AssoAmbiente

Circolari

043/2019/MI

Facciamo seguito alla circolare n. 28/2019 del 28 gennaio u.s., per confermare che, stante la fase ancora in divenire relativa alla costituzione del Fondo, non è allo stato possibile, per le aziende che applicano il CCNL, adempiere a quanto previsto all’articolo 69.

Conseguentemente, le imprese accantonano la somma di € 10 mensili per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, indipendentemente dal livello di inquadramento contrattuale, in attesa di nuove istruzioni in materia che non mancheremo di fornire alle aziende associate non appena si completerà l’iter costitutivo.

In riscontro ad alcuni quesiti ricevuti, confermiamo quindi che l’importo di € 10 non deve essere versato al F.I.S. (Fondo di integrazione salariale) né ad altri enti, e che la contribuzione prevista dall’articolo 29, ottavo comma, del d. lgs. n. 148/2015 (0,65% per le imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti) continuerà ad essere versata al F.I.S. fino a nuove indicazioni.

Infine, dando seguito alla comunicazione ricevuta dal Ministero del Lavoro (cfr. circolare 28 citata), le Associazioni imprenditoriali e sindacali di categoria confermeranno la validità dell’Accordo 18/7/2018 in tutti gli aspetti, anche nell’obietto di accelerare la fase costitutiva del Fondo.

» 06.02.2019

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