AssoAmbiente

Circolari

179/2020/MI

Come noto, in fase di conversione del decreto-legge n. 18/2020 “Cura Italia” in legge n. 27/2020, nell’articolo 46 recante il divieto di licenziamento (ora fino al 17 agosto p.v. a seguito del decreto-legge n. 34/2020) per motivi economici, sia individuali che collettivi, è stata prevista la deroga a tale divieto nel caso di recesso per cambio appalto e contestuale riassunzione da parte del datore di lavoro subentrante (vedi circolare Assoambiente n. 124/2020 del 30 aprile u.s.).

È nota la “ratio” della norma, ovvero evitare licenziamenti dovuti all’interruzione forzata o alla riduzione delle attività economiche stanti anche le misure compensative straordinarie per lavoratori e aziende, così come altrettanto nota è la “ratio” dell’eccezione introdotta, ovvero non considerare come effettive cessazioni di rapporto di lavoro i casi in cui il lavoratore, pur licenziato per giustificato motivo oggettivo, viene immediatamente riassunto in fase di subentro in appalto.

Anche in relazione ad alcune interpretazioni difformi emerse in giornali e riviste specializzate, appare opportuno il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella nota in oggetto evidenziata, in cui è chiarito (pagina 2 della nota) che “il divieto (di licenziamento, ndr) permane invece in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti”.

In sostanza, qualunque sia il motivo del mancato assorbimento di uno o più dipendenti da parte dell’impresa subentrante (assorbimento che come noto rappresenta comunque un obbligo contrattuale in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 6 del CCNL Servizi Ambientali), procedere al licenziamento per fine appalto in assenza di contestuale riassunzione come da prassi negli avvicendamenti di gestione, espone l’impresa uscente alla scontata dichiarazione giudiziale di illegittimità del recesso, in quanto in aperto contrasto con l’articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020.

In tale fattispecie, l’Ispettorato Nazionale autorizza la collocazione di detto personale in regime di ammortizzatori sociali ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 (nello specifico, assegno ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale).

» 22.06.2020
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