AssoAmbiente

Circolari

049/2018/NA

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 23 febbraio 2018, n. 8848 ha stabilito che l’attività di demolizione di edifici o strade non rientra tra i processi di produzione che possono dare origine ad un sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed i relativi residui vanno classificati come rifiuti (ex art. 183, D.Lgs. n. 152/2006).

La vicenda prende origine dalla condanna, poi impugnata, nei confronti dei legali rappresentanti di una ditta per il reato di cui all’art. 256, comma 1 del TUA, per aver effettuato, senza le prescritte autorizzazioni, attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi (inerti, ferro e legno provenienti da demolizione e comunque prodotti altrove), adducendo come motivazione che si trattasse di materiali destinati al riutilizzo quali materie prime in altri cantieri della società.

La Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui “le attività di mera demolizione di manufatti …. non sono dunque finalizzate alla produzione di alcunché e non originano mai sottoprodotti, ma solo rifiuti”.

Nello specifico, i Giudici hanno confermato che la categoria del sottoprodotto si ha, ricorrendo anche le altre condizioni previste dall’art. 184-bis, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006, quando la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Pertanto, “il sottoprodotto deve trarre origine da un processo di produzione, dunque da un’attività chiaramente finalizzata alla produzione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o trasformazione di altri materiali.”

La Corte ha, inoltre, escluso che si trattasse di deposito temporaneo (ex art. 183, lett. bb), in quanto mancante del requisito fondamentale, ossia che il raggruppamento avvenga nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo completo della Sentenza in allegato.

» 07.03.2018
Documenti allegati

Recenti

06 Marzo 2025
2025/089/SAEC-EUR/CS
Spedizione rifiuti – Atto di esecuzione interoperabilità con sistema scambio elettronico dati
Leggi di +
06 Marzo 2025
2025/088/SAEC-COM/CO
TuttoAmbiente – Opportunità per i Soci
Leggi di +
05 Marzo 2025
2025/087/SAEC-TEX/FA
Rapporto tecnico UE su criteri EoW rifiuti tessili – Richiesta contributi
Leggi di +
04 Marzo 2025
2025/086/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Nuove date per la formazione – webinar marzo-giugno 2025. Risposte nuove FAQ.
Leggi di +
04 Marzo 2025
2025/085/SAEC-EUR/FA
Modifica limiti utilizzo PCB e PBDE – Avviata consultazione Commissione UE e richiesta contributi FEAD
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL