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049/2019/PE

In tema di miscelazione reflui, segnaliamo la sentenza n. 668/2018 del TAR Sardegna che, in relazione ad un ricorso presentato da un impianto di depurazione di reflui urbani che riceveva anche reflui industriali, si è espresso sulla natura del refluo in uscita da tale processo.

I capisaldi motivazionali da cui discende la valutazione del TAR sono:

  • la “prevalenza quantitativa” di “reflui urbani” (di provenienza domestica) rispetto a quelli “industriali”;
  • l’inesistenza, in seno alla relativa disciplina giuridica di riferimento, della regola secondo cui la miscelazione tra “reflui domestici” e “reflui industriali” darebbe vita a un “refluo urbano” solo ove prodottasi in fognatura e non, invece, all’interno dell’impianto di depurazione;
  • il rispetto per quanto riguarda i reflui industriali dei limiti di legge per l’immissione in pubblica fognatura, per cui la loro “origine industriale” non comporta di per sé una modifica del regime autorizzatorio del

Alla luce dei sopra richiamati elementi, la Sezione del TAR evidenzia che “in caso di miscelazione di rifiuti di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risultante è quello relativo al “refluo quantitativamente prevalente”: ove prevalgano i “reflui urbani”, il prodotto della miscelazione dovrà essere considerato, agli effetti di legge, della stessa natura, a prescindere dal luogo in cui avviene la miscelazione (all’interno o all’esterno del depuratore, “a monte” o “a valle” dello stesso), trattandosi di profilo non preso in considerazione dalla normativa vigente e che, comunque, non appare oggettivamente incidente sulla pericolosità intrinseca del refluo e su quella del prodotto della depurazione.

Nel rimandare alla Sentenza TAR Sardegna, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 08.02.2019
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