AssoAmbiente

Circolari

171/2020/NA

Il Ministero dell’Ambiente con Decreto 21 aprile 2020 (G.U. n. 142 del 5 giugno 2020) ha emanato le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero, ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Il registro, denominato “REcer”, interoperabile sia con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 TUA che con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del DL n. 135/2019, è organizzato in due sezioni:

  1. la sezione “Autorizzazioni ordinarie” che raccoglierà i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006,
  2. la sezione “Procedure semplificate” che raccoglierà gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano le suddette sezioni potranno essere articolate in “Sotto-sezioni”.

I dati relativi ai nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, e degli esiti delle procedure semplificate verranno inseriti dalle autorità competenti all'interno del REcer, al momento del rilascio, utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma Monitor-piani. La tipologia dei dati che devono essere comunicati è specificata in dettaglio nell’Allegato 1 al provvedimento.

I dati del REcer saranno resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, alle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, TUA e potranno essere utilizzati dal MATTM per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-ter nonché per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter.

L'effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata dalle autorità competenti ad ISPRA entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento al soggetto istante.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo del Decreto in allegato alla presente.

» 09.06.2020
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