AssoAmbiente

Circolari

224/2019/TO

Informiamo che Il TAR Lombardia, IV sezione, con sentenza n. 1445/2019 si è pronunciato sul tema della divisione in lotti funzionali o prestazioni per i servizi di igiene urbana, confermando il divieto nel nostro ordinamento di limitazione artificiosa della concorrenza in ambito di ampiezza del perimetro dell’affidamento.

La procedura di gara da cui era sorto il contenzioso aveva per oggetto l’affidamento nel territorio comunale dei servizi di igiene ambientale e di quelli collaterali di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare le prestazioni oggetto dell’appalto erano molto numerose e costitute, oltre che dalla raccolta e dal trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (indifferenziata), dalla raccolta delle varie tipologie di rifiuti della raccolta differenziata (ad esempio: frazione organica / umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e residui vegetali) e da altre prestazioni accessorie, fra cui l’educazione ambientale della cittadinanza.

Seguendo le doglianze dell’impresa ricorrente, i giudici amministrativi hanno statuito che “anche per i servizi di igiene urbana […] devono trovare applicazione l’art. 30 comma 2 del codice, sul divieto di limitazione artificiosa della concorrenza, ed il successivo art. 51 comma 1, sull’obbligo di divisione in lotti funzionali o prestazionali, salvo diversa decisione da motivare nel bando o nella lettera di invito”.

Proprio perché nel caso di specie non era stata rinvenuta alcuna adeguata motivazione della scelta comunale di mancata suddivisione in lotti, nonostante il rilevante importo dell’appalto, il Tar ha annullato i provvedimento impugnati, ribadendo che “Sull’art. 51 del codice si ricordi altresì che la giurisprudenza amministrativa ha sempre sostenuto che la suddivisione in lotti costituisce principio generale avente carattere preferenziale, sicché la scelta dell’amministrazione di segno contrario richiede una puntuale motivazione, trattandosi della deroga ad una regola generale (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 21.3.2019, n. 1857)”.

Nel rimandare alla sentenza, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 30.09.2019
Documenti allegati

Recenti

03 Luglio 2024
2024/191/SAEC-ENE/PE
PNIEC – trasmessa alla Commissione UE versione definitiva
Leggi di +
02 Luglio 2024
2024/190/SAEC-GIU/CS
Sentenza Corte di Giustizia Europea su incenerimento e sistema ETS
Leggi di +
02 Luglio 2024
2024/189/SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI – Delibera n. 2/2024 su modifica termini validità accettazione dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per le variazioni dotazione dei veicoli
Leggi di +
27 Giugno 2024
2024/188/SAEC-GIU/TO
MTR-2 ARERA – Il Tar Lombardia sul riconoscimento automatico dell’inflazione per il comparto rifiuti
Leggi di +
26 Giugno 2024
2024/187/SAEC-GIU/CS
Interpello MASE su preparazione campione End of Waste rifiuti inerti
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL