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Circolari

141/2017/TO

Pubblicata nella G.U. n.144 del 23 giugno 2017 (S.O. n. 31) laLegge 21 giugno 2017, n. 96 su “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in vigore dal 24 giugno 2017.

Rispetto al testo del D.L. 50/2017, coordinato con la Legge 36/2017, per quanto di possibile interesse per le imprese rappresentate, segnaliamo in particolare che:

  • viene ampliato l’insieme dei soggetti che devono trattenere l’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici e versarla direttamente all'erario (Split Payment). La norma coinvolge oggi anche i professionisti che erogano i loro servizi alle pubbliche amministrazioni nonché per quanto di primario interesse,  le “società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni”;
  • viene introdotta una modifica all’articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in materia di pareri di precontenzioso dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), inserendo i commi 1 bis e 1 ter a tale articolo. In particolare, con il comma 1 bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici. Il comma 1 ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati. Il medesimo comma 1 ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo. E’ previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1 bis e 1 ter. Le disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici;
  • viene estesa al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • con riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (individuati negli allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), in deroga all'articolo 205, comma 3-ter del D.lgs 152/06 e smi (TUA), per i versamenti fino al quarto trimestre 2018 dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (c.d. “ecotassa”), si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.

Nel rimandare al testo del D.L. 50/2017, coordinato con la Legge di conversione n. 36/2017, in allegato alla presente, per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 28.06.2017
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