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Circolari

236-2020MI

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio, per una nuova pronuncia, la decisione della Corte d’Appello di Trento, con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento di due lavoratori addetti al ritiro dei rifiuti con metodo di raccolta differenziata, ritenuti responsabili di aver violato disposizioni aziendali in ordine alle modalità di raccolta, omesso la registrazione degli svuotamenti dei cassonetti con conseguente mancata attribuzione del relativo volume ai fini del calcolo della quota variabile della tariffa, oltre che per aver usufruito di pause di lavoro non autorizzate.

La Corte d’Appello aveva a sua volta ribaltato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso dei lavoratori avverso il licenziamento, fondando la decisione sul contesto lavorativo in cui la condotta era stata tenuta, alla tolleranza da parte aziendale di condotte simili e ritenendo complessivamente gli episodi contestati non di tale gravità da giustificare nella fattispecie concreta il licenziamento, considerando più congrua una sanzione conservativa.

Anche la tardività del provvedimento sanzionatorio rispetto all’accertamento dei fatti è risultato altro elemento preso in considerazione dalla Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione ha infine accolto il ricorso dell’azienda, con particolare riguardo alla contraddittorietà delle motivazioni alla base della pronuncia.

La sentenza impugnata, infatti, da un lato ha ritenuto sussistenti ed effettivamente commessi tutti i fatti ascritti, come pure la reiterazione degli stessi; per altro verso ha sottolineato la gravità dell’inadempimento degli obblighi aziendali, osservando che la corretta raccolta dei rifiuti costituiva il nucleo fondamentale dell’attività economica della società datrice di lavoro. dunque i ricorrenti erano consapevoli di violare le disposizioni aziendali, pur in assenza di elementi da cui poter desumere che da questa condotta avessero tratto vantaggi personali.

Si rinvia alla lettura della sentenza, che si riporta in allegato, per maggiori dettagli.

» 07.09.2020
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