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2024/201/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 5 luglio 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (cd. Direttiva CSDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

La nuova norma, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1037 e il Regolamento (UE) 2023/2859, aveva concluso il proprio iter negoziale nella scorsa primavera (v. circolare associativa n.119 del 29 aprile 2024) ed entrerà in vigore dal prossimo 25 luglio 2024, stabilendo disposizioni per le grandi imprese riguardanti:

  1. obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;
  2. responsabilità delle violazioni di detti obblighi di cui al punto 1;
  3. obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l’accordo di Parigi.

La direttiva si inserisce nel quadro di provvedimenti che l'Unione europea sta varando per migliorare l'economia sociale di mercato e realizzare una transizione giusta verso la sostenibilità, in linea con gli obiettivi climatici del Green Deal europeo.

La direttiva, in particolare, mira a che far sì che le grandi società attive sul mercato dell'Ue contribuiscano alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'adozione di "misure di diligenza" che consentano di prevenire ed eventualmente eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente prodotti dalle loro attività e dalle catene di valore in cui tali attività si inseriscono.

Secondo la direttiva, gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente mediante:

  1. integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi;
  2. individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali;
  3. prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
  4. riparazione degli impatti negativi effettivi;
  5. svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi;
  6. instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo;
  7. monitoraggio dell’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza;
  8. comunicazione pubblica sul dovere di diligenza.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, ai fini del dovere di diligenza, ciascuna società abbia il diritto di condividere risorse e informazioni all’interno del gruppo di società di cui è parte e con altri soggetti giuridici.

Le disposizioni saranno vincolanti:

  • dal 26 luglio 2027 per le imprese UE con più di 5.000 dipendenti e un fatturato globale superiore ad 1,5 miliardi di euro,
  • da 26 luglio 2029 per le imprese UE con più di 1.000 dipendenti e un fatturato globale superiore a 450 milioni di euro.
     

Gli Stati dovranno adottare le disposizioni necessarie per recepire la direttiva entro il 26 luglio 2026.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al testo della direttiva in allegato.

» 08.07.2024
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