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Circolari

102/2017/PE

Sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e che entrerà in vigore il prossimo 12 maggio.

Per quanto di possibile interesse, segnaliamo che per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante  modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» il provvedimento in oggetto interviene con le seguenti modifiche:

  1. nuove definizioni tra cui, in particolare, quella di "rifiuti" (“rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a)  del  decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione”) e quella di "biocarburanti avanzati" (“biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A”);
  2. nuovo obiettivo nazionale, da conseguire nel  2020, pari a 0,5% in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati (espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto);
  3. rimodulato l’art. 33, comma 5 in materia di valore di immissione al consumo dei biocarburanti ed inoltre sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7;
  4. modificato l’allegato I relativo alle “procedure di calcolo degli obiettivi”;
  5. inserito all’allegato I la nuova parte relativa all’elenco delle materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico  per il conseguimento dell'obiettivo, tra queste sono inclusi anche:
  • frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • rifiuto organico come  definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto.

Per maggiori approfondimenti rinviamo al contenuto del decreto, in allegato alla presente.

» 28.04.2017
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