AssoAmbiente

Circolari

232/2020/MI

Facendo seguito alle precedenti circolari per quanto in oggetto, si allega il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2020, recante la nomina dei componenti il Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà settore servizi ambientali, previsto dall’articolo 36 del D.lgs. n. 148/2015.

Come comunicato con circolare Assoambiente n. 245 del 18.10.2019, il Fondo è stato formalmente costituito con Decreto Interministeriale del 9 agosto 2019; la nomina del Comitato Amministratore era quindi uno dei necessari adempimenti successivi.

Il Comitato Amministratore, le cui competenze sono elencate nell’articolo 36 citato, è composto pariteticamente da rappresentanti delle aziende e dei lavoratori (cinque + cinque: uno per ciascuna associazione datoriale e sindacale, con l’eccezione di Utilitalia e FP-CGIL che ne hanno due), oltre che da un rappresentante ciascuno per il Ministero del Lavoro e per il Ministero dell’Economia, entrambi con qualifica di dirigente, oltre che in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti per tutti i componenti del Comitato.

Nel Decreto stesso è tuttavia evidenziato che il Ministero dell’Economia non ha ancora provveduto alla designazione del proprio rappresentante, e sarà pertanto necessario un ulteriore provvedimento ad integrazione del Decreto stesso.

I componenti del Comitato Amministratore, cui non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese, rimarranno in carica per quattro anni (articolo 36, commi 2 e 3, del D lgs n. 148/2015).

Considerando inoltre che, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015, i contributi di legge (articolo 29, comma 8, del D.lgs. n. 148/2015, ovvero per le aziende con oltre quindici dipendenti l’aliquota dello 0,65% del monte retributivo, di cui due terzi a carico dei datori di lavoro) già versati o dovuti al Fondo di Integrazione Salariale (prima denominato Fondo di solidarietà residuale) rimangono acquisiti a tale Fondo, è auspicabile una accelerazione delle tempistiche per l’avvio a pieno regime delle prestazioni del Fondo specifico del settore dei servizi ambientali, affinché le risorse possano essere utilizzate in favore di imprese e lavoratori del comparto.

Per quanto concerne invece le contribuzioni contrattuali dovute, a far data dall’1.1.2019, dai datori di lavoro in applicazione dell’articolo 69 del CCNL 6.12.2016 (euro 10 mensili per ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato non in prova), queste devono continuare ad essere accantonate (vedi circolare Assoambiente n. 43 del 6.2.2019).

» 02.09.2020
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