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Circolari

156/2020/PE

La Corte Costituzionale si è espressa recentemente sulla legittimità di alcune disposizioni, tra cui limiti per l’uso agronomico dei fanghi da depurazione, riportate nella legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata).

Nella sentenza, pubblicata nella G.U. 1° Serie speciale n. 21 del 20 maggio 2020, viene dichiarata, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della L.R. Basilicata n. 4/2019 recante valori limiti regionali per l’uso in agricoltura dei fanghi da depurazione

Con la disposizione oggetto di censura, la Regione Basilicata ha disciplinato l’impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione di acque reflue, richiamando – solo per la concentrazione di idrocarburi e fenoli – i valori limite stabiliti dalla Tabella 1, dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.lgs 152/06. In applicazione di questa tabella, la concentrazione soglia di contaminazione è stabilita in 50 mg/kg di “sostanza secca”, valori più restrittivi di quelli stabiliti dall’art. 41 del DL 109/2018 (DL Genova), convertito con legge 130/2018 che, dopo avere confermato i limiti dell’Allegato IB del D.lgs 99/92 per gli idrocarburi (C10-C40) stabilisce il valore limite di 1.000 mg/kg “tal quale” (ossia non sulla “sostanza secca”).

Secondo la Corte Costituzionale la disciplina della gestione dei rifiuti deve “essere ricondotta alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali” ed inoltre “in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali”.

Pur nel riconoscere “la facoltà delle Regioni di adottare, nell’esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate”, rispetto alla legge Basilicata la Corte Costituzionale afferma che “la competenza a stabilire i valori limite delle sostanze presenti nei fanghi di depurazione ai fini del loro utilizzo agronomico non può che spettare allo Stato, per insuperabili esigenze di uniformità sul territorio nazionale. […] Tali esigenze di uniformità non discendono soltanto dalla necessità di applicare metodiche di valutazione e standard qualitativi che siano omogenei e comparabili su tutto il territorio nazionale, ma, non di meno, dal carattere integrato, anche a livello internazionale, del complessivo sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, al servizio di interessi di rilievo ultraregionale”.

La disposizione regionale dichiarata illegittima, secondo quanto riportato nella sentenza, concretizza una visione frammentaria del sistema integrato di gestione dei fanghi di depurazione, capace di incidere sul complessivo sistema nazionale di gestione dei fanghi di depurazione.

Infine la Corte Costituzionale evidenzia che in occasione dell’esame da parte Conferenza Stato-Regioni dello schema di decreto del MATTM, recante regolamento concernente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al D.lgs 99/92 (che conteneva la previsione di un valore limite per idrocarburi), la Regione Basilicata non si era opposta al parere positivo fornito

Nel rimandare alla sentenza, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 25.05.2020
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