L’organizzazione sindacale USB – Lavoro privato ha comunicato in data 23 marzo l’adesione allo sciopero generale proclamato dall’organizzazione USB per il giorno 25 marzo ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 146/1990.
Come noto l’articolo 2, comma 7 citato dispone che le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata “non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
Secondo l’organizzazione citata la grave epidemia in corso, qualificata come “grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” giustificherebbe la proclamazione dello sciopero e l’effettuazione dello stesso in deroga al preavviso minimo.
Lo sciopero è proclamato per la durata di 24 ore per tutte le categorie pubbliche e private, per la durata simbolica di un minuto per le categorie direttamente impegnate nelle prestazioni di soccorso alla popolazione, e di un’ora all’inizio di ogni turno per le imprese che forniscono servizi di igiene ambientale.