AssoAmbiente

Circolari

291/2020/PE

Lo scorso 15 ottobre è stata pubblicata la specifica tecnica UNI/TS 11567:2020 dal titolo “Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa”.

La specifica tecnica:

  • definisce lo schema di qualificazione che le organizzazioni devono seguire per ottenere la certificazione di sostenibilità per il biometano prodotto;
  • fornisce valori standard di risparmio delle emissioni per il biometano prodotto da diverse matrici, e specifiche metodologie di calcolo da utilizzarsi in assenza di valori standard o di indicazioni diverse del legislatore;
  • definisce i requisiti per l’implementazione di un sistema di rintracciabilità e per la gestione dell’equilibrio di massa.

La UNI/TS 11567:2020, elaborata dalla CT 284 “Biogas da fermentazione anaerobica e syngas biogenico” del CTI, a cui partecipa anche FISE Assoambiente, sostituisce la UNI/TS 11567:2014, e conclude l’aggiornamento della normativa tecnica che disciplina la sostenibilità del biometano resosi necessario in seguito alla pubblicazione del DM 2 marzo 2018 del MiSE su Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Il DM 2 marzo 2018 prevede infatti che sia incentivabile solo il biometano che rispetta i criteri definiti dal DM ambiente 23 gennaio 2012 (oggi sostituito dal DM 14 dicembre 2019) e dalla specifica tecnica UNI/TS11567, sostituita con la nuova versione appena pubblicata.

Nel testo della UNI/TS 11567:2020 sono riportati valori standard di risparmio delle emissioni che di fatto garantiscono, nel rispetto di specifiche condizioni, la sostenibilità del biometano prodotto dalla valorizzazione dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane. In riferimento alla filiera del biometano da FORSU il prospetto A3 attribuisce al “Biogas da rifiuti organici come metano compresso” un valore di risparmio standard del 73%, e al biometano “liquefatto” un valore di risparmio standard del 66%, quindi in entrambi i casi superiore al 60% che l’art. 17 paragrafo 2 della direttiva 2009/28/CE (RED1) indica come soglia minima della “sostenibilità” per i biocarburanti prodotti in impianti in cui la produzione è iniziata dopo il 31 dicembre 2016.

In riferimento al biometano prodotto da fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, il prospetto A.10 riconosce un valore standard di risparmio delle emissioni superiore alla soglia di sostenibilità solo in caso di:

  • stoccaggio del digestato inferiore a tre giorni o stoccaggio al chiuso con recupero del biogas;
  • sistema di upgrading in grado di intercettare una percentuale di metano nel biogas superiore o uguale al 99%, oppure dotato di un sistema di combustione dei gas di scarico.

I valori standard relativi al biometano da fanghi sono utilizzabili «in assenza di trasporto dei reflui al digestore». Nel caso in cui l’impianto accetti anche rifiuti liquidi le emissioni relative al loro trasporto vanno calcolate separatamente secondo una specifica metodologia.

La UNI/TS 11567:2020 mette quindi a disposizione degli operatori valori standard di risparmio delle emissioni, evitando agli stessi, nel rispetto delle indicazioni della specifica tecnica, di dover calcolare di volta in volta, autonomamente, la sostenibilità delle proprie partite di biometano.

Come già anticipato con precedente comunicazione (v. circolare associativa n. 248/2020) ricordiamo che la direttiva 2018/2001/UE (RED2) ha modificato i criteri e le regole che dovranno essere utilizzati in futuro per la determinazione della sostenibilità del biometano. Ciò comporterà in futuro un aggiornamento della normativa tecnica in parola.

Nel rimanere a disposizione per ogni esigenza al riguardo, ricordiamo, per quanti interessati, che la norma UNI11664-3:2017 è disponibile acquistabile dal Catalogo UNI.

» 23.10.2020

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