Si segnala l’allegata circolare pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) alla fine del mese di luglio e recante una interpretazione con potenziali importanti conseguenze, in ordine alla attuale normativa in materia di deposito dei contratti collettivi aziendali e territoriali.
Come noto, infatti, l’articolo 14 del d.lgs. n. 151/2015 prevede il deposito telematico degli accordi sindacali aziendali o territoriali come condizione necessaria per il godimento di eventuali benefici contributivi e fiscali, oltre che delle “altre agevolazioni”, connessi con la stipula di detti accordi.
Nel concetto di “altre agevolazioni”, l’Ispettorato Nazionale, richiamando un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro sull’argomento, ritiene di poter considerare anche le clausole applicative, ovvero derogatorie, della disciplina ordinaria di determinati istituti previsti dalla legge.
E quindi, tale obbligo di deposito si riscontra sia nel caso di intese che disciplinano aspetti che la legge delega all’autonomia delle parti aziendali, sia nel caso di accordi in deroga alla legge o al CCNL (in attuazione ed entro i limiti di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011).
Conseguentemente, l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – deve ritenersi valido anche per tali accordi, anche se non aventi contenuti economici, trattandosi comunque di benefici di carattere “normativo”.
Tale interpretazione è ritenuta applicabile in riferimento agli accordi sottoscritti o rinnovati a far data dal 30 luglio 2020, data di pubblicazione della circolare.