La Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente ha emanato il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, che individua i “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall’art. 6, comma 9 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, così come modificato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104” (cfr. nostra circolare n. 137 del 7 luglio 2017).
Si ricorda che tramite le liste di controllo, introdotte dal D.Lgs. n. 104/17 i proponenti possonorichiedere all'Autorità competente una valutazione preliminare del progettoal fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "prescreening"), in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi. Tale disposizione è stata introdotta dal Legislatore per superare le numerose incertezze riscontrate dalle imprese in merito alla disciplina da seguire (verifica di assoggettabilità a VIA o procedura di VIA) per le modifiche o le estensioni da apportare ai loro progetti.
Più nello specifico infatti l’art. 6, comma 9, sopra richiamato, dispone che “per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali” dei progetti riportati nei seguenti allegati alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi:
“il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 6, commi 6 o 7”.
Fanno eccezione le modifiche o estensioni di cui all’articolo 6, comma 7, lettera d) e quindi “le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti”.
Col decreto direttoriale in parola è stata pertanto predisposta una prima lista di controllo applicabile a tutti i progetti sottoposti a VIA o “screening” (allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006), mentre con successivi decreti saranno individuati i contenuti della modulistica da applicare a specifiche tipologie progettuali.
Per maggiori approfondimenti e per consultare le liste di controllo per la valutazione preliminare, si rimanda al sito del Ministero, al seguente link: http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1107, in cui è possibile scaricare anche, per quanti interessati, la modulistica per la valutazione preliminare relativa ai progetti di competenza statale (allegati II, II-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006) che è quella che al momento è stata aggiornata a seguito dell’emanazione del decreto direttoriale.