AssoAmbiente

Circolari

139/2020/NA

In relazione ai lavori in corso a livello europeo e internazionale in materia di revisione normativa sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (vd. circolare associativa n. 029/2020), si riportano di seguito alcuni aggiornamenti.

        a.      Nuove voci di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi

Nel far seguito a precedenti comunicazioni (v. circolari associative n. 129/2019 e n. 206/2019), informiamo che la Commissione europea ha avviato una consultazione informale su un progetto di atto delegato per attuare le recenti modifiche alla convenzione di Basilea sul controllo delle spedizioni di rifiuti di plastica. Come noto, a maggio 2019, le parti della Convenzione di Basilea hanno deciso di includere alcuni tipi di rifiuti di plastica nel meccanismo di controllo della Convenzione. Questi tipi di rifiuti sono inclusi negli allegati II e VIII della Convenzione. Gli unici tipi di rifiuti di plastica esclusi da questi obblighi sono quelli destinati al riciclo e facili da riciclare. Questi rifiuti sono inclusi nell'allegato IX della Convenzione. Queste modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Il progetto di atto delegato della Commissione incorpora gli elementi di cui sopra nel diritto dell'UE, attraverso modifiche al regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Per quanto concerne l’incorporazione delle nuove voci di Basilea nella decisione OCSE, a seguito dell’obiezione degli Stati Uniti ad incorporare tali voci, ai fini delle spedizioni degli stessi rifiuti, si è avviata la discussione per una proposta alternativa all’inclusione. Il Task Team ad hoc riunitosi virtualmente il 23 e 24 aprile e i delegati sono giunti alla conclusione preliminare di un mancato consenso. L’incontro è stato seguito da un’ulteriore sessione per discutere le conseguenze di uno scenario in cui non si riesca a raggiungere il consenso e delle possibili opzioni per andare avanti, senza tuttavia trovare una soluzione. Pertanto è stato deciso che la questione sarà ulteriormente discussa in seno al gruppo di lavoro sulla produttività delle risorse e sui rifiuti (WPRPW), che si svolgerà indicativamente a metà del mese di giugno. Come anticipato se non verrà raggiunto alcun consenso entro il 1° dicembre 2020, gli emendamenti a Basilea non saranno incorporati e ogni Paese potrà, come detto sopra, applicare la propria legislazione interna ed il diritto internazionale, a partire dal 1° gennaio 2021.

Sempre su tale questione il gruppo sulle plastiche interno ad EuRIC si sta concentrando sull’interpretazione della dicitura “…almost free from contamination…” presente nella definizione del nuovo codice B3011, operativo dal prossimo 1° gennaio, che identifica i rifiuti in plastica esportabili con allegato VII (in base alle nuove disposizioni se un rifiuto in plastica non dovesse rientrare in questa categoria andrebbe classificato con il codice Y48 ed esportato con procedura di notifica). Pertanto, in considerazione della genericità della frase e della discrezionalità con cui potrebbe essere interpretata dalle Autorità di controllo, il gruppo sulle plastiche di EuRIC sta lavorando per proporre, alla Commissione europea e alle Parti della Convenzione di Basilea, criteri e standard armonizzati affinché le plastiche da imballaggio e le plastiche tecniche (provenienti da RAEE e ELV) possano essere classificate con la voce B3011, fornendo, per ogni principale tipo di plastica scambiata, un inquadramento generale nonché il livello massimo di impurità e contaminanti possibile. Tale strumento dovrebbe supportare le imprese che si occupano di riciclo delle plastiche nelle attività di export diventando, si auspica, un riferimento per le Autorità preposte ai controlli.

        b.      Revisione dei codici R nella convenzione di Basilea

L'UE e i suoi Stati membri hanno presentato commenti sulle raccomandazioni del gruppo di lavoro di esperti sulla revisione degli allegati (EWG-RA) della Convenzione di Basilea (codici R e altri – vd documento allegato alla presente) I contributi sono disponibili qui.

Il documento è diviso in due parti principali con la prima parte che copre i commenti generali e le risposte alle domande sollevate dai copresidenti dell'EWG-RA e la seconda parte che copre i commenti (eliminazioni e inserzioni) direttamente nel testo della proposta. Il trattamento meccanico rimane come esempio nelle voci R3, R4 e R5 nei commenti più recenti emessi dall'UE, che è ciò che corrisponde alla posizione sostenuta anche da EuRIC – Confederazione europea dei riciclatori, nel proprio documento di posizione.

 Il prossimo passo nel processo di revisione sarà la riunione del gruppo di lavoro aperto (OEWG) (22 al 25 giugno 2020), cui parteciperà anche EuRIC in cui tutti i Paesi membri della Convenzione di Basilea discuteranno l'ultima proposta. Evidenziamo che i paesi membri della Convenzione di Basilea possono ancora presentare ulteriori opzioni di proposta fino a ottobre 2020, che potrebbero ancora una volta cambiare completamente il panorama. La decisione finale è prevista per la prossima Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Basilea di aprile/maggio 2021.

        c.      Riesame del Regolamento sui movimenti transfrontalieri di rifiuti (WSR)

A seguito della valutazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (WSR) e al fine di attuare i nuovi obiettivi politici definiti nel Green Deal europeo e nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione europea sta conducendo una valutazione d'impatto. Il suo scopo è valutare la necessità di ulteriori azioni dell'UE in relazione al WSR, le opzioni politiche e il potenziale impatto economico, sociale e ambientale di tali opzioni politiche. A tal fine, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica aperta sulla valutazione d'impatto del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, che si svolgerà dal 7 maggio al 30 luglio 2020 (disponibile qui). Al momento la consultazione è solo in lingua inglese ma nel corso del mese di maggio dovrebbe essere resa disponibile anche la versione in italiano.

        d.      Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

Il Consiglio Ue ha dato l'ok al nuovo quadro giuridico uniforme per l'uso di informazioni elettroniche – invece che cartacee – nel trasporto merci, spedizioni transfrontaliere di rifiuti e trasporti ADR compresi (proposta di regolamento disponibile qui)

Lo schema di regolamento prevede l'obbligo di tutte le P.A. di accettare le informazioni rese disponibili in formato elettronico su piattaforme certificate dalle imprese che decidono di ricorrere a tale formato, pur potendo continuare a utilizzare il formato cartaceo. A tal fine, la Commissione dovrà adottare specifiche tecniche volte ad assicurare l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici impiegati, stabilendo altresì procedure comuni per l’accesso e il trattamento delle informazioni.

Nel campo di applicazione del regolamento, che riguarda tutti i trasporti di merci, rientrano le prescrizioni stabilite dal Regolamento 1013/2006/CE in materia di rifiuti (relative ai documenti di accompagnamento delle spedizioni transfrontaliere sottoposte a notifica e autorizzazione preventive scritte e alle informazioni obbligatorie per le spedizioni soggette ad obblighi generali d’informazione) e quelle previste in materia di documentazione dagli accordi Adr/Rid/Adn sul trasporto delle merci pericolose. Dopo l'ok del Consiglio Ue, Il provvedimento torna ora al Parlamento europeo per l'approvazione in seconda lettura, cui seguirà la pubblicazione sulla GUUE.

» 14.05.2020
Documenti allegati

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