AssoAmbiente

Circolari

093/2020/MI

Facendo seguito alle circolari nn. 71 e 85 pubblicate nei giorni scorsi, si segnala che il 28 marzo u.s. l’INPS ha emanato la circolare n. 47/2020 allegata, fornendo alcuni chiarimenti in ordine, per quanto di specifico interesse delle imprese di servizi ambientali, all’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale con causale COVID-19 (punti “A” e “C” della circolare).

Nel rinviare alla lettura della circolare, emanata dall’INPS d’intesa con il Ministero del Lavoro, precisiamo sinteticamente quanto segue:

  • le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane;
  • non è dovuto il contributo addizionale di cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del d. lgs. n. 148/2015;
  • non è richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, purchè il lavoratore interessato sia alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • la circolare INPS ha opportunamente chiarito che in caso di cambio appalto intervenuto successivamente al 23 febbraio si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro;
  • le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del d.lgs. n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, o successivamente al 23 marzo, vale quanto previsto nel messaggio INPS n. 1321/2020 (vedi circolare Assoambiente n. 85/2020 del 26 marzo u.s.) in ordine alla decorrenza dei termini (cfr. esempi riportati a pagina 4 della circolare INPS);
  • limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015, che come noto prevede che le prestazioni sono determinate “in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro”.

L’INPS precisa inoltre che, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa, né devono allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari; ciò semplifica e accelera notevolmente l’istruttoria delle domande.

E’ possibile per le aziende richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Infine, l’INPS precisa che l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di assegno ordinario, e non è richiesta alcuna informazione in merito alle aziende.

» 30.03.2020
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