Progetti
Corte di Cassazione su responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti
La Corte di Cassazione con sentenza n. 41772/2025 si è espressa nell’ambito di un procedimento penale che vedeva coinvolti diversi soggetti della filiera di gestione rifiuti per una serie di illeciti ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento non autorizzati di rifiuti speciali e non, tra cui carcasse di veicoli).
La Corte ha stabilito che a rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti non è solamente il trasportatore privo di autorizzazione, ma anche l'impresa che riceve detti rifiuti se omette di controllare il possesso dei titoli necessari ad operare di chi li fornisce.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/083/SAEC-GIU/CS del 17.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/083/SAEC-GIU/CS
La Corte di Cassazione si è espressa nell’ambito di un procedimento penale che vedeva coinvolti diversi soggetti della filiera di gestione rifiuti per una serie di illeciti ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento non autorizzati di rifiuti speciali e non, tra cui carcasse di veicoli). In particolare ad uno degli imputati veniva contestata la responsabilità ai sensi dell’articolo 110 “Pena per coloro che concorrono nel reato” del Codice penale e dell’articolo 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006.
La Corte, con la sentenza n. 41772/2025, stabilisce che a rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti non è solamente il trasportatore privo di autorizzazione, ma anche l'impresa che riceve detti rifiuti se omette di controllare il possesso dei titoli necessari ad operare di chi li fornisce. Pertanto la ditta autorizzata all'attività di recupero dei rifiuti ha l'obbligo di controllare che l'intermediario o il trasportatore che glieli consegna sia munito di regolare autorizzazione, come l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
La Corte di Cassazione precisa quindi che se ciò non viene fatto l'impresa risponde di gestione illecita di rifiuti insieme a colui che li ha forniti senza essere in possesso dei titoli necessari (cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti).
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.
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{/related_entries}Possibile restrizioni per ritardanti di fiamma aromatici bromurati non polimerici (ABFR) – Richiesta contributi
L’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato una consultazione pubblica riguardante una possibile restrizione a norma del Regolamento REACH per alcuni ritardanti di fiamma aromatici bromurati non polimerici (ABFR).
La Commissione Europea ha dato mandato all’ECHA di preparare un fascicolo sulla possibile restrizione per alcuni ABFR non polimerici. A tal proposito ECHA, alla fine dello scorso mese, ha svolto un webinar in cui ha presentato il lavoro che porterà alla presentazione del fascicolo di restrizione ai sensi dell'Allegato XV entro dicembre 2026, seguito dalla valutazione dei gruppi di lavoro interni RAC/SEAC nel 2027-2028, che si occuperanno degli impatti socio economici e ambientali, e da una potenziale entrata in vigore intorno al 2030.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/082/SAEC-EUR/FA del 17.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/082/SAEC-EUR/FA
L’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato una consultazione pubblica riguardante una possibile restrizione a norma del Regolamento REACH per alcuni ritardanti di fiamma aromatici bromurati non polimerici (ABFR), che si chiuderà il prossimo 18 marzo 2026.
La Commissione Europea ha dato mandato all’ECHA di preparare un fascicolo sulla possibile restrizione per alcuni ABFR non polimerici. A tal proposito ECHA, alla fine dello scorso mese, ha svolto un webinar in cui ha presentato il lavoro che porterà alla presentazione del fascicolo di restrizione ai sensi dell'Allegato XV entro dicembre 2026, seguito dalla valutazione dei gruppi di lavoro interni RAC/SEAC nel 2027-2028, che si occuperanno degli impatti socio economici e ambientali, e da una potenziale entrata in vigore intorno al 2030.
Il mandato copre attualmente cinque sostanze (Gruppo A), tra cui DBDPE, TBPH e BTBPE, ma l'ambito di applicazione potrebbe essere esteso a un gruppo più ampio di 24 sostanze (Gruppo A + 19 ABFR aggiuntivi nel Gruppo B), o potenzialmente a una selezione "dinamica" legata alla futura classificazione armonizzata di queste sostanze.
Le opzioni di restrizione prevedono il divieto di immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche, prodotti da costruzione e prodotti tessili contenenti gli ABFR elencati in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p, con un periodo transitorio presumibilmente di 18 mesi.
Sebbene la restrizione riguardi l'immissione sul mercato, è di grande rilevanza per il settore dei rifiuti in considerazione del fatto che:
- gli ABFR sono presenti in flussi significativi di RAEE, rifiuti edili e alcuni prodotti tessili;
- il lavoro di base dell'ECHA identifica i rifiuti come una via chiave di rilascio nell'ambiente;
- i modelli di sostituzione (ad esempio il passaggio ai ritardanti di fiamma organofosforici) possono creare nuove sfide per gli operatori del riciclo;
- la consultazione richiede esplicitamente informazioni su emissioni, volumi e impatti, compresi gli impatti sulla gestione e sul riciclaggio dei rifiuti.
A tal proposito sarebbe opportuno partecipare alla consultazione, in collaborazione con le associazioni europee di riferimento, andando a fornire prove sulla presenza attuale di ABFR nei flussi di rifiuti, sugli impatti su selezione, riciclo, recupero e smaltimento e sulle possibili conseguenze indesiderate per gli obiettivi dell'economia circolare.
Invitiamo pertanto quanti interessati a partecipare alla consultazione, disponibile qui, e chiediamo di inviare alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) qualsiasi informazione pertinente sulla presenza di ABFR nel settore dei rifiuti, entro il prossimo 3 marzo 2026, al fine di predisporre una risposta associativa coordinata, da inviare anche a FEAD.
Per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento, si rimanda alla presentazione pubblicata da ECHA, alla nota esplicativa e al questionario allegati alla presente.
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{/related_entries}Indicazioni operative disponibilità dei servizi RENTRi
Pubblicato sul portale del RENTRI e sul portale dell'Albo Gestori il comunicato che in sintesi informa che “l’evento che ha causato venerdì scorso 13 febbraio l’indisponibilità dei servizi RENTRI, è da considerarsi chiuso limitatamente agli ambiti relativi a iscrizione e il versamento del contributo, vidimazione digitale dei FIR e dei registri e servizi di supporto per la tenuta dei registri di carico e scarico e la trasmissione al RENTRI dei dati ivi annotati.
Permangono invece le disposizioni relative alla possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza, previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, per la gestione del FIR in formato digitale che, nelle more della pubblicazione dell’avviso di chiusura, è comunque da considerarsi un’opzione vigente ai fini di legge.”
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/081/SAEC-REN/LE del 17.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/081/SAEC-REN/LE
Pubblicato sul portale del RENTRI e sul portale dell'Albo il seguente comunicato:
“l’evento di cui all’avviso del 13/02/2026 09:00 [cfr. circolare Assoambiente n. 074/2026], il quale ha causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRI, è da considerarsi chiuso limitatamente ai seguenti ambiti:
- servizio per l’iscrizione e il versamento del contributo;
- servizio per la vidimazione digitale dei FIR e dei registri;
- servizi di supporto per la tenuta dei registri di carico e scarico e la trasmissione al RENTRI dei dati riferiti alle operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico.
Pertanto, a decorrere dalle 00.00 del 18 febbraio 2026, vi sarà il ripristino delle regolari modalità operative dei servizi sopra indicati e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025.
Permangono le disposizioni relative alla possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR in formato digitale, previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, sino a nuovo avviso. Nelle more della pubblicazione dell’avviso di chiusura, la gestione dei FIR in formato digitale, con le modalità operative previste dall'articolo 7, comma 8, del DM 59/2023, è comunque da considerarsi un’opzione vigente ai fini di legge.”
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.
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{/related_entries}FEAD NEWSLETTER N° 253 – 16 FEBRUARY 2026
Si rende disponibile in allegato la newsletter n. 253 del 16 febbraio 2026
Buona lettura.
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{/related_entries}Cassazione – Responsabilità dell’illecito per il soggetto che movimenta o gestisce rifiuti abbandonati da terzi sul proprio terreno
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree.
La sentenza stabilisce che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/080/SAEC-GIU/CC del 16.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/080/SAEC-GIU/CC
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 1883 del 18 dicembre 2025 ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Crotone di annullamento di un decreto di sequestro preventivo delle aree. Il sequestro riguardava terreni sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, di diversa natura e composizione. Il Tribunale aveva, pertanto, annullato il sequestro preventivo delle aree e aveva disposto la restituzione all’avente diritto.
La Cassazione ha innanzitutto richiamato la più volte affermata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di rifiuti, “non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti”.
Ed ancora, “in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice”.
Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che non risulterebbero sussistenti comportamenti attivi da parte dell’indagata, né legami con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata.
In conclusione, dunque, dal ragionamento della Corte si evince che il soggetto che gestisce o movimenta i rifiuti abbandonati da altri sul proprio terreno assume la responsabilità dell'illecito e deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. La movimentazione dei rifiuti fa sì che il proprietario del terreno assuma l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.
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{/related_entries}Interpello MASE su gestione deposito rifiuti “storici”
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dalla Regione Toscana avente ad oggetto la gestione dei depositi di rifiuti già in essere al momento dell'entrata in vigore del Dpr 915/1982 — ovvero della prima disciplina organica nazionale in materia di rifiuti, poi sostituita dal Decreto Ronchi e dal D.lgs. n. 152/2006 — nei casi in cui non ricorrono i presupposti per avviare la procedura di bonifica di sito contaminato.
Il MASE, dopo aver richiamato la normativa pertinente, esclude espressamente la possibilità di configurare un regime giuridico speciale o derogatorio per il sito con il deposito di rifiuti esclusivamente fondato sull'epoca della sua formazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/079/SAEC-NOT/CS del 16.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/079/SAEC-NOT/CS
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dalla Regione Toscana avente ad oggetto la gestione dei depositi di rifiuti già in essere al momento dell'entrata in vigore del Dpr 915/1982 — ovvero della prima disciplina organica nazionale in materia di rifiuti, poi sostituita dal Decreto Ronchi e dal D.lgs. n. 152/2006 — nei casi in cui non ricorrono i presupposti per avviare la procedura di bonifica di sito contaminato.
Il MASE, con la sua risposta n. 25149, dopo aver richiamato la normativa pertinente esclude espressamente la possibilità di configurare un regime giuridico speciale o derogatorio per il sito con il deposito di rifiuti esclusivamente fondato sull'epoca della sua formazione. Pertanto tutti gli interventi che riguardano depositi risalenti nel tempo – compresi quelli antecedenti al Dpr 915/1982 — devono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente avendo riguardo, caso per caso, al procedimento previsto dal legislatore per l’approvazione dei progetti e per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla loro realizzazione. Anche le valutazioni vanno quindi condotte caso per caso, in funzione delle concrete condizioni ambientali e dei rischi riscontrati, con il supporto delle autorità competenti in materia ambientale.
Il ricorso a ordinanze sindacali, strumento comunque utilizzabile nei limiti previsti dalle norme, non può mai tradursi in una modalità ordinaria di gestione dei depositi di rifiuti, né in una deroga generalizzata.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.
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{/related_entries}Tar Lazio – Greenwashing, sanzioni per informazioni ingannevoli su emissioni di CO2
Il Tar Lazio con sentenza n. 23959 del 29 dicembre 2025 ha confermato un provvedimento dell’AGCM che aveva sanzionato alcune imprese operanti nel settore della logistica per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette, nella specie una forma di greenwashing.
Secondo il Tar Lazio, l'impresa che comunica al pubblico informazioni ingannevoli sulle proprie emissioni di CO2, utilizzando i termini "riduzione" e "compensazione" in modo inesatto, realizza una pratica commerciale scorretta meritevole di sanzione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/078/SAEC-GIU/CC del 16.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/078/SAEC-GIU/CC
Il Tar Lazio con sentenza n. 23959 del 29 dicembre 2025 ha confermato un provvedimento dell’AGCM che aveva sanzionato alcune imprese operanti nel settore della logistica per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette, nella specie una forma di greenwashing, vietata dagli articoli 20, 21, 22 e 26 comma 1, lett. f) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
In particolare, secondo l’Autorità, le imprese avevano utilizzato dichiarazioni ambigue sulle modalità di perseguimento e raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, senza fornire adeguati elementi di supporto alle affermazioni rese. L’AGCM aveva contestato, nello specifico, l’impiego promiscuo ed inesatto dei termini “compensazione” e “riduzione”, utilizzati in maniera tale da ingenerare confusione ed inganno nel consumatore medio.
Il Tar ha ritenuto di confermare la legittimità del giudizio di ingannevolezza dell’AGCM ed ha stabilito che “comunicare ai propri partner (nonché ai consumatori) di raggiungere certi obiettivi ambientali e impiegare a tal fine una certificazione che non dimostra l’avvenuto conseguimento dello stesso ha una palese efficacia decettiva che rientra appieno nella fattispecie astratta di cui agli artt. 20 e ss. Cod. cons”.
In conclusione, secondo il Tar Lazio, l'impresa che comunica al pubblico informazioni ingannevoli sulle proprie emissioni di CO2, utilizzando i termini "riduzione" e "compensazione" in modo inesatto, realizza una pratica commerciale scorretta meritevole di sanzione.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.
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{/related_entries}ASSOAMBIENTE 13 febbraio 2026
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{/related_entries}Aperte candidature Premio PIMBY Green 2026 di Assoambiente
Aperte le candidature per la settima edizione del Premio PIMBY GREEN di Assoambiente. Premio a favore di una cultura del “fare” fondata su responsabilità, innovazione e partecipazione.
Categorie
1. Realizzazione di Infrastrutture Tecnologicamente Avanzate
2. Coinvolgimento Positivo e Responsabile dei Cittadini
3. Informazione Trasparente e Scientifica
Il termine per l’invio delle candidature per il Premio PIMBY Green 2026 è fissato per il 29 maggio 2026.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/077/SAEC-COM/PE del 13.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/077/SAEC-COM/PE
Con la settima edizione del Premio PIMBY GREEN, Assoambiente rinnova il proprio impegno a favore di una cultura del “fare” fondata su responsabilità, innovazione e partecipazione.
L’obiettivo è promuovere il superamento dell’approccio “NIMBY” (Not In My BackYard), che ostacola la realizzazione di infrastrutture necessarie, e valorizzare una visione “PIMBY” (Please In My BackYard), orientata alla consapevolezza dei benefici ambientali, economici e occupazionali che le opere di qualità possono generare nei territori.
Il Premio intende riconoscere amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti dell’informazione che si sono distinti nei settori dell’energia, della gestione dei rifiuti e delle trasformazioni del territorio, contribuendo a rafforzare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.
Categorie
1. Realizzazione di Infrastrutture Tecnologicamente Avanzate
Premia i progetti che hanno favorito l’innovazione e il progresso tecnologico nel territorio, migliorando l’efficienza, la sostenibilità ambientale e la resilienza delle infrastrutture.
2. Coinvolgimento Positivo e Responsabile dei Cittadini
Riconosce l’impegno di enti locali e pubbliche amministrazioni che hanno promosso percorsi strutturati di dialogo e partecipazione, favorendo una relazione trasparente con le comunità interessate dalle opere.
3. Informazione Trasparente e Scientifica
Valorizza giornalisti e autori che hanno contribuito a diffondere un’informazione rigorosa, basata su dati verificabili e conoscenze tecnico-scientifiche, contrastando narrazioni distorsive e opposizioni aprioristiche.
Il termine per l’invio delle candidature per il Premio PIMBY Green 2026 è fissato per il 29 maggio 2026. Le candidature dovranno essere inviate tramite email alla segreteria dell'Associazione: assoambiente@assoambiente.org esplicitando in oggetto “Candidatura Premio Pimby Green 2026”.
La candidatura deve essere presentata esclusivamente via email, compilando il Modulo di presentazione candidatura fornito dall'Associazione (allegato).
La cerimonia di premiazione del Premio PIMBY GREEN 2026 si terrà a Milano il 9 luglio 2026, presso la prestigiosa Villa Necchi Campiglio - Bene FAI, nell’ambito di una serata di Gala organizzata dall’Associazione.
Per maggiori informazioni e per il modulo di presentazione candidatura, si rimanda alla news sul sito Assoambiente, disponibile qui
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{/related_entries}PIMBY GREEN 2026 | Aperte le candidature
L’Italia è chiamata a misurarsi con sfide strutturali che incidono sulla competitività del sistema produttivo e sulla qualità della vita dei territori: decarbonizzazione, sicurezza energetica, gestione sostenibile delle risorse, modernizzazione infrastrutturale. In questo contesto, la realizzazione di opere di pubblica utilità rappresenta una leva strategica per coniugare tutela ambientale, sviluppo industriale e coesione sociale.
Con la settima edizione del Premio PIMBY GREEN, Assoambiente rinnova il proprio impegno a favore di una cultura del “fare” fondata su responsabilità, innovazione e partecipazione. L’obiettivo è promuovere il superamento dell’approccio “NIMBY” (Not In My BackYard), che ostacola la realizzazione di infrastrutture necessarie, e valorizzare una visione “PIMBY” (Please In My BackYard), orientata alla consapevolezza dei benefici ambientali, economici e occupazionali che le opere di qualità possono generare nei territori.
Il Premio intende riconoscere amministrazioni pubbliche, imprese e professionisti dell’informazione che si sono distinti nei settori dell’energia, della gestione dei rifiuti e delle trasformazioni del territorio, contribuendo a rafforzare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.
Categorie
1. Realizzazione di Infrastrutture Tecnologicamente Avanzate
Premia i progetti che hanno favorito l’innovazione e il progresso tecnologico nel territorio, migliorando l’efficienza, la sostenibilità ambientale e la resilienza delle infrastrutture.
2. Coinvolgimento Positivo e Responsabile dei Cittadini
Riconosce l’impegno di enti locali e pubbliche amministrazioni che hanno promosso percorsi strutturati di dialogo e partecipazione, favorendo una relazione trasparente con le comunità interessate dalle opere.
3. Informazione Trasparente e Scientifica
Valorizza giornalisti e autori che hanno contribuito a diffondere un’informazione rigorosa, basata su dati verificabili e conoscenze tecnico-scientifiche, contrastando narrazioni distorsive e opposizioni aprioristiche.
Candidature
Il termine per l’invio delle candidature per il Premio PIMBY Green 2026 è fissato per il 29 maggio 2026.
Le candidature dovranno essere inviate tramite email alla segreteria dell'Associazione: assoambiente@assoambiente.org esplicitando in oggetto “Candidatura Premio Pimby Green 2026”.
La candidatura deve essere presentata esclusivamente via email, compilando il Modulo di presentazione candidatura fornito dall'Associazione (allegato).
Premiazione
La cerimonia di premiazione del Premio PIMBY GREEN 2026 si terrà a Milano il 9 luglio 2026, presso la prestigiosa Villa Necchi Campiglio - Bene FAI, nell’ambito di una serata di Gala organizzata dall’Associazione.
Un appuntamento che rappresenta non solo un momento celebrativo, ma un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder sulla necessità di rafforzare una cultura industriale e ambientale capace di trasformare le infrastrutture in opportunità di sviluppo per le comunità.
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{/related_entries}Interpello MASE su criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da Confindustria sull’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 16-ter del D.lgs. n. 36/2003 sulle discariche per rifiuti, relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti.
In particolare venivano chiesti chiarimenti sulle procedure di autorizzazione in deroga per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri e sulla possibilità di estendere valori limite derogati a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/076/SAEC-NOT/CS del 13.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/076/SAEC-NOT/CS
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da Confindustria sull’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 16-ter del D.lgs. n. 36/2003 sulle discariche per rifiuti, relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti.
In particolare, nel suo interpello, Confindustria chiedeva se, nell'ambito delle procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri. Inoltre, nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell'art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003, un'analisi di Rischio che valida valori limite in deroga (es. fino a tre volte i limiti tabellari), viene chiesta la conferma che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.
Relativamente alla prima richiesta il MASE evidenzia come la possibilità di scegliere, in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve emergere dalle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso, dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS, dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente in relazione alle caratteristiche della discarica stessa e alle matrici ambientali potenzialmente interessate, ivi comprese le acque sotterranee, in applicazione del principio di precauzione.
Rispetto invece al secondo quesito viene chiarito che la procedura di deroga disciplinata dall’articolo 16-ter del D.lgs. n. 36/2003 ha carattere strettamente eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo o generalizzato. La procedura fissata dalla normativa per la concessione delle deroghe, infatti, ha carattere straordinario e deve essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenzi l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità in discarica. In ragione di ciò la richiesta di deroga deve essere supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, comprensiva di informazioni sulla composizione chimico-fisica, sulla capacità di generare percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle modalità di interazione con il corpo di discarica. In tale contesto, la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga. Pertanto il MASE ha chiarito come non possa essere condivisa l’interpretazione secondo cui i valori limite derogati possano trovare applicazione indistinta a tutti i rifiuti inerti già autorizzati al conferimento presso una determinata discarica sulla sola base dell’appartenenza a uno o più codici EER. Una simile estensione risulterebbe infatti incompatibile con il carattere eccezionale della deroga e con i principi di precauzione e proporzionalità che informano la disciplina della gestione dei rifiuti, oltre a determinare un’elusione dei criteri ordinari di ammissibilità.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.
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Interpello MASE su impiego inerti riciclati per copertura discarica RSU
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dalla Provincia di Asti con cui venivano chiesti chiarimenti in ordine all’applicazione del Decreto ministeriale 127/2024 (Regolamento EoW rifiuti inerti).
In particolare sulle modalità di autorizzazione del recupero dei rifiuti da C&D per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani, non essendo previsto tale impiego né nel DM 127/2024 né nel DM 5 febbraio 1998.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/075/SAEC-NOT/CS del 13.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/075/SAEC-NOT/CS
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dalla Provincia di Asti con cui venivano chiesti chiarimenti in ordine all’applicazione del Decreto ministeriale 127/2024 (Regolamento EoW rifiuti inerti). In particolare sulle modalità di autorizzazione del recupero dei rifiuti da C&D per la copertura di discariche per rifiuti solidi urbani, non essendo previsto tale impiego né nel DM 127/2024 né nel DM 5 febbraio 1998.
Il MASE, con la sua risposta n. 24889, ha specificato come il DM 127/2024 disciplina le condizioni per le quali gli inerti da attività di costruzione e demolizione sottoposti ad una operazione di recupero cessano di essere rifiuti, indicando espressamente come può essere adoperato il prodotto in uscita e che tra le destinazioni consentite non rientra la copertura di una discarica di rifiuti solidi urbani. Pertanto, l'operazione di recupero dei rifiuti inerti in copertura per discarica RSU dovrà essere effettuata dall'impresa ricorrendo all'autorizzazione ordinaria di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006.
Inoltre se l'impresa vuole effettuare un "recupero End of waste" dei rifiuti da C&D per ottenere un prodotto "aggregato riciclato" da usare per scopi diversi da quelli indicati dal DM 127/2024, potrebbe chiedere una autorizzazione "caso per caso", quindi un provvedimento ad hoc, che dovrà comunque rispettare tutte le condizioni previste dal D.lgs. n. 152/2006 per la cessazione della qualifica di rifiuto.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.
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{/related_entries}Indisponibilità servizi RENTRi del 13/02/2026 – Indicazioni operative
Informiamo che “in data 13 febbraio 2026, alle ore 09:00, si è verificato un evento che ha determinato una significativa indisponibilità dei servizi RENTRi”, come da avviso pubblicato sul portale ufficiale. A partire da tale momento si applicano automaticamente le modalità operative previste dai Decreti Direttoriali n. 319/2025 e n. 25/2026 che resteranno valide fino al termine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione ufficiale di ripristino dei servizi da parte della Direzione Generale ECB sui portali RENTRi e Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/074/SAEC-REN/LE del 13.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/074/SAEC-REN/LE
Informiamo che “in data 13 febbraio 2026, alle ore 09:00, si è verificato un evento che ha determinato una significativa indisponibilità dei servizi RENTRi”, come da avviso pubblicato sul portale ufficiale.
A partire da tale momento si applicano automaticamente le modalità operative previste dai Decreti Direttoriali n. 319/2025 e n. 25/2026.
Le procedure straordinarie resteranno valide fino al termine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione ufficiale di ripristino dei servizi da parte della Direzione Generale ECB sui portali RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Di seguito si segnalano le indicazioni operative da seguire contenute nel DD n. 25 del 5 febbraio 2026 punto 3. “Mancanza di disponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale” di seguito sintetizzate:
1) Nel caso in cui non sia possibile vidimare, emettere o firmare digitalmente il FIR, è consentito utilizzare il FIR cartaceo, secondo il formato previsto dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 che dovrà essere gestito con le modalità ordinarie:
- la copia completa viene restituita dal trasportatore;
- non deve essere effettuata alcuna trasmissione dei dati contenuti nei FIR al RENTRi.
2) Se il trasporto è già iniziato con FIR digitale e, durante il viaggio, non è possibile aggiornare il formulario (ad esempio in caso di trasbordo, sosta tecnica o trasporto intermodale), si procede nel seguente modo:
- si utilizza la stampa del FIR digitale che accompagna il trasporto (all’art. 7, c. 4, del D.M. 59/2023);
- eventuali integrazioni vengono riportate manualmente;
- le modifiche vengono sottoscritte con firma autografa;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRi.
Il trasporto può quindi essere regolarmente completato utilizzando la copia stampata.
3) Se il destinatario non riesce a aggiornare o firmare digitalmente il FIR all’arrivo del rifiuto:
- integra i dati direttamente sulla stampa del FIR digitale;
- sottoscrive con firma autografa;
- il formulario viene chiuso secondo le modalità ordinarie previste dal D.M. 59/2023;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRi.
Segnaliamo infine che non è necessario inviare alcuna PEC o comunicazione formale per segnalare il problema sorto oggi 13 febbraio 2026 in quanto l’attivazione delle procedure alternative è automatica per effetto dell’avviso ufficiale di indisponibilità pubblicato su sito www.rentri.gov.it.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.
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{/related_entries}Bicamerale rifiuti - approvata la relazione annuale
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ha approvato lo scorso 12 febbraio 2026 all’unanimità la relazione annuale sull'attività svolta.
La relazione include sia i dati dell'attività istituzionale svolta (audizioni, missioni, acquisizioni di documenti, convegni e protocolli d'intesa), sia una panoramica delle indagini avviate e una sintesi dei filoni di approfondimento finora portati avanti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/073/SAEC-COM/PE del 13.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/073/SAEC-COM/PE
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ha approvato lo scorso 12 febbraio 2026 all’unanimità la relazione annuale sull'attività svolta.
La relazione include sia i dati dell'attività istituzionale svolta (audizioni, missioni, acquisizioni di documenti, convegni e protocolli d'intesa), sia una panoramica delle indagini avviate e una sintesi dei filoni di approfondimento finora portati avanti.
Con la relazione, la Commissione dà conto al Parlamento dell’attività svolta nel periodo 1° dicembre 2024 - 31 dicembre 2025, in continuità con i risultati del primo anno di attività, fino al 1° dicembre 2024, oggetto della prima Relazione annuale (Doc. XXIII n. 6). La Commissione è chiamata a riferire alle Camere annualmente con singole relazioni (anche di carattere speciale su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti o con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio) o con relazioni generali e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.
La Relazione si compone di:
PARTE I - QUADRO GENERALE: AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E PROSIEGUO DELL’ATTIVITÀ D’ INCHIESTA
- Modifica nella composizione della Commissione
- Nuova composizione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi
- Variazione delle collaborazioni con la Commissione
- Protocolli d’intesa e altre formule collaborative
- Prosieguo dell’attività di inchiesta e modalità di svolgimento delle indagini
- Prospetto delle audizioni svolte nell’ambito dei seguenti filoni di approfondimento, tra cui segnaliamo quelle su: diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi, analisi dello stato di attuazione delle bonifiche in alcuni SIN del territorio nazionale, traffico dei rifiuti tessili, consorzi di tutela (solo consorzio Biorepack)
- Missioni nel territorio nazionale e all’estero
- Attività di acquisizione documentale e progetti sperimentali presso l’archivio della Commissione
- Attività convegnistica e seminari di studio
PARTE II – FILONI DI APPROFONDIMENTO
La gestione dei rifiuti e i fenomeni illeciti ad essa connessi, compresi quelli legati a forme di criminalità organizzata e di criminalità economica.
Riportati filoni di approfondimento nell’ambito dei quali sono state approvate relazioni, segnaliamo in particolare lo stato di attuazione delle bonifiche in alcuni SIN situati in diverse zone del Paese.
Tra i filoni di approfondimento in corso di svolgimento: segnaliamo in particolare:
- il sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché il monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di accadimenti di natura criminale nella stessa regione, incluso il fenomeno dei roghi, con particolare riguardo alla cosiddetta Terra dei fuochi e al fenomeno dei traffici extraregionali di rifiuti, nonché all’inquinamento delle falde acquifere
- sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, nonché al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e delle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella regione
- ciclo dei rifiuti nella regione Emilia-Romagna, anche con riferimento alla presenza di attività illecite connesse a tale ciclo
- analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi
- evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione presenti in Italia e in Europa
- gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati tali rifiuti e anche al fine di verificare lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica degli stessi siti
- smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti rifiuti emergenti
- traffico di rifiuti tessili, con particolare riferimento alle limitazioni imposte dagli Stati extra UE all’importazione dei rifiuti stessi, nonché al corretto smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuto
APPENDICE – Elenco cronologico delle audizioni svolte
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione: Doc. XXIII, n. 14.
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{/related_entries}2026/072/SA-LAV/MI
Come di consueto, ai fini della ripartizione tra le Organizzazioni sindacali stipulanti delle aspettative sindacali retribuite per l'anno 2026, a termini dell'art. 57, lettera E) del CCNL 18 maggio 2022 (ex articolo 60, lettera E) del CCNL 6 dicembre 2016), si rende necessario monitorare l’articolazione della rappresentatività delle OO.SS. presenti nel comparto, alla data del 1° novembre 2025.
Si confida nella riservatezza delle associate e nella tempestività della compilazione del modulo allegato, da restituire agli indirizzi di posta elettronica d.miccoli@fise.org e a.carpi@fise.org, cortesemente
entro il 6 marzo p.v.
Cordiali saluti.
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{/related_entries}2026/071/SA-LAV/MI
Nel fare seguito alle precedenti comunicazioni per quanto in oggetto, si informa che il Consiglio Direttivo Assoambiente – Sezione Rifiuti Urbani riunitosi il 3 febbraio scorso ha deliberato la sottoscrizione dell’Accordo in oggetto anche da parte di Assoambiente.
Ne conseguirà, come noto, l’applicazione da parte di tutte le aziende dei contenuti, sia economici che normativi, dell’intesa firmata dalle altre Parti stipulanti il 9 dicembre scorso; l’Associazione ha formalizzato una comunicazione in tal senso alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni Datoriali stipulanti in data odierna.
Nell’obiettivo di informare le aziende dei contenuti del rinnovo contrattuale, è fissato incontro seminariale, esclusivamente in presenza, per il giorno
martedì 24 febbraio 2026 dalle ore 11,00 alle ore 15,30
in presenza presso la sede della FISE in Roma, via del Poggio Laurentino 11 (Roma EUR)
Sarà prevista in sede una pausa pranzo con light lunch.
Per finalità organizzative si invitano coloro che intendono partecipare a comunicarlo entro venerdì 20 febbraio 2025 compilando l’allegato modulo e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica d.miccoli@fise.org
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{/related_entries}ALBO GESTORI –chiarimento ispettorato del lavoro su geolocalizzazione
Con nota prot. n. 831 del 28.01.2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti relativi alla corretta applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970, in relazione a quanto disposto dal DM 59/2023 in materia di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto di rifiuti ai fini RENTRi.
In particolare conferma che, l’eventuale installazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, in virtù del carattere speciale della norma istitutrice di tale obbligo, costituisce adempimento necessario esclusivamente alla tracciabilità dei rifiuti in qualità di condizione d’esercizio dell’attività d’impresa e, qualora utilizzato solo per tali finalità, è escluso dall’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/070/SAEC-ALB/LE del 12.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/070/SAEC-ALB/LE
Informiamo che con la recente nota prot. n. 831 del 28.01.2026 (in allegato), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti relativi alla corretta applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970, in relazione a quanto disposto dal DM 59/2023 in materia di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto di rifiuti ai fini RENTRi.
Si ricorda che tale tematica, in via generale, era già stata affrontata con la Circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 2 del 7 novembre 2016 (cfr. circolare Assoambiente n. 355/2025) ove veniva chiarito che, nel caso in cui l’installazione di un sistema di geolocalizzazione fosse istituita con specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, si potesse prescindere da quanto disposto dall’art. 4 comma 1 della citata legge 300/1970 e, dunque, “sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge”.
Con la nota n. 831 del 28.01.2026 viene infatti confermato che, l’eventuale installazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, in virtù del carattere speciale della norma istitutrice di tale obbligo, costituisce adempimento necessario esclusivamente alla tracciabilità dei rifiuti in qualità di condizione d’esercizio dell’attività d’impresa e, qualora utilizzato solo per tali finalità, è escluso dall’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Resta fermo che, qualora la geolocalizzazione venga utilizzata anche per finalità ulteriori (organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale o di sicurezza sul lavoro), dovranno essere attivate le procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 1, della Legge 300/1970.
Si ricorda infine, come già anticipato con nostra circolare n. 355/2025 che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della Legge 300/1970, il datore di lavoro è comunque tenuto a fornire ai lavoratori “adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, al fine di poter utilizzare a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro le informazioni raccolte attraverso i dispositivi di geolocalizzazione
Per maggiori dettagli e approfondimenti, si rimanda FAQ pubblicata sul sito dell’Albo (sezione "Veicoli").
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{/related_entries}MASE lancia SIM, l’infrastruttura per la sicurezza ambientale
L’11 febbraio il MASE ha presentato il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione (SIM) per prevenire e gestire i rischi ambientali e climatici.
L’infrastruttura nazionale sarà utilizzata per la prevenzione e il monitoraggio dell’instabilità idrogeologica, la gestione delle emergenze a supporto della protezione civile, l’agricoltura della precisione, il monitoraggio dell’inquinamento marino e litorale, l’individuazione degli illeciti ambientali e il monitoraggio degli incendi sul territorio nazionale.
Finanziato dal PNRR con un budget complessivo di 500 milioni, il SIM sarà al servizio di Ministeri, Regioni, amministrazioni pubbliche, Forze dell’Ordine e Protezione Civile, tramite l’utilizzo di un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia, intelligenza artificiale e supercalcolo di dati provenienti da Enti centrali, Regioni, Forze dell’Ordine, oltre 40 amministrazioni e più di 3.000 datasource.
Tra le voci principali di investimento, circa 250 milioni sono destinati al potenziamento delle reti di monitoraggio e delle dotazioni, 35 milioni per il rilievo lidar e gravimetrico nazionale, 35 milioni per la lotta attiva agli incendi e 180 milioni alla progettazione, allo sviluppo applicativo e alle infrastrutture digitali.
Il progetto, presentato anche in ambito G7 e G20, nasce grazie alla collaborazione tra istituzioni, ricerca e industria. SIM è stato sviluppato dai partner tecnologici Leonardo e DXC, capofila di due raggruppamenti temporanei di imprese, con oltre 30 aziende specializzate coinvolte. Accanto ai fruitori pubblici, il sistema prevede forme strutturate di coinvolgimento di soggetti privati qualificati.
“Con SIM - spiega il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto – l’Italia si dota di un avanzamento tecnologico di grande valore: una certezza in più per la sicurezza ambientale in ogni sua declinazione. La cooperazione istituzionale e l’integrazione tra dati che garantisce questo nuovo modello, una vera ‘best practice’ in Europa, ci consentirà di affrontare meglio le crescenti sfide poste dal cambiamento climatico”.
“SIM non è solo tecnologia, è sicurezza concreta per cittadini, territori e comunità – sottolinea il viceministro Vannia Gava –. Ogni dato raccolto, ogni previsione generata, ci aiuta a proteggere vite e a tutelare l’ambiente, trasformando la conoscenza in azione concreta. È la dimostrazione che innovazione e cura del nostro Paese possono camminare insieme”.
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{/related_entries}Quadro per il conseguimento della neutralità climatica – Commissione UE apre consultazioni pubbliche
La Commissione Europea ha avviato due consultazioni pubbliche, relative al Quadro per il conseguimento della neutralità climatica approvato lo scorso 10 febbraio 2026 dal Parlamento europeo, che si chiuderanno il prossimo 4 maggio 2026.
Si informa infatti che le istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo sulla revisione della legge europea sul clima, la quale introduce l’obiettivo vincolante di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, in linea con il già noto obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030. Attesi contributi.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/069/SAEC-EUR/FA del 11.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/069/SAEC-EUR/FA
La Commissione Europea ha avviato due consultazioni pubbliche, relative al Quadro per il conseguimento della neutralità climatica approvato lo scorso 10 febbraio 2026 dal Parlamento europeo, che si chiuderanno il prossimo 4 maggio 2026.
Si informa infatti che le istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo sulla revisione della legge europea sul clima, la quale introduce l’obiettivo vincolante di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, in linea con il già noto obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030.
La nuova normativa prevede maggiori flessibilità per permettere il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra e la Commissione, ai fini dell’avvio del lavoro di attuazione della disciplina che gli Stati membri dovranno applicare, ha aperto le seguenti consultazioni:
- Consultazione sul quadro giuridico per l’eventuale utilizzo di crediti di carbonio internazionali ai fini dell’obiettivo climatico UE 2040
Nel contesto della revisione degli obiettivi climatici al 2040, è stata introdotta la possibilità di ricorrere a crediti di carbonio internazionali, entro un limite massimo pari al 5% delle riduzioni nette di emissioni. A tal proposito la consultazione (disponibile qui) mira a chiarire come l'uso limitato di crediti di carbonio internazionali di alta qualità possa supportare al meglio la flessibilità e l'efficienza nel raggiungimento dell'obiettivo.
- Consultazione sulla revisione degli obiettivi nazionali e delle flessibilità nel quadro della politica climatica UE post-2030
Basandosi sui regolamenti che sostengono gli obiettivi climatici degli Stati membri al 2030, questa consultazione (disponibile qui) intende valutare come adattarli per gli anni seguenti al fine di renderli coerenti con il nuovo obiettivo europeo al 2040. Prendendo pertanto in considerazione adeguati meccanismi di flessibilità e il sostegno attraverso misure abilitanti a livello europeo come strumenti finanziari, normativi o di coordinamento.
Si evidenzia che questa seconda consultazione è di particolare interesse per il settore dei rifiuti poiché permette di evidenziare il ruolo dell'economia circolare nel contribuire al quadro politico per il clima post-2030. A tal proposito FEAD ha predisposto una bozza di documento di posizione da presentare alla Commissione (v. allegato in Word), sul quale chiediamo un vostro feedback da inviare alla Dr.ssa Fano Giulia (g.fano@fise.org) entro il prossimo 13 aprile 2026.
Invitiamo inoltre quanti interessati a partecipare alle consultazioni, di inviarci le proprie risposte entro la medesima data al fine di permettere la definizione di un contributo associativo per rispondere alla Commissione.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla norma approvata.
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{/related_entries}Deliberazione Corte dei conti su credito imposta materiali riciclati
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti ha approvato la deliberazione riguardante il credito d'imposta per l'acquisto di prodotti ed imballaggi provenienti da materiali di recupero. Il documento è stato trasmesso alle Commissione competenti di Camera e Senato che procederanno al suo esame e valutazione al fine di adottare le misure proposte nella relazione.
L’indagine della Corte dei Conti si concentra sul credito d'imposta riconosciuto alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, carta, legno e alluminio. Questo con l’obiettivo di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/068/SAEC-FIN/CS del 11.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/068/SAEC-FIN/CS
La Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti ha approvato la deliberazione riguardante il credito d'imposta per l'acquisto di prodotti ed imballaggi provenienti da materiali di recupero. Il documento è stato trasmesso alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze) e 9ª (Industria e Agricoltura) del Senato che procederanno al suo esame e valutazione al fine di adottare le misure proposte nella relazione.
L’indagine della Corte dei Conti si concentra sul credito d'imposta riconosciuto (articolo 1, comma 73, della legge di Bilancio 2019) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, carta, legno e alluminio. Questo con l’obiettivo di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria.
Con la deliberazione viene fornita una panoramica sull’impiego della misura di sostegno:
- il 34% delle spese rendicontate fa riferimento alla categoria “prodotti finiti realizzati con almeno il 30% di materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica”;
- il 56% delle spese rendicontate fa riferimento alla categoria “imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002” e comprende gli imballaggi biodegradabili in plastica, in carta e in legno;
- il restante 10% delle spese rendicontate è riferibile a imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- non sono state rendicontate spese per acquisti di imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.
La principale parte delle spese rendicontate si riferisce alla categoria che raccoglie la maggiore varietà di prodotti, gli imballaggi biodegradabili e compostabili (imballaggi in plastica, carta e legno), cui seguono le spese per prodotti in plastica riciclata. La misura è strutturata per agire su uno degli ambiti di principale utilizzo della plastica, ossia il packaging.
La Corte dei Conti sottolinea che in termini generali e considerata la dotazione finanziaria della misura, non esistono evidenze che la misura di aiuto determini un impatto sistemico sulla produzione di plastica o carta a livello nazionale. Tuttavia, essa ha una funzione di sensibilizzazione ed armonizzazione delle iniziative di riciclo dei materiali in Italia rispetto alle normative europee. Risulta pertanto utile il costante finanziamento annuale della misura e a tal proposito la DG Economia circolare e bonifiche del MASE ha precisato che, al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari prefissati, sarebbe auspicabile prevedere una dotazione finanziaria più cospicua dedicata a quest’agevolazione, anche in considerazione del fatto che le domande presentate per il credito di imposta, relativo alle spese sostenute per il solo anno 2023, sono state pari, a più di 12 milioni di euro, a fronte di una dotazione finanziaria pari a 5 milioni.
Di seguito si riportano le raccomandazioni che la Corte ha evidenziato nella deliberazione:
- attivazione di un sistema di monitoraggio diretto a fornire indicazioni sugli effetti incrementativi della misura in ordine all’utilizzo di materiali riciclati. Tale monitoraggio permetterebbe di fondare le evidenze dirette a estendere l’ampiezza finanziaria della misura e prevederne il finanziamento annuale, nell’ottica di un’auspicabile espansione della stessa, volta a realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 a livello europeo, rendendola adatta a incidere in modo consistente sulle dinamiche macroeconomiche relative alla produzione da materiale riciclato:
- attuazione di misure dirette ad incentivare una maggiore capillarità della diffusione di fornitori di materiali provenienti da riciclo, poiché ciò permetterebbe di diversificare l’offerta, abbattendo i costi di trasporto e migliorando la performance di riciclo, nell’ottica del conseguimento degli obiettivi ambientali sostenuti dall’Agenda 2030.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della relazione disponibile qui.
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{/related_entries}Impianti di recupero rifiuti pre-autorizzati – Indagine OCSE
L’OCSE (Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha lanciato un sondaggio per raccogliere maggiori informazioni sull’attuazione dei controlli sugli impianti di recupero con pre-autorizzazione.
L’indagine mira a sostenere lo sviluppo di un lavoro per migliorare l’attuazione della procedura di spedizione dei rifiuti in amber list, ovvero quella che disciplina i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero che presentano rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/067/SAEC-EUR/FA del 11.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/067/SAEC-EUR/FA
L’OCSE (Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha lanciato un sondaggio per raccogliere maggiori informazioni sull’attuazione dei controlli sugli impianti di recupero con pre-autorizzazione.
L’indagine mira a sostenere lo sviluppo di un lavoro per migliorare l’attuazione della procedura di spedizione dei rifiuti in Amber list, ovvero quella che disciplina i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero che presentano rischi per la salute umana e per l’ambiente. Questi rifiuti infatti sono soggetti a controlli più rigorosi (tra cui obblighi di notifica preventiva scritta e consenso informato prima della spedizione).
Nel sondaggio vi sono domande finalizzate a mappare gli impianti di recupero che hanno ottenuto l’autorizzazione preventiva per ricevere questo tipo di rifiuti, verificare se vi sono differenze di applicazione delle norme tra gli stati, valutare l’efficienza del sistema e le esperienze pratiche degli operatori del settore.
Si informano quanti interessati che sarà possibile partecipare al sondaggio, disponibile qui, fino al prossimo 18 marzo 2026.
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{/related_entries}AGCM – adottato nuovo Regolamento Rating di legalità
Pubblicato il nuovo Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità (Delibera 27 gennaio 2026, n. 31812), che entrerà in vigore il prossimo 16 marzo.
Il Regolamento - aggiornato alla prassi applicativa e all’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali - è già disponibile per la consultazione sul sito web dell’Autorità, che ha messo a disposizione degli utenti anche un Comunicato come guida alla lettura della nuova disciplina.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/066/SAEC-GIU/CC del 11.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/066/SAEC-GIU/CC
Pubblicato il nuovo Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità (GU n. 33 del 10 febbraio 2026), deliberato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con Delibera 27 gennaio 2026, n. 31812.
Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 16 marzo, è aggiornato alla prassi applicativa e all’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e tiene conto delle osservazioni e dei suggerimenti arrivati dagli stakeholder durante la Consultazione pubblica.
Si ricorda che il Rating di legalità, istituito dall’articolo 5-ter del decreto-legge n. 1/2012, è inteso quale indicatore premiale del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne facciano domanda, al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali e incentivare, premiandole, le imprese che si distinguono nel rispetto della legge e nel perseguimento di obiettivi di legalità e di trasparenza.
Il nuovo Regolamento è già disponibile per la consultazione sul sito web dell’Autorità, che ha messo a disposizione degli utenti anche un Comunicato come guida alla lettura della nuova disciplina.
I principali elementi di novità del nuovo Regolamento sono:
- il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni;
- verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
- l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da rendere l’attestazione più spendibile anche sui mercati esteri.
Dal 16 marzo le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli, che saranno resi disponibili sulla piattaforma WebRating e sul sito dell’Autorità – sezione Rating di legalità.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Comunicato consultabile qui e al testo della Delibera in allegato.
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{/related_entries}Ministero delle Finanze – Linee Guida 2026 per applicazione costi standard al piano economico e finanziario tassa rifiuti (TARI)
Il 28 gennaio 2026 il Ministero delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2026.
Per la concreta attuazione del comma 653 è necessario che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Le Linee Guida sono volte a inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti e facilitarne l’attuazione da parte dei Comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2026-2029.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/065/SAEC-SPL/CC del 11.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/065/SAEC-SPL/CC
Il 28 gennaio 2026 il Ministero delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli Enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2026.
Il comma 653 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede infatti che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
Come si legge nelle Linee Guida “i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente”.
Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il fabbisogno standard finale di ogni Comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.
Le Linee Guida sono volte a inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti e facilitarne l’attuazione da parte dei Comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2026-2029.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo delle Linee Guida in allegato.
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{/related_entries}Indicazioni CdC RAEE sul ritiro dei RAEE domestici da parte della distribuzione
Il Centro di Coordinamento RAEE ha fornito delle indicazioni rivolte ai distributori per ritirare presso il domicilio dell'acquirente, contestualmente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita in modalità "uno contro uno", anche altri RAEE domestici in modalità "uno contro zero".
Tale indicazione è in attuazione di quanto disposto dal DL 116/2025 (convertito con legge 147/2025, cd. "Terra dei fuochi") che, intervenendo sul D.lgs. n. 49/2014 (RAEE), aveva introdotto una semplificazione per i distributori che ora, contestualmente al ritiro di un RAEE "uno contro uno" presso il domicilio dell'acquirente, possono raccogliere anche altri "eventuali ulteriori" RAEE domestici. Nella normativa mancavano però delle indicazioni operative relative alla documentazione da utilizzare per il trasporto di tali RAEE, rendendo di fatto la misura non applicata.
In attesa di eventuali chiarimenti da parte del legislatore, e considerando che la modifica fa specifico riferimento a un ritiro 1 contro 1, per il quale è previsto l’uso del Documento di Trasporto (DDT), il CdC RAEE suggerisce al distributore o al suo incaricato del servizio di integrare nel medesimo documento di trasporto (DDT) le informazioni relative agli eventuali ulteriori RAEE trasportati.
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{/related_entries}Guida CONAI 2026 su applicazione CAC
CONAI ha pubblicato la Guida 2026 all’adesione e all'applicazione del contributo ambientale dovuto per la gestione degli imballi a fine vita ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
La Guida fornisce un supporto operativo completo alle imprese, illustrando nel dettaglio le procedure per aderire a CONAI, dichiarare e versare il contributo sugli imballaggi ceduti o importati, nonché richiedere agevolazioni per specifici flussi di imballaggi o l’esenzione dal contributo per quelli esportati.
Nel documento vengono illustrate le novità 2026 tra cui gli aumenti da gennaio per legno, plastica e vetro e da luglio per i materiali biodegradabili e compostabili. Viene poi introdotta una nuova procedura di rimborso/esenzione dagli oneri per gli esportatori appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale. Vengono fornite precisazioni sulle importazioni di pallet in legno usati, riparati o selezionati. Rivista anche la procedura semplificata per il calcolo del contributo forfettario sulle etichette in alluminio, carta e plastica. Infine sono aggiornate le liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive in vigore dal 1° gennaio 2026. Alcune tipologie di imballaggi sono state ricollocate in fasce agevolate a seguito delle richieste presentate dalle aziende e dalle associazioni di categoria. Gli imballaggi e gli accessori in PVC, così come quelli contenenti carbon black che ostacolano il riciclo, rientrano invece in Fascia C.
La Guida CONAI è disponibile qui.
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{/related_entries}Risposta MASE ad interpello sulla spedizione dei RAEE verso Paesi OCSE
Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dalla Provincia di Lecce in merito all’applicazione del Regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti.
Con l’interpello in particolare venivano chiesti chiarimenti in merito alla corretta classificazione del rifiuto oggetto della richiesta (triturato di schede elettroniche) con il codice OECD GC020, alla sua esportazione in Giappone (Paese OCSE) e alla relativa procedura da seguire.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/064/SAEC-NOT/CS del 10.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/064/SAEC-NOT/CS
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Provincia di Lecce in merito all’applicazione del Regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti. Con l’interpello in particolare venivano chiesti chiarimenti in merito alla corretta classificazione del rifiuto oggetto della richiesta (triturato di schede elettroniche) EER 191203 ("metalli non ferrosi") con il codice OECD GC020, alla sua esportazione in Giappone (Paese OCSE) e alla relativa procedura da seguire.
Con la sua risposta, del 4 febbraio 2026 n. 23882, il MASE ha evidenziato, dopo aver fornito un quadro normativo, l’aumento della vigilanza e dei controlli sui movimenti dei rifiuti elettronici. Secondo le ultime modifiche alla Convenzione internazionale di Basilea sulle spedizioni di rifiuti, implementate integralmente nella legislazione europea, già dal 1° gennaio 2025 per la spedizione dei RAEE non pericolosi destinati a recupero verso Paesi OCSE occorre la notifica e autorizzazione scritta preventiva.
La medesima procedura di spedizione con notifica si applica anche nel caso in cui lo Stato OCSE di destinazione abbia deciso di non implementare le modifiche della Convenzione di Basilea sui rifiuti elettronici, e quindi utilizzare ancora la procedura semplificata prevista per i rifiuti in lista verde. Ciò in ragione del fatto che il rifiuto risulta in uscita da uno Stato europeo in cui si è recepita la modifica alla Convenzione di Basilea e quindi il regime di spedizione con notifica di questi rifiuti.
Infine il Ministero ha ricordato che dal 1° gennaio 2027 non sarà più possibile usare la procedura "semplificata" degli obblighi generali di informazione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi all'interno dell'Unione europea (ad oggi consentita con il codice GC020). Le imprese saranno quindi tenute ad utilizzare il procedimento di notifica e autorizzazione preventiva scritta con la nuova codifica (Y49) prevista dalla Convenzione di Basilea. Fino al 31 dicembre 2026, i rifiuti elettronici non pericolosi movimentati nella Ue potranno invece essere ancora classificati sotto la voce GC020 e spediti con allegato VII.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.
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{/related_entries}Corte Cassazione – Imballaggi contaminati riutilizzabili solo dopo decontaminazione
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3699 del 29 gennaio 2026 ha stabilito che gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l'assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/063/SAEC-GIU/CC del 10.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/063/SAEC-GIU/CC
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3699 del 29 gennaio 2026 ha stabilito che gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l'assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.
La Corte ha inoltre specificato che “solo in tali circostanze, e previa chiara identificazione per evitare confusione con contenitori non contaminati, il riutilizzo è consentito. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la normativa vigente”.
Infine, la Suprema Corte ha ricordato che dal 1° gennaio 2023, è divenuta obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l’azienda non ha gestito gli imballaggi secondo le procedure prescritte, non ricorrendo pertanto i presupposti per escluderne la qualificazione come rifiuti pericolosi.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Ordinanza in allegato.
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{/related_entries}Circular Economy Act – Questionario per le PMI
La Commissione Europea ha lanciato un sondaggio a supporto della valutazione d’impatto del prossimo Circular Economy Act (CEA), che si chiuderà il prossimo 16 marzo 2026.
Si ricorda che il CEA, la cui pubblicazione è prevista per l’anno corrente, ha l’obiettivo di accelerare la transizione verso l'economia circolare nell'UE e si concentrerà su diversi ostacoli, come la mancanza di domanda e offerta sufficienti di materie prime secondarie (comprese le materie prime critiche) e la frammentazione del mercato unico per prodotti circolari, rifiuti e materie prime secondarie.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/062/SAEC-EUR/FA del 10.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/062/SAEC-EUR/FA
La Commissione Europea ha lanciato un sondaggio a supporto della valutazione d’impatto del prossimo Circular Economy Act (CEA), che si chiuderà il prossimo 16 marzo 2026.
Si ricorda che il Circular Economy Act, la cui pubblicazione è prevista per l’anno corrente, ha l’obiettivo di accelerare la transizione verso l'economia circolare nell'UE e si concentrerà su diversi ostacoli attualmente riscontrati in questo contesto, tra cui l’insufficiente domanda e offerta di materie prime secondarie (comprese le materie prime critiche), la frammentazione del mercato unico per prodotti circolari, rifiuti e materie prime secondarie.
Nel quadro delle attività propedeutiche alla pubblicazione della proposta legislativa, la Commissione ha avviato il sondaggio in oggetto al fine di raccogliere elementi utili a valutare i potenziali impatti delle misure politiche che sarà chiamata a definire.
Questo sondaggio è dedicato alle PMI e si compone di cinque capitoli principali:
- RAEE
- Appalti pubblici
- Sottoprodotti e Rifiuti da Rifiuti (EoW)
- EPR (Economia Circolare)
- Permessi di demolizione e audit pre-demolizione
Il sondaggio è disponibile qui.
Si allega inoltre alla presente il documento in Word con le domande e si invitano quanti interessati ad inviare le proprie risposte alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 24 febbraio 2026, al fine di definire un contributo associativo da inviare alla Commissione e da condividere anche con FEAD e Recycling Europe.
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{/related_entries}Tecnologie per il riciclo della plastica in UE – Report PRE
Plastics Recyclers Europe (PRE) ha pubblicato il Report “Mapping of plastic recycling”, che analizza il panorama del riciclo della plastica in Europa, offrendo una mappatura dettagliata delle tecnologie e dei processi per la transizione verso un’economia circolare.
Il documento esamina l'intera catena del valore, dalla raccolta alla produzione di nuovi materiali, coprendo flussi come imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli a fine vita e materiali per l'edilizia.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/061/SAEC-EUR/FA del 09.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/061/SAEC-EUR/FA
Plastics Recyclers Europe (PRE) ha pubblicato il Report “Mapping of plastic recycling”, che analizza il panorama del riciclo della plastica in Europa, offrendo una mappatura dettagliata delle tecnologie e dei processi per la transizione verso un’economia circolare. Il documento esamina l'intera catena del valore, dalla raccolta alla produzione di nuovi materiali, coprendo flussi come imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli a fine vita e materiali per l'edilizia.
Il Report fa una valutazione basata sul grado di maturità delle tecnologie di cernita e riciclo, classificandole in base alla loro effettiva diffusione negli impianti industriali europei e assegnando ad ognuna un colore:
- Rosso (0%): tecnologia in fase di sviluppo in laboratorio, non utilizzata a scala industriale.
- Arancione (<10%): tecnologia in fase di sviluppo, utilizzata da pochissimi riciclatori.
- Giallo (10-25%): tecnologia con un basso livello di implementazione industriale.
- Verde chiaro (25-55%): tecnologia con un medio livello di implementazione industriale.
- Verde scuro (>55%): tecnologia ampiamente implementata e adottata su vasta scala.
Per quanto di interesse, il Report mostra che la capacità di trattamento della plastica attraverso il riciclo meccanico nel 2024 è stimata a 13,5 milioni di tonnellate, mentre la capacità di trattamento attraverso il riciclo chimico è di 190 kilotonnellate.
A tal proposito vengono distinti i tre percorsi tecnologici principali per effettuare il riciclo, i relativi vantaggi e limiti, nonché l’effettivo utilizzo: il riciclo meccanico (il metodo più consolidato, basato su macinazione, lavaggio, separazione densimetrica ed estrusione), il riciclo per dissoluzione (processo fisico che utilizza solventi selettivi per purificare i polimeri senza rompere le catene molecolari, ideale per materiali multistrato o contaminati, ma ancora in una fase emergente di applicazione) e infine il riciclo chimico (riciclo che include la decomposizione termica e la depolimerizzazione chimica, poco utilizzato attualmente ma con impianti di riciclo in fase di messa in funzione o in fase pilota che si prevede entreranno in funzione nei prossimi anni).
Inoltre il Report analizza i processi di selezione, fondamentale per l’efficienza del sistema e che si divide in tre moduli: raccolta (differenziata, post-consumo o sistemi di deposito DRS), cernita meccanica (tramite la tecnologia NIR, separatori balistici e magneti) e compattazione in balle.
In conclusione il testo evidenzia come il successo della circolarità dipenda dalla qualità della selezione, dalle tecnologie di riciclo, ma anche dalla progettazione dei materiali finalizzata al riciclo degli stessi (design for recycling). Specifica poi che sebbene le tecnologie consolidate siano la colonna portante attuale, il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 richiederà l'integrazione di tecnologie emergenti e l'uso dell'Intelligenza Artificiale per migliorare la purezza dei riciclati.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al rapporto in allegato.
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{/related_entries}Legge 14/2026 su cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo
La Legge 26 gennaio 2026, n. 14 recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo” (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2026) modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso di cui al D.lgs. n. 209/2003, inserendo i commi 8-bis e 8-ter nell'articolo 5 (Raccolta) e modificando l'articolo 13 (Sanzioni), al fine di permettere la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal PRA e di permetterne la demolizione, e di incrementare le sanzioni nei casi di violazione delle norme per la raccolta e gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/060/SAEC-ELV/NA del 09.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/060/SAEC-ELV/NA
La Legge 26 gennaio 2026, n. 14 recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo” (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2026) modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso di cui al D.lgs. n. 209/2003, inserendo i commi 8-bis e 8-ter nell'articolo 5 (Raccolta) e modificando l'articolo 13 (Sanzioni), al fine di permettere la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal PRA e di permetterne la demolizione, e di incrementare le sanzioni nei casi di violazione delle norme per la raccolta e gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.
In particolare, il nuovo comma 8-bis permette la cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo in caso di demolizione. Specifica, inoltre, che rientrano tra questi veicoli anche quelli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione e stabilisce che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. L'ultimo periodo dell’art. 8-bis prevede l'impossibilità a procedere alla cancellazione in caso di radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione.
Il nuovo comma 8-ter pone in capo ai Comuni, alle Città Metropolitane e alle Province o all'Ente proprietario della strada l'obbligo di attestare l'inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA rinvenuto, che non è stato reclamato dai proprietari o è stato acquisito per occupazione. Precisa che di tale decisione ne deve essere data comunicazione, senza ritardo e, comunque, entro 7 giorni, al proprietario risultante dal PRA, tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, e che il proprietario può opporsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opposizione, l'Ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo.
L’art. 8-ter specifica che la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo, in presenza di:
- motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale;
- esigenze di carattere militare;
- urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale.
Per quanto riguarda le sanzioni:
- incrementa da 3mila a 10mila euro la soglia minima dell'ammenda per le violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali;
- incrementa da 1.000 a 3mila euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione.
L'articolo 2 modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso contenuta nel D.lgs. n. 152/2006 introducendo le stesse modifiche apportate all'articolo 5 del D.lgs. n. 209/2003.
L’articolo 3 disciplina le procedure relative alla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. In particolare:
- il comma 1 inserisce tra i servizi a domanda individuale, di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, quello inerente al rilascio della attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione;
- il comma 2 specifica che il costo complessivo e le tariffe di cui al precedente comma sono stabiliti dai comuni nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario;
- il comma 3 indica che nei casi in cui i Comuni, le Città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada certifichino l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti, che non sono stati reclamati dai proprietari o sono stati acquisiti per occupazione, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso venga rilasciata dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada;
- il comma 4 stabilisce che, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, la dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso sia allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile.
In particolare l’art. 3 stabilisce che il proprietario di un veicolo gravato può essere radiato qualora il proprietario ottenga l’attestazione di inutilizzabilità (concetto molto più vasto oggi) ai fini della radiazione.
Questa attestazione - che può essere fatta solo dal Comune (in precedenza da qualsiasi forza di polizia) - avrà un costo stabilito dal Comune stesso.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Legge 14/2026, in allegato.
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{/related_entries}FEAD NEWSLETTER N° 252 – 9 FEBRUARY 2026
Si rende disponibile in allegato la newsletter n. 252 del 9 febbraio 2026
Buona lettura.
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{/related_entries}RENTRi – DD n. 25/2026 su procedure di emergenza per mancata disponibilità dei servizi RENTRi o indisponibilità di connettività Internet
Pubblicato sul sito RENTRi il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 recante le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale” che stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi succitati.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/059/SAEC-REN/LE del 09.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/059/SAEC-REN/LE
Informiamo che è stato pubblicato sul sito RENTRi il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 recante le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale” che definisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi succitati.
Il Decreto direttoriale si compone di due Allegati:
- Allegato n. 1 - modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRi non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La possibilità di utilizzo di tali modalità operative decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRi, comunicata mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale ECB (Economia circolare e bonifiche) del MASE nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRi;
- Allegato n. 2 - modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi l’indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza.
In considerazione dell’ormai prossimo avvio del FIR digitale a partire dal 13 febbraio 2026, invitiamo le aziende a monitorare il quotidiano aggiornamento del sito www.rentri.gov.it in tutte le sue parti (news, schede informative, etc) per essere sempre aggiornati sul susseguirsi delle modifiche apportate e poter disporre, quindi, di un quadro operativo di riferimento sempre puntuale e aggiornato.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.
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{/related_entries}2026/058/SA-LAV/MI
Come anticipato nella circolare n. 24/2026 del 19 gennaio scorso, la Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025, articolo 1 comma 203) ha previsto l’ampliamento della platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al Fondo di Tesoreria INPS,
Trattasi quindi delle quote di TFR che i lavoratori decidono di trattenere presso il datore di lavoro e che, in considerazione della dimensione aziendale, alla luce della scelta del Legislatore del 2007, invece di rimanere in azienda sono comunque trasferiti presso il Fondo di Tesoreria INPS.
Come noto la normativa del 2007 includeva nell’obbligo unicamente le aziende che, a una certa data, occupavano 50 dipendenti, escludendo quindi quelle che in un momento successivo avrebbero raggiunto tale soglia.
E’ comunque previsto un regime transitorio, per cui sono esclusi per il 2026 e il 2027 le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.
Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti.
Nella circolare allegata, l’INPS riepiloga i principali contorni della normativa, disciplinando anche casi particolari ed elencando le modalità pratiche di attuazione.
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{/related_entries}Cambio alla guida di ANPAR
Affari e Finanza de la Repubblica, Radiocor de Il Sole 24 Ore e Borsa Italiana
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{/related_entries}ASSOAMBIENTE 06 febbraio 2026
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{/related_entries}Manutenzione sito RENTRi 12 febbraio ore 18:00-20:00
Il 12 febbraio 2026 tra le 18:00 e le 20:00 è pianificata sul sito RENTRi una Finestra Programmata di Manutenzione dovuta ad un rilascio di aggiornamenti di sistema della piattaforma informatica, in vista dell’avvio dell’entrata in vigore del fir digitale per i soggetti iscritti al RENTRi per il giorno successivo, 13 febbraio 2026.
Pertanto nella fascia oraria indicata è probabile che si verificheranno delle interruzioni e non sarà garantito il corretto funzionamento dei servizi web ed API, motivo per cui si raccomanda quindi di non utilizzare i servizi nella data e fascia oraria indicata.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/057/SAEC-REN/LE del 06.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/057/SAEC-REN/LE
Informiamo che il giorno 12 febbraio 2026 tra le 18:00 e le 20:00 è pianificata una Finestra Programmata di Manutenzione dovuta ad un rilascio di aggiornamenti di sistema della piattaforma informatica, in vista dell’avvio dell’entrata in vigore del FIR digitale per i soggetti iscritti al RENTRi per il giorno successivo, 13 febbraio 2026.
Pertanto nella fascia oraria indicata è probabile che si verificheranno delle interruzioni e non sarà garantito il corretto funzionamento dei servizi web ed API, motivo per cui si raccomanda quindi di non utilizzare i servizi nella data e fascia oraria indicata.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.
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{/related_entries}Spedizione rifiuti per smaltimento – Avvio gruppo di lavoro FEAD
FEAD sta avviando un gruppo di lavoro ad hoc per predisporre contributi tecnici da presentare alla Commissione Europea riguardo lo sviluppo di un atto delegato recante l’applicazione pratica dell’articolo 11 del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (WRS).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/056/SAEC-EUR/FA del 06.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/056/SAEC-EUR/FA
FEAD sta avviando un gruppo di lavoro ad hoc per predisporre contributi tecnici da presentare alla Commissione Europea riguardo lo sviluppo di un atto delegato recante l’applicazione pratica dell’articolo 11 del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (WRS).
Si ricorda che l’articolo 11 stabilisce le condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, ovvero che sono ammesse solo se si dimostra che:
il rifiuto non può essere recuperato in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel Paese di origine, oppure non può essere smaltito in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel Paese di origine.
Il comma 5 del medesimo articolo specifica che, entro il 21 maggio 2027, la Commissione deve adottare un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per applicare i concetti di cui sopra in modo uniforme.
Preso atto che lo scorso anno la Commissione ha de-prioritizzato lo sviluppo di tale atto, FEAD intende influenzare la stesura dello stesso in quanto è fondamentale per il settore un’applicazione della normativa che non danneggi l’industria europea e il mercato unico. A integrazione delle informazioni fornite, si allega il documento preparato dalla Federazione delle Industrie Norvegesi, che espone la questione e costituisce la base del lavoro che si vuole affrontare.
Si chiede pertanto di manifestare il proprio interesse a partecipare al gruppo di lavoro di FEAD inviando una mail alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 18 febbraio 2026.
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{/related_entries}Regolamento REACH – Due nuove sostanze nella candidate list
L’ECHA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha aggiunto due nuove voci all'elenco delle sostanze chimiche "candidate" a essere assoggettate agli obblighi autorizzativi previsti dal Regolamento sulla registrazione delle sostanze chimiche (cd. Regolamento REACH).
Con l’inserimento di queste due nuove sostanze il numero di quelle che compongono l’elenco della “Candidate List” sale in totale a 253 voci. Le ultime sostanze aggiunte sono l'ensano e il difenolo 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluorometil)etilidene]difenoli e i suoi sali, comunemente utilizzate nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti e negli agenti detergenti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/055/SAEC-EUR/CS del 06.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/055/SAEC-EUR/CS
L’ECHA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha aggiunto due nuove voci all'elenco delle sostanze chimiche "candidate" a essere assoggettate agli obblighi autorizzativi previsti dal Regolamento sulla registrazione delle sostanze chimiche (cd. Regolamento REACH).
Con l’inserimento di queste due nuove sostanze il numero di quelle che compongono l’elenco della “Candidate List” sale in totale a 253 voci (alcune delle quali coprono gruppi di sostanze). Le ultime sostanze aggiunte sono:
- ensano;
- difenolo 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene] difenoli e i suoi sali, sostanze comunemente utilizzate nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti e negli agenti detergenti.
Va evidenziato che anche la sola inclusione nella "Candidate List", in attesa del pieno assoggettamento alle previsioni REACH, comporta alcuni obblighi per gli operatori coinvolti nella importazione, produzione e fornitura di articoli che contengono le sostanze in questione. I produttori e fornitori infatti dovranno mettere a disposizione dei destinatari le informazioni necessarie per consentire un uso sicuro dell'articolo.
L'obbligo di autorizzazione per la produzione e l'utilizzo delle sostanze, invece, scatterà solo quando le sostanze candidate saranno effettivamente incluse nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ("Svhc"), di cui all'allegato XIV del regolamento REACH.
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{/related_entries}ARERA - Sesta Relazione monitoraggio dell’attuazione della disciplina del settore rifiuti
Il 27 gennaio 2026 ARERA ha pubblicato la Sesta Relazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (Relazione 10/2026/I/rif) che riporta gli esiti del monitoraggio effettuato dall’Autorità nel secondo semestre rispetto all’attuazione della disciplina del settore rifiuti.
Il documento descrive lo stato della governance del settore dei rifiuti urbani in Italia, con particolare riferimento a come sono definiti e gestiti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e gli Enti di Governo dell’Ambito (EGATO), ed evidenziando il coinvolgimento degli enti locali, i modelli organizzativi e la situazione degli affidamenti dei servizi.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/054/SAEC-ARE/CC del 06.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/054/SAEC-ARE/CC
Il 27 gennaio 2026 ARERA ha pubblicato la Sesta Relazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (Relazione 10/2026/I/rif) che riporta gli esiti del monitoraggio effettuato dall’Autorità nel secondo semestre rispetto all’attuazione della disciplina del settore rifiuti.
Il documento descrive lo stato della governance del settore dei rifiuti urbani in Italia, con particolare riferimento a come sono definiti e gestiti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e gli Enti di Governo dell’Ambito (EGATO), ed evidenziando il coinvolgimento degli enti locali, i modelli organizzativi e la situazione degli affidamenti dei servizi.
In particolare, nelle Conclusioni, l’Autorità ritiene di aver introdotto, nell’ambito dei recenti provvedimenti adottati, talune misure di semplificazione in un quadro rivolto alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali: “In primo luogo, nell’ambito dello schema di bando tipo di cui alla deliberazione 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF, si è previsto che qualora più ETC superino una preesistente situazione di frazionamento delle competenze (in cui ciascuno approvava il singolo PEF e procedeva autonomamente al pertinente affidamento), valutando di esercitare congiuntamente le rispettive attribuzioni, sia ammissibile una documentazione di gara semplificata che si limiti a programmi di miglioramento della qualità e alla predisposizione del PEFA di gara coincidente con il solo piano tariffario pluriennale”. “Da ultimo, con le previsioni di cui alla delibera 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)” sono state, tra l’altro, introdotte soluzioni per agevolare le attività di approvazione dei piani economico-finanziari: in tal senso, sono stati previsti meccanismi di aggregazione della pianificazione economico-finanziaria, ammettendo la predisposizione di un PEF unitario ove sussista una pluralità di territori comunali affidati a un medesimo gestore responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato (ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti) nell’ambito di uno stesso bacino di affidamento”.
Infine, in considerazione delle evidenze emerse, l’Autorità ha inteso segnalare:
- al fine di accelerare il percorso di razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, la necessità di un rafforzamento del ruolo degli Enti di governo dell’ambito attraverso interventi volti alla semplificazione dei processi istitutivi di tali Enti e al conferimento ai medesimi delle competenze in materia di organizzazione del servizio, secondo le previsioni legislative vigenti, affinché le stesse siano esercitate in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale;
- al fine di garantire l’effettività di tali previsioni, l’opportunità di introdurre un termine perentorio entro il quale gli adempimenti in capo ai soggetti territorialmente competenti siano esperiti, pena l’esercizio del potere sostitutivo statale.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Relazione in allegato.
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{/related_entries}Colombino alla guida di ANPAR
Le Strade – Phase Out – Ricicla News, RecoverWeb
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{/related_entries}Webinar UTILITALIA e ASSOAMBIENTE | Gestione del FIR digitale - Focus operativo | 9 Febbraio
Gestione del FIR digitale | Focus operativo
Lunedì 9 febbraio 2026
10:30 - 12:30
Il 13 febbraio 2026 entra in vigore l’obbligo di utilizzo del FIR digitale per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.
Per supportare le aziende associate nella fase di avvio del nuovo sistema, UTILITALIA e ASSOAMBIENTE organizzano un webinar tecnico di approfondimento dedicato esclusivamente agli aspetti operativi del FIR digitale.
Oltre ai rappresentanti di ASSOAMBIENTE e UTILITALIA, interverranno il Presidente Daniele Gizzi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, per Ecocerved, Antonella Eugeni e Sara Basso.
I quesiti sul FIR digitale dovranno essere inviati entro il 30 gennaio 2026 a e.perrotta@fise.org.
È prevista una breve sessione finale di Q&A su prenotazione.
Per iscriversi inviare email a assoambiente@assoambiente.org. Oggetto: “Iscrizione WEBINAR XFIR”.
Programma scaricabile
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{/related_entries}TuttoAmbiente Professional learning Direttore tecnico impianto rifiuti, 19 marzo – 9 aprile 2026
Tuttoambiente ha organizzato un nuovo ciclo di formazione su Direttore tecnico impianti rifiuti che si terrà dal 19 marzo al 9 aprile 2026, in live streaming.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/053/SAEC-COM/PE del 04.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/053/SAEC-COM/PE
Dall’19 marzo al 9 aprile 2026 TuttoAmbiente ha organizzato in live streaming il Professional Learning Direttore tecnico impianti rifiuti.
Il corso offre un percorso per formare la figura del Direttore Tecnico alla luce della Circolare Ministeriale n.1121/2019 e del DPCM 27 agosto 2021. Si pone inoltre l’obiettivo di identificare in modo puntuale competenze, responsabilità e possibili sanzioni relative a tale figura professionale attraverso un iter formativo che si sviluppa dal punto di vista sia normativo che pratico.
Sono previsti specifici moduli formativi che analizzano la tematica dell’identificazione, classificazione e trasporto dei rifiuti. Vengono poi analizzate le tipologie di autorizzazione previste dal D.lgs. n. 152/2006 ed infine viene affrontata la tematica della gestione tecnica di un impianto di trattamento rifiuti.
Ricordiamo che a seguito della partnership avviata con Assoambiente, per i soci sono previsti sconti per la partecipazione ai sopra richiamati corsi formativi.
Per ulteriori informazioni, e per la necessaria iscrizione si rimanda al form richiesta programma, disponibile qui.
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{/related_entries}Corso TiFORMA su “Total reward e leva strategica - disegnare, integrare e comunicare il complesso degli investimenti aziendali sulle risorse umane”
TiFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un corso in videoconferenza su “Total reward e leva strategica - Disegnare, integrare e comunicare il complesso degli investimenti aziendali sulle risorse umane” che si terrà nelle giornate del 25 febbraio, 4 e 11 marzo 2026 dalle 10.00 alle 13.00.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/052/SAEC-COM/PE del 04.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/052/SAEC-COM/PE
TiFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un corso in videoconferenza su “Total reward e leva strategica - Disegnare, integrare e comunicare il complesso degli investimenti aziendali sulle risorse umane” che si terrà nelle giornate del 25 febbraio, 4 e 11 marzo 2026 dalle 10.00 alle 13.00.
La trasformazione del lavoro ha reso più arduo reclutare e trattenere i talenti rispetto al passato. Il valore complessivo dell’offerta retributiva viene oggi “misurato” dai dipendenti non solo sugli incentivi economici, ma anche in relazione a benefits, welfare, opportunità di carriera e work-life balance.
Conoscere le componenti di un sistema di total reward, combinarli e comunicarli costituisce una leva strategica per le politiche aziendali.
Per informazioni e per quanti interessati all’iscrizione si rimanda alla scheda di adesione e alla brochure evento in allegato (v. Allegati). Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla segreteria TIFORMA.
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{/related_entries}Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 27 febbraio 2026 ore 11.00
FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo, che interessano in particolare la gestione dei rifiuti e la Circular Economy.
Il prossimo incontro si terrà il 27 febbraio 2026, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/051/SAEC-EUR/PE del 04.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/051/SAEC-EUR/PE
FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo, che interessano in particolare la gestione dei rifiuti e la Circular Economy.
Per quanti interessati segnaliamo che il prossimo incontro si terrà il 27 febbraio 2026, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Di seguito il seguente link per seguire evento:
Microsoft Teams meeting
Join: https://teams.microsoft.com/meet/38108102862327?p=Ph8VW9lAOGeqqFWGjs
Meeting ID: 381 081 028 623 27
Pass code: Mr3LC7AA
Per eventuali richieste o quesiti, potete rivolgerVi a g.fano@fise.org.
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{/related_entries}RiciclaTV | Stati Generali dell’Ambiente in Sicilia | 5 Febbraio Messina
Si terranno il 5 Febbraio a Messina gli “Stati Generali dell'Ambiente” promossi da RiciclaTv.
La gestione dei rifiuti urbani in Sicilia continua a confrontarsi con criticità strutturali che rallentano l’allineamento agli standard nazionali. La raccolta differenziata cresce, ma procede ancora in modo disomogeneo, con territori virtuosi e altri in cui la raccolta indifferenziata rimane prevalente.
In questo contesto, ASSOAMBIENTE svolge un ruolo fondamentale nel promuovere modelli gestionali più efficienti, spingendo su innovazione, qualità dei servizi e sviluppo impiantistico.
La sfida è duplice: migliorare la performance operativa dei territori e creare un ecosistema in grado di sostenere la circolarità dei materiali.
L'iniziativa è patrocinata da: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Commissario Straordinario alle Bonifiche delle Discariche Abusive Partner CIC Consorzio Italiano Compostatori , ASSOAMBIENTE, Erion , Green Med Expo & Symposium, Utilitalia.
Sponsor Zucchetti Ambiente, SOFTline s.r.l. - Zucchetti, GuardOne Italia
Programma Scaricabile
L'iscrizione è obbligatoria
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{/related_entries}Messa in mora UE verso l’Italia su acque ed emissioni
L'Unione Europea ha trasmesso all’Italia lettere di costituzione in mora per il non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque e per il mancato aggiornamento dei programmi nazionali previsti dalla direttiva sulla riduzione delle emissioni.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/050/SAEC-EUR/FA del 03.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/050/SAEC-EUR/FA
L'Unione Europea ha trasmesso all’Italia lettere di costituzione in mora per il non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque e per il mancato aggiornamento dei programmi nazionali previsti dalla direttiva sulla riduzione delle emissioni.
Si specifica che con la prima lettera di costituzione in mora, la Commissione UE segnala il mancato allineamento dell’Italia alla Direttiva 2000/60/CE sulle acque che impone agli Stati membri di definire un programma di misure per ciascun distretto idrografico al fine di garantire un buono stato dei corpi idrici europei (fiumi, laghi). Ciascun programma deve comprendere misure volte al controllo dei diversi tipi di pressioni cui sono sottoposti i corpi idrici, quali l'estrazione, gli scarichi da origini puntuali e le fonti diffuse di inquinamento. L’UE rileva che la legislazione italiana non garantisce la registrazione di ogni autorizzazione di prelievo o di raccolta di acqua e segnala inoltre che tali misure di controllo, nonché gli eventuali permessi concessi, nel nostro Paese non sono soggetti a revisione periodica come è stabilito dalla Direttiva.
La seconda lettera di costituzione in mora invece concerne il mancato pieno recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2016/2284/UE (Direttiva NEC) le cui disposizioni sono contenute nel D.lgs. n. 81/2018. La direttiva stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni di diversi inquinanti atmosferici che ciascuno Stato membro deve conseguire ogni anno tra il 2020 e il 2029 e riduzioni più ambiziose a partire dal 2030, nonché di adottare Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico che definiscono le misure necessarie per rispettare tali disposizioni, ma finora l'Italia non ha presentato alla Commissione il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico aggiornato richiesto.
L’Italia ora dispone di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al pacchetto infrazioni in allegato.
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{/related_entries}Spedizione dei rifiuti – aggiornamento su DIWASS
A partire dal prossimo 21 maggio 2026 entrerà in vigore l’obbligo di utilizzo del DIWASS (Digital Waste Shipment System) per la trasmissione in formato elettronico della documentazione relativa alla spedizione di rifiuti, come previsto dall’articolo 27 del Regolamento (UE) 2024/1157.
La Commissione – che sta ancora lavorando all’implementazione del sistema DIWASS - ha pubblicato un manuale operativo e indicazioni sull’interoperabilità del sistema mentre le Associazioni europee delle imprese della gestione dei rifiuti hanno predisposto una lettera di chiarimenti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/049/SAEC-EUR/CS del 03.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/049/SAEC-EUR/CS
A partire dal prossimo 21 maggio 2026 entrerà in vigore l’obbligo di utilizzo del DIWASS (Digital Waste Shipment System) per la trasmissione della documentazione relativa alla spedizione di rifiuti. Il sistema DIWASS è previsto dall’articolo 27 (“Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica”) del Regolamento (UE) 2024/1157 ed è finalizzato a semplificare la spedizione dei rifiuti consentendo uno scambio delle informazioni legate alle spedizioni in formato elettronico, oltre a stabilire i requisiti di interoperabilità tra il sistema centrale DIWASS e gli altri sistemi o software utilizzati per la gestione delle spedizioni di rifiuti.
La Commissione europea sta ancora lavorando all’implementazione del sistema DIWASS affinché possa risultare pienamente operativo al momento della sua entrata in vigore.
Di seguito si riportano i principali aggiornamenti in materia:
- la Commissione ha pubblicato sulla pagina internet dedicata al DIWASS la documentazione molto tecnica a supporto dell'interconnessione dai sistemi o software locali attraverso la così detta API (Application Programming Interface). La documentazione fornisce informazioni utili e necessarie a garantire l’interoperabilità con eventuali altri sistemi di tracciabilità elettronica delle spedizioni dei rifiuti. Tutti i documenti, che verranno costantemente aggiornati, sono disponibili qui;
- incluso nella documentazione tecnica anche un Manuale di istruzioni per gli operatori (v. allegato). Sul tema la Commissione ha chiaramente comunicato che non intende fornire formazione sull'uso del DIWASS agli operatori economici, poiché tale responsabilità ricade sulle rispettive Autorità competenti. Per ottemperare a ciò le Autorità competenti dovrebbero approntare un servizio di assistenza dedicato. La Commissione fornirà assistenza solo per questioni tecniche relative al funzionamento del sistema centrale: a breve saranno fornite indicazioni in materia;
- numerose associazioni europee delle imprese della gestione dei rifiuti, tra cui FEAD e Recycling Europe, hanno predisposto e sottoscritto una lettera congiunta (v. allegato), destinata alla Commissione e ai governi nazionali, dove vengono evidenziate alcune criticità sull’attuazione del DIWASS e chieste delle misure correttive. In particolare viene richiesto alla Commissione:
- l’adozione di un periodo di transitorio per l'attuazione del DIWASS, durante il quale non saranno previste sanzioni per gli operatori senza sanzioni;
- l'abrogazione dell'obbligo di presentare l'allegato VII almeno due giorni prima della spedizione dei rifiuti elencati nella lista verde.
Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti allegati, richiamati nella circolare.
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{/related_entries}RENTRi – Indicazioni cancellazione dei soggetti esclusi dalla Legge Bilancio 2026 e seminario Assoambiente su FIR digitale
Sul sito RENTRi è stata pubblicata la news che fornisce indicazioni sulla procedura che i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRi ai sensi della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026, cfr circolare Assoambiente n. 8/2026) - come già comunicato nelle circolari Assoambiente - devono seguire se vogliono procedere alla cancellazione.
Si ricorda infine che il prossimo 9 febbraio alle ore 10.30 si terrà il webinar di approfondimento operativo dedicato alle aziende del comparto della gestione dei rifiuti con focus sul FIR digitale, organizzato da Assoambiente, unitamente con Utilitalia, per fornire un supporto applicativo sugli adempimenti previsti dal nuovo sistema per le aziende che operano nella gestione rifiuti. Necessaria iscrizione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/048/SAEC-REN/LE del 03.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/048/SAEC-REN/LE
Sul sito RENTRi è stata pubblicata la news che fornisce indicazioni sulla procedura che i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRi ai sensi della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026, cfr circolare Assoambiente n. 8/2026) - come già comunicato nelle circolari Assoambiente - devono seguire se vogliono procedere alla cancellazione.
Nello specifico la news prevede che:
- tali soggetti devono presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026 e che tale cancellazione avrà effetto immediato;
- alle domande di cancellazione presentate oltre il termine del 30 marzo si applicheranno le disposizioni dell’art. 12 del DM n. 59/2023 (che prevede il pagamento del contributo per l'anno in corso);
- ai soggetti che procedono alla cancellazione non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.
Si ricorda infine che il prossimo 9 febbraio alle ore 10.30 si terrà il webinar di approfondimento operativo dedicato alle aziende del comparto della gestione dei rifiuti con focus sul FIR digitale, organizzato da Assoambiente, unitamente con Utilitalia, per fornire un supporto applicativo sugli adempimenti previsti dal nuovo sistema per le aziende che operano nella gestione rifiuti (cfr. circolare Assoambiente n. 38/2026). Necessaria iscrizione.
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{/related_entries}Nomina componenti del Collegio ARERA
Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2025 sono stati nominati componenti del Collegio dell’ARERA: Nicola dell'Acqua, in qualità di Presidente, Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini, in qualità di componenti del Collegio.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/047/SAEC-ARE/CC del 03.02.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/047/SAEC-ARE/CC
Con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata ufficializzata la “Nomina dei componenti del Collegio dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)” (G.U. n. 35 del 31 gennaio 2026).
Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026, n. 114, sono stati nominati componenti del Collegio dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA):
- Nicola dell'Acqua, in qualità di Presidente,
- Alessandro Bratti, Livio De Santoli, Lorena De Marco e Francesca Salvemini, in qualità di componenti del Collegio.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Comunicato consultabile al link
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{/related_entries}Carlo Colombino è il nuovo Presidente ANPAR
la Repubblica (con articoli nella rubrica Finanza ed EnergItalia), La Stampa, Il Secolo xix, Askanews, Teleborsa, Borsa Italiana, Tiscali, TorinoOggi, Ricicla News, Recycling Industry, Energia Oltre, AGIPress, AGEEI - Agenzia di stampa sull'energia e le infrastrutture, GSA, L’Identità, I mille protagonisti del mondo economico, Adriaco, AgenParl
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{/related_entries}The Recyclers’ Bulletin #2 | by Recycling Europe
Si rende disponibile il bollettino mensile prodotta da EuRIC relativa al mese di gennaio 2026.
Nel bollettino sono riportate le attività e gli eventi EuRIC, nonché le tematiche sulle quali le Istituzioni europee sono maggiormente attive.
Buona lettura.
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{/related_entries}FEAD NEWSLETTER N° 251 – 2 FEBRUARY 2026
Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 251 del 02 febbraio 2026
Buona lettura.
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{/related_entries}Carlo Colombino eletto Presidente di ANPAR
Carlo Colombino è il nuovo Presidente di ANPAR, l’Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati che aderisce ad Assoambiente.
Colombino, socio e Amministratore Delegato dell’azienda CAVIT SpA, azienda della provincia torinese attiva nel settore del recupero dei rifiuti edili e degli appalti per infrastrutture, è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dell’Associazione con un incarico triennale e succede a Paolo Barberi, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti in un momento di forte evoluzione per il settore.
Il neo Presidente Colombino è tra i soci fondatori dell’Associazione che ha recentemente celebrato i primi 25 anni di attività e ha da sempre supportato l’operato associativo all’interno degli organi direttivi. Diverse le priorità individuate per il suo mandato.
“Il contesto europeo rappresenta oggi l’ambito su cui concentrare la massima attenzione, in vista dell’emanazione del Regolamento Europeo di End of Waste (previsto per il 2027) e della definizione delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione (CE 3110/2024)”, ha evidenziato Carlo Colombino – Presidente di ANPAR.
Sul piano nazionale, resta fondamentale proseguire il confronto con il Ministero dell’Ambiente non solo nell’ambito del Tavolo di monitoraggio, previsto dal DM 127/2024, al fine di perseguire l’obiettivo comune di massimizzare l’avvio a recupero dei rifiuti inerti senza penalizzare pratiche ambientalmente virtuose già consolidate da tempo, ma anche il confronto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per diffonderne l’utilizzo e così facilitare il mercato degli aggregati riciclati.
“È fondamentale garantire che le esigenze operative del settore siano pienamente rappresentate e comprese, anche attraverso un attento monitoraggio dei territori, affinché l’applicazione dei CAM sia uniforme e corretta su tutto il territorio nazionale, evitando interpretazioni distorte o disomogenee”, ha aggiunto Colombino.
In una visione più ampia, il nuovo Presidente intende inoltre rafforzare la collaborazione con le altre Associazioni della filiera, in particolare sulle attività in ambito europeo, consolidare il ruolo dei gruppi regionali attraverso momenti di confronto tra operatori e investire sulla formazione delle imprese, con l’organizzazione di convegni, seminari e corsi specialistici.
Nel corso del suo mandato, Carlo Colombino sarà affiancato da Paolo Barberi, nominato Segretario dell’Associazione.
Carlo Colombino – Chi è chi
Carlo Colombino, nato a Torino, maturità classica e laurea in Giurisprudenza, è socio, e dal 1985 Amministratore Delegato, di CAVIT SpA, azienda con sede a La Loggia (TO) con circa 80 dipendenti, attiva nel settore del recupero dei rifiuti edili e degli appalti per infrastrutture. Vanta una consolidata e approfondita esperienza del comparto, grazie a precedenti ed attuali attività anche nel settore estrattivo, della produzione di calcestruzzi e asfalto.
Dal 2007 Colombino è anche presidente di UNIMIN - Associazione delle attività estrattive della provincia di Torino presso l’Unione Industriale e dal 2025 presidente del Gruppo merceologico Trasporti, Infrastrutture e Materiali da Costruzioni di Unione Industriale di Torino, oltreché membro del Consiglio Generale dell’Unione Industriale di Torino. È inoltre da diversi anni componente del consiglio direttivo di ANEPLA (Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei ed Affini). Dal 2000 ad oggi è stato vice Presidente di ANPAR.
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{/related_entries}Eccellenze consolidate e ritardi nel settore del riciclo
HITech-Ambiente
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{/related_entries}ASSOAMBIENTE 30 gennaio 2026
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{/related_entries}Meccanismo per le Materie Prime – Presentazione e apertura iscrizioni per le aziende
La Commissione Europea ha lanciato il Meccanismo per le Materie Prime, ovvero una piattaforma sviluppata nell'ambito della Piattaforma UE per l'Energia e le Materie Prime che mette in contatto acquirenti e fornitori di materie prime strategiche, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi di stoccaggio.
Questa iniziativa si inserisce nel Piano d’Azione RESourceEU, volto a rafforzare la resilienza dell'UE diversificando le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche (CRM).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/046/SAEC-EUR/FA del 30.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/046/SAEC-EUR/FA
La Commissione Europea ha lanciato il Meccanismo per le Materie Prime, ovvero una piattaforma sviluppata nell'ambito della Piattaforma UE per l'Energia e le Materie Prime che mette in contatto acquirenti e fornitori di materie prime strategiche, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi di stoccaggio.
Questa iniziativa si inserisce nel Piano d’Azione RESourceEU, volto a rafforzare la resilienza dell'UE diversificando le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche (CRM).
Il Meccanismo ha il compito di aggregare la domanda tramite il matchmaking e connettere tutti gli operatori del settore, al fine di migliorare significativamente la trasparenza del mercato, facilitare l'aggregazione della domanda e garantire accordi di acquisto, nel pieno rispetto delle norme antitrust UE.
La Commissione evidenzia che, partecipando al Meccanismo per le Materie Prime, un'azienda può ottenere vantaggi importanti, quali:
- trovare fornitori rispetto alle 17 materie prime strategiche ai sensi del Critical Raw Materials Act;
- aggregare la domanda e collaborare con altri acquirenti europei per sfruttare le dimensioni del mercato dell'Unione;
- accedere a forniture globali da operatori europei e internazionali;
- trovare fornitori di servizi di stoccaggio.
La registrazione alla piattaforma è già aperta e il primo round di matchmaking si terrà a marzo 2026. Questo primo ciclo è indirizzato alle catene del valore delle terre rare, delle materie prime per batterie e per la difesa, immediatamente disponibili o in procinto di esserlo, a beneficio in particolare degli operatori attivi in mercati piccoli e poco liquidi, come quelli del tungsteno o del gallio. I cicli successivi si concentreranno sullo sviluppo dei progetti e sul collegamento dei partecipanti con servizi di stoccaggio e di creazione di scorte.
La Commissione ha organizzato inoltre un webinar sul Meccanismo che si terrà l’11 febbraio 2026, dalle 14:30 alle 16:30, in cui verrà illustrata la procedura di registrazione e i dettagli del primo round di matchmaking. È possibile registrarsi al webinar qui.
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda alla pagina web ufficiale, disponibile qui, e agli allegati (invito ufficiale al webinar, documento esplicativo riguardo la registrazione e scheda informativa con ulteriori informazioni sul meccanismo UE per le materie prime). Se necessario è inoltre possibile contattare la Commissione per qualsiasi domanda al seguente indirizzo: EU-RAW-MATERIALS-MECHANISM@ec.europa.eu
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{/related_entries}Valutazione Direttiva sulla plastica monouso – Richiesta contributi.
La Commissione Europea ha avviato una consultazione per la valutazione della Direttiva sulla plastica monouso (direttiva (UE) 2019/904 – SUPD), che è finalizzata a ridurre l'inquinamento marino e promuovere l'economia circolare.
Si ricorda che la valutazione della Direttiva è prevista dall'articolo 15 della stessa e dovrebbe essere completata entro il 3 luglio 2027, a tal proposito la Commissione intende coinvolgere cittadini, imprese e organizzazioni attraverso consultazioni pubbliche e mirate per raccogliere dati su costi e benefici e quindi stabilire se la norma rimane idonea allo scopo e se è necessaria una revisione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/045/SAEC-EUR/FA del 29.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE
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{/related_entries}2026/045/SAEC-EUR/FA
La Commissione Europea ha avviato una consultazione per la valutazione della Direttiva sulla plastica monouso (direttiva (UE) 2019/904 – SUPD), che è finalizzata a ridurre l'inquinamento marino e promuovere l'economia circolare.
Si ricorda che la valutazione della Direttiva è prevista dall'articolo 15 della stessa e dovrebbe essere completata entro il 3 luglio 2027. A riguardo la Commissione intende coinvolgere cittadini, imprese e organizzazioni attraverso consultazioni pubbliche e mirate a raccogliere dati su costi e benefici e quindi stabilire se la Direttiva rimane idonea allo scopo o se è necessaria una revisione della stessa.
Secondo la Commissione questa analisi verificherà l'efficacia delle restrizioni vigenti sui prodotti plastici e sugli attrezzi da pesca, esaminando i progressi compiuti verso l'obiettivo di dimezzare i rifiuti in mare entro il 2050. L'indagine valuterà inoltre la necessità di aggiornare le norme attuali, semplificare gli oneri amministrativi e introdurre potenziali nuovi obiettivi vincolanti per il consumo di plastica. L'iniziativa si inserisce in una strategia globale più ampia per tutelare la salute umana e l'ambiente, garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno europeo.
È possibile partecipare alla consultazione pubblica, attraverso l’invio di un commento e/o la compilazione del questionario disponibili qui, fino al prossimo 17 marzo 2026.
Per quanto di interesse, si fa notare che, per il settore dei rifiuti, questa valutazione offre un'ulteriore opportunità per evidenziare alcune delle questioni relative alla crisi del riciclo della plastica e le potenziali carenze della SUPD. A tal proposito invitiamo quanti interessati ad inviare il proprio feedback alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 16 febbraio 2025, al fine di poter definire un contributo associativo da inviare alla Commissione e da condividere con FEAD/Euric.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al documento di presentazione dell’invito e al questionario, allegati alla presente.
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{/related_entries}Direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell’ambiente - schema decreto di recepimento
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto di recepimento della Direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell’ambiente, sulla base dei criteri di delega stabiliti dalla “Legge di delegazione europea 2024”, che ora verrà trasmesso a Camera e Senato per i pareri consultivi di competenza.
Il decreto, in adempimento degli impegni europei, rafforza il meccanismo di protezione dell'ambiente ampliando sia il numero di reati che le sanzioni applicabili. Vengono previste ampie modifiche al Codice penale con particolare riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale e alle nuove ipotesi di commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/044/SAEC-NOT/CS del 27.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/044/SAEC-NOT/CS
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto di recepimento della direttiva 2024/1203/Ue sulla tutela penale dell’ambiente, sulla base dei criteri di delega stabiliti dalla “Legge di delegazione europea 2024” (v. circolare Assoambiente n. 241/2025), che ora verrà trasmesso a Camera e Senato per i pareri consultivi di competenza.
Il decreto, in adempimento degli impegni europei, rafforza il meccanismo di protezione dell'ambiente ampliando sia il numero di reati (17) che le sanzioni applicabili. Vengono previste ampie modifiche al Codice penale con particolare riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale e alle nuove ipotesi di commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra.
Vengono poi rafforzate le circostanze aggravanti (inquinamento in area protetta o soggetta a vincolo, danno a specie protette, danno a ecosistemi estesi e inquinamento durevole) e precisata la nozione di "abusività", oltre ad adeguare il trattamento sanzionatorio in coerenza con le indicazioni della direttiva europea che stabilisce le sanzioni minime da applicare a determinati reati ambientali.
Viene poi allungato l’elenco dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni per i reati ambientali (ex D.lgs. n. 231/2001), adeguandone la disciplina sanzionatoria. Viene poi istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, con l’obiettivo di coordinare l’azione delle Autorità di controllo. Infine il decreto affida al Parlamento il compito di elaborare, entro il 21 maggio 2027, una "Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali".
Nel rimandare a successivi aggiornamenti in relazione all’esame del provvedimento in sede parlamentare, alleghiamo alla presente il testo dello schema di decreto per ulteriori dettagli.
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{/related_entries}Progetto pilota UE sulla circolarità della plastica – Avviato esame in Parlamento
La Commissione Europea ha trasmesso al Parlamento italiano la Comunicazione “Accelerare la transizione dell'Europa verso l'economia circolare: un progetto pilota per la circolarità della plastica”, che illustra orientamenti politici e misure per promuovere la circolarità della plastica nell’Unione Europea.
Si informa che questa Comunicazione era stata pubblicata a livello europeo lo scorso dicembre 2025 e, preannunciando un prossimo atto legislativo sull’economia circolare per il 2026, presenta un progetto pilota dedicato alla plastica, settore strategico ma fortemente sotto pressione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/043/SAEC-PLA/FA del 27.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/043/SAEC-PLA/FA
La Commissione Europea ha trasmesso al Parlamento italiano la Comunicazione “Accelerare la transizione dell'Europa verso l'economia circolare: un progetto pilota per la circolarità della plastica”, che illustra orientamenti politici e misure per promuovere la circolarità della plastica nell’Unione Europea.
La trasmissione è avvenuta in attuazione di quanto previsto dal Protocollo sul ruolo dei Parlamenti (allegato al Trattato sull’Unione europea), il quale stabilisce che i Parlamenti degli Stati membri debbano essere informati degli atti dell’UE, così da poter esercitare le loro funzioni di controllo e partecipazione al processo decisionale europeo. La Comunicazione attualmente è stata assegnata per l’esame in sede primaria alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati, previsto anche il parere della Commissione Politiche dell’UE, che valuta il documento sotto il profilo dei rapporti tra ordinamento nazionale ed europeo.
La Comunicazione era stata pubblicata a livello europeo a dicembre 2025 e, preannunciando un prossimo atto legislativo sull’economia circolare per il 2026, presenta un progetto pilota dedicato alla plastica, settore strategico ma fortemente sotto pressione.
Il testo evidenzia l’importanza della plastica ma anche le gravi difficoltà che sta attraversando il settore del riciclo della plastica (alti costi energetici, concorrenza sleale, prezzi della plastica vergine e frammentazione del mercato, con effetti negativi su capacità produttiva, occupazione e investimenti). A tal proposito la Commissione, in sintesi, propone:
- misure per superare la frammentazione del mercato, tra cui criteri UE armonizzati per l’End of Waste della plastica riciclata e regole comuni sul contenuto di plastica riciclata (anche chimicamente); misure che mirano ad agevolare l'uso di plastica riciclata nel comparto manifatturiero, a ridurre gli oneri amministrativi per i riciclatori, in particolare le PMI e a sostenere un approvvigionamento più stabile di materiali riciclati di alta qualità in tutta l'Unione;
- maggiore certezza normativa per stimolare investimenti nel riciclaggio meccanico e chimico;
- rilancio dell’Alleanza per la plastica circolare, con un nuovo programma di lavoro dal 2026 e un dialogo rafforzato tra industria, Stati membri e Commissione;
- azioni per garantire un mercato più equo, contrastando la concorrenza sleale delle importazioni attraverso strumenti di difesa commerciale, controlli doganali più efficaci e codici doganali specifici per i polimeri riciclati.
Parallelamente, la Commissione punta a stimolare investimenti e innovazione, indicando che devono essere messi in campo tutti gli strumenti in grado di mobilitare investimenti privati, compresi, dove necessario, incentivi o integrazioni ai fondi pubblici.
Per quanto di interesse, si rappresenta che l’Associazione, da tempo, porta all’attenzione delle istituzioni, sia a livello nazionale sia europeo, le principali criticità segnalate dalle imprese associate in materia di riciclo della plastica. Partecipa al Tavolo avviato dal MASE in materia di crisi riciclo plastica ed è intervenuta, attraverso posizioni e contributi, sulle prime proposte europee in esame, riguardanti i criteri di qualifica di fine rifiuto per la plastica e le regole per il calcolo del contenuto di plastica riciclata.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla Comunicazione in allegato.
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{/related_entries}Etichettatura per la selezione dei rifiuti – JRC pubblica proposta tecnica
Il JRC, Centro di Ricerca della Commissione Europea, ha pubblicato la “Proposta tecnica sulle etichette armonizzate per la selezione dei rifiuti nell'UE ai sensi del regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio”.
Il Regolamento UE 2025/40 (PPWR) introduce infatti agli articoli 12 e 13 un sistema di etichettatura armonizzata nell'UE per facilitare il riciclo e il riutilizzo, stabilendo che da agosto 2028 gli imballaggi dovranno riportare il materiale, la riciclabilità e la corretta modalità di smaltimento (via QR code o altri identificatori digitali), mentre i contenitori per la raccolta rifiuti dovranno presentare etichette specifiche.
Il lavoro del JRC mira quindi ad informare la Direzione Generale Ambiente della Commissione UE ai fini dell’attuazione di quanto sopra descritto.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/042/SAEC-EUR/FA del 27.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.
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{/related_entries}2026/042/SAEC-EUR/FA
Il JRC, Centro di Ricerca della Commissione Europea, ha pubblicato la “Proposta tecnica sulle etichette armonizzate per la selezione dei rifiuti nell'UE ai sensi del regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio”.
Si ricorda che il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti degli imballaggi (PPWR - Regolamento UE 2025/40) introduce agli articoli 12 e 13 un sistema di etichettatura armonizzata nell'UE per facilitare il riciclo e il riutilizzo, stabilendo che da agosto 2028 gli imballaggi dovranno riportare il materiale, la riciclabilità e la corretta modalità di smaltimento (via QR code o altri identificatori digitali), mentre i contenitori per la raccolta rifiuti dovranno presentare etichette specifiche.
Il lavoro del JRC mira ad informare la Direzione Generale Ambiente della Commissione europea ai fini dell’adozione degli atti di cui sopra. Per la realizzazione della proposta è stato utilizzato un approccio multidisciplinare, combinando ricerche documentali, consultazioni con stakeholder esperti (tra cui Assoambiente – v. circolare associativa n. 194 del 4 luglio 2024) e interazioni con cittadini dell'UE attraverso workshop, sondaggi ed esperimenti comportamentali.
L'obiettivo principale del documento è quello di migliorare la precisione dello smaltimento dei rifiuti, garantendo al contempo l'accessibilità per persone con disabilità visive o cognitive. La proposta tecnica che viene definita è suddivisa in due parti principali:
- Design visivo: tratta gli elementi grafici come il layout generale, i pittogrammi, l'uso del colore (schemi cromatici e versioni acromatiche), il testo (terminologia e lingue), le dimensioni delle etichette, il posizionamento, l'accessibilità per persone con disabilità e l'integrazione di supporti digitali come i codici QR.
- Design del sistema: approfondisce la granularità specifica per ogni materiale (metallo, ceramica, carta e cartone, imballaggi compositi, plastica, tessili, vetro, imballaggi compostabili, legno, sughero, rifiuti residui e imballaggi pericolosi) e include indicazioni su imballaggi multi-componente, informazioni specifiche per Paese e campagne di sensibilizzazione ed educazione.
Nelle conclusioni il documento riassume i risultati della proposta, evidenziando come un sistema basato sull'evidenza scientifica possa migliorare l'accuratezza della raccolta differenziata e sostenere l'economia circolare. Infine, la proposta tecnica comprende degli allegati che contengono i prototipi delle etichette, approfondimenti sulle pratiche di raccolta differenziata negli Stati membri e la mappatura dei materiali.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla proposta disponibile qui (in inglese).
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{/related_entries}FEAD NEWSLETTER N° 250 - 26 JANUARY 2026
Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 250 del 26 gennaio 2026
Buona lettura.
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