Nella G.U. n. 183 del 7 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestionedelle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Le disposizioni introdotte sono volte non solo a recepire le richieste formali della Commissione europea ed evitare che l’Eu-Pilot 5554/13/ENVI, aperto sul tema, evolva in una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, ma anche a semplificare e fissare termini certi per concludere le procedure (anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici), velocizzando il riconoscimento delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e definendo in modo puntuale le condizioni di utilizzo delle stesse all’interno del sito oggetto di bonifica.
In attuazione a quanto disposto all’art. 8 del D.L. 133/2014 (come convertito dalla Legge n. 164/2017, v. circolari associative n. 134/2014 e n.156/2014), il decreto disciplina in particolare:
Nel rimandare alla nota di sintesi, riportata in allegato I alla presente, sui principali passaggi del provvedimento, segnaliamo in particolare, che il Regolamento:
Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs 152/06 e smi, per la specifica destinazione d’uso”;
Per quanto riguarda il transitorio (art. 27), i piani e i progetti di utilizzo già approvati al 22 agosto 2017 resteranno soggetti alla vecchia disciplina, così come le eventuali modifiche agli stessi che dovessero ritenersi opportune in corso d’opera mentre i progetti sottoposti ad una procedura in base alla disciplina previgente al 22 agosto 2017 saranno regolati dalla prima. Si attribuisce comunque la possibilità al proponente di presentare il piano di utilizzo ex art. 9 del nuovo Regolamento o la dichiarazione di cui all’art. 21 dello stesso, entro il 18 febbraio 2018, al fine di applicare la normativa riformata, come anche, richiedere l’applicazione dell’art. 24 nell’ipotesi di procedure di VIA già avviate ma per le quali non è stato ancora emanato il provvedimento finale. Conservano validità le autorizzazioni all’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica ex art. 242 del D.lgs 152/2006 e smi.
Dal 22 agosto 2017 viene abrogato:
Nel rimandare al testo del DPR 120/2017, in allegato II alla presente, per ulteriori approfondimenti, rinviamo a prossime comunicazioni per ogni eventuale approfondimento in materia e restiamo a disposizione per ogni informazione.