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Circolari

009/2019/TO

Dal 4 gennaio 2019 è in vigore la Delibera ANAC del 21 novembre 2018, n. 1102 recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso” pubblicata sulla G.U. n. 25 del 20 dicembre 2018 e che sostituisce il Regolamento della stessa Autorità del luglio 2016.

Con il nuovo Regolamento l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per la gestione delle richieste di pareri non vincolanti – eccetto quelli di precontenzioso - sia in materia di prevenzione della corruzione che in materia di contratti pubblici.

Più nel dettaglio, in forza del nuovo Regolamento, l'ANAC svolgerà attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1.

L'attività consultiva è esercitata:

  1. nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lettere d) ed e) della legge n. 190/2012 e nell’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 39/2013;
  2. quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1 del provvedimento.

Con particolare riferimento ai contratti pubblici, la principale novità riguarda il fatto che non potranno più rivolgersi all’ANAC, per una richiesta di parere, gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici; tale potestà è adesso limitata a “le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, comma 1, lettera o), del codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati”.

Nel rimandare alla delibera in oggetto, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 09.01.2019
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