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259/2020/CS

Il Consiglio di Stato ha espresso Parere interlocutorio n. 1493 del 17 settembre 2020 sullo schema di regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, sospendendo l’emanazione del parere definitivo e chiedendo al Ministero dell’Ambiente di completare la documentazione con una relazione integrativa di chiarimenti.

Lo schema di regolamento si colloca, come richiamato dallo stesso CdS, “nell’ambito delle misure volte a creare, in conformità alla direttiva 2008/98/CE, una società del riciclo dei rifiuti riducendo, al contempo, le quantità di rifiuti avviati in discarica e perseguendo gli obiettivi dell’economia circolare”. Esso era stato predisposto dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 184-ter acquisiti i pareri dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca) e dell’ISS (Istituto Superiore Sanità) e trasmesso al CdS lo scorso 21 luglio 2020. In particolare, i due Istituti hanno concordato di fissare il limite dei parametri relativi a solfati e cloruri a 750 mg/l, ritenendo tale valore adeguato e rispondente alle esigenze di salvaguardia e tutela sia della salute umana che dell’ambiente.

Il Consiglio di Stato, nel dichiarare l’impossibilità di emettere un parere definitivo sulla base degli elementi forniti, stante la necessità di acquisire ulteriori elementi integrativi di fatto indispensabili per la compiuta istruzione dell’Affare ha richiesto, in particolare, di:

  1. integrare la documentazione relativa alle consultazioni effettuate, chiarendo, per ciascuna associazione di categoria consultata (tra cui è richiamata ANPAR aderente a FISE Unicircualr), se e quali proposte sono state recepite nel testo di regolamento e quali sono state ritenute non meritevoli di positivo apprezzamento, illustrandone in ambo i casi le ragioni, e allegando alla relazione integrativa la documentazione relativa alle consultazioni, segnatamente quella di ANPAR;
  2. indicare, per ciascuno dei parametri riportati nelle tabelle degli allegati, il percorso che ha portato alla sua determinazione, alla luce dei numerosi pareri di ISPRA e delle interlocuzioni avute con l’ISS e le associazioni di categoria;
  3. chiarire se la dicitura “non pericolosi” riportata nell’Allegato 1, lettera a) relativamente ai rifiuti inerti impiegabili per la produzione dell’EoW vada intesa come formula assertiva e quindi “i rifiuti inerti sono “non pericolosi” per il sol fatto di essere stati indicati e elencati nella Tabella 1” oppure invece nel senso di implicare la necessità di procedere ad “un accertamento, da effettuarsi di volta in volta, circa la loro non pericolosità in concreto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e peculiari del tipo di inerte”.

Nel rimandare al testo del parere, in allegato alla presente, per maggiori informazioni, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento.

» 28.09.2020
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