AssoAmbiente

Circolari

235/2020/NA

La Commissione europea, il 7 agosto scorso, ha presentato una proposta di Decisione del Consiglio finalizzata a proporre, a nome dell'Unione europea, la modifica dell'allegato IV della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (COM (2020) 362 definitivo), in vista della 15° riunione della Conferenza delle parti della convenzione di Basilea (CoP-15), prevista dal 19 al 30 luglio 2021.

La proposta si pone l’obiettivo di modificare l'allegato IV della convenzione per quanto riguarda l'introduzione generale, i titoli e il testo introduttivo in modo da distinguere e spiegare i termini "smaltimento finale" e "recupero", ricomprendendo tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, incluse quelle intermedie, nonché di aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui allo stesso allegato. Successivamente alle modifiche degli allegati della convenzione dovranno essere adeguati gli allegati della direttiva 2008/98/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.

B. Recovery operations

A recovery operation is an operation the principal result of which is waste serving a useful purpose by replacing other materials which would otherwise have been used to fulfil a particular function, or waste being prepared to fulfil that function, in the plant or in the wider economy.

R*1 Preparing for reuse (e.g. checking, cleaning, repair, refurbishment)

R*2 Recycling of organic substances

R*3 Recycling of metals and metal compounds

R*4 Recycling of other inorganic materials

R*5 Thermal treatment with the principal purpose to generate energy

R*6 Recovery other than covered by R*1 to R*5

R*7 Biological treatment prior to submission to any of the operations in section B

R*8 Physical/mechanical treatment (e.g. evaporation, drying), physical/chemical treatment (e.g. solvent extraction) or chemical treatment (e.g. neutralization, precipitation) prior to submission to any of the operations in section B

R*9 Mechanical treatment other than covered by R*10 (e.g. dismantling, sorting, crushing, compacting, pelletizing, shredding, conditioning, separating) prior to submission to any of the operations in section B

R*10 Mixing, including blending, prior to submission to any of the operations in section B

R*11 Repackaging prior to submission to any of the operations in section B

R*12 Other treatment than covered by R*7 to R*9 prior to submission to any of the operations in section B

R*13 Temporary storage pending any of the operations in section B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito, evidenziamo che il nuovo elenco di operazioni di recupero proposto nell'allegato IV B della Convenzione di Basilea desta preoccupazione in quanto trascura completamente il fatto che i processi meccanici sono le operazioni di riciclaggio più utilizzate per trasformare i rifiuti in materiali, prodotti o sostanze. L'attuale formulazione della voce R9, infatti, che menziona esplicitamente il trattamento meccanico (come triturazione, pellettizzazione, smantellamento, cernita, ecc.) come operazione che precede qualsiasi operazione di riciclaggio nella sezione B lascia intendere che le operazioni di trattamento meccanico siano solo operazioni preliminari o intermedie e non possano essere considerate un’operazione principale di riciclaggio e impedisce quindi di classificare come operazioni di riciclaggio la stragrande maggioranza dei processi di riciclaggio attualmente utilizzati in Europa e nel mondo con le ovvie conseguenze in termini di: definizione e misurazione degli obiettivi di riciclaggio, autorizzazioni degli impianti di riciclaggio, end of waste, nonché ulteriori conseguenze legali ancora non pienamente valutabili in questa fase.Il riciclaggio meccanico è, invece, un’operazione di trattamento attraverso la quale i rifiuti possono diventare prodotti senza che siano necessarie ulteriori operazioni di recupero e viene utilizzato per un ampio numero di flussi di rifiuti ad esempio: metalli, plastica, vetro e pneumatici fuori uso.

Per i motivi sopra esposti EuRIC – Associazione europea dei riciclatori, alla quale FISE aderisce, ha fatto pressione sulla Commissione e (anche attraverso gli Stati membri) farà pressione sul Consiglio per indurli a riconsiderare tale formulazione della voce R9, nel senso di non escludere le operazioni di trattamento meccanico dalle operazioni di riciclaggio, di cui alle voci R2, R3 e R4. Al riguardo, si veda il documento di posizione allegato, aperto alla sottoscrizione anche di altre associazioni di riciclatori che condividono le stesse preoccupazioni.

Nel far riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, non appena disponibili, su questa importante questione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

» 07.09.2020
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