AssoAmbiente

News

025/2018/LE

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 recante: “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014” ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del D.M. 120/14 che affida al Comitato la facoltà di disciplinare la materia.

In particolare la Deliberazione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del DM 120/14 il quale dispone che "compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, declina i compiti del RT riservando un articolo specifico per ogni categoria di iscrizione (ad eccezione del trasporto che è regolamentato congiuntamente).

Pertanto il provvedimento riporta:

  • 1 compiti generali del RT;
  • 2 compiti del RT per categorie trasporto (cat. 1,4,5 e 6);
  • 3 compiti RT per gestione centri raccolta; ;
  • 4 compiti RT per attività commercio ed intermediazione (cat. 8);
  • 5 compiti RT per attività di bonifica siti (cat. 9);;
  • 6 compiti RT per attività di bonifica beni contenenti amianto (cat. 10).

Per quanto riguarda l’art. 7 “Incarichi contemporanei del responsabile tecnico”, nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cumulabilità degli incarichi in caso di RT esterno all’organizzazione dell’impresa (art. 12, comma 6, del DM n. 120/14), viene stabilito che quest’ultimo “deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente”.

Nel rinviare alla Deliberazione n.1/2019, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 25.01.2019
Documenti allegati

Recenti

08 Luglio 2024
Nuova scadenza per l’approvazione della TARI: 20 luglio 2024
È stato definitivamente approvato da entrambe le camere il testo di conversione del Decreto Legge 60/2024 “Decreto Coesione” che prevede, tra l’altro, il differimento al 20 luglio 2024 del termine per l’approvazione dei Piani Finanziari TARI, delle tariffe e delle modifiche ai Regolamenti per l’anno in corso.
Leggi di +
08 Luglio 2024
Gestione PFU – Report Sostenibilità 2023 Ecopneus
Ecopneus ha presentato il Report di Sostenibilità 2023 dove illustra i dati relativi alla gestione dei PFU nel 2023. In questo anno di operatività il consorzio ha raccolto complessivamente 187.818 t di PFU in tutte le regioni d’Italia.
Leggi di +
08 Luglio 2024
Rapporto Ambientale Banca D’Italia 2024
Pubblicato il report Ambientale di Banca d’Italia 2024 che analizza le ricadute della propria attività rispetto ai seguenti temi: acqua, carta, rifiuti, banconote, mobilità sostenibile, acquisti verdi, biodiversità e forestazione, investimenti sostenibili e cultura ambientale.
Leggi di +
05 Luglio 2024
Relazione generale CONAI
Il CONAI ha pubblicato la propria Relazione generale dove sono contenuti i dati relativi alla gestione consortile dei vari tipi di rifiuti di imballaggio in Italia
Leggi di +
05 Luglio 2024
Sentenza Cassazione su limiti deposito temporaneo: la cernita è esclusa
La Corte di Cassazione nella sentenza 28 maggio 2024, n. 20841 ha chiarito che il deposito temporaneo dei rifiuti prima che vengano raccolti non necessita di autorizzazione solo se rispetta precise regole indicate nel D.lgs. n. 152/2006, tra le quali l'assenza dell'operazione di cernita.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL