AssoAmbiente

Circolari

240/2019/TO

Informiamo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso un parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla documentazione di gara concernente il “conferimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi”.

Alcune norme della documentazione di gara prevedevano stringenti limiti circa la distanza massima di ubicazione dell’impianto destinatario dei conferimenti prevedendo inoltre che “In ogni caso, non potranno partecipare alla presente procedura i Soggetti economici dotati di impianti ubicati a una distanza superiore a 55 Km, solo andata, dal perimetro anzidetto”.

L’Autorità ha ritenuto che dette disposizioni appaiono suscettibili di introdurre una grave limitazione del novero dei soggetti che possono partecipare alla gara suddetta, nonché una ingiustificata discriminazione tra coloro che sono ammessi a partecipare, a causa delle modalità impiegate per valutare il parametro della ubicazione geografica degli impianti di conferimento a disposizione dei soggetti offerenti.

Come ricordato dall’Autorità, “l’ubicazione dell’impianto dovrebbe essere più correttamente qualificata come una caratteristica dell’offerta, alla quale assegnare, qualunque sia la distanza dell’impianto dal centro di raccolta, un punteggio tecnico adeguatamente proporzionato in modo da tener conto della preferibilità per la stazione appaltante (sia sotto un profilo economico che di ottemperanza alle norme vigenti), di ricorrere ceteris paribus ad un impianto più vicino al luogo di raccolta del rifiuto”.

Nel rimandare al parere richiamato, allegato alla presente, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 16.10.2019
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