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Designati i Vice Presidenti Assoambiente

Designati i Vice Presidenti Assoambiente

Nell’ambito del Consiglio Direttivo Assoambiente, tenutosi lo scorso 25 settembre 2024, sono stati ufficializzati i nominativi dei Presidenti delle diverse Sezioni dell’Associazioni, designati nell’ambito dei relativi Consigli di Sezione.

Nello specifico:

Sezione Servizi e Raccolta RU – Presidente F. Di Mezza (Lavorgna) 

Sezione Gestione Impianti trattamento e valorizzazione RU - Presidente R. Sancinelli (Montello) 

Sezione Rifiuti speciali, Intermediazione e Bonifiche - Presidente E. C. Maggioni (A2A Ambiente) 

Sezione Unicircular-  Presidente P. Barberi (ANPAR)

I Presidenti di Settore, che sono anche Vice Presidenti dell’Associazione, affiancheranno il Presidente Testa nel Comitato Esecutivo di Assoambiente.

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Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 27 settembre 2024 ore 11.00

Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 27 settembre 2024 ore 11.00

Il prossimo 27 settembre alle ore 11.00 si terrà (via Teams) il consueto FEAD Monthly report.

Appuntamento di circa un’ora nel corso del quale FEAD fornisce le ultime informazioni sulle politiche dell'UE e gli sviluppi nei settori della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/245/SAEC-EUR/PE del 26.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024-245-SAEC-EUR-PE

2024-245-SAEC-EUR-PE

FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo, che interessano in particolare la gestione dei rifiuti e la Circular Economy. 

Per quanti interessati segnaliamo che il prossimo incontro si terrà il 27 settembre 2024, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

Di seguito il seguente link per seguire evento:

Microsoft Teams 

Join the meeting now

Meeting ID: 363 774 417 230 

Passcode: NqJVgk 

Per eventuali richieste o quesiti, potete rivolgerVi alla D.ssa Fano (g.fano@fise.org).

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Regolamento delegato su calcolo riciclo e recupero batterie esauste – Commissione UE apre consultazione

Regolamento delegato su calcolo riciclo e recupero batterie esauste – Commissione UE apre consultazione

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di atto delegato che definisce la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di efficienza di riciclo e recupero dei materiali contenuti nelle batterie esauste.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/244/SAEC-EUR/FA del 26.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/244/SAEC-EUR/FA

2024/244/SAEC-EUR/FA

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di atto delegato che definisce la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di efficienza di riciclo e recupero dei materiali contenuti nelle batterie esauste.

Si ricorda che l’adozione di questo atto delegato da parte della Commissione è richiamato dall’articolo 71 del Regolamento sulle batterie UE 2023/1542, che sottolinea la necessità di stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali, conformemente all’allegato XII, parte A, nonché il formato della documentazione.

Per quanto riguarda gli aspetti principali richiamati nell’atto delegato, segnaliamo:

  • definizione delle frazioni di input e output;
  • nel caso di più fasi di riciclo, il primo riciclatore (non inteso chi si occupa di preparazione per il riciclo, incluso lo stoccaggio, la movimentazione e lo smantellamento dei pacchi batteria o la separazione delle frazioni che non fanno parte della batteria stessa) è responsabile della raccolta dei dati sull'intera catena di riciclo, anche nel caso di esportazioni, e della segnalazione alle autorità competent;
  • i tassi di efficienza del riciclo e i tassi di recupero dei materiali devono essere calcolati su base annuale e devono coprire tutte le singole fasi del processo di riciclaggio delle batterie esauste e tutte le frazioni di output corrispondenti;
  • tasso di efficienza di riciclo:
  1. si riferisce a un processo di riciclaggio;
  2. deve essere calcolato per tipo di batteria, in base alla composizione chimica delle frazioni di input e output;
  3. a questo scopo, il riciclatore deve determinare la quota di diverse caratteristiche chimiche di batterie di scarto nel suo input (mediante analisi di smistamento o campionamento continuo o rappresentativo) e la composizione chimica complessiva dell'input (informazioni fornite dai produttori di batterie o composizione chimica di tutte le frazioni di output più emissioni e rifiuti derivanti dal trattamento o campionamento e analisi della frazione di input).
  • tasso di recupero del materiale:
  1. si riferisce a un materiale mirato (cobalto, rame, piombo, litio, nichel);
  2. va calcolato in base all'input iniziale e all'output finale (quando i materiali mirati recuperati possono sostituire i materiali primari nei processi industriali di produzione);
  3. il materiale recuperato deve avere un contenuto di materiale mirato il più alto possibile dal punto di vista tecnico, evitando al contempo costi eccessivi.
  • le impurità presenti nelle frazioni di input fanno parte della loro massa, mentre le impurità presenti nelle frazioni di output non devono essere considerate parte della loro massa;
  • i riciclatori devono fornire dati su base annuale, suddivisi per Stato membro in cui sono state raccolte le batterie usate, alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono state trattate le batterie usate.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla bozza di atto delegato e al relativo allegato, allegati alla presente.

Si invitano quanti interessati ad inviare il proprio feedback riguardo questi metodi di calcolo e modelli di segnalazione, alla D.ssa Giulia Fano (e-mail g.fano@fise.org) entro il prossimo 8 ottobre 2024, al fine di predisporre anche insieme a FEAD un riscontro per la Commissione europea.

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Regione Lombardia – ipotesi bando STEP. Richiesti contributi

Regione Lombardia – ipotesi bando STEP. Richiesti contributi

Regione Lombardia lo scorso luglio (DGR n. 2740/2024) ha avviato iter di riprogrammazione del programma PR FESR 2021-2027 per adesione alla piattaforma STEP con l’obiettivo di istituire 2 nuovi Assi nel PR (Asse VI e Asse VII), nell’ambito dei quali è previsto focus anche su riciclaggio RAEE e batterie e recupero fosforo (da fanghi e ceneri da incenerimento).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/243/SAEC-NOT/PE del 26.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/243/SAEC-NOT/PE

2024/243/SAEC-NOT/PE

Il 1° marzo 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/795 (disponibile qui). che istituisce la Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa (STEP) con l’obiettivo di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, sempre nell’ottica di ridurre le dipendenza dell’Unione e preservare l’integrità del mercato interno.

Il Regolamento prevede la possibilità di mobilitare le risorse nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) fino al 6%.

Regione Lombardia lo scorso luglio (DGR n. 2740/2024) ha avviato iter di riprogrammazione del programma PR FESR 2021-2027 per adesione alla piattaforma STEP con l’obiettivo di istituire 2 nuovi Assi nel PR (Asse VI e Asse VII), per un valore complessivo di 120 mln di euro, attingendo su tutti gli Obiettivi Specifici del Programma, da utilizzare nei seguenti ambiti:

  • Tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech
  • Biotecnologie (inclusi i medicinali critici)
  • Tecnologie pulite ed efficienti nell’uso delle risorse

In particolare per quanto riguarda l’Asse VII si prevede un finanziamento a fondo perduto (circa 10 milioni di euro) a favore di PMI e grandi imprese per sostenere il riciclo e il recupero di materie prime critiche con focus sui seguenti settori:

  • Riciclaggio RAEE e batterie
  • Recupero fosforo (da fanghi e ceneri da incenerimento).

Per attuare tale percorso Regione Lombardia intende definire quanto prima un bando su questi due specifici settori in merito al quale ci è stato chiesto di fornire suggerimenti e contributi che possano consentirne la predisposizione.

Nel rimandare al file allegato che riporta alcune prime ipotesi illustrate nel corso di un recente incontro da Regione Lombardia, sono a chiedere Vostri eventuali riscontri da inviare al Dott. Cesaretti (e-mail d.cesaretti@fise.org) da entro il15 ottobre 2024 al fine di poter contribuire in tempi utili.

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Avviata consultazione della nuova edizione della UNI/PdR 132 – gestione rifiuti urbani

Avviata consultazione della nuova edizione della UNI/PdR 132 – gestione rifiuti urbani

Avviata consultazione sulla prassi di riferimento UNI/PdR 132 che è stata rinnovata con una apposita appendice (Appendice A) che definisce schematicamente gli elementi necessari per la valutazione di conformità di terza parte (certificazione).

Si ricorda che questa prassi riporta i requisiti per tracciare la gestione dei flussi dei rifiuti urbani, dalla raccolta fino al conferimento presso impianti/soggetti terzi, che operano nella filiera del trattamento con la produzione di materie prime secondarie/prodotti o rifiuti attraverso operazioni di riciclaggio, di recupero energetico o di smaltimento finale. 

Consultazione aperta fino al 24 ottobre 2024.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/242/SAEC-NOT/PE del 26.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/242/SAEC-NOT/PE

2024/242/SAEC-NOT/PE

Pubblicata nel 2022, la prassi di riferimento UNI/PdR 132 stabilisce i requisiti per tracciare la gestione dei flussi dei rifiuti urbani, dalla raccolta fino al conferimento presso impianti/soggetti terzi, che operano nella filiera del trattamento con la produzione di materie prime secondarie/prodotti o rifiuti attraverso operazioni di riciclaggio, di recupero energetico o di smaltimento finale. Ciò nell’ottica di avviare un percorso che permetta di ottenere una certificazione di parte terza dei processi. 

Essa potrà costituire un riferimento per il monitoraggio e la verifica del dato ai fini della rendicontazione degli obiettivi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e al D.Lgs. n. 118/2020, a beneficio dell’intera filiera (produttori di rifiuti, gestori del ciclo, impianti di trattamento, Consorzi ed Enti di controllo). 

Il perimetro di riferimento minimo è quello delle attività direttamente esercitate dalle aziende di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Tale attività può arrivare al trattamento finale o ai punti di cessione a impianti/soggetti terzi.

La UNI/PdR 132 è stata ora rinnovata con una apposita appendice (Appendice A) che definisce schematicamente gli elementi necessari per la valutazione di conformità di terza parte (certificazione) per proporre al mercato uno strumento più completo in grado di fornire linee di indirizzo pratiche per individuare e rendicontare la destinazione dei rifiuti urbani, sia raccolti in modo differenziato sia quelli residui.

Per quanti interessati segnaliamo che il documento è disponibile nella pagina delle Prassi di Riferimento in consultazione e rimarrà a disposizione per eventuali commenti fino al 24 ottobre 2024.

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Save the date |IL NUOVO REGOLAMENTO EOW DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: opportunità di mercato, aspettative per le imprese e criticità (Mestre, 1 ottobre)

Save the date |IL NUOVO REGOLAMENTO EOW DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: opportunità di mercato, aspettative per le imprese e criticità (Mestre, 1 ottobre)

Si terrà a Venezia, Mestre il 1 Ottobre prossimo il Convegno "IL NUOVO REGOLAMENTO EOW DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: opportunità di mercato, aspettative per le imprese e criticità" presso l'Auditorium “Cesare De Michelis” | M9 – Museo del ‘900.

L'evento si terrà a partire dalle ore 14.00 e terminerà alle ore 18.30. 

L'evento è promosso da ANPAR, IMQ eAMBIENTE e Studio Ambientale Legale PELOSI ed ha ricevuto il Patrocinio del MASE, ANCE VENETO, ASSOAMBIENTE e Distretto Museo M9.

Si ringraziano gli Sponsor: ALS, CAVETEST, INERTI SAL VALENTINO e NUOVA RECYCLING

Programma scaricabile.

Per registrare la partecipazione all'evento è necesario inviare una mail alla Segreteria Organizzativa ANPAR: info@anpar.org

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RENTRI – Assoambiente incontra il MASE ed Ecocerved

RENTRI – Assoambiente incontra il MASE ed Ecocerved

Nell’ambito della interlocuzione con gli stakeholder avviata dal MASE ed Ecocerved, Assoambiente ha preso parte ad un recente incontro per un confronto finalizzato a trovare soluzione ad alcuni profili di criticità rispetto all’implementazione della piattaforma RENTRi al fine di completare lo sviluppo delle procedure operative e di interoperabilità. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/241/SAEC-NOT/LE del 24.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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Impianti Aperti on the Road | Sesta Tappa ORIM (Macerata, 27 Settembre) | Save the Date

Impianti Aperti on the Road | Sesta Tappa ORIM (Macerata, 27 Settembre) | Save the Date

Il Viaggio per la Sostenibilità ASSOAMBIENTE procede con la Sesta Tappa che verdà protagonista l'Impresa ORIM di Macerata

La Tappa si terrà il 27 settembre prossimo e sarà articolata in due diversi momenti

La mattina si terrà presso una prestigiosa location locale l'evento dal titolo “Il recupero dei CRM dai rifiuti industriali: nuovi scenari di sostenibilità e strategie di networking” e nel pomeriggio presso lo Stabilimento ORIM si terrà la “Conferenza colorAmbiente” seguita dalla “Inaugurazione dei Murales” con la partecipazione dei vincitori “storici” (ognuno col proprio murales).

Programma scaricabile in allegato. 

Sarà l'occasione per celebrare i 20anni di ColorAmbiente, il contest artistico di ORIM per sensibilizzare i giovani alla cultura della tutela ambientale e per festeggiare il restauro dei Murales con i protagonisti delle precedenti edizioni. 

Clicca qui per confermare la partecipazione all'evento della mattina “Il recupero dei CRM dai rifiuti industriali: nuovi scenari di sostenibilità e strategie di networking”

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2024/241/SAEC-NOT/LE

2024/241/SAEC-NOT/LE

Parallelamente e a seguire rispetto all’attività formativa svolta dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere in materia di RENTRi (mesi maggio-luglio scorsi), l’Associazione ha proseguito nel confronto con le proprie aziende associate (appuntamenti del 25 luglio u.s. e 12 settembre u.s. con il gruppo di lavoro associativo) per monitorare, individuare ed organizzare le principali criticità riscontrate nell’implementazione e nello sviluppo della piattaforma RENTRi alla luce soprattutto della prossima scadenza del 15 dicembre 2024, data in cui si aprono le iscrizioni per il primo gruppo di soggetti tra cui i gestori dei rifiuti.

Obiettivo del lavoro, svolto congiuntamente ad Utilitalia, è stato quello di definire, con uno spirito di massima collaborazione e disponibilità una “lista” di problematiche di carattere normativo e/o tecnico (comprese quelle inerenti l’architettura informatica) da sottoporre al MASE per individuare, nell’ambito di un incontro, mirate soluzioni condivise che consentano un percorribile avvio del nuovo sistema di tracciabilità e l’adozione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario di trasporto.

Nel corso della recente riunione con il MASE, tenutasi lo scorso 23 settembre (a cui, oltre ad Assoambiente ed Utilitalia, hanno partecipato anche i rappresentanti di Assosoftware e Confindustria), non si è entrati nel merito problematiche tecniche segnalate con specifico documento al Ministero (oggetto di un prossimo incontro dedicato ad Assoambiente ed Utilitalia) ma, sia lato gestori che software house, è stata espressa seria preoccupazione riguardo alle tempistiche di entrata a regime del Sistema, divenute critiche anche per la mancata definizione di un contesto stabile per l’avvio lavori.

Rispetto alle segnalazioni raccolte dalle imprese associate, Assoambiente e Utilitalia hanno predisposto un documento analitico anticipato all’attenzione del MASE e di Ecocerved evidenziando le principali problematiche ancora presenti, soprattutto di carattere normativo, ben segnalando che la mancanza di chiarimenti sulle modalità per attuare la tracciabilità digitale per molte fattispecie operative non consente lo sviluppo delle relative procedure (casi d’uso) per l’interoperabilità, bloccando di fatto l’implementazione dei sistemi gestionali e determinando preoccupanti ritardi difficilmente recuperabili a soli tre mesi dalla partenza del Sistema. 

Tra i principali temi che hanno costituito oggetto del documento interassociativo si segnalano:

  • la gestione delle rettifiche dei movimenti inviati al sistema RENTRi;
  • la gestione del campo “in attesa di verifica analitica” del formulario rifiuti (FIR) e all’assenza di analogo campo nell’ambito dei registri di c/s (RCS);
  • la mancanza di declinazione dell’operatività di alcune filiere operative (ad esempio attività di autodemolizione);
  • la mancata chiarezza sulla tempistica di produzione dell’XML e della immodificabilità delle registrazioni (aspetto questo ampiamente dibattuto nella riunione con il MASE del 23 settembre u.s., ma con esiti ancora non soddisfacenti da parte degli operatori).

Assoambiente ed Utilitalia hanno ben chiarito agli interlocutori ministeriali che la mancanza di certezze sugli sviluppi operativi della tracciabilità digitale, sui punti di cui all’elenco sopra richiamato, rende impossibile erogare una qualsivoglia attività di formazione, che necessariamente richiederà a sua volta tempi congrui e sarà erogabile solo successivamente al consolidamento dei processi operativi nei sistemi gestionali. Inoltre tale aspetto assume contorni ancora più seri e impattanti se si considera che oltre alla digitalizzazione massiva dei processi di tenuta dei RCS e di comunicazione del dato, gli operatori dovranno anche allinearsi a nuovi modelli di RCS e FIR (ad oggi mai utilizzati). Tale coincidenza temporale, determina inevitabilmente la sovrapposizione, con effetto non meramente addizionale, ma moltiplicativo, delle incertezze di prima applicazione dei nuovi moduli cartacei (FIR) e della informatizzazione del registro da parte del primo gruppo dei soggetti obbligati con le ben note difficoltà non solo di allineamento dei software gestionali ai nuovi modelli di registro, ma anche di controllo da parte degli Enti.

Da ultimo è stato altresì segnalato con preoccupazione che anche all’indomani del consolidamento di modalità operative precise e univoche (ancora non prevedibile) esistono comunque degli ampi tempi necessari alla “messa a terra” del sistema (formazione degli operatori, riorganizzazione aziendale, attivazione di un gran numero di profili di operatori in un breve periodo di tempo e relative pratiche di iscrizione, rilascio dei certificati interoperabilità, delle firme remote, implementazione di soluzioni in grado di operare fino al 12 febbraio 2025 in una modalità ed in grado di effettuare lo switch di fatto in meno di 24 ore).

Sarà nostra cura informarVi sugli sviluppi dell’interlocuzione con il Ministero che avverranno nei prossimi giorni e che avranno ad oggetto le tematiche sinteticamente sopra esposte.

Cogliamo l’occasione trasmettervi in allegato una sintesi e relativi link, delle principali novità pubblicate sul sito RENTRi relative ai seguenti argomenti:

  • “Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali”;
  • “Adozione su base volontaria del FIR digitale, prima del 13 febbraio 2026”;
  • “Formazione RENTRI - Eventi organizzati dalle Sezioni dell'Albo gestori ambientali”;
  • Immodificabilità del Registro di Carico e Scarico Digitale;
  • Numero univoco dei movimenti trasmessi al RENTRI;
  • Produzione dei file di stampa dei registri cronologici di carico e scarico.
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OMNISYST | Webinar sull’Economia Circolare: Sfide e Opportunità per i Residui Industriali

OMNISYST | Webinar sull’Economia Circolare: Sfide e Opportunità per i Residui Industriali

Omnisyst, in collaborazione con Assoambiente e con il patrocinio di AIAS, promuove l’Omniwebinar dal titolo “Economia Circolare: siamo sulla strada giusta?”, in programma per il 9 ottobre 2024 dalle ore 16:30 alle 17:30.

Il webinar rappresenta un’occasione per esplorare il tema cruciale dei residui industriali in Italia: verranno analizzati gli aspetti centrali della gestione dei residui industriali e approfondite le principali sfide e opportunità legate alla transizione verso un’economia circolare.

Programma e relatori

    •    Fabio Giacomo Santomauro (Omnisyst): introdurrà il ruolo dell’intermediario nella gestione dei residui industriali.

    •    Silvia Navach (Assoambiente): presenterà l’analisi del “Circular economy gap”, illustrando le dinamiche globali dell’economia circolare.

    •    Dario Cesaretti (Assoambiente): interverrà sul tema dell’impiantistica e della gestione transfrontaliera dei rifiuti.

    •    Elisabetta Perrotta (Assoambiente): affronterà la questione del futuro degli scarti non riciclabili.

I temi trattati

Il webinar affronterà, tra i vari argomenti, l’economia circolare a partire dall’analisi del Circular economy gap. Un’analisi del rapporto annuale 2024 evidenzierà come, negli ultimi cinque anni, il dibattito sull’economia circolare sia cresciuto esponenzialmente, con il triplo delle discussioni online rispetto al passato. Tuttavia, i dati mostrano un calo costante nell’impiego di materie prime seconde nei processi produttivi, passate dal 9,1% nel 2018 al 7,2% nel 2023, con una riduzione del 21%. Allo stesso tempo, sono state consumate 500 miliardi di tonnellate di materiali, pari al 28% di tutte le risorse utilizzate dall’inizio del XX secolo.

Un altro tema di grande rilevanza sarà l’importanza dell’impiantistica e della gestione transfrontaliera dei rifiuti. Le normative europee considerano l’economia circolare e il potenziamento del riciclo come fondamentali per la sostenibilità, in un contesto di crescente scarsità di materie prime. Per chiudere il ciclo della gestione dei rifiuti, sarà necessario incrementare il riciclo e il recupero energetico, riducendo la dipendenza dalle discariche. Verrà inoltre analizzata la fotografia della realtà italiana sulla base dei report ISPRA/SNPA, con particolare attenzione all’import-export dei rifiuti e alle nuove regole del Regolamento europeo per la movimentazione extra UE.

Infine, sarà affrontato il tema del futuro degli scarti non riciclabili. Con oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti destinati all’estero o alle discariche a causa della mancanza di impianti adeguati, il webinar discuterà soluzioni per valorizzare energeticamente questi materiali, con il potenziale di soddisfare i consumi di energia di circa 5 milioni di cittadini.

Partecipazione

Il webinar è gratuito, ma è necessaria la registrazione.

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DIGITAL ITALY SUMMIT (Roma, 12-14 Novembre)

DIGITAL ITALY SUMMIT (Roma, 12-14 Novembre)

Dal 12 al 14 novembre 2024 presso il  Centro Congressi Roma Eventi, Fontana di Trevi (Roma) si terrà il Il Digital Italy Summit 2024, giunto alla sua nona edizione, rappresenta un punto di riferimento
cruciale per il confronto tra i Protagonisti dell’Economia, le Autorità di Governo, il Mondo Accademico e della Ricerca, nonché Esperti italiani e internazionali. L’evento si concentra sui più recenti trend
tecnologici e sull'impatto che questi hanno sui processi di innovazione digitale nel nostro Paese.
 

Obiettivi del Summit
Il Summit offre un'opportunità unica per i Leader delle Imprese del Mondo Digitale di condividere visioni, anticipare strategie aziendali e presentare tecnologie innovative al mercato italiano.

Temi Principali
• L’onda lunga dell’AI: L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i modelli di business, i servizi pubblici e la qualità della vita. Come afferma Mustafa Suleyman nel suo libro
"The Coming Wave", l'AI è una meta-tecnologia in grado di generare sistemi e strumenti di ogni genere, rappresentando una delle sfide più importanti da affrontare.
• Pubblico e privato insieme per digitalizzare l’Italia: L'evento esplorerà tre grandi sfide:
- Crescita economica: Valutazione dell'impatto del PNRR e delle transizioni digitale e green.
- Produttività: Analisi del ruolo della tecnologia nel colmare il gap di produttività dell'Italia rispetto ai principali paesi occidentali.
- Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: Discussione su come il Digitale e l'AI possono semplificare e migliorare i servizi pubblici.

Struttura del Summit
Il Summit si svolgerà nell'arco di tre giornate:https://www.theinnovationgroup.it/events/digital-italy-summit-2024/?reg=1&lang=it
• 12 Novembre: Apertura con una sessione riservata a Governo, Autorità, e Leader delle Aziende Partner.
• 13 Novembre: Sessione plenaria e panel dedicati alla Cybersecurity e alle strategie di adozione tecnologica.
• 14 Novembre: PA Summit, con sessioni specifiche sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Partecipazione
L'accesso all'evento è riservato esclusivamente ai rappresentanti delle Aziende e delle Pubbliche Amministrazioni utenti finali di servizi ICT, nonché alle Aziende ICT Partner e Sponsor dell'iniziativa.

Disponibile in allegato il Comunicato Stampa.

Per maggiori informazioni e per registrarti all'evento, visita il sito web

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FEAD NEWSLETTER N° 187 - 23 SEPTEMBER 2024

FEAD NEWSLETTER N° 187 - 23 SEPTEMBER 2024

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 187 del 23 settembre 2024. Buona lettura.

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Gestione dei rifiuti ed autorizzazione: la diffida della Pubblica Amministrazione è subito impugnabile.

Gestione dei rifiuti ed autorizzazione: la diffida della Pubblica Amministrazione è subito impugnabile.

Il Tar Lombardia nella Sentenza del 6 settembre 2024, n. 2381 ha deciso che l’impresa può opporsi immediatamente all’atto della Pubblica Amministrazione che contesta l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti, in quanto atto immediatamente lesivo dei propri interessi. La diffida disposta all’impresa ai sensi dell’articolo 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 è un atto che di per sé indice immediatamente sulla sfera giuridica dell’impresa autorizzata.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/240/SAEC-GIU/TO del 23.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/240/SAEC-GIU/TO

2024/240/SAEC-GIU/TO

Il Tar Lombardia nella Sentenza 6 settembre 2024, n. 2381 ha deciso che l’impresa può opporsi immediatamente all’atto della Pubblica Amministrazione che contesta l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti, in quanto atto immediatamente lesivo dei propri interessi.

Più in particolare, i Giudici hanno affermato che la diffida disposta all’impresa ai sensi dell’articolo 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 (inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione) è una un atto che di per sé indice immediatamente sulla sfera giuridica dell’impresa autorizzata.

La diffida impone infatti obblighi e prescrizioni all’impresa ricevente sicché in caso di mancata ottemperanza si può aprire un procedimento, autonomo dal primo, che può portare, a seconda di quanto gravi siano state le mancanze dell’azienda, alla sospensione dell’attività o alla revoca dell’autorizzazione rilasciata. 

A dimostrazione del carattere autonomo della diffida che va quindi eventualmente subito impugnata - proseguono i giudici - c’è il fatto che l’Amministrazione aveva comunicato all’impresa l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/1990 e che nel provvedimento era stato indicato espressamente il termine entro cui impugnarlo davanti al Giudice amministrativo. 

Concludono i giudici: “la diffida ex art. 208, comma 13 TU Ambiente, come rilevato dalla giurisprudenza più recente, non si configura: “come una mera comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa, ossia come un atto endoprocedimentale impugnabile solo unitamente all'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, bensì come un provvedimento autonomamente lesivo della sfera giuridica del soggetto autorizzato, e come tale immediatamente impugnabile. Ciò in quanto, con la diffida, vengono imposti o ribaditi obblighi di fare, all'inadempimento dei quali può conseguire, a seconda della gravità dell'inadempimento, l'avvio di un autonomo procedimento volto all'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione. (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 378/2024).”

Nel far rinvio alla Sentenza, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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ASSOAMBIENTE 20 settembre 2024

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Esiti Workshop Assoambiente su WSR e rettifiche UE su Reg. UE 1157/2024 (WSR)

Esiti Workshop Assoambiente su WSR e rettifiche UE su Reg. UE 1157/2024 (WSR)

Nell’ambito del workshop organizzato da Assoambiente su “Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti” di questa mattina sono state affrontate le principali novità introdotte dal Regolamento UE 2024/1157, con un approfondimento sul procedimento di notifica. 

Ad illustrare il disposto normativo in termini tecnico-operativo sono intervenuti, la D.ssa Benedetta Bracchetti (ex Segretario Sezione Bolzano dell’Albo Gestori Ambientali e oggi consulente sul tema WSR) e il Dott. Umberto Parravicini (Responsabile ufficio Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti e Accordi internazionali, Regione Lombardia) . Importanti contributi anche dalla D.ssa Tiziana Satta e il Dott. Giancarlo Scatigna (Ufficio Controlli Dogane – Direzione Dogane) che hanno sottolineato le difficoltà riscontrate sul territorio.

Sempre in materia segnaliamo inoltre che l'UE ha pubblicato due rettifiche n. 90568 al Regolamento UE 2024/1157 (WSR): la più significativa è quella che modifica la definizione di "miscela di rifiuti" con il nuovo testo che recita "i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi: (…)".

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/239/SAEC-COM/PE del 20.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/239/SAEC-COM/PE

2024/239/SAEC-COM/PE

Nell’ambito del workshop organizzato da Assoambiente su “Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiutidi questa mattina sono state affrontate le principali novità introdotte dal Regolamento UE 2024/1157, con un approfondimento sul procedimento di notifica.

Sulle disposizioni contenute nel provvedimento sono intervenuti la D.ssa Benedetta Bracchetti (ex Segretario Sezione Bolzano dell’Albo Gestori Ambientali e oggi consulente sul tema WSR) e il Dott. Umberto Parravicini (Responsabile ufficio Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti e Accordi internazionali, Regione Lombardia) che sono entrati nel dettaglio normativo con un approccio tecnico-operativo ed evidenziando i passaggi che necessiterebbero ancora di chiarimenti dall’UE.

Al workshop hanno preso parte anche la D.ssa Tiziana Satta e il Dott. Giancarlo Scatigna (Ufficio Controlli Dogane – Direzione Dogane) che hanno sottolineato le difficoltà riscontrate sul territorio ed hanno ipotizzato l’avvio di un confronto con l’Associazione per conoscere ulteriori criticità che il settore oggi riscontra a riguardo.

Si riportano in allegato le slide illustrate dalla D.ssa Benedetta Bracchetti (v. Allegato 1) e dal Dott. Umberto Parravicini (v. Allegato 2). Segnaliamo infine che, per quanti interessati, a breve sarà disponibile la registrazione del webinar sul canale YouTube di Assoambiente. 

Sempre in materia segnaliamo inoltre che l'Unione europea ha pubblicato la rettifica n. 90568 al Regolamento UE 2024/1157 relativo alla spedizione dei rifiuti (WSR). Le rettifiche sono sostanzialmente due e la più significativa è quella che riguarda l'articolo 3 contenente le definizioni. In particolare viene modificata la definizione di "miscela di rifiuti" con il nuovo testo che recita "i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi: (…)", mentre il vecchio era "i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria, affinché non siano più separati, di due o più tipi di rifiuti diversi: (...)". La seconda rettifica corregge invece il richiamo all’articolo 78 presente nell’articolo 74. 

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Decreto MIMIT su misure di sostegno per la transizione verde e digitale nella moda.

Decreto MIMIT su misure di sostegno per la transizione verde e digitale nella moda.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha definito, con apposito Decreto interministeriale in attuazione della Legge 206/2023 (“Made in Italy”), le modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere la realizzazione di investimenti per la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori sull’intero territorio nazionale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/238/SAEC-FIN/CS del 20.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/238/SAEC-FIN/CS

2024/238/SAEC-FIN/CS

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha definito, con apposito Decreto interministeriale in attuazione della Legge 206/2023 (“Made in Italy”), le modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere la realizzazione di investimenti per la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori sull’intero territorio nazionale.

Le agevolazioni alle imprese beneficiarie (identificate con gli specifici codici ATECO) saranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 60.000 €, per l’acquisizione di prestazioni specialistiche. Tra le quali rientrano:

  • attività di formazione del personale dipendente dell’impresa;
  • implementazione di una o più tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o i prodotti innovativi: cloud computing, big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e stampa 3D, Internet of Things, realtà aumentata, soluzioni di manifattura avanzata, piattaforme digitali per condivisione di competenze, sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva;
  • ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale;
  • servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA).

La misura, che avrà una dotazione di 15 M€, sarà gestita da Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

Con successivo provvedimento del Ministero saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento.

Per maggiori informazioni si rimanda al Decreto in allegato, disponibile nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy - www.mimit.gov.it

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Pollutec 2024 - Parigi, 26-27 novembre 2024.

Pollutec 2024 - Parigi, 26-27 novembre 2024.

Dal 26 al 27 novembre 2024 a Parigi si terrà la manifestazione Pollutec 2024. 

Oltre allo spazio espositivo in 11 settori dedicati ad ambiente e clima, diverse le conferenze organizzate su temi relativi a normative, finanziamenti, risorse, occupazione e formazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/237/SAEC-COM/PE del 19.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/237/SAEC-COM/PE

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Dal 26 al 27 novembre 2024 a Parigi si terrà la manifestazione Pollutec 2024.

Oltre allo spazio espositivo in 11 settori dedicati ad ambiente e clima, diverse le conferenze organizzate su temi relativi a normative, finanziamenti, risorse, occupazione e formazione.

Per quanti interessati segnaliamo che per i soci Assoambiente è disponibile qui il pass gratuito (nella news il link è già inserito dove indicato “Richiedo il mio pass”).

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RENTRI, “preoccupati per le tempistiche stringenti”

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Tariffa rifiuti urbani: sulle componenti aggiuntive introdotte da ARERA si paga l’IVA

Tariffa rifiuti urbani: sulle componenti aggiuntive introdotte da ARERA si paga l’IVA

L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello del 12 settembre 2024, n. 183/2024, su istanza di una azienda, ha chiarito che anche le componenti aggiuntive della tariffa pagata dagli utenti come prezzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani vanno incluse nella base imponibile soggetta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/236/SAEC-ARE/TO del 18.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/236/SAEC-NOT/TO

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L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello del 12 settembre 2024, n. 183/2024, su istanza di una azienda, ha chiarito che anche le componenti aggiuntive della tariffa pagata dagli utenti come prezzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani vanno incluse nella base imponibile soggetta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Come noto, dal 2024 l’ARERA ha introdotto con Delibera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif delle maggiorazioni per le utenze che usufruiscono del servizio rifiuti, da pagarsi sia nel regime tassa che tariffa. In particolare si tratta di maggiorazioni di tipo “perequativo” volte ad aiutare il Comune a fare fronte a situazioni particolari nella gestione dei rifiuti che vanno coperte con importi aggiuntivi.

La prima maggiorazione copre la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti ai sensi della “Legge Salva-mare” 60/2022. La seconda maggiorazione serve a coprire quelle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti per eventi eccezionali e calamitosi, come la sospensione dei termini di pagamento degli importi e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito ad alluvioni o terremoti.

Ebbene, sulla tariffa corrispettiva (cd. “Tari corrispettiva”) l’Agenzia ha chiarito che essendo un prezzo per un servizio si paga l’IVA fissata al 10% dal c.d. Decreto-Iva (633/1972). Secondo l’Agenzia delle Entrate anche le maggiorazioni rientrano nella base imponibile dunque con l’Iva al 10%, ritenendo che tali componenti aggiuntive sono paragonabili agli “oneri di sistema”.

Nel far rinvio alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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ARERA - Seminario su eterointegrazione del contratto di servizio e redazione PAFA - 2 ottobre 2024 - 9:30/13:00

ARERA - Seminario su eterointegrazione del contratto di servizio e redazione PAFA - 2 ottobre 2024 - 9:30/13:00

TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di significativo interesse per il comparto dal titolo “Eterointegrazione del Contratto di Servizio e redazione del Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEFA): riferimenti regolatori, linee guida e modalità operative” previsto per mercoledì 2 ottobre 2024 (9:30 -13:00).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/235/SAEC-ARE/TO del 18.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/235/SAEC-ARE/TO

2024/235/SAEC-ARE/TO

TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (in videoconferenza) di significativo interesse per il comparto dal titolo “Eterointegrazione del Contratto di Servizio e redazione del Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEFA): riferimenti regolatori, linee guida e modalità operative previsto per mercoledì 2 ottobre 2024 (9:30 -13:00).

Come noto la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF ha approvato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.

Lo Schema tipo di contratto di servizio prevede il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

In tale quadro, l’ARERA ha stabilito che “i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024- 2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024”.

Ad oggi sono pochi i contesti in cui si è concluso il percorso di eterointegrazione previsto da ARERA.

In materia le Associazioni di categoria Anci/Ifel, Utilitalia e Assoambiente, con un lavoro comune, hanno messo a punto un Vademecum per fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina ARERA.

In ragione di tale contesto il seminario si prefigge i seguenti obiettivi: 

  • richiamare i contenuti della DELIBERAZIONE 385/2023/R/RIF e dello Schema di Contratto di servizio, in termini giuridici, gestionali ed economici;
  • delineare e commentare i principali contenuti del Vademecum;
  • presentare alcuni possibili modalità operative sia per la redazione del PEFA e verifica dell’equilibrio economico e finanziario sia per gli ulteriori adeguamenti del contratto di servizio richiesti dalla regolazione ARERA.

Qualora interessati al seminario si prega di scrivere a l.tosto@fise.org, mentre per informazioni e iscrizione con quote agevolate anche per gli associati ad Assoambiente è necessario rivolgersi alla Segreteria di Ti Forma ai riferimenti indicati negli allegati. 

Nel rimandare al programma dell’evento ed alla scheda di adesione, allegati alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

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Guida SNPA 51/2024 su sorveglianza radiometrica rottami ferrosi e rifiuti.

Guida SNPA 51/2024 su sorveglianza radiometrica rottami ferrosi e rifiuti.

SNPA ha pubblicato la nuova Guida per aziende e controllori sulla sorveglianza radiometrica di rottami metallici, semilavorati metallici e rifiuti. La Guida n. 51/2024 supera le precedenti indicazioni del 2014 e recepisce il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 101/2020 recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La Guida è stata pensata con lo scopo di fornire agli operatori delle Agenzie per l’Ambiente di SNPA un inquadramento organico di tutta la materia inerente alla sorveglianza radiometrica, con l’obiettivo specifico di fornire strumenti di lettura chiari e ben strutturati di tutti gli aspetti, sia tecnici che normativi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/234/SAEC-COM/CS del 17.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/234/SAEC-COM/CS

2024/234/SAEC-COM/CS

Il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) ha pubblicato la nuova Guida per aziende e controllori sulla sorveglianza radiometrica di rottami metallici, semilavorati metallici e rifiuti. La Guida n. 51/2024 supera le precedenti indicazioni del 2014 e recepisce il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 101/2020 recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La Guida è stata pensata con lo scopo di fornire agli operatori delle Agenzie per l’Ambiente di SNPA un inquadramento organico di tutta la materia inerente alla sorveglianza radiometrica, con l’obiettivo specifico di fornire strumenti di lettura chiari e ben strutturati di tutti gli aspetti, sia tecnici che normativi.

In sintesi la Guida:

  • Capitolo 1: contiene i riferimenti normativi che fanno da presupposto per la sorveglianza radiometrica nelle varie matrici;
  • Capitolo 2: esamina nel dettaglio l’ambito di applicazione delle attività di sorveglianza radiometrica, con particolare attenzione ai soggetti obbligati, al materiale controllato, al momento e alla modalità del controllo,
  • Capitolo 3: si concentra sulla documentazione che descrive e contiene le istruzioni per l’esecuzione della sorveglianza radiometrica. Particolare attenzione viene posta nel descrivere sia gli aspetti tecnici e gestionali (strumentazione, ruoli, formazione, modalità del controllo, registrazioni), che quelli conseguenti il ritrovamento di materiale radioattivo,
  • Capitolo 4: è invece dedicato al tema delle comunicazioni con gli Enti, anche per quanto riguarda l’eventuale attivazione dei piani prefettizi,
  • Capitolo 5: tratta il ruolo della figura dell’'esperto di radioprotezione nei sistemi di sorveglianza radiometrica, fornendo anche le indicazioni elencate dalla normativa degli obblighi, compiti e responsabilità ad esso attribuito,
  • Capitolo 6: riporta ruolo e compiti che la normativa assegna alle ARPA/APPA sia per quello che riguarda la fase autorizzativa che quella di gestione degli eventi di rinvenimento di materiale radioattivo.

Si evidenzia come, sulla base D.Lgs. n. 101/2020, le aziende obbligate alla sorveglianza radiometrica sono quelle che trattano rottami metallici e materiali metallici di risulta nonché semilavorati metallici e prodotti finiti d'importazione. Possono essere obbligate inoltre le aziende che operano in AIA, autorizzazione ordinaria o semplificata, se nel titolo autorizzatorio è prevista la sorveglianza radiometrica. Infine possono essere tenute al rispetto delle norme le aziende che trattano RAEE e quelle che producono "End of Waste" da rottami ferrosi, d'alluminio e di rame.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Guida SNPA in allegato.

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FEAD NEWSLETTER N° 186 – 13 SEPTEMBER

FEAD NEWSLETTER N° 186 – 13 SEPTEMBER

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 185 del 09 settembre 2024.

Buona lettura.

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Workshop Assoambiente su procedimento notifica movimenti transfrontalieri rifiuti (WSR) – Roma, 20 settembre 2024

Workshop Assoambiente su procedimento notifica movimenti transfrontalieri rifiuti (WSR) – Roma, 20 settembre 2024

ASSOAMBIENTE ha organizzato un workshop su “Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti” che si terrà il prossimo 20 settembre 2024 (ore 10:30-12.30) in modalità mista, sia in videoconferenza che in presenza presso la sede FISE di Roma (via del Poggio Laurentino 11). Ne parliamo con la D.ssa Brachetti e rappresentanti di Regione Lombardia e Ufficio Dogane.

Richiesta registrazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/232/SAEC-COM/CS del 13.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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Emissioni discarica intollerabili – Sentenza del Consiglio

Emissioni discarica intollerabili – Sentenza del Consiglio

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza 24 luglio 2024, n. 6709, accogliendo il ricorso per la denuncia di lesione dei diritti da parte di soggetti residenti nella vicinanza di una discarica, precedentemente rigettata dal Tar.

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto giustificate le motivazioni del rigetto, confutandone i punti, e che il danno alla persona, non dimostrabile nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal Giudice con "valutazione equitativa".

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/233/SAEC-GIU/FA del 16.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024-233-SAEC-GIU/FA

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Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la Sentenza 24 luglio 2024, n. 6709, accogliendo il ricorso per la denuncia di lesione dei diritti da parte di soggetti residenti nella vicinanza di una discarica, precedentemente rigettata dal Tar.

Nel caso di specie i ricorrenti avevano chiesto risarcimento del danno patrimoniale (perdita di valore delle abitazioni) e non patrimoniale (pregiudizio alla salute e alla salubrità ambientale) e il Tar Calabria aveva rigettato il ricorso sostenendo, tra le altre cose, che il ricorso andava fatto in fase di approvazione di realizzazione o di messa in opera della discarica, che non sussistevano i presupposti di violazione delle distanze minime già valutate prima dell’approvazione della discarica e che non c’era violazione del D.Lgs. n. 36/2003 (il quale garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo).

A tal proposito il Consiglio di Stato non ha ritenuto giustificate le motivazioni del rigetto, confutandone i punti, ed in particolare ha ritenuto che vale il principio derivante dall’articolo 844 del Codice Civile, il quale comprende la fattispecie di danno derivante da immissioni illecite che eccedono la soglia della normale tollerabilità e che non sono giustificate da esigenze della produzione. 

Gli appellanti avevano, infatti, dimostrato, mediante la produzione della relazione degli ispettori di igiene dell’Usl, l’accertamento che “la discarica in questione (…) è letteralmente ricolma di antichi rifiuti e di acqua piovana (…) trattenendo così l’immenso ammasso d’acqua (…) insieme a tanta immondizia che in quel posto marcisce rendendo l’aria malsana e irrespirabile”.

Il Consiglio di Stato nella Sua sentenza afferma pertanto che la lesione dei diritti dei soggetti residenti nelle vicinanze della discarica può ritenersi dimostrata o, quantomeno, presunta, e il danno alla persona che ne deriva, non dimostrabile nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal Giudice con "valutazione equitativa" (ovvero alla luce delle circostanze specifiche del caso).

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda alla sentenza in oggetto, disponibile in allegato.

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Sentenza Corte Giustizia europea su tariffe registrazione sostanze chimiche.

Sentenza Corte Giustizia europea su tariffe registrazione sostanze chimiche.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 5 settembre 2024, cause riunite n. C-256/23 e C-290/23, ha chiarito che le imprese che non pagano gli oneri e tariffe dovuti all'Agenzia Ue per le sostanze chimiche (ECHA) per la registrazione dei prodotti sono giudicate dal Giudice nazionale e non dalla Corte di Giustizia europea. 

Tale sentenza è stata emanata a seguito della questione pregiudiziale posta da un Giudice tedesco sulla interpretazione da dare all'articolo 94 “Azioni dinanzi al Tribunale europeo di primo grado e alla Corte di giustizia” del Regolamento 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (cd. Regolamento REACH). Nella sentenza viene stabilito che nel caso in cui una impresa non versi i previsti importi per la registrazione di una sostanza chimica ai sensi della normativa REACH, l'Agenzia UE per le sostanze non deve rivolgersi al Giudice dell'Unione. Infatti, né l'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea né altre disposizioni prevedono tale competenza, e pertanto, per far valere il proprio diritto, l'Agenzia dovrà rivolgersi ai singoli giudici nazionali.

I vari giudici nazionali saranno responsabili anche dei casi in cui l'impresa che ha pagato gli oneri di registrazione ridotti, perché in possesso di determinate condizioni (tipo essere una "piccola e media impresa"), non ne aveva diritto.

Ricordiamo che – come richiamato anche nel documento dell’ECHA “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” (2010) - non appena un materiale “cessa di essere un rifiuto”, le disposizioni del regolamento REACH sono applicabili in linea di principio come per qualsiasi altro materiale, con un numero di eccezioni concesse con riserva. 

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ASSOAMBIENTE 13 settembre 2024

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2024/232/SAEC-COM/CS

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ASSOAMBIENTE ha organizzato un workshop su “Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti” che si terrà il prossimo 20 settembre 2024 (ore 10:30-12.30) in modalità mista, sia in videoconferenza che in presenza presso la sede FISE di Roma (via del Poggio Laurentino 11).

Considerato il ruolo chiave delle procedure e i regimi di controllo previsti dal Regolamento (CE) 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti (WSR) nonché da quello che lo ha recentemente sostituito (Regolamento UE 1157/2024), l’incontro mira a fornire un quadro delle procedure previste per le spedizioni, con una particolare attenzione al meccanismo della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. 

Il workshop vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, della Dott.ssa Brachetti, che si concentrerà sugli aspetti riportati sopra, e di rappresentanti della Regione Lombardia e dell’Ufficio Dogane, che evidenzieranno le criticità riscontrate sul tema. 

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi mandando un’email alla Segreteria ASSOAMBIENTE (assoambiente@assoambiente.org), precisando se in presenza o da remoto (in modo da poter ricevere il link per accedere all’evento).

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Costruzione e demolizione, end of waste in Gazzetta, parte tavolo di confronto al MASE

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DM 7 agosto 2024 – certificazione sostenibilità biocombustibili

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Con decreto 7 agosto 2024 recante “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato”, il MASE ha aggiornato le disposizioni del DM 14 novembre 2019 (“Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”) così come previsto all’art. 42, comma 16, del D.lgs. n. 199/2021.

Dopo la pubblicazione del Regolamento tecnico di Accredia e le modifiche normative sopra richiamate, si attende ora la revisione della norma UNI/TS 11567:2020 elaborata dal CT 284 del CTI, a cui partecipa anche Assoambiente, per completare il quadro di riferimento.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/231/SAEC-ENE/PE del 13.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/231/SAEC-ENE/PE

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Con decreto 7 agosto 2024 recante “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato”, il MASE ha aggiornato le disposizioni del DM 14 novembre 2019 (“Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”) così come previsto all’art. 42, comma 16, del D.lgs. n. 199/2021.

In particolare il provvedimento dispone:

  • al Capo I, per i biocombustibili, al fine di accertarne la sostenibilità (art. 2, comma 2, lettera w):
  1. le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso;
  2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali (art. 2, comma 2, lettera i)) ;
  3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa (art. 12);
  4. le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (art. 10);
  • al Capo II, per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin ) e per i carburanti da carbonio riciclato (di seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel ), le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra (all’art. 39, comma 5, del D.lgs. n. 199/2021), che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l’idrogeno di origine biologica;
  • al Capo III, le attività di verifica del comitato e le disposizioni transitorie e finali.
     

Dopo la pubblicazione del Regolamento tecnico di Accredia recante le prescrizioni per l’accreditamento degli organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi e le modifiche normative sopra richiamate, si attende ora la revisione della norma UNI/TS 11567:2020 (che sostituisce la UNI/TS 11567:2014) elaborata dal CT 284 del CTI (Comitato Termotecnico Italiano), a cui partecipa anche Assoambiente, per completare il quadro di riferimento. Il DM 2 marzo 2018 prevede infatti che sia incentivabile solo il biometano che rispetta i criteri definiti dal DM 23 gennaio 2012 (oggi sostituito dal DM 14 novembre 2019) e dalla specifica tecnica UNI/TS11567 ("Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa").

Lo scorso febbraio è stata avviata l’inchiesta pubblica finale (IPF UNI) sul testo dell’UNI/TS 11567:2020 che definisce uno schema di qualificazione per tutte le organizzazioni che operano all'interno della filiera di produzione (Catena di custodia) del biometano al fine di supportare la certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi disciplinato dal DM 14 novembre 2018, oggi aggiornato. Tra le varie modifiche introdotte rispetto alla versione precedente, il testo posto in inchiesta della UNI/TS 11567 fornisce nuovi valori di sostenibilità per la filiera e adegua i requisiti ad un rinnovato quadro legislativo.

Nel rimandare a successive comunicazioni per quanto riguarda i lavori in ambito CTI, si riporta in allegato il testo del DM 7 agosto 2024.

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Decreto 127/2024 – Nuovo Regolamento EoW inerti

Decreto 127/2024 – Nuovo Regolamento EoW inerti

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 26 giugno 2024, n. 127 del MASE recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Tale Decreto, che entrerà in vigore a partire dal 26 settembre 2024, abroga e sostituisce il precedente decreto ministeriale in materia (Decreto 152/2022), che aveva generato forti criticità per il settore che si occupa della gestione di questi rifiuti tanto da spingere gli operatori, tramite ANPAR ed ASSOAMBIENTE, a richiedere una sua revisione per renderlo applicabile. A partire dalla data di entrata in vigore i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale, adeguandosi a quanto previsto nel Regolamento. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/230/SAEC-NOT/CS del 12.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/230/SAEC-NOT/CS

2024/230/SAEC-NOT/CS

Pubblicato il Decreto 26 giugno 2024, 127 del MASE recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (G.U. n. 213 dell’11.09.2024), in vigore a partire dal 26 settembre 2024.

A partire dal prossimo 26 settembre i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale, adeguandosi a quanto previsto nel Regolamento. Restano autorizzate con EoW caso per caso le operazioni di recupero “aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2” e i “rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4”.

Il decreto abroga e sostituisce il precedente decreto ministeriale in materia (Decreto 152/2022), che aveva generato forti criticità per il settore che si occupa della gestione di questi rifiuti tanto da spingere gli operatori, tramite ANPAR ed ASSOAMBIENTE, a richiedere una sua revisione al fine di rendere realmente percorribile, operativamente, il recupero di tali rifiuti. La precedente versione del decreto, in particolare, era stata considerata troppo restrittiva nei limiti imposti alla presenza di contaminanti negli aggregati recuperati, in misura tale da impedirne l’impiego nelle diverse applicazioni e, di fatto, bloccandone l’uso con ripercussioni sull’intera filiera edile. Le criticità avanzate dalle imprese erano state condivise anche dal Consiglio di Stato in un parere nel quale si invitava il Ministero a valutare “la logicità e proporzionalità complessiva della manovra normativa”.

Il DM 127/2024, la cui struttura ricalca quella del precedente, prevede una tabella (tabella 2 dell’allegato 1) recante i parametri e i valori da rispettare per conseguire lo status di EoW che per ogni contaminante sono differenziati sulla base degli utilizzi, riportati all’allegato 2, cui l’aggregato recuperato sarà destinato. In particolare i contaminanti avranno valori soglia diversi a seconda che siano destinati a recuperi ambientali, riempimenti e colmate, oppure ad applicazioni avanzate quali realizzazioni di corpi rilevati, miscele bituminose, sottofondi stradali, strati di fondazione fino al confezionamento di miscele legate, calcestruzzi e cemento. L’allegato 1 riporta poi i rifiuti ammissibili alle operazioni di produzione di EoW, le verifiche sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, i requisiti di qualità dell’aggregato riciclato e le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato.

Tra le altre novità del nuovo decreto si evidenzia l’estensione ai rifiuti ammissibili alla produzione di aggregati recuperati anche ai rifiuti da costruzione e demolizione abbandonati (codice EER 200301); l’aggiunta della norma UNI EN 13108, relativa alle specifiche del materiale per le miscele bituminose, tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato e l’aggiornamento della tabella 5 dell’allegato 2 recante l’elenco delle norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato. Tali interventi e modifiche hanno consentito il superamento di molte delle criticità applicative che avevano reso la prima versione del decreto inattuabile, anche se permangono alcune problematiche che sono state prontamente segnalate al MASE dalle Associazioni, tra cui l’esclusione dei rifiuti inerti interrati dall’elenco di quelli ammissibili alla produzione di EoW e le limitazioni all’utilizzo degli aggregati riciclati in riempimenti e ripristini. 

Per tale ragione il MASE, nel corso di un recente incontro con le Associazioni della filiera (al quale hanno preso parte anche ANPAR ed ASSOAMBIENTE), ha espresso la volontà di attivare un Tavolo di confronto sull’applicabilità del decreto in modo da raccogliere le criticità che gli operatori dovessero riscontrare e valutare i possibili strumenti per una loro efficiente e rapida soluzione.

Nel rimandare ad eventuali ulteriori comunicazioni per aggiornamenti, segnaliamo che ANPAR – l’Associazione Nazionale dei Produttori Aggregati Riciclati, in Assoambiente - sta organizzando diversi momenti di incontro su questo specifico tema: il prossimo programmato per il 1° ottobre 2024 a Mestre (per info e iscrizioni si rimanda al sito, qui)

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto allegato. 

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2024/229/SA-LAV/MI

2024/229/SA-LAV/MI

Facendo seguito alle circolari nn. 147, 156 e 226 del 17 maggio, 23 maggio e 11 settembre uu.ss., si ricorda che, l’articolo 2, comma 2, lettera “b” del nuovo Regolamento Elettorale 6 settembre 2024 allegato al CCNL 18 maggio 2022 conferma la possibilità di partecipare alle elezioni per il rinnovo delle RSU, oltre che per le organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie del CCNL, anche per le “Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo pubblico, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente: i vigenti Accordi interconfederali; il vigente CCNL; il presente Regolamento; l’accordo di settore 1.3.2001 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero, stipulato ai sensi della legge n. 146/1990; e, inoltre, a  condizione che all’atto della presentazione della lista presentino un numero di firme di lavoratrici e lavoratori dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto (in ogni caso il numero di firme non potrà essere inferiore a tre)”.

 

Oltre alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Servizi Ambientali FP-CGIL, FIT.CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, e all’Organizzazione UGL – Igiene Ambientale (e UGL-Partecipate equiparata a tali fini) che ha sottoscritto per adesione l’Accordo del 18 maggio 2022 in quanto rinnovo del CCNL 6 dicembre 2016 (Articolo 2, comma 2, lettera “a” del Regolamento Elettorale), si rende noto che alla data odierna sono pervenute alla scrivente Associazione le seguenti dichiarazioni di sussistenza delle condizioni sopra elencate (Articolo 2, comma 2, lettera “b” del Regolamento Elettorale), al fine di partecipare alla procedura elettorale del 3-4 dicembre 2024 con proprie liste:

 

  • USB – Unione sindacale di Base;
  • F.I.A.L. – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Ambiente e Servizi;
  • F.L.I.A. – Federazione Lavoratori Igiene Ambientale e Servizi;
  • F.A.S.L. – Federazione Autonoma Servizi Lavoratori.

 

Eventuali aggiornamenti dell’elenco saranno tempestivamente comunicati.

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Decreto FER2 MASE per la promozione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati

Decreto FER2 MASE per la promozione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2024 è stato pubblicato il Comunicato del MASE con il quale si informa della pubblicazione del Decreto 19 giugno 2024 del MASE recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio», che introduce le disposizioni volte ad attuare le previsioni di cui al D.lgs. n. 199/2021 (relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Il decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/228/SAEC-NOT/CS del 11.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/228/SAEC-NOT/CS

2024/228/SAEC-NOT/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2024 è stato pubblicato il Comunicato del MASE con il quale si informa della pubblicazione del Decreto 19 giugno 2024 del MASE recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio», che introduce le disposizioni volte ad attuare le previsioni di cui al D.lgs. n. 199/2021 (relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Provvedimento disponibile sul sito del MASE, qui.

Sul testo, che ha acquisito il concerto del MASAF il 15 luglio 2022, si sono espresse:

  • l’ARERA il 2 agosto 2022 (parere n. 387/2022/I/efr, disponibile qui) - nelle premesse del decreto sono riportate le proposte che si è ritenuto opportuno accogliere e quelle non accolte;
  • la Conferenza Unificata il 28 agosto 2022 (disponibile qui) - anche in questo caso nelle premesse del decreto sono riportate le proposte che si è ritenuto opportuno accogliere e quelle non accolte
  • la Commissione europea con decisione C (2024) 3814 final del 4 giugno 2024 ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
     

Il decreto, che cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2028, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. 

Il Decreto stabilisce quindi le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sintesi del provvedimento in allegato.

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Report sostenibilità ambientale delle imprese – Pubblicato decreto che recepisce la CSRD

Report sostenibilità ambientale delle imprese – Pubblicato decreto che recepisce la CSRD

Pubblicato il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che attua la direttiva UE 2464/2022 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

La direttiva CSRD ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, imponendo l’obbligo di fornire agli investitori informazioni chiare e dettagliate legate alla sostenibilità ambientale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/227/SAEC-NOT/FA del 11.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/227/SAEC-NOT/FA

2024/227/SAEC-NOT/FA

Pubblicato il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che attua la direttiva UE 2464/2022 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

Si ricorda che la direttiva CSRD ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, imponendo l’obbligo di fornire agli investitori informazioni chiare e dettagliate legate alla sostenibilità ambientale.

Gli Stati membri avevano l’obbligo di recepire la suddetta direttiva entro lo scorso luglio e, a febbraio 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze aveva avviato la consultazione pubblica sulla bozza di schema di decreto di attuazione (v. circolare associativa n. 43 del 22 febbraio 2024).

Il decreto pubblicato, definisce in particolare:

  • le tipologie di società alle quali si rivolge il provvedimento, ovvero le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché le PMI quotate (cioè con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o europei) e le imprese di paesi terzi (che abbiano forma giuridica comparabile ai sensi della normativa comunitaria), con l’esclusione delle microimprese.
  • i contenuti da inserire nella relazione individuale e in quella consolidata, tra cui una descrizione degli obiettivi e delle politiche imprenditoriali sulla sostenibilità, le procedure di due diligence in relazione a tali problematiche, una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa.
  • l’attestazione sulla conformità della rendicontazione fornita dal revisore, nella quale risulta inclusa un’analisi dettagliata delle dichiarazioni relative alla sostenibilità per garantirne la verificabilità dei dati e il concreto rispetto nelle pratiche aziendali.
  • le responsabilità in capo agli amministratori delle imprese e il regime delle sanzioni.
     

Si ricorda infine che l'entrata in vigore del provvedimento si colloca in diversi momenti a seconda della tipologia di imprese coinvolte.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al testo del decreto allegato alla presente.

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2024/226/SA-LAV/MI

2024/226/SA-LAV/MI

Facendo seguito alle circolari nn. 147 e 156 del 17 e 23 maggio u.s., si informa che nei giorni scorsi le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto l’unificazione dei due Regolamenti elettorali vigenti, modificandone alcuni aspetti.

Come noto, infatti, per quanto riguarda le aziende che applicavano il CCNL 6.12.2016, il Regolamento vigente era quello sottoscritto il 20 giugno 2017, Allegato 6 del testo a stampa.

Le modifiche del testo che determinano variazioni al calendario come concordato nello scorso mese di maggio sono evidenziate nel verbale di intesa del 6 settembre scorso, che accompagna il nuovo Regolamento, sono le seguenti:

  • ai sensi dell’art 2, comma 2, ultimo capoverso, del Regolamento, nonché di quanto previsto dal calendario concordato nello scorso mese di maggio, le OO.SS. stipulanti sono tenute alla presentazione delle liste elettorali presso l’azienda entro il 21 ottobre 2024; con la modifica concordata nel verbale allegato, le stesse OO.SS. potranno presentare integrazioni e modifiche delle liste elettorali già presentate, entro il termine del 13 novembre 2024, stessa data prevista per le OO.SS. non stipulanti.

 

  • con riferimento alla previsione introdotta nell’art. 1, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento, in deroga al termine ivi previsto (10 giorni, termine valido a partire dalle elezioni successive al 2024) e per questa sola tornata elettorale, le aziende dovranno comunicare entro il 30 settembre 2024 alle OO.SS. territoriali stipulanti che hanno indetto le elezioni il numero dei dipendenti in forza. Numero che potrà ovviamente essere suscettibile di cambiamenti, eventualmente comunicati dall’azienda, fino al giorno dello svolgimento del voto.

***

Si elencano di seguito le principali modifiche apportate al Regolamento elettorale allegato al CCNL 6.12.2016: 

  • alla dizione “unità produttive” si aggiunge quella di “azienda” intesa come collegio elettorale di riferimento per lo svolgimento delle elezioni che porteranno alla determinazione di un soggetto sindacale collettivo titolare della rappresentanza: come noto la dizione di “unità produttiva”, esclusivamente ai fini del Regolamento elettorale deroga alla nozione legale, e si riferisce a uno o più cantieri, come da prassi delle scorse procedure elettorali (“qualsiasi articolazione dell’impresa atta ad assicurare le attività della stessa: appalto, centro di servizio”, cfr. nota in calce all’articolo 1, comma 1, del Regolamento 6.9.2024 che riprende l’articolo 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento 20.6.2017);
  • all’articolo 1, comma 3, le modalità di deposito delle liste sono state aggiornate prevedendo anche la possibilità del deposito informatico, con opportune garanzie di riservatezza;
  • all’articolo 11, comma 5, in analogia a quanto previsto per le elezioni politiche, è stato introdotto l’obbligo di includere entrambi i generi qualora il numero di preferenze sia superiore a tre (decisione che spetta alla Commissione Elettorale).

Altre modifiche hanno carattere formale e non vanno a modificare nella sostanza la procedura elettorale nel suo complesso.

L’Associazione rimane a disposizione delle aziende per dubbi, criticità, richieste sindacali al di fuori di quanto convenuto nel Regolamento 6 settembre 2024.

 

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Riciclo, luci e ombre dei nuovi CAM strade

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FEAD NEWSLETTER N° 185 – 09 SEPTEMBER

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Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 185 del 09 settembre 2024.

Buona lettura.

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Assoambiente: aggiorna e unisce i documenti originariamente pubblicati nel 2016 e nel 2018

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ASSOAMBIENTE 06 settembre 2024

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2024/225/SA-LAV/MI

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A seguito della sottoscrizione della stesura integrale unificata del CCNL Servizi Ambientali, avvenuta come noto lo scorso 9 luglio, il CNEL e l’INPS hanno introdotto un nuovo codice “K540”, in cui sono confluiti i precedenti codici “K531” e “K541” rispettivamente riferiti al CCNL Assoambiente 6.12.2016 e al CCNL Utilitalia 10.7.2016, come rinnovati entrambi il 18.5.2022.

Non risultano finora comunicazioni formali da parte INPS, tuttavia al seguente link è possibile riscontrare la modifica segnalata nel file “Elenco contratti CNEL” e in quello “Revisioni”.

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/prestazioni-e-servizi/uniemens-aziende-private/CodContrUniemens_AzConDip.xlsx

Cordiali saluti.

 

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Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione – Commissione pubblica nuovo protocollo UE

Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione – Commissione pubblica nuovo protocollo UE

La Commissione Europea ha pubblicato il Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, che include linee guida per gli audit pre-demolizione e pre-ristrutturazione dei lavori di costruzione.

Questa guida aggiorna e unisce il "Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione" e le "Linee guida per gli audit sui rifiuti prima della demolizione e della ristrutturazione degli edifici".

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/224/SAEC-EUR/FA del 05.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/224/SAEC-EUR/FA

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La Commissione Europea ha pubblicato il Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, che include linee guida per gli audit pre-demolizione e pre-ristrutturazione dei lavori di costruzione.

Questa guida aggiorna e unisce il "Protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione" e le "Linee guida per gli audit sui rifiuti prima della demolizione e della ristrutturazione degli edifici", originariamente pubblicati rispettivamente nel 2016 e nel 2018, e mira a fornire indicazioni a tutte le parti interessate coinvolte nella gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione in merito a:

  • Identificazione dei rifiuti tramite audit pre-demolizione e pre-ristrutturazione.
  • Demolizione selettiva
  • Logistica dei rifiuti
  • Trattamento e lavorazione dei rifiuti
  • Gestione della qualità
  • Quadro politico
     

Assoambiente ed Anpar, tramite FEAD ed EuRIC, sono state attivamente coinvolte nella stesura dell’aggiornamento del presente documento, in particolar modo nelle sezioni dedicate alla logistica dei rifiuti e al trattamento e lavorazione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Per qualsiasi approfondimento, il protocollo è disponibile in allegato.

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Balle verdi

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Rapporto SNPA su riutilizzo acque reflue

Rapporto SNPA su riutilizzo acque reflue

SNPA ha pubblicato un rapporto sul riutilizzo delle acque reflue urbane nell'ottica del risparmio idrico e dell'incremento del riciclo e riutilizzo delle acque trattate da impianti di depurazione urbani. 

Alla luce della progressiva scarsità di acqua che si sta registrando e che sta portando a riconsiderare le acque reflue come una “risorsa idrica alternativa” da impiegare opportunamente a seguito di avanzati processi di trattamento, il documento illustra il quadro normativo di riferimento in materia di riutilizzo delle acque reflue a livello europeo, nazionale e regionale, con particolare attenzione allo sviluppo normativo riferito al riutilizzo in agricoltura.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/223/SAEC-COM/CS del 04.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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Investimenti UE per progetti sostenibili – FEAD per la Global Gateway Initiative

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Lo scorso 26 giugno 2024, FEAD ha incontrato la Commissione Europea sul tema Global Gateway Initiative, ovvero la strategia dell’Unione Europea che prevede 300 miliardi di euro di investimenti per progetti infrastrutturali sostenibili e di alta qualità, tenendo conto delle esigenze dei Paesi partner e garantendo benefici duraturi per le comunità locali. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/222/SAEC-FIN/FA del 04.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/223/SAEC-COM/CS

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Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) ha pubblicato la delibera 23 luglio 2024 n. 254 costituita da un rapporto sul riutilizzo delle acque reflue urbane nell'ottica del risparmio idrico e dell'incremento del riciclo e riutilizzo delle acque trattate da impianti di depurazione urbani. Il documento illustra il quadro normativo di riferimento in materia di riutilizzo delle acque reflue a livello europeo, nazionale e regionale, con particolare attenzione allo sviluppo normativo riferito al riutilizzo in agricoltura. Ciò alla luce della progressiva scarsità di acqua che si sta registrando e che sta portando a riconsiderare le acque reflue come una “risorsa idrica alternativa” da impiegare opportunamente a seguito di avanzati processi di trattamento. 

Il capitolo 4 si concentra sull’applicazione del riutilizzo delle acque reflue in Italia valutando i protocolli operativi per la pianificazione degli impianti di depurazione, le modalità di riutilizzo praticate (protocolli di controllo compresi) e fornendo un'analisi dello status tecnologico attuale degli impianti di depurazione. Il capitolo 5 infine riporta una rassegna di casi studio di riutilizzo dei reflui urbani in Italia. 

Nonostante l'utilizzo dei reflui depurati consenta di ridurre le pressioni di tipo quantitativo esercitate sui corpi idrici in Italia, solo il 4% del volume totale dei reflui depurati risulta effettivamente destinato al riutilizzo (principalmente per uso irriguo), soprattutto a causa dei costi legati all'affinamento delle acque trattate, di quelli per la realizzazione delle reti per l'adduzione e la distribuzione in ambito agricolo delle acque nonché a causa di barriere socioculturali.

Nelle conclusioni il Rapporto evidenzia come ancora molte regioni risultano non avere ancora alcun regolamento regionale e comunque le modalità di riutilizzo previste risultano diversificate da una regione all’altra con una prevalenza di riutilizzo irriguo, ma non trascurabili sono le altre forme di riutilizzo previste di tipo civile, industriale ed ambientale. 

Viene segnalata anche una forma di riutilizzo ai fini della produzione di energia idroelettrica. Rispetto ai controlli di qualità sulle acque depurate, emerge che i “valori limite” da rispettare per la qualità dei reflui nei regolamenti regionali sono corrispondenti a quelli del D.M. 185/2003. Inoltre dall’analisi sulla situazione tecnologica degli impianti di depurazione ai fini del recupero di acque reflue si riscontra la necessità di implementazione di unità di filtrazione ai fini del rispetto dei limiti particolarmente restrittivi sulle concentrazioni di sostanza organica, nonché del raggiungimento di sostenute rese di disinfezione. Infine, per quanto riguarda i futuri sviluppi dell’approccio al riutilizzo in Italia, si attende un nuovo decreto atto a regolamentare le varie modalità di riutilizzo, aggiornando gli adempimenti sui controlli rispetto a quanto stabilito dal D.M. 185/2003 e compatibilmente con il Regolamento (UE) 741/2020, per quanto concerne le pratiche di riuso in agricoltura.

Per maggiori informazioni si rimanda al rapporto allegato.

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2024/222/SAEC-FIN/FA

2024/222/SAEC-FIN/FA

Lo scorso 26 giugno 2024, FEAD ha incontrato la Commissione Europea sul tema Global Gateway Initiative, ovvero la strategia dell’Unione Europea che prevede 300 miliardi di euro di investimenti per progetti infrastrutturali sostenibili e di alta qualità, tenendo conto delle esigenze dei Paesi partner e garantendo benefici duraturi per le comunità locali. 

In generale, la strategia Global Gateway mira a realizzare connessioni sostenibili e affidabili per le persone e il pianeta: contribuisce ad affrontare le sfide globali più urgenti, dalla lotta ai cambiamenti climatici al miglioramento dei sistemi sanitari e al rafforzamento della competitività e della sicurezza delle catene di approvvigionamento globali, consentendo così ai partner dell'UE di sviluppare le loro società ed economie, ma anche di creare opportunità di investimento e competitività per il settore privato degli Stati membri, garantendo al contempo i più elevati standard ambientali e lavorativi, nonché una sana gestione finanziaria.

A tal proposito, la Direzione generale per i partenariati internazionali della Commissione (DG INTPA), si è resa disponibile con FEAD per una serie di incontri con i suoi membri interessati ad investire o sviluppare progetti infrastrutturali in tutto il mondo ed ha comunicato il potenziale interesse nella formazione di un gruppo di lavoro che operi per migliorare le condizioni di parità per le aziende di acqua e rifiuti che vogliono investire a livello internazionale con appalti strategici.

Pertanto, invitiamo quanti interessati al progetto a scrivere alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) che si occuperà, tramite FEAD, di fornire i contatti necessari per organizzare gli incontri con la Commissione.

Ulteriori approfondimenti sulla Global Gateway Iniziative sono disponibili qui e nella presentazione dell’incontro dello scorso giugno (v. allegato).

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Save the Date | Tutela ambientale, quale contributo delle imprese? (Roma, 1 Ottobre)

Save the Date | Tutela ambientale, quale contributo delle imprese? (Roma, 1 Ottobre)

Si terrà il 1 ottobre a Roma presso il Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari - Via della Dogana Vecchia, 29 alle ore 15.00 l'evento promosso da TOP LEGAL dal titolo “Tutela ambientale, quale contributo delle imprese?”

Programma: 

  • Valentina Magri - TopLegal Content Coordinator

 

  • Fischetti Gianclaudio Andersen Italy Partner
  • Ketoff Andrea Assorisorse Direttore Generale
  • Leonessi Lucia Eva Cisambiente Direttore Generale
  • Mazzucco Sonia Ethics - Partner
  • Napoletano Enrico Studio Legale Napoletano - Partner
  • Peres Federico Butti & Partners - Partner
  • Potenti Manfredi Senato della Repubblica Senatore
  • Testa Chicco Assoambiente Presidente

 

Su iniziativa del Sen. Manfredi Potenti.

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva 2024/1203, che stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, oltre che misure di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale. L’Italia sarà chiamata a conformarsi al provvedimento entro il 21 maggio 2026.

La direttiva comporta per le imprese delle conseguenze penali, amministrative e di compliance. Il convegno approfondirà l’impatto della direttiva 2024/1203 sulle aziende, in termini di: rischi penali (inasprimento delle sanzioni e nuove fattispecie di reato); effetti sull’iter amministrativo (eventuali premi per le aziende che si attivano nelle bonifiche ambientali); adempimenti di compliance volti a evitare danni ambientali.

Il convegno costituisce una preziosa occasione di dialogo e confronto tra imprese, professionisti legali e istituzioni chiamati all’implementazione della direttiva europea, nella prestigiosa cornice istituzionale del Senato della Repubblica.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Per info e iscrizioni cliccare qui 

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EuRIC Newsletter - September 2024

EuRIC Newsletter - September 2024

Si rende disponibile la newsletter mensile prodotta da EuRIC relativa al mese di settembre 2024.

Nella newsletter sono sintetizzate le attività e gli eventi EuRIC, nonché le tematiche sulle quali le Istituzioni europee sono maggiormente attive.

Buona lettura.

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Lettera congiunta per la Commissione Europea a sostegno della gestione industriale del carbonio

Lettera congiunta per la Commissione Europea a sostegno della gestione industriale del carbonio

CCS Europe e Zero Emission Platform stanno predisponendo congiuntamente una lettera, da inviare alla Commissione Europea, che mira a sottolineare l’importanza del tema relativo alla cattura del carbonio nell’ambito della politica climatica e industriale dell’Unione Europea. 

CSS Europe e ZEP hanno condiviso la lettera per eventuali ulteriori adesioni da parte delle aziende interessate a supportare l’iniziativa.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/221/SAEC-NOT/FA del 02.09.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/221/SAEC-NOT/FA

2024/221/SAEC-NOT/FA

CCS Europe e Zero Emission Platform stanno predisponendo congiuntamente una lettera, da inviare alla Commissione Europea, che mira a sottolineare l’importanza del tema relativo alla cattura del carbonio nell’ambito della politica climatica e industriale dell’Unione Europea.

Nella bozza lettera viene evidenziato che la gestione industriale di carbonio - sia come cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) che come cattura e utilizzo del carbonio (CCU) - risulta fondamentale per la riduzione delle emissioni di gas serra, la mitigazione del cambiamento climatico e il supporto degli ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione Europea.

Tali tecnologie infatti permettono l’immagazzinamento delle emissioni di anidride carbonica dai processi dalla conversione dei rifiuti in energia, dalla produzione di idrogeno e da altre fonti, tra cui il carbonio biogenico e atmosferico, al fine di ridurre rapidamente le emissioni delle industrie europee in modo economicamente efficiente.

Nella lettera si chiede alla presidenza della Commissione Europea di adottare misure concrete per ampliare urgentemente le iniziative per il CCS e CCU in Europa, sviluppando un piano d’azione che promuova la gestione del carbonio industriale come priorità per i nuovi Commissari designati.

CSS Europe e ZEP hanno condiviso la lettera in oggetto, disponibile qui, per eventuali ulteriori adesioni da parte delle aziende interessate a supportare l’iniziativa. Per quanti interessati a cofirmare la lettera, è possibile inviare una email a: secretariat@ccs-europe.eu. Una volta ottenuta l'approvazione interna, si dovrà comunicare nome, titolo e firma digitale della persona che firma per conto dell’azienda interessata. Il termine per fornire tali dati è fissato per il prossimo 16 settembre 2024.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione è possibile contattare la segreteria CCS Europe (secretariat@ccs-europe.eu).

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FEAD NEWSLETTER N° 184 – 02 SEPTEMBER

FEAD NEWSLETTER N° 184 – 02 SEPTEMBER

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 184 del 02 settembre 2024.

Buona lettura.

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SAVE THE DATE: WORKSHOP Assoambiente su procedimento notifica movimenti transfrontalieri rifiuti – Roma, 20 settembre 2024

SAVE THE DATE: WORKSHOP Assoambiente su procedimento notifica movimenti transfrontalieri rifiuti – Roma, 20 settembre 2024

Assoambiente ha organizzato un workshop “Il procedimento di notifica nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti” che si terrà il prossimo 20 settembre 2024 in modalità mista.

Considerato il ruolo chiave delle procedure e i regimi di controllo previsti dal Regolamento (CE) 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti (WSR), l’incontro mira ad approfondire la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.

Ne discuteremo con la Dott.ssa Brachetti e il Dott. Giorgio Gallina (Regione Lombardia). 

Si chiede cortese conferma della partecipazione inviandola a:  assoambiente@assoambiente.org al fine di ricevere (per quanti non possono partecipare in presenza) il link per la partecipazione da remoto.

In allegato il programma.

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ASSOAMBIENTE 30 agosto 2024

ASSOAMBIENTE 30 agosto 2024 {related_entries id="fotogallery_allegata"}

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In vigore il Regolamento UE sul ripristino della natura

In vigore il Regolamento UE sul ripristino della natura

Il 18 agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura che per la prima volta sancisce una tabella di marcia per la protezione e soprattutto il ripristino delle aree degradate: entro il 2050 i ventisette Paesi UE dovranno ripristinare il 100% degli ecosistemi danneggiati.

Il Regolamento UE è finalizzato non solo a proteggere la biodiversità, ma anche a ripristinare la natura degli ecosistemi danneggiati sia terrestri che marini. A riguardo gli Stati membri UE dovranno adottare misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri dell’UE ed il 20% di quelle marine entro il 2030. Mentre entro il 2050 queste stesse misure dovranno estendersi alla totalità degli ecosistemi che necessitano di ripristino. Secondo i dati forniti dalla Commissione UE, il Regolamento aiuterà a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a flusso libero, invertirà il declino delle popolazioni di impollinatori, migliorerà la biodiversità negli ecosistemi agricoli e la biodiversità degli ecosistemi forestali e darà un contributo per l’impegno a piantare almeno 3 miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello UE. 

L’Italia, così come gli altri Stati UE, avrà tempo due anni per presentare a Bruxelles il Piano Nazionale di Ripristino. Il Piano nazionale dovrà coprire il periodo fino al 2050 (con le scadenze intermedie fissate al 2030 e al 2040) ed includere le tempistiche per l’attuazione, le risorse finanziarie necessarie e i mezzi di finanziamento previsti, nonché i benefici attesi, in particolare per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Il Regolamento (UE) 2024/1991 è disponibile qui.

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“Crescita e demografia temi interessanti”

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il Riformista

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CAM Strade - Pubblicato il decreto

CAM Strade - Pubblicato il decreto

Pubblicato il decreto 5 agosto 2024 relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, il cosiddetto CAM Strade, in vigore dal 21 dicembre 2024 (G.U. n. 197 del 23 agosto 2024). 

Assoambiente, anche tramite le sue Associazioni di riferimento ANPAR e UNIRIGOM, ha partecipato attivamente ai lavori del tavolo ministeriale per l’elaborazione dell’allegato tecnico al decreto con l’obiettivo di favorire e indirizzare il riciclo dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti inerti e dei PFU, creando così nuovi sbocchi di mercato per questi materiali. 

L’allegato 1 al decreto, che riporta gli specifici criteri tecnici, oltre a inquadrare l’ambito di applicazione e fornire indicazioni generali per la stazione appaltante, riporta in due distinti capitoli, rispettivamente, i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali e i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di tali infrastrutture.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/220/SAEC-NOT/CS del 27.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/220/SAEC-NOT/CS

2024/220/SAEC-NOT/CS

Pubblicato il decreto 5 agosto 2024 relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, il cosiddetto CAM Strade, in vigore dal 21 dicembre 2024 (G.U. n. 197 del 23 agosto 2024).

Assoambiente, anche tramite le sue Associazioni di riferimento ANPAR e UNIRIGOM, ha partecipato attivamente ai lavori del tavolo ministeriale per l’elaborazione dell’allegato tecnico al decreto con l’obiettivo di favorire e indirizzare il riciclo dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti inerti e dei PFU, creando così nuovi sbocchi di mercato per questi materiali.

L’allegato 1 al decreto, che riporta gli specifici criteri tecnici, oltre a inquadrare l’ambito di applicazione e fornire indicazioni generali per la stazione appaltante, riporta in due distinti capitoli, rispettivamente, i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali e i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di tali infrastrutture.

Per quanto di interesse, grazie all’impegno di UNIRIGOM, sono stati previsti, al punto 2.2.4 nel paragrafo dedicato alle specifiche tecniche progettuali per l’affidamento del servizio di progettazione, dei limiti delle emissioni acustiche per le pavimentazioni stradali. In particolare tali limiti dovranno essere applicati alle miscele per strati di usura di tipo chiuso installate sia su strade della rete primaria (categoria A – B - D del Codice della strada) che su strade di altre categorie nei tratti interessati dall’attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR). Inoltre la stazione appaltante può chiedere la conformità a tale criterio anche per le strade di categoria C1 e per le miscele di tipo poroso o semi poroso, tenendo in considerazione il corrispondente criterio premiante riportato al punto 3.2.8 “Emissione acustica delle pavimentazioni” del Decreto.

Secondo quanto riportato il progetto dovrà prevedere che, nel caso di realizzazione di nuove strade, manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino miscele per strati di usura aventi prestazioni acustiche tali da contenere il rumore da rotolamento immesso nell’ambiente circostante, a condizione che non si verifichi una riduzione delle prestazioni, comprese l’aderenza. Viene quindi riportata una tabella per cui ad ogni velocità viene associato un livello di dB massimo da rispettare. La Relazione tecnica - di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM” - dovrà illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. In particolate il capitolato speciale d’appalto contiene le indicazioni per effettuare le prove suindicate che vanno effettuate dopo la realizzazione dell’opera in una sessione di misura eseguita conformemente al criterio premiante “3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni” ed effettuata non prima di 4 settimane e non oltre 12 settimane dall’apertura al traffico del tratto di pavimentazione interessato dalla verifica.

Infine il punto 3.2.8 stabilisce che l’abbattimento della rumorosità di una strada fornisce all’offerta un punteggio premiante, proporzionale al numero di dB ridotti secondo la tabella riportata.

Rispetto all’impiego di aggregati riciclati il CAM stabilisce che il progetto di nuova costruzione di strade o rifacimento della pavimentazione preveda che almeno l’80% del peso dei componenti e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva per essere poi destinato a recupero, riciclo o riutilizzo.

Il paragrafo 2.3 “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” definisce la circolarità dei prodotti da costruzione riportando, in una serie di tabelle, la percentuale minima di contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso di una serie di prodotti finiti, secco su secco, dove sono garantite complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. I prodotti considerati, per i quali vengono definite le percentuali minimi di contenuto riciclato, sono corpi stradali, strati di fondazione, strati in conglomerato bituminoso, pavimentazioni rigide (in calcestruzzo o resina). Rispetto ai rinterri viene stabilito che il progetto prescriva il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure di materiale riciclato, conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. Per i riempimenti con miscele betonabili va utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

Infine il paragrafo 3.2.5 “Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo” introduce un criterio premiante per l’offerta che la stazione appaltante può opportunamente applicare nei casi in cui si voglia stimolare il mercato dei calcestruzzi contenenti una maggiore quantità di materiale riciclato. Ciò attraverso la previsione di un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di singoli prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante è quantificato dalla stazione appaltante, rispetto al livello di miglioramento previsto.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del CAM Strade allegato.

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Qualità delle acque - un Vademecum MASE sul principio DNSH per gli investimenti PNRR

Qualità delle acque - un Vademecum MASE sul principio DNSH per gli investimenti PNRR

Per le azioni previste nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e risorsa idrica” Misura 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”, Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione” è disponibile un Vademecum per il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (cd. DNSH), predisposto dalla DG COGESPRO dell’Unità di Missione PNRR del MASE.   

Il Vademecum è uno strumento di ausilio e ha la finalità di fornire indicazioni operative ai Soggetti attuatori nelle loro attività di verifica del rispetto del principio DNSH nell’intero ciclo di vita del progetto.

Il documento tiene conto della riprogrammazione dei target del PNRR (di cui all’allegato della Decisione di esecuzione del consiglio dell’Unione europea del 2 maggio 2024) e delle disposizioni oggetto della Guida operativa DNSH predisposta dal MEF-RGS, aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

In sintesi, il Vademecum contiene:

  • una sezione introduttiva sul principio DNSH;
  • un’analisi delle modifiche introdotte per l’Investimento “Fognatura e depurazione” con la riprogrammazione del PNRR relativamente al rispetto del principio DNSH;
  • la descrizione dei principali adempimenti dei Soggetti attuatori in fase di realizzazione degli interventi e di rendicontazione degli interventi;
  • l’individuazione degli elementi di controllo contenuti nelle schede tecniche n. 3, 5 e 24 (e relative Check list) della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, associate all’Investimento M2C4 I4.4.
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Regione Lombardia ed Economia circolare: proroga fino al 3 settembre 2024 per il bando Ri.Circo.Lo. da 5 milioni

Regione Lombardia ed Economia circolare: proroga fino al 3 settembre 2024 per il bando Ri.Circo.Lo. da 5 milioni

È stato prorogato fino al 3 settembre 2024 alle ore 16.00 il bando ‘Ri.Circo.Lo.’ di Regione Lombardia, che stanzia 5 milioni di euro (a valere su fondi PR FESR 2021-20127) per le PMI delle filiere della plastica e del tessile, impegnate a sviluppare azioni di economia circolare.

Il bando eroga contributi a fondo perduto, fino a 300 mila euro per ogni singola PMI e fino al 50% delle spese ammissibili, per interventi relativi a tutte le fasi del ciclo di vita delle filiere della plastica e del tessile.

In questo modo, Ri.Circo.Lo. punta a ridurre il volume di rifiuti nei settori plastica e tessile e l’utilizzo di materie prime, a utilizzare invece sottoprodotti o prodotti da ‘end of waste’ in sostituzione di materie prime, oltre ad aumentare la quantità di rifiuti riciclati o avviati a riciclo.

Per partecipare al bando, vai nella pagina dedicata sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

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Rifiuti urbani, da Comuni e gestori una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Rifiuti urbani, da Comuni e gestori una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Assoambiente, in un lavoro comune con Anci/Ifel Utilitalia, ha messo a punto un Vademecum denominato “Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio. Guida alla lettura ed all’applicazione della delibera 385/2023/R/rif”. 

Obiettivo dell’iniziativa è fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina ARERA.

La guida si inquadra nell’ambito di un protocollo di collaborazione siglato tra le parti per l’avvio di iniziative quali l’elaborazione di linee guida su aspetti tecnici, richieste di chiarimento e rilevazione delle criticità della disciplina regolatoria o altre iniziative tese ad agevolare un ordinato recepimento della disciplina ARERA. Il documento liberamente consultabile è disponibile qui.

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EuRIC - Newsletter agosto 2024

EuRIC - Newsletter agosto 2024

Si rende disponibile la newsletter mensile prodotta da EuRIC relativa al mese di agosto 2024.

Nella newsletter sono sintetizzate le attività e gli eventi EuRIC, nonché le tematiche sulle quali le Istituzioni europee sono maggiormente attive.

Buona lettura.

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FEAD NEWSLETTER N° 183 – 05 AUGUST 2024

FEAD NEWSLETTER N° 183 – 05 AUGUST 2024

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 183 del 05 agosto 2024.

Buona lettura.

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Caccia alle terre rare

Caccia alle terre rare

Il Foglio

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Guida condivisa alla regolazione ARERA

Guida condivisa alla regolazione ARERA

Adn Kronos, Radiocor de Il Sole 24 Ore, AGEEI, GreenReport, Ricicla News, Eco dalle Città, First online e altri articoli

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ASSOAMBIENTE 02 agosto 2024

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Chiusura Uffici |  Pausa estiva

Chiusura Uffici  |  Pausa estiva

La Redazione comunica che gli Uffici rimarranno chiusi per la pausa estiva dal 5 al 23 agosto. 

ASSOAMBIENTE augura a Tutti Buone Vacanze!

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Interpello su termini validità provvedimento verifica assoggettabilità a VIA

Interpello su termini validità provvedimento verifica assoggettabilità a VIA

Il Legislatore considera il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni secondo le quali il provvedimento di VIA ha efficacia quinquennale mentre il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale, fermo restando che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/219/SAEC-GIU/LE del 02.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/219/SAEC-GIU/LE

2024/219/SAEC-GIU/LE

Il Legislatore considera il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni secondo le quali il provvedimento di VIA ha efficacia quinquennale mentre il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale.

Questa è la sintesi della risposta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota n. 0136902 del 23 luglio 2024 all’interpello promosso dall’Assessorato Ambiente della Regione siciliana avente ad oggetto la richiesta di espressione di un parere concernente il termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

Secondo il Ministero il Legislatore mostra chiaramente di ritenere distinti i due procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. screening, definito dall’art 5, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 152/2006) e quello di valutazione di impatto ambientale (cd. VIA definita all’art. 5, comma l, lett. b), del medesimo provvedimento) la cui diversità viene anche rimarcata dalla presenza di norme distinte per le due fattispecie poiché l’art. 19 D.lgs. n. 152/2006 disciplina il "procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" mentre l’art. 23 dello stesso provvedimento disciplina la “VIA”.

Il Legislatore, pertanto, mostra espressamente di considerare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni in tema di efficacia quinquennale del provvedimento di VIA. 

Pertanto, conclude il Ministero dell’Ambiente, “in applicazione del criterio generale che impone nell’interpretazione della norma di non attribuire alla medesima un significato diverso rispetto a quello proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore, si rileva che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non abbia un limite di efficacia temporale”

Relativamente al termine di validità al provvedimento di esclusione dalla VIA, il Ministero dell’Ambiente rammenta inoltre che in materia di VIA le Regioni hanno la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie. Il Codice dell'Ambiente infatti all'art. 7 bis, comma 8, prevede: “gli enti regionali possono disciplinare, con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA" dal che consegue che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’interpello e alla risposta del MASE.

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REGIONE LOMBARDIA - nuove procedure per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati - portale siti contaminati (PSC-AGISCO)

REGIONE LOMBARDIA - nuove procedure per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati - portale siti contaminati (PSC-AGISCO)

Nella seduta del 1° luglio 2024 la Giunta di Regione Lombardia ha approvato con Deliberazione n. XII/2669 recante modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-AGISCO, gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia. 

Il PSC-AGISCO costituirà lo strumento informatico per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei procedimenti di bonifica, da parte della Regione, agevolando inoltre le azioni di pianificazione regionale, l’individuazione dei “siti orfani” e delle priorità di intervento, anche ai fini della programmazione economico-finanziaria regionale.

La piena operatività del PSC-AGISCO sarà raggiunta gradualmente, attraverso un avvio progressivo, nelle modalità e con le eccezioni definite dall’Allegato tecnico alla Delibera.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/218/SAEC-SUO/PE del 02.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/218/SAEC-SUO/PE

2024/218/SAEC-SUO/PE

Nel far seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v. circolari associative n. 074/2024 e n. 134/2024), informiamo che nella seduta del 1° luglio 2024 la Giunta di Regione Lombardia ha approvato la Deliberazione n. XII/2669 recante modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-AGISCO, gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia, come definito nell’Allegato Tecnico (in allegato).

ARPA Lombardia su incarico di Regione Lombardia ha sviluppato il Portale Siti Contaminati collegato alla banca dati AGISCO (nel seguito PSC-AGISCO), che costituisce l’Anagrafe regionale dei siti oggetto di procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. n. 152/2006. Il PSC-AGISCO costituirà quindi lo strumento informatico per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei procedimenti di bonifica, prevista ai sensi della l.r. 3/2023, da parte della Regione, agevolando inoltre le azioni di pianificazione regionale, l’individuazione dei “siti orfani” e delle priorità di intervento, anche ai fini della programmazione economico-finanziaria regionale.

La piena operatività del PSC-AGISCO sarà raggiunta gradualmente, attraverso un avvio progressivo, nelle modalità e con le eccezioni definite dall’Allegato tecnico alla Delibera, prevedendo le seguenti tempistiche:

  1. nuovi procedimenti: i procedimenti che saranno avviati dopo il 1° luglio 2024, data di entrata in funzione di PSC, verranno gestiti, dai soggetti pubblici e privati coinvolti di cui alle premesse, attraverso il PSC-AGISCO;
  2. procedimenti in corso: i procedimenti già in corso al 1° luglio 2024, nelle varie fasi procedimentali di bonifica in cui possono trovarsi, potranno essere gestiti, dai soggetti pubblici e privati coinvolti di cui alle premesse, attraverso il PSCAGISCO a partire dal 1° ottobre 2024;
  3. a partire dal 1° luglio 2025, il PSC-AGISCO dovrà essere utilizzato sia per l’avvio dei nuovi procedimenti sia per la gestione dei procedimenti in corso.

I dati e le informazioni inseriti dai soggetti coinvolti in PSC-AGISCO costituiscono dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Manuale tecnico relativo al PSC-AGISCO e i suoi successivi aggiornamenti saranno disponibili nel Portale stesso oltreché sui siti istituzionali di Regione e ARPA Lombardia.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla DGR e relativo allegato tecnico, in allegato alla presente.

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Rifiuti urbani, da Comuni e gestori una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Rifiuti urbani, da Comuni e gestori  una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Anci/Ifel, Utilitalia e Assoambiente, con un lavoro comune, hanno messo a punto un Vademecum denominato “Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio. Guida alla lettura ed all’applicazione della delibera 385/2023/R/rif”. Obiettivo dell’iniziativa è fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina ARERA.

Il documento rappresenta un vademecum snello e condiviso che affronta diversi temi, fra cui l’eterointegrazione contrattuale e il corrispettivo contrattuale, per accompagnare gli attori in gioco nell’affrontare le trasformazioni in atto.

La guida si inquadra nell’ambito di un protocollo di collaborazione siglato tra le parti per l’avvio di iniziative quali l’elaborazione di linee guida su aspetti tecnici, richieste di chiarimento e rilevazione delle criticità della disciplina regolatoria o altre iniziative tese ad agevolare un ordinato recepimento della disciplina ARERA.

L’iniziativa ha preso vita nella consapevolezza delle parti che un pieno coordinamento tra disciplina regolatoria e disciplina contrattuale è imprescindibile per garantire uno sviluppo industriale del settore, sia dal punto di vista della qualità del servizio erogato agli utenti (incluso lo sviluppo impiantistico), sia da quello dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e nel rispetto dei principi di concorrenza del mercato.

Per il Presidente dell’Anci Roberto PellaI servizio di igiene urbana è uno degli oneri posto a carico dei sindaci e con l’avvento della regolazione sono state definite regole certe ma anche nuovi obblighi non sempre di chiara ed unica applicazione. Il contratto di servizio è l’occasione per prendere atto delle nuove norme ed obblighi e di individuare le leve per offrire un servizio che contempli qualità e giusto corrispettivo. La collaborazione con Utilitalia e Assoambiente a questo documento è segno chiaro della consapevolezza che da regole chiare e trasparenti può nascere un confronto produttivo nel segno degli obiettivi dell’economia circolare”. 

Il Presidente di Utilitalia Filippo Brandolini in merito afferma:I contratti di gestione dei rifiuti devono necessariamente contemperare interessi di soggetti diversi: da un lato quello degli enti locali, e per il loro tramite degli utenti, dall’altro quello del soggetto economico affidatario del servizio, che necessita di trovare un equilibrio tariffario sostenibile, individuando le risorse necessarie a svolgere la propria attività finalizzata a perseguire gli obiettivi ambientali e di economia circolare che gli sono stati assegnati. Su tali presupposti l’azione dell’Autorità ha portato a un modello di contratto di servizio standard che rappresenta un decisivo contributo a questo processo, ma che va necessariamente messo a terra e declinato nell’operatività. Per tali ragioni, questo lavoro che mira a una corretta lettura del provvedimento ARERA, svolto assieme ad ANCI e Assoambiente, rappresenta un modello innovativo di collaborazione da mettere al servizio di tutto il nostro comparto.

Così il Presidente Assoambiente Chicco Testa:Tra obiettivi di sostenibilità ambientale e tariffaria, crescita industriale e strumenti di governo del territorio, con la messa a terra della regolazione si è assistito in questi anni ad un’applicazione spesso non coerente e disomogenea della regolazione, causata della carenza di indirizzi condivisi su aspetti applicativi. Con questo vademecum sull’adeguamento dei contratti Comuni e gestori, insieme, si fanno oggi parte attiva in un processo che richiede necessaria condivisione degli strumenti a disposizione nell’unità di intenti di crescita e stabilità del comparto”.

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Rifiuti urbani, da Comuni e gestori una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Rifiuti urbani, da Comuni e gestori  una guida condivisa all’applicazione della regolazione ARERA ai contratti di servizio

Anci/Ifel, Utilitalia e Assoambiente, con un lavoro comune, hanno messo a punto un Vademecum denominato “Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio. Guida alla lettura ed all’applicazione della delibera 385/2023/R/rif”. Obiettivo dell’iniziativa è fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina ARERA.

Il documento rappresenta un vademecum snello e condiviso che affronta diversi temi, fra cui l’eterointegrazione contrattuale e il corrispettivo contrattuale, per accompagnare gli attori in gioco nell’affrontare le trasformazioni in atto.

La guida si inquadra nell’ambito di un protocollo di collaborazione siglato tra le parti per l’avvio di iniziative quali l’elaborazione di linee guida su aspetti tecnici, richieste di chiarimento e rilevazione delle criticità della disciplina regolatoria o altre iniziative tese ad agevolare un ordinato recepimento della disciplina ARERA.

L’iniziativa ha preso vita nella consapevolezza delle parti che un pieno coordinamento tra disciplina regolatoria e disciplina contrattuale è imprescindibile per garantire uno sviluppo industriale del settore, sia dal punto di vista della qualità del servizio erogato agli utenti (incluso lo sviluppo impiantistico), sia da quello dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e nel rispetto dei principi di concorrenza del mercato.

Per il Presidente dell’Anci Roberto PellaI servizio di igiene urbana è uno degli oneri posto a carico dei sindaci e con l’avvento della regolazione sono state definite regole certe ma anche nuovi obblighi non sempre di chiara ed unica applicazione. Il contratto di servizio è l’occasione per prendere atto delle nuove norme ed obblighi e di individuare le leve per offrire un servizio che contempli qualità e giusto corrispettivo. La collaborazione con Utilitalia e Assoambiente a questo documento è segno chiaro della consapevolezza che da regole chiare e trasparenti può nascere un confronto produttivo nel segno degli obiettivi dell’economia circolare”. 

Il Presidente di Utilitalia Filippo Brandolini in merito afferma:I contratti di gestione dei rifiuti devono necessariamente contemperare interessi di soggetti diversi: da un lato quello degli enti locali, e per il loro tramite degli utenti, dall’altro quello del soggetto economico affidatario del servizio, che necessita di trovare un equilibrio tariffario sostenibile, individuando le risorse necessarie a svolgere la propria attività finalizzata a perseguire gli obiettivi ambientali e di economia circolare che gli sono stati assegnati. Su tali presupposti l’azione dell’Autorità ha portato a un modello di contratto di servizio standard che rappresenta un decisivo contributo a questo processo, ma che va necessariamente messo a terra e declinato nell’operatività. Per tali ragioni, questo lavoro che mira a una corretta lettura del provvedimento ARERA, svolto assieme ad ANCI e Assoambiente, rappresenta un modello innovativo di collaborazione da mettere al servizio di tutto il nostro comparto.

Così il Presidente Assoambiente Chicco Testa:Tra obiettivi di sostenibilità ambientale e tariffaria, crescita industriale e strumenti di governo del territorio, con la messa a terra della regolazione si è assistito in questi anni ad un’applicazione spesso non coerente e disomogenea della regolazione, causata della carenza di indirizzi condivisi su aspetti applicativi. Con questo vademecum sull’adeguamento dei contratti Comuni e gestori, insieme, si fanno oggi parte attiva in un processo che richiede necessaria condivisione degli strumenti a disposizione nell’unità di intenti di crescita e stabilità del comparto”.

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Conversione DL 84/2024 recante disposizioni urgenti gestione CRM

Conversione DL 84/2024 recante disposizioni urgenti gestione CRM

La Camera dei Deputati ha approvato il DdL di conversione del decreto legge "materie prime critiche", che ora dovrà essere sottoposto all’esame del Senato. Il Dl 84/2024  reca disposizioni su estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime critiche, indispensabili per la transizione energetica non facilmente disponibili in Europa e in Italia e già oggetto della relativa normativa europea, il CRM Act.  

Nel testo di conversione del dl proposto dalla Camera viene ampliato l’elenco dei rottami metalli la cui esportazione deve essere preventivamente notificata. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/217/SAEC-NOT/CS del 01.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/217/SAEC-NOT/CS

2024/217/SAEC-NOT/CS

Lo scorso 30 luglio la Camera dei Deputati ha approvato il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, che ora dovrà essere sottoposto all’esame del Senato.

Il DL 84/2024 (v. circolare associativa n. 186/2024) reca disposizioni su estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime critiche, indispensabili per la transizione energetica non facilmente disponibili in Europa e in Italia e già oggetto della relativa normativa europea, il CRM Act.

Tra le modifiche al decreto-legge approvate alla Camera dei Deputati, segnaliamo in particolare che:

  • viene modificato, l’art. 14 “Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche” con un ampliamento dell’elenco dei rottami metallici la cui esportazione deve essere preventivamente notificata secondo quanto previsto dall'art. 30 del DL 21/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022 n. 117. Nel testo della Camera tale obbligo, oltre ai rottami ferrosi, viene esteso anche ad altri materiali quali cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio; cascami lingottati di ferro o di acciaio; cascami e avanzi di rame, cascami e avanzi di alluminio, cascami e avanzi di zinco (identificati con i codici 7204, 7404, 7602 e 7902 del Regolamento 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune);
  • viene aggiunto l’art. 9-bis che contiene una serie di indirizzi per la corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati. In particolare viene modificato l’art. 10 del D.lgs. n. 49/2014 dedicato ai sistemi collettivi prevedendo per i Ministeri competenti la possibilità di avvalersi del GSE per controllare il loro operato;
  • viene integrato l’art. 24-bis “Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico” portando al 31 dicembre 2024 la scadenza per i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici superiori ai 10 kW di comunicare adesione ad eventuale Sistema collettivo e vengono previste, per gli anni successivi, due finestre temporali annuali entro cui effettuare tale eventuale comunicazione.

Per il resto, il testo approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati conferma sostanzialmente le disposizioni del DL 84/2024.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del ddl approvato dalla Camera dei Deputati, riportato in allegato.

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2024/216/SA-LAV/MI

2024/216/SA-LAV/MI

Con la circolare allegata, l’INPS fornisce una serie di istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e a quelle integrative del Fondo di Solidarietà del settore ambiente.

La circolare è utile anche come documento riepilogativo sia delle vicende inerenti la regolamentazione del Fondo, con i vari accordi e relativi decreti interministeriali di recepimento susseguitisi negli anni, sia in ordine alle prestazioni ed al finanziamento del Fondo stesso.

 

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Gestione RAEE - Aggiornamento condizioni operative per installatori, grandi utilizzatori e centri raccolta privati

Gestione RAEE - Aggiornamento condizioni operative per installatori, grandi utilizzatori e centri raccolta privati

Il Centro di Coordinamento RAEE sta procedendo all’aggiornamento dei documenti contenenti le condizioni operative per la gestione dei RAEE da parte degli installatori di AEE, dei grandi utilizzatori di AEE e dei centri di raccolta privati, i luoghi realizzati dai produttori tramite i Sistemi Collettivi per stoccare i rifiuti provenienti dall’attività di raccolta volontaria effettuata da questi ultimi presso i rivenditori di AEE.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/215/SAEC-NOT/CS del 01.08.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/215/SAEC-NOT/CS

2024/215/SAEC-NOT/CS

Il Centro di Coordinamento RAEE sta procedendo all’aggiornamento dei documenti contenenti le condizioni operative per la gestione dei RAEE da parte degli installatori di AEE, dei grandi utilizzatori di AEE e dei centri di raccolta privati, i luoghi realizzati dai produttori tramite i Sistemi Collettivi per stoccare i rifiuti provenienti dall’attività di raccolta volontaria effettuata da questi ultimi presso i rivenditori di AEE.

In particolare, sono in fase di revisione le regole relative alla gestione dei RAEE del raggruppamento R5 (sorgenti luminose) per installatori e centri di raccolta privati ai quali sarà consentito di utilizzare, oltre alle unità di carico già previste, i pallet. Questa nuova tipologia di unità di carico sarà selezionabile sul portale del CdC RAEE a partire dal mese di settembre.

Agli installatori viene, inoltre, affidato il compito di fornire le unità di carico per la raccolta dei RAEE R5 (contenitori specifici per lampade o scatole chiuse, posizione su pallet filmati).

Per quanto riguarda le condizioni di servizio dedicate ai grandi utilizzatori, ai nuovi soggetti è richiesto di comunicare, in fase di iscrizione sul portale del CdC RAEE, la tipologia di rifiuti elettronici domestici che raccolgono per favorirne la gestione. Inoltre i grandi utilizzatori che raccolgono i RAEE domestici contenenti batterie industriali, come i contatori elettronici, saranno tenuti a preparare lotti omogenei sulla base del produttore di queste apparecchiature e a indicare il numero di pezzi e il relativo produttore sia su ciascun lotto preparato per il ritiro sia nel campo annotazioni del formulario. Questo adempimento consentirà una corretta gestione delle batterie industriali rimosse, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 188/2008.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina internet del CdC RAEE, disponibile qui, dove sono riportati tutti i documenti citati.

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Sentenza TAR su terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Sentenza TAR su terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 2302, si è espresso in materia di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare la sentenza riguardava un provvedimento di un Sindaco che ordinava all'impresa di rimuovere dal terreno in cui venivano deposte le terre e rocce da scavo in quanto considerate "rifiuti abbandonati”. 

Nella sentenza i giudici evidenziano che per gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, evitando gli obblighi in materia di rifiuti, è necessario che l'impresa presenti al Comune e all’ARPA competenti il Piano o la dichiarazione di utilizzo. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/214/SAEC-GIU/CS del 31.07.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/214/SAEC-GIU/CS

2024/214/SAEC-GIU/CS

Il Tar Lombardia, con la sentenza 24 luglio 2024 n. 2302, si è espresso in materia di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare la sentenza riguardava un provvedimento del Sindaco di un Comune di Albosaggia che, ai sensi dell'articolo 192 (“Divieto di abbandono”) del D.lgs. n. 152/2006, ordinava all'impresa di rimuovere dal terreno in cui venivano deposte le terre e rocce da scavo in quanto considerate "rifiuti abbandonati”.

Nella sentenza i giudici evidenziano che per gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, evitando gli obblighi in materia di rifiuti, è necessario che l'impresa presenti al Comune e all’ARPA competenti il Piano o la dichiarazione di utilizzo ai sensi del Dpr 120/2017 costituito dal regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. 

Inoltre affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 del Dpr 120/2017, occorre rispettare alcune condizioni la cui sussistenza è attestata dalla trasmissione del Piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo nel caso di cantieri di piccole dimensioni. La qualifica come sottoprodotto e non come rifiuto consente l'accumulo del materiale presso il terreno di proprietà dell'impresa come materiale da poter poi utilizzare presso il cantiere edile. 

Nel caso oggetto della pronuncia del Tar, il Comune lamentava di non avere mai ricevuto la prevista documentazione per la gestione dei materiali come sottoprodotti mentre l'impresa è riuscita a dimostrare la corretta consegna dei documenti. I Giudici hanno annullato l'ordinanza comunale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.

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FEAD NEWSLETTER N° 182 – 29 JULY 2024

FEAD NEWSLETTER N° 182 – 29 JULY 2024

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 182 del 29 luglio 2024.

Buona lettura.

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