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Attuazione Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggi – Pubblicato documento guida UE

Attuazione Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggi – Pubblicato documento guida UE

La Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione dell’approvazione della bozza di documento guida volto a facilitare l'attuazione uniforme del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (PPWR), insieme ad una serie di FAQ (domande e risposte) che affrontano in modo pratico i principali quesiti applicativi che gli operatori potrebbero porsi.

Il documento guida pubblicato, che non è giuridicamente vincolante, fornisce l'interpretazione della Commissione di alcune disposizioni del Regolamento PPWR e mira a sostenere l'attuazione efficace e tempestiva del Regolamento da parte degli operatori economici e degli Stati membri.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/148/SAEC-EUR/FA del 01.04.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/148/SAEC-EUR/FA

2026/148/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione dell’approvazione della bozza di documento guida volto a facilitare l'attuazione uniforme del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (PPWR), insieme ad una serie di FAQ (domande e risposte) che affrontano in modo pratico i principali quesiti applicativi che gli operatori potrebbero porsi.

Il documento guida pubblicato, che non è giuridicamente vincolante, fornisce l'interpretazione della Commissione di alcune disposizioni del Regolamento PPWR e mira a sostenere l'attuazione efficace e tempestiva del Regolamento da parte degli operatori economici e degli Stati membri.

La Commissione aveva fatto circolare delle versioni preliminari della guida sulle quali FEAD aveva fornito le proprie osservazioni. Per quanto di interesse, di seguito si riporta una panoramica non esaustiva dei principali elementi:

          a)   PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (punto 5):

  • il documento conferma l’approccio graduale per i test sui PFAS, quindi la prima fase è rappresentata dalla misurazione del Fluoro Totale (TF), on soglia a 50 mg/kg; Se il TF è inferiore a 50 mg/kg, il campione può essere considerato conforme. Se il TF è superiore a 50 mg/kg, è necessario misurare il fluoro organico totale (TOF) – se il TOF è inferiore a 50 mg/kg, il campione può essere considerato conforme. Tutti i campioni conformi per TF/TOF sono considerati conformi anche per l'analisi mirata dei PFAS (5.5(a) e 5.5(b) del PPWR);
  • Il PPWR non prevede un periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte. Pertanto, gli imballaggi a contatto con gli alimenti immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026, devono essere conformi ai limiti sui PFAS;
  • Il testo non fornisce indicazioni su una metodologia armonizzata per la verifica della presenza di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti a livello UE, poiché la Commissione e una task force selezionata stanno attualmente lavorando su questo tema. A tal proposito si informa che l’Associazione condividerà a breve una guida, elaborata congiuntamente da FEAD, PRE e Recycling Europe, in cui viene sviluppato nel dettaglio il possibile approccio analitico per la verifica della presenza di PFAS nelle plastiche riciclate, applicabile anche agli imballaggi di carta.
     

          b)    Esenzioni dagli obiettivi relativi al contenuto riciclato (punto 7):

  • La guida sottolinea che le esenzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 5, del PPWR si applicano direttamente e pertanto non necessitano di essere concesse specificamente dalla Commissione o dalle autorità nazionali competenti. Aggiunge, tuttavia, che affinché le esenzioni siano applicabili, il fabbricante deve giustificarne l'utilizzo nella documentazione tecnica, fornendo prove documentate (ad esempio, sull'assenza di tecnologie di riciclaggio autorizzate). Il documento aggiunge che, "Per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), la documentazione tecnica deve specificare, per ogni parte in plastica che rappresenti il ​​5% o più del peso totale dell'unità di imballaggio, il polimero utilizzato" e confermare che non esiste una tecnologia di riciclaggio idonea ai sensi del regolamento 2022/1616 (relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) per tale polimero.
     

          c)   Altri aspetti rilevanti:

  • Il documento delinea inoltre la propria interpretazione relativamente agli articoli del PPWR,  sui seguenti punti di interesse: flessibilità degli Stati membri nell’imporre imballaggi compostabili e presunzione di conformità; obblighi di reporting per gli operatori della gestione rifiuti; possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali aggiuntive; flessibilità su target di riciclo supplementari; esenzioni nazionali dai sistemi di deposito cauzionale (DRS); requisiti minimi per i DRS esistenti; trattamento a fine vita degli imballaggi raccolti separatamente e progettati per il riciclo.
     

Il documento guida della Commissione sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE prima di essere adottato formalmente.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla Comunicazione, al relativo allegato e alle FAQ (in inglese), allegati alla presente.

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The Recyclers’ Bulletin #4 | by Recycling Europe

The Recyclers’ Bulletin #4 | by Recycling Europe

Si rende disponibile il bollettino mensile prodotta da Recycling Europe relativa al mese di marzo 2026.

Nel bollettino sono riportate le attività e gli eventi Recycling Europe, nonché le tematiche sulle quali le Istituzioni europee sono maggiormente attive.

Buona lettura.

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RENTRi - Comunicazione chiusura incidente di servizio dal 14 aprile 2026

RENTRi - Comunicazione chiusura incidente di servizio dal 14 aprile 2026

Pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali l’avviso che comunica la cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale, a decorrere dalle ore 00.00 del 14 aprile 2026.

Fino al 15 settembre resta la possibilità, prevista dalla Legge n. 26/2026, a scelta del produttore/detentore di emettere il FIR in formato digitale o cartaceo. Il MASE fornisce indicazioni su:

   a) quali sono le modalità operative di sicurezza da utilizzare in caso di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore, a seconda del momento in cui si verifica l’indisponibilità temporanea di connettività, 
   b) le modalità di gestione del FIR da parte della filiera a seconda che la scelta da parte del produttore ricada sull’emissione cartacea o digitale. 

Come supporto agli operatori il MASE rende disponibili delle slide sulle modalità operative di gestione dei FIR fino al 15 settembre.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/147/SAEC-REN/LE del 01.04.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/147/SAEC-REN/LE

2026/147/SAEC-REN/LE

Pubblicata nella sezione "AVVISI" del portale RENTRi e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali la comunicazione di cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale.

In sostanza l’evento di cui all’avviso del 13 febbraio 2026 alle ore 09:00 (cfr. circolari Assoambiente n. 074/2026 e 081/2026), che ha causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRi, è da considerarsi chiuso e, pertanto, a decorrere dalle ore 00:00 del 14 aprile 2026, vi sarà il ripristino delle regolari modalità operative dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dall'Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.

Sul punto si precisa che resta, in caso di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore, la possibilità di far ricorso alle misure di sicurezza previste dall’Allegato 2 al Decreto direttoriale n. 25/2026 (cfr. circolare Assoambiente n. 059/2026) che disciplinano le due seguenti situazioni a seconda del momento in cui si verifica l’indisponibilità temporanea di connettività:

  • all’emissione del FIR: in tal caso il FIR può essere emesso cartaceo;
  • nelle fasi successive: in tal caso il trasportatore (o il destinatario) gestisce il FIR, emesso digitale, in formato cartaceo. 
     

Per entrambe le fattispecie l’operatore che rileva l’indisponibilità dovrà: 

  • annotare nella stampa del FIR digitale la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”;
  • inviare via PEC a: dit.rentri@pec.it la dichiarazione di indisponibilità temporanea prevista dall’Allegato 2 entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
     

Relativamente al regime transitorio dal 14 aprile al 15 settembre 2026, come riportato nella Sezione News del portale RENTRi, considerato che la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 (cfr. circolare Assoambiente n. 097/2026) prevede che dal 1° marzo al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, gli iscritti al RENTRI possono, alternativamente, emettere il FIR nelle seguenti modalità:

  • digitale: che resta digitale fino all'accettazione. Pertanto:
    • trasportatore e destinatario lo dovranno gestire digitalmente;
    • la stampa non sostituisce il FIR digitale;
    • è obbligatoria la trasmissione dei dati al RENTRI dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi da parte di tutti i soggetti della filiera e secondo le seguenti tempistiche (previste dai punti 12.5.1 e 13.5.6 del DD n. 143/2023 «Modalità operative» ed identiche a quelle previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico):
      • per i produttori/detentori almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
      • per chi effettua raccolta e trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
      • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
    • Il destinatario è tenuto a restituire copia completa del FIR digitale entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto (punto 9.5.3 del DD n. 143/2023 «Modalità operative») e la restituzione è obbligatoria sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi e sia in caso di respingimento (parziale o totale) del rifiuto al fine di consentire al produttore/detentore di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 152/06.      
  • cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. Si ricorda in merito che:
    • la scelta della modalità cartacea/digitale spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve utilizzare la stessa modalità;
    • il trasportatore è tenuto a trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto (ad es.: intermediari), la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario;
    • dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti i produttori/detentori:
      • di rifiuti pericolosi;
      • di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti.
         

Per ogni approfondimento in merito al dettaglio delle modalità operative di gestione dei FIR fino al 15 settembre si rinvia al file allegato alla news sopra richiamata, disponibile qui.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.

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Biometano e Comunità energetiche rinnovabili: pubblicate le nuove regole operative

Biometano e Comunità energetiche rinnovabili: pubblicate le nuove regole operative

Sono state pubblicate sul sito del GSE le nuove Regole Operative di Sviluppo Agrivoltaico, Sviluppo di Biometano e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di autoconsumatori, che disciplinano i nuovi programmi di sovvenzione per contributi in conto capitale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 (Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR) del DL 19 febbraio 2026, n. 19 (DL PNRR), attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/146/SAEC-ENE/PE del 31.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/146/SAEC-ENE/PE

2026/146/SAEC-ENE/PE

Sono state pubblicate sul sito del GSE le nuove Regole Operative di Sviluppo Agrivoltaico, Sviluppo di Biometano e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di autoconsumatori, che disciplinano i nuovi programmi di sovvenzione per contributi in conto capitale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 (Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR) del DL 19 febbraio 2026, n. 19 (DL PNRR), attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera. 

Le nuove regole disciplinano i rapporti con i soggetti che hanno diritto ai contributi, fatti salvi i provvedimenti di concessione già adottati e/o delle graduatorie già approvate. 

Gli Accordi di concessione con i soggetti beneficiari dovranno essere stipulati entro il 30 giugno 2026. I soggetti beneficiari avranno poi a disposizione 24 mesi dalla data di comunicazione degli accordi per l'entrata in esercizio degli impianti. Per le Comunità Energetiche e i gruppi di autoconsumatori, invece, il termine ultimo di entrata in esercizio è il 31 dicembre 2027.

Tali termini valgono sia per l'accesso ai contributi in conto capitale, sia per l'accesso agli incentivi in conto esercizio, previsti nei decreti ministeriali attuativi dell'art. 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del D.lgs. n. 199/2021, che restano vigenti per tutti gli aspetti compatibili con il nuovo quadro normativo.

I documenti, che disciplinano le modalità attuative delle disposizioni del DL PNRR, integrano le precedenti Regole Operative approvate dal MASE per le singole misure, che continuano ad applicarsi nelle parti non espressamente modificate o superate dal DL PNRR.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai seguenti pagine del sito GSE:

  • Sviluppo di Biometano - Link alle regole operative per la concessione dei contributi in conto capitale in attuazione del Programma di sovvenzione PNRR relativo alla Misura M2-C2-I1.4 “Sviluppo biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare” (Facility Biometano);
  • CER e Gruppi di autoconsumatori - Link alle regole operative per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione CACER M2C2 I.1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo del PNRR (Facility CACER).
     
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Spedizione transfrontaliera rifiuti – aggiornamento su DIWASS e compiti ispettivi

Spedizione transfrontaliera rifiuti – aggiornamento su DIWASS e compiti ispettivi

Lo scorso 30 marzo 2026 si è tenuta la riunione del gruppo di esperti della Commissione europea sulle spedizioni di rifiuti alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti di FEAD e Recycling Europe. 

Obiettivo del gruppo di lavoro era quello di affrontare le criticità più attuali in materia di spedizione dei rifiuti e proporre possibili interventi risolutivi. 

Tra le questioni di maggiore interesse si evidenzia che la Commissione ha avanzato la possibilità di una deroga all’utilizzo del DIWASS per la spedizione dei rifiuti in lista verde con allegato VII e pertanto le Autorità competenti potranno accettare i documenti di cui all’allegato VII in formato cartaceo fino alla fine del 2026. Al contrario, per le spedizioni dei rifiuti che necessitano della procedura di notifica non verrà concessa alcuna deroga e si dovrà impiegare il DIWASS a partire dal 21 maggio 2026. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/145/SAEC-EUR/CS del 31.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/145/SAEC-EUR/CS

2026/145/SAEC-EUR/CS

Lo scorso 30 marzo 2026 si è tenuta la riunione del gruppo di esperti della Commissione europea sulle spedizioni di rifiuti alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti di FEAD e Recycling Europe, Associazioni europee a cui partecipa anche Assoambiente. Obiettivo del gruppo di lavoro era quello di affrontare le criticità più attuali in materia di spedizione dei rifiuti e proporre possibili interventi risolutivi. 

Tra le questioni di maggiore interesse segnaliamo che la Commissione ha avanzato la possibilità di una deroga all’utilizzo del DIWASS per la spedizione dei rifiuti in lista verde con allegato VII e pertanto le Autorità competenti potranno accettare i documenti di cui all’allegato VII in formato cartaceo fino alla fine del 2026. Al contrario, per le spedizioni dei rifiuti che necessitano della procedura di notifica non verrà concessa alcuna deroga e si dovrà impiegare il DIWASS a partire dal 21 maggio 2026. 

In attesa dei documenti che la Commissione condividerà sul tema, anticipiamo sinteticamente di seguito le principali conclusioni del gruppo di lavoro e il verbale redatto da Recycling Europe (v. Allegato 1):

DIWASS

  • deroga per i rifiuti spediti con allegato VII fino alla fine del 2026;
  • nessuna deroga per i rifiuti spediti con notifica e utilizzo obbligatorio del DIWASS dal 21 maggio 2026;
  • gli operatori potranno registrarsi sulla piattaforma DIWASS a partire dal prossimo 21 aprile 2026;
  • ad aprile la Commissione pubblicherà i restanti video e i manuali di istruzioni aggiornati sull’utilizzo del DIWASS.
     

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

  • la Commissione ha analizzato i riscontri ricevuti nell'ambito dell'ultima consultazione pubblica (alla quale ha preso parte anche l’Associazione) e sta lavorando sui possibili flussi di rifiuti ammissibili da inserire nell'elenco verde;
  • l'adozione dell’atto delegato con i nuovi flussi di rifiuti in lista verde è prevista per il quarto trimestre del 2026 e comunque, dopo l’estate, verrà organizzata una consultazione sulla proposta della Commissione. 
     

ESPORTAZIONI VERSO PAESI NON OCSE

  • i Paesi non OCSE che hanno inviato la domanda per poter ricevere rifiuti sono 32 e la Commissione sta procedendo alla valutazione, con le principali criticità riscontrate che riguardano la gestione dei rifiuti e il controllo dell’inquinamento;
  • la proposta con l’elenco dei Paesi non OCSE autorizzati a ricevere rifiuti dall’Europa sarà pubblicato per una consultazione prima dell'estate;
  • l’adozione definitiva è prevista entro il 21 novembre 2026.
     

ESPORTAZIONI VERSO I PAESI OCSE

  • la valutazione sul monitoraggio delle spedizioni dei rifiuti in plastica prevista nel nuovo WSR sarà pubblicata a breve;
  • sulla base delle prime indicazioni la Turchia dovrà sistemare alcuni aspetti per poter continuare a ricevere rifiuti di plastica;
  • la Commissione sta ancora esaminando la questione dell'esportazione di rifiuti urbani misti verso alcuni paesi dell'OCSE confinanti con l'intento di trovare una soluzione adeguata;
  • possibilità di adottare un atto delegato per limitare le esportazioni, se necessario.
     

REQUISITI DI AUDIT

  • Recycling Europe, EPRO e FEAD hanno espresso le loro preoccupazioni e presentato proposte in merito al nuovo sistema di audit (v. presentazione in Allegato 2);
  • la Commissione ha invitato gli Stati membri a offrirsi volontari per partecipare a un gruppo di lavoro ad hoc incaricato di chiarire il nuovo sistema, con l’obiettivo di giungere a delle decisioni condivise entro la fine dell’anno. Alcuni dei presenti hanno subito manifestato la loro volontà a partecipare.
     

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 

  • Paesi Bassi e Germania hanno espresso il proprio sostegno all'utilizzo dei dati DIWASS a fini di applicazione della normativa. In particolare, ciò dovrebbe contribuire a individuare gli operatori illegali.
     

NORME TRANSITORIE/PROCEDURA DI NOTIFICA

  • per rimanere sotto il regime del vecchio WSR la notifica deve essere presentata entro il 21 maggio 2026 e prima di tale data deve pervenire anche l'avviso di ricevimento da parte dell'Autorità Competente di destino;
  • in caso tali condizioni non si dovessero verificare la notifica dovrà essere ripresentate tramite DIWASS;
  • diversi Stati membri stanno già consigliando agli operatori di tenerne conto nel pianificare le presentazioni.
    • la Commissione ha confermato di non star lavorando alle linee guida relative alle spedizioni ai fini dello smaltimento di cui all’articolo 11 del WSR;
       

ALTRI ARGOMENTI

  • FEAD ha sottolineato la necessità di portare avanti i lavori relativi agli atti di esecuzione e delegati previsti nel regolamento sui rifiuti ai fine del completamento del quadro normativo;
  • FEAD, col sostegno di Cepi e Recycling Europe, ha espresso preoccupazione in merito all’obbligo di presentare l’allegato VII con due giorni di anticipo sulla spedizione. La Commissione ha preso atto delle preoccupazioni, in particolare riguardo alla potenziale distorsione dei dati DIWASS qualora i campi dell'allegato VII vengano sistematicamente precompilati a titolo precauzionale ma poi non tutti utilizzati. 
     

Sempre tema di spedizione dei rifiuti siamo ad informare che la Commissione europea ha pubblicato la decisione del 20 marzo 2026 n. 2026/681/Ue con la quale, secondo quanto previsto dal Regolamento 1157/2024, affida all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) i compiti ispettivi sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti di natura complessa che potrebbero nascondere attività illegali e avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull'ambiente.

L’Olaf possiede le necessarie competenze per svolgere controlli, richiedere informazioni e acquisire documenti per contrastare le movimentazioni illegali di rifiuti. Nello svolgimento della sua attività, che comprende azioni investigative con una dimensione transfrontaliera riguardante almeno due Paesi, l'Olaf potrà accedere al DIWASS.

Si rimanda a successive comunicazioni per ulteriori aggiornamenti in materia.

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CONAI: Rimodulazione contributi per imballaggi in plastica - decisione rinviata a maggio

CONAI: Rimodulazione contributi per imballaggi in plastica - decisione rinviata a maggio

Il CONAI ha reso noto che il Consiglio di amministrazione, a seguito del confronto continuo con il consorzio COREPLA e alla luce delle più recenti analisi disponibili, ha riesaminato il quadro economico e industriale della filiera del riciclo delle materie plastiche, che continua ad attraversare una fase di marcata incertezza. 

CONAI ha quindi deciso di rinviare la decisione sulla rimodulazione del contributo ambientale delle singole fasce contributive degli imballaggi in plastica e sulla relativa decorrenza, nella riunione del CdA di maggio, quando sarà disponibile un quadro informativo più chiaro.

Nel contempo, in merito alle liste degli imballaggi in plastica, con l’obiettivo di incentivare quelli destinati esclusivamente al circuito Commercio&Industria per i quali esistono circuiti di raccolta e riciclo e/o di riutilizzo promossi direttamente dalle imprese, il Consiglio di amministrazione CONAI ha valutato positivamente l’inserimento nella fascia A1.1 di una nuova voce riservata a questi imballaggi, a condizione che tali flussi siano preventivamente e periodicamente verificati da CONAI e da COREPLA. 

Una prima applicazione di questa nuova voce potrebbe essere rappresentata dai “Contenitori/fusti tipo KEG per bevande (ad es. birra)”, per le componenti effettivamente riciclate/riutilizzate. 

Il file relativo alle liste aggiornate sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito www.conai.org

La notizia completa è consultabile sul sito di Conai al seguente link.

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Nuovo quadro legislativo energie rinnovabili – Richiesta contributi UE

Nuovo quadro legislativo energie rinnovabili – Richiesta contributi UE

La Commissione europea ha avviato una call for evidence e una consultazione pubblica riguardanti il tema delle prospettive post-2030 per le energie rinnovabili.

Entrambe le iniziative, come anticipato nel Programma di Lavoro della Commissione 2026, mirano a contribuire alla definizione del quadro europeo per le energie rinnovabili nel prossimo decennio, con l’obiettivo di garantire che il settore supporti in modo efficace il raggiungimento del target di riduzione del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040, rafforzando competitività, sicurezza energetica e sostenibilità dell’UE.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/144/SAEC-EUR/FA del 30.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/144/SAEC-EUR/FA

2026/144/SAEC-EUR/FA

La Commissione europea ha avviato un invito a presentare contributi (call for evidence) e una consultazione pubblica riguardanti il tema delle prospettive post-2030 per le energie rinnovabili.

Entrambe le iniziative, come anticipato nel Programma di Lavoro della Commissione 2026, mirano a contribuire alla definizione del quadro europeo per le energie rinnovabili nel prossimo decennio, con l’obiettivo di garantire che il settore supporti in modo efficace il raggiungimento del target di riduzione del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040, rafforzando competitività, sicurezza energetica e sostenibilità dell’UE.

In questo contesto, il settore dei rifiuti riveste un ruolo strategico, in quanto comprende attività che rappresentano contributi essenziali alla produzione di energia rinnovabile; è pertanto fondamentale che il futuro quadro post‑2030 riconosca e valorizzi pienamente il potenziale del settore, assicurando coerenza normativa e oneri proporzionati.

      1.   Per quanto riguarda il call for evidence, l’obiettivo è quello di raccogliere elementi utili per orientare le future politiche europee, assicurando un approvvigionamento energetico affidabile, competitivo e pienamente decarbonizzato per tutti gli utenti. 

A riguardo FEAD ha predisposto una bozza di risposta (v. allegato 1), sulla quale invitiamo quanti interessati ad inviare eventuali contributi alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo martedì 7 aprile 2026

      2.   Per quanto riguarda invece la consultazione pubblica, la Commissione ha predisposto un questionario (v. allegato 2) finalizzato a raccogliere evidenze, dati e valutazioni su come promuovere ulteriormente le fonti rinnovabili; i contributi raccolti alimenteranno la preparazione della proposta legislativa sul quadro post‑2030, prevista entro la fine dell’anno e accompagnata da una valutazione d’impatto dedicata.

La consultazione si chiuderà il prossimo 12 giugno 2026. Invitiamo quanti interessati ad inviare le proprie risposte alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 27 aprile 2026, al fine di consentire un eventuale confronto interno e con FEAD prima di inviare il contributo alla Commissione.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al sito specifico della Commissione, qui.

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CAM acquisto e noleggio strumenti informatici – pubblicato decreto 11 marzo 2026

CAM acquisto e noleggio strumenti informatici – pubblicato decreto 11 marzo 2026

Il MASE ha definito i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT) che, ai sensi del Codice degli appalti, le Amministrazioni pubbliche saranno tenute ad utilizzare a partire dal prossimo 24 maggio 2026 per la definizione dei bandi di gara relativi ad acquisto e noleggio di questa tipologia di beni. 

Tra le varie caratteristiche che i mezzi informatici con cui la PA potrà approvvigionarsi viene richiamata una progettazione finalizzata alla semplificazione dei processi di disassemblaggio necessari alla riparazione, manutenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclo. Importanti ai fini dell’aggiudicazione anche la resistenza alle cadute, la durata della batteria e il consumo energetico.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/143/SAEC-NOT/CS del 30.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/143/SAEC-NOT/CS

2026/143/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha definito i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT) che, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice degli appalti), le Amministrazioni pubbliche saranno tenute ad utilizzare per la definizione dei bandi di gara relativi ad acquisto e noleggio di questa tipologia di beni.

Nell’allegato del Decreto 11 marzo 2026 sono contenute le specifiche tecniche di sostenibilità che gli Enti dovranno inserire obbligatoriamente nella documentazione di gara a partire dal prossimo 24 maggio 2026. I prodotti coinvolti sono computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati. Questi ultimi sono beni usati ceduti dal proprietario all'operatore economico che li ricondiziona e li rivende. Le gare pubbliche riguardano la fornitura o il noleggio operativo (affitto del materiale eventualmente con servizio manutenzione e riparazione e sostituzione periodica in caso di arrivo sul mercato di prodotti più aggiornati) e per ognuna di queste due tipologie di servizio il documento riporta le specifiche tecniche e i criteri premianti (non vincolanti ma che permettono il conseguimento di un migliore punteggio ai fini dell’aggiudicazione).

Tra le varie caratteristiche che i mezzi informatici con cui la PA potrà approvvigionarsi viene richiamata una progettazione finalizzata alla semplificazione dei processi di disassemblaggio necessari alla riparazione, manutenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclo. Importanti ai fini dell’aggiudicazione anche la resistenza alle cadute, la durata della batteria e il consumo energetico.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto allegato.

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ALBO GESTORI - Geolocalizzazione veicoli categoria 5 e nuove disposizioni su autovetture M1

ALBO GESTORI - Geolocalizzazione veicoli categoria 5 e nuove disposizioni su autovetture M1

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 1/2026 e la Circolare n. 2/2026  con cui ridefinisce al 30 giungo 2026 i termini dell’obbligo di presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, per tener conto delle modifiche introdotte dalla conversione in Legge del DL Proroga Termini. 

Il Comitato dell’Albo ha altresì emanato la Circolare n. 1/2026 per tener conto del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’utilizzo di autovetture di categoria M1 nel trasporto di rifiuti in conto proprio stabilendo che esse non possono essere ricomprese nel parco veicolare delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare2026/142/SAEC-ALB/LE del 30.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/142/SAEC-ALB/LE

2026/142/SAEC-ALB/LE

A seguito della pubblicazione della Legge n. 26/2026 di conversione del DL proroga termini con la quale sono stati ridefiniti i termini dell’obbligo di presenza di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi (v. circolare Assoambiente n. 097/2026), il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le seguenti disposizioni che entreranno in vigore, entrambe, il 2 aprile 2026:

  • la Deliberazione n. 1/2026, abrogando la precedente (Deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024) e conformandosi alle disposizioni normative intervenute con la L. n. 27/2026:
    • fissa al 30 giugno 2026 il termine per l’adeguamento (presenza sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione) superando la precedente scadenza prevista dal DM 59/2023;
    • relativamente ai requisiti di idoneità tecnica conferma quanto già previsto dalla precedente disciplina, ossia che i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono essere dotati di sistemi di geolocalizzazione e che tale requisito costituisce condizione necessaria sia per l’iscrizione sia per il mantenimento della stessa;
    • lascia invariato il meccanismo di adempimento, basato sulla dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, mediante istanza telematica attestante la presenza sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi dei sistemi di geolocalizzazione;
       
  • la Circolare n. 2/2026 fornisce indicazioni di carattere operativo e ulteriori chiarimenti sul regime transitorio e sulle ricadute in caso di mancato adeguamento stabilendo che:
    • le imprese i cui autoveicoli, stante la precedente disciplina, siano stati cancellati per mancanza del requisito di capacità tecnica relativo alla dotazione dei sistemi di geolocalizzazione, ora, in virtu’ della nuova Deliberazione 1/2026, possono procedere alla reiscrizione dei suddetti autoveicoli secondo le procedure ordinarie, anche qualora non siano ancora dotati dei sistemi di localizzazione, fermo restando che il possesso di tale requisito dovrà comunque essere attestato entro il 30 giugno 2026;
    • i soggetti aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e, comunque, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026;
    • le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 1° luglio 2026, provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultino adeguati alle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 1/2026. In proposito la circolare rammenta anche che, qualora la cancellazione di tali autoveicoli determini la carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. h), e all’art. 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, necessario per il mantenimento dell’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale avvia il procedimento disciplinare previsto dall’art. 21 del medesimo decreto.

Il Comitato nazionale ha altresì affrontato un tema che negli ultimi anni ha generato numerose incertezze applicative, relativo all’utilizzo di autovetture di categoria M1 nel trasporto di rifiuti in conto proprio. Dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato la Circolare n. 1 del 26 marzo 2026 che:

  • chiarisce che le autovetture M1, pur potendo essere utilizzate per il trasporto occasionale di merci proprie, non possono essere ricomprese nel parco veicolare delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali;
  • dispone, conseguentemente, che a partire dal 4 gennaio 2027, le Sezioni regionali e provinciali procederanno alla cancellazione d’ufficio di tutti i veicoli M1 iscritti all’Albo, con termine per l’adozione dei relativi provvedimenti fissato al 29 gennaio 2027 chiarendo che, anche in questo caso, qualora la cancellazione incida sui requisiti minimi necessari per il mantenimento dell’iscrizione, le Sezioni competenti avvieranno il procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente.
     

Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni, si rinvia ai provvedimenti richiamati per ulteriori dettagli.

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FEAD NEWSLETTER N° 259 – 30 MARCH 2026

FEAD NEWSLETTER N° 259 – 30 MARCH 2026

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 259 del 30 marzo 2026.

Buona lettura.

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Agenzia Entrate – risposta 6/2026 su aliquota agevolata IVA e trasporto rifiuti in discarica

Agenzia Entrate – risposta 6/2026 su aliquota agevolata IVA e trasporto rifiuti in discarica

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla istanza di consulenza giuridica 17 marzo 2026, n. 6, ha precisato che l'aliquota IVA del 22% si applica solo alla specifica attività deposito dei rifiuti in discarica o avvio ad incenerimento senza recupero energetico. 

Restano escluse le altre attività che rientrano nella definizione di "gestione dei rifiuti" (art. 183, lett. n) del D.lgs. n. 152/2006), tra cui quella di trasporto dei rifiuti, che rimangono soggetta alla aliquota IVA del 10%.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/141/SAEC-DIS/PE del 30.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/141/SAEC-DIS/PE

2026/141/SAEC-DIS/PE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla istanza di consulenza giuridica 17 marzo 2026, n. 6, ha precisato che l'aliquota IVA del 22% si applica solo alla specifica attività deposito dei rifiuti in discarica o avvio ad incenerimento senza recupero energetico. Restano escluse le altre attività che rientrano nella definizione di "gestione dei rifiuti" (art. 183, lett. n) del D.lgs. n. 152/2006), tra cui quella di trasporto dei rifiuti, che rimangono soggetta alla aliquota IVA del 10%.

Si ricorda in merito che con la Legge n. 307/2024 (Legge Bilancio 2025) è stata introdotta una modifica 

al DPR n. 633/1972 (Testo unico dell'IVA) tale per cui veniva alzata al 22% l'aliquota dell'imposta - attualmente del 10% - unicamente per lo smaltimento dei rifiuti in discarica o per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia mentre rimaneva ferma l'aliquota IVA del 10% per le altre operazioni di trattamento dei rifiuti urbani e speciali nonché per le attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione (v. circolare Assoambiente n. 018/2025).

Sempre in materia, l’Agenzia delle Entrate ricorda che in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5­03851 (Comaroli), la Sottosegretaria per l'economia e le finanze, Albano, aveva ricordato che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) aveva precisato che “l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna  dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla nonna in esame, deve considerarsi rientrare nelle « prestazioni di gestione » con IVA agevolata” (v. circolare Assoambiente n. 200/2025).

In risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quindi che l'azione del trasporto dei rifiuti qualora diretta a qualsiasi operazione di gestione rifiuti, come anche il conferimento diretti a impianto di discarica o di incenerimento senza recupero di energia applica l'aliquota agevolata IVA.

Per ulteriori informazioni si rimanda al documento dell’Agenzia delle Entrate, disponibile qui

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ASSOAMBIENTE 27 marzo 2026

ASSOAMBIENTE 27 marzo 2026 {related_entries id="fotogallery_allegata"}

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Interpello MASE su qualificazione e computabilità dei RU prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.

Interpello MASE su qualificazione e computabilità dei RU prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.

In risposta ad interpello presentato da un Comune della provincia di Vicenza sulla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico il MASE ha risposto che tali rifiuti conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, concorrono sia alla produzione complessiva dei rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e sono considerati urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/140/SAEC-NOT/LE del 27.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/140/SAEC-NOT/LE

2026/140/SAEC-NOT/LE

Il MASE ha risposto (prot. 59566 del 18 marzo 2026) ad un interpello avanzato dal Comune di Cartigliano in provincia di Vicenza (prot. n. 0291797 del 19 dicembre 2025) con cui venivano chiesti chiarimenti finalizzati a sapere se:

  • “i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del d.lgs.152/2006, cosiddetti rifiuti simili, conservano la loro qualificazione di rifiuto "urbano" anche qualora il produttore degli stessi decida di conferirli al di fuori del servizio pubblico di raccolta e pertanto possono essere computati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata così come definito dal D.M. 26/05/2016”;
  • “per tali rifiuti “simili” nel campo 6, caratteristiche del rifiuto, dei formulari di identificazione rifiuto (FIR) alla voce provenienza sia da indicare urbano”.
     

Al riguardo, in risposta all’interpello, il MASE - con puntuale ricostruzione normativa delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/851 - recepite nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 116/2021 - che hanno portato all’introduzione di una nuova definizione di rifiuti urbani che ha superato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani - ha chiarito:

  • “con riferimento al primo quesito, che i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto, sono definiti come rifiuti urbani e conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta. I suddetti flussi concorrono sia alla produzione complessiva dei rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio”;
  • “con riferimento al secondo quesito che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla norma rifiuti urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità (provenienza urbana nel campo 6 del FIR)”.
     

Per ogni approfondimento si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE. 

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Legge annuale sulle piccole e medie imprese

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

Pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n. 34 che introduce un insieme coordinato di misure volte a rafforzare la competitività delle PMI, favorendone crescita e aggregazione. 

In particolare, incentiva le reti d’impresa tramite benefici fiscali sugli utili reinvestiti e promuove nuove forme organizzative come le centrali consortili. Sul piano finanziario, amplia gli strumenti di accesso al credito, anche con soluzioni innovative alternative al canale bancario. Interviene inoltre sulla continuità aziendale, potenziando il fondo per imprese in difficoltà e marchi storici. 

Prevede misure per il ricambio generazionale, collegando l’uscita graduale dei lavoratori senior all’assunzione di giovani. Introduce semplificazioni amministrative e riduzioni di costi operativi. Infine, delega il Governo a riordinare la disciplina delle PMI innovative e interviene sulla tutela della reputazione digitale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/139/SAEC-NOT/NA del 27.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/139/SAEC-NOT/NA

2026/139/SAEC-NOT/NA

Informiamo che stata pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (G.U. n. 68 del 23.03.2026) che entrerà in vigore dal 7 aprile 2026.

La Legge si configura come un intervento organico volto a rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento al tessuto imprenditoriale di minori dimensioni. L’impianto normativo si articola in una pluralità di misure eterogenee, accomunate dall’obiettivo di favorire processi di crescita dimensionale, migliorare l’accesso alle risorse finanziarie e ridurre gli oneri amministrativi.

In primo luogo, assume rilievo la disciplina di incentivazione delle reti d’impresa, attraverso la previsione di un regime di sospensione d’imposta sugli utili destinati alla realizzazione di programmi comuni. Tale misura, applicabile nel triennio 2026–2028 entro determinati limiti quantitativi, è finalizzata a promuovere forme stabili di cooperazione tra imprese, favorendo l’integrazione delle rispettive capacità produttive e l’incremento della competitività sui mercati.

La Legge introduce e disciplina nuove forme di aggregazione imprenditoriale, tra cui le cosiddette centrali consortili, configurate quali soggetti mutualistici deputati al coordinamento e allo sviluppo delle attività delle imprese aderenti. L’intervento si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento delle filiere produttive, consentendo alle PMI di operare con maggiore massa critica pur preservando la propria autonomia giuridica.

Sotto il profilo finanziario, la Legge reca disposizioni volte a migliorare l’accesso al credito, anche mediante il conferimento di deleghe al Governo per la riforma del sistema dei confidi e l’introduzione di strumenti innovativi di finanziamento. Tra questi, si segnalano la possibilità di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti anche futuri e la valorizzazione delle rimanenze di magazzino quale garanzia finanziaria. Tali misure mirano a diversificare le fonti di finanziamento e a ridurre la dipendenza dal canale bancario tradizionale.

Particolare attenzione è dedicata ai profili di continuità aziendale e salvaguardia del tessuto produttivo, attraverso il rafforzamento del fondo destinato al sostegno delle imprese in difficoltà e alla tutela dei marchi storici di interesse nazionale. L’intervento consente di supportare operazioni di ristrutturazione, rilancio e trasferimento d’azienda, anche nell’ottica di preservare asset produttivi strategici.

In materia di lavoro, la legge introduce misure finalizzate a favorire il ricambio generazionale, prevedendo meccanismi di riduzione dell’orario lavorativo per i dipendenti prossimi al pensionamento, subordinati all’assunzione di lavoratori più giovani. Tale impostazione intende coniugare esigenze di sostenibilità occupazionale con la trasmissione delle competenze all’interno delle imprese.

Per quanto concerne la semplificazione, sono previste disposizioni di alleggerimento degli adempimenti amministrativi, in particolare in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante l’adozione di modelli standardizzati e strumenti formativi innovativi. A ciò si affiancano interventi di riduzione dei costi operativi, tra cui l’esclusione di specifici obblighi assicurativi per talune categorie di mezzi utilizzati esclusivamente in ambito privato o produttivo.

La legge contempla inoltre una serie di interventi settoriali e misure di sistema, tra cui il riordino della disciplina delle start-up e delle PMI innovative (mediante delega legislativa) e l’introduzione di disposizioni volte a garantire la trasparenza e l’affidabilità delle recensioni online, con effetti rilevanti in termini di tutela della reputazione commerciale. Una parte significativa delle disposizioni è demandata a successivi decreti attuativi.

In allegato il provvedimento e una nota di sintesi delle disposizioni in esso riportate.

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SERR 2025: premiate le azioni vincitrici italiane e focus tematico 2026

SERR 2025: premiate le azioni vincitrici italiane e focus tematico 2026

Presentate lo scorso 26 marzo le migliori azioni italiane della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2025 realizzata lo scorso novembre. L’evento si è tenuto presso la Sala Conferenze di Europa Experience – David Sassoli. Lucia Cuffaro, conduttrice televisiva dell’eco-rubrica Unomattina in Famiglia, ha presentato la cerimonia dando voce ai protagonisti.

La campagna europea riunisce in un’unica settimana di fine novembre le azioni di associazioni, imprese, cittadini, scuole e amministrazioni pubbliche d’Europa che rispondono ad una call to action per la riduzione dei rifiuti prodotti. L’edizione 2025 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ha puntato i riflettori sui RAEE.

Al centro della campagna c’è l’obiettivo di potenziare la filiera del riciclo per recuperare materie prime critiche e limitare la dispersione di sostanze pericolose. Migliorare la gestione dei dispositivi elettrici ed elettronici non è solo un passo verso l’economia circolare, ma un obiettivo per rafforzare l’autonomia dell’Unione Europea.

Le azioni vincitrici italiane dell’edizione 2025 sono:

  • “Progetto Amsa LaboRAEE” di A2A S.p.A. per la categoria imprese, premiata dal Consorzio Ricrea;
  • “Caccia al tesoro di RAEE” della Rete di Scuole laziali - costituita dagli istituti: I.C. “Milani”, Istituto San Giuseppe, I.C. “Alfredo Fiorini”, IIS Bianchini-Filosi di Terracina, Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina, I.C. “L. Da Vinci” di San Felice Circeo - per la categoria scuole, premiate dal Consorzio Cial, con la presenza di Gennaro Galdo;
  • Lezioni di caccia al tesoro: la miniera dei RAEE a casa tua” di Letizia Palmisano per la categoria cittadini, premiata dal Consorzio Comieco;
  • “Ricicliadi-campioni di buone pratiche sostenibili” del Comune di Alà dei Sardi per la categoria pubbliche amministrazioni, premiata dal Consorzio Biorepack, con la presenza di Emanuele Isonio;
  • “Riduzione dei RAEE in tutte le lingue del mondo di Alpi del Mare Soc. Coop. Sociale Onlus per la categoria associazioni, dal Consorzio Corepla.
     

Anche per questa edizione l’Italia ha avuto l’opportunità di scegliere cinque azioni candidate dirette alle premiazioni europee, che hanno ricevuto il riconoscimento dal Consorzio CONAI.

  • ANCHE LE E-MAIL INQUINANO” del Comune di Lecce e “Sinergie e tecnologie per la valorizzazione dei RAEE” della Regione Liguria tra le pubbliche amministrazioni;
  • L’azione multipla di Marche a Rifiuti Zero tra le associazioni;
  • “RAarcadEE-proposte di riciclo attivo” del I.T.I. "G.C. Faccio" Vercelli” tra le scuole;
  • L’azione multipla del Gruppo Iren tra le imprese.
     

Tutte le 10 azioni concorreranno alle premiazioni europee, organizzate per giugno 2026 a Bruxelles.

In allegato il Comunicato stampa e disponibile il PRESS KIT

IL FOCUS TEMATICO PER L’EDIZIONE 2026 DELLA SERR È “USO RESPONSABILE DELLE RISORSE. PROGETTA MEGLIO, ACQUISTA CONSAPEVOLE, RIDUCI GLI SPRECHI”.

CON LO SLOGAN “SCEGLI IL FUTURO”

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ARERA – Differito termine invio dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2025

ARERA – Differito termine invio dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2025

In data 24 marzo 2026 ARERA ha adottato la Delibera 93/2026/R/rif “Differimento dei termini per l’invio dei dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, relativa all’anno 2025”. 

L’Autorità ha differito il termine ultimo per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 58, comma 1 e 2 del TQRIF al 15 maggio 2026 ed ha ribadito che la comunicazione dei dati e delle informazioni debba avvenire in via esclusiva tramite l’apposita piattaforma online, secondo le modalità operative illustrate nelle relative istruzioni di compilazione rese disponibili sul sito dell’Autorità.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/138/SAEC-ARE/CC del 27.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/138/SAEC-ARE/CC

2026/138/SAEC-ARE/CC

In data 24 marzo 2026 ARERA ha adottato la Delibera 93/2026/R/rifDifferimento dei termini per l’invio dei dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, relativa all’anno 2025”.

L’Autorità ha ritenuto che “la raccolta dati per l’anno civile 2025, avviata in data 10 febbraio 2026, per effetto delle modifiche introdotte dalla richiamata deliberazione 374/2025/R/rif, presenta alcuni profili di novità, con particolare riferimento al coinvolgimento degli ETC nell’attività di validazione dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori, nonché negli obblighi di comunicazione all’Autorità”.

Inoltre, l’Autorità ha fatto presente che “con comunicazione del 25 febbraio 2026, ANEA ha richiesto un differimento del termine del 31 marzo 2026, in ragione delle possibili criticità operative per la validazione da parte degli ETC dei dati degli indicatori di qualità relativi ad ambiti tariffari ove siano applicati standard generali di qualità, qualora inviati dai gestori a ridosso del termine”.

L’Autorità ha pertanto differito il termine ultimo per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 58, comma 1 e 2 del TQRIF al 15 maggio 2026 ed ha ribadito che la comunicazione dei dati e delle informazioni debba avvenire in via esclusiva tramite l’apposita piattaforma online, secondo le modalità operative illustrate nelle relative istruzioni di compilazione rese disponibili sul sito dell’Autorità.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera in allegato.

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PFAS nei rifiuti – Richiesta contributi per studio UE

PFAS nei rifiuti – Richiesta contributi per studio UE

La Commissione Europea ha lanciato un questionario tecnico, volto a raccogliere dati per contribuire ad uno studio dedicato alla presenza dei PFAS nei rifiuti, che si chiuderà il prossimo 10 aprile 2026.

Per quanto di interesse, si informa che FEAD è stata direttamente invitata a contribuire allo studio dal consorzio di consulenti incaricati dalla Direzione Ambiente della Commissione Europea (DG ENV) che si occuperà di redigerlo.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/137/SAEC-EUR/FA del 27.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/137/SAEC-EUR/FA

2026/137/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha avviato un questionario tecnico, volto a raccogliere dati per contribuire ad uno studio dedicato alla presenza dei PFAS nei rifiuti, che si chiuderà il prossimo 10 aprile 2026.

Si ricorda che i PFAS sono sostanze chimiche altamente persistenti, ampiamente utilizzate in prodotti industriali e di consumo. La loro resistenza alla degradazione e la capacità di accumularsi nell’ambiente e negli organismi pongono rilevanti criticità ambientali e sanitarie, rendendo urgente una migliore gestione dei flussi di rifiuti che li contengono.

Per quanto di interesse, si informa che FEAD è stata direttamente invitata a contribuire allo studio dal consorzio di consulenti incaricati dalla Direzione Ambiente della Commissione Europea (DG ENV) che si occuperà di redigerlo. Lo studio avrà il fine di:

  • individuare eventuali lacune nella normativa UE sulla gestione dei PFAS nei rifiuti;
  • identificare i principali flussi di rifiuti contenenti PFAS da prioritizzare per possibili interventi regolatori;
  • proporre opzioni di policy per migliorare la gestione dei rifiuti contenenti PFAS e il controllo delle emissioni.
     

Per supportare questo lavoro, è stato avviato il questionario di cui sopra volto a raccogliere dati e informazioni su: mappatura dei PFAS nei rifiuti, regolamentazione vigente, standard applicati, esigenze di monitoraggio, metodi analitici e capacità di laboratorio.

Il questionario è disponibile qui e in allegato si condivide il documento con alcune risposte proposte da FEAD.

Invitiamo quanti interessati ad inviare alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org), entro il prossimo 3 aprile 2026, osservazioni e integrazioni sull’allegato, al fine di contribuire all’invio all’UE di dati ed elementi specifici nazionali.

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Sentenza Consiglio di Stato su perimetro privativa comunale

Sentenza Consiglio di Stato su perimetro privativa comunale

Il Consiglio di Stato si è espresso sul perimetro della “privativa comunale”, cioè sull’esclusiva in capo al Comune (o all'impresa affidataria) della gestione integrata dei rifiuti urbani, andando così a sistematizzare il quadro normativo in materia. 

Nella sentenza è stato evidenziato che la Pubblica Amministrazione non può impedire alle imprese di raccogliere rifiuti urbani da privati per destinarli a recupero, ferma restando la legittimità di procedere a controlli su attività ed impianti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/136/SAEC-GIU/CS del 26.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/136/SAEC-GIU/CS

2026/136/SAEC-GIU/CS

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1976 dell’11 marzo 2026, si è espresso sul perimetro della “privativa comunale”, cioè sull’esclusiva in capo al Comune (o all'impresa affidataria) della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nella sentenza è stato evidenziato che la Pubblica Amministrazione non può impedire alle imprese di raccogliere rifiuti urbani da privati per destinarli a recupero, ferma restando la legittimità di procedere a controlli su attività ed impianti. A sostegno di ciò i Giudici hanno affermato che "il Codice dell'ambiente assoggetta a privativa (comunale) esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento (cfr. articolo 198, D.Lgs. 152/2006), non anche l'esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti che è, invece, affidata al rispetto del principio di libera concorrenza".

In ragione di quanto sopra riportato, i Giudici hanno stabilito che un provvedimento amministrativo che vieta ad un impianto di recupero rifiuti in libera concorrenza di ricevere gli scarti da utenze domestiche se non attraverso il gestore del servizio pubblico è da considerarsi illegittimo, in considerazione del fatto che si tratta di un’attività che rientra nel regime di libero mercato. Ad ogni modo l'Amministrazione pubblica potrà comunque effettuare i necessari controlli sulle attività dell'impianto aventi ad oggetto i rifiuti non destinati a recupero ma a smaltimento.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.

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Legge di delegazione europea 2025

Legge di delegazione europea 2025

Pubblicata la legge di delegazione europea 2025 (Legge 17 marzo 2026, n. 36) che delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui alle normative europee, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della legge stessa. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/135/SAEC-NOT/CS del 26.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/135/SAEC-NOT/CS

2026/135/SAEC-NOT/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 70 del 25 marzo 2026 è stata pubblicata Legge 17 marzo 2026, n. 36 recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (cd. Legge di delegazione europea 2025) che delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui alle normative europee, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'UE di cui agli articoli da 3 a 19 della legge stessa. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno poi essere trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera e al Senato per l’espressione dei pareri dei competenti organi parlamentari.

Di seguito si riportano i provvedimenti di maggiore interesse per le aziende associate su cui il Governo dovrà iniziare a lavorare:

  • l’articolo 4 reca i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2024/1799 sulle norme comuni che promuovono la riparazione dei beni;
  • l’articolo 10 riguarda l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024/3005 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG);
  • l’articolo 11 è relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
  • l’articolo 12 riguarda l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali. Tra i principi e criteri specifici: assicurare l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento; riordinare i rapporti tra le diverse comunicazioni; prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento;
  • l’articolo 13 contiene la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024/1157 sulla spedizione dei rifiuti. I principi e i criteri direttivi riguardano: definizione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento 1157; individuazione delle autorità coinvolte nelle ispezioni, di quelle responsabili per l'attuazione del regolamento e della cooperazione; modifiche, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, incluse le disposizioni contenute nel TUA;
  • l’articolo 14 riguarda l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e reca principi e criteri relativi all’introduzione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive; individuazione delle autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento;
  • l’articolo 15 contiene una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
  • l’articolo 18 relativo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.
     

Nell’Allegato A del provvedimento è riportato l’elenco delle direttive che, ai fini del loro recepimento, non necessitano di specifici principi o criteri di delega. In particolare si evidenziano:

  • direttiva 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;
  • direttiva 2024/3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione);
  • direttiva 2025/1892 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, introducendo novità per il settore dei rifiuti alimentari e dei rifiuti tessili.
     

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Legge di delegazione in allegato.

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Pubblicata la UNI/PdR 191:2026 - LG definizione delle terre da coltivo dal risanamento biologico di terreni contaminati

Pubblicata la UNI/PdR 191:2026 - LG definizione delle terre da coltivo dal risanamento biologico di terreni contaminati

Pubblicata sul sito UNI la Prassi di riferimento (PdR) 191:2026 che definisce le linee guida per la codifica dei criteri di qualità delle terre da coltivo ottenute dal recupero di rifiuti terrosi mediante tecnologie di risanamento biologico sviluppate sia presso gli impianti di recupero (modalità ex situ) sia direttamente presso il cantiere di bonifica (modalità on site). 

L’esigenza della PdR nasce dall’analisi del contesto nazionale ed europeo: l’inquinamento del suolo rappresenta una minaccia per gli ecosistemi e per i servizi ecosistemici fondamentali, tra cui l’approvvigionamento idrico, la produzione agroalimentare e la regolazione del clima. 

Sebbene il riciclo dei terreni in Europa sia in aumento, il consumo di suolo supera ancora il recupero: secondo i dati satellitari Copernico la percentuale di terra rigenerata nei Paesi UE è passata da un valore compreso tra il 2,0% e il 2,2% (1990-2000) a uno compreso tra il 2,7% e il 2,9% (2006-2012) e il consumo di suolo in Italia continua a crescere. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/134/SAEC-NOT/PE del 26.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/134/SAEC-NOT/PE

2026/134/SAEC-NOT/PE

Pubblicata sul sito UNI la Prassi di riferimento (PdR) 191:2026 che definisce le linee guida per la codifica dei criteri di qualità delle terre da coltivo ottenute dal recupero di rifiuti terrosi mediante tecnologie di risanamento biologico sviluppate sia presso gli impianti di recupero (modalità ex situ) sia direttamente presso il cantiere di bonifica (modalità on site).

Le terre da coltivo possono derivare dal riciclo di terreni contaminati trattati mediante processi biologici o da altre filiere industriali dedicate a processi che hanno lo scopo di ottimizzare le caratteristiche vegetative del terreno.

La prassi si applica ai rifiuti terrosi con caratteristiche idonee alla creazione e alla gestione di sistemi ecologici naturali o antropici e definisce i criteri di qualità tecnici applicabili alle terre da coltivo, nonché gli specifici protocolli di valutazione degli impatti complessivi sull’ambiente e sulla salute umana generati dagli utilizzi specifici delle terre da coltivo. Inquadra inoltre tali prodotti all’interno del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. REACH).

La valutazione di conformità del prodotto ai requisiti della presente prassi può essere effettuata da:

  • il fabbricante o fornitore (prima parte);
  • l’utilizzatore o acquirente (seconda parte);
  • un organismo di certificazione indipendente (terza parte), accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
     

Qualora l’organizzazione intenda effettuare una valutazione di conformità di prima parte, quest'ultima deve essere conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17050. Quando l’organizzazione e l’utilizzatore/acquirente del prodotto concordano di effettuare una valutazione di conformità di seconda parte, quest'ultima deve essere effettuata in conformità a criteri condivisi tra le parti. Qualora infine l’organizzazione intenda ottenere una certificazione (valutazione della conformità di terza parte), si applicano i criteri riportati nell’Appendice A.

Per maggiori informazioni si rimanda alla PdR disponibile qui.

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Decreto direttoriale n. 98/2026 MIT su macchine operatrici per manutenzione strade e raccolta e scarico RU

Decreto direttoriale n. 98/2026 MIT su macchine operatrici per manutenzione strade e raccolta e scarico RU

Con Decreto Direttoriale n. 98/2026 sono stati definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani. 

La nuova disciplina stabilisce che le macchine operatrici dotate di moduli operativi per la manutenzione stradale, se rispondono alle caratteristiche e alle prescrizioni tecniche – anche in materia di revisione periodica - previste per i veicoli a motore per il trasporto di merci con massa compresa tra 3,5 e 12 tonnellate (categoria internazionale N2), possono essere ritenute idonee anche per la raccolta dei rifiuti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/133/SAEC-NOT/LE del 26.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/133/SAEC-NOT/LE

2026/133/SAEC-NOT/LE

Definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Direzione Generale per la Motorizzazione, con Decreto direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026, i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani.

La disciplina è stata adottata per integrare l’attuale disciplina (Decreto Ministero trasporti n. 277/2001) e rispondere alle nuove esigenze delle attività che "svolgono un'attività operativa specifica e funzionale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale".

Secondo quanto disposto nel DD n. 98/2026, le macchine operatrici dotate di moduli operativi per la manutenzione stradale, se rispondono alle caratteristiche e alle prescrizioni tecniche – anche in materia di revisione periodica - previste per i veicoli a motore per il trasporto di merci con massa compresa tra 3,5 e 12 tonnellate (categoria internazionale N2), possono essere ritenute idonee anche per la raccolta dei rifiuti.

Trattasi, più nel dettaglio, dei macchinari a carrozzeria permanente con attrezzature per il lavaggio e la sanificazione del manto stradale, sistemi di aspirazione o sistemi di disinfezione dei contenitori di rifiuti, che sono idonei anche al carico e allo scarico dei rifiuti (vasche di raccolta, mini-compattatori e costipatori installati sui veicoli per la raccolta porta a porta circolanti nelle strade strette).

Il decreto direttoriale precisa altresì che le macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani:

  • ai fini della circolazione su strada rientrano tra quelle di cui alla lettera a) del comma 2 all’art. 58 del Codice della strada;
  • non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h, anche mediante l’utilizzo di limitatore di velocità;
  • per quanto riguarda la sicurezza e i sistemi di bordo, devono rispondere alle caratteristiche tecniche previste per i veicoli delle categorie internazionali N2 del Regolamento UE 2018/858;
  • sono sottoposte alla revisione periodica secondo le tempistiche e la disciplina applicabile alla categoria N2.
     

Per ogni approfondimento si rinvia al Decreto direttoriale in oggetto, disponibile qui.

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Impianti Aperti on The Road riparte nel 2026 con la Prima Tappa nell’impianto Autodemolizione Pollini (Lombrardore - TO) | Video

Impianti Aperti on The Road riparte nel 2026 con la Prima Tappa nell’impianto Autodemolizione Pollini (Lombrardore - TO) | Video

E’ ripartito dal Piemonte il viaggio per la sostenibilità di ASSOAMBIENTE con l’edizione 2026 di Impianti Aperti on the road, la campagna di sensibilizzazione che promuove la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie per una corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

La prima tappa si è svolta il 20 marzo all’interno del rinnovato e ampliato impianto Autodemolizione Pollini a Lombardore, in provincia di Torino, che gestisce veicoli fuori uso. L’iniziativa ha previsto la visita guidata all’impianto, la presentazione del “Progetto Pollini’s Future” e un momento di approfondimento e confronto dedicato al tema “La gestione delle batterie da trazione nei centri di raccolta dei veicoli fuori uso”, cui hanno preso parte alcuni tra i principali attori della filiera.

A introdurre i lavori, il saluto con video messaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin che ha evidenziato come “‘Impianti Aperti’, patrocinata dal MASE, consenta a cittadini, studenti e istituzioni di toccare con mano un lavoro di grande utilità; è un'opportunità per trasmettere cultura e consapevolezza delle grandi sfide che abbiamo di fronte, perché l'economia circolare si costruisce sul territorio, tra le persone e tra le imprese. Il Governo va avanti ogni giorno con grande impegno sul fronte dell'economia circolare, anche attraverso gli importanti stanziamenti del PNRR per costruire nuovi impianti di gestione del rifiuto, a difesa del modello italiano". 

Clicca qui per il Comunicato Stampa

Clicca qui per la Rassegna Stampa

Clicca qui per rivedere l'evento

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Decreto MASE su programmazione CAM 2026

Decreto MASE su programmazione CAM 2026

Il MASE ha pubblicato il decreto direttoriale 12 febbraio 2026, n. 13 recante la programmazione per il 2026 delle attività legate alla definizione di nuovi Criteri ambientali minimi (CAM), gli obblighi "green" che devono essere contenuti negli appalti pubblici di determinati beni e servizi, nonché all’aggiornamento di quelli esistenti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/132/SAEC-NOT/CS del 25.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/132/SAEC-NOT/CS

2026/132/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il decreto direttoriale 12 febbraio 2026, n. 13 recante la programmazione per il 2026 delle attività legate alla definizione di nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM), gli obblighi "green" che devono essere contenuti negli appalti pubblici di determinati beni e servizi, nonché all’aggiornamento di quelli esistenti.

In particolare nel 2026 il Ministero prevede di avviare l’istruttoria per l’aggiornamento dei CAM vigenti relativi a:

  • servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, acquisto e leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro nuove e rigenerate, servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste (CAM stampanti e cartucce - DM 17 ottobre 2019);
  • servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria (CAM lavanolo - DM 9 dicembre 2020).
     

Nel 2026, in continuità con i lavori avviati già nel 2025, proseguirà l’istruttoria per l’aggiornamento dei CAM vigenti relativi a:

  • servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM strade - DM 5 agosto 2024);
  • servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde (CAM verde pubblico - DM 10 marzo 2020);
  • fornitura di sorgenti luminose e di apparecchi per illuminazione pubblica e servizio di illuminazione pubblica (CAM illuminazione pubblica – DM 27 settembre 2017 e DM 28 marzo 2018).
  • fornitura di calzature (dispositivi di protezione individuale e non) e di accessori in pelle (CAM calzature - DM 17 maggio 2018).
     

Infine, proseguiranno i lavori per la definizione di CAM completamente nuovi e relativi all'affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione e di trasporto pubblico locale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto allegato.

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ASSOAMBIENTE INFORMA n. 1 di marzo 2026

ASSOAMBIENTE INFORMA n. 1 di marzo 2026

Pubblichiamo il N.1 di marzo 2026 di “ASSOAMBIENTE INFORMA” - Aggiornamento attività associativa di Assoambiente“: i dettagli sui principali temi in esame, i provvedimenti legislativi in discussione a livello parlamentare e gli eventi di possibile interesse.

Buona lettura. 

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Traguardo climatico intermedio UE – Pubblicato nuovo Regolamento UE

Traguardo climatico intermedio UE – Pubblicato nuovo Regolamento UE

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/667 (GUUE del 18.3.2026) recante la modifica della normativa riguardante il traguardo climatico intermedio dell’UE per il 2040 e in vigore dal 7 aprile 2026 e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. 

Si ricorda che la normativa europea sul clima è contenuta nel Regolamento (UE) 2021/1119 e fornisce la base giuridica per le politiche climatiche a lungo termine dell'UE, in linea con l'accordo di Parigi. Questa stabilisce l’obiettivo vincolante di neutralità climatica entro il 2050 per tutti i settori dell'economia e un obiettivo di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/131/SAEC-EUR/FA del 25.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/131/SAEC-EUR/FA

2026/131/SAEC-EUR/FA

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/667 recante la modifica della normativa riguardante il traguardo climatico intermedio dell’UE per il 2040 (GUUE del 18.3.2026), in vigore dal 7 aprile 2026 e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Si ricorda che la normativa europea sul clima è contenuta nel Regolamento (UE) 2021/1119 e fornisce la base giuridica per le politiche climatiche a lungo termine dell'UE, in linea con l'accordo di Parigi. Questa stabilisce l’obiettivo vincolante di neutralità climatica entro il 2050 per tutti i settori dell'economia e un obiettivo di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030.

La modifica introdotta dal nuovo Regolamento stabilisce un traguardo climatico intermedio vincolante per il 2040, il quale consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040, al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e orientare la revisione della legislazione post‑2030 definendo i principi che guideranno le future proposte della Commissione.

Nello specifico viene stabilito che la legislazione esistente sarà riesaminata e la Commissione potrà proporre nuove misure basate su valutazioni d’impatto. È previsto infatti un riesame biennale: la Commissione valuterà l’efficacia delle misure alla luce degli sviluppi scientifici e tecnologici, dell’andamento dei prezzi dell’energia, degli assorbimenti netti e dell’uso dei crediti internazionali. Se necessario, proporrà ulteriori revisioni o misure aggiuntive per sostenere la competitività e la prosperità a lungo termine dell’UE.

Si segnala inoltre che la norma prevede la possibilità per gli Stati membri di utilizzare una quota di crediti internazionali di alta qualità per compensare una parte delle emissioni. Nello specifico, dal 2036, potranno essere usati fino a un massimo del 5% delle emissioni nette del 1990, al fine di mantenere un approccio ambizioso ma economicamente sostenibile.

Il Regolamento rinvia infine al 2028 l’entrata in piena operatività dell’ETS2 (edilizia, trasporto stradale e i settori a loro collegati), così da garantire una transizione più graduale.

Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento, in allegato alla presente.

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PIMBY GREEN 2026 | Aperte le candidature

PIMBY GREEN 2026 | Aperte le candidature

L’Italia è chiamata a misurarsi con sfide strutturali che incidono sulla competitività del sistema produttivo e sulla qualità della vita dei territori: decarbonizzazione, sicurezza energetica, gestione sostenibile delle risorse, modernizzazione infrastrutturale. In questo contesto, la realizzazione di opere di pubblica utilità rappresenta una leva strategica per coniugare tutela ambientale, sviluppo industriale e coesione sociale.

Con la settima edizione del Premio PIMBY GREEN, Assoambiente rinnova il proprio impegno a favore di una cultura del “fare” fondata su responsabilità, innovazione e partecipazione. L’obiettivo è promuovere il superamento dell’approccio “NIMBY” (Not In My BackYard), che ostacola la realizzazione di infrastrutture necessarie, e valorizzare una visione “PIMBY” (Please In My BackYard), orientata alla consapevolezza dei benefici ambientali, economici e occupazionali che le opere di qualità possono generare nei territori.

Il Premio intende riconoscere amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti dell’informazione che si sono distinti nei settori dell’energia, della gestione dei rifiuti e delle trasformazioni del territorio, contribuendo a rafforzare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

 

Categorie

1. Realizzazione di Infrastrutture Tecnologicamente Avanzate
Premia i progetti che hanno favorito l’innovazione e il progresso tecnologico nel territorio, migliorando l’efficienza, la sostenibilità ambientale e la resilienza delle infrastrutture.

2. Coinvolgimento Positivo e Responsabile dei Cittadini
Riconosce l’impegno di enti locali e pubbliche amministrazioni che hanno promosso percorsi strutturati di dialogo e partecipazione, favorendo una relazione trasparente con le comunità interessate dalle opere.

3. Informazione Trasparente e Scientifica
Valorizza giornalisti e autori che hanno contribuito a diffondere un’informazione rigorosa, basata su dati verificabili e conoscenze tecnico-scientifiche, contrastando narrazioni distorsive e opposizioni aprioristiche.

Candidature

Il termine per l’invio delle candidature per il Premio PIMBY Green 2026 è fissato per il 29 maggio 2026. 
Le candidature dovranno essere inviate tramite email alla segreteria dell'Associazione: assoambiente@assoambiente.org esplicitando in oggetto “Candidatura Premio Pimby Green 2026”.
La candidatura deve essere presentata esclusivamente via email, compilando il Modulo di presentazione candidatura fornito dall'Associazione (allegato).

 

Premiazione

La cerimonia di premiazione del Premio PIMBY GREEN 2026 si terrà a Milano il 9 luglio 2026, presso la prestigiosa Villa Necchi Campiglio - Bene FAI, nell’ambito di una serata di Gala organizzata dall’Associazione.

Un appuntamento che rappresenta non solo un momento celebrativo, ma un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder sulla necessità di rafforzare una cultura industriale e ambientale capace di trasformare le infrastrutture in opportunità di sviluppo per le comunità.

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FEAD NEWSLETTER N° 258– 23 MARCH 2026

FEAD NEWSLETTER N° 258– 23 MARCH 2026


Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 258 del 23 marzo 2026.

Buona lettura.

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Stati Generali dell’Ambiente in Puglia - Bari, 8 aprile 2026

Stati Generali dell’Ambiente in Puglia - Bari, 8 aprile 2026

Il prossimo 8 aprile 2026 si terranno a Bari, presso il Teatro Piccinni, gli “Stati Generali dell’Ambiente in Puglia”, iniziativa organizzata da Ricicla TV, di cui il Assoambiente è sponsor.

L’evento rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del settore sui temi della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alla transizione energetica e all’uso efficiente delle risorse. 

L’iniziativa si inserisce in un percorso nazionale volto a favorire il dialogo tra i principali stakeholder e a promuovere strategie condivise per la transizione ecologica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. 

La partecipazione è gratuita, potete scaricare il biglietto cliccando qui.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma dell’evento, in cui è previsto anche intervento Assoambiente, è possibile visitare il sito dedicato di Ricicla TV.

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Sentenza CdC n. 5357/26 - Ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio

Sentenza CdC n. 5357/26 - Ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026 ha confermato la responsabilità amministrativa di un'azienda ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per un infortunio sul lavoro causato dalla rimozione delle protezioni antinfortunistiche. 

La Corte ha stabilito che anche se motivata dalla volontà di evitare fermi produttivi, la rimozione delle protezioni antinfortunistiche da parte dei preposti configura reato e genera responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in quanto la condotta produce un vantaggio indiretto per la società.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/130/SAEC-GIU/CC del 24.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/130/SAEC-GIU/CC

2026/130/SAEC-GIU/CC

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026 ha confermato la responsabilità amministrativa di un'azienda ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per un infortunio sul lavoro causato dalla rimozione delle protezioni antinfortunistiche.

La Corte ha stabilito che anche se motivata dalla volontà di evitare fermi produttivi, la rimozione delle protezioni antinfortunistiche da parte dei preposti configura reato e genera responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in quanto la condotta produce un vantaggio indiretto per la società.

Dunque, in caso di infortunio sul lavoro, l'impresa risponde ai sensi della disciplina 231 anche se solo uno tra i soggetti dell'azienda responsabili del reato di lesioni ha agito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

La Corte ha ribadito che “l'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 D.lgs. n. 231/2001). A questi elementi si aggiunge l'elemento soggettivo della colpa di organizzazione, diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione”.

La Corte ha poi chiarito l’alternatività esistente fra questi elementi “non essendo richiesto dalla disposizione in esame, ai fini della responsabilità dell'ente, che l'aver agito nell'interesse dell'ente o l'aver procurato un vantaggio al medesimo concorrano”.

Infine, in merito ai soggetti responsabili del reato, la Corte ha ribadito che “non è richiesto che, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l’ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato”.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

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Consiglio di Stato – il valore del PEF rifiuti non può essere utilizzato per la verifica dell’anomalia dell’offerta presentata per l’affidamento del servizio

Consiglio di Stato – il valore del PEF rifiuti non può essere utilizzato per la verifica dell’anomalia dell’offerta presentata per l’affidamento del servizio

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1480 del 24/02/2026 si è pronunciato su un ricorso proposto da una impresa seconda classificata che aveva impugnato l’aggiudicazione del servizio di gestione rifiuti perché, nel procedimento di verifica dell'offerta, la prima classificata aveva omesso di indicare la remunerazione del capitale secondo il criterio previsto nel metodo tariffario di ARERA valido per il secondo periodo regolatorio (c.d. MTR-2). 

Secondo il Consiglio di Stato lo scopo dei criteri contenuti nelle delibere ARERA non può essere individuato nella finalità di disciplinare la verifica dell’anomalia delle offerte nelle diverse gare di appalto via via indette dall’Amministrazione. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/129/SAEC-GIU/CC del 24.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/129/SAEC-GIU/CC

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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1480 del 24/02/2026 si è pronunciato su un ricorso proposto da una impresa seconda classificata che aveva impugnato l’aggiudicazione del servizio di gestione rifiuti perché, nel procedimento di verifica dell'offerta, la prima classificata aveva omesso di indicare la remunerazione del capitale secondo il criterio previsto nel metodo tariffario di ARERA valido per il secondo periodo regolatorio (c.d. MTR-2).

Secondo il Consiglio di Stato lo scopo dei criteri contenuti nelle delibere ARERA “non può essere individuato nella finalità di disciplinare la verifica dell’anomalia delle offerte nelle diverse gare di appalto via via indette dall’Amministrazione, bensì nell’obiettivo, del tutto differente, di fornire all’Amministrazione stessa una indicazione sulle tariffe da applicare in relazione alla TARI, e, dunque, al corrispettivo che cittadini e imprese saranno tenuti a pagare per il servizio rifiuti”. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la valutazione del Comune e ha confermato l'aggiudicazione del servizio.

Pertanto, i criteri previsti nel metodo tariffario di ARERA, contenuti negli MTR applicabili ai diversi periodi di regolazione, non devono essere utilizzati dalla stazione appaltante per la verifica dell'anomalia dell'offerta presentata nelle gare per l'affidamento del servizio.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

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Interpello MASE su recupero inerti procedura semplificata

Interpello MASE su recupero inerti procedura semplificata

Il Ministero dell'Ambiente ha risposto ad un interpello avanzato dalla Provincia di Como con cui venivano chiesti chiarimenti interpretativi sulla normativa applicabile al recupero degli inerti. 

In particolare è stato chiesto il punto di vista del MASE su due distinte fattispecie di recupero relativamente all’uso come recupero ambientale, di cui al decreto 5 febbraio 98, e all’applicabilità del D.lgs. 117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive a rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/128/SAEC-NOT/CS del 24.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/128/SAEC-NOT/CS

2026/128/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Provincia di Como con cui venivano chiesti chiarimenti interpretativi sulla normativa applicabile al recupero degli inerti. 

In particolare il quesito riguarda due distinte fattispecie di recupero:

  1. l’ammissibilità delle procedure semplificate, di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, alle operazioni di recupero ambientale (R10) per la tipologia 7.1 (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato ecc.) del DM 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. In particolare se il recupero ambientale (R10) possa essere ammesso, in procedura semplificata, anche nei casi in cui l’operatore non si sia conformato ai dettami di cui al DM 127/2024;
  2. l’applicabilità del D.lgs. n. 117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive a rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione.

Il MASE, con la sua risposta n. 46989, fornisce un quadro normativo relativo alla disciplina sull’End of Waste e si sofferma sulle attività di recupero in procedura semplificata di cui al DM 5 febbraio 1998 (Allegato, punto 7.1.3), che prevedono l'utilizzo del materiale derivante dal trattamento di rifiuti inerti per recuperi ambientali. Il Ministero chiarisce che l'utilizzo di rifiuti inerti ai fini del recupero ambientale di cui al DM 5 febbraio 1998 è subordinato al rispetto dei criteri di trattamento fissati dal decreto Eow inerti (DM 127/2024) sulla base delle condizioni previste dal DM 5 febbraio 1998 relativamente ai limiti quantitativi, ai valori limite per le emissioni e alle norme tecniche. Inoltre sottolinea come anche l’articolo 184-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che, solo in assenza di criteri specifici disciplinati a livello comunitario o nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 5 febbraio 1998 nella sua interezza.

Relativamente alla seconda domanda il Ministero ribadisce che sono rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. n. 117/2008 anche quelli derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione.Ma solo se gli impianti di trattamento sono a servizio esclusivo del ciclo estrattivo e quindi gestiti dallo stesso soggetto legittimato all'attività estrattiva.

Per maggiori informazioni si rimanda ai testi dell’interpello e della risposta del MASE

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Dal Piemonte riparte “Impianti Aperti on the Road” di ASSOAMBIENTE

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GSA, Recycling Industry, Eco dalle Città, Alternativa Sostenibile

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CIRCULARTALKS I VERSO IL DIWASS: COSA DEVONO ASPETTARSI GLI OPERATORI DAL 21 MAGGIO 2026 | 25 Marzo ore 14.00

CIRCULARTALKS I VERSO IL DIWASS: COSA DEVONO ASPETTARSI GLI OPERATORI DAL 21 MAGGIO 2026 | 25 Marzo ore 14.00

Nell'ambito dei Circular Talks ASSOAMBIENTE, si terrà il 25 marzo ore 14.00 il webinar dal titolo “VERSO IL DIWASS: COSA DEVONO ASPETTARSI GLI OPERATORI DAL 21 MAGGIO 2026”. Il webinar è organizzato in collaborazione con INNOVANDO.

Tema del webinar
L’art. 27 del nuovo Regolamento (UE) 1157/2024, in vigore dal 2006ha introdotto modalità innovative per lo scambio dei documenti e delle informazioni relative alle spedizioni di rifiuti: dal 21 maggio 2026 si passerà ad un sistema digitale centralizzato per lo scambio di informazioni: il DIWASS – Digital Waste Shipment System. Entro il 3 febbraio 2026, le Autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare alla Commissione le modalità con cui intendono accedere al sistema centrale e consentirne l’utilizzo agli operatori economici. A livello nazionale le Autorità competenti sono individuate nelle Regioni o nelle Province e, allo stato attuale, non esiste un sistema digitale unico a livello nazionale per la trasmissione dei documenti e delle informazioni relative alle procedure di notifica. È quindi verosimile che l’accesso al sistema centrale europeo avvenga secondo modalità differenti tra operatori che operano in Regioni o Province anche geograficamente contigue. Al fine di favorire una transizione efficace, nonché un confronto strutturato tra imprese e autorità competenti in vista della prossima scadenza del 21 maggio 2026, Assoambiente e Innovando hanno organizzato il presente TALK affinché queste importanti nuove procedure non determinino rallentamenti delle procedure di notifica e, più in generale, delle spedizioni di rifiuti, con potenziali ripercussioni sull’intera gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Programma scaricabile

Come iscriversi
Per prenotare inviare una mail alla Segreteria ASSOAMBIENTE: assoambiente@assoambiente.org indicando in oggetto “Circular Talk DIWASS”. 
La Segreteria avrà cura di inviare il link per la partecipazione da remoto. 

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Impianti Aperti fa tappa presso l’Impianto Pollini Autodemolizione

Impianti Aperti fa tappa presso l’Impianto Pollini Autodemolizione

la Repubblica, La Stampa, Askanews, Il Secolo xix, Ricicla News, Recover Magazine, Canale Energia, Staffetta Quotidiana, PneusNews, GreenME, Euroborsa, Energia Oltre, Insider Trend, Euroborsa, Teleborsa, Adriaeco, Tiscali 

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Prodotti 220 chili all`anno per abitante Regolamento Ue, i primi effetti da agosto

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QN

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ASSOAMBIENTE 20 marzo 2026

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EPR filiera dei prodotti plastici non da imballaggio - avviata consultazione MASE

EPR filiera dei prodotti plastici non da imballaggio - avviata consultazione MASE

È stata pubblicato sul sito del MASE lo schema di decreto per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per la filiera dei prodotti plastici non da imballaggio per l’avvio della consultazione pubblica.

Il termine ultimo per inviare le osservazioni è fissato al 17 aprile 2026.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/127/SAEC-DOP/PE del 20.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/127/SAEC-DOP/PE

2026/127/SAEC-DOP/PE

È stata pubblicato sul sito del MASE lo schema di decreto per l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per la filiera dei prodotti plastici non da imballaggio per l’avvio della consultazione pubblica.

Il provvedimento istituisce, ai sensi dell’articolo 178-bis del D.lgs. n. 152/2006, il regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti in materiali plastici diversi dagli imballaggi come definiti dall’articolo 218 dello stesso decreto (anche denominati prodotti plastici non da imballaggio) elencati nell’Allegato I e ne definisce i requisiti, nell’ottica di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti plastici non da imballaggio al termine del loro utilizzo, rafforzando, lungo tutta la catena del valore, la prevenzione della produzione dei rifiuti, la riparazione, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.

La necessità di intervenire su questa categoria di prodotti risponde a tre esigenze principali:

  • colmare un vuoto regolatorio rispetto a flussi di rifiuti plastici, non già coperti da regimi EPR settoriali (imballaggi, beni in polietilene, RAEE, veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, pile e accumulatori, beni tessili);
  • dare concreta attuazione al principio «chi inquina paga» e alla gerarchia dei rifiuti, orientando la progettazione e la gestione del fine vita verso riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, riducendo il ricorso allo smaltimento;
  • supportare, in modo coerente con il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, una transizione industriale verso prodotti plastici più durevoli, riparabili e riciclabili.
     

In particolare l’Allegato I elenca le principali categorie di prodotti in polimeri plastici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, mediante il richiamo dei corrispondenti codici ATECO delle attività economiche interessate e delle principali corrispondenze con la classificazione Prodcom ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e con la Nomenclatura Combinata (NC) ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1926.

  1. Categorie relative alla classificazione per CODICE ATECO (per ogni categoria sono riportati i singoli codici dei prodotti)
  • prodotti in materie plastiche per l’edilizia e l’arredo tecnico
  • arredi e complementi d’arredo in materie plastiche per interni ed esterni
  • arredo urbano e attrezzature per spazi pubblici in plastica
  • contenitori, vasche, serbatoi, pallet e altri articoli tecnici in plastica (non imballaggi)
  • articoli in plastica per l’agricoltura, il giardinaggio e il tempo libero (beni durevoli)
  • componenti tecnici e articoli in plastica a vita utile medio-lunga non ricompresi in altri regimi di responsabilità estesa del produttore
  • articoli in plastica per la pulizia
  • articoli di abbigliamento in materiale plastico
  • lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
  • attrezzature per il cablaggio
  • articoli in plastica per la pesca
  • articoli in gomma
  1. Categorie relative alla classificazione per CODICE PRODCOM (per ogni categoria sono riportati i singoli codici dei prodotti)
  • articoli in plastica quali lastre, fogli, tubi e profilati
  • articoli in plastica per l’edilizia
  • attrezzature in plastica per cablaggio
  • attrezzature in plastica per la pesca
  • mobili in plastica
  • giochi e giocattoli in plastica
  • articoli sportivi in plastica
  • altri articoli in materie plastiche
  • pneumatici e camere d’aria; pneumatici rigenerati e ricostruiti
  • altri prodotti in gomma
  1. Categorie relative alla classificazione per CODICE NC (per ogni categoria sono riportati i singoli codici dei prodotti)
  • articoli in plastica quali lastre, fogli, tubi e profilati
  • articoli in plastica per l’edilizia
  • attrezzature in plastica per cablaggio
  • attrezzature in plastica per la pesca
  • mobili in plastica
  • giochi e giocattoli in plastica
  • articoli sportivi in plastica
  • pneumatici e camere d’aria; pneumatici rigenerati e ricostruiti
  • altri articoli in materie plastiche
  • altri prodotti in gomma
     

L’Allegato II definisce i criteri generali degli statuti dei sistemi di gestione.

L’Allegato III contiene i principi per lo statuto del centro di coordinamento.

Il termine ultimo per inviare le osservazioni è fissato al 17 aprile 2026. Nel periodo di consultazione pubblica i soggetti interessati possono trasmettere le proprie osservazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata ECB@pec.mase.gov.it, compilando la griglia appositamente predisposta e indicando, nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: "Consultazione pubblica EPR prodotti plastici non da imballaggio". A riguardo chiediamo di inviare eventuali vostre segnalazioni anche al Dott. Cesaretti (email d.cesaretti@fise.org) entro il 16 aprile 2026 al fine di definire la posizione associativa in risposta alla consultazione sul tema.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di seguito richiamata (con link):

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Proposta di revisione degli atti delegati della Tassonomia UE – consultazione UE

Proposta di revisione degli atti delegati della Tassonomia UE – consultazione UE

La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla proposta di revisione degli atti delegati Clima (Reg. 2021/2139/UE) e Ambiente (Reg. 2023/2486/UE) della Tassonomia, al fine di rendere la disciplina più semplice, coerente e utilizzabile, riducendo gli oneri per le imprese e aumentando la trasparenza per gli investitori.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/126/SAEC-EUR/FA del 20.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/126/SAEC-EUR/FA

2026/126/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di revisione degli atti delegati Clima (Reg. 2021/2139/UE) e Ambiente (Reg. 2023/2486/UE) della Tassonomia, al fine di rendere la disciplina più semplice, coerente e utilizzabile, riducendo gli oneri per le imprese e aumentando la trasparenza per gli investitori.

Si ricorda che la normativa sulla tassonomia si riferisce alla classificazione delle attività economiche in base al loro impatto ambientale e, l’iniziativa di revisionarla, rientra nelle recenti priorità politiche più generali della Commissione presentate con la pubblicazione del Pacchetto Omnibus (v. circolare Assoambiente n. 458 dell’11.12.2025).

In particolare la proposta di atto delegato che modifica il Regolamento (UE) 2021/2139, relativa ai criteri della mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico della tassonomia, mira a semplificare i criteri tecnici climatici presenti, aggiornare le definizioni, eliminare duplicazioni e requisiti ridondanti e infine a rendere meglio applicabili i criteri del DNSH (non arrecare danno significativo) collegati al clima.

Invece, la proposta di atto delegato che modifica il Regolamento (UE) 2023/2486, relativa ai criteri sugli altri quattro obiettivi ambientali (uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso l’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi), interviene sul semplificare i criteri tecnici troppo complessi o non allineati alla normativa UE più recente, sui criteri DNSH generici e su settori come energia, trasporti, manifattura, edilizia, silvicoltura e tutela ambientale.

Per quanto di interesse si segnala che le modifiche sono rilevanti per il settore dei rifiuti in quanto intervengono sui criteri tecnici di rendicontazione applicabili agli operatori che effettuano raccolta, trattamento, recupero e riciclo, alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche.

L’obiettivo della Commissione è quello di promuovere l’adozione della tassonomia rendendone più agevole l’utilizzo, migliorare l’accesso alla finanza verde nell’UE e aumentare la trasparenza del mercato attraverso informazioni più chiare.

Le consultazioni sulle due proposte, disponibili qui e qui, si chiuderanno il prossimo 14 aprile 2026. Invitiamo quanti interessati a condividere i propri contributi con la D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org), entro il 10 aprile 2026, al fine di poter definire anche un feedback associativo da inviare alla Commissione.

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Veicoli fuori uso, nuove regole per la gestione delle batterie. Dal Piemonte riparte “Impianti Aperti on the Road” di ASSOAMBIENTE

Veicoli fuori uso, nuove regole per la gestione delle batterie. Dal Piemonte riparte “Impianti Aperti on the Road” di ASSOAMBIENTE

Roma, 20 marzo 2026 – E’ ripartito dal Piemonte il viaggio per la sostenibilità di ASSOAMBIENTE (l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche), con l’edizione 2026 di Impianti Aperti on the road, la campagna di sensibilizzazione che promuove la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie per una corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

La prima tappa si è svolta oggi all’interno del rinnovato e ampliato impianto Autodemolizione Pollini a Lombardore, in provincia di Torino, che gestisce veicoli fuori uso. L’iniziativa ha previsto la visita guidata all’impianto, la presentazione del “Progetto Pollini’s Future” e un momento di approfondimento e confronto dedicato al tema “La gestione delle batterie da trazione nei centri di raccolta dei veicoli fuori uso”, cui hanno preso parte alcuni tra i principali attori della filiera.

A introdurre i lavori, il video intervento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin che ha evidenziato come “‘Impianti Aperti’, patrocinata dal MASE, consenta a cittadini, studenti e istituzioni di toccare con mano un lavoro di grande utilità; è un'opportunità per trasmettere cultura e consapevolezza delle grandi sfide che abbiamo di fronte, perché l'economia circolare si costruisce sul territorio, tra le persone e tra le imprese. Il Governo va avanti ogni giorno con grande impegno sul fronte dell'economia circolare, anche attraverso gli importanti stanziamenti del PNRR per costruire nuovi impianti di gestione del rifiuto, a difesa del modello italiano". 

“Con questa visita”, ha aggiunto il Ministro Pichetto, "si può capire meglio la gestione articolata dei rifiuti in un settore complesso come quello dei veicoli fuori uso, con la richiesta di performance sempre più avanzate anche a fronte dell'evoluzione del mercato e del bisogno di sostituire i veicoli più vecchi e inquinanti con altri nuovi e più sostenibili”.

L’incontro è stato anche l’occasione per analizzare le novità introdotte dal decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo scorso, che aggiorna la normativa nazionale sulla gestione delle batterie e dei relativi rifiuti, adeguando l’ordinamento italiano al nuovo regolamento europeo. Il provvedimento ridisegna l’intera filiera degli accumulatori – dalla produzione al riciclo – con un’attenzione particolare all’intercettazione e al recupero delle materie prime critiche e strategiche.

ASSOAMBIENTE sulla nuova normativa

Il decreto legislativo – ha spiegato nel corso dell’incontro il Direttore di ASSOAMBIENTE Elisabetta Perrottacoordina la normativa italiana con il regolamento europeo introducendo nuove disposizioni sull’organizzazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, sulla vigilanza del mercato, sui controlli e sul regime sanzionatorio. Si tratta di un intervento che allinea la normativa di settore all’attuale contesto di mercato”.

Un elemento centrale – ha proseguito Perrotta – è il rafforzamento dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), che dovranno garantire la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale: dalla raccolta al trattamento e al riciclo, tenendo conto anche del valore delle materie prime recuperate”.

Nella gestione di questi rifiuti – ha aggiunto Perrotta – che dal 9 dicembre prossimo saranno classificati come pericolosi, con procedure molto più stringenti per le spedizioni, i produttori dovranno considerare anche le elevate potenzialità legate al recupero dei critical raw materials contenuti nelle batterie. Un ulteriore tema da approfondire riguarderà il necessario utilizzo di materie prime seconde nella produzione di nuove batterie, elemento fondamentale per garantire un adeguato sbocco industriale alla filiera del riciclo”.

Nonostante la crescente attenzione del settore, il livello di raccolta delle batterie resta oggi fermo attorno al 30%, ben lontano dagli obiettivi europei: 63% entro il 31 dicembre 2027 e 73% entro il 31 dicembre 2030. Un divario che potrà essere colmato solo rafforzando i sistemi di raccolta, coinvolgendo maggiormente distribuzione e cittadini e sviluppando una filiera industriale integrata, con un forte coordinamento tra sistemi EPR, operatori logistici e impianti di trattamento.

La nuova edizione della campagna 

L’edizione 2026 di “Impianti Aperti on the Road” rafforzerà ulteriormente il ruolo dell’Associazione nell’organizzazione di visite negli impianti industriali, offrendo alle strutture aderenti l’opportunità di aprire le proprie porte a enti locali, comitati territoriali, scuole e cittadini, per favorire una maggiore conoscenza delle infrastrutture dell’economia circolare.

Grazie al suo impegno nella diffusione di informazioni e buone pratiche nel campo del waste management, ASSOAMBIENTE ha ottenuto per la campagna “Impianti Aperti on The Road” anche il patrocinio di ISPRA SNPA, oltre a quello del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per la tappa piemontese l’iniziativa ha, inoltre, ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

 

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E-PRTR – Dichiarazione entro il 30 aprile 2026

E-PRTR – Dichiarazione entro il 30 aprile 2026

Pubblicato sul sito ISPRA-SNPA l’informativa sulla modalità di presentazione delle dichiarazioni PRTR 2026 (dati 2025) per gli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 (di attuazione per il Regolamento CE 166/2006). 

La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2025 avverrà mediante il nuovo applicativo PRTR online. Scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2026.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/125/SAEC-NOT/PE del 19.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/125/SAEC-NOT/PE

2026/125/SAEC-NOT/PE

Pubblicato sul sito ISPRA-SNPA l’informativa sulla modalità di presentazione delle dichiarazioni PRTR 2026 (dati 2025) per gli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 (di attuazione per il Regolamento CE 166/2006).

La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2025 avverrà mediante il nuovo applicativo PRTR online raggiungibile al seguente link: https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it (l’ultima versione del manuale utente dichiarante è disponibile qui).

Come da indicazioni sul sito ISPRA: 

  • per agire come utenti dell’applicativo PRTR è necessario accedere ed inserire una richiesta di accredito; 
  • successivamente all’approvazione della richiesta di accredito l’utente troverà accessibile nella propria area di lavoro anche la sezione per l’inserimento dei dati della dichiarazione PRTR. 
     

Chi ha già ottenuto l’accredito come utente dell’applicativo PRTR può accedere già alla sezione per l’inserimento dei dati della dichiarazione PRTR2026.

La “trasmissione” della dichiarazione PRTR tramite l’applicativo PRTR rende disponibile la stessa dichiarazione PRTR all’ISPRA e ai referenti presso le Autorità competenti per la valutazione della dichiarazione, accreditati sull’applicativo PRTR. Rispetto alla compilazione della scheda relativa alle attività PRTR, in continuità con il passato esercizio della dichiarazione, i volumi di produzione dovranno essere riportati secondo le metriche e le unità di misura disponibili per la selezione e dettagliate nel manuale dell’utente, che si raccomanda di consultare a tale fine (anche per individuare i valori dei fattori di conversione per esprimere, ove necessario, in TEP il contenuto energetico dei prodotti energetici e per la conversione in UBA dei capi allevati).

Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati).

Scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2026.

Per memoria, si riporta, in allegato, l’elenco dei gestori ricadenti nell’obbligo di dichiarazioni annuale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006: in particolare al punto 5 “gestione rifiuti e acque reflue”.

L’omessa comunicazione dei dati, così come l’eventuale mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione, è punita con sanzioni amministrative (art. 30 del D.lgs. n. 46/2014).

Per ulteriori informazioni:

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi a ISPRA: Andrea Gagna (andrea.gagna@isprambiente.it).

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TuttoAmbiente Spring School su “Testo unico ambientale 20 anni dopo”, 28-30 aprile 2026

TuttoAmbiente Spring School su “Testo unico ambientale 20 anni dopo”, 28-30 aprile 2026

Dal 28 al 30 aprile 2026 TuttoAmbiente ha organizzato in live streaming la terza edizione della Spring School su “Testo unico ambientale 20 anni dopo. 

Facciamo il punto su autorizzazioni, Scarichi, Rifiuti, Emissioni, Bonifiche, Criticità”. Obiettivo della Spring School “Testo Unico Ambientale” è quello di fornire sia una formazione ed un aggiornamento professionale di alto profilo, sia la possibilità di avvicinarsi alla materia in modo autorevole e pratico. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/124/SAEC-COM/PE del 19.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/124/SAEC-COM/PE

2026/124/SAEC-COM/PE

Dal 28 al 30 aprile 2026 TuttoAmbiente ha organizzato in live streaming la terza edizione della Spring School su “Testo unico ambientale 20 anni dopo. Facciamo il punto su autorizzazioni, Scarichi, Rifiuti, Emissioni, Bonifiche, Criticità”.

A distanza di 20 anni, questa edizione della Spring School mira a fare il punto, anche da un punto di vista operativo, di questa disciplina, ricordando che il settore ambientale è anche uno di quelli che offre maggiori opportunità di crescita e sviluppo dal punto di vista professionale ed aziendale. Conoscere approfonditamente questa disciplina è però importantissimo anche per evitare rischi, sanzioni e spese derivanti da una non corretta applicazione di norme talmente complesse che spesso è “indispensabile affidarsi ad esperti “ (Cass. 20126/2004) per poterle interpretare correttamente. A questo proposito, principale obiettivo della Spring School “Testo Unico Ambientale” è quello di fornire sia una formazione ed un aggiornamento professionale di alto profilo, sia la possibilità di avvicinarsi alla materia in modo autorevole e pratico. 

I moduli formativi non si limiteranno a semplici lezioni in diretta streaming, ma daranno anche ampio spazio a question time, esercitazioni ed alla discussione di casi, in un’ottica partecipativa.

Ricordiamo che a seguito della partnership avviata con Assoambiente, per i soci sono previsti sconti per la partecipazione ai sopra richiamati corsi formativi.

Per la necessaria iscrizione si rimanda al form richiesta programma, disponibile qui

Per eventuali ulteriori informazioni: Martina Bonvini – Alice Bergami;
Mail: formazione@tuttoambiente.it;
Telefono: +39 0523.315305.

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Obbligo notifica spedizione rottami metallici (alluminio, rame e zinco) – DPCM 11 febbraio 2026

Obbligo notifica spedizione rottami metallici (alluminio, rame e zinco) – DPCM 11 febbraio 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM 11 febbraio 2026 recante l’introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l'esportazione dei rottami metallici (soglie minime). 

Il decreto stabilisce che le operazioni di esportazione dei rottami metallici, compresi nei codici 7404 (rottami di rame), 7602 (rottami di alluminio) e 7902 (rottami di zinco) della nomenclatura combinata di cui al Regolamento CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono soggette all'obbligo di notifica, di cui all’articolo 30, comma 2 del DL 21/2022, ai Ministeri competenti. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/123/SAEC-NOT/CS del 19.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/123/SAEC-NOT/CS

2026/123/SAEC-NOT/CS

Il DPCM 11 febbraio 2026 recante l’introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l'esportazione dei rottami metallici (soglie minime), pubblicato su GU n. 64 del 18.3.2026, stabilisce che le operazioni di esportazione dei rottami metallici, compresi nei codici 7404 (rottami di rame), 7602 (rottami di alluminio) e 7902 (rottami di zinco) della nomenclatura combinata di cui al Regolamento CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono soggette all'obbligo di notifica (art. 30, comma 2 del DL 21/2022) ai Ministeri competenti. 

In particolare la notifica dovrà essere effettuata per le spedizioni dirette fuori dal territorio dell’Unione europea che superano i seguenti quantitativi:

  • per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai codici 7404 e 7602, le esportazioni sono soggette ad obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 75 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 150 tonnellate;
  • per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al codice 7902, le relative esportazioni sono soggette a obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 50 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 100 tonnellate.
     

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto allegato.

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Impianti portuali conferimento rifiuti navi: circolare interpretativa del MASE

Impianti portuali conferimento rifiuti navi: circolare interpretativa del MASE

E’ stata pubblicata sul sito del MASE la Circolare del 10 marzo 2026 volta a fornire chiarimenti operativi e interpretativi per l’applicazione uniforme del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. Il D.lgs. n. 197/2021 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la Direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE, individua un complesso di obblighi, procedure e responsabilità nella gestione dei rifiuti delle navi che richiedono un approccio coordinato da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Nel mese di febbraio 2025 l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha condotto un audit finalizzato a valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle attività realizzate ai fini dell’attuazione della Direttiva (UE) 2019/883, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto. Dalle risultanze dell’audit è emerso che non sempre risulta garantita un’interpretazione uniforme delle disposizioni della citata normativa. 

Pertanto, anche alla luce delle attività di monitoraggio svolte dal Reparto ambientale marino e dalla DG economia circolare e bonifiche, nonché delle recenti interlocuzioni con i competenti uffici della DG mobilità e trasporti della Commissione europea, si ritiene opportuno fornire talune precisazioni interpretative, per assicurare un’applicazione omogenea e univoca della normativa.

La Circolare fornisce chiarimenti su:                                                                                                                                                                          

  • impianti portuali di raccolta
  • piano di gestione e di raccolta dei rifiuti
  • conferimento dei rifiuti delle navi
  • rifiuti accidentalmente pescati
  • tariffa indiretta
  • procedura di rilascio del certificato di esenzione delle navi
  • certificato di esenzione e registrazione sul sistema informatico
     

Per ulteriori informazioni si rimanda ai seguenti documenti:

Circolare prot. n. 52734

Allegato 1 - Template Piani di raccolta rifiuti (ITA) 

Allegato 2 - Template Esenzioni Porti Minori

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Riciclo rifiuti imballaggio – Stime CONAI 2026

Riciclo rifiuti imballaggio – Stime CONAI 2026

CONAI, in occasione della giornata mondiale del riciclo, ha pubblicato le stime di riciclo dei rifiuti di imballaggio per l’anno in corso che dovrebbe attestarsi attorno al 75%, pari a quasi 11 milioni di tonnellate. 

Il dato mostra una lieve flessione rispetto all’ultimo dato consolidato pari al 76,7% (2024). Questo, secondo CONAI, è dovuto principalmente alle difficoltà che sta attraversando il settore del riciclo nazionale in alcune filiere, nonostante un aumento costante dei volumi delle raccolte differenziate superiore a quello dell’immesso al consumo di imballaggi, che si stima supererà abbondantemente i 14 milioni di tonnellate nel 2026.

Tali stime vanno calate nella situazione attuale che fa registrare dinamiche di mercato particolari per alcune delle filiere degli imballaggi. Ad esempio per la carta, infatti, incide la diminuzione della domanda interna accompagnata da una crescita dell’export. L’aumento delle impurità nei flussi di raccolta è un altro aspetto da tenere maggiormente sotto controllo per garantire flussi sufficientemente adatti al riciclo. 

Particolare attenzione va poi riservata all’andamento del riciclo delle plastiche tradizionali. Il rallentamento degli ultimi mesi, legato anche ai crescenti quantitativi di rifiuti di imballaggio selezionati ma non ritirati dal mercato, rischia di incidere sulla contabilizzazione dei flussi di riciclo effettivo.

In questo contesto di incertezza, CONAI ha stimato che per il 2026 sempre più imballaggi a fine vita saranno affidati dai Comuni al sistema consortile, con più di 5 milioni e mezzodi tonnellate, in crescita rispetto ai 4 milioni e 740.000 del 2024.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito del CONAI.

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Riciclo forte, mercato debole: “Serve rendere competitive le materie prime seconde”

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Testa: “L’UE si è dimenticato della sua fragilità energetica”

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QDS

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Impianti Aperti on The Road | Prima Tappa, 20 marzo | POLLINI (Lombardore)

Impianti Aperti on The Road | Prima Tappa, 20 marzo | POLLINI (Lombardore)

Si rinnova per il 2026 l'appuntamento per “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità, la campagna di sensibilizzazione ASSOAMBIENTE  che promuove la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie per una corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

L'edizione 2026 di "Impianti Aperti on the road" prevede un ruolo sempre più attivo dell'Associazione per le visite programmate negli impianti industriali. Vogliamo dare l’opportunità ad un impianto di aprire le sue porte per consentire la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e, in particolare, studenti interessati.

La Prima Tappa della campagna parte dall'impianto di Autodemolizione Pollini il 20 Marzo 2026 - Programma scaricabile.

Per partecipare è indispensabile registrarsi | clicca qui.

ASSOAMBIENTE, con il suo impegno costante nella diffusione di notizie e informazioni cruciali nel campo del waste management, ha ottenuto per la Campagna “Impianti Aperti on The Road” il patrocinio del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).  ASSOAMBIENTE inoltre aderisce al protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile e per questa tappa ha ottenuto anche il Patrocinio Citta Metropolitana di Torino.

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Consultazione su bozza Linea guida SNPA su progetto monitoraggio ambientale VIA.

Consultazione su bozza Linea guida SNPA su progetto monitoraggio ambientale VIA.

Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) ha avviato una consultazione pubblica, aperta a tutti i soggetti interessati, su una bozza di "Linee guida per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale delle opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA)". 

La bozza definisce i criteri e i contenuti tecnici per la redazione del Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle opere assoggettate a procedura di VIA. La finalità delle linee guida è di fornire al Proponente di un’opera indicazioni univoche per la predisposizione del PMA, favorendo l’omogeneizzazione tecnica su tutto il territorio nazionale e il confronto ed il riutilizzo dei dati di monitoraggio. Le linee guida hanno carattere generale e sono valide per tutte le tipologie di opera elencate negli allegati alla parte II del D.lgs. n. 152/2006. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/122/SAEC-DOP/CS del 18.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/122/SAEC-DOP/CS

2026/122/SAEC-DOP/CS

Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) ha avviato una consultazione pubblica, aperta a tutti i soggetti interessati, sulla bozza di "Linee guida per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale delle opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA)". Tale bozza definisce i criteri e i contenuti tecnici per la redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere assoggettate a procedura di VIA.

Obiettivo di queste delle linee guida è quello di fornire al proponente di un’opera indicazioni univoche per la predisposizione del PMA, favorendo l’omogeneizzazione tecnica su tutto il territorio nazionale e il confronto ed il riutilizzo dei dati di monitoraggio. Le linee guida hanno carattere generale e sono valide per tutte le tipologie di opera elencate negli allegati alla parte II del D.lgs. n. 152/2006. Il PMA deve infatti essere presentato nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale dei progetti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e serve a valutare i potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio degli stessi, in quanto fornisce la reale misura dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle diverse fasi di attuazione dell'opera. Il PMA, inoltre, rientra tra gli elaborati previsti dal “Codice degli appalti” (D.lgs.  n. 36/2023) e quindi può costituire una delle voci a base di gara per le società che devono realizzare i lavori. 

Le istruzioni fornite da SNPA con la bozza di linee guida sono articolate in una parte generale, che illustra finalità e contenuti del progetto, e una parte di indirizzi specifici per singola tematica ambientale (biodiversità, patrimonio agroalimentare, suolo, sedimenti, geologica, acque, atmosfera, sistema paesaggistico, agenti fisici, cambiamenti climatici). 

Alla pagina internet del sito SNPA dedica all’iniziativa, disponibile qui, è possibile consultare il documento posto in consultazione e fornire il proprio contributo, attraverso commenti e proposte di modifica, entro il prossimo 13 aprile 2026. A riguardo chiediamo a quanti interessati a partecipare di inviare entro il 12 aprile 2026 il contributo trasmesso anche al Dott. Cesaretti (email d.cesaretti@fise.org) al fine di definire una posizione associativa in materia.

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Infrazioni UE – Parere motivato per l’Italia riguardo la normativa sulla plastica monouso

Infrazioni UE – Parere motivato per l’Italia riguardo la normativa sulla plastica monouso

La Commissione Europea ha pubblicato il Pacchetto Infrazioni di marzo 2026 in cui è presente un parere motivato per l’Italia (INFR (2024)2053) per il non corretto e incompleto recepimento della direttiva sulla plastica monouso.

Si ricorda che a maggio 2024 l’Unione Europea aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia tramite una lettera di costituzione in mora sul tema e, nel parere dello scorso marzo 2026, l’UE ritiene che l’Italia non ha modificato la normativa nazionale sulla plastica monouso e non ha fornito adeguate spiegazioni sul mancato corretto recepimento della stessa.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare2026/121/SAEC-EUR/FA del 17.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/121/SAEC-EUR/FA

2026/121/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha pubblicato il Pacchetto Infrazioni di marzo 2026 in cui è presente un parere motivato per l’Italia (INFR (2024)2053) per il non corretto e incompleto recepimento della direttiva sulla plastica monouso.

Si ricorda che a maggio 2024 l’Unione Europea aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia tramite una lettera di costituzione in mora in quanto il nostro Paese aveva recepito in maniera incompleta la direttiva sulla plastica monouso (direttiva 2019/904/UE) nella disciplina interna, in particolare riguardo "l'introduzione di una soglia minima relativa alla definizione di "plastica", l'esenzione dei prodotti in plastica biodegradabile da alcune disposizioni e la limitazione della responsabilità dei produttori di coprire i costi della raccolta dei rifiuti."

A tal proposito, nel parere dello scorso marzo 2026, l’UE ritiene che l’Italia non ha modificato la normativa nazionale sulla plastica monouso e non ha fornito adeguate spiegazioni sul mancato corretto recepimento di cui sopra; inoltre segnala che il Paese non ha rispettato i tempi, pubblicando il Dlgs 196/2021 in Gazzetta ufficiale mentre il dialogo con le Istituzioni Ue era ancora in corso. 

Si ricorda infatti che l'Italia aveva inviato la bozza di decreto legislativo alla Commissione UE nel settembre 2021 con il periodo per la valutazione del documento che si sarebbe chiuso il 23 dicembre 2021, mentre il D.lgs. n. 196/2021 è stato invece pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 novembre 2021, dunque prima.

Ora le Autorità nazionali hanno due mesi di tempo per fornire chiarimenti validi sul tema, altrimenti la Commissione potrebbe deferire la questione alla Corte di Giustizia europea.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda al Pacchetto Infrazioni di marzo 2026 in allegato alla presente.

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Semplificazione della tassazione UE – Richiesta contributi per nuova legge Omnibus

Semplificazione della tassazione UE – Richiesta contributi per nuova legge Omnibus

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica relativa all’iniziativa legislativa Omnibus sulla tassazione, prevista dal Programma di lavoro della Commissione per il 2026 e attualmente in fase di valutazione d’impatto, che si chiuderà il prossimo 30 marzo 2026.

L’iniziativa ha la finalità politica di semplificare e modernizzare il quadro dell’imposizione diretta nell’Unione europea, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese — in particolare le PMI — e migliorando la competitività del mercato interno, senza pregiudicare gli obiettivi fondamentali delle direttive vigenti. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/120/SAEC-EUR/FA del 17.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/120/SAEC-EUR/FA

2026/120/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica relativa all’iniziativa legislativa Omnibus sulla tassazione, prevista dal Programma di lavoro della Commissione per il 2026 e attualmente in fase di valutazione d’impatto, che si chiuderà il prossimo 30 marzo 2026.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di semplificare e modernizzare il quadro dell’imposizione diretta nell’Unione europea, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese — in particolare le PMI — e migliorando la competitività del mercato interno, senza pregiudicare gli obiettivi fondamentali delle direttive vigenti. 

La consultazione ha l’obiettivo di raccogliere contributi, evidenze e osservazioni da parte di tutti gli stakeholder interessati (amministrazioni nazionali, imprese, associazioni di categoria, organizzazioni della società civile e mondo accademico) in merito a:

  • oneri amministrativi e costi di conformità;
  • procedure ritenute eccessivamente gravose;
  • norme considerate obsolete, sovrapposte o incoerenti;
  • divergenze interpretative e applicative tra Stati membri.
     

I contributi raccolti saranno utilizzati per orientare la valutazione d’impatto e la definizione delle opzioni politiche che confluiranno nella proposta legislativa, prevista per il secondo trimestre del 2026.

A tal proposito si segnala che FEAD ha predisposto una bozza di contributo (v. allegato in word) con le seguenti proposte:

  1. definire un'aliquota IVA ridotta/zero per il riutilizzo e il riciclo;
  2. garantire parità di condizioni tra operatori privati ​​e pubblici della gestione dei rifiuti, rivedendo la direttiva IVA che esclude gli operatori pubblici;
  3. assicurare che la tassazione ambientale sia un fattore trainante e non una distorsione del mercato: le imposte nazionali sull'ambiente e sulle emissioni di CO2 dovrebbero essere compatibili con il mercato unico, essendo proporzionate e non creando perturbazioni del mercato. Inoltre, occorre evitare la doppia imposizione derivante da misure nazionali ed europee sulle stesse attività (ad esempio, potenzialmente il sistema ETS e altre imposte nazionali).

Invitiamo quanti interessati ad inviare un proprio commento sul documento proposto da FEAD alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 23 marzo 2026, al fine di contribuire alla posizione da inviare alla Commissione.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla consultazione disponibile qui.

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Webinar FIR digitale Utilitalia/Assoambiente 9 febbraio – Trasmissione riscontri quesiti raccolti e nota inviata al MASE

Webinar FIR digitale Utilitalia/Assoambiente 9 febbraio – Trasmissione riscontri quesiti raccolti e nota inviata al MASE


A seguito del webinar organizzato da Assoambiente ed Utilitalia lo scorso 9 febbraio 2026 dedicato al Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale (xFIR), le due Associazioni hanno raccolto ed elaborato i quesiti raccolti. 

Ad esito di tale attività sono stati predisposti due documenti: un documento recante quesiti le cui risposte trovano riscontro nelle FAQ ufficiali e nei decreti direttoriali del MASE e una nota trasmessa al MASE in vista di un auspicato riscontro.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/119/SAEC-REN/LE del 17.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/119/SAEC-REN/LE

2026/119/SAEC-REN/LE

In occasione del webinar organizzato da Assoambiente ed Utilitalia lo scorso 9 febbraio 2026 dedicato al Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale (xFIR), sono stati raccolti complessivamente circa 120 quesiti da parte delle imprese e degli enti partecipanti.

Durante il webinar i relatori hanno potuto fornire riscontro solo a una parte limitata delle domande pervenute, i restanti sono stati esaminati dalle due Associazioni e organizzati nei due seguenti raggruppamenti:

  • quesiti le cui risposte trovano riscontro nelle FAQ ufficiali e nei decreti direttoriali del MASE pubblicati sul portale RENTRi. Per tale raggruppamento le relative risposte sono state sistematizzate e organizzate nel documento allegato (All. 1);
  • quesiti su cui non è stato possibile ritrovare un chiarimento ufficiale nelle fonti disponibili. Le criticità evidenziate in tali quesiti sono state quindi raggruppate per tematiche omogenee e raccolte in una dettagliata nota trasmessa al MASE (All. 2), con la quale viene richiesto, per ciascuna di esse, un puntuale riscontro interpretativo e, laddove evidenziato, anche la definizione della procedura operativa di tracciabilità da adottare per la specifica casistica segnalata.
     

Sinteticamente evidenziamo che le richieste di riscontro trasmesse al Ministero riguardano alcune criticità applicative emerse nella prima fase di operatività del sistema RENTRI e del FIR digitale, che stanno determinando in diversi casi applicazioni non uniformi sul territorio nazionale e incertezze operative per gli operatori della filiera dei rifiuti. Più in dettaglio segnaliamo che le macroaree in cui sono stati raggruppati i quesiti raccolti riguardano:

  1. il regime documentale dei rifiuti urbani in uscita dai Centri di Raccolta comunali e gli eventuali obblighi di utilizzo del FIR;
  2. l’eventuale obbligo di iscrizione al RENTRi per i Centri di Raccolta che gestiscono esclusivamente rifiuti urbani non pericolosi;
  3. la gestione degli errori nei formulari digitali, in assenza di una procedura strutturata di rettifica dopo l’apposizione delle firme;
  4. le tempistiche e le modalità di sottoscrizione del FIR digitale, con particolare riferimento alla possibilità di firma non contestuale tra produttore e trasportatore;
  5. la registrazione delle soste tecniche durante il trasporto tramite la piattaforma RENTRi e i gestionali utilizzati dagli operatori;
  6. la gestione dei carichi sottoposti a verifiche analitiche presso gli impianti di destino, che in alcuni casi richiedono la sospensione dell’accettazione in attesa degli esiti delle analisi. [1] Sul punto si ricorda che l’Associazione non esprime pareri pro veritate. Il contenuto delle risposte non impegna, pertanto, Assoambiente nei confronti dei destinatari o di terzi.

Si tratta di aspetti che non mettono in discussione l’impianto generale della riforma, ma che evidenziano alcune criticità di coordinamento tra disciplina normativa, indicazioni operative disponibili e configurazione funzionale del sistema informatico. 

Alla luce di tali elementi, nella nota è stato richiesto al Ministero di valutare chiarimenti interpretativi ufficiali e possibili adeguamenti delle istruzioni operative e delle funzionalità del sistema, anche nell’ambito dell’aggiornamento delle istruzioni di compilazione dei registri e dei formulari contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023 di cui siamo ancora in attesa.

Nella stessa comunicazione è stata inoltre avanzata la richiesta di attivare un tavolo stabile di confronto con la Direzione competente del MASE, al fine di accompagnare le aziende associate nella fase di consolidamento del nuovo sistema di tracciabilità e prevenire ulteriori criticità applicative anche in vista dell’obbligo di utilizzo del FIR digitale fissato dalla Legge n. 26/2026 “Proroga Termini”, al 15 settembre p.v..

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, rimandiamo a successive comunicazioni per quanto riguarda gli aggiornamenti sugli sviluppi e sugli eventuali riscontri che perverranno dal Ministero.

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FEAD NEWSLETTER N° 257 – 16 MARCH 2026

FEAD NEWSLETTER N° 257 – 16 MARCH 2026


Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 2577 del 16 marzo 2026.

Buona lettura.

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Corso TiFORMA sugli appalti di (avvio a) smaltimento/recupero dei rifiuti – 10 aprile 2026, ore 9.30

Corso TiFORMA sugli appalti di (avvio a) smaltimento/recupero dei rifiuti – 10 aprile 2026, ore 9.30

TiFORMA (Società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario in videoconferenza su "Gli appalti di (avvio a) smaltimento/recupero dei rifiuti: tra concorrenza e regolazione” che si terrà il prossimo 10 aprile 2026 dalle 9.30 alle 13.30.

L'evento si svolgerà in videoconferenza e il link di accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica Tiforma.academy previa iscrizione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/118/SAEC-COM/PE del 16.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/118/SAEC-COM/PE

2026/118/SAEC-COM/PE

TiFORMA (Società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario in videoconferenza su "Gli appalti di (avvio a) smaltimento/recupero dei rifiuti: tra concorrenza e regolazione” che si terrà il prossimo 10 aprile 2026 dalle 9.30 alle 13.30.

Tra i temi che verranno approfonditi nell’ambito del seminario, come da programma allegato:

  • Il quadro normativo di riferimento (Il servizio integrato di igiene urbana, La normativa sistemica sull’affidamento del servizio - Testo unico dei servizi pubblici locali, i vincoli derivanti dalla disciplina regolatoria ARERA, I vincoli derivanti dalla disciplina antitrust - Affidamento del servizio tra appalto e concessione);
  • Rifiuto organico: gli strumenti della regolazione per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio;
  • La costruzione della gara (I riferimenti normativi, L’impostazione procedurale, L’impostazione tecnico – economica).
     

Il seminario è rivolto a Direttori generali e/o Amministratori Delegati; Direttori tecnici e amministrativi; Responsabili e Funzionari tecnici, uffici legale, affari societari, gare e contratti.

L'evento si svolgerà in videoconferenza e il link di accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica Tiforma.academy previa iscrizione. Le istruzioni operative dettagliate saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.

Per informazioni e per quanti interessati all’iscrizione si rimanda alla scheda di adesione e alla brochure evento in allegato (v. Allegati). Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla segreteria TIFORMA.

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Riciclo materiali permanenti – CESE pubblica parere

Riciclo materiali permanenti – CESE pubblica parere

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) "Sviluppare il potenziale dei materiali permanenti nell'economia circolare dell'Ue", per promuovere l'utilizzo dei materiali con capacità di mantenere le loro proprietà intrinseche nonostante molteplici cicli di riciclo

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/117/SAEC-EUR/FA del 16.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/117/SAEC-EUR/FA

2026/117/SAEC-EUR/FA

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) "Sviluppare il potenziale dei materiali permanenti nell'economia circolare dell'UE" (C/2026/869), per promuovere l'utilizzo dei materiali con capacità di mantenere le loro proprietà intrinseche nonostante molteplici cicli di riciclo.

Nel contesto normativo attuale, con i lavori in corso per il Circular Economy Act, il parere sottolinea come materiali come vetro, alluminio e acciaio rappresentino un pilastro strategico per la transizione verso un modello produttivo più sostenibile. A tal proposito il documento elenca delle raccomandazioni relative all'utilizzo dei materiali permanenti per il loro ruolo positivo nell'economia circolare dell'UE.

Nel parere si sottolinea che la Direttiva quadro sui rifiuti (WFD - direttiva 2008/98/UE) parla di riciclo in modo generale, come applicabile indistintamente a tutti i materiali, ed anche in ambito di gerarchia dei rifiuti (articolo 4), non distingue tra i materiali permanenti e quelli che invece si degradano a ogni ciclo fino a diventare inutilizzabili. Il CESE chiede quindi che la nozione di “materiale permanente” sia integrata nel quadro legislativo dell’Unione europea, valorizzandone il contributo unico alla circolarità, specificandone le caratteristiche intrinseche e riconoscendone i vantaggi, così da distinguerlo dagli altri materiali che si degradano facilmente.

Per quanto di interesse, nel testo, tra le altre cose, viene:

  • evidenziata la necessità del raggiungimento del 90% di raccolta differenziata degli imballaggi;
  • proposta una contribuzione eco-modulata che rispetti l’effettiva riciclabilità;
  • evidenziata la necessità di investimenti in infrastrutture di raccolta, cernita e riciclo soprattutto per gli Stati membri con minori capacità;
  • sollecitato un sistema di etichettatura chiara e uniforme a livello UE.
     

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al parere allegato alla presente.

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Materie prime critiche – Proposta modifica CRM Act

Materie prime critiche – Proposta modifica CRM Act

La Commissione europea sta portando avanti una proposta legislativa che interviene sul Regolamento europeo 2024/1252/UE (CRM Act).

Il provvedimento proposto dalla Commissione è stato votato dal Consiglio dell'Unione europea il 10 marzo 2026 ed ora si attende il parere del Parlamento per poi dare inizio alla fase di trilogo e confronto che dovrà portare all’approvazione del testo definitivo. 

La proposta di basa sul piano d'azione RESourceEU, adottato dalla Commissione europea il 3 dicembre 2025, finalizzato ad accelerare la realizzazione del regolamento sulle materie prime critiche e sulla comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa. Il provvedimento approvato dal Consiglio UE conferma che sarà la Commissione europea e non i singoli Stati membri – come attualmente previsto — a identificare le grandi imprese obbligate a preparare un'analisi del rischio.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/116/SAEC-EUR/CS del 16.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/116/SAEC-EUR/CS

2026/116/SAEC-EUR/CS

La Commissione europea sta portando avanti una proposta legislativa che interviene sul Regolamento europeo 2024/1252/UE (CRM Act) che mira a garantire un approvvigionamento sicuro, diversificato e sostenibile di materie prime critiche. Il provvedimento proposto dalla Commissione è stato votato dal Consiglio dell'Unione europea il 10 marzo 2026 ed ora si attende il parere del Parlamento per poi dare inizio alla fase di Trilogo e confronto che dovrà portare all’approvazione del testo definitivo. 

La proposta di basa sul piano d'azione RESourceEU, adottato dalla Commissione europea il 3 dicembre 2025, finalizzato ad accelerare la realizzazione del regolamento sulle materie prime critiche e sulla comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa. Il piano d'azione contiene misure sulla riduzione dei rischi finanziari e sul sostegno normativo per i progetti relativi alle materie prime critiche con un potenziale di diversificazione immediato, come pure misure volte a rendere operativi i suoi partenariati con paesi terzi, proteggere il mercato unico e creare un mercato duraturo per l'approvvigionamento diversificato di materie prime critiche. Tra le misure atte a conseguire tali obiettivi, la Commissione propone modifiche mirate del CRM Act al fine di razionalizzare, chiarire e semplificare alcune delle norme per migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche. 

Il provvedimento approvato dal Consiglio UE, sulla scia di quello della Commissione, conferma che sarà la Commissione europea e non i singoli Stati membri – come attualmente previsto — a identificare le grandi imprese obbligate a preparare un'analisi del rischio. L'impresa interessata dovrà "mappare" la propria catena di approvvigionamento (tutti i fornitori fino alla miniera di estrazione) individuando i rischi di fornitura e le possibili interruzioni, in modo da garantire il costante flusso di materiali. I soggetti tenuti all'adempimento sono le grosse organizzazioni dei seguenti settori: batterie, idrogeno, energie rinnovabili, aerospazio, motori elettrici e trazione, elettronica di consumo, robotica, satelliti, semiconduttori avanzati.

Rispetto a quanto proposto dalla Commissione, il Consiglio europeo ha allineato la metodologia per calcolare la presenza di contenuto riciclato nei prodotti industriali al regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile.

Per maggiori informazioni si rimanda ai testi del provvedimento presentato dalla Commissione europea (in inglese) e del Piano d’azione RESourceEU (COM(2025)945final, in italiano) in allegato.

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Interpello MASE su criteri di applicazione delle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

Interpello MASE su criteri di applicazione delle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dal Comune di Qualiano che chiedeva chiarimenti rispetto ad una precedente risposta del MASE (interpello del 14.04.2025 in riscontro all’istanza di interpello formulata dalla Provincia di Potenza, protocollo n. 0071143), su criteri di applicazione delle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006. 

Rispetto al caso specifico di un insediamento produttivo che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (come siepi ed aiuole, giardini), Il Ministero chiarisce che si ritengono applicabili i limiti della colonna B di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.lgs. n. 152/2006.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/115/SAEC-NOT/PE del 16.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/115/SAEC-NOT/PE

2026/115/SAEC-NOT/PE

Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dal Comune di Qualiano che chiedeva chiarimenti rispetto ad una precedente risposta del MASE (interpello del 14.04.2025 in riscontro all’istanza di interpello formulata dalla Provincia di Potenza, protocollo n. 0071143), nella parte in cui, ai fini della determinazione dei valori di attenzione e, quindi, della individuazione della colonna di cui alla Tabella 1, dell’Allegato V, Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 cui fare riferimento, richiama “l'effettivo uso dell'area attribuendo valore decisivo ad elementi sostanziali della fattispecie concreta, quali le attività effettivamente svolte nel sito, o anche la funzione potenziale dell'area o la destinazione d'uso in ragione del contesto in cui lo stesso si inserisce”.

In riferimento al caso specifico richiamato dal Comune di Qualiano di un insediamento produttivo che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (come siepi ed aiuole, giardini), Il Ministero – richiamando quanto già evidenziato nella precedente risposta – chiarisce che si ritengono applicabili i limiti della colonna B di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.lgs. n. 152/2006: “è evidente” – secondo il MASE – “che la natura ornamentale del verde non possa determinare una autonoma ed effettiva destinazione d’uso nell’ambito di un complesso produttivo. Diverso è il caso di “concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito”; si pensi ad un esercizio commerciale (per esempio, una lavanderia) ubicato in un complesso residenziale. In tali casi, stante i diversi limiti previsti dalle destinazioni d’uso di cui alle colonne A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) correlati ai bersagli e alla durata dell’esposizione ai contaminanti, si ritiene prevalente la destinazione residenziale che comporta, in concreto, l’applicazione della colonna A”. 

Il MASE sottolinea che tale lettura risulta peraltro quella più conforme all’orientamento giurisprudenziale assestatosi nel tempo che valorizza la sostanzialità del contesto in cui il sito si inserisce. 

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.

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Interpello MASE su progetto MISP e norma discariche

Interpello MASE su progetto MISP e norma discariche

Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dal Comune di Civitanova Marche con cui venivano chiesti chiarimenti in ordine al rispetto – nel caso di approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti - delle condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2003 e l’acquisizione, nell’ambito della Conferenza dei servizi, dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 36/2003. 

Inoltre, in caso positivo, se l’applicazione del D.lgs. n. 36/2003 possa essere limitata alle sole disposizioni relative alla chiusura e alla gestione post-operativa delle discariche. Il Ministero ha sottolineato nella sua risposta che si applica solo la disciplina delle bonifiche nel caso in cui i rifiuti interrati restano dove stanno, non vengono rimossi e movimentati e sono adottate misure atte a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/114/SAEC-NOT/PE del 16.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/114/SAEC-NOT/PE

2026/114/SAEC-NOT/PE

Il MASE ha risposto (prot. 53741 dell’11 marzo 2026) ad un interpello avanzato dal Comune di Civitanova Marche (prot. n. 233624 del 10 dicembre 2025) con cui venivano chiesti chiarimenti in ordine al rispetto – nel caso di approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti - delle condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2003 e l’acquisizione, nell’ambito della Conferenza dei servizi (art. 242 del D.lgs. n. 152/2006), dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 36/2003. Inoltre, in caso positivo, se l’applicazione del D.lgs. n. 36/2003 possa essere limitata alle sole disposizioni relative alla chiusura e alla gestione post-operativa delle discariche.

Il caso evidenziato dal Comune riguardava un sito contaminato nel quale erano interrati rifiuti non pericolosi. Il progetto di bonifica prevedeva il mantenimento in situ dei rifiuti perché non era sostenibile economicamente un intervento di rimozione. E quindi veniva proposta una operazione di "messa in sicurezza permanente" (MISP) degli scarti presenti nel posto. 

Il Ministero ha sottolineato nella sua risposta che si applica solo la disciplina delle bonifiche nel caso in cui i rifiuti interrati restano dove stanno, non vengono rimossi e movimentati e sono adottate misure atte a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti: “l’approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti, senza rimozione e movimentazione dei medesimi secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 va autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.lgs. n. 152/2006 e, per i SIN, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per tale tipologia di intervento non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2003 e l’acquisizione, nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui all’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 36/2003”. 

Nel caso invece in cui la messa in sicurezza dei rifiuti avviene con spostamento in altra area del sito inquinato, o si proceda a conferire anche altri rifiuti presenti nello stesso sito, si applica la normativa sulle discariche (D.lgs. n. 36/2006). Infine il Ministero precisa che, in tal caso, poiché la "discarica" è funzionale alla bonifica dell'area, il procedimento autorizzatorio è quello di bonifica normato dal D.lgs. n. 152/2006.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.

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Riciclo forte, mercato debole: “Serve rendere competitive le materie prime seconde”

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RAEE – Bando 2026 per Comuni e CdR per la raccolta dei RAEE e WEBINAR CdC RAEE

RAEE – Bando 2026 per Comuni e CdR per la raccolta dei RAEE e WEBINAR CdC RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) ha pubblicato il Bando RAEE 2026 per l’assegnazione di risorse economiche destinate al potenziamento e allo sviluppo del sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Le risorse, messe a disposizione dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi, sono destinate ai Comuni e alle società che effettuano la raccolta dei rifiuti elettronici per loro conto, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture e migliorare i servizi di raccolta sul territorio.

Il Bando (aperto sino al 1 maggio 2026) si articola in tre Misure di finanziamento:

  • Misura A – finanziamento per opere presso il centro di raccolta (CdR) e per l’acquisto di beni e attrezzature necessari alla sua operatività;
  • Misura B – finanziamento per la realizzazione di nuovi centri di raccolta nei Comuni in cui non sia già presente un CdR iscritto al portale del CdC RAEE;
  • Misura C – finanziamento di progetti per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio e di iniziative di comunicazione locale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/113/SAEC-FIN/PE del 16.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/113/SAEC-FIN/PE

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Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) ha pubblicato il Bando RAEE 2026 per l’assegnazione di risorse economiche destinate al potenziamento e allo sviluppo del sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le risorse, messe a disposizione dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi, sono destinate ai Comuni e alle società che effettuano la raccolta dei rifiuti elettronici per loro conto, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture e migliorare i servizi di raccolta sul territorio.

Il Bando si articola in tre Misure di finanziamento:

  • Misura A – finanziamento per opere presso il centro di raccolta (CdR) e per l’acquisto di beni e attrezzature necessari alla sua operatività;
  • Misura B – finanziamento per la realizzazione di nuovi centri di raccolta nei Comuni in cui non sia già presente un CdR iscritto al portale del CdC RAEE;
  • Misura C – finanziamento di progetti per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio e di iniziative di comunicazione locale.
     

Ogni potenziale candidato potrà presentare una sola domanda di ammissione al contributo e per una sola Misura.

La partecipazione al Bando è prevista nella sola modalità online, la domanda deve essere predisposta mediante l’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del portale del CdC RAEE www.cdcraee.it, a cui si accede con le credenziali fornite dallo stesso CdC RAEE. Il Modello di domanda e tutta la documentazione obbligatoria dovranno essere compilati e trasmessi a partire da oggi e entro le ore 17.00 del 13 maggio 2026.

Trascorso tale termine, le funzionalità per la compilazione e l’invio delle domande saranno disattivate e i contenuti precedentemente inseriti saranno accessibili al proponente in sola modalità di lettura e non modificabili. Le domande in corso di compilazione, ovvero incomplete e non trasmesse, e le domande inviate oltre il termine ultimo indicato saranno considerate come non pervenute e pertanto escluse dalla valutazione.

Per favorire la partecipazione di tutti i Comuni e delle aziende della raccolta interessati, il CdC RAEE promuove un webinar dedicato, che si terrà il prossimo 19 marzo alle ore 11.00, durante il quale verranno approfonditi i contenuti del Bando e le modalità di presentazione della domanda di ammissione e verranno illustrate le risorse economiche disponibili per le diverse Misure. Per accedere al webinar sarà sufficiente collegarsi a questo link https://bit.ly/webinar_bandoRAEE_2026, qualche minuto prima dell’inizio. La registrazione del webinar sarà resa disponibile sul sito del CdC RAEE.

Tutte le informazioni utili, il testo ufficiale del Bando, le FAQ e tutta la documentazione sono disponibili di seguito.

La Segreteria tecnica del Bando fornisce supporto agli iscritti nella fase di predisposizione della documentazione richiesta ai seguenti contatti: tel.: 334.7063353 – 02.87244912 - mail: bando@cdcraee.it attivi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

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“Scelta sacrosanta, ma tardiva”

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ASSOAMBIENTE 13 marzo 2026

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Position Paper Recycling Europe su ecodesign pneumatici

Position Paper Recycling Europe su ecodesign pneumatici

Recycling Europe, attraverso la sua sezione MTR alla quale UNIRIGOM è associata, ha fatto sapere che il prossimo incontro del team incaricato dalla Commissione europea di elaborare lo studio preparatorio per l'ecodesign degli pneumatici è stato rinviato all'8 giugno 2026. 

Tale studio rappresenterà la base tecnica sulla quale la Commissione europea dovrà definire l’atto delegato, previsto dal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Regolamento UE 2024/1781), che avrà il compito di fornire indicazioni sulla produzione degli pneumatici con logiche di sostenibilità. 

Tra queste ad esempio contenuto di materiale riciclato, semplificazioni nelle procedure di trattamento del fine vita, allungamento ciclo di vita, presenza di sostanze pericolose ecc. In considerazione dei possibili impatti sul settore rappresentato Recycling Europe ha predisposto una bozza di position paper sul tema dove viene illustrato il punto di vista delle imprese del trattamento dei PFU.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/112/SAEC-EUR/CS del 13.03.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2026/112/SAEC-EUR/CS

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Recycling Europe, attraverso la sua sezione MTR alla quale UNIRIGOM è associata, ha fatto sapere che il prossimo incontro del team incaricato dalla Commissione europea di elaborare lo studio preparatorio per l'ecodesign degli pneumatici è stato rinviato all'8 giugno 2026. Tale studio rappresenterà la base tecnica sulla quale la Commissione europea dovrà definire l’atto delegato, previsto dal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Regolamento UE 2024/1781), che avrà il compito di fornire indicazioni sulla produzione degli pneumatici con logiche di sostenibilità. Tra queste ad esempio contenuto di materiale riciclato, semplificazioni nelle procedure di trattamento del fine vita, allungamento ciclo di vita, presenza di sostanze pericolose.

In considerazione dei possibili impatti sul settore rappresentato Recycling Europe ha predisposto una bozza di position paper sul tema, costruito con il contributo dei suoi associati, dove viene illustrato il punto di vista delle imprese del trattamento dei PFU. Tale documento verrà utilizzato quindi nel confronto con i soggetti che dovranno lavorare alla costruzione dello studio preparatorio sull'ecodesign degli pneumatici. 

Nello schema vengono proposte tre misure chiave per aumentare la circolarità nella catena del valore degli pneumatici e sostenere gli operatori che gestiscono i PFU:

  • Migliorare la riciclabilità a fine vita attraverso la progettazione degli pneumatici - gli pneumatici dovrebbero essere progettati tenendo conto della loro riciclabilità a fine vita, andando così a ridurre la percentuale di quelli che finiscono a recupero energetico;
  • Introdurre obiettivi relativi al contenuto minimo riciclato che riflettano la realtà del riciclo degli pneumatici - tali obiettivi premiano l'innovazione nelle tecnologie che incorporano materiali riciclati nella produzione di pneumatici nuovi e creano la domanda di materiali riciclati necessaria a sostenere un mercato forte e stabile;
  • Garantire un passaporto digitale dei prodotti (DPP) trasparente e pratico - un DPP che faciliti la trasmissione delle informazioni lungo tutta la catena del valore consentirebbe una migliore progettazione degli pneumatici e condizioni più sicure per i riciclatori, con effetti positivi per tutti gli operatori della filiera.
     

Per maggiori informazioni si rimanda allo schema di position paper allegato chiedendo a quanti interessati di fornire, entro il prossimo 20 marzo 2026, eventuali commenti e osservazioni, inviandoli a d.cesaretti@fise.org. Sarà poi cura della struttura trasmetterli a Recycling Europe affinché possano essere presi in considerazione.

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