AssoAmbiente

Circolari

085/2020/MI

Si allega il messaggio emanato dall’INPS il 23 marzo u.s., recante alcune indicazioni pratiche in ordine alla presentazione della domanda di accesso per assegno ordinario, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto-legge n. 18/2020 (vedi circolare ASSOAMBIENTE n. 71/2020 del 18 marzo u.s.).

Come noto, infatti, le imprese di igiene urbana sono destinatarie delle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale e del relativo assegno ordinario ex art. 30 del d. lgs. n. 148/2015, a fronte di causali assimilabili a quelle previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria (situazioni temporanee e non imputabili all’azienda).

Le interruzioni o sospensioni dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica sono invece oggetto di specifica disciplina ai sensi dell’art. 19 del DL n. 18 citato.

Oltre a ribadire quanto precisato dal decreto-legge in ordine a causale della domanda, termini, durata, etc. l’Istituto evidenzia che, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi tra il 23 febbraio e il 23 marzo 2020, la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda è quest’ultima, in quanto giorno di pubblicazione del messaggio n. 1321.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi successivamente al 23 marzo, il termine della fine del quarto mese successivo è individuato in relazione alla data effettiva di inizio dell’evento.

Nel segnalare inoltre le modalità di accesso alla parte riservata del sito www.inps.it in cui presentare la domanda, l’Istituto sottolinea che non è necessario allegare alcunché alla domanda recante la causale “COVID-19 nazionale”, tranne l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Indipendentemente dall’anzianità lavorativa, e quindi dal requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 148/2015, per poter beneficiare delle prestazioni di sostegno al reddito i lavoratori devono risultare in forza nell’azienda alla data del 23 febbraio 2020.

Restano esclusi, allo stato attuale, coloro che sono stati assunti in data successiva, anche se in occasione di un cambio di appalto. Sul punto è auspicabile un chiarimento interpretativo da parte dell’INPS, anche considerando che in passato la fattispecie dell’assunzione in occasione di subentro in appalto è stata equiparata a continuità lavorativa, ai fini degli ammortizzatori sociali.

» 26.03.2020
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