AssoAmbiente

Circolari

146/2017/MI

In attuazione di quanto previsto nella Legge di Stabilità 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232), sono stati di recente emanati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i regolamenti di attuazione relativi a quanto in oggetto nonché le circolari esplicative dell’INPS (nn. 99 e 100 del 2017).

Il tema ha una particolare rilevanza per il comparto poiché, tra le possibili causali previste per poter accedere ai regimi agevolati in materia di APE sociale o di pensionamento anticipato per i lavoratori cosiddetti “precoci”, sono state indicate dal Legislatore l’aver prestato attività lavorativa come “conduttore di mezzi pesanti e camion”, ovvero “autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci” oppure come “operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti”, come più analiticamente descritto nell’elenco allegato ad entrambi i decreti in oggetto.

DPCM 23 maggio 2017, n. 87 – Regolamento di attuazione in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso.

Il Decreto stabilisce, in attuazione delle norme della legge n. 232/2016 emanate in materia (cfr. articolo 1, commi 199-205), la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia per i lavoratori “precoci”, considerando tali coloro che possano far valere 41 anni di contribuzione, di cui almeno 12 mesi riconducibili a periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19esimo anno di età.

Oltre al requisito contributivo come sopra delineato, il beneficiario deve trovarsi in almeno una delle quattro condizioni elencate nell’articolo 3 del DPCM.

Le condizioni sono:

  • stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione del rapporto di lavoro, una volta terminate da almeno tre mesi le prestazioni per la disoccupazione;
  • assistenza di determinati soggetti in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92;
  • stato di invalidità civile almeno pari al 74%;
  • infine, costituisce requisito l’aver svolto da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività produttive indicate nell’elenco allegato al decreto, tra cui attività tipiche delle imprese associate ad ASSOAMBIENTE.

Infatti, nell’Allegato “A” al DPCM sono inclusi:

lettera e) – Conduttori di mezzi pesanti e camion, ovvero lavoratori che “guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili” (tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille);

lettera m) - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, ovvero lavoratori che “provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento sui mezzi di trasporto” (tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille).

I soggetti che si trovano nelle condizioni elencate (o verranno a trovarvisi entro il 31 dicembre 2017) devono presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio p.v.

Si invitano le imprese ad una particolare attenzione in merito a quanto previsto all’articolo 5, secondo comma, del DPCM per il requisito relativo alle attività lavorative espletate, essendo necessaria una dichiarazione del datore di lavoro redatta su un apposito  modulo  predisposto  dall'INPS o, nelle more della  sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà attestante i periodi di  lavoro  prestato  alle  sue  dipendenze dal lavoratore interessato,  il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come  specificate nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonchè  l'applicazione  delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore  al 17 per mille. 

DPCM 23 maggio 2017, n. 88 – Regolamento di attuazione in materia di APE sociale (Anticipo Pensionistico).

Il Decreto stabilisce, in attuazione delle norme della legge n. 232/2016 emanate in materia (cfr. articolo 1, commi 179-186), la possibilità di accedere alla prestazione economica denominata “APE sociale” (articolo 3 DPCM n. 88/17).

I requisiti per poter godere della prestazione, elencati nell’art. 2 del decreto sono, ferma rimanendo un’anzianità contributiva di almeno trenta anni, le stesse di cui al DPCM n. 87 di cui sopra, ovvero:

  • stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione del rapporto di lavoro, una volta terminate da almeno tre mesi le prestazioni per la disoccupazione;
  • assistenza di determinati soggetti in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92;
  • stato di invalidità civile almeno pari al 74%;
  • infine, costituisce requisito l’aver svolto da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività produttive indicate nell’elenco allegato al decreto (lo stesso del DPCM n. 87), con un’anzianità contributiva però di almeno 36 anni.

I soggetti che si trovano nelle condizioni elencate (o verranno a trovarvisi entro il 31 dicembre 2017) devono presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio p.v.

Si invitano anche qui le imprese ad una particolare attenzione in merito a quanto previsto all’articolo 5, secondo comma, del DPCM n. 88/2017 essendo stata riportata la medesima disposizione sopra commentata.

******

Stante l’elenco delle attività di cui all’Allegato “A” dei due decreti, i lavoratori interessati, per quanto riguarda le specifiche attività delle imprese del settore alla luce delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria, corrispondono a figure professionali descritte nell’Area Spazzamento/Raccolta e nell’Area Conduzione di cui all’articolo 15 del contratto stesso.

Alla luce del dato testuale della normativa, quindi, sembrerebbero non rientrare altre figure, operanti in contesti diversi dalla descrizione delle lettere e) ed m) dell’Allegato “A”, per quanto pienamente integrate nelle normali attività delle aziende del settore.

******

Per esigenze di chiarezza la presente comunicazione si è limitata a sintetizzare i principali aspetti delle due tematiche; si allegano ad ogni buon fine il DPCM n. 87/2017 con la relativa circolare INPS n. 99/2017 ed il DPCM n. 88/2017 con la relativa circolare INPS n. 100/2017, invitando ad una attenta lettura sugli altri aspetti dell’intervento legislativo e rimanendo a disposizione per tutti i necessari approfondimenti del caso.

» 06.07.2017
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