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013/2018/LE

Con la Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni contenute nella Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 (cfr. nostra circolare n. 127 del 6 giugno 2017), riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.

In tema di “Requisiti” (punto 1), la Circolare precisa che il RT (in carica e futuro) che ricopre il ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è idoneo a svolgere anche quello per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti per la classe di tale categoria non siano superiori. a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5” .

In merito all’Affiancamento al RT (punto 2) viene, tra l’altro, chiarito che:

  • il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento che deve essere effettuata a mezzo PEC, unitamente ai diritti di segreteria per ogni affiancato, (pari a quelli della variazione di iscrizione) alla Sezione regionale in via preventiva e non può ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa;
  • l'esperienza acquisita mediante affiancamento di un dipendente è valida per la categoria di iscrizione dell'impresa indipendentemente dalla classe d'iscrizione nella quale l'impresa stessa è iscritta e l'esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell'iscrizione nella categoria 4;fermo restando che gli anni di esperienza richiesti all’RT sono connessi alla classe di iscrizione dell’impresa servita.
  • in caso di variazione del RT o del LR firmatari della comunicazione di affiancamento di un dipendente, l'impresa, entro 30 giorni, deve dame comunicazione alla Sezione regionale (utilizzando il modello di cui all'allegato "B" alla circolare in oggetto) al fine di esprimere la volontà a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l'attività di affiancamento è sospesa e rimane valido il periodo maturato.
  • per dipendente di un impresa viene inteso quello considerato nelle forme di cui all’Allegato A della Delibera n. 2 del 22.02.2017.

In merito alle Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (punto 3) la Circolare in oggetto ha, in particolare:

  • ribadito il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, specificando però, al contempo, che tale divieto non si applica ai candidati iscritti che non si presentano alla prova;
  • specificato che il RT in attività beneficia del periodo transitorio ed è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado sia per l’ammissione alle verifiche iniziali e sia per quelle periodiche relative al modulo corrispondente l'attività svolta alla data del 16 ottobre 2017 ma anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione.

Relativamente alla Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico (punto 4) la Circolare chiarisce che:

  • la dispensa dalle verifiche per il LR dell'impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di RT si applica se i venti anni di esperienza sono maturati nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) e che essa permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico;
  • per richiedere la citata dispensa dalle verifiche, il LR dell'impresa invia il modello di domanda di cui all'allegato "A" alla Circolare alla Sezione regionale che rilascia attestazione della dispensa con il modulo di cui all'allegato "C".

In merito alle Disposizioni transitorie (punto 5) la Circolare in parola specifica in particolare che:

  • i responsabili tecnici nominati successivamente al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6 del 30 maggio 2017) a seguito di domande presentate entro tale data, sono ricompresi nelle disposizioni riguardanti il periodo transitorio e pertanto conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi;
  • i responsabili tecnici in attività e che, quindi, beneficiano del regime transitorio, possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021 e che in caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità del titolo decorrono dalla data della verifica stessa, mentre in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.

Nel far rinvio alla circolare dell’ALBO, in allegato alla presente, per una più completa disamina dei chiarimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 15.01.2018
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