In data odierna è stata emanata dall’Albo Gestori Rifiuti la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 recante “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”, che entrerà in vigore il 16 ottobre 2017 dando piena operatività alla disciplina contenuta nel nuovo regolamento dell’Albo.
Come anticipato con precedenti comunicazioni associative, in particolare circolare n. 093/2017 che ha fatto seguito all’incontro associativo sempre in materia tenutosi lo scorso 11 aprile in FISE, la delibera contiene:
Per quanto concerne le verifiche, l’articolo 2 declina le modalità di svolgimento delle stesse e la loro validità stabilendo, tra l’altro, che:
Per quanto riguarda la disciplina transitoria essa stabilisce che “il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono”.
La Deliberazione in oggetto abroga, da ultimo, le precedenti Delibere dell’Albo non più conformi alla nuova disciplina (art. 4).
Nel rinviare alla delibera n.6/2017, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.