AssoAmbiente

Circolari

145/2017/LE

Sulla G.U. n. 153 del 3 luglio scorso è stato pubblicato il DM 28 aprile 2017 su "Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il provvedimento, che interessa gli impianti AIA - ad esclusione delleimprese di gestione dei rifiuti in base a quanto disposto all’art. 1 comma 2 del DM 16 maggio 2016(v. circolare associativa n. 166 del 12 ottobre 2016) - sostituisce integralmente l’Allegato A del DM 141/2016, contenente indicazioni per la quantificazione delle garanzie finanziarie, per meglio chiarirele modalità di applicazione dei criteri già indicati nel DM 141/2016, anche alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti nel corso di questo primo anno di applicazione e considerati anche i primi esiti istruttori relativi ai procedimenti di validazione delle relazioni di riferimento presentate per gli impianti di competenza statale.

A riguardo ricordiamo che l’esclusione degli impianti di gestione rifiuti dall’ambito di applicazione del Regolamento sulla Relazione di riferimento era già stata confermata dalla circolare n. 12422/2015 del MATTM (cfr. nostra circolare n. 108 del 23 giugno 2015) che, in relazione alle modalità applicative del D.lgs 46/2014, al punto 12 recitava: “considerato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento, che le disposizioni relative alla chiusura e ai successivi necessari interventi sono di norma previste dalle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e realizzazione di impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, anche per evitare di determinare rischi per l'acqua e il suolo, e che per gli impianti di gestione rifiuti sono previste specifiche garanzie fideiussorie anche ai fini del ripristino ambientale, gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti. Conseguentemente per gli impianti di gestione dei rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti”.

Nel riportare in allegato, per quanti interessati il decreto in oggetto, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 05.07.2017
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