AssoAmbiente

Circolari

154/2020/PE

Lo scorso 3 marzo la 13a Commissione (Politiche dell’UE) del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 (AS.1721).

La Legge di delegazione europea e la Legge europea (quella del 2019 non è stata ancora presentata) rappresentano gli strumenti per l’adeguamento della normativa nazionale all’ordinamento dell’Unione europea: in particolare

  • la legge di delegazione europea contiene le sole disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea;
  • la legge europea, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea (casi Eu-pilot e procedure di infrazione).

In relazione alla Legge di delegazione europea, la 13a Commissione ha deciso di svolgere un ciclo di audizioni dei soggetti interessati dalle diverse normative oggetto del disegno di legge e a riguardo lo scorso 21 maggio è stata audita Assoambiente che è intervenuto in merito ai criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II).

In occasione dell’audizione, l’Associazione nel richiamare i target europei per le fonti rinnovabili e la necessità di avviare il percorso di decarbonizzazione, che rappresenta uno degli obiettivi della attuale Commissione europea, ha evidenziato la necessità di inserire alcuni nuovi criteri di delega al fine di tener conto anche dell’apporto energetico che proviene dai rifiuti, naturalmente a valle della raccolta differenziata, per tutto quello che non può essere riciclato, sulla cui disponibilità il nostro Paese certamente non difetta.

Gli impianti che trattano i rifiuti infatti possono produrre, a seconda della tipologia e della tecnologia adottata, energia elettrica e/o termica, nonché biogas che a sua volta può essere trasformato in energia elettrica e/o termica oppure in biometano che può essere immesso nella rete di trasporto o distribuzione del gas naturale e impiegato come biocarburante per autotrazione in sostituzione dei carburanti fossili.

Un richiamo particolare è stato fatto proprio al biometano ed in particolare alla sostenibilità del biometano: la RED II infatti aggiorna i valori “di risparmio standard” delle emissioni per il biometano prodotto da rifiuti organici ma nelle tipologie impiantistiche prese in considerazione nella direttiva non sono incluse quelle maggiormente presenti in ambito nazionale. In relazione anche alle disposizioni riportate nel DM 2 marzo 2018 del MiSE, gli impianti italiani infatti per la prevalenza non prevedono stoccaggio del digestato per uso agricolo ma lo inviano a compostaggio per produzione di ammendanti compostati (per il successivo uso agronomico). In questi casi, l’assenza dello stoccaggio del digestato non rende possibile individuare nelle tabelle contenute nella direttiva 2018/2001/UE valori standard di risparmio delle emissioni che consentono di raggiungere la sostenibilità e, quindi, di accedere agli incentivi. Pertanto l’Associazione ha richiesto l’inserimento di un nuovo criterio di delega che consenta di tradurre nel decreto legislativo di recepimento i principi e gli obiettivi della direttiva, rispettando al contempo le peculiarità dei processi produttivi nazionali.

In allegato memoria e proposte di emendamenti presentati da FISE Assoambiente in occasione dell’audizione.

» 22.05.2020
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