AssoAmbiente

Circolari

186/2020/MI

Con nota n. 298 del 24 giugno u.s. che si riporta in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso un parere in ordine al tema del recesso dal rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione in relazione al divieto di licenziamento “economico” previsto nella recente Legislazione di emergenza fino al prossimo 17 agosto (articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e modificato dal decreto-legge n. 34/2020 attualmente in fase di conversione).

Come è ben noto, l’articolo 46 citato dispone il divieto temporaneo di licenziare per giustificato motivo oggettivo, in un contesto parzialmente riequilibrato da un sistema di ammortizzatori sociali ampliato, semplificato e generalizzato proprio nell’obiettivo di sostenere le aziende in una fase di totale chiusura di attività, o comunque di fortissimo calo dei consumi, a causa della crisi economica conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”, ed evitare recessi dai rapporti di lavoro giustificati da tale crisi.

In tale contesto, l’Ispettorato ha ritenuto di dover precisare come nell’alveo del divieto di licenziamento rientrino tutti i recessi per giustificato motivo oggettivo, e, tra questi, anche il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni poiché, per giurisprudenza consolidata, “l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale”.

Tale accorta verifica, secondo l’Ispettorato, “rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo” e quindi inibita, allo stato attuale, fino al prossimo 17 agosto.

***

Come noto, i Giudici del Lavoro non sono necessariamente tenuti ad applicare pedissequamente le note dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come, ad esempio, le circolari del Ministero del Lavoro che, per quanto autorevoli pareri, restano comunque tali; hanno tuttavia natura di indicazione vincolante nei confronti degli Ispettori del Lavoro.

Nel caso di specie, in effetti, la nota dell’Ispettorato pare non considerare un aspetto connaturato alla Legislazione d’emergenza dei mesi scorsi, ovvero l’equilibrio, sopra citato, tra divieto di licenziamenti economici e utilizzo diffuso di ammortizzatori sociali nell’obiettivo di non far gravare ulteriormente sui datori di lavoro i costi della inedita e gravissima crisi, almeno in termini di costo del lavoro.

L’inidoneità sopravvenuta, tuttavia, pur integrante pacificamente un giustificato motivo oggettivo di recesso, ha notoriamente natura “soggettiva” poiché attiene ad un determinato e ben individuato lavoratore ed alla sua personale impossibilità di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, né altre in cui il datore di lavoro possa eventualmente ricollocarlo, se necessario anche inferiori.

Non si tratta quindi di licenziamento riconducibile alle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica, salvo che tale emergenza non abbia determinato all’interno dell’organizzazione aziendale stravolgimenti tali da rendere non più “ri-collocabile” il lavoratore.

Contrasta pertanto con l’equilibrio legislativo la circostanza per cui l’accesso agli ammortizzatori sociali non è di norma connesso con una singola situazione di impossibilità della prestazione lavorativa, avendo la finalità dichiarata di rispondere a situazioni di crisi aziendali, temporanee o strutturali che siano, con potenziali conseguenze su una collettività di rapporti di lavoro.

In sintesi, anche considerata la particolare concentrazione di inidoneità parziali o totali nel settore dei servizi ambientali, si sottolinea la criticità della Nota in questione poiché interpretando la legge nel senso di inibire la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro anche in caso di inidoneità totale alle mansioni, non tiene conto che appare di dubbia legittimità l’attivazione di ammortizzatori sociali legati esclusivamente a tale motivazione, pur in presenza di un sistema di cassa integrazione (“assegno ordinario”, per il settore dei servizi ambientali, erogato dal Fondo di Integrazione Salariale) semplificato nelle modalità e nelle motivazioni alla base della richiesta da parte dei datori di lavoro.

» 30.06.2020
Documenti allegati

Recenti

25 Settembre 2025
2025/342/SAEC-NOT/CS
CAM strade – Pubblicato decreto di modifica
Leggi di +
24 Settembre 2025
2025/341/SA-LAV/MI
Sciopero di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da SI-COBAS per il 3 ottobre 2025.
Leggi di +
23 Settembre 2025
2025/340/SAEC-NOT/LE
RENTRi: Aggiornamenti piattaforma
Leggi di +
23 Settembre 2025
2025/339/SAEC-EUR/PE
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 26 settembre 2025 ore 11.00
Leggi di +
19 Settembre 2025
2025/338/SAEC-FIN/PE
REGIONE LOMBARDIA – avvio progetto FASTER su plastica
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL