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Al via esame delle proposte di legge su Cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo

Al via esame delle proposte di legge su Cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo

Lo scorso 14 maggio la Commissione Trasporti della Camera ha iniziato l’esame delle pdl (proposte di legge) recanti disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (AC. 347​ Andrea Casu - PD e AC. 805​ Gaetana Russo – FdI). 

Su queste pdl peraltro da tempo il Presidente ADA aveva evidenziato, con alcuni rappresentati parlamentari, l’importanza di avviare confronto.

Tali pdl sono volte a superare un problema pratico, irrisolto ormai da anni, relativo ai veicoli iscritti in pubblici registri che vengono sottoposti a fermo amministrativo, una misura sanzionatoria e cautelare amministrativa, in virtù della quale ai proprietari di veicoli, che siano anche debitori inadempienti nei confronti di un ente pubblico, è vietato circolare con un certo veicolo. 

Tale questione comporta un significativo esborso per la collettività in quanto spesso il veicolo sottoposto a fermo è custodito in depositerie oppure è lasciato a deperire in locali privati. 

Ne deriva che esso diviene un rifiuto, in particolare, un veicolo tecnicamente definito “fuori uso” e in quanto tale dovrebbe essere sottoposto alla disciplina dei rifiuti (ai sensi del Dlgs n. 209 del 2003); tuttavia, per lo stesso testo normativo non può essere smaltito se colpito da fermo amministrativo, in quanto il fermo è una misura cautelare a tutela del credito pubblico.

Le pdl dovrebbero risolvere questo  circolo vizioso.

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Risposta Interpello MASE su rifiuti sanitari sterilizzati

Risposta Interpello MASE su rifiuti sanitari sterilizzati

Con risposta ad interpello promosso dalla Regione Toscana diretto a ricevere chiarimenti in merito alla gestione e classificazione dei rifiuti sanitari sterilizzati, il Ministero ha concluso che i “rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati presso le strutture sanitarie rientrano nel regime dei rifiuti urbani "senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive e possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01)

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/145/SAEC-GIU/LE del 15.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/145/SAEC-GIU/LE

2024/145/SAEC-GIU/LE

I “rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati presso le strutture sanitarie rientrano nel regime dei rifiuti urbani "senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive e possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01)”.

Questa è la sintesi della risposta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota n. 43348 del 6 marzo 2024 all’interpello promosso dalla regione Toscana mirata a chiarire:

  • la valenza e la portata dell’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003 (cfr. circolare Assoambiente. n. 170/2020); 
  • se sia corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall’art. 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il codice EER 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”.
     

Con riferimento al primo quesito, ai sensi della normativa sopra richiamata, il Ministero chiarisce che “i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive”

In merito al secondo quesito relativo alla corretta classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, Il Ministero specifica che tali rifiuti, una volta assimilati agli urbani possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003 a norma del quale: “i rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

Per ogni approfondimento tecnico si rinvia alla domanda di interpello (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui).

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Acquisto prodotti riciclati e imballaggi “verdi” - istruzioni per credito d’imposta

Acquisto prodotti riciclati e imballaggi “verdi” - istruzioni per credito d’imposta

Il MASE ha pubblicato il DM 2 aprile 2024, n. 132 con cui vengono definiti criteri e modalità di applicazione del contributo statale previsto a favore delle imprese che acquistano prodotti derivati da plastica riciclata o imballaggi biodegradabili. 

In particolare il decreto stabilisce le regole per l’applicazione e la fruizione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che nel biennio 2023/2024 acquistano i prodotti elencati nel decreto. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/144/SAEC-FIN/CS del 15.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/144/SAEC-FIN/CS

2024/144/SAEC-FIN/CS

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, senza allegati, il DM 2 aprile 2024, n. 132 con cui vengono definiti criteri e modalità di applicazione del contributo statale previsto a favore delle imprese che acquistano prodotti derivati da plastica riciclata o imballaggi biodegradabili.

In particolare il decreto stabilisce le regole per l’applicazione e la fruizione del credito d'imposta (36% delle spese sostenute) riconosciuto, ai sensi della "Legge di bilancio 2023", alle imprese che nel biennio 2023/2024 acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure imballaggi biodegradabili e compostabili, secondo la norma Uni En 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro. 

Il decreto ministeriale, che entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, estende il campo di applicazione dell'agevolazione anche agli imballaggi in carta e cartone e agli imballaggi in legno o impregnati, considerata la loro compostabilità. 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti per accedere al finanziamento (art. 3) avranno 60 giorni di tempo dall'attivazione della procedura informatica (che sarà comunicata sul sito istituzionale del MASE) per presentare istanza di accesso all'agevolazione, che potrà arrivare a un importo massimo annuale di 20.000 €. Il budget complessivo dell'operazione è di 10 milioni di euro suddivisi per i due anni di riferimento e quindi il 2024 per le spese sostenute nel 2023 e il 2025 per le spese del 2024.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto allegato.

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Impianti Aperti on the Road | Terza Tappa Ecologia Viterbo (Viterbo, 16 e 17 Maggio)

Impianti Aperti on the Road | Terza Tappa Ecologia Viterbo (Viterbo, 16 e 17 Maggio)

La terza tappa del viaggio per la sostenibilità di Assoambiente tra gli impianti di trattamento rifiuti arriva a Viterbo il 16 e 17 maggio per far conoscere a cittadini, istituzioni e addetti ai lavori gli impianti e i progetti di Ecologia Viterbo, un esempio virtuoso di gestione del ciclo dei rifiuti.

Il programma delle due giornate sarà ricco di attività.

Alla mattina, per entrambe le date, dalle h.9.30 alle h.13.00 sarà possibile visitare gli impianti di trattamento rifiuti di Ecologia Viterbo
Il primo giorno le visite si terranno in Loc Le Fornaci dove hanno sede l’impianto di compostaggio aerobico e la discarica per rifiuti non pericolosi. Il secondo giorno saremo in Loc. Casale Bussi dove ha sede l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico.

Al pomeriggio i lavori si sposteranno all’aula magna dell’Università della Tuscia, in Santa Maria in Gradi, dove in collaborazione con i due dipartimenti DAFNE e DEIM si terrà seminario dal titolo “Il ciclo sostenibile dei rifiuti a Viterbo

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi del Direttore ASSOAMBIENTE Elisabetta Perrotta, del Presidente della Provincia Alessandro Romoli, della Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio Simonetta Ceraudo, della Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo Alessia Fattori, e dell’AD di Ecologia Viterbo Pierpaolo Lombardi, avremo modo di approfondire il rapporto tra rifiuti, suolo e acque nella prima giornata e nella seconda giornata ci concentreremo invece su energia e riciclo. 

Il seminario sarà in particolare l’occasione per presentare i progetti di ricerca e sviluppo in materia di economia circolare che Ecologia Viterbo ha messo in campo con la collaborazione dell’Università della Tuscia e con il coordinamento scientifico del prof. Andrea Colantoni per quanto riguarda il progetto Biosoil Improvers e del prof. Marco Barbanera per il progetto Ecoplaster. 

Le visite guidate agli impianti nelle due giornate saranno accessibili su prenotazione da effettuare cliccando qui. Scaricabile in allegato il Programa.

Per i partecipanti al Seminario pomeridiano è previsto il rilascio di crediti formativi: Ordine dei Geologi della regione Lazio e Ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo.

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Chiarimento Commissione europea su classificazione sfalci e potature.

Chiarimento Commissione europea su classificazione sfalci e potature.

La Commissione europea ha risposto ufficialmente ad un quesito del Ministero dell'Ambiente che chiedeva un chiarimento sulla classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato, ed in particolare se questi possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e nel caso qualificati come sottoprodotto di cui all’art. 5 della Direttiva 2008/98/EC. La Commissione ha confermato la classificazione come rifiuti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/143/SAEC-GIU/CS del 14.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/143/SAEC-GIU/CS

2024/143/SAEC-GIU/CS

La Commissione europea ha risposto ufficialmente ad un quesito del MASE che chiedeva un chiarimento sulla classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato, ed in particolare se questi possono essere:

  • esclusi dalla disciplina dei rifiuti e a quali condizioni;
  • qualificati come sottoprodotto di cui all’art. 5 della Direttiva 2008/98/EC considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
  • qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.
     

Nella sua risposta la Commissione - che ha precisato come l'unica interpretazione ufficiale del diritto UE arriva dalla Corte di giustizia europea - ha ricordato che la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, oltre a definire il rifiuto come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", fornisce un elenco di "materiali" che non sono rifiuti, tra cui non sono riportati i residui della manutenzione del verde pubblico e privato. 

Poi, quanto alla possibile classificazione dei residui della manutenzione del verde come sottoprodotto, la Commissione sottolinea come tra i requisiti previsti c'è la necessità che la sostanza o l'oggetto sia "prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione". Sul punto viene evidenziato che l'attività di manutenzione del verde non può essere considerata un "processo di produzione", in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Pertanto i residui di tale attività, come gli sfalci e le potature, non possono essere qualificati come sottoprodotti nemmeno se destinati alla produzione di compost o biogas.

In relazione al quesito inviato dal Ministero alla Commissione europea, lo scorso 12 aprile, Assoambiente, congiuntamente a CIC e Utilitalia, aveva scritto al MASE per ribadire ancora una volta la necessità di evitare gestioni improprie di tali frazioni e discrezionalità sul tema.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta della Commissione europea allegato.

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Consultazione UE su atto delegato per il calcolo del carbon footprint per batterie veicoli elettrici

Consultazione UE su atto delegato per il calcolo del carbon footprint per batterie veicoli elettrici

Lo scorso 30 aprile 2024, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie, stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dell’impronta di carbonio delle batterie dei veicoli elettrici durante tutto il loro ciclo di vita. 

La consultazione pubblica sarà aperta fino al prossimo 28 maggio 2024.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/142/SAEC-EUR/FA del 14.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/142/SAEC-EUR/FA

2024/142/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 30 aprile 2024, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie, stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dell’impronta di carbonio delle batterie dei veicoli elettrici durante tutto il loro ciclo di vita.

Si ricorda che il Regolamento sulle batterie (v. circolare Assoambiente n. 212 del 2 agosto 2023) modifica la disciplina delle batterie e dei relativi rifiuti fissando requisiti più stringenti per consentire l'immissione sul mercato, potenziare la raccolta differenziata e garantire che tutti i rifiuti di batterie raccolti siano riciclati attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. La norma include i requisiti relativi all’impronta di carbonio del ciclo di vita per diverse categorie di batterie, i cui dettagli devono essere stabiliti nella legislazione di attuazione e il primo passo della commissione è appunto il regolamento delegato, oggetto di consultazione.

La bozza di atto delegato e il relativo allegato stabiliscono, in particolare, alcune regole per allocare le emissioni di carbonio e i crediti legati al riciclo delle batterie e dei loro componenti nei diversi cicli di vita. Si compone di una prima parte riguardante le definizioni, dopodiché esplica le regole di calcolo ed infine le regole per la verifica.

Questa metodologia per le batterie sarà estesa a molti altri prodotti in futuro, in linea con il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

La consultazione pubblica, disponibile qui, sarà aperta fino al prossimo 28 maggio 2024. Invitiamo quanti interessati, ad inviare i propri contributi anche alla dott.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) in tempi utili, al fine di poter definire un feedback associativo coordinato da condividere anche con FEAD.

In allegato l’atto delegato ed il relativo allegato (in inglese).

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Lettera del Presidente Testa al Ministro Pichetto sul ruolo di ARERA

Lettera del Presidente Testa al Ministro Pichetto sul ruolo di ARERA

Il Sole 24 Ore – Il Fatto Quotidiano – Il Manifesto – Italia Oggi, le agenzie di stampa ANSA – Italpress – Oltre Energia – Agenzia di stampa sull’energia e le infrastrutture (AGEEI) e i portali Ricicla News – Staffetta Qutidiana - Italia-Informa – Quotidiano Energia – Eco dalle Città – Canale Energia, Tiscali Ambiente, il Giornale d’Italia 

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Circular Economy Network – Report 2024

Circular Economy Network – Report 2024

Il Circular Economy Network (CEN), in collaborazione con ENEA, ha elaborato e presentato il Rapporto sull’economia circolare 2024 (disponibile qui) che raccoglie i dati recenti dei principali indicatori di circolarità dell’economia italiana e compara la performance del nostro Paese con quelle delle principali economie UE. Inoltre questa edizione contiene i risultati di un’indagine condotta in collaborazione con CNA sulle PMI e il loro rapporto con l’economia circolare.

Il Rapporto riporta le performance di circolarità delle 5 maggiori economie dell’UE, comparate usando gli indicatori della Commissione europea: produzione e consumo; gestione dei rifiuti; materie prime seconde; competitività e innovazione; sostenibilità ecologica e resilienza. Anche con questi indicatori viene confermato il primato dell’Italia (45 punti) in termini di economia circolare, seguita da Germania (38), Francia (30) Polonia e Spagna (26). Il risultato positivo dell’Italia deriva soprattutto dalla gestione dei rifiuti. Nello specifico, nel 2021 ha avuto un tasso di riciclo dei rifiuti di imballaggio del 71,7%, 8% in più della media UE27 (64%). Inoltre, il riciclo dei rifiuti urbani in Italia è cresciuto del 3,4% tra il 2017 e il 2022, raggiungendo il 49,2%. La media UE è del 48,6%, la Germania “vince” con il 69,1%. Italia in testa anche con il riciclo dei RAEE che nel 2021 è stato pari all’87,1% (meno due punti percentuali rispetto al 2017), con una media UE dell’81,3%. Tutto ciò a fronte di una produzione media pro capite dei rifiuti urbani di 513 kg nel 2022 nella UE; mentre in Italia si è passati dai 504 kg/ab del 2018 ai 494 kg/ab del 2022.

Rispetto al tasso di utilizzo circolare di materia (rapporto tra l’uso di materie prime seconde generate col riciclo e il consumo complessivo di materiali) l’Italia conferma un valore pari al 18,7% anche per il 2022. 

Gli investimenti in attività di economia circolare nell’UE27 sono stati pari a 121,6 Mld di euro, lo 0,8% del PIL, nel 2021. L’Italia con 12,4 Mld di euro (0,7% del PIL) risulta al 3° posto, dietro a Germania e Francia, facendo segnare un aumento del 14,5%.

Nel 2021 nella UE27 gli occupati in alcune attività dell’economia circolare erano 4,3 milioni, il 2,1% del totale; in Italia 613.000, pari al 2,4%, +4% rispetto al 2017.

Il valore aggiunto dell’intera UE relativo ad alcune attività dell’economia circolare nel 2021 è stato di 299,5 Mld di euro, il 2,1% del totale dell’economia; in Italia è pari a 43,6 Mld di euro, 2,5% del totale (era il 2,1% nel 2017). Anche Spagna e Germania lo hanno incrementato, mentre Francia e Polonia l’hanno ridotto.

Il consumo dei materiali in Italia nel 2022 è stato di 12,8 t/ab, minore della media europea (14,9 t/ab) ma in crescita (+8,5%) rispetto alle 11,8 t/ab del 2018. Sempre nel 2022 la dipendenza dell’Italia dalle importazioni di materiali (46,8%) è più del doppio della media europea (22,4%), anche se in calo (-3,8%) rispetto al 2018. 

Nel rapporto vengono poi presentati i risultati di un’indagine, svolta con CNA, sulle PMI e il loro rapporto con l’economia circolare dove sono riportati gli interventi relativi alle politiche green messe in atto. Infine sono presenti due approfondimenti uno sulle materie prime critiche, con focus su rame e terre rare, e uno sull’ecoprogettazione e buone pratiche nell’ambito della piattaforma ICESP. 

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AIA – violazione prescrizioni su gestione rifiuti sono penali

AIA – violazione prescrizioni su gestione rifiuti sono penali

Il gestore di un impianto che non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) attinenti alla "gestione dei rifiuti" incorre in un illecito penale e non amministrativo.  

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 12 marzo 2024, n. 10236.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/141/SAEC-GIU/LE del 13.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/141/SAEC-GIU/LE

2024/141/SAEC-GIU/LE

Il gestore di un impianto che non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) attinenti alla "gestione dei rifiuti" incorre in un illecito penale e non amministrativo. 

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 12 marzo 2024, n. 10236 la quale ha sostenuto che, sebbene non rispettare le prescrizioni dell'A.C. inserite nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata costituisca un illecito amministrativo, se tale inosservanza riguarda la complessiva gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, la violazione ha natura penale. 

Nel caso di specie “le prescrizioni fatte oggetto della contestata violazione attenevano, la prima, all'obbligo di mantenimento in efficienza del sistema di captazione ed estrazione del biogas generato dal naturale smaltimento in discarica dei rifiuti inerti, la seconda all'obbligo del suo recupero energetico ovvero alla termodistruzione in idonea camera di combustione, pertanto, rileva la Suprema Corte, trattasi di "prescrizioni concernenti la complessiva gestione dei rifiuti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti in discarica” per cui la loro violazione è penalmente rilevante. 

Per "gestione dei rifiuti", conclude la Cassazione, si intende, come afferma l'articolo 183, lettera n), D.lgs. n. 152/2006, anche lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento; pertanto la violazione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., in conformità a quelle specifiche disposizioni di legge che ne attestano la significatività rispetto alla gestione dei rifiuti, integra la fattispecie penale contestata all'imputato e non ricade tra quelle riconducibili al residuale illecito amministrativo previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006.

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ESO RECYCLING inaugura il 1° impianto per il trattamento e rigenerazione di rifiuti sportivi, DPI e dal mondo della moda

ESO RECYCLING inaugura il 1° impianto per il trattamento e rigenerazione di rifiuti sportivi, DPI e dal mondo della moda

È stato inaugurato il 9 maggio il primo impianto di ESO RECYCLING Società Benefit per il trattamento di rifiuti sportivi, dispositivi di protezione individuale e dal mondo della moda.

All’inaugurazione, con il classico taglio del nastro, erano presenti Helga Loessl, Amministratrice unica ESO RECYCLING, il Sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, Nicolas Meletiou Managing Director Eso Recycling, Andrea Palombo direttore di stabilimento di Tolentino, insieme a clienti, ospiti e a tutto il team di Eso Recycling,  composto da 12 persone impiegate nel sito produttivo.

L’obiettivo delle attività dell’impianto è ridurre la quantità dei rifiuti conferiti in discarica, scegliendo la strada della valorizzazione e del riciclo, attraverso la rigenerazione in materia prima seconda, impiegabile per realizzare nuovi progetti.

ESO RECYCLING Società Benefit fa parte del mondo ESO dove le aziende sono parte di un’unica filiera che garantisce la circolarità del trattamento del rifiuto: dalla raccolta sul territorio, al ciclo del riciclo, un percorso che porta alla trasformazione in qualcosa di nuovo e significativo.

Quali rifiuti entrano a far parte di questo percorso circolare nell’impianto di Tolentino?

Rifiuti provenienti dal mondo del lavoro
DPI, dispositivi di protezione individuale: indumenti da lavoro, guanti, caschi protettivi, scarpe antinfortunistiche, materiali raccolti con il progetto back to work® di ESO, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE e del Decreto Legislativo 152/2006.

Rifiuti provenienti dal mondo dello sport 
Scarpe, palline da tennis, copertoni e camere d’aria di bicicletta, abbigliamento sportivo, caschi e scarponi da sci, materiali raccolti con esosport®, progetto nato nel 2009.

Rifiuti provenienti dal mondo della moda
Scarti di lavorazione, tessuti inutilizzati, vecchi campionari, prodotti invenduti: l’avvio alla rigenerazione ha l’obiettivo di ridurre il volume dei rifiuti tessili che oggi rappresentano una delle tipologie più in rapida crescita all’interno dell’Unione europea e una problematica a livello mondiale.

Sviluppato da un’idea di Nicolas Meletiou, imprenditore con una lunga esperienza nell’ambito della gestione e consulenza di rifiuti da ufficio, Eso Recycling rappresenta la chiusura del cerchio del processo e la restituzione di nuova materia prima seconda nata dalla rigenerazione. 

Con una superficie di 700 mq interni e 2.400 mq esterni, lo stabilimento “Amato Cannara” è composto da due linee: una dedicata al riciclo e l’altra all’attività di produzione e trasformazione della materia prima seconda, ottenuta dalla prima linea, in nuovi prodotti destinati al mercato.

Attraverso le fasi di triturazione e separazione dei granuli misti nei componenti di origine (gomma, tessile, plastica, pelle, metalli ferrosi e non ferrosi), si ottiene la materia prima seconda e, successivamente alla fase di stampaggio, i prodotti finiti.

La separazione dei materiali avviene mediante avanzate tecnologie aerauliche e magnetiche che consentono di isolare i singoli componenti e avviarli al recupero in modo differenziato.

Dal processo di trasformazione possono nascere: piste di atletica leggera, pavimentazioni per campi da basket, tennis e padel e superfici per i parchi giochi chiamati “Il giardino di Betty”, pavimentazioni su misura per negozi, eventi, stand, pavimentazioni in colato d’opera, pannelli termoacustici per l’edilizia e per l’arredamento, medaglie e trofei per lo sport.

È grazie ai miei 25 anni di lavoro nel settore dei rifiuti che ho acquisito un bagaglio di conoscenze sui molteplici percorsi per trasformare un rifiuto in una risorsa preziosa, avviandolo al "ciclo del riciclo" per ottenere materia prima seconda per la creazione di nuovi prodotti, ha affermato Nicolas Meletiou, managing director Eso recycling. Con le attività dello stabilimento "Amato Cannara" e i progetti futuri, intensifichiamo il nostro impegno verso l’economia circolare, ponendo l'attenzione su due pilastri fondamentali: l'uomo e l'ambiente. In un'epoca in cui questi valori sono più che mai cruciali, è essenziale perseguire un approccio sostenibile che tuteli entrambi, garantendo un futuro migliore per le generazioni a venire.” “Questo piazzale a Tolentino ospita una delle aziende che rappresentano il futuro, attraverso il riciclo di materiali che ci aiutano a correre e a vivere la nostra quotidianità, ma non concludono la loro esistenza in questo piazzale, anzi, da qui hanno una nuova vita” ha dichiarato Mauro Sclavi, Sindaco di Tolentino “A questi materiali viene data una seconda opportunità, a beneficio di anziani, giovani, per le nostre strade e i nostri campi sportivi. Questo, secondo me, è il posto e il modo giusto di guardare più a lungo.”

A leggere il discorso del Sottosegretario di Stato Generale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro è stato Fabio Sturani “Da Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con una delega innovativa nella storia del Ministero proprio alla sostenibilità sportiva, apprendo sempre con favore ed entusiasmo iniziative imprenditoriali di tal genere, tese alla tutela dell’ambiente al contempo a contribuire all’economia nazionale”.

Da uomo di sport di lungo corso, poi, non posso che riservare un plauso ancora di più convinto per la nascita del Plant Amato Cannara che, con la sua attività, contribuirà anche a favorire la diffusione dell’educazione ambientale nel mondo dello sport”, ha concluso il Sottosegretario.

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Impianti aperti arriva a Viterbo

Impianti aperti arriva a Viterbo

Il Messaggero, ANSA e i portali Staffetta Quotidiana, GSA, La Cronaca 24, Viterbo News, TusciaUP, Adriaeco, AgenParl, Informazioni Parlamentari, Tuscia Times, PressItalia.net, Tiscali Ambiente 

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ASSOAMBIENTE 10 maggio 2024

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Evento Unirigom-Ordine ingegneri Ancona su CAM strade e asfalti gommati – Ancona 24 maggio 2024

Evento Unirigom-Ordine ingegneri Ancona su CAM strade e asfalti gommati – Ancona 24 maggio 2024

UNIRIGOM, insieme ad ANCE, ha concesso il patrocinio, oltre a contribuire alla sua realizzazione, all’evento su “CAM Strade e riciclaggio degli pneumatici fuori uso nelle pavimentazioni stradali”, che si terrà ad Ancona il prossimo 24 maggio 2024, alle ore 9, presso la Sala Europa (via Ing. Bianchi s.n.c.).

L’evento, come quello dello scorso marzo tenutosi a Napoli, è stato organizzato con supporto dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona e rientra nelle attività che Unirigom si è prefissata di portare avanti con lo scopo di sensibilizzare Pubbliche amministrazioni, Imprese, Enti e progettisti sull’impiego del polverino da PFU per la realizzazione di asfalti gommati.

Oltre alla partecipazione del Prof. Bocci e interventi tecnici su CAM Strade e impiego di asfalti gommati, interverranno all’evento il Presidente UNIRIGOM Maggiolo, sul tema della normativa del settore PFU ed il ruolo dei consorzi, e il Consigliere UNIRIGOM Paolo Steca, sul tema del riciclo dei PFU.

Per maggiori informazioni si rimanda al programma dell’evento allegato.

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Cybersicurezza e imprese gestione rifiuti - via al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555

Cybersicurezza e imprese gestione rifiuti - via al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555

Il 18 ottobre 2024 entrerà in vigore la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS2) che affronta con maggior completezza rispetto al passato i temi della sicurezza informatica e riguarderà, in alcuni casi, anche le imprese che si occupano della gestione di rifiuti L’obiettivo è quello di raggiungere un livello comune elevato di cybersicurezza tra gli Stati Membri, migliorando la capacità di garantire uniformità ed efficacia nell’applicazione, e quindi di garantire un’effettiva protezione per la vita sociale ed economica dell’Unione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/140/SAEC-NOT/TO del 10.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/140/SAEC-NOT/TO

2024/140/SAEC-NOT/TO

Il 18 ottobre 2024 entrerà in vigore la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS2) che affronta con maggior completezza rispetto al passato i temi della sicurezza informatica e riguarderà, in alcuni casi, anche le imprese che si occupano della gestione di rifiuti (v. Allegato 1).

L’obiettivo è quello di raggiungere un livello comune elevato di cybersicurezza tra gli Stati Membri, migliorando la capacità di garantire uniformità ed efficacia nell’applicazione, e quindi di garantire un’effettiva protezione per la vita sociale ed economica dell’Unione.

Una delle più importanti novità introdotte dalla Direttiva NIS2 è proprio l’ampio bacino di settori merceologici in perimetro, tra cui rientrano (con determinati parametri dimensionali specificati) imprese che si occupano della gestione dei rifiuti, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica.

È importante sottolineare che trattandosi di una Direttiva, la NIS2 dovrà essere recepita nel diritto nazionale dagli Stati Membri per il 17 ottobre 2024. Durante il processo di recepimento, gli Stati Membri dovranno definire in modo più puntuale alcuni degli obblighi imposti alle organizzazioni, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi contesti nazionali.

In Italia la direttiva NIS2 è stata presentata il 23 luglio 2023 alla Camera dei Deputati nel disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Camera 1342), per poi passare in Senato, il quale ha approvato la legge 21 febbraio 2024, n. 15 di delega al Governo (v. Allegato 2).

Come mera anticipazione i soggetti c.d. “in perimetro” della NIS2 saranno chiamati a rispettare requisiti quali:

  • avere una governance della cybersicurezza;
  • adottare misure per la gestione dei rischi (inclusa la sicurezza della catena di fornitura);
  • gestire la continuità operativa ed adeguati strumenti di segnalazione in caso di incidenti.
     

Segnaliamo infine che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno concluso lo scorso 8 maggio l’esame del ddl recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (AC. 1717 Governo). Per quanto di specifico interesse, segnaliamo che nell’ambito dell’esame alla Camera sono stati approvati i seguenti emendamenti:

  • 1 (nuova formulazione) Mauri (PD) – stabilisce che per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e i comuni capoluoghi di regione, per le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, per le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane, per le aziende sanitarie locali e per le società in house che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto, nonché per quelle che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali o che si occupano della gestione dei rifiuti, gli obblighi di notifica di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici (commi 1 e 2 dell’articolo 1 (Obblighi di notifica di incidenti)) si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
  • 2 (nuova formulazione) Bonafè (PD), 1.3 (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo (FI),1.4 (nuova formulazione)) Mauri (PD), 1.7 (nuova formulazione) Boschi (IV), 1.8 (nuova formulazione) Mauri (PD), 1.9 (nuova formulazione) Pastorella (Az), 1.12. (nuova formulazione) Boschi (IV), 1.13 (nuova formulazione) Mauri (PD) - aggiunge le città metropolitane e le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane tra i soggetti che hanno un obbligo di segnalazione di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Precisa che tra i soggetti che hanno l’obbligo di notifica dei suddetti incidenti sono comprese anche le rispettive società in house dei soggetti stessi che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto, nonché per quelle che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali, o che si occupano della gestione dei rifiuti.
     

L’inizio esame in Aula è previsto nella seduta di lunedì 13 maggio.

L’Associazione monitorerà il tema, anche in relazione ai lavori parlamentari in corso, e terrà dovutamente aggiornati gli associati sugli aspetti di interesse.

Nel far rinvio alla Direttiva ed alla legge di delegazione Europea, allegate alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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Gestione del rischio per il riutilizzo delle acque – Pubblicato nuovo Regolamento delegato UE

Gestione del rischio per il riutilizzo delle acque – Pubblicato nuovo Regolamento delegato UE

Lo scorso 8 maggio 2024, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/1261che reca le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/139/SAEC-EUR/FA del 10.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/139/SAEC-EUR/FA

2024/139/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 8 maggio 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/1261 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/741, recante le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua, per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi.

Si ricorda che il regolamento del 2020 sulle modalità di riutilizzo delle acque reflue depurate, prevede che i gestori degli impianti di affinamento delle acque hanno l’obbligo di allegare alla domanda di autorizzazione un approfondito Piano di gestione del rischio.

Il nuovo Regolamento definisce le specifiche tecniche dei principali elementi per il Piano e di fatto vengono innanzitutto dettagliate informazioni sul sistema di riutilizzo, produzione, stoccaggio, distribuzione delle acque reflue, nonché sulle tecniche di irrigazione, sull’uso previsto e le colture coinvolte. Dopodiché il Regolamento esplica l’individuazione di tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo delle acque e approfondisce i metodi di individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e l’individuazione degli ambienti e popolazioni a rischio.

Si evidenzia quindi che la norma definisce le modalità di valutazione del rischio, le prescrizioni e gli obblighi di cui tener conto in questa procedura e quelli più rigorosi per la qualità e il monitoraggio dell’acqua. Inoltre individua le misure preventive e le barriere da adottare, le procedure di controllo della qualità, i sistemi di monitoraggio ambientale, nonché i sistemi di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza. L’ultima parte infine è dedicata ai meccanismi per garantire il coordinamento e la comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell’acqua.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda al Regolamento allegato alla presente.

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Impianti Aperti on the Road: il polo impiantistico di gestione rifiuti di Viterbo apre i cancelli a studenti e cittadinanza

Impianti Aperti on the Road: il polo impiantistico di gestione rifiuti  di Viterbo apre i cancelli a studenti e cittadinanza

Il 16 e 17 maggio il polo impiantistico di Ecologia Viterbo aprirà i cancelli a studenti e cittadinanza, in occasione della terza tappa di "Impianti Aperti on the road – Il viaggio per la sostenibilità", la campagna promossa da ASSOAMBIENTEl’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche.

La due giorni dedicata al tema della gestione rifiuti ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Viterbo e prevede: visite guidate al polo impiantistico di Viterbo, alla scoperta del processo cui ogni giorno sono sottoposti gli scarti urbani della Provincia di Viterbo; seminari di approfondimento sul tema del recupero e smaltimento dei rifiuti, anche alla luce degli obiettivi fissati a livello europeo. 

All’interno del polo di Ecologia Viterbo studenti e cittadinanza potranno visitare nel corso delle mattinate dei due giorni: 

  • il nuovo impianto di compostaggio che accoglie rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate e residui ligneo cellulosici e li trasforma in compost di qualità da utilizzare in agricoltura;
  • l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti solidi urbani che ha una potenzialità di trattamento di circa 215.000 tonnellate/anno, dai quali si ottiene combustibile derivato da rifiuto e combustibile solido secondario, frazione organica stabilizzata, recupero di metalli e riduzione volumetrica dei rifiuti;
  • la discarica che, in linea con le più avanzate Direttive Europee e del Green Deal, è dotata di impianti per il recupero energetico del biogas con una potenza complessiva di circa 3MW, in grado di alimentare circa 4.000 abitazioni.

I pomeriggi del 16 e 17 maggio (presso e in collaborazione con l’Università della Tuscia, in Santa Maria in Gradi) spazio ai seminari con esperti e rappresentanti delle Istituzioni su diversi temi, tra cui: “caratteristiche e tecnologie costruttive delle discariche”, “impianti di compostaggio anaerobico con produzione di biometano liquido e gassoso”, “sicurezza antincendio nella filiera dei rifiuti”, “tecniche di collaudo”, “definizione dei valori di fondo naturale nelle acque di falda”, “discariche, presente e futuro in UE”.

“Per noi di Ecologia Viterbo questa è una bella opportunità per rafforzare il legame con il territorio e gli stakeholder, aprendo le porte dei nostri impianti e raccontando i progetti di ricerca e innovazione che abbiamo avviato con la collaborazione e il coordinamento scientifico dell’Università della Tuscia. Grazie all’iniziativa di Assoambiente avremo la possibilità di far conoscere ad una platea più ampia il lavoro di una realtà di provincia come la nostra, fatto di cura e passione che i nostri bravissimi operatori e professionisti dedicano quotidianamente alla missione che da sempre ci ispira: trasformare i rifiuti in risorse. Ci auguriamo che il nostro esempio possa ispirare i cittadini e i colleghi a lavorare insieme per una transizione umano-ecologica equa ed efficace.”, ha dichiarato con soddisfazione l’ing. Pierpaolo Lombardi, AD di Ecologia Viterbo.

“La due giorni di visite al polo impiantistico di Viterbo e di incontri rappresenta una nuova tappa del viaggio per la sostenibilità, promosso con la campagna ‘Impianti Aperti on the Road’. Un percorso lungo lo “Stivale” alla scoperta delle buone pratiche del trattamento rifiuti, con l’obiettivo di andare oltre stereotipi e pregiudizi che spesso alimentano la narrazione sulle attività di questo settore e di far vedere realmente a cittadini e studenti come ogni giorno vengono trattati i rifiuti conferiti all’interno dei cassonetti”, evidenzia Elisabetta Perrotta – Direttore di Assoambiente che sarà tra i relatori dell’iniziativa. 

La campagna Impianti Aperti on the Road ha ricevuto il patrocinio del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) e di Sostenibilità in Lombardia.   

La partecipazione a questa tappa di Impianti Aperti permetterà, inoltre, a geologi e ingegneri di ottenere crediti formativi.

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ADA | IL FUTURO DEI CENTRI DI RACCOLTA PER GLI ELV. Avanzamento Tecnologico e raggiungimento degli obiettivi (Torino, 25 Maggio)

ADA | IL FUTURO DEI CENTRI DI RACCOLTA PER GLI ELV. Avanzamento Tecnologico e raggiungimento degli obiettivi (Torino, 25 Maggio)

ADA Event 2024, l'importante evento dell'Associazione viene ospitato per questa occasione dal MAUTO, Museo dell'Automobile di Torino e si svolgerà il 25 Maggio 2024.

Il convegno dal titolo IL FUTURO DEI CENTRI DI RACCOLTA PER GLI ELV. Avanzamento Tecnologico e raggiungimento degli obiettivi” si terrà dalle ore 14.30 alle ore 18.00 nella Sala Auditorium del Museo. 

Main Sponsor: TECHEMET e RMB. 

Sponsor: COMEAR - ECOEURO - IRIS MEC - MARIMAC - NERYUS e PRESS BULL.

La partecipazione al Convegno è gratuita. Per registrare la partecipazione Clicca qui.

Il Programma è disponibile in allegato.

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Premio PIMBY GREEN 2024 | Aperte le candidature

Premio PIMBY GREEN 2024 | Aperte le candidature

L'Italia è un Paese ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Ma è anche un Paese che deve affrontare sfide importanti, come il cambiamento climatico, la transizione energetica e la gestione dei rifiuti.

Per vincere queste sfide, è necessario un cambiamento culturale, che passi da una mentalità "NIMBY" (Not In My Backyard) a una mentalità "PIMBY" (Please In My Backyard). Questo cambiamento è al centro dell'obiettivo del Premio PIMBY GREEN di Assoambiente, giunto alla sua quinta edizione.

Il Premio PIMBY GREEN mira a valorizzare le opportunità offerte dalla realizzazione di opere di pubblica utilità in nome del "Please in My BackYard" (PIMBY), sfidando le convinzioni spesso pregiudizievoli che rallentano o ostacolano la cultura del "fare" nel nostro Paese: una cultura che metta in risalto l'ingegno e la creatività italiana, capaci di generare valore e occupazione nelle comunità in cui si insediano.

Il Premio PIMBY GREEN è un'iniziativa che contribuisce a promuovere un'Italia più sostenibile e inclusiva ed intende premiare i progetti che realizzano opere di pubblica utilità, vantaggiose per l'ambiente e per le comunità locali.

Saranno premiate pubbliche amministrazioni, imprese e giornalisti che si sono distinti nei settori dell'energia, della gestione dei rifiuti e delle trasformazioni del territorio.


CATEGORIE

1. Realizzazione di Infrastrutture Tecnologicamente Avanzate: questa categoria premia i progetti che hanno contribuito al progresso tecnologico e all'innovazione nel territorio, migliorando l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture.

2. Coinvolgimento Positivo e Responsabile dei Cittadini: questa categoria riconosce l'impegno di enti locali e PA che hanno promosso il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni riguardanti opere di pubblica utilità, creando un coinvolgimento positivo e responsabile.

3. Informazione Trasparente e Scientifica: in questa categoria vengono premiati giornalisti e autori di contenuti scientifici che hanno contribuito a diffondere un'informazione trasparente e basata su dati scientifici, contrastando l'opposizione aprioristica a qualsiasi opera.


CANDIDATURE

Il termine per l’invio delle candidature per il Premio PIMBY Green 2024 è fissato per il 24 maggio 2024
Le candidature dovranno essere inviate tramite email alla segreteria dell'Associazione: assoambiente@assoambiente.org esplicitando in oggetto “Candidatura Premio Pimby Green 2024”.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente via email, compilando il Modulo di presentazione candidatura fornito dall'Associazione (allegato).


PREMIAZIONE 

L'evento di premiazione del Premio PIMBY Green 2024 si terrà a Milano il 3 luglio presso la prestigiosa Villa Necchi Campigli - Bene FAI, nell'ambito di una serata di Gala con cena organizzata dall'Associazione.

Un'occasione unica per celebrare l'impegno e l'innovazione nel campo della comunicazione ambientale e della promozione di un'Italia che cresce. Un'Italia che abbraccia il PIMBY come modello per il futuro.

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2024/138/SAEC-COM/PE

2024/138/SAEC-COM/PE

Si fa seguito alla precedente comunicazione (v. circolare Assoambiente n. 093/2024) per fornire ulteriori dettagli in merito alla procedura per presentare la propria autocandidatura a componente del Consiglio Direttivo, Organo associativo che sarà rinnovato in occasione della prossima assemblea associativa che si terrà il 3 luglio 2024 a Milano

Come già illustrato nella precedente comunicazione, in considerazione del rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo Assoambiente (art. 8 del Regolamento Assoambiente), le imprese associate sono invitate a segnalare alla segreteria dell’Associazione (email: assoambiente@assoambiente.org) eventuali candidature di propri rappresentanti.

La autocandidatura che può essere espressa “soltanto relativamente alla Sezione di appartenenza.”, dovrà essere formalizzata attraverso l’invio del modello allegato, nel quale il candidato dovrà indicare, oltre all’azienda\Ente di riferimento, di possedere tutti i requisiti richiesti dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Etico di Assoambiente per ricoprire la carica.

In base a quanto previsto dal Regolamento, si invitano le imprese associate a segnalare le eventuali candidature entro e non oltre il prossimo 3 giugno 2024, data che sostituisce quella precedentemente comunicata nella richiamata circolare Assoambiente n. 093/2024.

Ricordiamo, infine, che l’esercizio di voto e di elettorato attivo e passivo è subordinato al riscontro della regolarità delle posizioni contributive. 

Con successive comunicazioni si provvederà a trasmettere maggiori dettagli in merito all’ordine del giorno dell’Assemblea, nonché a comunicare alle singole imprese il numero dei voti spettanti.

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Linee Guida SNPA sul consumo di suolo

Linee Guida SNPA sul consumo di suolo

Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le Linee Guida per il monitoraggio del consumo di suolo nell’ambito delle attività del SNPA.  

Le Linee Guida rappresentano pertanto il riferimento ufficiale per SNPA della metodologia relativa alle attività di monitoraggio del consumo di suolo e vogliono offrire alle autorità e agli operatori del settore interessati, una prospettiva dal punto di vista tecnico delle procedure che vengono messe in atto, oltre a dare un contributo alla conoscenza delle stesse. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/137/SAEC-SUO/CS del 09.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/137/SAEC-SUO/CS

2024/137/SAEC-SUO/CS

Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le Linee Guida per il monitoraggio del consumo di suolo nell’ambito delle attività del SNPA. Tale lavoro è il frutto delle iniziative portate avanti da SNPA sul tema e ripercorrono la storia e l’evoluzione delle attività relative al monitoraggio del consumo di suolo (disponibile qui l’ultimo rapporto sul tema), descrivendone i principali aspetti metodologici per l’aggiornamento annuale della carta nazionale del suolo consumato.

Già da tempo il Sistema diffonde i dati sul monitoraggio del consumo di suolo attraverso la pubblicazione del rapporto annuale e dei relativi documenti connessi (Carta Nazionale del consumo di suolo e Banca dati indicatori consumo di suolo), facendo riferimento a metodologie condivise dal SNPA. Le attività del monitoraggio del consumo di suolo svolte da ISPRA e dalle Agenzia del SNPA iniziano nel 2008 nell’ambito di uno specifico gruppo di lavoro sul tema e si consolidano nel tempo con l’introduzione di nuovi approcci e metodologie. 

La versione più recente della metodologia prevede come attività principale la fotointerpretazione del nuovo consumo di suolo avvenuto tra l’anno di riferimento e l’anno precedente, da svolgere annualmente secondo un sistema di classificazione a tre livelli, e la restituzione finale del dato per l’intero territorio nazionale corredato da un ampio set di indicatori. Negli anni sono stati introdotti una vasta gamma di strumenti e piattaforme per garantire l’accesso ai dati relativi a consumo del suolo, stato del territorio e degli insediamenti, perdita di servizi ecosistemici e degrado, al fine di contribuire alla conoscenza e alla formazione di una coscienza critica su questi temi.

Le Linee Guida rappresentano pertanto il riferimento ufficiale per SNPA della metodologia relativa alle attività di monitoraggio del consumo di suolo e vogliono offrire alle autorità e agli operatori del settore interessati, una prospettiva dal punto di vista tecnico delle procedure che vengono messe in atto, oltre a dare un contributo alla conoscenza delle stesse.

Per maggiori informazioni si rimanda la testo delle Linee Guida disponibili qui.

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Pubblicato calendario formazione RENTRI

Pubblicato calendario formazione RENTRI

Sul sito Rentri www.rentri.gov.it è stato pubblicato il calendario dei  webinar dedicati alle imprese per consentire a tutti i soggetti interessati una adeguata formazione in materia in vista della sua entrata in vigore a fine 2024.

Per partecipare agli incontri, che sono a titolo gratuito, è necessario registrarsi al più presto in quanto ogni evento prevede un numero massimo di partecipanti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/136/SAEC-NOT/LE del 09.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/136/SAEC-NOT/LE

2024/136/SAEC-NOT/LE

L’Albo Nazionale gestori ambientali e Unioncamere, nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, hanno organizzato una serie di webinar dedicati alle imprese così come previsto dal piano di formazione RENTRI (cfr. circolare Assoambiente n. 100/2024) al fine di consentire a tutti i soggetti interessati dall’entrata in vigore del RENTRI una adeguata formazione.

Negli incontri, a cui è possibile partecipare a titolo gratuito e che riguardano, ad oggi, il Modulo I “Illustrazione dei soggetti obbligati, delle tempistiche e degli adempimenti”, verranno illustrati i seguenti argomenti:

  • soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati);
  • modalità e tempistiche per l’iscrizione;
  • le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto;
  • le nuove regole per la gestione dei registri cronologici dei registri di carico e scarico;
  • illustrazione dell’ambiente dimostrativo.
     

Le date disponibili per la formazione online sono le seguenti:

  • 17 maggio 2024 ore 15:00 (LINK per registrarsi)
  • 21 maggio 2024 ore 10:30(LINK per registrarsi)
  • 28 maggio 2024 ore 15:00 (LINK per registrarsi)
     

Per partecipare è necessario registrarsi compilando il corrispondente modulo.

Si informa che per ragioni tecniche, ogni evento ha un numero massimo di partecipanti.

Al raggiungimento di tale numero di prenotazioni verrà segnalata la necessità di prenotarsi per un’altra data disponibile.

Ulteriori informazioni utili e i link per partecipare sono comunque pubblicati sul portale informativo del RENTRIwww.rentri.gov.it.

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ASSOAMBIENTE partecipa al Green Med Expo & Symposium (Napoli, 12-14 giugno).

ASSOAMBIENTE partecipa al Green Med Expo & Symposium (Napoli, 12-14 giugno).

Si terrà a Napoli dal 12 al 14 giugno il Green Med 2024. 

Per quattro edizioni il Green Med ha raccontato un Sud e una Campania come aree del Paese dove maturava il bisogno di seminare e investire per diffondere buone pratiche tra i cittadini e valorizzare le best practices di un tessuto produttivo e imprenditoriale scarsamente valorizzato.

La contaminazione ha avuto successo e da quest’anno l’evento trasloca (dalla Stazione Marittima alla Mostra d’Oltremare) per sviluppare il proprio potenziale e dare visibilità alle imprese innovative con un’ampia sezione espositiva.

La joint venture tra Ricicla.tv ed Ecomondo (da quest’anno con la collaborazione di Energy Med) è stata favorita dall’obiettivo comune di creare un grande appuntamento per la sostenibilità e l’innovazione nel settore della green economy al Sud.

ASSOAMBIENTE è tra i sostenitori del Green Med e sarà presente con un proprio spazio espositivo per l'intera durata della manifestazione. 

Il 12 giugno ore 16.00 si terrà il convegno dal titolo “IL SERVIZIO ESSENZIALE DI IGIENE AMBIENTALE: SFIDE GLOBALI E SOLUZIONI LOCALI Pubblico e privato al lavoro per il benessere delle comunità e dei territori”. 

Il Programma del Convegno sarà pubblicato prossimamente.

Per tutte le info su Green Med clicca qui

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FEAD NEWSLETTER N° 170 - 06 MAY 2024

FEAD NEWSLETTER N° 170 - 06 MAY 2024

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 170 del 06 maggio 2024.

Buona lettura.

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Indici ISTAT sui costi gestione rifiuti

Indici ISTAT sui costi gestione rifiuti

L’ISTAT ha pubblicato un report contenente l’elaborazione degli indici di costo sostenuti dalle imprese della gestione dei rifiuti nel 2023. 

Lo studio mostra una crescita dell’1,5% rispetto al 2022, che è il risultato degli aumenti del prezzo degli acquisti di beni e servizi (+1,2%), delle spese del personale (+1,5%) e del costo d’uso del capitale (+3,1%)

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/135/SAEC-NOT/CS del 08.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/135/SAEC-NOT/CS

2024/135/SAEC-NOT/CS

L’ISTAT ha pubblicato un report contenente l’elaborazione degli indici di costo sostenuti dalle imprese della gestione dei rifiuti nel 2023. Lo studio mostra una crescita dell’1,5% rispetto al 2022, che è il risultato degli aumenti del prezzo degli acquisti di beni e servizi (+1,2%), delle spese del personale (+1,5%) e del costo d’uso del capitale (+3,1%).      

Gli indici dei costi di gestione dei rifiuti si riferiscono a due sotto-settori economici (attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali) e misurano l'andamento nel tempo dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi, personale dipendente e uso del capitale. 

Rispetto ai due sotto-settori la crescita dell’+1,5% dei costi nel 2023 è dovuta al +1,5% fatto registrare dal settore delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e al +1,7% di quello del recupero dei materiali.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del report allegato.

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Iniziativa FAD “Formazione sull’utilizzo del Portale Siti Contaminati (PSC) per la gestione dei procedimenti di bonifica” - 20 maggio 2024 (9:30 – 13:00)

Iniziativa FAD “Formazione sull’utilizzo del Portale Siti Contaminati (PSC) per la gestione dei procedimenti di bonifica” - 20 maggio 2024 (9:30 – 13:00)

La Scuola per l’Ambiente di Regione Lombardia ha organizzato l'iniziativa “Formazione sull’utilizzo del Portale Siti Contaminati (PSC) per la gestione dei procedimenti di bonifica”.

L’iniziativa formativa è rivolta ai professionisti e ai consulenti ambientali coinvolti a vario titolo nelle fasi del procedimento di bonifica dei siti contaminati di cui alla Parte Quarta Titolo V del D.lgs. n. 152/2006.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma saranno ammessi fino ad un massimo di 100 partecipanti.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/134/SAEC-SUO/PE del 08.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/134/SAEC-SUO/PE

2024/134/SAEC-SUO/PE

La Scuola per l’Ambiente di Regione Lombardia ha organizzato l'iniziativa “Formazione sull’utilizzo del Portale Siti Contaminati (PSC) per la gestione dei procedimenti di bonifica” (Codice: AMB2403/B-Fad).

Nel far seguito alla precedente comunicazione (v. circolare Assoambiente 074/2024) segnaliamo che l’iniziativa formativa è rivolta ai professionisti e ai consulenti ambientali coinvolti a vario titolo nelle fasi del procedimento di bonifica dei siti contaminati di cui alla Parte Quarta Titolo V del D.lgs. n. 152/2006.

Saranno ammessi fino ad un massimo di 100 partecipanti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

La docenza sarà a cura di esperti e tecnici di ARPA Lombardia.

L’iniziativa si svolgerà in modalità FAD (Formazione a Distanza) con l’utilizzo della piattaforma online di PoliS-Lombardia nel seguente giorno: mercoledì 20 maggio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

Gli interessati potranno aderire all’iniziativa in oggetto compilando il modulo online al seguente indirizzo https://forms.gle/Mot86xwWyDFsjHHs8 , entro e non oltre martedì 14 maggio 2024.

Al termine dell’iniziativa verrà consegnato un attestato di partecipazione.

In allegato il programma dell’iniziativa formativa (allegato 1) e l’informativa sul trattamento dati personali (allegato 2).

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Ambiente e iperattivismo ideologico dell’Europa

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PREMIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 2024

PREMIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 2024

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, di cui Assoambiente è tra i soci fondatori, in collaborazione con Italian Exibition Group, organizza anche per il 2024 il Premio per lo Sviluppo Sostenibile, giunto alla 14a edizione.

Sono invitate a partecipare Imprese/Startup e/o Amministrazioni locali che si distinguono particolarmente per eco-innovazione ed efficacia dei risultati ambientali, climatici ed economici, nonché per il loro potenziale di diffusione.

Anche per l’anno 2024 il Premio per lo sviluppo sostenibile sarà articolato in 3 settori (è possibile partecipare a un solo settore): 

  • Settore Economia Circolare suddiviso in:

              - Sezione Imprese, in collaborazione con il Circular Economy Network

              - Sezione Startup per gli imballaggi, in collaborazione con il CONAI

  • Settore Edilizia Green: efficienza energetica, rinnovabili, materiali innovativirivolto ad Imprese/Startp e Amministrazioni locali, con la partecipazione di ENEA 
  • Sezione neutralità climatica e soluzioni nature positive rivolto ad Amministrazioni locali e/o Aziende Multiutility e/o partecipate, in collaborazione con il Green City Network, Italy for Climate e GSE - Gestore Serivizi Energetici 
     

La partecipazione al Premio è libera e gratuita e la scadenza per l’invio della scheda è il 30 giugno 2024.

Per quanti interessati sul sito www.premiosvilupposostenibile.org il Regolamento e i form di adesione ai diversi settori del Premio.

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Spedizione RAEE – Recepimento europeo delle modifiche alla Convenzione di Basilea

Spedizione RAEE – Recepimento europeo delle modifiche alla Convenzione di Basilea

La Commissione europea ha diffuso due proposte di atti delegati riguardanti il Regolamento 1013/2006 e il nuovo Regolamento 1157/2024 sulle spedizioni di rifiuti al fine di implementare in essi le modifiche ai codici di spedizione dei RAEE e dei materiali da essi derivati previste dalla Convenzione di Basilea.

La Commissione ha dovuto presentare due atti delegati in quanto l’attuale Regolamento 1013/2006 sarà sostituito dal nuovo Regolamento 1157/2024 solo a partire dal 21 maggio 2026, mentre le modifiche all’esportazione dei RAEE introdotte dalla Convenzione di Basilea entreranno in vigore già dal 1° gennaio 2025. 

Tali modifiche di fatto comporteranno l’impossibilità di esportare RAEE e i materiali/rifiuti derivanti dal loro trattamento con allegato VII, in quanto non verrà più prevista la loro presenza tra l’elenco dei rifiuti in “lista verde”. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/133/SAEC-EUR/CS del 07.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/133/SAEC-EUR/CS

2024/133/SAEC-EUR/CS

La Commissione europea ha diffuso due proposte di atti delegati riguardanti il Regolamento 1013/2006 e il nuovo Regolamento 1157/2024 sulle spedizioni di rifiuti (v. circolare associativa n. 124/2024) al fine di implementare in essi le modifiche ai codici di spedizione dei RAEE e dei materiali da essi derivati previste dalla Convenzione di Basilea (v. circolare associativa n. 107/2024). 

La Commissione ha dovuto presentare due atti delegati in quanto l’attuale Regolamento 1013/2006 sarà sostituito dal nuovo Regolamento 1157/2024 solo a partire dal 21 maggio 2026, mentre le modifiche all’esportazione dei RAEE introdotte dalla Convenzione di Basilea entreranno in vigore già dal 1° gennaio 2025. 

Come già evidenziato nella precedente comunicazione associativa le modifiche che la Commissione intende apportare ad entrambi i regolamenti sulla spedizione dei rifiuti sono finalizzate a:

  • introdurre una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (A1181), così concordata nell'ambito della Convenzione di Basilea;
  • introdurre una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (Y49) definita nell'ambito della Convenzione di Basilea, per quanto riguarda l'esportazione e l'importazione dall'Unione verso Paesi terzi;
  • eliminare dal Regolamento i riferimenti alla voce B1110 e alle voci OCSE GC010 e GC020 (che consentono di esportare in lista verde i rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici costituiti da metalli o leghe e rifiuti elettronici), poiché queste voci non saranno più applicabili a partire dal 1° gennaio 2025; 
  • eliminare dai Regolamenti i riferimenti alle voci A1180, nonché alle voci OCSE GC010 e GC020, poiché queste voci non saranno più applicabili a partire dal 1° gennaio 2025.
     

Tali modifiche di fatto comporteranno l’impossibilità di esportare RAEE e i materiali/rifiuti derivanti dal loro trattamento con allegato VII (documento di accompagnamento per l'ambito delle spedizioni soggette ad obblighi generali di informazione), in quanto non verrà più prevista la loro presenza tra l’elenco dei rifiuti in “lista verde”.

Si evidenzia come le modifiche ai Regolamenti sulla spedizione dei rifiuti proposte negli atti delegati per l’esportazione dei RAEE e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento prevedono un determinato periodo transitorio:

  • le spedizioni di rifiuti elettronici classificati alle voci A1180, B1110 o B4030 (le "vecchie" voci di Basilea), per le quali le autorità competenti hanno dato il loro consenso prima del 1° gennaio 2025, dovranno essere completate entro il 1° gennaio 2026. Tale termine non si applica alle spedizioni di rifiuti elettronici non pericolosi, inclusi quelli classificati sotto le voci B1110, B4030, GC010 o GC020, dirette verso i Paesi non OCSE, poiché le spedizioni di rifiuti elettronici sotto la voce Y49 (e A1181) non saranno più consentite verso Paesi non OCSE; 
  • se è stata presentata una notifica per la spedizione di rifiuti elettronici classificati nelle voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020 prima del 31 dicembre 2024 e per i quali le autorità competenti interessate non hanno preso una decisione prima di tale data, il notificatore potrà modificare la propria notifica entro il 1° febbraio 2025, tenendo in considerazione le nuove regole. 
     

I due atti delegati verranno discussi in UE durante la riunione del Gruppo di Esperti sui Rifiuti del prossimo 13 maggio e successivamente verrà aperta una consultazione pubblica di 4 settimane. L’Associazione sta già lavorando con FEAD ed EuRIC per fornire alla Commissione un elenco dettagliato dei quantitativi di RAEE e materiali da essi derivanti attualmente esportati dagli impianti di trattamento al fine inquadrare la situazione e quantificare le conseguenze e gli impatti di tali modifiche sull’operatività delle imprese. 

Non appena disponibile la consultazione pubblica sarà nostra cura veicolarla a quanti interessati per raccogliere il Vostro punto di vista e coordinarlo con i contributi di FEAD ed EuRIC. 

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dei due atti delegati e ai relativi allegati.

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Convertito in legge il DL PNRR 4

Convertito in legge il DL PNRR 4

Pubblicata la Legge n. 56/2024 di conversione del DL 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” che conferma le disposizioni introdotte dal decreto legge originario e introduce misure volte ad agevolare l’accesso ai bandi per i finanziamenti PNRR previsti per la realizzazione della misura M2C2 Investimento 1.4, “Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare”.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/132/SAEC-NOT/LE del 07.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/132/SAEC-NOT/LE

2024/132/SAEC-NOT/LE

Pubblicata la Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cd. “decreto DL PNRR 4”) che contiene una serie di misure per accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati con il Piano di ripresa e resilienza e per responsabilizzare maggiormente le Amministrazioni sulla attuazione dei programmi del Piano (G.U. n. 100 del 30 aprile 2024).

La Legge di conversione, oltre a confermare l’introduzione delle misure di cui si era stata data sintetica informazione con circolare Assoambiente n. 60 del 6 marzo 2024, per quanto di maggior interesse per le aziende associate, introduce, in particolare, l’art. 31-bis recante “Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano”.

Tale norma è finalizzata ad agevolare l’accesso ai bandi per i finanziamenti PNRR previsti per la realizzazione della misura M2C2 Investimento 1.4, “Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare”. In sostanza, l’articolo in esame prevede che i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare possano ottenere le prescritte autorizzazioni ambientali di cui al D.lgs. n. 152/2006 (AIA ex art. 29-bis e autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269) anche successivamente all’ammissione al beneficio PNRR, purché prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dei predetti impianti.

Nel rimandare a successive comunicazioni per eventuali ulteriori aggiornamenti in materia, alleghiamo alla presente il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione.

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ASSOAMBIENTE 03 maggio 2024

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Spedizioni di rifiuti – Aperta consultazione pubblica su atto delegato su certificazione di trattamento temporaneo dei rifiuti spediti

Spedizioni di rifiuti – Aperta consultazione pubblica su atto delegato su certificazione di trattamento temporaneo dei rifiuti spediti

Lo scorso 30 aprile 2024, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza di atto delegato riguardante il modello di certificato che dovrà essere utilizzato dagli impianti che effettuano il trattamento temporaneo dei rifiuti spediti, per confermare che è stato completato un trattamento successivo in un altro impianto.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/131/SAEC-EUR/FA del 04.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/131/SAEC-EUR/FA

2024/131/SAEC-EUR/FA

Il 30 aprile 2024, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di atto delegato riguardante il modello di certificato che dovrà essere utilizzato dagli impianti che effettuano il trattamento temporaneo dei rifiuti spediti, a conferma del trattamento del successivo impianto.

Si ricorda che lo scorso 30 aprile è stata pubblicata la revisione del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti (v. circolare associativa n.124 del 30 aprile 2024) che, tra le altre cose, ai commi 5 e 6 dell’articolo 15 dispone che se i rifiuti trattati sono spediti per un successivo trattamento intermedio o non intermedio da un impianto a un altro impianto nel Paese di destinazione, le informazioni relative a tale trattamento successivo devono essere trasmesse tramite il sistema elettronico centrale.

Articolo 15

Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio

[…]

5. Quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento. L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento di cui al paragrafo 3 trasmette prontamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono.

6. Per garantire la coerenza del contenuto del certificato di cui al paragrafo 5, primo comma, in tutta l’Unione, la Commissione, in tempo utile prima dell’adozione dell’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, e al più tardi entro il 21 maggio 2025, adotta un atto delegato che integra il presente articolo e stabilisce le informazioni da fornire in tale certificato. Tale atto delegato è adottato in conformità all’articolo 80.

L’iniziativa della Commissione mira a definire un modello relativo al certificato che dovrà essere utilizzato dagli impianti che effettuano un trattamento intermedio dei rifiuti spediti, al fine di confermare che è stato completato un trattamento successivo in un altro impianto.

È possibile partecipare alla consultazione, disponibile qui, entro il prossimo 28 maggio 2024. Invitiamo quanti interessati ad inviare il proprio feedback anche alla D.ssa Giulia Fano (email g.fano@fise.org) entro il prossimo 16 maggio 2024, al fine di poter predisporre un contributo associativo coordinato da inviare alla Commissione.

Per qualsiasi approfondimento si rimanda al regolamento delegato, allegato alla presente.

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Modelli di analisi flusso materie plastiche – JRC avvia nuova consultazione

Modelli di analisi flusso materie plastiche – JRC avvia nuova consultazione

Il JRC, Centro di ricerca della Commissione europea, ha avviato una consultazione per aggiornare il rapporto “Modelling plastic flows in the European Union value chain”, pubblicato nel 2022, che riporta un modello di analisi del flusso di massa relativo all’intera catena del valore della plastica negli Stati europei.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/130/SAEC-PLA/FA del 04.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/130/SAEC-PLA/FA

2024/130/SAEC-PLA/FA

Il JRC, Centro di ricerca della Commissione europea, ha avviato una consultazione per aggiornare lo Studio “Modelling plastic flows in the European Union value chain”, pubblicato nel 2022, che riporta un modello di analisi del flusso di massa relativo all’intera catena del valore della plastica negli Stati europei.

Lo Studio aveva stabilito un modello di analisi del flusso di massa concentrandosi su 9 settori (tra cui imballaggi, edilizia, trasporti, agricoltura, elettronica, tessile, pesca, sanità) e 10 polimeri (tra cui PET, PP, LD/HD-PE). Erano stati evidenziati inoltre i principali punti critici della catena del valore della plastica dell’UE, comprese le perdite di micro/macroplastiche e la cattiva gestione dei rifiuti di plastica. Analizzata la produzione, il destino e il consumo di plastica riciclata del 2019 nel mercato della plastica dell’UE e infine ipotizzati gli scenari per il 2025 (v. circolare associativa n. 34 del 7 febbraio 2024).

Al fine di fornire supporto analitico per gli obiettivi UE richiamati nel Green Deal e nella Strategia europea per la plastica, il JRC ha deciso di raccogliere contributi da esperti del settore per verificare e perfezionare alcuni dei dati chiave e delle ipotesi del modello per migliorarne l'affidabilità e la qualità complessiva.

In particolare lo Studio mira oggi a fornire più dettagli sui seguenti punti:

  • Commercio di plastica
  • Produzione di prodotti
  • Rifiuti pre-consumo
  • Perdite e cattiva gestione
  • Riciclo della plastica
  • Settori e flussi meno esplorati.
     

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda alla presentazione e alla relazione del workshop tenuto dal JRC lo scorso 9 aprile 2024, allegati alla presente (v. rispettivamente Allegati 1 e 2).

Pe quanti interessati a fornire dati, commenti e suggerimenti alla presente consultazione del JRC, si allega il file Excel (v. Allegato 3) da compilare e inviare alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 20 maggio 2024.

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Pubblicato il Regolamento europeo sulle Materie prime critiche

Pubblicato il Regolamento europeo sulle Materie prime critiche

Pubblicato in GUUE il Regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (cd. CRM Act).

Il Regolamento, oltre a una lista aggiornata delle materie prime critiche per l'economia dell'UE, elenca anche le materie prime strategiche, quelle più cruciali per le tecnologie relative a applicazioni verdi, digitali, di difesa e aerospaziali. Inoltre per ottenere gli obiettivi prefissati, il Regolamento stabilisce i seguenti target di riferimento per le CRM:

  • almeno il 10% del consumo annuo dell'UE proveniente dall'estrazione;
  • almeno il 40% del consumo annuo dell'UE proveniente dalla trasformazione;
  • almeno il 15% del consumo annuo dell'UE derivante dal riciclaggio;
  • non più del 65% del consumo annuo dell'UE dovrà provenire da un singolo Paese terzo.
     

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/129/SAEC-EUR/CS del 04.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/129/SAEC-EUR/CS

2024/129/SAEC-EUR/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (cd. CRM Act).

Con tale Regolamento l’Europa cerca di razionalizzare e rendere più stabile il mercato delle materie prime critiche (CRM), fondamentali per l’attuale sistema economico, riducendo la dipendenza dai Paesi terzi. Il Regolamento, oltre a una lista aggiornata delle materie prime critiche per l'economia dell'UE, elenca anche le materie prime strategiche, quelle più cruciali per le tecnologie relative a applicazioni verdi, digitali, di difesa e aerospaziali.

Per ottenere gli obiettivi prefissati. Il Regolamento stabilisce i seguenti target di riferimento per le CRM:

  • almeno il 10% del consumo annuo dell'UE proveniente dall'estrazione;
  • almeno il 40% del consumo annuo dell'UE proveniente dalla trasformazione;
  • almeno il 15% del consumo annuo dell'UE derivante dal riciclaggio;
  • non più del 65% del consumo annuo dell'UE dovrà provenire da un singolo Paese terzo.

Il Regolamento mira a ridurre gli oneri amministrativi, snellendo le procedure di autorizzazione per progetti di CRM nell’UE. Inoltre, i progetti strategici selezionati beneficeranno del sostegno per l’accesso ai finanziamenti e di tempi di autorizzazione più brevi (24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di lavorazione e riciclaggio). 

Per garantire la resilienza della catena di approvvigionamento viene previsto un attento monitoraggio e stress test sulla stessa, oltre ad un coordinamento delle scorte strategiche e obblighi di preparazione al rischio per le grandi aziende che producono tecnologie strategiche.

I Paesi dell’UE dovranno adottare misure per migliorare la raccolta dei rifiuti “ricchi” di materie prime essenziali e garantirne il riciclo. I Paesi e gli operatori privati dovranno quindi studiare anche il potenziale di recupero di CRM dai rifiuti di estrazione. Per incentivare il riciclo su larga scala dei magneti permanenti, la legge stabilisce requisiti sulla riciclabilità e sul contenuto riciclato. Con l’introduzione dell’impronta ambientale delle CRM si contribuirà ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle stesse, fornendo ai consumatori strumenti utili per scelte informate. 

Il ricorso ai mercati internazionali e ai Paesi terzi è comunque fondamentale per garantire gli approvvigionamenti e la diversificazione dell’offerta. Pertanto l’Europa ha previsto di:

  • utilizzare accordi commerciali per garantire e diversificare il commercio di materie prime critiche;
  • espandere la rete di partenariati strategici con un approccio di catena del valore e una forte dimensione di sostenibilità;
  • collaborare con i Paesi dell’UE per istituire uno strumento di credito all’esportazione per ridurre il rischio di investimenti all’estero;
  • contrastare le pratiche commerciali sleali legate alle materie prime e rafforzarne l'applicazione.
     

Infine, per garantire un coordinamento generale, il Regolamento istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto dai Paesi dell’UE e dalla Commissione, con il compito di fornire consulenza e coordinare l’attuazione delle misure previste nel Regolamento e discutere i partenariati strategici dell’UE con i Paesi terzi.

Sul tema delle CRM l’Associazione partecipa non solo alle discussioni e ai confronti in ambito europeo, partecipando ai lavori di FEAD ed Euric, ma anche a livello nazionale, dove ha aderito a diversi Tavoli di approfondimento avviati sul tema.

Nel rimandare al testo del Regolamento, riportato in allegato, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

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2024/128/SA-LAV/MI

2024/128/SA-LAV/MI

Si terrà il 9 maggio p.v. dalle 9,00 alle 13,00 presso la sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in Roma, Piazza della Repubblica 59 il Seminario in oggetto, valido come aggiornamento per RSPP, Formatori, Dirigenti, RLS e Preposti.

All’incontro parteciperanno rappresentanti ed esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come da programma allegato.

Per la partecipazione, anche da remoto, è necessario registrarsi accedendo al seguente link Iscrizione al Webinar - Zoom 

 

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EuRIC - Newsletter aprile 2024

EuRIC - Newsletter aprile 2024

Si rende disponibile la newsletter mensile prodotta da EuRIC relativa al mese di aprile 2024.

Nella newsletter sono sintetizzate le attività e gli eventi EuRIC, nonché le tematiche sulle quali le Istituzioni europee sono maggiormente attive.

Buona lettura.

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Appalti di servizi – Ammessa la revisione prezzi in caso di proroga tecnica del contratto

Appalti di servizi – Ammessa la revisione prezzi in caso di proroga tecnica del contratto

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 3403, ha stabilito che nel caso in cui un appalto di servizi venga prorogato per mezzo di un’ordinanza sindacale urgente in attesa della conclusione della procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), sussiste un unico rapporto contrattuale che si svolge senza soluzione di continuità. Di conseguenza, anche per il periodo di proroga trova applicazione la clausola di revisione prezzi prevista nel contratto originario.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/127/SA-GIU/TO del 02.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/127/SA-GIU/TO

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Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 3403, ha stabilito che nel caso in cui un appalto di servizi venga prorogato per mezzo di un’ordinanza sindacale urgente in attesa della conclusione della procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), sussiste un unico rapporto contrattuale che si svolge senza soluzione di continuità. Di conseguenza, anche per il periodo di proroga trova applicazione la clausola di revisione prezzi prevista nel contratto originario.

Più nel merito, un ente appaltante aveva affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese un appalto avente ad oggetto i servizi di spazzamento e raccolta dei rifiuti. Al termine della durata contrattuale si rendeva necessaria un’ordinanza sindacale d’urgenza per disporre la prosecuzione del servizio per il tempo necessario a concludere la procedura di gara per individuare il nuovo contraente. A fronte di tale prolungamento del contratto, l’appaltatore formulava, senza esito positivo, istanza di revisione prezzi per il periodo di proroga. 

Mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto non applicabile la clausola di revisione prezzi nell’ipotesi in cui vi sia stata una prosecuzione del contratto sulla base di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, secondo il giudice di appello l’errore operato dal giudice di primo grado è stato quello di limitare la sua analisi all’individuazione della fonte pubblicistica – l’ordinanza sindacale – alla base della prosecuzione del contratto. Ma non ha ulteriormente indagato se, al di là della fonte legittimante, vi sia stata una proroga contrattuale o un nuovo rapporto.

Secondo il Consiglio di Stato è invece questo il punto centrale da cui far discendere la soluzione della questione controversa. Infatti, l’applicabilità o meno della clausola di revisione prezzi in caso di prolungamento dell’esecuzione delle prestazioni dipende proprio dal corretto inquadramento dell’atto che dispone tale prolungamento, dovendosi verificare se lo stesso dia luogo o meno a un’unicità del rapporto contrattuale.

Richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo ricorda che il rinnovo contrattuale si contraddistingue per la rinegoziazione delle complessive condizioni contrattuali. Affinché si realizzi tale ipotesi, è necessario che le parti, attraverso esplicite manifestazioni di volontà, abbiano dato luogo a distinti e autonomi rapporti giuridici, anche se eventualmente aventi il medesimo contenuto. In assenza di questa chiara volontà novativa, l’accordo con cui le parti differiscono il termine finale di durata del contratto deve essere qualificato come proroga contrattuale, con l’effetto che le prestazioni oggetto dello stesso continuano a essere disciplinate dalle condizioni del contratto originario. 

A fronte di una proroga del contratto originario che non modifica alcun contenuto della relativa disciplina e che quindi prefigura una continuità dello stesso – ipotesi che ricorre nel caso di specie – l’appaltatore può legittimamente richiedere, anche per il periodo di proroga, l’applicazione della revisione prezzi.

Nel far rinvio alla sentenza, allagata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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Sentenza Cassazione su responsabilità RT su gestione illecita rifiuti

Sentenza Cassazione su responsabilità RT su gestione illecita rifiuti

Il responsabile tecnico, previsto dalla disciplina dell’Albo gestori ambientali, ha il dovere di impedire la "mala gestione" dei rifiuti e risponde quindi, al pari del legale rappresentante, dei reati commessi e connessi alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/126/SAEC-GIU/LE del 02.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/126/SAEC-GIU/LE

2024/126/SAEC-GIU/LE

Il Responsabile Tecnico (RT), previsto dalla disciplina dell’Albo gestori ambientali, ha il dovere di impedire la "mala gestione" dei rifiuti e risponde quindi, al pari del legale rappresentante, dei reati commessi e connessi alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.

Questo è il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 aprile 2024, n. 16191 secondo la quale è lo stesso regolamento dell'Albo gestori ambientali (DM n. 120/14) all’art. 12 comma 1 ad affidare al RT “il compito di porre in essere tutte le azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e vigilare sulla corretta applicazione della stessa…in maniera effettiva e continuativa" attribuendo, in tal modo, al responsabile tecnico una vera e propria "posizione di garanzia" in merito al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha deciso di dichiarare inammissibile il ricorso finalizzato alla revoca di una misura interdittiva (divieto di esercizio dell’attività di impresa nel settore ambientale) applicata dal Tribunale di Catanzaro a un RT in riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti (ex articolo 452-quaterdecise, Codice penale). Il motivo di ricorso teso ad affermare la responsabilità del "direttore tecnico"– e non del RT – sulla base dei contenuti della circolare Ministero Ambiente 1121/2019 (recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”), non ha avuto accoglimento da parte della Suprema Corte considerata la presenza di una norma regolamentare di grado secondario (appunto il DM n. 120/2014) di diverso tenore.

Si rinvia alla Sentenza della Corte di Cassazione allegata per ogni approfondimento.

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Reati ambientali – pubblicata la nuova Direttiva UE sulla tutela penale dell’ambiente

Reati ambientali – pubblicata la nuova Direttiva UE sulla tutela penale dell’ambiente

È stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente.  La Direttiva introduce nuovi reati, che passano da nove a venti, e si applicherà solo ai reati commessi all’interno dell’UE: gli Stati membri potranno comunque decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/125/SAEC-EUR/TO del 02.05.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/125/SAEC-EUR/TO

2024/125/SAEC-EUR/TO

È stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Gazzetta UE del 30 aprile 2024, serie L). Si tratta della direttiva sui reati ambientali, proposta dalla Commissione europea nel 2021.

La Direttiva introduce nuovi reati, e si applicherà solo ai reati commessi all’interno dell’UE: gli Stati membri potranno comunque decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Le condotte che costituiranno reato passano con la Direttiva da nove a venti, ed i nuovi reati ambientali comprendono:

  • il traffico di legname;
  • il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi;
  • le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.
     

Inoltre, la Direttiva introduce una clausola relativa ai “reati qualificati”, che si applica quando uno dei reati previsti dalla Direttiva viene commesso intenzionalmente, e provoca la distruzione dell’ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.

Quanto alle sanzioni:

  • i reati dolosi che provocheranno il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni, anche se gli Stati membri potranno decidere di prevedere sanzioni ancora più severe;
  • gli altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni;
  • la pena detentiva massima per i reati qualificati dovrà essere di almeno otto anni;
  • per le imprese, le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro; 
  • per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro.
     

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l’obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di risarcire i danni, l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

Dalla sua entrata in vigore, decorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati membri disporranno di due anni (ovvero entro il 21 maggio 2026) per adeguare le norme nazionali alle disposizioni introdotte dalla Direttiva.

Nel far rinvio alla Direttiva, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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Conferenza Nazionale sull’economia circolare – Roma, 10 maggio 2024

Conferenza Nazionale sull’economia circolare – Roma, 10 maggio 2024

La Conferenza Nazionale sull’economia circolare giunge quest’anno alla sesta edizione e si svolgerà il 10 maggio a Roma per presentare il Rapporto sull’economia circolare 2024, elaborato dal Circular Economy Network in collaborazione con ENEA, e per fare il punto su alcuni temi di grande attualità, in particolare sulle modalità con cui l’economia circolare può contribuire ad accelerare la ripresa e migliorare la produttività dell’economia italiana.

Più in generale, infine, la Conferenza sarà l’occasione per un confronto sul Green Deal europeo, alla vigilia dell’ormai prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento, e sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l’economia circolare.

Di seguito il programma della Conferenza e il link di registrazione necessaria per partecipare:

Programma | Link

Form di registrazione | Link 

La Conferenza è modulata in due sessioni:

  • sessione della mattina dedicata alla presentazione del Rapporto e sarà l’occasione per fare il punto sulle performance del nostro paese, sul Regolamento UE sugli imballaggi, sull’attuazione del Green Deal e della Strategia nazionale per l’economia circolare.​ Un confronto aperto con rappresentanti istituzionali, europei e nazionali, mondo dell’impresa, della ricerca e della tutela ambientale,
  • sessione del pomeriggio dedicata alle testimonianze di alcuni protagonisti dell’economia circolare.

Per maggiori informazioni sul Circular Economy Network visita il sito qui.

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Nuovo Regolamento spedizioni rifiuti – Richieste osservazioni per riunione con Commissione UE

Nuovo Regolamento spedizioni rifiuti – Richieste osservazioni per riunione con Commissione UE

Pubblicato il nuovo Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti (UE) 2024/1157.che mira a ridurre le spedizioni di rifiuti verso Paesi al di fuori dell'UE, ad aggiornare le procedure di spedizione per renderli coerenti con gli obiettivi dell'economia circolare e della neutralità climatica, a ricorrere alla trasmissione e allo scambio di informazioni per via elettronica, a migliorare il controllo dell'applicazione e contrastare le spedizioni illegali.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/124/SAEC-EUR/FA del 30.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/124/SAEC-EUR/FA

2024/124/SAEC-EUR/FA

Pubblicato il nuovo Regolamento sulle spedizioni dei rifiuti (UE) 2024/1157 (GUUE serie L del 30.04.2024).che interviene modificando i Regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abrogando il Regolamento (CE) n. 1013/2006 al fine di ridurre le spedizioni di rifiuti verso Paesi al di fuori dell'UE, aggiornare le procedure di spedizione per renderli coerenti con gli obiettivi dell'economia circolare e della neutralità climatica, ricorrere alla trasmissione e allo scambio di informazioni per via elettronica, migliorare il controllo dell'applicazione e contrastare le spedizioni illegali.

Il Regolamento, in sintesi, stabilisce misure volte a garantire che i rifiuti siano inviati solo verso destinazioni in cui siano trattati adeguatamente e in modo ecologicamente corretto. In base alle nuove norme, i rifiuti non possono essere inviati verso Paesi non appartenenti all'OCSE a meno che il Paese non indichi la propria volontà di importare tali rifiuti e possa dimostrare una loro gestione ecologicamente corretta attraverso un audit preliminare condotto da soggetti indipendenti e un monitoraggio effettuato dalla Commissione.

Inoltre il regolamento vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, tranne se convenuto e autorizzato nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, secondo cui, prima di procedere all'esportazione, i notificatori all'interno dell'UE e gli esportatori verso paesi terzi sono tenuti a darne notifica ai paesi di spedizione, destinazione e transito e a ricevere da questi una conferma scritta. Stabilisce anche termini e scadenze specifici per garantire un processo efficiente.

Le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero che rientrano nella categoria dei "rifiuti lista verde" continueranno a essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione.

Il testo mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso Paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso Paesi non appartenenti all'OCSE.

Si sottolinea anche che il Regolamento introduce un divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso Paesi non appartenenti all'OCSE. Questi ultimi possono dichiarare, dopo un determinato lasso di tempo, la propria volontà di importare rifiuti di plastica dall'UE, se rispettano norme rigorose in materia di gestione dei rifiuti. La loro richiesta deve essere valutata positivamente dalla Commissione prima che il divieto possa essere revocato. I rifiuti di plastica non pericolosi possono essere esportati verso paesi appartenenti all'OCSE nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ma saranno soggetti a un controllo specifico da parte della Commissione.

Si informa che la Commissione Europea ha organizzato una riunione con esperti del settore per discutere le nuove norme in materia di spedizioni di rifiuti. All’incontro, che si terrà il prossimo 13 maggio 2024, parteciperà anche FEAD e a tal proposito invitiamo quanti interessati ad inviare entro il prossimo 6 maggio 2024 alla D.ssa Fano (email g.fano@fise.org) domande o commenti sulle nuove disposizioni riportate nel Regolamento (UE) 2024/1157 al fine di condividerli con FEAD che in tal modo potrà renderli noti alla Commissione durante l’incontro.

Nel rimandare a successive comunicazioni per eventuali aggiornamenti o iniziative associative sul tema, rinviamo al testo del nuovo Regolamento, in allegato, per ulteriori dettagli.

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Organismo di vigilanza Consorzi rifiuti – pubblicato decreto MASE

Organismo di vigilanza Consorzi rifiuti – pubblicato decreto MASE

Con il decreto 15 dicembre 2023 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha stabilito gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento dell’Organismo di vigilanza dei Consorzi e dei Sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il MASE ai sensi del comma 4bis dell’art. 206bis del D.lgs. n. 152/2006.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/123/SAEC-NOT/PE del 30.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/123/SAEC-NOT/PE

2024/123/SAEC-NOT/PE

Con il decreto 15 dicembre 2023 (GU n. 97 del 26 aprile 2024) il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha stabilito gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento dell’Organismo di vigilanza dei Consorzi e dei Sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il MASE ai sensi del comma 4bis dell’art. 206bis del D.lgs. n. 152/2006.

Obiettivi dell’Organismo:

  • rafforzare il sistema di vigilanza sui Consorzi e sui Sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all’efficacia, all’efficienza e all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
  • garantire il corretto impiego del contributo ambientale;
  • migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione dei Consorzi e dei Sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti;
  • supportare i Ministeri competenti nello svolgimento di alcune attività di vigilanza connesse al mandato dell’Organismo, tra cui la coerenza degli statuti dei sistemi di gestione individuali e collettivi ai principi della responsabilità estesa del produttore di cui alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, l’attuazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, di cui all’articolo 225 del D.lgs. n. 152/2006.
     

L’Organismo di vigilanza, qualora ne ravvisi l’esigenza, può fare ricorso alle competenze tecniche dell’ISPRA e di altre amministrazioni competenti, anche se il decreto precisa che “non rientrano tra gli obiettivi dell’organismo le finalità perseguite dall’ISPRA nell’espletamento delle attività svolte a supporto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del provvedimento in allegato.

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Inceneritore e piano regionale – necessario coordinamento per i fabbisogni del territorio

Inceneritore e piano regionale – necessario coordinamento per i fabbisogni del territorio

Il Tar Lazio con la sentenza 11 aprile 2024, n. 7000 ha deciso che se la normativa regionale (in questo caso del Lazio) e il connesso Piano regionale rifiuti vietano la realizzazione di impianti di incenerimento quando il fabbisogno regionale è soddisfatto, è possibile negare nuove autorizzazioni.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/122/SAEC-GIU/TO del 29.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/122/SAEC-GIU/TO

2024/122/SAEC-GIU/TO

Il Tar Lazio con la sentenza 11 aprile 2024, n. 7000 ha deciso che se la normativa regionale (in questo caso del Lazio) e il connesso Piano regionale rifiuti vietano la realizzazione di impianti di incenerimento quando il fabbisogno regionale è soddisfatto, è possibile negare nuove autorizzazioni.

Secondo i giudici il progetto presentato dalla ricorrente - relativo ad impianto per il recupero energetico alimentato attraverso la combustione di rifiuti speciali non pericolosi a Tarquinia - non solo non aveva superato il giudizio di compatibilità ambientale (vedasi i pareri negativi rilasciati in conferenza dalle Amministrazioni partecipanti), ma era stato altresì ritenuto soggetto ai divieti di installazione di nuovi impianti di incenerimento e di coincenerimento di cui all’art. 15 comma 1 bis della Legge regionale del Lazio n. 27/1998, in ragione della non compatibilità dello stesso con le previsioni del Piano regionale di Gestione dei rifiuti del 2020, che postula la sufficienza, per il periodo di vigenza del Piano e in riferimento al fabbisogno ivi indicato, dell’esistente impianto di San Vittore, avente una capacità pari a 400.000 tonnellate.

Il divieto regionale, precisano poi i Giudici laziali, nel suo significato letterale, si riferisce a tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento, indipendentemente, dalla tipologia di rifiuto utilizzato (urbani o speciali non pericolosi) con lo scopo di coordinamento dell’impiantistica con la pianificazione regionale nella gestione dei rifiuti fissata dal Piano rifiuti approvato con Dcr 5 agosto 2020, n. 4.

Pertanto per i giudici, nel caso di specie, poiché un impianto già esistente soddisfa il fabbisogno regionale, non sono necessarie nuove installazioni.

Rimandiamo alla sentenza, allegata alla presente, per ulteriori dettagli.

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FEAD NEWSLETTER N° 169 - 29 APRIL 2024

FEAD NEWSLETTER N° 169 - 29 APRIL 2024

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 169 del 29 aprile 2024.

Buona lettura.

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ARERA - Seminario sulla predisposizione PEF 2024-2025 per gli impianti di trattamento - 9 maggio 2024 10:00/13:00

ARERA - Seminario sulla predisposizione PEF 2024-2025 per gli impianti di trattamento - 9 maggio 2024 10:00/13:00

TIFORMA (Società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di significativo interesse per il comparto dal titolo “La predisposizione del PEF ARERA 2024-2025 per gli Impianti di trattamento: le nuove previsioni regolatorie ai sensi delle delibere ARERA 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif, i chiarimenti applicativi e gli schemi tipo degli atti ai sensi della Det. 2/2024-DTAC del 16/04/2024” previsto per giovedì 9 maggio 2024 (10:00 -13:00).

Come noto) l’ARERA con la determina 2/2024 – Dtac del 16 aprile, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la loro trasmissione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/121/SAEC-ARE/TO del 29.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/121/SAEC-ARE/TO

2024/121/SAEC-ARE/TO

TIFORMA (Società di formazione e consulenza) ha organizzato un seminario (videoconferenza) di significativo interesse per il comparto dal titolo “La predisposizione del PEF ARERA 2024-2025 per gli Impianti di trattamento: le nuove previsioni regolatorie ai sensi delle delibere ARERA 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif, i chiarimenti applicativi e gli schemi tipo degli atti ai sensi della Det. 2/2024-DTAC del 16/04/2024” previsto per giovedì 9 maggio 2024 (10:00 -13:00).

Come noto (cfr. circolare Assoambiente n.109/2024) l’ARERA con la determina 2/2024 – Dtac del 16 aprile, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la loro trasmissione. In particolare l’allegato 1 alla determina contiene lo schema tipo relativo al piano economico finanziario per il biennio 2024-2025; l’allegato 2 lo schema tipo di relazione di accompagnamento; e l’allegato 3 lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore.

Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha definito alcuni chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria relativa agli impianti minimi approvata con la deliberazione 389/2023/R/rif (MTR-2) per l’aggiornamento del PEF per gli anni 2024-2025.

Occorre rilevare che ad oggi:

  • l’ARERA non ha reso disponibile un applicativo di calcolo ufficiale per il calcolo delle tariffe al cancello;
  • ai fini del calcolo delle tariffe al cancello dei nuovi impianti, in molti casi, è necessario adottare assunzioni metodologiche non espressamente definite dal MTR-2 in ragione di aspetti che possono caratterizzare la gestione impiantistica dei soggetti non integrati dal punto di vista industriale, economico e quindi tariffario.
     

In ragione di tale contesto il seminario si prefigge i seguenti obiettivi: 

  • analizzare i contenuti della determina focalizzando l’attenzione sugli aspetti di chiarimento applicativo del MTR-2 alla disciplina tariffaria degli impianti;
  • analizzare la struttura dello schema predisposto da ARERA;
  • individuare le principali modalità di rendicontazione da adottare;
  • analizzare i contenuti della relazione di accompagnamento;
  • illustrare uno strumento applicativo di calcolo AGENIA per la quantificazione delle tariffe degli impianti.
     

Qualora interessati al seminario si prega di scrivere a l.tosto@fise.org, mentre per informazioni e iscrizione con quote agevolate anche per gli associati ad Assoambiente è necessario rivolgersi alla Segreteria di Ti Forma ai riferimenti indicati negli allegati. 

Nel rimandare al programma dell’evento ed alla scheda di adesione, allegati alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

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Aggiornamenti normativi su ESG delle aziende

Aggiornamenti normativi su ESG delle aziende

Sul tema ESG, il Parlamento Europeo ha approvato il testo di accordo con il Consiglio Europeo riguardo la proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) che mira a consolidare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili, inoltre è stata pubblicata in GUUE la modifica del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio2023, che integra la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono inserire nella rendicontazione di sostenibilità a partire dal 2025.

Sempre sul tema, a livello nazionale, il Tavolo per la finanza sostenibile ha pubblicato risultati relativi all’anno 2023 che vede lo sviluppo di un sistema informatico che aiuta le piccole e medie imprese a raccogliere le informazioni ESG per fornirle in modo più agevole agli investitori.  

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/120/SAEC-EUR/FA del 29.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/120/SAEC-EUR/FA

2024/120/SAEC-EUR/FA

Il Parlamento Europeo ha approvato il testo di accordo con il Consiglio Europeo riguardo la proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) che mira a consolidare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili (v. circolare associativa n. 157 del 19.06.2023). I rating ESG forniscono infatti un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'esposizione ai rischi per la sostenibilità e l'impatto sulla società e sull'ambiente. 

Le nuove disposizioni sono intese a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG migliorando la trasparenza e l'integrità delle attività dei fornitori di rating ESG e prevenendo potenziali conflitti di interessi e prevedono che i fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare gli obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.

Si evidenzia che il Parlamento ha confermato l’introduzione di un regime di registrazione semplificato, temporaneo e facoltativo di tre anni per le imprese e i gruppi di piccole dimensioni che forniscono rating ESG. I piccoli fornitori di rating ESG che scelgono il regime semplificato beneficeranno di contributi per le attività di vigilanza proporzionati alla portata della vigilanza dell'ESMA. Dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e di governance, nonché obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti. Saranno inoltre soggetti al potere dell'ESMA di richiedere informazioni e di condurre indagini e ispezioni in loco. Al momento dell'uscita dal regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno rispettare tutte le disposizioni del regolamento, comprese le prescrizioni in materia di governance e di contributi per le attività di vigilanza.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda al testo di accordo (v. allegato 1).

Sempre sul tema ESG, informiamo che è stata pubblicata la modifica del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono inserire nella rendicontazione di sostenibilità a partire dal 2025 (GUUE del 19.4.2024).

A tal proposito si evidenzia che le modifiche, per lo più formali, riguardano l’allegato I del provvedimento che disciplina i principi europei di rendicontazione di sostenibilità cd. "ESRS", cioè le informazioni che alcune imprese devono inserire nei propri report di sostenibilità per renderli conformi ai nuovi obblighi dichiarativi introdotti dalla direttiva 2022/2464/Ue sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) (v. circolare associativa n. 43 del 22 febbraio 2024).

Tra i principi ESRS ci sono quelli in materia ambientale che specificano le informazioni che l'impresa deve fornire, qualora ritenute rilevanti a seguito di apposita valutazione, con riguardo all'impatto delle attività su cambiamenti climatici, inquinamento, risorse idriche, biodiversità ed ecosistemi e sulle eventuali azioni intraprese per prevenire, mitigare o arrestare impatti negativi effettivi o potenziali.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda al testo di modifica del regolamento (v. allegato 2).

Infine si informa che il Tavolo per la finanza sostenibile - istituito nel 2022 su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, con il coinvolgimento del MASE, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) con lo scopo di sviluppare strategie di finanza sostenibile per dirottare investimenti privati verso gli obiettivi "green" UE e nazionali - ha pubblicato risultati relativi all’anno 2023 che vede lo sviluppo di un sistema informatico che aiuta le piccole e medie imprese a raccogliere le informazioni ESG per fornirle in modo più agevole agli investitori

Lo sviluppo di tale sistema precompilato consente alle piccole e medie imprese non obbligate al report di sostenibilità di raccogliere tutte le informazioni non finanziarie pertinenti sugli aspetti ambientali, sociali e di governance e ha lo scopo di facilitare la trasmissione di informazioni di sostenibilità nell'ambito del rapporto bilaterale con le banche e ottenere più facilmente finanziamenti. Nel corso del 2024 il sistema sarà messo a disposizione degli stakeholder accompagnato da iniziative di educazione finanziaria per le Pmi per aiutarle a fornire informazioni ESG.

Il Tavolo ha inoltre elaborato un documento programmatico che individua le caratteristiche desiderabili e i requisiti minimi di un sistema nazionale di protezione assicurativa dai rischi fisici derivanti da catastrofi connesse o meno ai cambiamenti climatici.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda alla relazione annuale dell’attività 2023 disponibile qui.

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Sostenibilità delle imprese – Parlamento UE approva testo di accordo della Direttiva due diligence

Sostenibilità delle imprese – Parlamento UE approva testo di accordo della Direttiva due diligence

Lo scorso 24 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva su Corporate Sustainability Due Diligence, proposta lo scorso anno dalla Commissione Europea.

Il testo, che deriva dall’accordo con il Consiglio, obbliga le imprese e i relativi partner a monte e a valle, compresi quelli per l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione, a prevenire, fermare o attenuare le ripercussioni negative delle loro attività su ambiente e diritti umani (ad es. schiavitù, lavoro minorile, sfruttamento dei lavoratori, perdita di biodiversità, inquinamento e distruzione del patrimonio naturale).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/119/SAEC-EUR/FA del 29.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/119/SAEC-EUR/FA

2024/119/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 24 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva su Corporate Sustainability Due Diligence, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, proposta lo scorso anno dalla Commissione Europea (v. circolare associativa n. 147 del 9 giugno 2023).

Il testo, che deriva dall’accordo con il Consiglio, obbliga le imprese e i relativi partner a monte e a valle, compresi quelli per l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione, a prevenire, fermare o attenuare le ripercussioni negative delle loro attività su ambiente e diritti umani (ad es. schiavitù, lavoro minorile, sfruttamento dei lavoratori, perdita di biodiversità, inquinamento e distruzione del patrimonio naturale).

In base alla nuova norma, tutte le imprese con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, i franchising nell'UE con un fatturato di più di 80 milioni di euro (di cui almeno 22,5 milioni provenienti da diritti di licenza) e le società madri, le imprese e i franchising di Paesi terzi che raggiungono le stesse soglie di fatturato nell'UE, saranno tenute a integrare il dovere di diligenza nelle loro politiche, realizzare investimenti ad hoc, ottenere garanzie contrattuali dai partner, migliorare il loro piano aziendale o fornire sostegno ai partner commerciali di piccole e medie dimensioni per assicurarsi che rispettino i nuovi obblighi. Le stesse imprese dovranno adottare anche un piano di transizione per allineare il loro modello di business alla limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in linea con l'accordo di Parigi. 

Gli Stati membri avranno l'obbligo di mettere a disposizione delle aziende informazioni dettagliate sul dovere di diligenza tramite portali online contenenti gli orientamenti della Commissione UE e dovranno istituire o designare un'autorità di controllo incaricata di indagare e sanzionare il mancato rispetto delle norme. In aggiunta, una rete europea delle autorità di controllo istituita dalla Commissione faciliterà la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche. Le società che violano il loro dovere di diligenza dovranno rispondere dei danni causati e risarcire appieno le vittime.

Con l'eccezione degli obblighi di comunicazione, l'applicazione sarà graduale e riguarderà:

  • le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1500 milioni di euro a partire dal 2027;
  • le imprese con oltre 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 900 milioni di euro a partire dal 2028;
  • tutte le altre imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (ovvero quelle con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro) a partire dal 2029.
     

La direttiva dovrà ora essere formalmente approvata dal Consiglio, firmata e infine pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. 

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al testo approvato dal Parlamento.

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Accordo Istituzioni europee su Regolamento Ecodesign e Direttiva riparazione prodotti

Accordo Istituzioni europee su Regolamento Ecodesign e Direttiva riparazione prodotti

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il Regolamento che definisce i requisiti di ecodesign per la progettazione di prodotti sostenibili.

Con tale proposta normativa, destinata a sostituire la direttiva 2009/125/CE, vengono allargati a tutti i prodotti, non solo alle apparecchiature elettriche, i criteri di ecodesign, da definirsi con appositi provvedimenti, e viene prevista l’introduzione del “Passaporto digitale dei prodotti”. 

Il Parlamento ha poi approvato anche la proposta di direttiva sulla riparazione dei prodotti. L’obiettivo di questo provvedimento è quello di rendere la riparazione di un prodotto più "appetibile" per il consumatore anche in ottica di riduzione della produzione dei rifiuti. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/118/SAEC-EUR/CS del 29.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/118/SAEC-EUR/CS

2024/118/SAEC-EUR/CS

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il Regolamento che definisce i requisiti di ecodesign per la progettazione di prodotti sostenibili - ESPR (v. circolare associativa n. 10/2024). Con tale proposta normativa, destinata a sostituire la direttiva 2009/125/CE, vengono allargati a tutti i prodotti, non solo alle apparecchiature elettriche, i criteri di ecodesign, da definirsi con appositi provvedimenti, e viene prevista l’introduzione del “Passaporto digitale dei prodotti” che fornirà informazioni relative sulle performance, sulla tracciabilità e rispetto delle norme in materia di ecoprogettazione, fornendo ai consumatori uno strumento per orientare le loro scelte. 

Il regolamento prevede l’esenzione di alcune categorie di prodotti come quelli già normati da altri atti Ue o quelli che hanno un impatto sulla difesa o sulla sicurezza nazionale. Alla Commissione europea sarà affidato il compito di dettare le regole di progettazione ad hoc per categorie di prodotti, tra cui tessili e pneumatici, viene inoltre previsto il divieto di distruzione di prodotti tessili e calzature. Infine si evidenzia come, grazie all’attività di lobby portata avanti da EuRIC, è stato previsto che tutti i prodotti immessi sul mercato europeo, anche attraverso i canali di vendita on-line, dovranno rispettare i requisiti previsti nel regolamento e negli atti delegati che ne deriveranno. Il Regolamento dovrà ora essere approvato dal Consiglio prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Il Parlamento ha poi approvato anche la proposta di direttiva sulla riparazione dei prodotti che ora passa ora al Consiglio UE per il via libera formale prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea. L’obiettivo di questo provvedimento è quello di rendere la riparazione di un prodotto più "appetibile" per il consumatore anche in ottica di riduzione della produzione dei rifiuti. Pertanto i consumatori dovranno essere informati sul loro diritto alla riparazione e per incentivarli, se il prodotto è in garanzia legale, chiedere di ripararlo farà ottenere una copertura di ulteriori 12 mesi. Oggetto della disciplina all'inizio saranno solo quei prodotti per i quali la legislazione dell'Unione prevede requisiti di riparabilità (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi o aspirapolvere), anche se viene stabilito che tale elenco potrà essere ampliato dalla Commissione con l’inserimento di nuovi beni. 

Nel rinviare a successive comunicazioni per ulteriori aggiornamenti in materia, rinviamo ai testi dei provvedimenti in allegato per ulteriori dettagli.

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ASSOAMBIENTE 24 aprile 2024

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Seminario sul “nuovo” reato di abbandono dei rifiuti - 10 maggio 2024 9:30/13:30

Seminario sul “nuovo” reato di abbandono dei rifiuti - 10 maggio 2024 9:30/13:30

TIFORMA (società di formazione e consulenza) ha organizzato (videoconferenza) il seminario “Il “nuovo abbandono” dei rifiuti. Il reato di abbandono di rifiuti introdotto dal D.L. 105/2023” previsto per il 10 maggio 2024 (9:30-13:30).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/117/SAEC-COM/TO del 24.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/117/SAEC-COM/TO

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TIFORMA (Società di formazione e consulenza) ha organizzato (videoconferenza) il seminario “Il “nuovo abbandono” dei rifiuti. Il reato di abbandono di rifiuti introdotto dal D.L. 105/2023” previsto per il 10 maggio 2024 (9:30-13:30).

Come noto il D.L. n. 105 del 2023 ha inasprito il trattamento sanzionatorio dell’abbandono di rifiuti, che da illecito amministrativo è diventato illecito penale, anche quando l’abbandono è compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di enti.

In base alla nuova versione dell’art. 255, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 chiunque compie abbandono di rifiuti è punito con l’ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00 (in precedenza la norma prevedevano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000). La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Il seminario si propone di analizzare le conseguenze di questo mutato regime normativo, sia rispetto alla fattispecie incriminata, sia rispetto agli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti pubblici titolari di poteri repressivi delle violazioni ambientali. Sarà tenuto un approccio teorico - pratico, con esame di casi concreti. 

Qualora interessati al seminario si prega di scrivere a l.tosto@fise.org, mentre per informazioni e iscrizione con quote agevolate anche per gli associati ad Assoambiente è necessario rivolgersi alla Segreteria di Ti Forma ai riferimenti indicati negli allegati. 

Nel rimandare al programma dell’evento ed alla scheda di adesione, allegati alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

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Rifiuti da costruzione e demolizione: “Uniti per monitorare l’impatto del nuovo regolamento End of Waste”

Rifiuti da costruzione e demolizione: “Uniti per monitorare l’impatto del nuovo regolamento End of Waste”

Ricicla News – Staffetta Quotidiana – Canale Energia – Recover Magazine – Azienda TOP – Recycling Web – Energia Oltre – Agenzia di stampa SIR

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Gestione PFU: MASE istituisce il Registro pneumatici

Gestione PFU: MASE istituisce il Registro pneumatici

Il MASE ha istituito con specifico DM il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare e garantire la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

Il decreto prevede l’iscrizione dei soggetti obbligati al Registro per via telematica, attraverso il Portale messo a disposizione dalle Camere di commercio.

Gli operatori, le amministrazioni e i cittadini possono consultare sul portale le informazioni sulla gestione degli PFU, le statistiche e gli elenchi di imprese iscritte.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/116/SAEC-PFU/CS del 23.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/116/SAEC-PFU/CS

2024/116/SAEC-PFU/CS

Il MASE ha ufficializzato, con un comunicato stampa sul proprio sito (disponibile qui), l'istituzione, con il DM 147/2024, del Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione dei PFU. Tale decreto, in attuazione dell’articolo 7 del DM 182/2019, prevede l’iscrizione dei soggetti obbligati per via telematica, attraverso un Portale che viene messo a disposizione dalle Camere di commercio. Tale iscrizione dovrà essere compiuta entro 60 giorni dalla comunicazione dell’apertura delle iscrizioni, che sarà pubblicizzata tramite il sito del MASE e delle Camere di Commercio. 

Tramite l'"Area riservata" del portale le imprese dovranno trasmettere i dati per l'iscrizione e le comunicazioni periodiche sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro ciclo di vita. Il portale e le informazioni in esso inserite possono essere consultati da operatori, amministrazioni e privati cittadini, al fine di ottenere indicazioni sulla gestione dei PFU, statistiche ed elenchi delle imprese iscritte.

Ai sensi del DM 182/2019, l'iscrizione e l'utilizzo del registro è obbligatoria per tutti gli operatori del "mercato del ricambio" degli pneumatici. Per i sistemi individuali di gestione dei PFU l'iscrizione avviene mediante apposita comunicazione, mentre per le forme associate di gestione provvede invece il MASE. I costi di servizio legati alla tenuta del registro e alla sua implementazione saranno definiti dalle Camere di Commercio sulla base delle Linee guida di Unioncamere e la tariffa dovuta sarà proporzionale al quantitativo di pneumatici immessi sul mercato.

Il decreto stabilisce come anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza siano tenuti ad adempiere agli obblighi di gestione, rendendo visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.

L’allegato I al decreto definisce le modalità operative per il funzionamento del Registro fornendo le indicazioni sulle informazioni necessarie ai soggetti obbligati all’iscrizione e sui passaggi per comunicare i dati e procedere agli aggiornamenti necessari.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del decreto allegato.

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Scuola di Alta Formazione sulle bonifiche – Roma, 15-17 maggio 2024

Scuola di Alta Formazione sulle bonifiche – Roma, 15-17 maggio 2024

Dal 15 al 17 maggio 2024 si terrà a Roma la Scuola Alta Formazione Bonifiche presso la residenza – VILLA AURELIA, Via Leone XIII, 459 - in coincidenza del Festival Fare i Conticon l'Ambiente.

Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Il corso ha l’obiettivo di fornire un aggiornamento tecnico-scientifico e normativo sulle tematiche connesse alle tecnologie innovative di settore, all’evoluzione della gestione risk-based dei siti contaminati, agli aspetti giuridici di dettaglio e sulle connessioni con i processi di riqualificazione ed i rischi legati alla sicurezza dei lavoratori. Oltre ad un approfondimento sulle tematiche europee saranno inoltre trattate le tematiche connesse alle bonifiche delle discariche.

La formazione includerà inoltre l’Analisi di Rischio, ed in particolare l’utilizzo del software Risk-net, diventato ormai un tool essenziale nelle fasi di valutazione dello stato di contaminazione di un sito, di definizione degli obiettivi di bonifica e della scelta di possibili scenari di bonifica in relazione alla presenza dei riporti. 

Sarà inoltre dedicato spazio alla presentazione di casi reali. Il corso è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo della bonifica dei siti contaminati, nell’ambito di società di progettazione ed esecuzione, agenzie ambientali ed enti pubblici sia nel settore della ricerca. Alla base del corso sarà il continuo confronto fra Enti Locali e Proponenti. 

In allegato Programma

Per maggiori informazioni e per l’iscrizione qui

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Rifiuti da costruzione e demolizione, l’appello di ANPAR: “filiera unita per monitorare l’impatto della normativa End of Waste in arrivo”

Rifiuti da costruzione e demolizione, l’appello di ANPAR: “filiera unita per monitorare l’impatto della normativa End of Waste in arrivo”

“L’ormai prossima pubblicazione del Decreto End of Waste sui rifiuti di costruzione e demolizione risolve numerosi problemi per le attività di gestione e riciclo, ma restano ancora da sciogliere alcuni nodi applicativi. I due anni di monitoraggio previsti serviranno alla filiera per comprendere gli effetti concreti determinati dall’entrata in vigore della nuova normativa e chiedere al Ministero eventuali correttivi”.

È questo il messaggio lanciato da Paolo Barberi, Presidente di ANPAR, l’Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati che fa parte di Assoambiente,a margine dell’evento “Il futuro dei rifiuti da costruzione e demolizione con il nuovo regolamento End of Waste”, promosso a Roma dall’Associazione insieme a TuttoAmbiente SpA e ASS.I.E.A. - Associazione Italiana Esperti Ambientali.

L’evento ha visto ampia partecipazione di operatori e rappresentanti di tutta la filiera dei rifiuti da costruzione e demolizione e gli interventi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Daniele Carissimi, di Valeria Frittelloni, Responsabile del Dipartimento valutazioni controlli e Sostenibilità ambientale di ISPRA e di Pietro Baratono, Presidente II Sezione Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che hanno risposto alle diverse sollecitazioni e interrogativi emersi dalla platea.

Barberi ha poi sottolineato: “Attendiamo che entri in vigore nelle prossime settimane il nuovo Decreto che risolverà numerosi problemi evidenziati dalle imprese. Restano in piedi alcuni nodi su cui è importante continuare a lavorare insieme al Ministero. Il periodo di monitoraggio di 24 mesi è strategico per comprendere le ricadute pratiche dell’entrata in vigore del decreto, evidenziare eventuali problemi e lacune non risolte dalla norma. Per questo motivo la sinergia tra i diversi anelli della filiera, dai produttori ai riciclatori, passando per demolitori e utilizzatori, sarà fondamentale in vista dell’obiettivo comune di migliorare le attività di gestione delle 78,7 milioni di tonnellate annue di inerti (dati ISPRA - circa il 48% dei rifiuti speciali prodotti a livello nazionale), consentendo al settore di affermarsi definitivamente come traino per lo sviluppo dell’economia circolare e garantendo al nostro Paese più volumi recuperati e reimmessi sul mercato e meno discarica”.

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FEAD NEWSLETTER N° 168 - 22 APRIL 2024

FEAD NEWSLETTER N° 168 - 22 APRIL 2024

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 168 del 22 aprile 2024.

Buona lettura.

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ISTAT – Rapporto 2023 sul benessere equo e sostenibile in Italia

ISTAT – Rapporto 2023 sul benessere equo e sostenibile in Italia

L’ISTAT ha diffuso il nuovo Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, articolandosi in 12 settori. 

Per quanto riguarda il settore “Ambiente” i dati monitorano l’evoluzione del benessere dei cittadini in relazione all’ambiente naturale in cui vivono. La conclusione dell’Istat è che, eccetto per il settore rifiuti  e nonostante le misure messe in campo per avviare la transizione ecologica, non si vedono ancora i risultati auspicati

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/115/SAEC-COM/TO del 22.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/115/SAEC-COM/TO

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L’ISTAT ha diffuso il nuovo Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, articolandosi in 12 settori. 

Per quanto riguarda il settore “Ambiente” i dati monitorano l’evoluzione del benessere dei cittadini in relazione all’ambiente naturale in cui vivono. La conclusione dell’Istat è che nonostante le misure messe in campo per avviare la transizione ecologica, non si vedono ancora i risultati auspicati.

Per l’ISTAT nel 2022 è peggiorata la qualità dell’aria (76,2% di superamenti della soglia di riferimento, contro il 71,7% del 2021), è diminuita la produzione di energie rinnovabili che scende al 30,7% rispetto al 35,1% del 2021 e al 34,9% del 2019. Non è migliorato nemmeno il consumo di suolo che nel 2022 segna un 7,14% rispetto alla superficie complessiva contro il 7,11% del 2021, né si è arrestata la dispersione d’acqua potabile dalla rete il cui alto livello rimane stabile in tutto il periodo (42,4% dell’acqua immessa in rete). 

Unico settore che appare in controtendenza è quello dei rifiuti. Migliorano gli indicatori sulla produzione di rifiuti urbani (492,3 chilogrammi per abitante, contro 500,5 nel 2021) e sul loro conferimento in discarica (17,8% dei rifiuti urbani prodotti). Un dato quest’ultimo che segna una costante diminuzione negli anni (nel 2013 era il 36,9%) nonostante la gestione sia fortemente differenziata a livello regionale; si va dal Molise con il 77,1% dei rifiuti conferiti in discarica, alla Provincia di Bolzano con l’1,1%. Quanto alla “prossimità” il 90% dell’ammontare complessivo dei rifiuti urbani conferiti in discarica rimane nella stessa Regione che li ha generati.

Nel far rinvio al Rapporto Bes 2023, disponibile al seguente link, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

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Programma Life 2024 – Apertura bandi

Programma Life 2024 – Apertura bandi

La Commissione europea, lo scorso 18 aprile 2024, ha pubblicato sulla pagina web dedicata le calls for proposals per l'annualità 2024 nell’ambito del Programma Life 2021-2027. 

Secondo quanto previsto dalla Commissione, Enti e imprese potranno presentare, entro la metà di settembre 2024, domanda di finanziamento per progetti relativi ad una serie di aree previste dal Programma Life, tra cui clima, natura, economia circolare e transizione all'energia pulita. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/114/SAEC-FIN/CS del 22.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/114/SAEC-FIN/CS

2024/114/SAEC-FIN/CS

La Commissione europea, lo scorso 18 aprile 2024, ha pubblicato sulla pagina web dedicata le “calls for proposals” per l'annualità 2024 nell’ambito del Programma Life 2021-2027. Secondo quanto previsto dalla Commissione, Enti e imprese potranno presentare, entro la metà di settembre 2024, domanda di finanziamento per progetti relativi ad una serie di aree previste dal Programma Life, tra cui clima, natura, economia circolare e transizione all'energia pulita.

Il Programma Life è lo strumento di finanziamento dell'Unione europea, istituito con regolamento 2021/783/Ue, per supportare la transizione verso un'economia più sostenibile, circolare, efficiente dal punto di vista energetico e climaticamente neutra e contrastare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, ciò attraverso misure di incoraggiamento e sostegno a progetti ed idee innovative avanzate da NGO, Istituti di ricerca e imprese.

Il budget del Programma per il 2024 è di 571 mln euro e i termini per la presentazione delle proposte sono fissati al settembre 2024. Per alcuni progetti, come per quelli strategici sulla natura, sono invece previste due deadline tra il settembre 2024 e il marzo 2025. 

Per maggiori informazioni sui bandi aperti, sulle relative scadenze e modalità di partecipazione si rimanda alla pagina internet della Commissione dedicata, disponibile qui

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Sentenza Consiglio di Stato su risarcibilità danno ritardo rilascio autorizzazione

Sentenza Consiglio di Stato su risarcibilità danno ritardo rilascio autorizzazione

Il Consiglio di Stato nella Sentenza 12 aprile 2024, n. 3375 ha stabilito che il ritardo dell'Amministrazione nel rilascio di una autorizzazione è risarcibile provando il dolo o colpa della P.A., l'ingiustizia del danno subito e il nesso di causalità tra comportamento e danno per l'impresa.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/113/SAEC-GIU/LE del 22.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/113/SAEC-GIU/LE

2024/113/SAEC-GIU/LE

Il ritardo dell'Amministrazione nel rilascio di una autorizzazione è risarcibile provando il dolo o colpa della P.a., l'ingiustizia del danno subito e il nesso di causalità tra comportamento e danno per l'impresa.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato nella Sentenza 12 aprile 2024, n. 3375 avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento teso al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, per un impianto di produzione di energia termica ed elettrica da biomasse solide.

Secondo il Tribunale Ammnistrativo di massimo grado, “in giudizio non è stato allegato dalla ricorrente alcun elemento idoneo a dimostrare che il predetto periodo sia stato caratterizzato da inerzia amministrativa, trattandosi, al contrario, di un arco di tempo che il Collegio reputa logico e compatibile con la complessità delle valutazioni tecniche correlate alle prescrizioni – tanto numerose, quanto dettagliate – imposte alla stessa ricorrente”.

Fra l’altro, conclude il Consiglio di Stato, “la domanda presentata dalla società appellante risultava carente di importanti e sostanziali elementi progettuali che ne impedivano l’esame istruttorio e la positiva conclusione dell’iter procedimentale” e, pertanto, l'azione in giudizio contro il ritardo nella conclusione del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articolo 269, D.lgs. n. 152/2006, pur legittima, è stata respinta in quanto non era stata accompagnata da prove sufficienti per reclamare il diritto ad un risarcimento.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla sentenza allegata.

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Rifiuti tessili urbani: UNIRAU ed ARIU lanciano l’allarme “accelerare la definizione di norme europee per evitare blocco della filiera”

Rifiuti tessili urbani: UNIRAU ed ARIU lanciano l’allarme “accelerare la definizione di norme europee per evitare blocco della filiera”

L’aumento dei costi (energia e trasporti su tutti) e il calo delle vendite dei materiali di seconda mano causati dalle situazioni geopolitiche sempre più critiche in molti mercati di sbocco (Nord Africa, Est Europa e Medio Oriente) stanno mettendo a rischio la tenuta dell’intera filiera della selezione, raccolta, riuso e riciclo dei rifiuti tessili urbani. In assenza di una forte accelerazione a livello europeo nella definizione di un quadro normativo omogeneo e stabile per il comparto, il sistema rischia di bloccarsi in Italia e in diversi Paesi europei.

È questo in sintesi l’allarme lanciato da Andrea Fluttero, Presidente UNIRAU (l’Associazione delle aziende e delle cooperative che svolgono le attività di raccolta, selezione e valorizzazione della frazione tessile dei rifiuti urbani).

La contingenza di diversi fattori concomitanti rischia di creare grossi problemi al comparto prima che possano dispiegarsi gli effetti positivi della strategia europea che ridisegnerà il settore partendo dall’ecoprogettazione dei prodotti, al contrasto al fast fashion, alla definizione di norme aggiornate sull’End of Waste fino all’istituzione di regimi di Responsabilità dei produttori (EPR).

L’obiettivo, ambientale ed industriale, illustrato nel documento di “Strategia europea per un tessile sostenibile e circolare”, è oggetto di una iniziativa legislativa attraverso la revisione della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti in corso di definizione in queste settimane.

Il sistema italiano fino ad oggi si è autofinanziato con i ricavi della valorizzazione delle raccolte”, aggiunge Joseph Valletti presidente di Ariu, (Associazione Recuperatori Indumenti Usati,) “mentre sono ancora limitati i quantitativi avviabili a riciclo di fibra, sia per la scarsa qualità del “fast fashion” che per la mancanza degli ecocontributi che saranno generati dai futuri sistemi di EPR, senza i quali il riciclo non è competitivo con le fibre vergini. Un sistema in grado di rispondere positivamente per dimensione e per know how alla sfida della trasformazione da lineare a circolare di questa filiera produttiva, integrandosi con il forte comparto tessile/moda del “Made in Italy” leader a livello europeo”.

Un altro problema è causato dall’aumento della raccolta di rifiuti tessili non avviabili al riuso, né al riciclo. Materiale che non dovrebbe essere immesso nel sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, ma restare nell'indifferenziato. Le conseguenze sono maggiori costi per gli operatori, dovuti ai maggiori costi di smaltimento, mettendo a rischio l'intera economia del sistema.

“Nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di raccolta differenziata di questi rifiuti urbani sia previsto a livello europeo entro il 1 gennaio 2025 ed in Italia lo sia dal 1 gennaio 2022”, afferma Andrea Fluttero presidente UNIRAU, “il nostro Paese vanta una lunga tradizione ed una forte specializzazione industriale, sia nelle raccolte svolte da almeno 20 anni in molti Comuni dalle cooperative sociali che hanno trovato in questa attività una opportunità di creare posti di lavoro, che dalle aziende della selezione, della preparazione per il riuso, della vendita del “second hand” e del riciclo, presenti nei consolidati distretti di Prato e della Campania.”

"L'incenerimento rischia di diventare l'unica opzione se il mercato si dovesse bloccare. Gli sforzi e gli investimenti delle cooperative e delle aziende sociali della raccolta e della industria della selezione per creare e mantenere una catena del valore sostenibile circolare dei rifiuti tessili urbani saranno vani se crollerà la sostenibilità economica della filiera e se si bloccherà la possibilità di esportare l’usato tessile in Paesi che ne sono forti consumatori”, conclude Andrea Fluttero. 

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A Orvieto Impianti aperti on the road

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ANSA La Nazione, Recover Magazine, Raccolte Differenziate, Tiscali Ambiete, TAG 24 

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Impianti Aperti on the Road fa tappa a Orvieto

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QN-La Nazione-Il Resto del Carlino e i portali Ricicla News, Eco dalle Città, Staffetta Rifiuti, AgenParl 

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ASSOAMBIENTE 19 aprile 2024

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ALBO GESTORI: Circolare n. 1/2024 recante modalità cancellazione in mancanza di RT idoneo

ALBO GESTORI: Circolare n. 1/2024 recante modalità cancellazione in mancanza di RT idoneo

L'Albo nazionale Gestori Ambientali con la Circolare n. 1 del 15 aprile 2024 ha stabilito le modalità e le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione riguardanti le imprese che non hanno nominato un RT idoneo entro il 15 aprile 2024, al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull’intero territorio nazionale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/112/SAEC-ALB/LE del 19.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/112/SAEC-ALB/LE

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L'Albo nazionale Gestori ambientali con la Circolare n. 1 del 15 aprile 2024 ha stabilito le modalità e le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione riguardanti le imprese che non hanno nominato un RT idoneo entro il 15 aprile 2024, al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull’intero territorio nazionale.

La scadenza riguarda tutte le aziende iscritte i cui Responsabili tecnici, in carica alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore dei nuovi requisiti ex Deliberazione Albo n. 6/2017 e, quindi, del periodo transitorio), non hanno effettuato o superato l'esame per l'aggiornamento dell'idoneità entro il 16 ottobre 2023 (data finale del regime transitorio).

Si ricorda che tali aziende sono state autorizzate con Deliberazione Albo n. 5/2023 (cfr. circolare Assoambiente n. 264/2023) a proseguire le attività, per un massimo di 180 giorni, con il legale rappresentante esercitante le funzioni di RT. 

Nel merito la Circolare Albo n. 1/2024 prevede che, entro il 30 aprile 2024, le Sezioni regionali dell'Albo provvedono a deliberare, secondo il modello allegato alla circolare stessa, l'avvio dei procedimenti disciplinari (ex art. 21, comma 1, del D.M. 120/2014) “per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo. Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento”.

Si rinvia alla Circolare dell’Albo, allegata alla presente, per ulteriori dettagli.

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Registro nazionale produttori e importatori PFU – Definizione decreto ministeriale

Registro nazionale produttori e importatori PFU – Definizione decreto ministeriale

Il MASE ha ufficializzato, con un comunicato stampa sul proprio sito (disponibile qui), l'istituzione, tramite un decreto dedicato, del Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione dei PFU. Tale decreto ministeriale, in attuazione dell’articolo 7 del Dm 182/2019, prevede l’iscrizione dei soggetti obbligati per via telematica, attraverso un Portale che viene messo a disposizione dalle Camere di commercio.

Secondo le prime informazioni disponibili, tramite l'"Area riservata" del portale le imprese dovranno trasmettere i dati per l'iscrizione e le comunicazioni periodiche sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro ciclo di vita. Il portale e le informazioni in esso inserite possono essere consultati da operatori, amministrazioni e privati cittadini, al fine di ottenere indicazioni sulla gestione dei PFU, statistiche ed elenchi delle imprese iscritte. 

Ai sensi del Dm 182/2019, l'iscrizione e l'utilizzo del registro è obbligatoria per tutti gli operatori del "mercato del ricambio" degli pneumatici. Per i sistemi individuali di gestione dei PFU l'iscrizione avviene mediante apposita comunicazione, mentre per le forme associate di gestione provvede invece il MASE.

Il decreto stabilisce come anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza siano tenuti ad adempiere agli obblighi di gestione, rendendo visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.

L’allegato I al decreto fornisce le indicazioni sulle informazioni necessarie ai soggetti obbligati all’iscrizione e sulle modalità per comunicare i dati e procedere agli aggiornamenti necessari.

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ANPAR “Il futuro dei rifiuti C&D con il nuovo Regolamento EoW” – Roma, 18 aprile 2024

ANPAR “Il futuro dei rifiuti C&D con il nuovo Regolamento EoW” – Roma, 18 aprile 2024

L’evento organizzato da ANPAR sul tema “Il futuro dei rifiuti C&D con il nuovo Regolamento EoW” è stata occasione per un confronto sui contenuti e sui potenziali scenari in vista della prossima pubblicazione del decreto.

La tavola rotonda ha visto l’importante partecipazione da parte del mondo istituzionale – Ing. Frittelloni (ISPRA), Avv. Carissimi (MASE), Presidente Baratono (Consiglio Superiore Lavori Pubblici)) – e del mondo imprenditoriale – Vice presidente Ricci (ANCE), Dott Bruni (RFI) – che si sono confrontati sul tema delle autorizzazioni, del mercato e delle nuove prossime disposizioni normative.

Sebbene il testo sembra aver risolto diverse problematiche rispetto a quanto riportato nel Dlgs 152/2022, diversi nodi sembrano ancora da sciogliere nell’ottica della piena circolarità di questi rifiuti che rappresentano una frazione strategica in considerazione delle quantità in gioco pertanto molte aspettative sono riposte nel prossimo monitoraggio che rappresenterà la via per il fine tuning di questo processo.

Rendiamo disponibili le slide illustrate nel corso dell’incontro.

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Contenuto minimo riciclato nelle batterie – Consultazione del JRC

Contenuto minimo riciclato nelle batterie – Consultazione del JRC

Il JRC, il centro di ricerca della Commissione europea, ha avviato i lavori per la definizione di uno studio finalizzato a supportare lo sviluppo della metodologia per il calcolo e la verifica della quota percentuale di cobalto, litio, nichel e piombo riciclati nelle batterie. Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie stabilisce infatti obiettivi di contenuto minimo riciclato per le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici, le batterie LMT e le batterie SLI che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi. 

La Commissione entro agosto 2026 dovrà predisporre un atto delegato che stabilisca una metodologia per il calcolo e la verifica della quota percentuale di cobalto, litio, nichel e piombo riciclati. A tale fine il JRC ha avviato lo studio in oggetto con l’obiettivo di sviluppare, coinvolgendo i vari stakeholder, norme armonizzate applicabili ai diversi modelli e prodotti chimici delle batterie.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/111/SAEC-EUR/FA del 18.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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2024/111/SAEC-EUR/FA

2024/111/SAEC-EUR/FA

Il JRC, il Centro di ricerca della Commissione europea, ha avviato i lavori per la definizione di uno studio finalizzato a supportare lo sviluppo della metodologia per il calcolo e la verifica della quota percentuale di cobalto, litio, nichel e piombo riciclati nelle batterie

Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie stabilisce infatti obiettivi di contenuto minimo riciclato per le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici, le batterie LMT e le batterie SLI che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi (inizialmente fissati al 16% per il cobalto, all’85% per il piombo, al 6% per il litio e al 6% per il nichel). Viene inoltre previsto che entro il 18 agosto 2026 la Commissione adotti un atto delegato che stabilisca una metodologia per il calcolo e la verifica della quota percentuale di cobalto, litio, nichel e piombo riciclati. A tale fine il JRC ha avviato lo studio in oggetto con l’obiettivo di sviluppare norme armonizzate applicabili ai diversi modelli e prodotti chimici delle batterie. 

Le regole di calcolo e verifica consentiranno ai produttori di batterie e ai soggetti che immettono batterie sul mercato di:

  1. calcolare la quantità di cobalto, litio o nichel (recuperati dai rifiuti di produzione delle batterie o dai rifiuti di batterie post-consumo) nei materiali attivi e la quantità di piombo (recuperata dai rifiuti) nelle batterie;
  2. dimostrare che le batterie immesse sul mercato soddisfano gli obiettivi di contenuto minimo riciclato come definiti nel regolamento;
  3. consentire alle autorità di vigilanza e controllo di verificare il raggiungimento degli obiettivi in materia di contenuto riciclato. 

Il JRC ha quindi pubblicato una presentazione sul tema e un questionario rivolto alle imprese del settore per poter inquadrare la questione (v. allegati). Il questionario è suddiviso in 3 sezioni nelle quali sono presente una serie di domande. La prima riguarda gli approcci di calcolo e tracciabilità e la raccolta di dati, la seconda i processi di autodichiarazioni e monitoraggio interno del contenuto riciclato e l’ultima le procedure di verifica e il coinvolgimento di terze parti.

Invitiamo quanti interessati a inserire eventuali propri contributi sul file word e ad inviarlo entro il prossimo 23 aprile 2024 alla D.ssa Giulia Fano (email g.fano@fise.org), al fine di poter predisporre un feedback associativo da inviare, con la collaborazione delle associazioni europee di riferimento FEAD ed EuRIC, al JRC.

Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti in allegato.

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RENTRi – Avvio fase test e attività formativa a supporto di software house ed imprese che intendono sviluppare soluzioni di interoperabilità

RENTRi – Avvio fase test e attività formativa a supporto di software house ed imprese che intendono sviluppare soluzioni di interoperabilità

Il MASE con il supporto operativo di Unioncamere ha avviato la fase di test che permette agli utenti di sperimentare alcune funzionalità del RENTRi ed ha altresì calendarizzato l’attività formativa a supporto sia delle software house che delle imprese che intendono sviluppare al proprio interno soluzioni di interoperabilità fra i propri sistemi informativi e RENTRi. Il primo incontro si svolgerà il 30 aprile 2024.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2024/110/SAEC-NOT/LE del 18.04.2024 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

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