Progetti
2025/293/SA-LAV/MI
In occasione della riunione del Comitato Amministratore del Fondo, tenutasi il 25 giugno, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015, il Comitato stesso ha “preso atto” del Rendiconto 2024, predisposto dall’INPS.
In estrema ma significativa sintesi, si evidenzia in particolare che:
- Il gettito del Fondo nell’arco dell’anno scorso corrisponde a circa 55 milioni di euro, somma derivante dalla contribuzione di legge a carico di aziende e lavoratori nonché da quella contrattuale; la cifra risulta triplicata rispetto a quella degli scorsi anni in virtù del contributo di € 10/mese previsto dai CCNL Assoambiente 6.12.2016 e Utilitalia 10.7.2016, il cui versamento effettivo al Fondo (inclusi eventuali arretrati) è iniziato appunto nel 2024;
- Il Fondo ha un esercizio positivo nel 2023 di oltre 54 milioni;
- Il patrimonio netto del Fondo risulta pari a oltre 114 milioni di euro.
Le prestazioni del Fondo rivolte ad aziende e lavoratori hanno comportato una spesa pari a 34.507 euro quasi esclusivamente per Assegni di integrazione salariale, circa lo 0,1% degli introiti; cifra peraltro notevolmente inferiore ai circa 157mila euro spesi per prestazioni nell’esercizio 2023. Complessivamente, i costi di gestione complessivi del Fondo sono poco sopra l’1%, di cui la gran parte sono imputabili a spese di amministrazione INPS.
Gli Assegni di integrazione salariale sono per lo più prestazioni di sostegno al reddito per casi di sospensione o interruzione delle attività di impianti.
Tale finora irrisorio utilizzo delle risorse del Fondo potrebbe vedere dei significativi incrementi in virtù della prestazione di integrazione della NASPI, di cui a seguire.
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A partire dall’anno in corso si segnala infatti la presentazione di diverse domande provenienti da aziende, presentate all’attenzione del Comitato Amministratore del Fondo, miranti ad ottenere la prestazione di integrazione della NASPI, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera “b” dell’Accordo istitutivo del Fondo di Solidarietà (vedi Allegato 12 al testo collazionato del CCNL 18 maggio 2022, nella versione sottoscritta il 24 luglio 2025 – cfr. circolare Assoambiente n. 286 del 25.7.2025).
Come noto, tale prestazione consiste in integrazioni, in termini di importi o di durata, dell’indennità di disoccupazione involontaria (“NASPI”), secondo le modalità di cui al Messaggio INPS n. 1281 del 28.3.2024 (vedi circolare Assoambiente n. 90/2024 del 5.4.2024).
Come previsto dall’articolo 6, quinto comma, dell’Accordo istitutivo del Fondo (poi recepito, insieme alle successive modifiche, in appositi Decreti del Ministero del Lavoro) l’integrazione della NASPI è prevista per cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali o per risoluzione consensuale attraverso la procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 604/1966 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La prestazione erogata dal Fondo consiste, come noto, in una integrazione dell’importo atta ad assicurare per l’intera durata, lo stesso importo iniziale (importo normalmente destinato, come noto, a diminuzione progressiva) o in alternativa a prolungare il trattamento per ulteriori 18 mesi, nella misura pari all’ultimo importo percepito.
Le aziende interessate possono presentare domanda in merito esclusivamente per via telematica attraverso la struttura territorialmente competente dell’INPS; nel Paragrafo 3 del Messaggio INPS sopra citato sono riportate le modalità nel dettaglio.
Si ricorda che tale prestazione è finanziata, per ciascuna azienda, dal contributo pari a € 10/mensili pro-capite sopra citato, introdotto con il CCNL 6.12.2016 e oggi riportato nell’articolo 9, quinto comma, dell’Accordo istitutivo del Fondo.
Nel corso del 2025, il Comitato ha approvato una decina di domande presentate dalla medesima azienda (una grande impresa privata con sede in Romagna), per un totale di oltre 130mila euro di integrazione della NASPI (4 integrazioni di durata, per un importo medio di circa 24mila euro, e 5 integrazioni dell’importo, pari a circa 8mila euro per ciascun lavoratore cessato).
Sia pur attingendo alle risorse “aggiuntive” e non alla contribuzione di legge, quindi, la prestazione di integrazione della NASPI sta iniziando a godere di una certa attenzione.
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Sempre nell’ambito delle prestazioni del Fondo, si informa altresì che il Comitato Amministratore del Fondo, nella riunione del 21 luglio u.s., ha approvato il Regolamento relativo ad una delle prestazioni del Fondo, ovvero il “finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 Lettera d), dell’Accordo istitutivo, poi recepito come noto nel Decreto Interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 e successive modifiche e integrazioni.
La misura della prestazione corrisponde alla copertura integrale della retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato all’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dal CCNL di categoria in caso di esigenze di riconversione o riqualificazione del personale, anche con riguardo a possibili esuberi, oltre che alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale con la RSU (o in mancanza con le OOSS territoriali stipulanti il CCNL).
Le domande possono essere presentate dal giorno successivo al termine dell’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento ed entro i sei mesi successivi.
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:
- il periodo di formazione,
- il numero dei lavoratori coinvolti,
- il totale delle ore di formazione svolte;
- l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
- la data dell’accordo sindacale;
- la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti: a) di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato; b) l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
Il meccanismo è quello del rimborso/conguaglio con i contributi dovuti.
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{/related_entries}RENTRi e FIR DIGITALE – pubblicati schemi XSD e guida tecnica
Pubblicati nella sezione servizi per l’interoperabilità in ambiente demo i file XSD contenenti la struttura delle informazioni previste nei FIR digitali e la relativa guida tecnica realizzata con l’obiettivo di spiegare la struttura del modello dati previsto nel RENTRi per rappresentare in modalità digitale il FIR.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/292/SAEC-NOT/LE del 29.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/292/SAEC-NOT/LE
Segnaliamo a quanti sono impegnati nello sviluppo dell’interoperabilità con il RENTRi che sono stati pubblicati nella Sezione servizi per l’interoperabilità - in ambiente demo - i file XSD C:\Users\Elisabetta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\O0MKN72P\RENTRI Api Docs contenenti la struttura delle informazioni previste nei FIR digitali e la relativa guida tecnica realizzata con l’obiettivo di spiegare la struttura del modello dati previsto nel RENTRi per rappresentare in modalità digitale il FIR.
Entrambi i documenti, la cui pubblicazione ci era stata annunciata in occasione di una riunione a cui Assoambiente ha partecipato insieme alle rappresentanze delle software house a metà giugno scorso, sono stati realizzati con l’obiettivo di consentire agli operatori e ai produttori di software di sviluppare soluzioni tecnologiche autonome rispetto all’utilizzo diretto delle API RENTRi ed, eventualmente, anche personalizzate per gestire casi d’uso specifici, in piena attuazione di quanto previsto dalla “Modalità operative” allegate al Decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
Nei documenti di cui ai link sopra viene ribadito che l’obiettivo delle risorse messe a disposizione sul sito RENTRi è quello di lasciare libero l’operatore di produrre e gestire il file xFIR come preferisce, utilizzando qualsiasi strumento informatico, rispettando unicamente le regole e gli schemi tecnici della struttura fisica dell’xFIR e dei dati contenuti.
In vista dell’avvio del F.I.R. digitale previsto per il 13 febbraio 2026 si ricorda (cfr. circolare Assoambiente n. 278/2025) che a settembre verranno organizzate due sessioni, di natura tecnico informatica, per illustrare e chiarire i documenti le cui date saranno pubblicate anche nell’area dei servizi per l’interoperabilità.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.
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{/related_entries}Assemblea Generale dell’Albo nazionale gestori ambientali – Cagliari, 12 settembre 2025
Si svolgerà a Cagliari il 12 settembre 2025, presso il Centro Congressi Fiera di Cagliari alle ore 9.30, la sessione pubblica dell'annuale Assemblea Generale dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Quest’anno l'evento avrà come tema “Ambiente e Innovazione: verso un’Italia sempre più digitale” e porrà l’attenzione sul ruolo strategico della digitalizzazione a supporto della transizione ecologica, della semplificazione dei processi per le imprese del settore a garanzia di una gestione più efficiente, trasparente e sostenibile dei rifiuti.
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{/related_entries}Protocollo d’intesa AGCM – GPDP
Il protocollo definisce il quadro della collaborazione tra le due istituzioni. L’obiettivo è quello di perseguire una più efficace azione in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune.
Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, e il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che definisce il quadro della collaborazione tra le due istituzioni. L’obiettivo dell’accordo è quello di perseguire una più efficace azione delle due Autorità in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune attraverso il coordinamento dei propri interventi in casi particolari in cui è rilevante il trattamento e l’utilizzo dei dati di carattere personale.
In particolare, AGCM e Garante Privacy coopereranno attraverso segnalazioni reciproche laddove, nell’ambito di procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di norme di competenza dell’altra Autorità. Inoltre, si scambieranno reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività svolte nell'esercizio delle rispettive competenze, sui procedimenti avviati in relazione a casi di interesse comune e sul relativo esito. L’Antitrust e il Garante Privacy potranno anche collaborare svolgendo insieme indagini conoscitive ed elaborando segnalazioni congiunte al Parlamento e al Governo su materie di interesse comune. Infine, le due Autorità potranno consultarsi nell’ambito di istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento.
Per la realizzazione e il coordinamento delle attività di interesse comune verrà istituito un Tavolo tecnico - composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate - che si riunirà quando sarà ritenuto opportuno ed esaminerà, oltre alle questioni relative alle attività delle due Istituzioni, anche profili di natura tecnica relativi all’attuazione, modifica e integrazione del Protocollo.
Con il Protocollo, che ha la durata di tre anni, AGCM e Garante Privacy si impegnano anche a organizzare incontri periodici su materie di interesse comune e a promuovere campagne di informazione e attività formative.
Link al Comunicato.
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{/related_entries}2025/291/SA-LAV/MI
Come anticipato con la circolare n. 286/2025 del 25 luglio scorso, le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno comunicato ieri l’apertura della procedura di raffreddamento, ai sensi della legge n. 146/1990 nonché dell’Accordo di settore 1.3.2001.
Le motivazioni dei sindacati, contenute nell’allegato documento, replicano quanto già oggetto di informativa alle aziende con la circolare citata e con le precedenti in merito; come da prassi, il punto di vista sindacale accentua alcuni aspetti in maniera non del tutto condivisibile.
Al fine, comunque, di possibili “iniziative di mobilitazione nazionale”, la comunicazione allegata apre formalmente la procedura di raffreddamento e conciliazione, presupposto essenziale dell’eventuale futura proclamazione di sciopero.
Ai fini di un corretto espletamento della procedura, sarà cura delle Associazioni Imprenditoriali convocare le Organizzazioni Sindacali nei tempi previsti.
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{/related_entries}Seminario TIFORMA sul ARERA Qualità tecnica rifiuti – 23 settembre 2025 ore 10:00
TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di interesse per il comparto dal titolo "Qualità Tecnica Rifiuti: Aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF" previsto per il 23 settembre 2025 dalle 10:00 alle 13:30.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/290/SAEC-ARE/PE del 29.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/290/SAEC-ARE/PE
TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di interesse per il comparto dal titolo "Qualità Tecnica Rifiuti: Aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF" previsto per il 23 settembre 2025 dalle 10:00 alle 13:30.
Con la Delibera 23/2025 ARERA ha avviato il procedimento di aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e del TQRIF che si concluderà nel mese di luglio con l’adozione del nuovo provvedimento. ARERA con il documento di consultazione n. 235/2025 (a cui ha risposto anche Assoambiente) ha illustrato i propri orientamenti finali in merito all’estensione del set di indicatori introdotto con la deliberazione 387/2023/R/RIF, nonché alcune ipotesi di semplificazione del TQRIF. In particolare l’Autorità ha proposto l’estensione del set di indicatori di qualità tecnica attraverso l’introduzione di:
- due nuovi macro-indicatori sull’efficienza della raccolta differenziata e, nel dettaglio, efficacia dell’avvio a riciclaggio degli imballaggi (macro-indicatore R1), ed efficacia dell’avvio a riciclaggio della frazione organica (macro-indicatore R2);
- un nuovo macro-indicatore, denominato R3, sull’efficienza tecnico-ambientale della gestione complessiva dei rifiuti urbani, con riferimento all’impatto della raccolta differenziata, del trasporto e del trattamento, quest’ultimo sia in termini di opzione ambientale adottata, sia di efficienza tecnica e innovazione tecnologica del parco impiantistico utilizzato. In particolare, al fine di creare un collegamento tra l’opzione di trattamento e le performance degli impianti cui l’ambito abbia fatto ricorso, è stata prospettata l’adozione di un fattore ε che tenga conto dei risultati effettivamente conseguiti da ciascun impianto rispetto a taluni profili, differenziati per tipologia.
Tali nuovi macro-indicatori, saranno introdotti dall’Autorità, secondo principi di gradualità, nell’ambito dei criteri di determinazione delle entrate tariffarie (MTR-3), nonché potranno essere valori di riferimento assunti nei nuovi procedimenti di affidamento ai sensi di quanto previsto dal nuovo Schema di Bando di Gara. A partire dal 2026 i Gestori dovranno procedere nella rilevazione dei data-set necessari per il calcolo dei nuovi macro-indicatori, nonché nel rispetto di obblighi e standard stabiliti nel TQRIF in base allo schema regolatorio stabilito dall’ETC. Le funzioni aziendali preposte (uffici tecnici e amministrativi) saranno chiamate a breve a strutturare processi di monitoraggio e di rilevazione dei dati tecnici ed economici funzionali al calcolo dei macro-indicatori nonché quantificare eventuali costi previsionali connessi all’adeguamento agli obblighi di qualità previsti dal TQRIF ai fini della pianificazione aziendale (budget e piani pluriennali).
Per informazioni e per l’iscrizione - con quote agevolate anche per gli associati ad Assoambiente – si rimanda alla scheda di adesione e alla brochure evento in allegato. Per ogni eventualità si resta a disposizione all’indirizzo e.perrotta@fise.org.
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{/related_entries}2025/289/SA-LAV/MI
Con una circolare pubblicata lo scorso 16 luglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è pronunciato, congiuntamente alla Conferenza Stato-Regioni, in ordine al tema in oggetto.
In particolare, pur riguardando quesiti provenienti da imprese del settore ferroviario, la circolare si sofferma sull’attribuzione del ruolo di “preposto” a lavoratori con limitata anzianità di servizio o apprendisti, esprimendo valutazioni estendibili ad altri comparti merceologici.
L’Ispettorato precisa come l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del T.U. Salute e sicurezza non disponga specifici requisiti ai fini dell’attribuzione dell’incarico di preposto: ciò che deve determinare la corretta valutazione è quindi la capacità dell’incaricato a svolgere il ruolo.
Conseguentemente, un apprendista non è in quanto tale inidoneo a svolgere l’incarico: è necessario valutare la sussistenza delle necessarie capacità, ad esito non solo dell’avvenuta formazione ma anche di una verifica in ordine all’effettività delle competenze.
Si rimanda alla lettura del documento allegato per maggiori dettagli.
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{/related_entries}Interpello MASE su impiego codice EER terre e rocce
Il MASE nella risposta all’interpello avanzato dalla Città Metropolitana di Roma in merito al recupero ambiente (R10) effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504 sottolinea che non è condivisibile l’interpretazione secondo cui questo tipo di recupero di tale rifiuti non sia più consentito.
Il MASE ribadisce che per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, ai sensi del D.M. 127/2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. 152/2006, diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del D.M. 5 febbraio 1998 segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/288/SAEC-NOT/CS del 28.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/288/SAEC-NOT/CS
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Città Metropolitana di Roma in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento EoW per i rifiuti inerti (D.M. 127/2024) relativamente al codice EER 170504 “Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”.
In particolare è stata chiesta l’interpretazione del MASE relativamente alla possibilità che il recupero ambiente (R10) non possa più essere effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504, ma che lo stesso debba essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. 127/2024.
Nella sua risposta il Ministero evidenzia, come richiamato anche dal proponente del quesito, che il D.M. 5 febbraio 1998, all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”. Tale forma di recupero differisce in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del D.M. 127/2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
Il MASE sottolinea come non sia condivisibile l’interpretazione secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 170504, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. 127/2024. Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.
Nella sua risposta il Ministero conclude che per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del D.M. 127/2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del D.M. 5 febbraio 1998 segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.
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{/related_entries}ANAC - Raccolta e trasporto rifiuti, gara da annullare per presenza di varie illegittimità
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 284 del 23 luglio 2025 ha deliberato l’annullamento, per varie criticità riscontrate, di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati) riguardante la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e servizi di igiene urbana.
Tra i profili illegittimi per ANAC: obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara, comprova di un fatturato specifico maturato nell’arco di un triennio (e non decennio) e obbligo di dimostrare il possesso di un deposito/cantiere funzionale all’espletamento del servizio in assegnazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/287/SA-GIU/PE del 28.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/287/SA-GIU/PE
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 284, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, ha deliberato l’annullamento, per varie criticità riscontrate, di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati) riguardante la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale, di un importante capoluogo del Sud Italia. Una procedura con importo a base di gara di oltre 80 milioni di euro, in cui sono ricompresi gli importi relativi all’opzione di proroga annuale, all’affidamento di servizi analoghi e alla revisione prezzi.
Dopo la segnalazione di presunte illegittimità da parte di operatori economici, ANAC ha avviato una verifica che ha portato ad accertare tutta una serie di illegittimità, tra cui la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara. Per questo ANAC raccomanda, “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati nella presente delibera”, assegnando trenta giorni alla stazione appaltante “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.
ANAC ha poi considerato “illegittima la previsione del disciplinare di gara che richieda la comprova di un fatturato specifico, inteso quale requisito tecnico professionale, maturato nell’arco di un triennio, invece che nell’arco del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando stesso”. Questo perché “la previsione in esame limita la concorrenza, in quanto ragionevolmente un più ampio orizzonte temporale (dieci anni a fronte di tre anni) amplia la platea dei potenziali concorrenti”.
L’Autorità ha poi ritenuto “illegittima la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso di un deposito/cantiere funzionale all’espletamento del servizio in assegnazione (cd. clausola territoriale), quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara”. Anche questo limitativo della concorrenza “in quanto l’obbligo di avere la disponibilità di un locale deposito/cantiere nel territorio comunale, già in sede di gara, può ridurre la platea dei potenziali concorrenti”.
Per ANAC appare illegittima anche la previsione quale requisito tecnico professionale, a pena di esclusione, del possesso dei mezzi e delle attrezzature tecniche; come pure risulta illegittima la previsione del possesso di due diverse certificazioni di qualità, quali ulteriori requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, da comprovare già in fase di gara.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla delibera ANAC, disponibile qui.
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{/related_entries}ASSOAMBIENTE 25 luglio 2025
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{/related_entries}2025/286/SA-LAV/MI
Si fa seguito alla circolare n. 245/2025 del 2 luglio u.s. ed alle precedenti 208, 177 e 61 per aggiornare in ordine a quanto in oggetto.
Dopo la riunione plenaria del 26 maggio scorso, le Parti si sono incontrate in tale modalità nei giorni 10 e 24 luglio, oltre che a delegazioni ristrette nei giorni 13 giugno, 23 giugno e 1° luglio.
Nel corso di tali riunioni non si sono registrati particolari avanzamenti in ordine alla possibile definizione dei vari temi oggetto di confronto tra le Parti.
In particolare, sul tema della revisione dell’Accordo 1.3.2001 in materia di diritto di sciopero, restano alcuni punti nodali da risolvere, mentre per quanto concerne la riforma della classificazione del personale, le Parti sono ferme su impostazioni di parte allo stato inconciliabili.
Inoltre, le Organizzazioni Sindacali hanno formalizzato, in occasione della riunione del 10 luglio scorso, la richiesta economica, quantificata, in termini percentuali, in oltre il 16%; percentuale che tiene conto anche di una parte di aumenti da destinare al welfare (previdenza complementare, assistenza sanitaria, etc.) ma da considerare, secondo i sindacati, ulteriore rispetto sia alla confluenza dell’ERAP sui minimi retributivi (cfr. Circolare Assoambiente n. 245 del 2 luglio u.s.) sia alla quota ancora in sospeso pari a € 9 previste dall’Accordo 18 maggio 2022 e mai erogata (a causa della mancata attuazione della riforma della classificazione).
Le Associazioni Datoriali, nel definire ad ogni modo esorbitante la richiesta, non coerente con i dati inflattivi né con le basi di computo del punto percentuale, e in ogni caso non compatibile con la situazione del settore anche considerato che il comparto è sottoposto a regolazione normativa, hanno replicato alle Organizzazioni Sindacali che il meccanismo di confluenza dell’ERAP nei minimi a partire dall’1 luglio 2025 applica quanto previsto dalle Parti in merito al recupero inflattivo per il triennio pregresso, pur nella consapevolezza che gli anni 2022 e 2023 le eccezionali impennate inflattive che si sono registrate hanno poi visto tutti i comparti e i relativi contratti collettivi fornire risposte più o meno adeguate.
Conseguentemente, nella situazione di stallo descritta, che non ha consentito alle Parti ulteriori passi in avanti in occasione della riunione del 24 luglio, le Organizzazioni Sindacali hanno ritenuto di dover interrompere il negoziato, riservandosi nei prossimi giorni di comunicare alle Associazioni Datoriali l’avvio di una fase di conflittualità e di una procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’Accordo 1.3.2001, in vista di eventuali iniziative da adottare dopo la pausa estiva.
***
Con l’occasione, in apertura della riunione del 24, le Parti hanno finalmente condiviso il testo definitivo finalizzato alla stampa del consueto volume, che per la prima volta come noto vede tutte le Parti sottoscrivere il medesimo testo contrattuale.
Il testo di ieri supera quindi quello collazionato e sottoscritto il 9 luglio dello scorso anno presso il CNEL (vedi Circolare Assoambiente n. 202 del 10 luglio 2024) poiché ulteriormente soggetto a modifiche di natura formale, refusi etc.
Si allega quindi il testo in formato .pdf (e relativo verbale di accompagnamento) che deve essere considerato come definitivo e ufficiale, in quanto sottoscritto dalle Parti in data 24 luglio 2025, a partire da tale data.
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{/related_entries}Convocazione Assemblea Assoambiente – Roma, 12 settembre 2025
Per il prossimo 12 settembre 2025 è stata convocata l’Assemblea annuale di Assoambiente.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/285/SAEC-COM/PE del 25.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/285/SAEC-COM/PE
In base alle previsioni dell'art. 10 dello Statuto dell’Associazione, è convocata l’Assemblea delle imprese aderenti ad Assoambiente per il giorno 12 settembre 2025 alle ore 5.00, in prima convocazione, e alle ore 16.00, in seconda convocazione.
L’Assemblea si terrà in modalità mista: in presenza presso la sede di FISE a Roma (via del Poggio Laurentino, 11) e, per quanti impossibilitati, tramite collegamento con la piattaforma Zoom Meeting (di seguito link per Piattaforma Zoom), con il seguente
ordine del giorno:
- Relazione del Presidente;
- Approvazione del Progetto di Bilancio 2024;
- Attività associativa;
- Rinnovo CCNL di categoria – aggiornamento;
- Varie ed eventuali.
Per quanto attiene l’esercizio di delega per la partecipazione all’Assemblea, si ricorda che l’art. 10 dello Statuto prevede che ogni associato possa rappresentare non più di due imprese mediante delega scritta. È ammessa una pluralità di deleghe per le imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario purché associate. Ricordiamo infine, in base all’art. 11 dello Statuto, sono ammessi al voto gli Associati che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.
Auspicando la Vostra gradita partecipazione, chiediamo di confermare la propria presenza entro il 1° settembre 2025 con l’invio dell’allegata scheda di partecipazione con indicazione dell’eventuale delega (v. allegato) alla segreteria dell’Associazione (email: assoambiente@assoambiente.org).
Con successiva comunicazione verrà trasmessa documentazione e link per quanti parteciperanno tramite collegamento web.
Nel caso di partecipazione in presenza, si chiede cortesemente di trasmettere conferma a assoambiente@assoambiente.org.
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{/related_entries}MTR ARERA e revisione prezzi nell’appalto per la gestione di rifiuti – Consiglio di Stato n. 6466/2025
Con la sentenza n. 6466/2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul rapporto tra la normativa in materia di revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e la disciplina regolatoria prevista dal Metodo Tariffario Rifiuti dell’ARERA volta alla determinazione dei c.d. “prezzi massimi”. Con la sentenza i giudici, respingendo l’appello dell’impresa, statuiscono che non esiste alcun diritto automatico all’adeguamento dei prezzi ancorato al sistema tariffario del MTR.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/284/SAEC-ARE/TO del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/284/SAEC-ARE/TO
Con la sentenza n. 6466/2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul rapporto tra la normativa in materia di revisione prezzi nei contratti di appalto di servizi e la disciplina regolatoria prevista dal Metodo Tariffario Rifiuti dell’ARERA volta alla determinazione dei c.d. “prezzi massimi”. Con la sentenza i giudici, respingendo l’appello dell’impresa, statuiscono che non esiste alcun diritto automatico all’adeguamento dei prezzi ancorato al sistema tariffario del MTR.
Più in dettaglio, la ricorrente, importante impresa del settore rifiuti, aveva svolto in un comune il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e fatti di causa si riassumono nella richiesta di quest’impresa di un “riequilibrio” dei prezzi previsti dal contratto e delle modalità con le quali, ove riconosciuto quanto spettante, questo riequilibrio doveva essere calcolato.
A valle di una proroga tecnica del contratto, e su richiesta, il comune non aveva riconosciuto i maggiori corrispettivi pretesi, limitandosi a tener fermi gli “stessi prezzi, patti e condizioni” stabiliti dal contratto originario. Secondo il Comune la domanda di revisione prezzi doveva essere rigettata, in sintesi, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 115 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, ritenuta norma applicabile alla fattispecie, e in particolare per la mancata prova della sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili.
Secondo i giudici, la norma centrale è l’art. 4 del MTR che prevede che “In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”, sicché i costi esposti nei relativi PEF approvati dall’ARERA non possono tradursi automaticamente, ove superiori, in un corrispondente adeguamento dei corrispettivi contrattuali riconosciuti al gestore del servizio.
In conclusione, quindi, i giudici hanno ritenuto non configurati i presupposti per la revisione prezzi ex Codice Appalti (operante solo per le circostanze di carattere eccezionale) né che fossero applicabili le regole in caso di disequilibrio economico gestionale previste dal MTR.
Nel far rinvio alla sentenza in oggetto, in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni.
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{/related_entries}Sentenza Consiglio di Stato: i sindaci non hanno potere sui piani di raccolta dei rifiuti prodotti delle navi
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4133 del 14 maggio 2025 ha stabilito che le Autorità portuali non hanno l'obbligo di coinvolgere i Sindaci nell'adozione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti delle navi, che possono anche non essere coerenti con il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/283/SAEC-GIU/LE del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/283/SAEC-GIU/LE
Le Autorità portuali non hanno l'obbligo di coinvolgere i Sindaci nell'adozione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti delle navi, che possono anche non essere coerenti con il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 14 maggio 2025, n. 4133 che ha ricordato il principio dell’ordinamento giuridico secondo il quale i Sindaci e gli Enti locali non hanno potere di indirizzo o di approvazione sui piani di raccolta dei rifiuti portuali.
Il caso nasce da un ricorso contro un piano rifiuti adottato da un’Autorità portuale dell’Emilia-Romagna che, nell’inquadrare parte dei rifiuti generati in porto come “assimilabili agli urbani”, si discostava dalla classificazione prevista dal regolamento comunale che li qualificava invece come “speciali non pericolosi”.
Da qui l’opposizione del Comune interessato, che ha ritenuto il piano non conforme alla propria regolamentazione locale.
Nel rigettare il ricorso, il Consiglio di Stato ha fornito un’interpretazione chiara delle disposizioni vigenti, in particolare del D.lgs. n. 182/2003 (oggi sostituito dal D.lgs. n. 197/2021) e dell’art. 208 comma 14 del D.lgs. n. 152/2006 le quali evidenziano, per un verso, la specialità della disciplina dei rifiuti in ambito portuale e specificano, per altro verso, che l’autorità competente all’elaborazione è esclusivamente quella portuale, la quale non è vincolata alle determinazioni degli enti locali. Questi ultimi, infatti, vengono meramente sentiti nell’ambito del procedimento di elaborazione del piano, da redigere in coerenza con la pianificazione regionale e non con il regolamento comunale.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.
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{/related_entries}Consultazione su legge europea semplificazione settore ambientale
La Commissione europea ha lanciato una call for evidence rivolta a tutti i soggetti interessati e finalizzata a conoscere il punto di vista degli operatori sulla possibile individuazione di misure per la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione e lo snellimento dei requisiti richiesti per operare nel settore ambientale, della gestione dei rifiuti e delle emissioni industriali.
L'iniziativa affronterà anche le sfide relative alle autorizzazioni in materia di valutazioni ambientali. Nel documento la Commissione evidenzia la necessità di un impegno concreto in quanto, come riportato nella Bussola per la Competitività, viene fissato l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le piccole e medie imprese (PMI).
La Bussola chiede inoltre di accelerare le autorizzazioni per un maggior numero di settori chiave per la transizione verso un'economia pulita e digitale nell'UE. L’Associazione lavorerà insieme alle associazioni europee per fornire il proprio punto di vista.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/282/SAEC-EUR/CS del 24.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/282/SAEC-EUR/CS
La Commissione europea ha lanciato una call for evidence, disponibile qui, rivolta a tutti i soggetti interessati e finalizzata a conoscere il punto di vista degli operatori sulla possibile individuazione di misure per la riduzione degli oneri amministrativi, la semplificazione, lo snellimento dei requisiti richiesti per operare nel settore ambientale, della gestione dei rifiuti e delle emissioni industriali.
L'iniziativa affronterà anche le sfide relative alle autorizzazioni in materia di valutazioni ambientali.
Secondo la Commissione i processi di semplificazione potrebbero comprendere le seguenti misure:
- razionalizzazione degli obblighi di segnalazione/notifica, ad esempio attraverso la soppressione della banca dati SCIP (sostanze che destano preoccupazione nei prodotti) ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti;
- armonizzazione delle disposizioni relative ai rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore (EPR) in ciascuno Stato membro e semplificazione delle modalità di comunicazione e reportistica previste dai sistemi EPR;
- razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione, eliminando i doppi requisiti e promuovendo un'ulteriore digitalizzazione della rendicontazione nel settore dell'economia circolare, delle emissioni industriali e della gestione dei rifiuti, pur mantenendo gli obiettivi politici. Cercando di garantire uniformità nella trasmissione dei dati e, quindi, comparabilità;
- affrontare le sfide relative alle autorizzazioni in materia di valutazioni ambientali sulla base dell'esperienza recentemente acquisita, ad esempio nell'ambito della legge sull'industria a zero emissioni (Net Zero Industry Act).
Nel documento la Commissione evidenzia la necessità di un impegno concreto in quanto, come riportato nella Bussola per la Competitività (v. circolare Assoambiente n. 042/2025), viene fissato l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le piccole e medie imprese (PMI). La Bussola chiede inoltre di accelerare le autorizzazioni per un maggior numero di settori chiave per la transizione verso un'economia pulita e digitale nell'UE.
Siamo pertanto a chiederVi di prendere visione del documento allegato e segnalare, inviandoli a d.cesaretti@fise.org e e.perrotta@fise.org entro il prossimo 21 agosto 2025, eventuali commenti, osservazioni e proposte semplificative. Sarà poi cura dell’Associazione inviarle alle associazioni europee di riferimento in modo che possano essere prese in considerazione per la predisposizione di una risposta comune.
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{/related_entries}Commissione UE - metodologie per certificare le attività di rimozione del carbonio
La Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento delegato ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3012 sulle rimozioni di carbonio (CRCF) per stabilire le metodologie di certificazione delle attività di rimozione del carbonio in cui la CO2 catturata dall'atmosfera viene stoccata in modo permanente.
Nella bozza attuale, sono contemplate le seguenti attività:
- cattura diretta nell'aria con stoccaggio del carbonio (“DACCS”),
- cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio (“BioCCS”) e
- rimozione del carbonio tramite biochar (“BCR”).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/281/SAEC-EUR/CS del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/281/SAEC-EUR/CS
La Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento delegato ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3012 sulle rimozioni di carbonio (CRCF) per stabilire le metodologie di certificazione delle attività di rimozione del carbonio in cui la CO2 catturata dall'atmosfera viene stoccata in modo permanente.
La Commissione ha finora individuato tre tipi di attività di rimozione permanente del carbonio per le quali le conoscenze scientifiche e la maturità tecnologica consentono di sviluppare metodologie di certificazione che garantiscano una quantificazione solida e trasparente del beneficio netto di rimozione del carbonio. Nella bozza attuale, sono contemplate le seguenti attività:
- cattura diretta nell'aria con stoccaggio del carbonio (“DACCS”),
- cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio (“BioCCS”) e
- rimozione del carbonio tramite biochar (“BCR”).
Le metodologie per altre attività devono essere ancora sviluppate.
Per ciascuno di essi, la bozza di Regolamento delegato definisce le regole per:
- l'ammissibilità
- i periodi di attività e di monitoraggio;
- l'identificazione dei pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas serra;
- il calcolo della linea di base
- calcolare gli assorbimenti totali di carbonio
- calcolare i gas a effetto serra associati;
- stoccaggio a lungo termine e responsabilità;
- requisiti minimi di sostenibilità;
- requisiti di monitoraggio e rendicontazione.
La bozza di Regolamento delegato e il relativo allegato sono disponibili in allegato alla presente, unitamente ad una prima bozza di posizione FEAD che affronta due punti: 1. la necessità di ampliare il campo di applicazione, dato che la definizione di BioCCS si limita alla cattura e all'iniezione in un sito di stoccaggio geologico; 2. la preoccupazione di collegare i requisiti di sostenibilità per le rimozioni al regolamento sulla tassonomia (articolo 17, paragrafo 1, lettera d)).
In relazione a quanto riportato nella bozza di posizione di FEAD, chiediamo Vostro riscontro entro il prossimo 25 agosto al fine di poter rispondere in tempi utili a FEAD.
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{/related_entries}Sorveglianza doganale per import export rottami e rifiuti metallici
La Commissione europea ha attivato il sistema di sorveglianza doganale per monitorare l'importazione e l'esportazione di rifiuti e rottami metallici (tra cui acciaio, alluminio e rame) all'interno e all'esterno dell'UE in attuazione del Piano d'azione per l'acciaio e i metalli (SMAP) adottato dalla Commissione lo scorso 19 marzo 2025 per affrontare le sfide significative che incidono sulla competitività delle industrie metallurgiche dell'UE.
La Commissione monitorerà attentamente le importazioni e le esportazioni di rottami metallici al fine di raccogliere informazioni più strutturate e dettagliate su ciò che entra ed esce dall'UE.
Il sistema di sorveglianza doganale può fornire alla Commissione le informazioni necessarie per adottare misure commerciali mirate volte a garantire un approvvigionamento sufficiente di rottami e a prevenirne la scarsità, rafforzando così la resilienza e la sostenibilità dell'industria metallurgica dell'UE. Inoltre le informazioni raccolte saranno utilizzate per valutare se siano necessarie ulteriori misure da adottarsi entro la fine del terzo trimestre del 2025.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/280/SAEC-EUR/CS del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/280/SAEC-EUR/CS
La Commissione europea ha attivato il sistema di sorveglianza doganale per monitorare l'importazione e l'esportazione di rifiuti e rottami metallici (tra cui acciaio, alluminio e rame) all'interno e all'esterno dell'UE in attuazione del Piano d'azione per l'acciaio e i metalli (SMAP) adottato dalla Commissione lo scorso 19 marzo 2025 per affrontare le sfide significative che incidono sulla competitività delle industrie metallurgiche dell'UE.
Uno dei pilastri fondamentali di questo Piano è la promozione della circolarità dei metalli che, oltre a sostenere la decarbonizzazione delle industrie metallurgiche, è anche in linea con la proposta di ridurre del 90%, rispetto al 1990, le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2040. Nel comunicato stampa dell’iniziativa, disponibile qui, la Commissione evidenzia come l’UE stia registrando un calo della disponibilità di rottami metallici da riciclare, anche a causa della “fuga di rottami” verso Paesi terzi. Ad aggravare la situazione anche l'introduzione di dazi importanti da parte degli Stati Uniti su un'ampia gamma di prodotti in acciaio e alluminio (esclusi i rottami) che porterebbe un aumento dei prezzi globali delle materie prime.
La Commissione monitorerà attentamente le importazioni e le esportazioni di rottami metallici al fine di raccogliere informazioni più strutturate e dettagliate su ciò che entra ed esce dall'UE. Il sistema di sorveglianza doganale può fornire alla Commissione le informazioni necessarie per adottare misure commerciali mirate volte a garantire un approvvigionamento sufficiente di rottami e a prevenirne la scarsità, rafforzando così la resilienza e la sostenibilità dell'industria metallurgica dell'UE. Inoltre le informazioni raccolte saranno utilizzate per valutare se siano necessarie ulteriori misure da adottarsi entro la fine del terzo trimestre del 2025.
Vista la disponibilità della Commissione a dialogare e collaborare con le Parti interessate del settore per valutare se e come migliorare ulteriormente la classificazione dei rottami in categorie chiave, le associazioni europee EuRIC e FEAD intendono lavorare per evitare l'introduzione di misure che ostacolerebbero la competitività dell'industria del riciclaggio senza aumentare la disponibilità di metalli riciclati per i produttori dell'UE. Sarà pertanto fondamentale fornire alla Commissione ulteriori informazioni sulle differenze tra le qualità esportate e quelle richieste a livello dell'UE. Sarà inoltre necessario informare correttamente la Commissione sul processo di riciclo che avviene negli impianti, considerando il probabile fraintendimento considerato che nel comunicato stampa parla di “fuga di rottami verso Paesi terzi”.
Sulla pagina internet dedicata alla sorveglianza (disponibile qui) è possibile scaricare e consultare le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni dei metalli monitorati, che verranno aggiornate mensilmente. Al momento i dati caricati vanno da gennaio a giugno 2025 e sono relative a 12 codici CN per l'acciaio e a 3 a testa per l'alluminio e il rame (v. allegato).
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{/related_entries}Online il Database Nazionale del Fosforo
È online il Database Nazionale del Fosforo - disponibile qui - che ha l’obbiettivo di mettere in contatto domanda e offerta di Fosforo. Lo strumento raccoglie le informazioni mappate su utilizzatori del fosforo, produttori di scarti/rifiuti contenenti fosforo, impianti di trattamento in modo da favorire un’analisi dei fabbisogni in termini di qualità e quantità di fosforo.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/279/SAEC-SUO/PE del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/279/SAEC-SUO/PE
È online il Database Nazionale del Fosforo che ha l’obbiettivo di mettere in contatto domanda e offerta di Fosforo. Lo strumento raccoglie le informazioni mappate su utilizzatori del fosforo, produttori di scarti/rifiuti contenenti fosforo, impianti di trattamento in modo da favorire un’analisi dei fabbisogni in termini di qualità e quantità di fosforo.
Nel 2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha promosso la nascita della Piattaforma Nazionale del Fosforo, con la finalità, tra le altre, del raggiungimento dell’autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee, tramite lo sviluppo di un modello di economia circolare.
Dopo il biennio 2023-2024, è stato siglato un nuovo accordo di collaborazione biennale tra il MASE e l’ENEA per la ripresa delle attività della Piattaforma Nazionale del Fosforo per l’anno 2025.
La Piattaforma, gestita da ENEA con lo stesso Ministero, è costituita da stakeholder attivi sul ciclo del fosforo, con la partecipazione di oltre 70 organizzazioni aderenti, tra cui Assoambiente che partecipa ai tavoli di lavoro sugli aspetti normativi, tecnologici e di mercato relativi al fosforo.
In merito ai Focus tematici 2025 dei gruppi di lavoro, segnaliamo in particolare:
- nel GdL 2 “Tecnologie e Buone Pratiche” - nuova Direttiva Europea acque reflue ed impatto sul P (situazione attuale; possibili impatti sugli impianti attuali; nuovi limiti allo scarico per il P (0.5 mgP/L), identificazione delle aree sensibili N e/o P) e tasso minimo di riutilizzo e riciclaggio del P;
- nel GdL 3 “Normative” - ricognizione delle normative (a diverso livello) e elaborazione e condivisione di proposte tecnico giuridiche in tema di riciclo di nutrienti;
- nel GdL 4 “Mercato e Policy” - aggiornamenti della situazione del mercato del fosforo con focus nazionale e implementazione del Database Nazionale del Fosforo.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del Database, disponibile qui, e alle slide di presentazione del Database Nazionale del Fosforo dello scorso 3 luglio 2025, in allegato, nel corso della quale sono state fornite informazioni sul funzionamento e sulle opportunità offerte dal Database.
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{/related_entries}RENTRi - Richiesta per rimborso contributo iscrizione erroneamente versato e aggiornamenti su FIR digitale, piattaforma e eventi formativi
Con FAQ disponibile sul sito RENTRi è stato pubblicato il modulo per richiedere il rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di contributo annuale e di diritto di segreteria.
In occasione della manutenzione del sito del 16 luglio scorso è stato effettuato anche un aggiornamento dell'ambiente RENTRi Demo al fine di migliorare la documentazione e i servizi di gestione del FIR Digitale. Disponibili infine le slide su FIR digitale rivolte ai soggetti che, dal 13 febbraio 2026, sono tenuti alla gestione del FIR in modalità digitale e ai produttori di software che intendo sviluppare soluzioni tecnologiche per la gestione del FIR digitale.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/278/SAEC-NOT/LE del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/278/SAEC-NOT/LE
RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE
Con FAQ pubblicata sul sito www.rentri.gov.it è stato chiarito che è possibile richiedere il rimborso delle somme erroneamente versate a titolo di contributo annuale e di diritto di segreteria scaricando e compilando il modulo di richiesta che dovrà essere trasmesso via PEC, all'indirizzo ecb@pec.mase.gov.it. mentre per ricevere chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo ecb-udg@mase.gov.it.
AGGIORNAMENTI PIATTAFORMA
Segnaliamo, ad integrazione di quanto precedentemente comunicato (v. circolare Assoambiente n. 267/2025) che, in occasione della manutenzione del sito del 16 luglio scorso:
- è stato effettuato anche un aggiornamento dell'ambiente RENTRi Demo al fine di migliorare, come altri che seguiranno, la documentazione e i servizi di gestione del FIR Digitale. Questo aggiornamento corregge, modifica e integra i servizi API ca-RENTRi, con particolare riferimento alle API per App Mobile e la firma remota RENTRi; Le variazioni sono evidenziate nel Changelog dell'ambiente Demo;
- sono stati rilasciati alcuni aggiornamenti alla piattaforma telematica RENTRi, in particolare area operatori e all’APP Fir Digitale. Gli aggiornamenti sono riportati nella nuova sezione del portale Aggiornamenti software e le modifiche relative ai servizi per l’interoperabilità sono poi dettagliate nei file changelog, che sono stati distinti tra produzione e demo;
- sono state attivate due nuove sezioni all’interno del portale RENTRI: “Avvisi” e “Aggiornamenti Software” al fine di garantire una comunicazione sempre più trasparente e puntuale con gli utenti:
- la sezione Avvisi è dedicata alla pubblicazione di tutte le comunicazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui servizi del portale. Gli utenti potranno quindi consultare in tempo reale eventuali interruzioni programmate, aggiornamenti tecnici o altre informazioni relative al funzionamento della piattaforma;
- la sezione Aggiornamenti Software, invece, raccoglie e documenta tutte le modifiche e implementazioni apportate al sistema a partire da dicembre 2024. L’obiettivo è fornire una panoramica chiara e accessibile delle evoluzioni del portale, a beneficio sia degli operatori tecnici sia degli utenti finali.
INCONTRI FORMATIVI
Anticipiamo che, a partire dal nel mese di settembre, saranno pianificati alcuni incontri di formazione, rivolti ai soggetti impegnati nello sviluppo dei prodotti informatici relativi a:
- presentazione della guida tecnica alla struttura del FIR Digitale;
- interoperabilità RENTRI mediante APP mobile.
Sarà nostra cura comunicarvi le date degli incontri (quando note), così come ulteriori aggiornamenti dell'ambiente RENTRi Demo.
SLIDE FIR DIGITALE
Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo nazionale gestori ambientali e Unioncamere, hanno organizzato una sessione formativa rivolta alle associazioni dedicata al “FIR Digitale” che si è tenuta il 17 luglio scorso in cui Ecocerved ha affrontato i due seguenti temi:
- strumenti e servizi messi a disposizione dal RENTRI per la gestione del FIR digitale;
- specifiche tecniche e altre risorse per lo sviluppo di soluzioni gestionali autonome al di fuori dei servizi RENTRI.
Il materiale didattico, disponibile qui, è rivolto ai soggetti che, dal 13 febbraio 2026, sono tenuti alla gestione del FIR in modalità digitale e ai produttori di software che intendo sviluppare soluzioni tecnologiche per la gestione del FIR digitale.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.
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{/related_entries}Legge 105/2025 (conversione DL Infrastrutture) - CAM edilizia e energie rinnovabili
Con la conversione in legge del DL Infrastrutture viene introdotta anche una modifica all'articolo 57 “Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) tale per cui i Criteri Ambientali Minimi relativi al settore edilizia sono direttamente applicabili per gli affidamenti pubblici degli interventi di ristrutturazione, nonché demolizione e ricostruzione.
Confermate le disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili introducendo nelle cosiddette "zone di accelerazione" anche le aree industriali.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/277/SAEC-NOT/CS del 23.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/277/SAEC-NOT/CS
Pubblicata la Legge n. 105 del 18 luglio 2025 (G.U. n. 166 del 19.07.2025) di conversione del decreto legge 73/2025 (cd. "Decreto infrastrutture), che modifica, tra l’altro, l'articolo 57 “Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).
Con la modifica apportata dalla conversione in legge del provvedimento (art. 2), i Criteri Ambientali Minimi relativi al settore edilizia sono direttamente applicabili per gli affidamenti pubblici degli interventi di ristrutturazione, nonché demolizione e ricostruzione. Chiarimento che risolve il precedente contesto per cui le Pubbliche Amministrazioni dovevano aspettare, per gli affidamenti, apposite indicazioni del MASE (mai pubblicate) che avrebbero stabilito come applicare i CAM per il settore edilizia, approvati con Decreto ministeriale 23 giugno 2022.
Il Decreto infrastrutture, così come convertito in legge, conferma, tra l’altro, le disposizioni (art. 13) in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili introducendo modifiche al D.lgs. n. 190/2024: le aree industriali vengono incluse di diritto delle nei luoghi dove le imprese possono avere il via libera agli impianti "green" in modo accelerato (cosiddette "zone di accelerazione").
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del Decreto Infrastrutture coordinato con la relativa legge di conversione, in allegato alla presente.
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{/related_entries}Environmental Intensive School Waste Management - dal 21 al 23 ottobre 2025, in live streaming
Dal 21 al 23 ottobre 2025, in live streaming, si terrà la prima edizione della Environmental Intensive School Waste Management di TuttoAmbiente, una full immersione operativa sulla corretta gestione dei rifiuti.
Il corso consente di acquisire le nozioni necessarie ad impostare correttamente e a coordinare, con un approccio orientato al miglioramento continuo, la gestione dei rifiuti di un’azienda, di un ente o di uno studio professionale.
Dalla comprensione degli elementi distintivi della complessa nozione del rifiuto agli obblighi del produttore, dalla classificazione in funzione della provenienza e della pericolosità all’impostazione del deposito temporaneo prima della raccolta, dai criteri di scelta dei fornitori di servizi di gestione al complesso insieme degli adempimenti documentali, la Scuola fornisce tutti gli elementi necessari ad assicurare una gestione dei rifiuti efficiente e pienamente conforme alle norme di riferimento.
In virtù della collaborazione avviata, previsto scontro iscrizione per i soci Assoambiente.
In allegato locandina.
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{/related_entries}Riuso, riparazione, ricostruzione e riciclo: pilastri dell’economia circolare
Pneurama
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{/related_entries}FEAD NEWSLETTER N° 228 – 22 JULY 2025
Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 228 del 22 luglio 2025.
Buona lettura.
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{/related_entries}Ddl Concorrenza 2025 e SPL
È all’esame del Senato (Commissione Industria) il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (AS 1578) la cui adozione rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito del PNRR. Il provvedimento interviene anche sui servizi pubblici locali di rilevanza economica per aumentare l’efficienza delle gestioni affidate in-house ai Comuni con oltre 5.000 abitanti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/276/SA-NOT/TO del 22.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/276/SA-NOT/TO
È all’esame del Senato (Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (AS 1578) la cui adozione rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito del PNRR.
In particolare, per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli interventi mirano ad aumentare l’efficienza delle gestioni affidate in-house ai Comuni con oltre 5.000 abitanti. Già l’articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” prevede che gli Enti di maggiori dimensioni (i Comuni e le loro eventuali forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché le Città Metropolitane, le Province e gli altri enti competenti), devono effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, la ricognizione periodica - contenuta in un’apposita relazione - della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Il Ddl propone di integrare tale articolo con ulteriori aspetti che mirano a chiarire iter e modalità con cui in caso di gestioni inefficienti, i Comuni devono adottare un atto di indirizzo nei confronti del gestore del servizio, imponendo l’attuazione di misure correttive finalizzate al ripristino e al miglioramento della qualità del servizio, all’efficientamento dei costi e al risanamento di eventuali perdite. Previsto coinvolgimento anche di ANAC e AGCM (per monitoraggio). Inoltre, sempre recependo le indicazioni di AGCM, il Ddl propone di inserire criteri oggettivi per valutare se l’andamento della gestione dei servizi pubblici locali si considera insoddisfacente, quali:
- il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
- almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori ai benchmark individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.lgs. n. 201/2022.
In caso di inadempimento di tali obblighi, previste sanzioni sia per l’ente locale che ometta un’adeguata attività di monitoraggio, valutazione e verifica dell’andamento gestionale, sia per il gestore. Per quest’ultimo, le violazioni possono comportare anche la risoluzione del contratto.
Nel rimandare a successive comunicazioni in relazione all’iter parlamentare di esame del provvedimento, si allega il Disegno di legge approvato al CdM lo scorso 4 giugno.
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{/related_entries}Proposta UE di revisione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea
Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha inviato al Consiglio e Parlamento UE una proposta di Decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per affrontare le esigenze di finanziamento crescenti in settori chiave quali la competitività, la difesa, la sicurezza, la transizione verde e digitale e la resilienza agli shock esterni. Inoltre il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrà far fronte al rimborso di NextGenerationEU senza apportare tagli ai programmi UE o aumenti dei contributi basati sul redito nazionale lordo (RNL).
Tra gli interventi ipotizzati oltre all'adeguamento dell’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (aliquota che passerebbe da 0.8 a 1 euro/kg), la Commissione propone dal 2028 tre nuove risorse: "RAEE tax",“Tobacco Excise Duty Own Resource, TEDOR” e “Corporate Resource for Europe, CORE”.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/275/SAEC-EUR/PE del 22.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/275/SAEC-EUR/PE
Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha inviato al Consiglio e Parlamento UE una proposta di Decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
La revisione nasce dall’esigenza dell’UE di affrontare esigenze crescenti in settori chiave quali la competitività, la difesa, la sicurezza, la transizione verde e digitale e la resilienza agli shock esterni. Inoltre il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrà far fronte al rimborso di NextGenerationEU senza apportare tagli ai programmi UE o aumenti dei contributi basati sul redito nazionale lordo (RNL).
L'attuale sistema delle risorse proprie che dipende in larga misura, e sempre di più, dai contributi basati sull'RNL, non sarà più sufficiente per stare al passo con l'aumento del fabbisogno di finanziamento. Pertanto la Commissione sta ipotizzando l'introduzione di nuove risorse per ridurre l'onere per gli Stati membri, garantire il finanziamento sostenibile delle politiche comuni dell'UE, il rimborso di NextGenerationEU e rispondere in modo più flessibile alle crisi e a un mondo in evoluzione.
Come dichiarato dalla Commissione, la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni (Emissions Trading System, ETS) rimane una colonna portante delle proposte della Commissione, in quanto è strettamente collegata agli obiettivi climatici dell'Unione e presenta un notevole potenziale in termini di entrate: il 30 % di tali entrate è destinato al bilancio dell'UE, mentre la maggior parte delle entrate derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni continuerebbe a confluire nei bilanci nazionali. La Commissione ha altresì deciso di riorientarsi esclusivamente sulle entrate provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS1) già in vigore e di non basare la risorsa propria sul nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni per il trasporto stradale e l'edilizia (ETS2).
Sempre la Commissione precisa che la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) può essere considerata la "dimensione esterna" dell'ETS e rimane pertanto parte integrante del pacchetto. Il CBAM garantisce che le importazioni nell'UE siano soggette al prezzo del carbonio equivalente a quello sostenuto per la produzione degli stessi beni nell'UE.
Per quanto di interesse, segnaliamo che oltre all'adeguamento dell’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati prodotti in ciascuno Stato membro (aliquota che passerebbe da 0.8 a 1 euro/kg), la Commissione propone dal 2028 tre nuove risorse proprie supplementari:
- una nuova risorsa basata sulla quantità di RAEE ("RAEE tax") non raccolte, anche al fine di sostenere l'autonomia strategica UE nel settore delle materie prime critiche. La risorsa sarà alimentata dagli Stati membri che non raggiungono gli obiettivi di raccolta stabiliti dall'UE (65% del peso medio delle apparecchiature immesse sul mercato nazionale nei tre anni precedenti). L'aliquota proposta è pari a 2 euro/kg, da applicarsi alla differenza in peso tra quanto gli Stati avrebbero dovuto raccogliere e quanto hanno invece raccolto (adeguata ogni anno per tenere conto dell'inflazione). In Italia, secondo i dati forniti dal CdC Raee, la percentuale di raccolta dei RAEE nel 2024 è di circa il 30% (entrate annuali stimate in circa 15 miliardi di euro);
- una risorsa propria basata sull'accisa sul tabacco (“Tobacco Excise Duty Own Resource, TEDOR”) che potrebbe sostenere gli obiettivi di politica sanitaria dell'UE, affrontare il problema degli acquisti transfrontalieri di determinati prodotti e generare entrate significative per il bilancio dell'UE. La proposta integra la proposta di rifusione della direttiva del Consiglio relativa all'accisa sul tabacco, che mira ad adeguare le accise minime dell'UE e ad ampliare il campo di applicazione della direttiva a nuovi prodotti. Proposta un'aliquota di prelievo del 15% per tutti gli Stati membri rispetto ai quantitativi di tabacchi lavorati e ai quantitativi di prodotti correlati al tabacco immessi in consumo moltiplicati per l'aliquota minima applicabile a ciascuno Stato membro;
- una risorsa societaria per l'Europa (“Corporate Resource for Europe, CORE”) che mira a garantire che “il settore societario, che opera nel più grande mercato unico al mondo con oltre 450 milioni di consumatori, contribuisca al finanziamento del bilancio dell'UE. La risorsa propria riguarderebbe le società dell'UE e le società di Paesi terzi aventi una stabile organizzazione nell'UE con ricavi netti annuali superiori a 100 milioni di euro. La CORE sarebbe istituita come contributo forfettario annuale
- differenziato in base ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni delle società”.
Inoltre, considerato che l'attuale livello del 25% dei dazi doganali che gli Stati membri trattengono determina una quota elevata di risorse proprie che non è messa a disposizione del bilancio dell'UE, la Commissione propone di portare tale valore al 10%.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Proposta della Commissione, in allegato.
Con successive comunicazioni cercheremo di aggiornarvi in materia, anche in relazione ad eventuali iniziative avviate con le Associazioni europee con cui Assoambiente collabora.
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{/related_entries}Rapporto ISPRA-SNPA Rifiuti speciali 2025
Pubblicato sul sito di ISPRA il Rapporto sui rifiuti speciali che nel 2023 registrano una crescita della produzione pari all’1,9% rispetto al 2022 (mentre PIL e consumi crescono dello 0,7% e dello 0,5%): 164,5 milioni di tonnellate (3 milioni in più del 2022) ascrivibili a tutti i settori, soprattutto ai rifiuti da costruzione e demolizione che passa da 79,2 a 81,4 milioni di tonnellate (51% del totale), dato che va ricordato, continua ad essere “stimato”, ma anche ai rifiuti pericolosi (da 10,0 a 10,2 milioni di tonnellate).
L’Italia si conferma terra di “recupero” di rifiuti speciali, con una percentuale pari all’84,5% di materiali avviati a recupero (impianti autorizzati in R) e il 15,5% avviato a smaltimento (impianti autorizzati in D). Migliora ancora il tasso di riciclo, si riduce ancora la discarica, stabile il recupero energetico, ma aumenta l’export verso in impianti di incenerimento e discarica.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/274/SAEC-COM/PE del 22.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/274/SAEC-COM/PE
Pubblicato sul sito di ISPRA il Rapporto sui rifiuti speciali che nel 2023 registrano una crescita della produzione pari all’1,9% rispetto al 2022 (mentre PIL e consumi crescono dello 0,7% e dello 0,5%): 164,5 milioni di tonnellate (3 milioni in più del 2022) ascrivibili a tutti i settori, soprattutto ai rifiuti da costruzione e demolizione che passa da 79,2 a 81,4 milioni di tonnellate (51% del totale), dato che va ricordato, continua ad essere “stimato”, ma anche ai rifiuti pericolosi (da 10,0 a 10,2 milioni di tonnellate).
ISPRA evidenzia il gap rispetto agli obiettivi di prevenzione e riduzione previsti al 2020: nel 2023 l’intensità della produzione di rifiuti sul PIL produce un dato di 80 tonnellate di rifiuti per ogni milione di euro di PIL nazionale (era 79,4 nel 2022, ma era 84,8 nel 2021). La stessa dinamica è riscontrabile per i soli rifiuti pericolosi. Leggermente in riduzione l’intensità della produzione di rifiuti da C&D rispetto al valore della produzione del settore (812 tonnellate per milione di euro nel 2023, contro 845 del 2022 e addirittura contro i 982 del 2020).
L’Italia si conferma terra di “recupero” di rifiuti speciali, con una percentuale pari all’84,5% di materiali avviati a recupero (impianti autorizzati in R) e il 15,5% avviato a smaltimento (impianti autorizzati in D).
Il solo recupero di materia vale il 73,1 % del totale dei rifiuti gestiti (130,7 milioni di tonnellate), con un aumento di 3,2 milioni di tonnellate (+2,5%). L’avvio a recupero energetico vale 3 milioni di tonnellate (1,9 a coincenerimento e 1,1 a incenerimento) per un totale dell’1,6%. Un dato stabile rispetto al 2022.
A discarica finiscono 7,9 milioni di tonnellate (4,4%), valore in riduzione rispetto al 2022 per circa 1 milione di tonnellate. Le “altre operazioni di smaltimento” valgono 17,7 milioni di tonnellate (9,9%), mentre gli stoccaggi (deposito preliminare e messa in riserva) valgono 19,7 milioni di tonnellate (11% del totale). Una forma di gestione in leggero aumento (+1,5%).
In aumento l’export di rifiuti che passa da 4,8 milioni di tonnellate a 5,5, con un aumento che riguarda sia i rifiuti non pericolosi che i rifiuti pericolosi. Un flusso composto in buona parte da “rifiuti da rifiuti” (codice EER 190000), che compongono il 75% dei rifiuti non pericolosi esportati. Un terzo di questi rifiuti viene destinato a recupero energetico all’estero, circa 1,2 milioni di tonnellate, cui aggiungere circa 300.000 tonnellate di rifiuti pericolosi ad incenerimento, per un totale di 1,5 milioni di tonnellate, valore che approssima il deficit impiantistico di incenerimento di rifiuti speciali in Italia. Consistente anche l’export di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero di materia, pari a circa 2,3 milioni di tonnellate. Esportiamo pochissimo verso impianti di discarica come rifiuti non pericolosi, ma continuiamo ad esportare a discarica rifiuti pericolosi, circa 500,000 tonnellate, anche questo valore approssima il deficit di discarica per pericolosi presente ancora in Italia. Le importazioni sono invece in riduzione: 6,8 milioni di tonnellate, quasi tutti materiali metallici.
In sintesi, i rifiuti speciali totali tornano ad aumentare, nonostante la stagnazione della produzione industriale e dei rifiuti da attività manifatturiera conseguente. Continuiamo ad essere un Paese di intermediazione, con il flusso di rifiuti da rifiuti che continua ad aumentare. Migliora ancora il tasso di riciclo, si riduce il conferimento in discarica, stabile il recupero energetico, ma aumenta l’export. Sulla base dei dati ISPRA relativi alle esportazioni, emerge che mancano in Italia impianti di recupero energetico per 1,5 milioni di tonnellate e discariche per rifiuti pericolosi per 500.000 tonnellate. Importiamo materiali per attività di riciclo ed esportiamo rifiuti che vengono conferiti in impianti di incenerimento e discarica.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla pubblicazione del Rapporto, disponibile qui.
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{/related_entries}ASSONIME - Rassegna di giurisprudenza Codice dei Contratti Pubblici e valutazione di equivalenza tutele dei CCNL.
Nell’ambito della collaborazione in essere tra Assoambiente ed ASSONIME, segnaliamo il terzo numero dell’“Osservatorio sul nuovo Codice dei contratti pubblici” in merito al quale ASSONIME pubblica periodicamente approfondimenti su vari temi. In particolare in questo numero sono riportate diverse pronunce giurisprudenziali in merito alla valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, oltre ad un quarto capitolo relativo alle indicazioni dell’ANAC in tema di e-procurement.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/273/ SA-LAV/MI del 18.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/273/SA-LAV/MI
Nell’ambito della collaborazione in essere tra Assoambiente ed ASSONIME, segnaliamo che, per quanti interessati, è disponibile su richiesta a assoambiente@assoambiente.org il terzo numero dell’“Osservatorio sul nuovo Codice dei contratti pubblici” in merito al quale ASSONIME pubblica periodicamente approfondimenti su vari temi.
Nella Rassegna pubblicata nei giorni scorsi, sono riportate diverse pronunce giurisprudenziali su:
- valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative;
- le quote di partecipazione nel RTI;
- il soccorso istruttorio,
oltre ad un quarto capitolo relativo alle indicazioni dell’ANAC in tema di e-procurement.
In particolare sull’argomento di cui al punto 1 (vedi in merito la circolare Assoambiente n. 10/2025 del 13.01.2025) la Rassegna richiama alcune pronunce degli ultimi mesi, emanate dai TAR Lombardia e Toscana pur in assenza del Decreto del Ministero del Lavoro che, ai sensi delle recenti modifiche legislative al codice dei Contratti Pubblici, avrebbe dovuto essere pubblicato entro la fine di marzo 2025 per fornire indicazioni normative in ordine alla valutazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle “dichiarazioni di equivalenza”.
Gli orientamenti descritti appaiono comunque piuttosto severi nel valutare l’affidabilità delle offerte in sede di gara recanti presunte “tutele equivalenti”, il che al momento risulta coerente con le esigenze delle aziende associate, nel presupposto che eventuali offerte basate sull’applicazione di contratti collettivi diversi dal CCNL Servizi Ambientali 18.5.2022 si pongano in “dumping” col solo scopo di aggiudicarsi il servizio per il tramite della diminuzione delle tutele dei lavoratori.
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{/related_entries}ASSOAMBIENTE 18 luglio 2025
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{/related_entries}WEBINAR REMBOOK - 23 luglio 2025 ore 11
Il prossimo 23 luglio 2025 alle ore 11 si terrà il webinar su REMBOOK per le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 9 e 10 (bonifiche) in cui verranno illustrate le finalità del progetto, il catalogo realizzato, le modalità per inserire gratuitamente la propria impresa e l'utilità dello strumento per gli enti appaltanti e per le aziende.
In allegato programma con link per registrazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/272/SAEC-SUO/LE del 18.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/272/SAEC-SUO/LE
Il 19 giugno scorso è iniziata la campagna di iscrizioni per il 2025 al REMBook, l'osservatorio nazionale nato dalla collaborazione tra l'Albo nazionale gestori ambientali e RemTech (FERRARA EXPO), con il contributo del Commissario Unico per le Bonifiche, di Assoambiente e di Assoamianto (cfr. circolare Assoambiente n. 232/2025).
Il catalogo delle imprese che offrono servizi di bonifica è consultabile su RemBook, a disposizione dei committenti pubblici e privati che desiderano individuare rapidamente un'impresa qualificata e competente per l'esecuzione di bonifiche di siti e beni contenenti amianto.
A riguardo il prossimo 23 luglio 2025 alle ore 11:00 è stato organizzato un webinar, nel quale è previsto anche l’intervento di Assoambiente, nell’ambito del quale verranno illustrate le finalità del progetto, il catalogo realizzato, le modalità per inserire gratuitamente la propria impresa e l'utilità dello strumento per gli enti appaltanti.
Ricordiamo che RemBook persegue come obiettivi principali:
- la valorizzazione delle specifiche competenze delle imprese iscritte all'Albo, impegnate nella progettazione ed esecuzione delle bonifiche, promuovendo le loro professionalità, anche in termini di due diligence;
- la realizzazione di una banca dati dinamica, rappresentata in web attraverso una avanzata interfaccia grafica e realizzata in stretta collaborazione con le imprese del settore;
- la espressione di un quadro esaustivo dell’evoluzione del mercato di riferimento fornendo un supporto per le azioni decisionali di carattere tecnico, economico e normativo.
In allegato il programma del webinar in cui è inserito anche il link per la registrazione, necessaria per partecipare all’incontro.
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{/related_entries}Passaporto digitale dei prodotti (DPP) – bozza risposte FEAD al questionario inviato dalla Commissione UE
FEAD è stata contattata dalla Commissione europea per una consultazione mirata a supporto dello studio di valutazione d'impatto sui prossimi requisiti obbligatori per i fornitori di servizi del passaporto digitale dei prodotti (DPP), come previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR).
Ricordiamo che il Regolamento ha il doppio obbiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti venduti sul mercato unico europeo e di assicurare la loro libera circolazione tra gli stati membri dell’Unione.
Rispetto ai nuovi requisiti per i prodotti introduce inoltre il passaporto digitale del prodotto (DPP), che obbliga i produttori a fornire informazioni trasparenti su questi aspetti e che sarà obbligatorio per qualsiasi operatore economico che immette sul mercato UE un prodotto regolato dagli atti delegati ESPR.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/271/SAEC-EUR/PE del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/271/SAEC-EUR/PE
FEAD è stata contattata dalla Commissione europea per una consultazione mirata a supporto dello studio di valutazione d'impatto sui prossimi requisiti obbligatori per i fornitori di servizi del passaporto digitale dei prodotti (DPP), come previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR).
Ricordiamo che il Regolamento ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 giugno 2024, sostituisce la precedente direttiva sulla progettazione ecocompatibile, che si applicava solo ai prodotti che consumano energia, estendendo ora l’ambito di applicazione a quasi tutti i beni immessi sul mercato dell’UE, ad eccezione di alcune categorie specifiche come i veicoli e i prodotti destinati alla difesa e alla sicurezza.
Il Regolamento ha il doppio obbiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti venduti sul mercato unico europeo e di assicurare la loro libera circolazione tra gli stati membri dell’Unione. In particolare per i prodotti inclusi nell’ESPR sono introdotti diversi requisiti, quali la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e riparabilità, la gestione delle sostanze che ostacolano la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, i contenuti riciclati, il riciclaggio e la rifabbricazione, oltre a norme sull’impronta di carbonio e ambientale. Viene anche introdotto un passaporto digitale del prodotto (DPP), che obbliga i produttori a fornire informazioni trasparenti su questi aspetti e che sarà obbligatorio per qualsiasi operatore economico che immette sul mercato UE un prodotto regolato dagli atti delegati ESPR.
Proprio in tale ottica, la Commissione ha trasmesso a FEAD un questionario rivolto alle aziende (comprese le PMI) che operano principalmente nel settore della circolarità e della gestione dei rifiuti (riciclatori, riparatori, ricondizionatori, riutilizzatorie aziende di smaltimento dei rifiuti), che saranno tra i principali utenti dei DPP. I risultati saranno utilizzati come informazioni base per la valutazione d'impatto dell'atto delegato sui fornitori diretti di servizi di DPP.
In allegato (v. Allegato1) sono riportate le proposte formulate da FEAD in merito al questionario della Commissione UE: le risposte richiamano il documento di posizione di FEAD in materia (v. Allegato 2) e le risposte fornite sempre dalla Federazione europea alla recente consultazione pubblica sui requisiti obbligatori per i fornitori di servizi DPP.
In materia, siamo a chiederVi di segnalarci eventuali contributi rispetto alla bozza di risposta di FEAD al questionario entro il prossimo 7 agosto (email e.perrotta@fise.org) al fine di poter dare riscontro alla Federazione in tempi utili.
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{/related_entries}Consultazione UE valuta modelli comunicazione dati su riciclo batterie per gli Stati membri
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di definire i format che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione dei dati sulla raccolta ed il trattamento dei rifiuti di batterie.
L’Art. 76 del Regolamento (UE) 2023/1542 rinvia, infatti, ad un successivo Atto di esecuzione della Commissione – da adottare entro il 18 agosto 2025 - per stabilire il formato dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare in UE sulla gestione dei rifiuti di batterie.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/270/SAEC-EUR/PE del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/270/SAEC-EUR/PE
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica al fine di definire i format che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione dei dati sulla raccolta ed il trattamento dei rifiuti di batterie.
L’Art. 76 del Regolamento (UE) 2023/1542 rinvia, infatti, ad un successivo Atto di esecuzione della Commissione – da adottare entro il 18 agosto 2025 - per stabilire il formato dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare in UE nonché i metodi di valutazione e le condizioni operative riguardanti la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie (incluse batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici) in base alle categorie, alla composizione chimica, all’efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali. Gli Stati membri devono inoltre fornire una relazione di controllo della qualità.
In allegato si riporta il format di comunicazione proposto dalla Commissione, così come il format per il controllo di qualità che deve accompagnare i dati.
I documenti allegati risultano in linea con quanto ad oggi già riportato nel Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 e stabilisce in Allegato, per i riciclatori, la metodologia di calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione.
Nel rinviare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, rimaniamo a disposizione per informazioni.
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{/related_entries}CACER: pubblicate le regole operative aggiornate e il bando aggiornato per richiedere gli incentivi
E’ stato pubblicato oggi sul sito del MASE il DM n. 228 del 17 luglio 2025 volto ad approvare l’aggiornamento delle regole operative per accedere agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo alla luce delle novità introdotte dal decreto n. 127 del 16 maggio 2025 pubblicato il 25 giugno scorso.
Il decreto correttivo n.127/2025, applicabile anche alle richieste già presentate, ha modificato alcune previsioni del decreto CACER, inserendo alcune importanti novità in materia di concessione dei benefici PNRR. Le disposizioni oggetto di modifica recepiscono le revisioni tecniche del PNRR, valutate positivamente dalla Commissione Europea e approvate dal Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025:
- è stato ampliato il perimetro soggettivo della misura PNRR estendendo il limite applicativo ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti;
- entro il termine del 30 giugno 2026 i soggetti beneficiari del contributo PNRR dovranno ultimare i lavori di realizzazione dell’impianto ammesso a finanziamento in luogo di assicurarne, entro lo stesso termine, l’entrata in esercizio;
- gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- è stata incrementata dal 10% al 30% la quota percentuale che i beneficiari possono chiedere a titolo di anticipazione del contributo PNRR concedibile.
In ragione di queste novità sono stati integrati e perfezionati ulteriori aspetti delle Regole Operative relativi principalmente a:
- le modalità di presentazione della richiesta di verifica preliminare di ammissibilità;
- le principali tipologie di modifiche alle configurazioni di autoconsumo diffuso e al progetto PNRR;
- l’indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di alcune ipotesi di “finalità sociali” per la destinazione dell’importo della tariffa premio eccedentario;
- l’aggiornamento dei modelli delle istanze ai fini dell’accesso ai benefici.
Il MASE ha pubblicato inoltre il DM n. 229 del 17 luglio per aggiornare l’avviso pubblico (bando) per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.
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{/related_entries}Regolamento POP – Integrazione elenco sostanze vietate
Il prossimo 4 agosto 2025 entrerà in vigore il Regolamento delegato (UE) 2025/843 che modifica ha inserito nell’allegato I del Regolamento 2019/1021 (Regolamento POP) - che contiene l’elenco delle sostanze per le quali è vietata la fabbricazione, l'immissione in commercio e l’uso - il composto UV-328.
Il composto UV-328 è un additivo che viene aggiunto alla plastica per la produzione di un’ampia gamma di prodotti e che ha la funzione di stabilizzante avendo la capacità di filtrare i raggi ultravioletti. Nel Regolamento vengono comunque previste una serie significative di deroghe al divieto di impiego del composto.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/269/SAEC-EUR/CS del 17.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/269/SAEC-EUR/CS
La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2025/843 che modifica l’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 (Regolamento POP), che contiene l’elenco delle sostanze per le quali è vietata la fabbricazione, l'immissione in commercio e l’uso, aggiungendo il composto UV-328.
Il composto UV-328 è un additivo che viene aggiunto alla plastica per la produzione di un’ampia gamma di prodotti e che ha la funzione di stabilizzante avendo la capacità di filtrare i raggi ultravioletti. Tale decisione è conseguente al recepimento degli accordi siglati a livello internazionale sulle sostanze per cui vietarne la produzione.
Nel Regolamento vengono comunque previste una serie significative di deroghe al divieto di impiego del composto. Il regime di esenzione prevede degli scaglioni con una serie di soglie via più basse relativamente alla presenza dell'UV-328 sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze, nelle miscele o negli articoli (100 mg/kg dal 4 agosto 2025; 10 mg/kg dal 4 agosto 2027 e 1 mg/kg dal 4 agosto 2029). Deroghe all’uso della sostanza con scadenze superiori al 2029 riguardano veicoli a motore terrestri, aeromobili, separatori per provette, carta fotografica e pezzi di ricambio. Infine per alcuni prodotti, tra cui ricambi di dispositivi medici, la deroga è a vita.
Il Regolamento delegato (UE) 2025/843 entrerà in vigore a partire dal 4 agosto 2025.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del Regolamento in allegato.
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{/related_entries}REMBook | Webinar per le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 9 e 10 | 23 Luglio 2025
Il 19 giugno è iniziata la campagna di iscrizioni per il 2025 al REMBook, l'osservatorio nazionale nato dalla collaborazione tra l'Albo Nazionale Gestori Ambientali e RemTech (FERRARA EXPO), con il contributo del Commissario Unico per le Bonifiche, di ASSOAMBIENTE e di Assoamianto.
Il catalogo delle imprese che offrono servizi di bonifica è consultabile su www.rembook.it, a disposizione dei committenti pubblici e privati che desiderano individuare rapidamente un'impresa
qualificata e competente per l'esecuzione di bonifiche di siti e beni contenenti amianto.
Durante il webinar del 23 luglio alle ore 11:00, verranno illustrate le finalità del progetto, il catalogo realizzato, le modalità per inserire gratuitamente la propria impresa e l'utilità dello strumento per gli enti appaltanti.
Partecipa al webinar il Direttore Assoambiente, Elisabetta Perrotta.
Iscriviti al webinar cliccando qui
Programma scaricabile in allegato
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{/related_entries}Regolamento su sistema elettronico spedizione rifiuti
Pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione europea recante le modalità di applicazione contenute nel nuovo regolamento sulla spedizione dei rifiuti per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti (DIWASS) e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica.
Il sistema DIWASS (Digital Waste Shipment System) è previsto dall’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 “Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica” ed è finalizzato a semplificare la spedizione dei rifiuti consentendo uno scambio elettronico delle informazioni legate alle spedizioni, oltre a stabilire anche i requisiti di interoperabilità tra il sistema centrale DIWASS e altri sistemi o software utilizzati per la gestione delle spedizioni di rifiuti.
A partire dal prossimo 21 maggio 2026 è previsto l’obbligo di utilizzo del DIWASS per la trasmissione della documentazione relativa alla spedizione di rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/268/SAEC-EUR/CS del 15.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/268/SAEC-EUR/CS
Pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione europea recante le modalità di applicazione contenute nel nuovo regolamento sulla spedizione dei rifiuti per quanto riguarda i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti (DIWASS) e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica.
Il sistema DIWASS (Digital Waste Shipment System) è previsto dall’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 “Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica” ed è finalizzato a semplificare la spedizione dei rifiuti consentendo uno scambio elettronico delle informazioni legate alle spedizioni, oltre a stabilire anche i requisiti di interoperabilità tra il sistema centrale DIWASS e altri sistemi o software utilizzati per la gestione delle spedizioni di rifiuti. A partire dal prossimo 21 maggio 2026 è previsto l’obbligo di utilizzo del DIWASS per la trasmissione della documentazione relativa alla spedizione di rifiuti.
Il presente Regolamento di esecuzione relativo al DIWASS è specifico sui requisiti di interoperabilità con altri sistemi elettronici già esistenti e pertanto:
- non si occupa di regolamentare le modalità con cui DIWASS visualizzerà i dati richiesti e di come funzionerà e si presenterà l'interfaccia grafica nel dettaglio;
- non indica quali sono i dati esatti da inserire nel sistema e in quale punto del processo di spedizione (questo aspetto è infatti regolato, a seconda della tipologia di spedizione, dal Regolamento sulla spedizione dei rifiuti);
- non descrive come gli operatori e le autorità competenti lavoreranno e caricheranno le informazioni necessarie in DIWASS;
- non fornisce dettagli sulla possibile interconnessione di DIWASS con altri sistemi già esistenti come le piattaforme dell’EU Single Window for Environment for Customs ed eFTI (per il trasporto delle merci).
La Commissione sta infatti ancora lavorando su una serie di documenti e strumenti che permetteranno la piena funzionalità al sistema. Tra questi:
- manuali e istruzioni dettagliate, sia per gli operatori tenuti ad utilizzare DIWASS che per le autorità competenti, la cui pubblicazione è prevista entro la fine del mese di novembre 2025;
- formazione sull'uso dell'interfaccia grafica per le autorità competenti con un calendario che partirà dall’autunno 2025;
- interoperabilità di DIWASS con le piattaforme dell’EU Single Window for Environment for Customs ed eFTI;
- Helpdesk tecnico per le autorità competenti.
Il Regolamento è stato discusso, prima di essere pubblicato, in occasione dell’incontro organizzato dalla Commissione e rivolto al gruppo di esperti sulle spedizioni di rifiuti che si è svolto lo scorso 20 giugno 2025 e al quale erano presenti anche rappresentanti FEAD ed EuRIC (in allegato la presentazione illustrata dalla Commissione e il verbale dell’incontro). In relazione alla criticità, evidenziata da FEAD ed EURIC, relativa alla ristrettezza della tempistica che non consentirebbe una adeguata implementazione delle procedure digitali, è stato proposto l’inserimento di un periodo di prova per gli operatori per poter familiarizzare con il sistema prima che diventi obbligatorio. La Commissione ha preso nota delle richieste avanzate dagli operatori, sottolineando che si sta adoperando affinché il sistema sia pronto prima del 21 maggio 2026 proprio per permettere un periodo di prova. Inoltre sempre la Commissione sta organizzando corsi di formazione rivolti alle autorità competenti, che dovranno poi formare gli operatori. FEAD ha sottolineato che sono necessarie scadenze chiare e con largo anticipo rispetto all'obbligatorietà perché i livelli di impegno saranno molto diversi da parte delle diverse autorità competenti. A tale proposito, durante l’incontro, la Germania ha già segnalato di non volersi assumere la responsabilità di rispondere alle domande su come utilizzare DIWASS. Infine, la Commissione ha evidenziato che sono stati già predisposti diversi server di backup per DIWASS, minimizzando così le possibilità di guasto e garantendo la continuità del servizio.
FEAD ed EuRIC continueranno a seguire la questione e provvederanno a trasmettere alla Commissione tutte le domande e richieste di chiarimento pervenute dai propri associati sul sistema DIWASS. Siete pertanto invitati ad inviare eventuali contributi all’Associazione.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Regolamento e agli altri documenti allegati.
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{/related_entries}MANUENZIONE SITO RENTRi - 16 luglio 2025 (ore 18-20)
Il 16 luglio 2025, tra le ore 18.00 e 20.00, è pianificata una manutenzione del sito Rentri, durante la quale non saranno garantite la disponibilità né il corretto funzionamento dei servizi API e web.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/267/SAEC-NOT/LE del 15.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/267/SAEC-NOT/LE
Il 16 luglio 2025 tra le ore 18.00 e 20.00 - come indicato al seguente link - è pianificata una manutenzione del sito RENTRi, durante la quale non saranno garantite la disponibilità e il corretto funzionamento dei servizi API e web.
La manutenzione è dovuta ad un rilascio di aggiornamenti di sistema della piattaforma informatica e, pertanto, durante l’attività i servizi API non saranno utilizzabili ma riprenderanno il normale funzionamento al termine della manutenzione, dopo la quale si raccomanda di prendere visione del ChangeLog al link https://api.rentri.gov.it/docs?page=changelog.
Si precisa che tali aggiornamenti non prevedono modifiche rilevanti riguardo l'uso delle API di interoperabilità e che sulla home page del portale RENTRi verrà aggiunta una nuova funzionalità “aggiornamento software” con la cronologia e il contenuto degli aggiornamenti apportati.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.
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{/related_entries}Un segnale importante
Waste
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{/related_entries}Rischio paralisi
Waste
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{/related_entries}FEAD NEWSLETTER N° 227 – 14 JULY 2025
Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 227 del 14 luglio 2025.
Buona lettura.
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{/related_entries}Consultazione UE su 28° regime
Nella Bussola della competitività, la Commissione europea ha lanciato l’ipotesi di istituire un "un 28º regime facoltativo di diritto societario che permetta alle imprese innovative di espandersi" al fine di consentire alle imprese di beneficiare di un unico insieme armonizzato di norme a livello europeo ovunque investano e operino nel mercato unico, invece di dover affrontare 27 regimi giuridici distinti. Sul tema è stata aperta una consultazione pubblica in merito alla quale Assoambiente sta raccogliendo contributi.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/265/SAEC-EUR/PE del 14.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/266/SAEC-EUR/PE
Nella Bussola della competitività (v. circolare Assoambiente n. 042/2025), la Commissione europea ha lanciato l’ipotesi di istituire un "un 28º regime facoltativo di diritto societario che permetta alle imprese innovative di espandersi" al fine di consentire alle imprese di beneficiare di un unico insieme armonizzato di norme a livello europeo ovunque investano e operino nel mercato unico, invece di dover affrontare 27 regimi giuridici distinti.
A riguardo la commissione ha ipotizzato un elenco di misure sulla mobilitazione degli investimenti privati, l'accesso ai finanziamenti, la realizzazione del mercato unico e il rafforzamento delle prospettive delle imprese in fase di avviamento (start-up) e delle imprese in fase di espansione (scale-up) nell'UE, sottolineando l'importanza del ruolo che il 28º regime può svolgere in tali contesti.
Il 28º regime fornirà un insieme unico di norme, potenzialmente con modalità progressive e modulari. Includerà un quadro di diritto societario dell'UE, basato su soluzioni digitali per default, e aiuterà a superare gli ostacoli che si frappongono alla costituzione, all'espansione e alle attività delle imprese nel mercato unico. A tal fine il 28º regime semplificherà le norme applicabili e ridurrà i costi del fallimento, trattando aspetti specifici nelle branche pertinenti del diritto, tra cui il diritto fallimentare, il diritto del lavoro e il diritto tributario.
La Commissione ha evidenziato nel call for evidence (v. Allegato 1) che le opzioni strategiche dell’iniziativa mirano ad intervenire su:
- struttura ed elementi essenziali delle imprese nell'ambito del 28º regime, comprendendo la definizione degli elementi essenziali delle imprese nell'ambito del 28º regime (incluso il tipo di società, chi e come dovrebbe poter creare tali società, il requisito patrimoniale minimo e un'eventuale denominazione e abbreviazione distinta per le società del 28º regime);
- procedure e norme semplici, flessibili e rapide per la costituzione e il funzionamento delle imprese del 28º regime, comprendendo soluzioni e strumenti digitali volti a rendere più rapide ed efficienti la costituzione delle imprese nell'ambito del 28º regime (idealmente nel giro di 48 ore) e altre procedure, compresa la chiusura di tali imprese, e potrebbe estendere il principio "una tantum" attraverso la condivisione delle informazioni sulle società tra i diversi registri delle imprese e le altre autorità nazionali competenti per le procedure societarie, quali le autorità del lavoro o fiscali; potrebbe inoltre prendere in considerazione modalità per rendere più flessibile la governance delle imprese del 28º regime, anche attraverso l'uso del portafoglio europeo delle imprese di imminente istituzione;
- attrarre investimenti per le imprese del 28º regime, con riferimento anche ad opzioni per semplificare (anche con soluzioni e strumenti digitali) gli aumenti di capitale per le imprese del 28º regime e prendere in considerazione altri mezzi per permettere a tali imprese di attrarre investitori (es. norme sui trasferimenti di azioni o la possibilità di utilizzare accordi di investimento in private equity).
Si allega alla presente le domande (in inglese) relative alla consultazione pubblica UE sul tema (v. Allegato 2). Unitamente a FEAD stiamo valutando di rispondere al questionario, pertanto Vi siamo grati per ogni contributo (anche in italiano) rispetto alle domande allegate. Ad esempio, EUROPEN sta valutando la potenzialità di tale opzione per semplificare, digitalizzare e accelerare la procedura di autorizzazione preventiva informata (PIC) nell'ambito del regolamento sui movimenti transfrontalieri (WSR), nonché per semplificare i requisiti di registrazione per gli schemi EPR applicabili a diversi flussi di rifiuti.
Vi ringraziamo sin da ora per ogni contributo vogliate inviarci entro il prossimo 25 agosto al fine di coordinarci successivamente anche con FEAD.
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{/related_entries}Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 25 luglio 2025 ore 11.00
Il prossimo appuntamento mensile organizzato da FEAD per un aggiornamento sui principali dossier europei di interesse si terrà il 25 luglio 2025 alle ore 11.00.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/265/SAEC-EUR/PE del 14.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/265/SAEC-EUR/PE
FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo, che interessano in particolare la gestione dei rifiuti e la Circular Economy.
Per quanti interessati segnaliamo che il prossimo incontro si terrà il 25 luglio 2025, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Di seguito il seguente link per seguire evento:
Microsoft Teams
Join the meeting now
Meeting ID: 387 231 473 725 6
Passcode: jB7Mk9iw
Per eventuali richieste o quesiti, potete rivolgerVi a e.perrotta@fise.org.
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{/related_entries}Maggiorazioni sanzioni 231 – Valutazione sulla “rilevanza” del profitto conseguito
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 23329 si è pronunciata in materia 231 sul come intendere il profitto “di grande rilevanza” ai fini dell’aumento delle sanzioni per l’impresa che trae un profitto - anche indiretto - sul mercato dal reato commesso, a suo vantaggio o nel suo interesse.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/264/SA-GIU/TO del 14.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/264/SA-GIU/TO
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 23329 si è pronunciata in materia D.lgs. n. 231/2001 sul come intendere il profitto “di grande rilevanza” ai fini dell’aumento delle sanzioni per l’impresa che trae un profitto - anche indiretto - sul mercato dal reato commesso, a suo vantaggio o nel suo interesse.
Come noto, il D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che un Ente è responsabile in via amministrativa (cioè tenuto a pagare una somma di denaro) per i reati commessi da suoi manager o dipendenti nell’interesse o a vantaggio della società. Nel caso in cui il guadagno per l’impresa sia di rilevante entità il Giudice aggiunge alla pena pecuniaria delle sanzioni “interdittive”. Si tratta di una serie di misure di vario tipo: divieto di esercitare l’attività o di stipulare contratti con l’Amministrazione pubblica, sospensione dell’autorizzazione posseduta o esclusione da finanziamenti o agevolazioni.
Per la Corte il profitto “di grande rilevanza” è da intendersi come quello che supera il mero dato oggettivo del denaro ottenuto e si estende a elementi soggettivi derivanti dalla attività criminosa. Ad esempio il maggiore “potere” acquisito sul mercato nei confronti di clienti e fornitori o la cresciuta autorevolezza verso gli istituti bancari.
In altre parole il profitto illecito può incidere sulla specifica attività dell’Ente, sul suo volume di affari, sulla struttura dell’impresa, sulla sua posizione sul mercato. Cosicché, sostiene la Corte di Cassazione “un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante ma può diventarlo rispetto alla struttura dell’Ente nei cui confronti si procede.”
Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sentenza in oggetto, in allegato alla presente.
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{/related_entries}Fabbisogni standard Comuni – revisione parametri anche per servizio rifiuti
Il Governo, con una nuova nota metodologica approvata con Dpcm 22 aprile 2025, ha aggiornato la base dati che deve essere utilizzare per determinare, a metodologia invariata, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard (Fas) dei Comuni anche per il servizio di gestione rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/263/SA-NOT/TO del 14.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/263/SA-NOT/TO
Il Governo, con una nuova nota metodologica approvata con Dpcm 22 aprile 2025, ha aggiornato la base dati che deve essere utilizzare per determinare, a metodologia invariata, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard (Fas) dei Comuni anche per il servizio di gestione rifiuti.
I fabbisogni standard degli Enti locali sono indicatori definiti dal D.lgs. n. 216/2010 che stimano la spesa necessaria per garantire il servizio tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni Comune. Vengono utilizzati, al fine di consentire una corretta valutazione dell’azione pubblica e premiare le amministrazioni virtuose, in sede di ripartizione dei trasferimenti perequativi a favore dei Comuni (Fondo di solidarietà comunale) per il 2024.
La revisione dei parametri può passare da due procedure alternative:
- la prima consiste in una revisione della metodologia con individuazione di un nuovo modello econometrico;
- la seconda si basa solamente sull’aggiornamento della base dati di riferimento e utilizza la metodologia in vigore per la determinazione dei coefficienti di riparto.
La revisione operata dal Dpcm 22 aprile 2025 per il servizio rifiuti rientra in questa seconda fattispecie, in quanto i fabbisogni standard sono stati ottenuti procedendo con l’aggiornamento della sola banca dati di riferimento, applicando la metodologia già in vigore.
Per ulteriori dettagli si rinvia al DPCM, in allegato alla presente con stralcio relativo all’aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativo al servizio Smaltimento rifiuti.
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{/related_entries}I mille giorni di Meloni
Il Foglio
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{/related_entries}ASSOAMBIENTE 11 luglio 2025
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{/related_entries}Al vaglio UE Atti delegati per la semplificazione della Tassonomia
Il 4 luglio la Commissione europea ha adottato un Regolamento delegato C/2025/4568 final che fissa alcune misure di semplificazione del sistema UE della Tassonomia definito dal Regolamento (UE) 2020/852 e dai relativi Regolamenti delegati di attuazione.
Il Regolamento delegato sarà ora portato al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo per uno scrutiny di 4 mesi (prolungabile di eventuali ulteriori due mesi) ai fini dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 su anno 2025, con possibilità per il 2025 di utilizzare il previgente Regolamento.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/262/SAEC-EUR/PE del 11.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/262/SAEC-EUR/PE
Il 4 luglio la Commissione europea ha adottato un Regolamento delegato C/2025/4568 final (v. Allegato 1 e 2) che fissa alcune misure di semplificazione del sistema UE della Tassonomia definito dal Regolamento (UE) 2020/852 e dai relativi Regolamenti delegati di attuazione. Il presente Regolamento delegato sarà ora portato al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo per uno scrutiny di 4 mesi (prolungabile di eventuali ulteriori due mesi) ai fini dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 su anno 2025, con possibilità per il 2025 di utilizzare il previgente Regolamento.
Il Regolamento fa parte del 1° pacchetto di semplificazioni Omnibus presentato dalla Commissione UE lo scorso 26 febbraio 2025 (v. circolare Assoambiente n. 095/2025), nell’ambito del quale rientra anche il recente rinvio degli obblighi di rendicontazione (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) e di due diligence (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD), la proposta di regolamento che modifica il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - di cui l’avvio della recente consultazione (v. circolare Assoambiente n. 258/2025) – e una proposta di regolamento che modifica InvestEU.
Il Regolamento delegato in oggetto prevede la modifica sia del Regolamento delegato (UE) 2121/2178 (atto “disclosure”) per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e presentazione delle informazioni sulla Tassonomia, sia dei Regolamenti delegati (UE) 2121/2139 (atto “clima”) e 2323/2486 (atto “ambiente”) per quanto riguarda la semplificazione di alcuni criteri di vaglio tecnico per determinare se le attività economiche non causano danni significativi a taluni obiettivi ambientali (principio DNSH). L’UE ha pubblicato apposite FAQ che sintetizzano le misure (disponibili qui), nonché un esempio dei template semplificati di presentazione (si riducono i data points del 64% per le imprese non finanziarie e del 89% per le imprese finanziarie) (v. Allegato 3).
In particolare il testo riporta:
- modifiche mirate ai criteri generici per l'obiettivo “non nuocere in modo significativo” (DNSH) per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche (obiettivo “Prevenzione e controllo dell'inquinamento” Appendice C). La nuova versione ha eliminato una disposizione che escludeva dalla tassonomia la fabbricazione, la vendita o l'uso di qualsiasi sostanza considerata pericolosa ai sensi del regolamento CLP sulla classificazione, o come cancerogena, mutagena, reprotossica o persistente ai sensi del REACH. Rimarranno esclusi dalla tassonomia solo i prodotti contenenti sostanze candidate all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SoVHC) e soggette ad autorizzazione;
- introduzione di una soglia di rilevanza che esenta le imprese dalla valutazione dell’ammissibilità e allineamento agli obiettivi ambientali per le attività economiche il cui peso in termini di KPI tipici della Tassonomia (Turnover, CapEx, OpEx) sia inferiore al 10% o in ogni caso per l’intera spesa operativa quando considerata irrilevante per il mondo aziendale;
- semplificazione dei modelli di rendicontazione, compresa una riduzione dei dati riportati:
a. semplificazione dei KPI: introduzione di un modello per le informazioni sintetiche, che riunirà in un unico modello, anziché in tre, gli indici sintetici di prestazione presentati secondo le regole attuali nella rendicontazione “per attività”. Sono stati inoltre eliminati: le informazioni di sintesi sulle attività non ammissibili, le informazioni per obiettivo (attività ammissibili, attività ammissibili ma non allineate, attività transitorie e abilitanti), la rendicontazione separata dei data point per i DNSH e le salvaguardie minime per le attività allineate alla tassonomia;
b. semplificazione delle informazioni “per attività”: introduzione della rendicontazione di un'attività per riga, che sopprime la rendicontazione su righe separate delle porzioni di attività che non sono state allineate:
1) la rendicontazione su righe separate delle porzioni di attività che si allineano a diversi obiettivi ambientali;
2) la rendicontazione separata dei DNSH e delle salvaguardie minime, l'eventuale contributo a più obiettivi ambientali;
3) la segnalazione di informazioni esplicite per le attività non allineate (queste possono ancora essere ricavate implicitamente dai dati rimanenti).
Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, anche in relazione alle attività in corso presso le Federazioni europee (FEAD ed Euric) a cui l’Associazione partecipa, si rimanda ai documenti allegati per ulteriori dettagli.
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{/related_entries}Ideologia al potere
Il Foglio
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{/related_entries}Impianti Aperti on the Road | Sesta Tappa GREEN HUB | 3 luglio San Bonifacio (VR) | Video e Slide
Prosegue lungo la nostra Penisola il viaggio della sostenibilità di “Impianti Aperti on the Road”, la campagna promossa da ASSOAMBIENTE per valorizzare i luoghi in cui l’economia circolare prende forma concretamente. La campagna di sensibilizzazione sulla corretta e sostenibile gestione dei rifiuti è promossa con il patrocinio del MASE e di ISPRA SNPA.
Green Hub ha aperto i cancelli ai rappresentanti delle Istituzioni e della cittadinanza del più grande impianto a livello nazionale per capacità produttiva e autorizzazioni in questo settore, rendendo visitabili le due linee di recupero: una dedicata agli scarti di produzione delle lastre, l’altra ai materiali provenienti da costruzione e demolizione.
Un ringraziamento particolare va al Ministro Gilberto Pichetto Fratin per il videomessaggio rivolto ai numerosi partecipanti presenti presso l'impianto in apertura evento. Clicca qui per il video.
Nel suo intervento il Vice Ministro Vannia Gava ha ringraziato ASSOAMBIENTE e Green Hub per l'invito e soprattutto per l'opportunità di fare il punto sulla bozza di Decreto End of Waste Gesso, fondamentale per costruire insieme una filiera davvero circolare. Clicca qui per il video.
Hanno partecipato in qualità di Relatori:
Paolo Barberi, Presidente ANPAR
Alberto Scarsini, AD Green Hub
Stefania Tesser, ARPA Veneto
Enrico Mantoan, ARPA Veneto
Tristan Suffys e Annita Papa - EUROGYPSUM
Riccardo Ricci, Direttore ASSOGESSO
Stefano Panseri, Presidente NADECO
La conduzione dell'evento è stata affidata a Luigi Palumbo grazie alla Partnership con RiciclaTv.
Lee slide dei Relatori sono disponibili in allegato.
Per leggere il Comunicato Stampa clicca qui e per leggi la Rassegna Stampa nella nostra Rubrica Media e Stampa. Clicca qui
Per il nostro video racconto dell'evento puoi cliccare qui.
Seguici per tutte le info sulla prossima Tappa.
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{/related_entries}Progetto europeo Metabuilding – Avvio piattaforma
Al via il progetto Metabuilding, a cui partecipa dal 2023 anche Euric. Il progetto, con finanziamento dell’UE, mira a migliorare la circolarità nel settore delle costruzioni e demolizioni attraverso la collaborazione intersettoriale tra gli stakeholder dell'intera catena del valore.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/261/SAEC-EUR/CS del 10.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/261/SAEC-EUR/CS
Dal 2023 EuRIC fa parte del progetto Metabuilding, finanziato dall'UE, che mira a migliorare la circolarità nel settore delle costruzioni e demolizioni attraverso la collaborazione intersettoriale tra gli stakeholder dell'intera catena del valore.
Il progetto Metabuilding mira a rappresentare il luogo d'incontro digitale per l'innovazione del settore europeo delle costruzioni e riunisce gli attori della filiera e dei settori industriali emergenti come il riciclo e l'economia circolare, le soluzioni costruttive basate sulla natura e l'industria digitale. Il progetto consente a tutti gli attori dell'innovazione nel settore delle costruzioni di rimanere aggiornati sulle ultime soluzioni, di definire collaborazioni per attività di sviluppo o commerciali, di presentare prodotti e soluzioni innovative e di ottenere supporto per l'innovazione, i test e le certificazioni per i loro progetti di R&S.
Proprio per cercare di conseguire gli obiettivi prefissati Metabuilding ha sviluppato una piattaforma online alla quale è possibile accedere attraverso il sito del progetto. Al momento questa piattaforma raggruppa circa 400 stakeholder del settore C&D e offre accesso a un'ampia gamma di opportunità di collaborazione, innovazioni e servizi in tutta Europa. Inoltre, promuove l'innovazione fornendo l'accesso a laboratori (Metabuilding Labs) e strutture di prova.
Pertanto, in considerazione dei possibili benefici derivanti dalla partecipazione al progetto, chiunque fosse interessato può registrarsi gratuitamente sulla piattaforma del progetto seguendo i seguenti passaggi:
- cliccare sul pulsante “unisciti all’ecosistema” per creare il profilo della propria organizzazione;
- attraverso il “Dashboard” > “my clusters” > “join a cluster” > digitare “European Recycling Industries' Confederation (EuRIC)” per unirsi al cluster di cui fa parte EuRIC e la sua sezione dedicata al riciclo dei rifiuti da C&D.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito del progetto, disponibile qui.
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{/related_entries}Chiarimenti CVC RAEE su campo applicazione decreto 49/2014 e raccomandazioni
Il Comitato di Vigilanza e Controllo (CVC) sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori ha fornito una serie di chiarimenti sull'applicazione del D.lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE a sfere di cristallo illuminate, termostati e attrezzature da laboratorio. Inoltre il CVC ha pubblicato un’ultima delibera con cui approva la metodologia di calcolo delle quote di mercato dei produttori di AEE.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/260/SAEC-RAE/CS del 10.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/260/SAEC-RAE/CS
Il Comitato di Vigilanza e Controllo (CVC) sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori ha fornito una serie di chiarimenti sull'applicazione del D.lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE a sfere di cristallo illuminate, termostati e attrezzature da laboratorio.
Le indicazioni sono state fornite dal CVC attraverso tre differenti pareri:
- con il primo parere il Comitato si è espresso favorevolmente all’inclusione, nel campo di applicazione della disciplina RAEE, delle sfere di cristallo con neve illuminate;
- con il secondo parere il CVC esclude le varie tipologie di termostati (a partire dai termostati industriali termomeccanici, i termostati ambiente e gli altri tipi di termostati) dal campo di applicazione della disciplina RAEE in quanto "componenti" e non apparecchiature elettriche ed elettroniche autonome;
- con il terzo parere viene chiarito che il D.lgs. n. 49/2014 si applica ai sistemi per spettroscopia fotoelettronica a raggi X quando si tratta di apparecchiature "standard" (ovvero presenti in cataloghi e messe a disposizione sul mercato). Al contrario sono invece escluse dalla disciplina RAEE se tali strumenti non sono considerabili "standard", essendo state prodotte sulla base di specifiche richieste del cliente.
Insieme ai pareri sopra richiamati è stata pubblicata anche una delibera del CVC, risalente allo scorso 11 febbraio 2025, in cui veniva auspicata una più ampia diffusione e utilizzo di due iniziative volute dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), al fine di facilitare le procedure semplificate di raccolta dei RAEE "1 contro 1" e "1 contro 0". Le iniziative riguardano la registrazione dei trasportatori nel portale del CdC RAEE e la messa a disposizione di una guida alla compilazione del documento di trasporto.
Infine il CVC ha pubblicato un’ultima delibera con cui, in attuazione del D.lgs. n. 49/2014, approva la metodologia di calcolo delle quote di mercato dei produttori di AEE. In particolare si stabilisce che le quote di mercato dei produttori di AEE si calcolano per raggruppamento e pertanto, se un produttore immette sul mercato prodotti rientranti in tutti e 5 i raggruppamenti, verranno calcolate 5 quote. Tale calcolo ha effetti sulla ripartizione degli obblighi di raccolta e gestione dei RAEE, ma anche sugli oneri relativi alle attività di monitoraggio, che i produttori sopportano in proporzione alle rispettive quote di mercato.
Per maggiori informazioni si rimanda a tutte le delibere richiamate e riportate in allegato alla presente.
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{/related_entries}Consultazione su bozza atto di esecuzione UE su calcolo contenuto plastica riciclata
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di atto di esecuzione per il calcolo, la verifica e la rendicontazione degli obiettivi di contenuto riciclato stabiliti dalla Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP), che introduce il criterio del bilancio di massa (mass balance accounting) per stimare il contenuto di materiale riciclato.
Una volta pubblicata ufficialmente la consultazione, i soggetti interessati avranno a disposizione sei settimane per fornire il loro contributo. Sulla base dei riscontri ricevuti la Commissione provvederà a modificare la bozza e successivamente a condividerla con gli Stati membri in tempo utile a prepararsi per la votazione, che è prevista all’inizio dell’autunno. Attesi contributi.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/259/SAEC-EUR/CS del 10.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/259/SAEC-EUR/CS
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di atto di esecuzione per il calcolo, la verifica e la rendicontazione degli obiettivi di contenuto riciclato stabiliti dalla Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP), che introduce il criterio del bilancio di massa (mass balance accounting) per stimare il contenuto di materiale riciclato.
Di seguito si riporta una sintesi dei principali aspetti contenuti nella bozza del provvedimento europeo:
- l’atto andrà ad abrogare la Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683, che riguardava le regole per il calcolo degli obiettivi raggiunti con la tecnologia di riciclo meccanico. Questa nuova Decisione interesserà invece tutte le tecnologie di riciclo plastica;
- tra le tecnologie richiamate nella nuova Decisione:
- processi di riciclo meccanico elencati come tecnologia di riciclo idonea ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In questo caso si applicherà la metodologia del Regolamento (UE) 2022/1616;
- qualsiasi altra tecnologia di riciclo, idonea o nuova ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1616, per la quale sia nota la proporzione di materiale ammissibile nell'output. Anche in questo caso si applicherà la metodologia del Regolamento (UE) 2022/1616;
- qualsiasi altra tecnologia di riciclo, incluso il riciclo chimico, durante la quale la struttura chimica del materiale viene modificata, incluso il caso in cui venga miscelato con qualsiasi altro materiale. In questo caso di applicherà la metodologia di bilancio di massa definita nella bozza di atto di esecuzione.
- sarà possibile calcolare il peso della plastica riciclata contenuta nelle diverse parti di una bottiglia per bevande attraverso percorsi diversi. Ad esempio, il peso del PET riciclato meccanicamente nel corpo della bottiglia dovrebbe essere calcolato in conformità al Regolamento (UE) 2022/1616, mentre il peso delle poliolefine riciclate chimicamente utilizzate nel tappo dovrebbe essere calcolato attraverso il bilancio di massa;
- quando il bilancio di massa viene applicato in una determinata fase della catena di approvvigionamento, allora deve essere applicata anche in tutte le fasi successive;
- i rifiuti di plastica post-consumo devono essere intesi come rifiuti generati da prodotti di plastica immessi sul mercato di uno Stato membro o di un Paese terzo. In quest'ultimo caso, gli Stati membri devono verificare l'accuratezza delle informazioni che accompagnano il materiale;
- le categorie di output includono: non-carburanti, carburanti, output a doppio uso e perdite. Si noti che non esistono uscite “plastica”, ma solo uscite “non combustibili”. Gli “output a doppio uso” possono essere ritrattati in combustibili o in materiali diversi dai combustibili;
- Per “quantità attribuita” si intende il peso del materiale ammissibile che entra in un processo e che viene assegnato agli output del processo per un periodo di bilanciamento di massa. Le quantità attribuite di materiale ammissibile non devono essere spostate tra i diversi impianti di un'azienda o tra le diverse aziende, poiché ciò renderebbe più complesso il calcolo e la verifica delle quantità attribuite;
- il periodo massimo di bilanciamento della massa è di tre mesi. Un conto positivo delle quantità attribuite può essere riportato al periodo successivo. Un conto negativo delle quantità attribuite non è consentito in alcun momento;
- viene istituito un nuovo sistema di verifica per il bilancio di massa. Gli operatori economici devono produrre e fornire, per ogni lotto di materiale contenente quantità attribuite di materiale ammissibile, una dichiarazione ai loro clienti che includa informazioni pertinenti sulle quantità attribuite. Gli operatori economici che non apportano modifiche ai materiali devono trasmettere solo la dichiarazione ricevuta dai loro fornitori. Inoltre, gli operatori che lavorano materiali costituiti da blocchi chimici, ma non da polimeri, nella fase di input, nella fase di output o in entrambe, devono essere sottoposti a una verifica da parte di terzi. Tale verifica dovrebbe riguardare tutte le informazioni rilevanti per l'allocazione dei materiali ammissibili nell'ambito del bilancio di massa, come le quantità e la categorizzazione degli input e degli output specifiche del processo, le curve del punto di ebollizione e le prove che i materiali ammissibili rimangono nel percorso di riciclaggio. I certificati rilasciati dai verificatori dovrebbero essere consegnati lungo la catena di approvvigionamento, di solito fino ai soggetti che riempiono le bottiglie, per consentire agli Stati membri di raccoglierli dagli operatori economici che immettono le bottiglie di bevande sul mercato;
- il testo evidenzia che le tecnologie di riciclo meccanico sono in generale preferibili alle tecnologie di riciclo chimico da un punto di vista ambientale e che i rifiuti che possono essere riciclati meccanicamente non dovrebbero entrare nel riciclo chimico;
- al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici nel settore del riciclo, tra cui l'introduzione su scala commerciale delle tecnologie di riciclo chimico, la Commissione si fa carico di rivedere la metodologia, comprese le regole per l'assegnazione delle quantità attribuite, entro il 1° gennaio 2030.
Una volta pubblicata ufficialmente la consultazione, i soggetti interessati avranno a disposizione sei settimane per fornire il loro contributo. Sulla base dei riscontri ricevuti la Commissione provvederà a modificare la bozza e successivamente a condividerla con gli Stati membri in tempo utile a prepararsi per la votazione, che è prevista all’inizio dell’autunno.
Siete pertanto invitati a prendere visione della bozza di atto di esecuzione e a segnalare, entro il prossimo 21 luglio 2025 inviandoli a d.cesaretti@fise.org e e.perrotta@fise.org, eventuali commenti osservazioni e proposte di modifica. Questi saranno poi condivisi con le Associazioni EuRIC e FEAD che provvederanno a prenderli in considerazione per predisporre una risposta condivisa sul tema.
Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti allegati che riportano la bozza di atto di esecuzione e relativo allegato.
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{/related_entries}Consultazione UE su estensione campo di applicazione Carbon Boarder Adjustment Mechanism
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per una Call for Evidence per l'estensione del campo di applicazione del Carbon Boarder Adjustment Mechanism (CBAM) ai prodotti a valle.
L'iniziativa mira a estendere il campo di applicazione del meccanismo di aggiustamento alle frontiere per il carbonio (CBAM) ad alcuni prodotti a valle per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Quest'ultimo si verifica se i produttori europei di beni a valle spostano la produzione all'estero per evitare l'aumento dei costi del carbonio o se gli acquirenti dell'UE passano alle importazioni da Paesi terzi con politiche climatiche più deboli. Ulteriori misure antielusione mirerebbero a colpire le pratiche volte a evitare l'obbligo finanziario del CBAM, senza una giusta causa o una giustificazione economica. Attesi contributi.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/258/SAEC-EUR/PE del 09.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/258/SAEC-EUR/PE
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per una Call for Evidence per l'estensione del campo di applicazione del Carbon Boarder Adjustment Mechanism (meccanismo di aggiustamento alle frontiere per il carbonio - CBAM) ai prodotti a valle. (v. Allegato 1).
Il CBAM è il meccanismo dell'UE per la determinazione del prezzo delle emissioni di carbonio derivanti dalla produzione di beni ad alta intensità di carbonio che entrano nell'UE e rispecchia il sistema ETS che fissa un prezzo per le emissioni di carbonio all'interno dell'UE. Il CBAM copre attualmente le importazioni di beni nei seguenti settori: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità.
La Commissione intende estendere l'ambito di applicazione del CBAM ai prodotti a valle per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (che si verifica se i produttori europei di beni a valle spostano la produzione all'estero per evitare l'aumento dei costi delle emissioni di carbonio o se gli acquirenti dell'UE passano alle importazioni da Paesi terzi con politiche climatiche più deboli) e per affrontare i possibili rischi di elusione (evitare il CBAM effettuando un numero sufficiente di trasformazioni minori ai beni di base CBAM al di fuori dell'UE per non essere più soggetti al CBAM).
In allegato la Call for Evidence (v. Allegato 1, in italiano) e il questionario della consultazione pubblica (v. Allegato 2, in inglese).
In considerazione del fatto che il termine della consultazione è fissato al 26 agosto 2025, vi chiediamo gentilmente vostri contributi rispetto al questionario della Commissione entro il prossimo 29 luglio 2025 a e.perrotta@fise.org, anche per comprendere se questa possibile estensione dello scopo del CBAM è un argomento di interesse e può avere, per voi, un impatto sul settore dei rifiuti. Anche alla luce dei vostri riscontri, Assoambiente si confronterà a fine luglio con FEAD.
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{/related_entries}Sentenza Consiglio di Stato su VIA per discariche
Il Consiglio di Stato con sentenza 23 giugno 2025, n. 5466 ha stabilito che, se alla scadenza del termine di validità della VIA non è stato realizzato l'intero progetto di completamento della discarica, pur essendo stato avviato il conferimento dei rifiuti, la valutazione d'impatto ambientale va reiterata.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/257/SAEC-GIU/LE del 09.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/257/SAEC-GIU/LE
Se alla scadenza del termine di validità della VIA non è stato realizzato l'intero progetto di completamento della discarica, pur essendo stato avviato il conferimento dei rifiuti, la valutazione d'impatto ambientale va reiterata.
Con queste motivazioni il Consiglio di Stato con sentenza 23 giugno 2025, n. 5466 ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal gestore di una discarica contro l'archiviazione da parte della Regione di un'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio del TAR della Toscana in primo grado avallando la tesi della Regione secondo la quale, essendo scaduta la validità quinquennale della Via, presupposto dell'AIA che si intende rinnovare, ed essendo ad oggi completata solo la prima fase, su tre, del completamento dell'impianto previsto dalla VIA stessa, "il procedimento di VIA deve essere reiterato con riferimento agli interventi non ancora realizzati".
La ricorrente sostiene, invece che “la VIA del 2011 non sarebbe scaduta con il decorso del quinquennio (con necessità quindi di richiedere nuova valutazione di impatto ambientale ai fini del rilascio delle nuove AIA) ma conserverebbe tutt’oggi la propria validità ed efficacia (tale quindi da consentire il rilascio di una nuova AIA), perché nel termine quinquennale previsto si è in effetti provveduto alla realizzazione del progetto, che non consiste nel definitivo completamento del progetto stesso, ma piuttosto nella messa in esercizio della discarica, a seguito della realizzazione delle opere a ciò necessarie”.
I Giudici, rispondendo ai dubbi del ricorrente sulla compatibilità eurounitaria del termine di 5 anni di vigenza della VIA, hanno evidenziato che il D.lgs. n. 152/2006 stabilisce un termine minimo – e non massimo – alla durata della VIA. Quest'ultimo deve essere definito dal singolo provvedimento di VIA e può essere graduato in relazione alla tipologia di opera da realizzare ma che, nel caso in esame, “pur in presenza del chiaro disposto normativo, l’appellante non ha attivato la facoltà di richiedere la proroga legislativamente prevista della VIA già rilasciata, ma ha continuato a sostenere che la VIA rilasciata avrebbe dovuto estendersi anche alla parte non realizzata del progetto, che avrebbe una durata ventennale”.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.
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{/related_entries}Studio della Commissione sulla valutazione direttiva RAEE
La Commissione europea ha pubblicato uno Studio di supporto per la valutazione relativa alla revisione della direttiva 2012/19/UE sulla gestione dei RAEE. Lo Studio contiene anche quanto emerso in fase di consultazione degli stakeholder sulla revisione della direttiva RAEE. In particolare dallo Studio emerge come a livello europeo oltre la metà dei RAEE generati non viene intercettato e adeguatamente gestito, con il target del 65% di raccolta non raggiunto dalla maggior parte degli Stati membri.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/256/SAEC-EUR/CS del 09.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/256/SAEC-EUR/CS
La Commissione europea ha pubblicato uno studio di supporto per la valutazione relativa alla revisione della direttiva 2012/19/UE sulla gestione dei RAEE che contiene anche quanto emerso in fase di consultazione degli stakeholder sulla revisione della direttiva RAEE, alla quale ha partecipato anche ASSORAEE (Associazione di settore di Assoambiente).
In particolare, lo Studio evidenzia come, a livello europeo, oltre la metà dei RAEE generati non viene intercettato e adeguatamente gestito, con il target del 65% di raccolta non raggiunto dalla maggior parte degli Stati membri. Il tasso medio di raccolta dei RAEE si attesta, nel 2021, al 47% e solo Bulgaria e Slovacchia raggiungono la percentuale del 65% sugli apparecchi immessi in consumo.
L’efficienza del riciclo dei RAEE raccolti è invece piuttosto elevata, attestandosi all'80-85%, e costante negli anni di riferimento (2012-2020). Più a rilento la preparazione per il riuso che oscilla tra lo 0,6% e l'1,7%.
Lo Studio evidenzia poi che tra gli impianti di trattamento dei RAEE solo il 23% opera secondo la norma tecnica CEI EN 50625 recante i requisiti per la raccolta, la logistica ed il trattamento dei RAEE (in Italia sono 43 su oltre 1.050 imprese).
La Commissione europea ha infine rilevato una applicazione frammentaria tra gli Stati rispetto agli obblighi relativi alla responsabilità estesa del produttore (EPR), oltre ad una serie significativa di mancanze e criticità nel settore del commercio on-line.
I risultati dello Studio verranno impiegati dalla Commissione europea nel processo di revisione della direttiva RAEE, che avverrà in occasione della presentazione del nuovo provvedimento normativo "Circular economy act" previsto nel programma di lavoro dell'Esecutivo UE.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo dello studio allegato.
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{/related_entries}Consultazione europea sul Regolamento Prodotti Fertilizzanti
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per una valutazione del Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti (FPR) che stabilisce norme comuni sulla sicurezza, sulla qualità e sulle prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, con l'obiettivo generale di incentivare la produzione su larga scala di prodotti fertilizzanti a partire da materiali organici nazionali o da materie prime secondarie nell'UE.
La consultazione terminerà il 19 settembre 2025.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/255/SAEC-EUR/PE del 08.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/255/SAEC-EUR/PE
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per una valutazione del Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti (FPR) che stabilisce norme comuni sulla sicurezza, sulla qualità e sulle prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, con l'obiettivo generale di incentivare la produzione su larga scala di prodotti fertilizzanti a partire da materiali organici nazionali o da materie prime secondarie nell'UE (v. Allegato 1).
Lo scopo di questa valutazione è di esaminare se il FPR ha raggiunto i suoi obiettivi dalla sua entrata in vigore il 16 luglio 2022c, cercando di identificare i punti di forza/debolezza del Regolamento, comprese eventuali lacune, inefficienze ed effetti indesiderati, sia positivi che negativi.
In considerazione del fatto che il termine della consultazione è fissato al 19 settembre 2025, chiediamo a quanti interessati di inviare i propri riscontri rispetto al questionario della Commissione (riportato in Allegato 2) entro il prossimo 18 agosto 2025 a e.perrotta@fise.org. La struttura provvederà a integrare i commenti pervenuti e a definire un contributo associativo che trasmetterà anche a FEAD per contribuire anche al riscontro della Federazione europea.
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{/related_entries}Pollutec 2025 – Lione, 7-10 ottobre 2025
Dal 7 al 10 ottobre 2025 a Eurexpo Lione si terrà la manifestazione Pollutec 2025 nell’ambito della quale saranno presenti soluzioni innovative e concrete di 11 settori dell'industria ambiente e clima.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/254/SAEC-COM/PE del 07.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/254/SAEC-COM/PE
Dal 7 al 10 ottobre 2025 a Eurexpo Lione si terrà la manifestazione Pollutec 2025 nell’ambito della quale saranno presenti soluzioni innovative e concrete di 11 settori dell'industria ambiente e clima.
Focus della fiera:
- gestione delle risorse idriche (il settore idrico riunisce professionisti dell’acqua, specialisti nel trattamento e distribuzione dell’acqua, servizi igienico-sanitari, efficienza idrica, acqua intelligente e nuove risorse idriche);
- gestione dei rifiuti (il settore dei rifiuti riunisce esperti nel trattamento dei rifiuti, nella pulizia, nel riciclo e nel recupero per industrie, comunità e professionisti dell’edilizia);
- energia (attrezzature e servizi per i settori dell’energia e dell’efficienza energetica per l’industria, le comunità e l’edilizia);
- città sostenibili (il settore della città e dell’edilizia sostenibile riunisce i professionisti della pianificazione urbana e dei nuovi servizi connessi, delle attrezzature per la mobilità urbana e condivisa, dell’arredo ecosostenibile).
Per quanti interessati, rinviamo alla scheda dell’iniziativa, disponibile qui, dove è anche possibile, per i soci Assoambiente, scaricare il pass gratuito.
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{/related_entries}Materie Prime Critiche: prorogato il termine per presentare progetti R&S a valere su investimento PNRR
È stato prorogato alle 12.00 del 1° agosto prossimo il termine per presentare i progetti di Ricerca e Sviluppo sulla progettazione ecocompatibile e le attività di estrazione mineraria urbana di materie prime critiche, a valere sui fondi PNRR. Con la pubblicazione del decreto direttoriale, relativo alla Missione 7 del Repower EU (investimento 8 “Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche”, Linea di intervento 2), viene dunque posticipato il termine di chiusura dello sportello, originariamente previsto per le ore 12 di venerdì 4 luglio.
Link al decreto
Link all’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 7 “REPowerEU”, INV. 8 “APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE, CIRCOLARE E SICURO DELLE MATERIE PRIME CRITICHE" - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.
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{/related_entries}Batterie al litio, impennata di incendi nella gestione dei rifiuti. L’allarme: “A rischio gli obiettivi di riciclo UE”
EconomiaCircolare.com
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{/related_entries}Il botto
Il Foglio
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{/related_entries}Impianti Aperti presso Green Hub
la Repubblica, Askanews, Staffetta Quotidiana, Ricicla News, Insider Trend, RecoverWeb, AgenParl
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{/related_entries}Il botto a Roma
Il Foglio
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{/related_entries}ASSOAMBIENTE 4 luglio 2025
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{/related_entries}Sentenza Consiglio di Stato su circostanze esonero dal contributo di costruzione per impianti di trattamento rifiuti
Con la sentenza 2859/2025 il Consiglio di Stato ha stabilito che l'impianto di trattamento rifiuti, se opera realizzata da un privato per fini imprenditoriali, paga il contributo di costruzione, non potendo beneficiare dell'esonero previsto dal Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/253/SAEC-GIU/LE del 04.07.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2025/253/SAEC-GIU/LE
L'impianto di trattamento rifiuti, se opera realizzata da un privato per fini imprenditoriali, paga il contributo di costruzione, non potendo beneficiare dell'esonero previsto dal Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia).
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2859 del 3 aprile 2025 che riguarda l'esonero dal contributo di costruzione per impianti di trattamento rifiuti privati. In particolare, la sentenza chiarisce le condizioni per l'esenzione, con specifico riferimento agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006.
Con la sentenza i Giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l'annullamento, da parte del TAR Lazio, del provvedimento che negava all’azienda l'esenzione, ricordando che la normativa edilizia (articolo 17, comma 3, lettera c), del Dpr 380/2001) sgrava dal pagamento degli oneri per la costruzione (che sono versati al Comune) gli "impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale" ma che l’aspetto dirimente "non è la destinazione che soggettivamente s'intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva” e che “ solo laddove l'opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l'esonero dal pagamento del contributo di costruzione".
Nella sentenza oggetto della presente pronuncia l’opera in questione riguarderebbe, invece, un impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato da un soggetto anch’esso privato, che persegue finalità lucrative, non potendo dunque applicarsi la prima parte della lett. c) del comma 3 dell’art. 17 Dpr 380/2001.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato in allegato alla presente.
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