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Proroga UE al 31 dicembre 2025 per stoccaggio temporaneo rifiuti di mercurio liquido

Il Regolamento (UE) 2022/2526 proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni riportate all’art. 13 del Regolamento (UE) 2017/852 che, in deroga all’articolo 5 della direttiva discariche, autorizza, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione, nel rispetto però dei requisiti in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana riportati nella direttiva discariche.

Si ricorda che in base a quanto disposto all’art. 11 del Regolamento (UE) 2017/852, “il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva: a) industria dei cloro-alcali; b) purificazione del gas naturale; c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi; d) estrazione dal cinabro nell'Unione. Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio”.

Il Regolamento, in vigore dal 25 dicembre 2022, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Si ricorda che il D.lgs 2 novembre 2021, n. 189, in vigore dal 15 dicembre 2021, reca la disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/852.

» 05.01.2023

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