Il fango cellulosico estratto dalla depurazione delle acque reflue, da destinare al settore della cantieristica stradale, è sottoprodotto solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006.
Con istanza di interpello n. 43130 del 22 marzo 2023, la Provincia di Lecce ha richiesto al MASE un’interpretazione in merito alla corretta classificazione del trattamento, consistente nell’ attività di estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fango cellulosico da destinare per attività di produzione di conglomerato bituminoso.
Il MASE ha risposto che qualora detti fanghi non possano essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle norme di settore e non siano ancora rifiuti, sarà il produttore a dover stabilire se ai suddetti fanghi possa essere attribuita la qualifica di sottoprodotto a seguito di una valutazione caso per caso nel rispetto della disciplina di cui al citato art. 184-bis.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2023/090/SAEC-SUO/PE del 11.04.2023 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.