizzazione della rete e riduzionedei costi.

-      distribuzione

Semplificazione delle procedure di gara per la distribuzionelocale del gas.

·      Ambiente

-        raccolta e riciclo rifiuti

Semplificazione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Semplificazioni per la gestione autonoma di imballaggi.

·      Banche

·      Alcune categorie professionali (avvocati, notai,odontoiatri, ingegneri)

·      Farmacie

·      Trasporti

·      Turismo

In particolare per quanto riguarda le disposizioni in campo ambientale, il provvedimento interviene in materia di concorrenza e gestione autonoma degli imballaggi, prevedendo (con modifica all’art. 221 del D.lgs 152/06) la sospensione del contributo ambientale al CONAI a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione (valutata ora da ISPRA e non da CONAI) e “sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio”.

Si rimanda invece ad un prossimo decreto del MATTM (entro il 27 novembre 2017) la definizione delle semplificazioni per le attività di raccolta e trasporto deirifiuti di metalli ferrosi e nonferrosi, mentre l’Albo nazionale gestori ambientalidovrà individua le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio della attività di raccoltatrasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimiraccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

Eliminata tempistica per definizione decreto sui criteri e le modalità tecniche relativa al trattamento adeguato dei RAEE (art. 18, comma 4 del D.lgs 49/2014)

Infine, al fine di una maggiore trasparenza per la parità di trattamento nel sistema di erogazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2018, le associazioni ambientaliste, le Onlus e le fondazioni cheintrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché con società controllatedi diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi compresequelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate,e con società in partecipazione pubblica, pubblicano entro il 28 febbraio di ognianno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi,incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dallemedesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.Leimprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggieconomici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti sopra richiamati sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio enella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligocomporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privatisi applicano anche agli enti e alle società controllatidi diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato,mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa delbilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

Nel rimandare al testo della Legge n. 124/2017, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione

» 17.08.2017
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