AssoAmbiente

Circolari

285/2020/MI

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (DL Agosto), così come convertito con modifiche dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 (G.U. 253 del 13 ottobre 2020) reca, tra i numerosi provvedimenti, gli articoli da 1 a 26-ter in materia di lavoro.

In materia, nel far seguito alle circolari associative n. 230/2020 e n. 284/2020 (a cui è allegato anche il testo coordinato del decreto-legge con le modifiche apportate in fase di conversione, si riportano di seguito evidenziano le disposizioni ritenute di maggior interesse per le aziende del comparto, con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto.

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (Articolo 1).

Non ci sono modifiche di rilievo nella legge di conversione.

Sul tema, il Legislatore è intervenuto nuovamente sulle precedenti norme dei decreti nn. 18 e 34 del 2020, prevedendo, per la prima volta dall’introduzione degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, un sistema di accesso graduale, con costi e “premialità” per le aziende nell’obiettivo di una progressiva normalizzazione.

L’articolo 1, primo comma, del decreto-legge n. 104, convertito in legge n. 126, prevede infatti la possibilità, per i datori di lavoro che hanno ridotto o sospeso l’attività nel corso del 2020, di ricorrere fino a complessive 18 settimane di cassa integrazione guadagni, secondo le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Il comma 2 prevede il pagamento di una contribuzione addizionale a carico dell’azienda richiedente il trattamento in relazione alla perdita di fatturato registrata, e dimostrabile, nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, tra il 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per l’effettiva prestazione (per i datori di lavoro che hanno avuto una perdita di fatturato in misura inferiore al 20%) e il 18% (per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato).

Solo nel caso di riduzione di fatturato superiore al 20% non è prevista alcuna contribuzione a carico aziendale (o nel caso di nuove imprese, avviate dopo l’1.1.2019).

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Articolo 3).

Non ci sono modifiche di rilievo nella legge di conversione.
L’articolo 3 riconosce un parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che non facciano richiesta dei trattamenti di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

Rimane quindi identica la discussa disposizione che limita il periodo di riferimento, ai fini dell’esonero, ai soli mesi di maggio e giugno 2020.

Per maggiori dettagli su quanto previsto all’articolo 3, si rinvia alla circolare ASSOAMBIENTE n. 255/2020 del 22 settembre u.s., specificamente dedicata.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Articolo 6).

Non ci sono modifiche: confermato quindi l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per le assunzioni a tempo indeterminato (ovvero in caso di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato) effettuate dal 15 agosto u.s. al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Analogo beneficio è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla stessa data.

Trattasi di esonero contributivo a consumo, che rischia di non poter essere goduto, pur in presenza delle condizioni richieste, in caso di esaurimento dei fondi previsti.

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (Articolo 8).

Confermata fino al 31 dicembre p.v. la possibilità di proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato senza indicazione della causale, laddove necessaria, in deroga all’articolo 21 del d. lgs. n. 81/2015.

La proroga o il rinnovo è possibile per un periodo massimo di dodici mesi, e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva del contratto che non può superare i ventiquattro mesi.

In materia di somministrazione, invece, il Legislatore ha introdotto in fase di conversione del decreto, due periodi all’articolo 31, primo comma, del d. lgs. n. 81/2015, prevedendo la possibilità per l’azienda utilizzatrice di impiegare il lavoratore somministrato, in deroga alle leggi vigenti, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, qualora l’agenzia di somministrazione abbia assunto a tempo indeterminato il lavoratore stesso.

Tale norma ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (Articolo 14).

Confermato il divieto di licenziamento per motivi economici per i datori di lavoro che non hanno ancora integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero che possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 sopra citato.

E’ stata invece eliminata in sede di conversione del decreto n. 104/2020 la previsione che consentiva ai datori di lavoro di revocare l’eventuale recesso comminato in violazione del divieto, facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa integrazione; previsione pensata ad inizio emergenza epidemiologica per consentire alle aziende che nella primissima fase avevano proceduto a licenziamenti.

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (Articolo 21-bis).

L’articolo è stato introdotto in fase di conversione del decreto n. 104, e riprende per molti aspetti l’articolo 5 del decreto-legge n. 111/2020: sul tema si rinvia alla circolare ASSOAMBIENTE n. 281/2020 del 15 ottobre u.s., specificamente dedicata.

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità (Articolo 21-ter)

La norma introduce, fino al 30 giugno 2021, un diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile per i dipendenti con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purchè nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena (Articolo 26)

L’articolo ribadisce la specifica tutela per i lavoratori in condizioni di salute a rischio, riconoscendo l’equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze certificate da parte di questi soggetti, fino al 15 ottobre 2020.

Inoltre, il comma 2bis prevede che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre p.v. tali lavoratori “fragili” “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Una norma quindi piuttosto elastica che, al fine di tutelare i lavoratori in tale condizione, prevede l’onere, a carico del datore di lavoro, di dover individuare mansioni appartenenti alla medesima “categoria o area di inquadramento” o comunque di assegnare il lavoratore “fragile” a specifiche attività formative.

Da chiarire il concetto di “categoria” che è nozione di diversa (operai-impiegati, ad esempio) dal “livello” inquadramentale, considerato riferimento normativo dopo le modifiche all’articolo 2103 del codice civile intervenute con il d. lgs. n. 81/2015.

Raddoppio del limite di welfare aziendale anno 2020 (Articolo 112)

Confermata, in fase di conversione del decreto, la portata dell’articolo 112, che, limitatamente al periodo d'imposta 2020, eleva a € 516,46 l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo Unico sulle imposte sui redditi.

» 19.10.2020

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