AssoAmbiente

Circolari

273/2020/LE

Il Servizio Valutazione Impatto e Promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia Romagna ha fornito indicazioni in merito a:

a.   PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) PER CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE CON IMPIANTO MOBILE AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LR 4/18.

La Regione Emilia Romagna, al fine di uniformare l’iter autorizzativo regionale, con Nota VIA n. 2/2020 (v. Allegato 1), fornisce chiarimenti in merito al soggetto proponente l’istanza di verifica di assoggettabilità (screening) per gli impianti mobili che effettuano le campagne di recupero rifiuti (nella maggior parte inerti da costruzione), prevista dalla dell’art. 10 della LR 4/18 che ha recepito a livello regionale il D.lgs. 152/06.

Al riguardo chiarisce che “spetta al proprietario dell’impianto, cioè a colui che realizzerà la campagna mobile e che è titolare dell’autorizzazione all’esercizio del recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del D.lgs. 152/06, presentare l’istanza di verifica di assoggettabilità (screening) ai sensi dell’art. 10 della LR 4/18” e non all’Azienda o al privato che ha necessità di demolire i fabbricati e recuperare in loco il materiale le cui istanze di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pertanto, non risultano procedibili.

Nell’istruttoria di tale procedura saranno, infatti, valutati gli impatti determinati dalle caratteristiche dell’impianto in relazione alla durata della campagna mobile, alla localizzazione in esame ed alla relativa sensibilità ambientale del territorio come dichiarate dal proponente ai fini della decisione.

b.   NUOVO ARTICOLO 19 DEL D.LGS. 152/06 “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA”.

La Regione Emilia Romagna, per tener conto delle modifiche introdotte con l’art. 50 “Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale” della L. n. 120/2020 “Legge Semplificazioni” (vd. circolare associativa n. 246/2020), che modifica sostanzialmente lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (sostituendo l’art.19 del D.lgs.152/06 che ne regola le modalità), fornisce, coi documenti allegati (vd. Allegati 2 e 3), indicazioni sulle informazioni che devono necessariamente essere contenute nello Studio Preliminare Ambientale per favorire uno svolgimento proficuo dei procedimenti che verranno presentati a far data dal 15 ottobre prossimo.

Tale Studio Preliminare Ambientale, infatti, è fondamentale che risulti fin dall’origine ben strutturato affinché non vengano richieste integrazioni o che queste, quando necessarie, riguardino aspetti che possano permettere una risposta nel poco tempo ammesso dalla norma, cioè 15 giorni (senza possibilità di proroga) allo scadere dei quali la domanda, senza le integrazioni richieste, si intende archiviata.

La Regione procederà ad inserire i citati documenti anche nel sito web https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione e predisporrà gli atti per l’adozione di una DGR che vada a definire gli aspetti operativi della procedura di Screening alla luce della nuova norma.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai documenti allegati e si resta a disposizione per informazioni.

» 09.10.2020
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